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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 28/11/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 197/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro di ZA, NA HE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro nr. 197-2025 promossa da:
C.F.: ), nata il [...] a Parte_1 CodiceFiscale_1
ZA e residente in [...] ed elettivamente domiciliata in Trento, Via Giuseppe Grazioli n. 65, presso lo studio dell'Avv.
Francesco RO (C.F.: ) del Foro di Cosenza, che la CodiceFiscale_2
rappresenta e difende, per delega in calce al ricorso e che, per ricevere gli avvisi normativamente prescritti, indica il seguente indirizzo PEC:
Email_1
ricorrente
pagina 1 di 15 contro
(sede centrale in Roma, piazzale Pastore 6 e periferica in ZA, CP_1
viale Europa 31 – cod. fisc. P. IVA ) in persona P.IVA_1 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore e per esso, giusta delega ex lege, del
Direttore Centrale reggente della Direzione Centrale Rapporto Assicurativo dell' dott. rappresentato e difeso dall'avv. Paolo CP_1 Controparte_2
CA IG (cod. fisc. – fax 0471 560303 – C.F._3
– di Email_2 Email_3
ZA, viale Europa 31, con domicilio eletto presso lo stesso giusta procura generale alle liti n. 106468 di Rep. Notaio di Persona_1
Roma e depositata presso il predetto Notaio convenuto
In punto: determinazione percentuale di invalidità
Causa assegnata a sentenza all'udienza del 28.11.2025 sulle seguenti conclusioni delle parti costituite in giudizio:
Di parte ricorrente:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale Ordinario di ZA, nelle funzioni di Giudice del Lavoro, in accoglimento del presente ricorso,
a) accertato che la sig.ra in seguito all'infortunio sul lavoro n. Parte_1
pagina 2 di 15 dell'integrità psico-fisica pari al grado del 12% di danno biologico o in quell'altra maggiore o minore percentuale che sarà determinata in corso di causa e considerato che l' le aveva riconosciuto un danno biologico pari CP_1
al grado del 6% per la malattia professionale n. 503394879 del 05/2004, per l'effetto, dichiarare, il diritto della ricorrente ad ottenere l'indennizzo o la rendita in capitale per il danno biologico nella misura legalmente prevista e commisurata al grado del 17% per invalidità lavorativa e per danno biologico,
o in quell'altra maggiore o minore percentuale che sarà determinata in corso di causa;
b) condannare, inoltre, l'ente convenuto, a liquidare ed a corrispondere, in favore della ricorrente, il relativo indennizzo o rendita in capitale, come per legge, nella misura del 17% del danno biologico, o in quell'altra maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia o accertata in corso di causa, nonchè condannare l' a corrispondere alla ricorrente la complessiva CP_1
somma di € 1.220,00 a titolo di spese mediche sostenute a seguito dell'infortunio per cui è causa, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto fino all'effettivo soddisfo;
c) con vittoria di spese, compensi professionali, rimborso spese forfettario del
15%, CPA ed IVA come per legge da distrarre, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto avvocato e con espressa dichiarazione che il valore della presente pagina 3 di 15 controversia è di valore indeterminabile e, pertanto, il contributo unificato da versare è pari ad € 43,00.”
Di parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Signor Giudice del Lavoro, contrariis reiectis:
1. respingere le domande del ricorrente, perché infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate, in subordine perché prescritte;
2. spese e sentenza esecutiva come per legge.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato l'8.4.2025 la sig.ra conveniva in CP_3
giudizio ed esponeva al Tribunale di aver subito in data 3.8.2022 un CP_1
infortunio sul lavoro;
che le veniva diagnosticata una “sciatalgia dx da sforzo”; che in data 10.8.2022 veniva sottoposta ad intervento chirurgico per
“Ernia discale L4-L5 a destra migrata in basso”; che in relazione al dedotto infortunio, con provvedimento del 27.10.2022 relativo alla pratica di infortunio n. 519172440 del 3.8.2022 - Gestione 110, l' di ZA CP_1
comunicava che non era stata riscontrata alcuna menomazione dell'integrità psico-fisica; che, con opposizione ex art. 104 D.P.R. n. 1124/1965 del
29.11.2024, aveva quindi contestato il predetto provvedimento dell' e CP_1
richiesto che venisse accertata una menomazione dell'integrità psico-fisica pagina 4 di 15 pari al grado del 12% di danno biologico;
che l' di ZA aveva CP_1
quindi provveduto a fissare visita collegiale medica per il giorno 25.3.2025; che, in tale sede, veniva valutato un danno biologico nella misura del 7% per
“ernia discale lombare da sforzo L4L5”. La ricorrente proseguiva poi allegando di aver sostenuto, a causa del dedotto infortunio sul lavoro, spese mediche per un importo complessivo di € 1.220,00 (€ 610,00 per relazione medico legale ed € 610,00 per assistenza e partecipazione a collegiale medica del Dott. ); che, il giudizio reso dall' con il Persona_2 CP_1
provvedimento del 27.10.2022 era errato e che le doveva essere riconosciuto, per l'infortunio sul lavoro del 3.8.2022, un danno biologico del 12% che, unitamente al 6% già riconosciuto dall per la malattia professionale n. CP_1
503394879 del 5/2004 Gestione 120, determina un grado di menomazione complessiva pari al grado del 17%. Rassegnava infine le conclusioni sopra riportate per esteso.
