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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 05/02/2026, n. 1069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1069 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1069/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente SALVUCCI DAVID, Relatore MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6355/2022 depositato il 28/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Indirizzo_1
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1418/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 05/04/2022
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza n. 1418/4/2022 del 23.3.2022, depositata il 5.4.2022, con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa ha rigettato il ricorso dallo stesso proposto avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso del 90% delle imposte dallo stesso versate negli anni 1990, 1991 e 1992 presentata in quanto residente in uno dei comuni della Sicilia orientale colpiti dal sisma del dicembre del 1990 ed ha compensato, tra le parti, le spese del giudizio.
Si costituiva in giudizio, controdeducendo, l'Agenzia delle Entrate.
La causa veniva trattata e decisa all'udienza del 19.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è stato rigettato in ragione della genericità dell'istanza di rimborso presentata dal Ricorrente_1 il 27.2.2009 e della mancanza, nella stessa, dei requisiti minimi previsti dalla giurisprudenza di legittimità, quelli desumibili dall'arresto della quinta sezione civile n. 3250 del 20.3.2000, per la quale “Le domande di rimborso, prive delle indicazioni inerenti gli estremi di versamento e gli importi relativi all'ammontare delle ritenute IRPEF, nonché della indicazione degli importi chiesti in restituzione, non possono considerarsi giuridicamente valide e non sono, dunque, idonee alla formazione del silenzio-rifiuto impugnabile, in quanto non consentono di valutare la fondatezza o meno della richiesta;
né tale vizio è sanabile con il successivo deposito di documenti, atti a colmare le lacune predette, deposito che è comunque tardivo, in quanto intervenuto nel corso di un procedimento che non avrebbe dovuto neppure essere iniziato”.
Effettivamente, nell'istanza protocollata in data 27.2.2009, il Ricorrente_1 si limitava a chiedere “il rimborso del 90% delle somme pagate in relazione al triennio 1990-1992, ovvero l'eccedenza dei versamenti effettuati, in conformità alle dichiarazioni presentate, rispetto al 10% previsto dalle sopra richiamate norme, oltre interessi maturati e maturandi”, senza null'altro specificare ed allegare e provvedendo soltanto con gli allegati al ricorso introduttivo del giudizio a documentare le imposte versate nel triennio anzidetto ed a dettagliare le imposte di cui chiedeva il rimborso, segnatamente: Irpef per complessivi 12.413,71 € ed Iva per complessivi 6.642,99 €. Ritiene la Corte, però, di doversi discostare dalla giurisprudenza fatta propria dal primo giudice e di uniformare, piuttosto, alla più recente giurisprudenza di legittimità, per la quale “In tema di richiesta di rimborso, si deve tenere presente la necessità di applicare il principio statutario della collaborazione e della buona fede in caso di presentazione di un'istanza da parte del contribuente. Al riguardo, la mancanza di documentazione in allegato alla domanda di rimborso e, quindi, in sostanza, la carenza di prova per determinare l'an ed il quantum del rimborso stesso, non sono considerati dal legislatore direttamente motivo di rigetto o di inammissibilità della stessa, dando vita piuttosto ad un confronto con l'Ufficio ed alla possibilità di integrazione dei documenti rilevanti e tale principio vale anche nella successiva fase processuale” (in tal senso, cass. civ., sezione V, sentenza n. 2196 del 30.1.2025). Nella specie, come già evidenziato, la documentazione è stata prodotta in fase giudiziale, supplendo, quindi, a quel deficit della domanda che ha indotto il giudice di prime cure a rigettare il silenzio-rifiuto formatosi sulla stessa.
