Sentenza 21 marzo 2001
Massime • 1
In tema di espropriazioni finalizzate ad opere pubbliche da eseguirsi nell'area del Comune di Napoli, non trova applicazione il termine di decadenza di trenta giorni per l'opposizione alla stima e il proprietario può proporre l'opposizione entro il termine di prescrizione del diritto; tale regola non è derogabile mediante ordinanza commissariale adottata ai sensi dell'art. 84 della legge n. 219 del 1981, avendo tali atti valore normativo sottordinato, oltre che alle norme di detta legge e alla Costituzione, ai principi generali dell'ordinamento giuridico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/03/2001, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANDREA VELA - Primo Presidente -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di sezione -
Dott. ALFIO FINOCCHIARO - Presidente di sezione -
Dott. RAFAELE CORONA - Consigliere -
Dott. ANTONIO VELLA - Consigliere -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. ERMINIO RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CONSORZIO RICOSTRUZIONE CO.RI., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE FEDERICI 2, presso lo studio dell'avvocato MARIA C. ALESSANDRINI, rappresentato e !difeso dagli avvocati GIOVANNI ALLODI, ALDO STARACE, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
LL GE, elettivamente domiciliato in ROMA, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MAURIZIO DE TILLA, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
nonché contro
SINDACO DI NAPOLI COMMISSARIO STRAORDINARIO GOVERNO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 46/99 della Giunta speciale per le espropriazioni presso la c.a. di NAPOLI, depositata il 23/07/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/11/00 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso, con dichiarazione della giurisdizione della Giunta Speciale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In attuazione del programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981 ed in virtù di ordinanza del
Sindaco di Napoli-Commissario Straordinario di Governo, n. 45 del 16.12.1981, era, fra l'altro, disposta l'espropriazione dell'appartamento sito in Napoli-Pianura, Via Carrozzieri n. 19, di proprietà di LO SO.
Con ordinanza sindacale n. 7597/88 l'indennità di espropriazione veniva fissata in L. 1.804.450, depositata presso la Cassa DD.PP. dal concessionario, Consorzio Cori, come da avviso notificato al SO il 15.5.1993. Nel corso dell'occupazione l'immobile era demolito.
Con decreto n. 5470 del 30.6.1993 veniva pronunciata l'espropriazione e la relativa indennità indicata in lire 20.191.616.
Il SO dapprima (citazione del 26.4.1995) adiva la Giunta Speciale per le espropriazioni presso la Corte di appello di Napoli onde ottenere la determinazione dell'indennità di occupazione ed il risarcimento dei danni nella misura di L. 170.000.000, oltre interessi. Avverso la relativa sentenza n. 102 del 24.7 - 9.10.1997 proponeva ricorso per cassazione.
Successivamente proponeva dinanzi alla medesima Giunta opposizione avverso l'indennità di esproprio, chiedendo che fosse determinata in misura non inferiore a 170.000.000 o, in subordine, a L. 73.920.000.
Proponeva, inoltre, davanti al Tribunale di Napoli, un terzo giudizio in relazione ai medesimi fatti.
Con la sentenza n. 46 del 1999, oggetto dell'attuale impugnazione, la Giunta, fra l'altro:
- disattendeva l'istanza del Consorzio di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., ritenendo non pregiudiziale il giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Napoli in quanto concernente l'indennità di occupazione;
- respingeva le eccezioni di decadenza e di inammissibilità, per tardività, della domanda di determinazione dell'indennità espropriativa, disapplicando l'ordinanza sindacale del n. 45/81 nella parte in cui fissava il termine di giorni trenta per la proposizione dell'opposizione;
- riteneva la genericità dell'eccezione del Consorzio concernente la preclusione del diritto all'indennità in caso di immobili abusivi ed il conseguente difetto di giurisdizione della Giunta, nonché non pertinente il richiamo alle ordinanze sindacali che avrebbero previsto tale ipotesi di non indennizzabilità, illegittimamente modificando i criteri indennitari di cui all'art. 80 della L. 219/81; aggiungeva che, peraltro, nella specie la costruzione era risultata già esistente nel 1942;
- determinava in L. 39.675.900, oltre interessi, l'indennità di espropriazione e ne disponeva il deposito da parte del Consorzio Cori.
Il Consorzio Cori ricorre avverso tale sentenza. Resiste, con controricorso, il SO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'impugnazione si compone di quattro motivi con i quali il Consorzio, rispettivamente, denuncia:
I) violazione degli artt. 80 ss. l. 1981 n. 219, delle ordinanze del Sindaco di Napoli nn. 45/81, 294/82, 2364/85, 5961/87 e dell'art. 4 l. 1865 n. 2248, all. E, "atteso che l'esclusione del diritto del SO a ricevere l'indennità è[ra] stata determinata con le predette ordinanze commissariali", che la G.S.E. non aveva il potere di modificare o revocare;
II) violazione, per altro profilo degli stessi artt. 80 ss. l. 219/81 e dell'ordinanza sindacale n. 45/81 cit., in ragione del mancato accoglimento dell'eccezione di tardività dell'opposizione in rapporto al termine, per la relativa proposizione, indicato in quella ordinanza;
III) violazione dell'art. 39 c.p.c., per la erroneamente, e non motivatamente, esclusa irricevibilità dell'opposizione in quanto reiterativa di controversia già in corso con riguardo alla medesima indennità, decisa con sentenza 9 ottobre 97 n. 102 della G.S.E. impugnata per cassazione:
IV) violazione dell'art. 295 c.p.c., per mancato accoglimento dell'istanza di sospensione formulata da esso Consorzio in ragione della pendenza di altra causa, pregiudiziale, instaurata dal SO innanzi al Tribunale di Napoli.