Si costituiva tempestivamente in giudizio l' contestando tutto quanto ex CP_1
adverso dedotto, ribadendo nel merito che l'Istituto a seguito della collegiale medica si era determinato a riconoscere alla ricorrente un danno nella percentuale complessiva del 12% (condivisa all'epoca anche dal consulente medico della ricorrente), precisando altresì che il pagamento del relativo indennizzo non era stato possibile per cause non imputabili all' . CP_4
pagina 5 di 15 Contestata la rimborsabilità delle spese sostenute per farsi assistere da un consulente in sede di visita collegiale e per la perizia di parte allegata al ricorso, parte convenuta rassegnava le conclusioni sopra riportate per esteso.
All'udienza ex art. 420 c.p.c. del 23.06.2025 il Giudice, sentiti i procuratori delle parti, si riservava la decisione in ordine alle istanze da questi proposte;
con successiva ordinanza pronunciata fuori udienza in pari data il Giudice disponeva ctu medico legale e nominava la dott.ssa ; a Persona_3
seguito di mancata accettazione dell'incarico da parte del nominato ctu, il
Giudice con ordinanza del 7 luglio nominava in sua sostituzione la dott.ssa
Il ctu depositava la perizia nei termini assegnati (e Persona_4
prorogati su tempestiva istanza dello stesso). All'udienza del 23.10.2025 il procuratore di parte ricorrente sollevava plurime contestazioni in ordine alla consulenza e il Giudice si riservava la decisione. Con ordinanza pronunciata fuori udienza in pari data il Giudice invitava il ctu a prendere posizione in ordine ad alcuni dei rilievi mossi da parte della ricorrente e assegnava per l'integrazione della ctu termine fino al 31.10.2025; riteneva per il resto la causa matura per la decisione;
assegnava termine per il deposito di note conclusionali fino al 14.11.2025 e disponeva la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte assegnando per il relativo deposito termine fino al 27.11.2025.
pagina 6 di 15 Il ctu depositava l'integrazione nel termine assegnato.
Le parti depositavano note conclusionali entro il termine assegnato, nonché note scritte ex art. 127 ter cpc.
Il Tribunale decideva come da dispositivo.
Motivi
E' cessata la materia del contendere in relazione alla parte di domanda avente ad oggetto il riconoscimento di un danno biologico fino al 7% in relazione all'infortunio del 3.8.2022 e di una invalidità lavorativa complessiva e danno biologico complessivo fino al 12%; il ricorso non è invece fondato e la domanda verrà rigettata in relazione alla domanda di accertamento di una percentuale di invalidità superiore al 7% in relazione all'infortunio del
3.8.2022 e superiore alla percentuale complessiva del 12% di invalidità / danno biologico.
Ma si proceda con ordine.
A seguito dell'opposizione della ricorrente al provvedimento del
27.10.2022 con cui aveva negato la sussistenza di menomazioni CP_1
all'integrità psico-fisica in relazione all'infortunio del 3.8.2022, l' ha CP_1
convocato la ricorrente per una collegiale medica in data 25.03.2025, che si è conclusa con il riconoscimento di un 7% di danno biologico in relazione all'infortunio de quo, che sommato alla percentuale del 6% già riconosciuta in precedenza per malattia professionale, comporta un grado di invalidità complessivo del 12% (conclusione cui aderiva il consulente della ricorrente).
pagina 7 di 15 La ricorrente ha depositato l'8.4.2025 ricorso chiedendo il riconoscimento del
12% di danno biologico in relazione all'infortunio del 3.8.2022 e complessivamente del 17% di invalidità lavorativa e danno biologico.
Costituitosi in giudizio, ha confermato il riconoscimento della CP_1
percentuale di invalidità del 7% in relazione all'infortunio del 3.8.2022 e della percentuale del 12% di invalidità complessiva, come accertate dalla collegiale medica, rappresentando di aver invitato la ricorrente a fornire i dati necessari per il pagamento dell'indennizzo sin da aprile 2025.
Parte ricorrente, rimanendo ferma nella propria richiesta di riconoscimento di una percentuale superiore al 12%, ha eccepito che solo in seguito alla presentazione del ricorso (depositato l'8.4.2025 – notificato l'11.04.2025),
l' si sarebbe mosso per procedere con il pagamento dell'indennizzo, CP_4
manifestando la volontà di dare esecuzione alla decisione della collegiale medica.
Cessazione della materia del contendere
Tanto premesso si ritiene che in relazione alla domanda avente ad oggetto il riconoscimento della percentuale complessiva di invalidità nella misura fino al 12% debba essere pronunciata declaratoria di cessazione della materia del contendere. L' convenuto ha confermato infatti in sede di CP_4
costituzione il riconoscimento delle indicate percentuali di invalidità.