Alla luce delle predette argomentazioni, pertanto, la sentenza impugnata dovrebbe essere riformata, senza però potersi addivenire all'accoglimento dell'originario ricorso, pacifico essendo, innanzi tutto, l'impossibilità di rimborsare l'Iva, in quanto non in linea con la disciplina comunitaria (in tal senso, cass. civ., sezione V, ordinanza n. 30927 del 27.11.2019, per la quale: “L'art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002 – riguardante la definizione automatica della posizione fiscale relativa agli anni 1990, 1991, e 1992 a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, attraverso le due simmetriche possibilità del pagamento del dieci per cento del dovuto, per chi non ha ancora pagato, e del rimborso del novanta per centro di quanto versato, per chi ha già pagato – non operante in materia di Iva, non è applicabile ai contribuenti che svolgono attività di impresa, in ragione del combinato disposto dell'art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014 e della decisione n. C (2015) 5549 "final" del 14 agosto 2015 della Commissione UE, che ha ritenuto tale previsione emessa in violazione dell'art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, dunque, incompatibile con il mercato interno, perché configurante un illegittimo aiuto di stato”).
Quanto, poi, alla violazione dell'art. 108 del Trattato UE e dall'art. 1, comma 665 , l. n. 190 del 23.12.2014 ed alla mancata prova del superamento della così detta soglia de minimis prevista dal regolamento CE n. 1407/2013 sollevata dall'Agenzia delle Entrate in ragione del fatto che le imposte chieste in rimborso erano state versate dal Ricorrente_1 nella qualità di libero professionista, deve evidenziarsi come nel presente grado di giudizio il predetto contribuente abbia prodotto - come era legittimato a fare (cfr. al riguardo, cass. civ., sezione tributaria, sentenza n. 34530 del 27.12.2024, per la quale: “In tema di rimborso di imposta previsto dalla normativa per il Sisma Sicilia 1990, in deroga alle disposizioni processuali nazionali, il contribuente è ammesso a provare mediante autodichiarazione il rispetto della disciplina de minimis [..]”) - dichiarazione sostitutiva di certificazione resa in data 14.5.2019 nella quale attesta: “Di non aver beneficiato, dal triennio antecedente alla richiesta del rimborso sino alla data della presente dichiarazione, dei contributi pubblici e/o di altre agevolazioni concessi in regime de minimis”.
Tale dichiarazione, però, in quanto relativa al periodo che va dal 27.2.2006 (triennio antecedente all'istanza di rimborso, quest'ultima protocollata il 27.2.2009) al 14.5.2019, non comprende il triennio mobile di riferimento dell'aiuto cui si àncora il rimborso richiesto, avendo al riguardo affermato, la Suprema Corte, nell'ordinanza n. 12685/2025 del 13.5.2025: “Questa Corte (Cass. n. 29081/2023; n. 25150/2023; n. 22562/2023; n. 9375/2023; n. 17199/2019) ha espressamente precisato che il periodo di tre anni, rispetto ai quali verificare che il contribuente intenzionato a fruire delle agevolazioni tributarie riconosciute a fronte di una calamità naturale non abbia superato, con l'importo complessivo degli aiuti ottenuti, la soglia dei regolamenti de minimis, decorre dal momento dell'ottenimento del primo aiuto e che, dunque, si deve considerare il triennio 2001-2003 (per effetto dell'entrata in vigore in tale ultimo anno, in data 1/01/2003, della l. n. 289/2002, che riconosce il beneficio per cui è causa), in linea con quanto chiarito nei regolamenti de minimis per cui <> (cfr. l'art. 3, § 4, di entrambi i Reg (UE) nn. 1407/2013 e 717/2014)” .
In conseguenza, anche per quanto attiene al rimborso dell'Irpef, l'istanza di rimborso del Ricorrente_1 ed il ricorso avverso il silenzio-rifiuto formatosi sulla stessa non possono trovare accoglimento. Il rigetto del ricorso, pertanto, sebbene sulla base del predetto percorso motivazionale, diverso da quello fatto proprio dal giudice di prime cure, va confermato.
La fluidità della normativa e degli orientamenti giurisprudenziali in tema di rimborso da sisma '90 nonché la circostanza che la doglianza posta a fondamento del gravame è stata comunque accolta legittimano la compensazione, tra le parti, anche delle spese della presente fase di gravame.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II° grado per la Sicilia - Sezione IV^ staccata di Siracusa, accoglie il gravame e comunque rigetta il ricorso avverso il silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso presentata da Ricorrente_1 il 27.2.2009, con compensazione, tra le parti, le spese della presente fase di appello.