2. ogni censura è infondata.
2.1. È pregiudiziale l'esame della doglianza per asserita "improcedibilità, inammissibilità del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem posto dall'art. 39 c.p.c.". La giuridica inconsistenza della quale emerge, per altro, con immediata evidenza in considerazione del fatto che il precedente giudizio instaurato dal SO innanzi alla Giunta S.E. di Napoli attiene, come è pacifico, alla indennità di occupazione e non già (come, invece, il giudizio odierno) alla indennità di espropriazione (sia pur relativa alla medesima vicenda ablatoria) ed in applicazione del principio di diritto per cui la litispendenza che (a torto) qui si invoca, è data dalla contemporanea presenza di due cause identiche, oltre che nelle parti, anche nella "causa petendi" e nel "petitum" e non già solo delle questioni di diritto che debbono essere risolte dal giudice per pervenire alla risoluzione della controversia" (cfr. Sez. I n. 568/1999).
2.2. Ancora preliminare è la doglianza in ordine alla mancata sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., di cui al quarto mezzo del ricorso.
Al riguardo - premesso che, ai fini della pretesa sospensione necessaria ai sensi del richiamato art. 295 del codice di rito, non è sufficiente che fra due liti sussista una mera pregiudizialità logica, occorrendo anche l'esistenza di un obiettivo rapporto di pregiudizialità giuridica, che ricorre solo quando la definizione di una controversia costituisca l'indispensabile antecedente logico e giuridico dell'altra, l'accertamento del quale debba avvenire con efficacia di giudicato (cfr. sent.ze nn. 1230, 1685/2000, da ultimo);
e considerato altresì che l'apprezzamento sulla ricorrenza o meno di un tale rapporto di pregiudizialità è rimesso al giudice del merito, la cui valutazione si sottrae al sindacato di legittimità se congruamente motivata (cfr. pure n. 10182/97) - risulta, appunto, corretta, perché immune da alcun vizio logico o giuridico, la motivazione della denegata sospensione, nella specie adottata dal Tribunale, in ragione del fatto che il giudizio, pretesamente "pregiudicante", instaurato davanti al Tribunale di Napoli, avente del pari ad oggetto (oltre a collaterali pretese risarcitorie) il pagamento della sola indennità di occupazione, "non ha in realtà natura pregiudiziale rispetto alla decisione della presente controversia attinente alla determinazione della indennità di espropriazione, a questione, cioè, del tutto autonoma e non dipendente dalla decisione dell'altro giudizio".
2.3. Nel merito, la censura di cui al primo motivo del ricorso - sulla dedotta esclusione del diritto dell'espropriato a ricevere l'indennità per determinazione commissariale (e conseguente difetto di giurisdizione della G.S.E.) - è inammissibile per la sua assoluta genericità e per difetto del necessario requisito dell'autosufficienza, non specificandosi, in essa per qual profilo e ragione il diritto dell'espropriato alla indennità [costituzionalmente per altro garantito e come tale non degradabile da provvedimenti della P.A.] si troverebbe "escluso" dalle richiamate ordinanze commissariali.
Ed ove pur si ritenesse che la censura in esame, nella sua laconicità, sia implicitamente ripropositiva della eccezione precedentemente formulata innanzi alla G.S.E. sulla base dell'asserito carattere abusivo degli immobili per cui è lite, ciò non varrebbe comunque a consentirle di superare la soglia dell'ammissibilità, atteso che già nel giudizio a quo, la Giunta aveva sottolineato l'assoluta genericità della denunciata abusività di manufatti che risultavano per altro "esistenti dal 1942" e che, in relazione a tale ratio decidendi della sentenza impugnata, nessun contrario specifico rilievo risulta formulato nell'odierno ricorso.
2.4. Non sussiste, infine, la denunciata violazione della l. 219/1981, per l'asserita tardività della opposizione - in relazione al termine di giorni trenta, dalla notifica del deposito della indennità offerta, stabilito dalla ordinanza sindacale n. 45/81 - perché, come già chiarito da queste Sezioni Unite in sede di esegesi della normativa di riferimento, il termine per proporre opposizione alla stima della indennità di espropriazione (ex art. 19 l. 865/71 ovvero ex art. 51 l. 2359/1865) non trova applicazione nelle procedura disciplinate dal d.l. 219/1919 (conv. in l. 1290/1921), riguardante le opere da eseguirsi nel Comune di Napoli ai sensi degli artt. 12 e 13 della l. 2892/1885, sicché "il proprietario può, in tal caso, proporre l'opposizione senza limiti di tempo fino a quando il suo diritto non si estingua per il decorso del termine di prescrizione" (cfr. sent. nn. 10998/93; 5052/98). Ne siffatta disciplina, desumibile dal combinato contesto dell'art. 80 d.l. 219/81 e dei citati artt. 12, 13 l. 1885 n. 2892, può sopportare deroga ad opera di ordinanza adottata dal Sindaco di Napoli [o dal Presidente della Giunta regionale] nella qualità di commissari straordinari di Governo ai sensi dell'art. 84 del medesimo d.l. 219/81, atteso che tali ordinanze hanno bensì valore normativo ma espressamente, comunque, sottordinato alle "norme di cui al titolo VIII" - tra cui appunto il citato art. 80 - di detto decreto, oltre che "alla Costituzione ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico" (cfr. Sez. Un. n. 11354/98).
3. Il ricorso va, pertanto, integralmente respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, a sezioni unite, rigetta il ricorso e condanna il Consorzio ricorrente alle spese che liquida in L. 110.000=, oltre a L.
3.000.000 per onorario.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2001