Domanda di riconoscimento di una percentuale superiore al 7% in relazione all'infortunio del 3.8.2022 e superiore al 12% di invalidità complessiva
pagina 8 di 15 Per quanto concerne invece la domanda di riconoscimento di una percentuale di invalidità superiore rispettivamente al 7% in relazione all'infortunio del 3.8.2022 e del 12% complessivamente, la domanda non è fondata e viene rigettata.
E' stata espletata ctu medico legale al fine di chiarire l'entità dei postumi invalidanti connessi all'infortunio del 3.8.2022 e il grado complessivo di danno biologico conseguente alla sommatoria della pregressa invalidità del
6% per malattia professionale.
La dott.ssa esaminata la documentazione, visitata la Persona_4
ricorrente dava atto che:
“Attualmente la signora presenta deambulazione autonoma senza Pt_1
note patologiche, esiti chirurgici degli accessi (conseguenti agli interventi di erniotomia), spinalgia pressoria in sede lombare, deficit dell'escursione articolare del rachide dorso-lombare di grado medio senza disturbi trofici a carico muscolatura degli arti inferiori e riferita algia irradiatasi all'arto inferiore destro (soprattutto dopo prolungata stazione eretta) necessitante di terapia antiinfiammatoria al bisogno”; evidenziava inoltre evidenziare che:
“oltre al danno conseguente all'infortunio in esame, concomita anche un quadro di discopatia lombare ben descritto nell'accertamento radiologico del
18/11/2024 ovvero a livello L2-L3 è presente protrusione discale con segni di compressione sulla radice nervosa di L2 omolaterale e a livello L3-L4 è presente altra protrusione discale con segni di compressione del sacco durale
e sulle radici nervose bilateralmente”. Precisava quindi che “I postumi, correlati ai parametri per l'accertamento del danno biologico, sono CP_1
pagina 9 di 15 sintetizzati nella seguente voce di danno biologico: Esiti di ernia discale del tratto lombare L4-L5 plurioperata con lievi disturbi sensitivi su base algica -
7% (sette per cento)”; per concludere che: “Quanto sin qui descritto giustifica una valutazione complessiva nella misura del 12% (dodici percento), tenuto conto del preesistente quadro dermatologico (6%). Barème di riferimento:
▪ DPR 1124/1965 recante il “Testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”.
▪ D. lgs. 38/2000 recante le “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”.
▪ D. M. del 12 luglio 2000 in materia di approvazione di “Tabella delle menomazioni”; “Tabella indennizzo danno biologico”; “Tabella dei coefficienti”, relative al danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
▪ Circolare 27/2019 recante l'adeguamento della Tabella per il CP_1
danno biologico in capitale.”
In sede di replica alle osservazioni alla bozza, la consulente chiariva:
- che la percentuale del 7% riconosciuta in relazione all'infortunio del
3.8.2022 (voce 213) era stata graduata in maniera proporzionale all'interessamento neurologico, tenuto in particolare conto che nel caso di specie non erano presenti disturbi trofici e non vi era risentimento funzionale;
pagina 10 di 15 - per quanto riguarda gli esiti chirurgici, che questi non erano stati annoverati in quanto rientrano negli esiti conseguenti alle operazioni dell'ernia discale e quindi non hanno voce di danno a parte;
- relativamente al calcolo del danno biologico, che il computo era stato assegnato in considerazione della sommatoria mediante valutazione sintetica complessiva delle menomazioni coesistenti policrone
(spiegava poi che “la formula “a scalare” nell'infortunistica del lavoro può essere applicata (la legge in proposito non indica quale metodo debba seguirsi per la valutazione), ma il risultato deve essere preso in considerazione quale indice dell'ordine dei valori sul quale deve aggirarsi la valutazione globale” e precisava che: “se la legge avesse richiesto l'applicazione della formula “a scalare”, l'avrebbe esplicitamente detto;
anzi, nell'unico esempio della Tabella per la valutazione del grado percentuale di invalidità permanente di menomazioni coesistenti (come il caso che qui ci occupa), la legge ha determinato di ricorrere ad un criterio intermedio: non somma aritmetica delle percentuali, ma neppure rigida applicazione della formula “a scalare”, operando quindi una valutazione complessiva.
Infatti, per la “perdita di tutte le dita di una mano” per infortunio stradale e per la mano destra, in Tabella è prevista una percentuale del
65% esattamente intermedia tra il 75% (corrispondente alla somma aritmetica delle percentuali relative alla perdita di ciascun dito) ed il
55% (quale risulterebbe dalla formula “a scalare”). In definitiva, nel caso in esame la valutazione globale utilizzata con indicazione di danno pagina 11 di 15 biologico complessivo del 12%, a fronte della risultanza della formula
“a scalare” (che se applicata rigidamente darebbe 12.58), appare più congrua rispetto al quadro clinico – strumentale stabilizzato. “).