Siracusa, 19.1.2026
Il Giudice relatore ed estensore David SALVUCCI Il Presidente Ignazio GENNARO
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente SALVUCCI DAVID, Relatore MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6355/2022 depositato il 28/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Indirizzo_1
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1418/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 05/04/2022
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza n. 1418/4/2022 del 23.3.2022, depositata il 5.4.2022, con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa ha rigettato il ricorso dallo stesso proposto avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso del 90% delle imposte dallo stesso versate negli anni 1990, 1991 e 1992 presentata in quanto residente in uno dei comuni della Sicilia orientale colpiti dal sisma del dicembre del 1990 ed ha compensato, tra le parti, le spese del giudizio.
Si costituiva in giudizio, controdeducendo, l'Agenzia delle Entrate.
La causa veniva trattata e decisa all'udienza del 19.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è stato rigettato in ragione della genericità dell'istanza di rimborso presentata dal Ricorrente_1 il 27.2.2009 e della mancanza, nella stessa, dei requisiti minimi previsti dalla giurisprudenza di legittimità, quelli desumibili dall'arresto della quinta sezione civile n. 3250 del 20.3.2000, per la quale “Le domande di rimborso, prive delle indicazioni inerenti gli estremi di versamento e gli importi relativi all'ammontare delle ritenute IRPEF, nonché della indicazione degli importi chiesti in restituzione, non possono considerarsi giuridicamente valide e non sono, dunque, idonee alla formazione del silenzio-rifiuto impugnabile, in quanto non consentono di valutare la fondatezza o meno della richiesta;
né tale vizio è sanabile con il successivo deposito di documenti, atti a colmare le lacune predette, deposito che è comunque tardivo, in quanto intervenuto nel corso di un procedimento che non avrebbe dovuto neppure essere iniziato”.
Effettivamente, nell'istanza protocollata in data 27.2.2009, il Ricorrente_1 si limitava a chiedere “il rimborso del 90% delle somme pagate in relazione al triennio 1990-1992, ovvero l'eccedenza dei versamenti effettuati, in conformità alle dichiarazioni presentate, rispetto al 10% previsto dalle sopra richiamate norme, oltre interessi maturati e maturandi”, senza null'altro specificare ed allegare e provvedendo soltanto con gli allegati al ricorso introduttivo del giudizio a documentare le imposte versate nel triennio anzidetto ed a dettagliare le imposte di cui chiedeva il rimborso, segnatamente: Irpef per complessivi 12.413,71 € ed Iva per complessivi 6.642,99 €. Ritiene la Corte, però, di doversi discostare dalla giurisprudenza fatta propria dal primo giudice e di uniformare, piuttosto, alla più recente giurisprudenza di legittimità, per la quale “In tema di richiesta di rimborso, si deve tenere presente la necessità di applicare il principio statutario della collaborazione e della buona fede in caso di presentazione di un'istanza da parte del contribuente. Al riguardo, la mancanza di documentazione in allegato alla domanda di rimborso e, quindi, in sostanza, la carenza di prova per determinare l'an ed il quantum del rimborso stesso, non sono considerati dal legislatore direttamente motivo di rigetto o di inammissibilità della stessa, dando vita piuttosto ad un confronto con l'Ufficio ed alla possibilità di integrazione dei documenti rilevanti e tale principio vale anche nella successiva fase processuale” (in tal senso, cass. civ., sezione V, sentenza n. 2196 del 30.1.2025). Nella specie, come già evidenziato, la documentazione è stata prodotta in fase giudiziale, supplendo, quindi, a quel deficit della domanda che ha indotto il giudice di prime cure a rigettare il silenzio-rifiuto formatosi sulla stessa.