In sede di udienza successiva al deposito della perizia, il procuratore di parte ricorrente muoveva plurime critiche all'elaborato e il Giudice invitava la dott.ssa a prendere posizione e chiarire i seguenti aspetti: Persona_5
1) Se la valutazione del 7% di danno biologico (da sommare a quella pacificamente pregressa del 6%) si basava solo sulla voce 213 “esiti ernia discale con disturbi trofico sensitivi” in relazione alla quale possono riconoscersi fino a 12 punti o anche sulla voce 36 “cicatrici cutanee, non interessanti il volto ed il collo, distrofiche, discromiche“ in relazione alla quale possono riconoscersi fino a 5 punti e di specificare (ove possibile) quanti punti percentuali sono stati riconosciuti in base alle singole voci per arrivare alla valutazione complessiva del 7%;
2) Come interpretare / superare la (forse solo apparente) contraddittorietà tra quanto affermato circa la necessità di ricorrere ad un “criterio intermedio” tra somma aritmetica (che nel caso di specie darebbe come risultato 13) e criterio a scalare (che darebbe come risultato 12,58) con conseguente individuazione di una percentuale del 12,79% e la conclusione in termini di riconoscimento di una percentuale del 12%.
La consulente chiariva quindi che:
a) la voce di danno 36 “cicatrici cutanee, non interessanti il volto ed il collo, distrofiche, discromiche”, non era stata considerata, atteso che le cicatrici chirurgiche esitate dagli interventi sono cicatrici che non pagina 12 di 15 presentano dette caratteristiche, ovvero un anomalo processo di guarigione che comporta una differenziazione di colore (discromie) o distrofie ossia alterazione delle dimensioni e caratteristiche proprie. Gli esiti cicatriziali chirurgici, come detto nella replica alle note critiche, erano stati considerati nel quadro generale sitato dagli interventi necessari per l'ernia discale e che la valutazione di tali esiti era dell'1%;
b) che il quadro patologico della signora è : esiti chirurgici degli Pt_1
interventi, non deficit motorio (deambula senza ausili e senza note patologiche), la muscolatura è tonica (ciò significa che vi è buona movimentazione degli arti inferiori), non assume alcuna terapia se non antinfiammatori al bisogno e lamenta dolore dopo stazione prolungata eretta (lieve risentimento neurologico). Tanto premesso, proprio in considerazione del quadro clinico descritto e proprio perché per legge non è prevista alcuna formula specifica, poneva l'accento sulla necessità di procedere ad una valutazione complessiva e ribadiva che tale valutazione complessiva aveva portato alle conclusioni rassegnate in perizia, confermate in sede replica alle osservazioni dei ctp e di chiarimenti.
Alla luce di quanto motivatamente argomentato dal ctu nell'elaborato depositato e di quanto ulteriormente specificato in sede di chiarimenti richiesti dallo scrivente, si ritiene che anche in questa sede vadano confermate le conclusioni cui era giunta la collegiale medica del 25.03.2025: riconoscimento di un danno biologico nella misura del 7% in relazione all'infortunio del
3.8.2022 e di un'invalidità complessiva del 12%.
pagina 13 di 15 Domanda di condanna dell' a corrispondere alla ricorrente la CP_1
somma complessiva di euro 1.220, a titolo di spese sostenute per farsi assistere dal proprio consulente in sede di collegiale medica e per la ctp allegata al ricorso.
La domanda non è fondata e non potrà trovare accoglimento.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento delle spese mediche sostenute dalla ricorrente per farsi assistere in sede di collegiale medica da un proprio consulente, si ritiene che, potendosi l'assicurato avvalere gratuitamente dell'assistenza dei patronati, i costi della libera scelta effettuata dalla ricorrente di farsi assistere da un medico di sua fiducia, debbano rimanere a carico della stessa.
Per quanto concerne i costi della perizia di parte allegata al ricorso, considerato che l'esito del presente giudizio differisce dalle conclusioni raggiunte dal ctp, si ritiene che la spesa in parte qua debba ritenersi “non necessaria e non giustificata”. Anche tali costi rimarranno pertanto a carico di parte ricorrente.
Spese di lite
Le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti in forza della soccombenza reciproca. Ed invero su una parte della domanda
(riconoscimento del 7%, rispettivamente 12% di invalidità), verrà dichiarata la cessazione della materia del contendere, in considerazione del fatto che CP_5
ha riconosciuto espressamente – ma solo in sede di giudizio, o comunque successivamente alla notifica del ricorso - la percentuale di invalidità del 7% in relazione all'infortunio del 3.8.2022 e del 12% complessivamente;
mentre pagina 14 di 15 sulla restante parte della domanda (riconoscimento di una percentuale di invalidità superiore rispettivamente al 7% ed al 12%), la ricorrente è rimasta soccombente.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa 197-2025 promossa con ricorso depositato l'8.4.2025 da contro così provvede: Parte_1 CP_1
ogni diversa domanda ed eccezione reietta dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di riconoscimento di una percentuale di invalidità entro il 7% in relazione all'infortunio del 3.8.2025 e di una percentuale di invalidità complessiva entro il 12%; rigetta le ulteriori domande;
dichiara la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
Addì, 28.11.2025
Il Giudice del lavoro
NA HE
pagina 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
519172440 del 3.8.2022 - Gestione 110, aveva riportato una menomazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro di ZA, NA HE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro nr. 197-2025 promossa da:
C.F.: ), nata il [...] a Parte_1 CodiceFiscale_1
ZA e residente in [...] ed elettivamente domiciliata in Trento, Via Giuseppe Grazioli n. 65, presso lo studio dell'Avv.
Francesco RO (C.F.: ) del Foro di Cosenza, che la CodiceFiscale_2
rappresenta e difende, per delega in calce al ricorso e che, per ricevere gli avvisi normativamente prescritti, indica il seguente indirizzo PEC:
Email_1
ricorrente
pagina 1 di 15 contro
(sede centrale in Roma, piazzale Pastore 6 e periferica in ZA, CP_1
viale Europa 31 – cod. fisc. P. IVA ) in persona P.IVA_1 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore e per esso, giusta delega ex lege, del
Direttore Centrale reggente della Direzione Centrale Rapporto Assicurativo dell' dott. rappresentato e difeso dall'avv. Paolo CP_1 Controparte_2
CA IG (cod. fisc. – fax 0471 560303 – C.F._3
– di Email_2 Email_3
ZA, viale Europa 31, con domicilio eletto presso lo stesso giusta procura generale alle liti n. 106468 di Rep. Notaio di Persona_1
Roma e depositata presso il predetto Notaio convenuto
In punto: determinazione percentuale di invalidità
Causa assegnata a sentenza all'udienza del 28.11.2025 sulle seguenti conclusioni delle parti costituite in giudizio:
Di parte ricorrente:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale Ordinario di ZA, nelle funzioni di Giudice del Lavoro, in accoglimento del presente ricorso,
a) accertato che la sig.ra in seguito all'infortunio sul lavoro n. Parte_1
pagina 2 di 15 dell'integrità psico-fisica pari al grado del 12% di danno biologico o in quell'altra maggiore o minore percentuale che sarà determinata in corso di causa e considerato che l' le aveva riconosciuto un danno biologico pari CP_1
al grado del 6% per la malattia professionale n. 503394879 del 05/2004, per l'effetto, dichiarare, il diritto della ricorrente ad ottenere l'indennizzo o la rendita in capitale per il danno biologico nella misura legalmente prevista e commisurata al grado del 17% per invalidità lavorativa e per danno biologico,
o in quell'altra maggiore o minore percentuale che sarà determinata in corso di causa;
b) condannare, inoltre, l'ente convenuto, a liquidare ed a corrispondere, in favore della ricorrente, il relativo indennizzo o rendita in capitale, come per legge, nella misura del 17% del danno biologico, o in quell'altra maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia o accertata in corso di causa, nonchè condannare l' a corrispondere alla ricorrente la complessiva CP_1
somma di € 1.220,00 a titolo di spese mediche sostenute a seguito dell'infortunio per cui è causa, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto fino all'effettivo soddisfo;
c) con vittoria di spese, compensi professionali, rimborso spese forfettario del
15%, CPA ed IVA come per legge da distrarre, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto avvocato e con espressa dichiarazione che il valore della presente pagina 3 di 15 controversia è di valore indeterminabile e, pertanto, il contributo unificato da versare è pari ad € 43,00.”
Di parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Signor Giudice del Lavoro, contrariis reiectis:
1. respingere le domande del ricorrente, perché infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate, in subordine perché prescritte;
2. spese e sentenza esecutiva come per legge.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato l'8.4.2025 la sig.ra conveniva in CP_3
giudizio ed esponeva al Tribunale di aver subito in data 3.8.2022 un CP_1
infortunio sul lavoro;
che le veniva diagnosticata una “sciatalgia dx da sforzo”; che in data 10.8.2022 veniva sottoposta ad intervento chirurgico per
“Ernia discale L4-L5 a destra migrata in basso”; che in relazione al dedotto infortunio, con provvedimento del 27.10.2022 relativo alla pratica di infortunio n. 519172440 del 3.8.2022 - Gestione 110, l' di ZA CP_1
comunicava che non era stata riscontrata alcuna menomazione dell'integrità psico-fisica; che, con opposizione ex art. 104 D.P.R. n. 1124/1965 del
29.11.2024, aveva quindi contestato il predetto provvedimento dell' e CP_1
richiesto che venisse accertata una menomazione dell'integrità psico-fisica pagina 4 di 15 pari al grado del 12% di danno biologico;
che l' di ZA aveva CP_1
quindi provveduto a fissare visita collegiale medica per il giorno 25.3.2025; che, in tale sede, veniva valutato un danno biologico nella misura del 7% per
“ernia discale lombare da sforzo L4L5”. La ricorrente proseguiva poi allegando di aver sostenuto, a causa del dedotto infortunio sul lavoro, spese mediche per un importo complessivo di € 1.220,00 (€ 610,00 per relazione medico legale ed € 610,00 per assistenza e partecipazione a collegiale medica del Dott. ); che, il giudizio reso dall' con il Persona_2 CP_1
provvedimento del 27.10.2022 era errato e che le doveva essere riconosciuto, per l'infortunio sul lavoro del 3.8.2022, un danno biologico del 12% che, unitamente al 6% già riconosciuto dall per la malattia professionale n. CP_1
503394879 del 5/2004 Gestione 120, determina un grado di menomazione complessiva pari al grado del 17%. Rassegnava infine le conclusioni sopra riportate per esteso.