Alla luce delle predette argomentazioni, pertanto, la sentenza impugnata dovrebbe essere riformata, senza però potersi addivenire all'accoglimento dell'originario ricorso, pacifico essendo, innanzi tutto, l'impossibilità di rimborsare l'Iva, in quanto non in linea con la disciplina comunitaria (in tal senso, cass. civ., sezione V, ordinanza n. 30927 del 27.11.2019, per la quale: “L'art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002 – riguardante la definizione automatica della posizione fiscale relativa agli anni 1990, 1991, e 1992 a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, attraverso le due simmetriche possibilità del pagamento del dieci per cento del dovuto, per chi non ha ancora pagato, e del rimborso del novanta per centro di quanto versato, per chi ha già pagato – non operante in materia di Iva, non è applicabile ai contribuenti che svolgono attività di impresa, in ragione del combinato disposto dell'art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014 e della decisione n. C (2015) 5549 "final" del 14 agosto 2015 della Commissione UE, che ha ritenuto tale previsione emessa in violazione dell'art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, dunque, incompatibile con il mercato interno, perché configurante un illegittimo aiuto di stato”).
Quanto, poi, alla violazione dell'art. 108 del Trattato UE e dall'art. 1, comma 665 , l. n. 190 del 23.12.2014 ed alla mancata prova del superamento della così detta soglia de minimis prevista dal regolamento CE n. 1407/2013 sollevata dall'Agenzia delle Entrate in ragione del fatto che le imposte chieste in rimborso erano state versate dal Ricorrente_1 nella qualità di libero professionista, deve evidenziarsi come nel presente grado di giudizio il predetto contribuente abbia prodotto - come era legittimato a fare (cfr. al riguardo, cass. civ., sezione tributaria, sentenza n. 34530 del 27.12.2024, per la quale: “In tema di rimborso di imposta previsto dalla normativa per il Sisma Sicilia 1990, in deroga alle disposizioni processuali nazionali, il contribuente è ammesso a provare mediante autodichiarazione il rispetto della disciplina de minimis [..]”) - dichiarazione sostitutiva di certificazione resa in data 14.5.2019 nella quale attesta: “Di non aver beneficiato, dal triennio antecedente alla richiesta del rimborso sino alla data della presente dichiarazione, dei contributi pubblici e/o di altre agevolazioni concessi in regime de minimis”.
Tale dichiarazione, però, in quanto relativa al periodo che va dal 27.2.2006 (triennio antecedente all'istanza di rimborso, quest'ultima protocollata il 27.2.2009) al 14.5.2019, non comprende il triennio mobile di riferimento dell'aiuto cui si àncora il rimborso richiesto, avendo al riguardo affermato, la Suprema Corte, nell'ordinanza n. 12685/2025 del 13.5.2025: “Questa Corte (Cass. n. 29081/2023; n. 25150/2023; n. 22562/2023; n. 9375/2023; n. 17199/2019) ha espressamente precisato che il periodo di tre anni, rispetto ai quali verificare che il contribuente intenzionato a fruire delle agevolazioni tributarie riconosciute a fronte di una calamità naturale non abbia superato, con l'importo complessivo degli aiuti ottenuti, la soglia dei regolamenti de minimis, decorre dal momento dell'ottenimento del primo aiuto e che, dunque, si deve considerare il triennio 2001-2003 (per effetto dell'entrata in vigore in tale ultimo anno, in data 1/01/2003, della l. n. 289/2002, che riconosce il beneficio per cui è causa), in linea con quanto chiarito nei regolamenti de minimis per cui <
In conseguenza, anche per quanto attiene al rimborso dell'Irpef, l'istanza di rimborso del Ricorrente_1 ed il ricorso avverso il silenzio-rifiuto formatosi sulla stessa non possono trovare accoglimento. Il rigetto del ricorso, pertanto, sebbene sulla base del predetto percorso motivazionale, diverso da quello fatto proprio dal giudice di prime cure, va confermato.
La fluidità della normativa e degli orientamenti giurisprudenziali in tema di rimborso da sisma '90 nonché la circostanza che la doglianza posta a fondamento del gravame è stata comunque accolta legittimano la compensazione, tra le parti, anche delle spese della presente fase di gravame.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II° grado per la Sicilia - Sezione IV^ staccata di Siracusa, accoglie il gravame e comunque rigetta il ricorso avverso il silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso presentata da Ricorrente_1 il 27.2.2009, con compensazione, tra le parti, le spese della presente fase di appello.
Siracusa, 19.1.2026
Il Giudice relatore ed estensore David SALVUCCI Il Presidente Ignazio GENNARO