Si costituiva tempestivamente in giudizio l' contestando tutto quanto ex CP_1
adverso dedotto, ribadendo nel merito che l'Istituto a seguito della collegiale medica si era determinato a riconoscere alla ricorrente un danno nella percentuale complessiva del 12% (condivisa all'epoca anche dal consulente medico della ricorrente), precisando altresì che il pagamento del relativo indennizzo non era stato possibile per cause non imputabili all' . CP_4
pagina 5 di 15 Contestata la rimborsabilità delle spese sostenute per farsi assistere da un consulente in sede di visita collegiale e per la perizia di parte allegata al ricorso, parte convenuta rassegnava le conclusioni sopra riportate per esteso.
All'udienza ex art. 420 c.p.c. del 23.06.2025 il Giudice, sentiti i procuratori delle parti, si riservava la decisione in ordine alle istanze da questi proposte;
con successiva ordinanza pronunciata fuori udienza in pari data il Giudice disponeva ctu medico legale e nominava la dott.ssa ; a Persona_3
seguito di mancata accettazione dell'incarico da parte del nominato ctu, il
Giudice con ordinanza del 7 luglio nominava in sua sostituzione la dott.ssa
Il ctu depositava la perizia nei termini assegnati (e Persona_4
prorogati su tempestiva istanza dello stesso). All'udienza del 23.10.2025 il procuratore di parte ricorrente sollevava plurime contestazioni in ordine alla consulenza e il Giudice si riservava la decisione. Con ordinanza pronunciata fuori udienza in pari data il Giudice invitava il ctu a prendere posizione in ordine ad alcuni dei rilievi mossi da parte della ricorrente e assegnava per l'integrazione della ctu termine fino al 31.10.2025; riteneva per il resto la causa matura per la decisione;
assegnava termine per il deposito di note conclusionali fino al 14.11.2025 e disponeva la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte assegnando per il relativo deposito termine fino al 27.11.2025.
pagina 6 di 15 Il ctu depositava l'integrazione nel termine assegnato.
Le parti depositavano note conclusionali entro il termine assegnato, nonché note scritte ex art. 127 ter cpc.
Il Tribunale decideva come da dispositivo.
Motivi
E' cessata la materia del contendere in relazione alla parte di domanda avente ad oggetto il riconoscimento di un danno biologico fino al 7% in relazione all'infortunio del 3.8.2022 e di una invalidità lavorativa complessiva e danno biologico complessivo fino al 12%; il ricorso non è invece fondato e la domanda verrà rigettata in relazione alla domanda di accertamento di una percentuale di invalidità superiore al 7% in relazione all'infortunio del
3.8.2022 e superiore alla percentuale complessiva del 12% di invalidità / danno biologico.
Ma si proceda con ordine.
A seguito dell'opposizione della ricorrente al provvedimento del
27.10.2022 con cui aveva negato la sussistenza di menomazioni CP_1
all'integrità psico-fisica in relazione all'infortunio del 3.8.2022, l' ha CP_1
convocato la ricorrente per una collegiale medica in data 25.03.2025, che si è conclusa con il riconoscimento di un 7% di danno biologico in relazione all'infortunio de quo, che sommato alla percentuale del 6% già riconosciuta in precedenza per malattia professionale, comporta un grado di invalidità complessivo del 12% (conclusione cui aderiva il consulente della ricorrente).
pagina 7 di 15 La ricorrente ha depositato l'8.4.2025 ricorso chiedendo il riconoscimento del
12% di danno biologico in relazione all'infortunio del 3.8.2022 e complessivamente del 17% di invalidità lavorativa e danno biologico.
Costituitosi in giudizio, ha confermato il riconoscimento della CP_1
percentuale di invalidità del 7% in relazione all'infortunio del 3.8.2022 e della percentuale del 12% di invalidità complessiva, come accertate dalla collegiale medica, rappresentando di aver invitato la ricorrente a fornire i dati necessari per il pagamento dell'indennizzo sin da aprile 2025.
Parte ricorrente, rimanendo ferma nella propria richiesta di riconoscimento di una percentuale superiore al 12%, ha eccepito che solo in seguito alla presentazione del ricorso (depositato l'8.4.2025 – notificato l'11.04.2025),
l' si sarebbe mosso per procedere con il pagamento dell'indennizzo, CP_4
manifestando la volontà di dare esecuzione alla decisione della collegiale medica.
Cessazione della materia del contendere
Tanto premesso si ritiene che in relazione alla domanda avente ad oggetto il riconoscimento della percentuale complessiva di invalidità nella misura fino al 12% debba essere pronunciata declaratoria di cessazione della materia del contendere. L' convenuto ha confermato infatti in sede di CP_4
costituzione il riconoscimento delle indicate percentuali di invalidità.
Domanda di riconoscimento di una percentuale superiore al 7% in relazione all'infortunio del 3.8.2022 e superiore al 12% di invalidità complessiva
pagina 8 di 15 Per quanto concerne invece la domanda di riconoscimento di una percentuale di invalidità superiore rispettivamente al 7% in relazione all'infortunio del 3.8.2022 e del 12% complessivamente, la domanda non è fondata e viene rigettata.
E' stata espletata ctu medico legale al fine di chiarire l'entità dei postumi invalidanti connessi all'infortunio del 3.8.2022 e il grado complessivo di danno biologico conseguente alla sommatoria della pregressa invalidità del
6% per malattia professionale.
La dott.ssa esaminata la documentazione, visitata la Persona_4
ricorrente dava atto che:
“Attualmente la signora presenta deambulazione autonoma senza Pt_1
note patologiche, esiti chirurgici degli accessi (conseguenti agli interventi di erniotomia), spinalgia pressoria in sede lombare, deficit dell'escursione articolare del rachide dorso-lombare di grado medio senza disturbi trofici a carico muscolatura degli arti inferiori e riferita algia irradiatasi all'arto inferiore destro (soprattutto dopo prolungata stazione eretta) necessitante di terapia antiinfiammatoria al bisogno”; evidenziava inoltre evidenziare che:
“oltre al danno conseguente all'infortunio in esame, concomita anche un quadro di discopatia lombare ben descritto nell'accertamento radiologico del
18/11/2024 ovvero a livello L2-L3 è presente protrusione discale con segni di compressione sulla radice nervosa di L2 omolaterale e a livello L3-L4 è presente altra protrusione discale con segni di compressione del sacco durale
e sulle radici nervose bilateralmente”. Precisava quindi che “I postumi, correlati ai parametri per l'accertamento del danno biologico, sono CP_1
pagina 9 di 15 sintetizzati nella seguente voce di danno biologico: Esiti di ernia discale del tratto lombare L4-L5 plurioperata con lievi disturbi sensitivi su base algica -
7% (sette per cento)”; per concludere che: “Quanto sin qui descritto giustifica una valutazione complessiva nella misura del 12% (dodici percento), tenuto conto del preesistente quadro dermatologico (6%). Barème di riferimento:
▪ DPR 1124/1965 recante il “Testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”.
▪ D. lgs. 38/2000 recante le “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”.
▪ D. M. del 12 luglio 2000 in materia di approvazione di “Tabella delle menomazioni”; “Tabella indennizzo danno biologico”; “Tabella dei coefficienti”, relative al danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
▪ Circolare 27/2019 recante l'adeguamento della Tabella per il CP_1
danno biologico in capitale.”
In sede di replica alle osservazioni alla bozza, la consulente chiariva:
- che la percentuale del 7% riconosciuta in relazione all'infortunio del
3.8.2022 (voce 213) era stata graduata in maniera proporzionale all'interessamento neurologico, tenuto in particolare conto che nel caso di specie non erano presenti disturbi trofici e non vi era risentimento funzionale;
pagina 10 di 15 - per quanto riguarda gli esiti chirurgici, che questi non erano stati annoverati in quanto rientrano negli esiti conseguenti alle operazioni dell'ernia discale e quindi non hanno voce di danno a parte;
- relativamente al calcolo del danno biologico, che il computo era stato assegnato in considerazione della sommatoria mediante valutazione sintetica complessiva delle menomazioni coesistenti policrone
(spiegava poi che “la formula “a scalare” nell'infortunistica del lavoro può essere applicata (la legge in proposito non indica quale metodo debba seguirsi per la valutazione), ma il risultato deve essere preso in considerazione quale indice dell'ordine dei valori sul quale deve aggirarsi la valutazione globale” e precisava che: “se la legge avesse richiesto l'applicazione della formula “a scalare”, l'avrebbe esplicitamente detto;
anzi, nell'unico esempio della Tabella per la valutazione del grado percentuale di invalidità permanente di menomazioni coesistenti (come il caso che qui ci occupa), la legge ha determinato di ricorrere ad un criterio intermedio: non somma aritmetica delle percentuali, ma neppure rigida applicazione della formula “a scalare”, operando quindi una valutazione complessiva.
Infatti, per la “perdita di tutte le dita di una mano” per infortunio stradale e per la mano destra, in Tabella è prevista una percentuale del
65% esattamente intermedia tra il 75% (corrispondente alla somma aritmetica delle percentuali relative alla perdita di ciascun dito) ed il
55% (quale risulterebbe dalla formula “a scalare”). In definitiva, nel caso in esame la valutazione globale utilizzata con indicazione di danno pagina 11 di 15 biologico complessivo del 12%, a fronte della risultanza della formula
“a scalare” (che se applicata rigidamente darebbe 12.58), appare più congrua rispetto al quadro clinico – strumentale stabilizzato. “).
In sede di udienza successiva al deposito della perizia, il procuratore di parte ricorrente muoveva plurime critiche all'elaborato e il Giudice invitava la dott.ssa a prendere posizione e chiarire i seguenti aspetti: Persona_5
1) Se la valutazione del 7% di danno biologico (da sommare a quella pacificamente pregressa del 6%) si basava solo sulla voce 213 “esiti ernia discale con disturbi trofico sensitivi” in relazione alla quale possono riconoscersi fino a 12 punti o anche sulla voce 36 “cicatrici cutanee, non interessanti il volto ed il collo, distrofiche, discromiche“ in relazione alla quale possono riconoscersi fino a 5 punti e di specificare (ove possibile) quanti punti percentuali sono stati riconosciuti in base alle singole voci per arrivare alla valutazione complessiva del 7%;
2) Come interpretare / superare la (forse solo apparente) contraddittorietà tra quanto affermato circa la necessità di ricorrere ad un “criterio intermedio” tra somma aritmetica (che nel caso di specie darebbe come risultato 13) e criterio a scalare (che darebbe come risultato 12,58) con conseguente individuazione di una percentuale del 12,79% e la conclusione in termini di riconoscimento di una percentuale del 12%.
La consulente chiariva quindi che:
a) la voce di danno 36 “cicatrici cutanee, non interessanti il volto ed il collo, distrofiche, discromiche”, non era stata considerata, atteso che le cicatrici chirurgiche esitate dagli interventi sono cicatrici che non pagina 12 di 15 presentano dette caratteristiche, ovvero un anomalo processo di guarigione che comporta una differenziazione di colore (discromie) o distrofie ossia alterazione delle dimensioni e caratteristiche proprie. Gli esiti cicatriziali chirurgici, come detto nella replica alle note critiche, erano stati considerati nel quadro generale sitato dagli interventi necessari per l'ernia discale e che la valutazione di tali esiti era dell'1%;
b) che il quadro patologico della signora è : esiti chirurgici degli Pt_1
interventi, non deficit motorio (deambula senza ausili e senza note patologiche), la muscolatura è tonica (ciò significa che vi è buona movimentazione degli arti inferiori), non assume alcuna terapia se non antinfiammatori al bisogno e lamenta dolore dopo stazione prolungata eretta (lieve risentimento neurologico). Tanto premesso, proprio in considerazione del quadro clinico descritto e proprio perché per legge non è prevista alcuna formula specifica, poneva l'accento sulla necessità di procedere ad una valutazione complessiva e ribadiva che tale valutazione complessiva aveva portato alle conclusioni rassegnate in perizia, confermate in sede replica alle osservazioni dei ctp e di chiarimenti.
Alla luce di quanto motivatamente argomentato dal ctu nell'elaborato depositato e di quanto ulteriormente specificato in sede di chiarimenti richiesti dallo scrivente, si ritiene che anche in questa sede vadano confermate le conclusioni cui era giunta la collegiale medica del 25.03.2025: riconoscimento di un danno biologico nella misura del 7% in relazione all'infortunio del
3.8.2022 e di un'invalidità complessiva del 12%.
pagina 13 di 15 Domanda di condanna dell' a corrispondere alla ricorrente la CP_1
somma complessiva di euro 1.220, a titolo di spese sostenute per farsi assistere dal proprio consulente in sede di collegiale medica e per la ctp allegata al ricorso.
La domanda non è fondata e non potrà trovare accoglimento.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento delle spese mediche sostenute dalla ricorrente per farsi assistere in sede di collegiale medica da un proprio consulente, si ritiene che, potendosi l'assicurato avvalere gratuitamente dell'assistenza dei patronati, i costi della libera scelta effettuata dalla ricorrente di farsi assistere da un medico di sua fiducia, debbano rimanere a carico della stessa.
Per quanto concerne i costi della perizia di parte allegata al ricorso, considerato che l'esito del presente giudizio differisce dalle conclusioni raggiunte dal ctp, si ritiene che la spesa in parte qua debba ritenersi “non necessaria e non giustificata”. Anche tali costi rimarranno pertanto a carico di parte ricorrente.
Spese di lite
Le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti in forza della soccombenza reciproca. Ed invero su una parte della domanda
(riconoscimento del 7%, rispettivamente 12% di invalidità), verrà dichiarata la cessazione della materia del contendere, in considerazione del fatto che CP_5
ha riconosciuto espressamente – ma solo in sede di giudizio, o comunque successivamente alla notifica del ricorso - la percentuale di invalidità del 7% in relazione all'infortunio del 3.8.2022 e del 12% complessivamente;
mentre pagina 14 di 15 sulla restante parte della domanda (riconoscimento di una percentuale di invalidità superiore rispettivamente al 7% ed al 12%), la ricorrente è rimasta soccombente.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa 197-2025 promossa con ricorso depositato l'8.4.2025 da contro così provvede: Parte_1 CP_1
ogni diversa domanda ed eccezione reietta dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di riconoscimento di una percentuale di invalidità entro il 7% in relazione all'infortunio del 3.8.2025 e di una percentuale di invalidità complessiva entro il 12%; rigetta le ulteriori domande;
dichiara la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
Addì, 28.11.2025
Il Giudice del lavoro
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519172440 del 3.8.2022 - Gestione 110, aveva riportato una menomazione