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Sentenza 6 marzo 2024
Sentenza 6 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 06/03/2024, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3920/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3920/2022 tra
Parte_1
[...]
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 6 marzo 2024 ad ore
9.30 ss innanzi al dott. Maria Pia Valmassoi, sono comparsi:
Per l'avv. GIGANTE PATRIZIA e l'avv. MUSSONI ROBERTA Parte_1
( ) viale veneto n.162 47838 riccione;
C.F._1 Per l'avv. GIGANTE PATRIZIA e l'avv. MUSSONI ROBERTA Parte_1
( ) viale veneto n.162 47838 riccione;
C.F._1
Per l'avv. GALUZZI ROMINA Controparte_1
.
Preliminarmente il Giudice dà atto di quanto segue:
La presente udienza viene tenuta con modalità da remoto ai sensi degli artt. art 127 3° comma 127 bis c.p.c. e 196 duodecies disp. Attuaz. Cpc mediante collegamento effettuato tramite il programma
Microsoft Teams;
- Con decreto sono state comunicati ai procuratori delle parti: giorno, ora e modalità di collegamento per la partecipazione alla presente udienza;
- Il giudice ai sensi dell'art 196 duodecies disp. Attuaz. Cpc 96
- ha provveduto all'identificazione dei Procuratori delle parti mediante esibizione del tesserino di iscrizione all'Ordine degli Avvocati
pagina 1 di 6 - Le parti hanno dichiarato al giudice di essere liberamente comparse in udienza mediante collegamento da remoto;
- Tutti i presenti si impegnano a mantenere attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza. Agli stessi è vietata la registrazione dell'udienza in ogni forma anche parziale.
L'udienza viene tenuta con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e ad assicurare l'effettiva partecipazione delle parti
Ciò premesso, il Giudice invita i Procuratori delle parti a dedurre.
L'avv Mussoni rileva che le note conclusive sono state depositate dalla convenuta fuori termine nella giornata di sabato e chiede che vengano espunte. L'avv Galuzzi contesta il rilievo e ritiene le note tempestive Inoltre insiste nei rilievi fatti in nota conclusiva e precsia che la discusuione della causa è orale e eprtanto le dichiaarzioni e irilievi possonoe ssere richioamati a verbale anche solo a scopo di semplificare la discussione
In ogni caso così conclude : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, premessa ogni opportuna declaratoria e respinta ogni avversa domanda ed eccezione: -in via principale: accertare l'avvenuta rinuncia al credito dei locatori pari alla somma di €.2.400,00 e non sussistente la morosità della convenuta alla data di intimazione di sfratto, con ogni conseguenza in ordine alla richiesta di condanna al pagamento dei canoni scaduti e alla legittimità dell'ordinanza interinale di rilascio del 14/12/2022; -in subordine: accertare l'avvenuta rinuncia al credito dei locatori alla somma accertata giudizialmente, con ogni conseguenza in ordine alla richiesta di condanna al pagamento dei canoni scaduti. -Vinte o compensate le spese di lite.” L'avv Galluzzi insiste perché venga dichiarato che il precedente locatore eaveva Parte_1 rinunciato a parte del canone , per il periodo successivo richiama il doc 6 ( ) dal quale si Parte_2 deduce che il canone era stato concordato in misura ridotta. Nell'interrogatorio formale il IG non ha saputo precisare il credito. Parte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'avv MUSSONI si riporta alla propria memoria conclusiva e insite nelle dichiarazioni ivi contenute I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da memorie conclusive depositate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di conIGlio
Il Giudice
dott. Maria Pia Valmassoi
pagina 2 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Pia Valmassoi ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3920/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIGANTE Parte_1 C.F._2 PATRIZIA e dell'avv. MUSSONI ROBERTA ( ) viale veneto n.162 47838 C.F._1 riccione;
, elettivamente domiciliato in via Marecchiese 314/D 47922 Riminipresso il difensore avv.
GIGANTE PATRIZIA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIGANTE Parte_1 C.F._3 PATRIZIA e dell'avv. MUSSONI ROBERTA ( ) viale veneto n.162 47838 C.F._1 riccione;
, elettivamente domiciliato in via Marecchiese 314/D 47922 Riminipresso il difensore avv.
GIGANTE PATRIZIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALUZZI ROMINA Controparte_1 C.F._4 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. GALUZZI ROMINA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e con atto di citazione notificato Parte_1 Parte_1 regolarmente, intimavano lo sfratto per morosità a relativamente Controparte_1 all'immobile sito in Riccione Viale Albenga n.8 piano 1°, identificato al Catasto fabbricati del ridetto Comune al foglio 3, part. 1073 sb. 6 z.c. 2, Cat. A/3, Classe 4, vani 5,5 R.C. 596,5,
deducendo la mora della controparte nel pagamento del canone .
Le ricorrenti sostenevano di aver concesso in locazione a il bene sopra descritto Persona_1 con contratto del 8/11/2017 registrato regolarmente per il canone annuo di € . 7.800,00 da pagina 3 di 6 corrispondersi tramite bonifico bancario in n. 12 rate uguali anticipate di Euro 650,00 da pagarsi entro il 15° giorno di ogni mese.
Dichiaravano inoltre che nel settembre dell'anno 2020 il conduttore cedeva, con consenso Per_1 del locatore, il contratto inter partes alla IG.ra (doc.4), la quale accettava la Controparte_1
cessione e si impegnava a rispettare integralmente il contenuto del contratto di cui diveniva cessionaria.
In prosecuzione di rapporto anche la IG.ra si era resa morosa nel pagamento dei canoni CP_1 di locazione per le somme seguenti:
saldo mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 per Euro 450,00; • saldo mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2021 per Euro 1.350,00; • saldo mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2022 per Euro 600,00; •
mancato pagamento del canone di settembre 2022 per Euro 650,00,
e quindi complessivamente per un importo di Euro 3.050,00 oltre interessi legali dalle singole date di scadenza sino al saldo effettivo.
L'intimato, costituitasi con OM LE , si opponeva alla convalida, contestando la morosità intimata. Sosteneva la conduttrice che le parti avevano concordato una riduzione del canone ad euro 500,00 mensili e che pertanto la morosità non sussisteva.
L'intimante, preso atto dell'avversa opposizione, chiedeva emettersi ordinanza interinale di rilascio.
Veniva ordinato il rilascio dell'immobile locato e mutato il rito con assegnazione alle parti di termine per note integrative e per promuovere la mediazione.
Entrambe le parti si costituivano in giudizio e con la memoria integrativa la convenuta introduceva domanda riconvenzionale con la quale domandava che venisse accertata la rinuncia al credito da parte dei locatori.
La domanda dei ricorrenti è fondata e va accolta.
Invero, emerge dagli atti: che e sono subentrati Parte_1 Parte_1 per successione nel contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile sito in Riccione Viale Albenga n.8 piano 1°, identificato al Catasto fabbricati del ridetto Comune al foglio 3, part. 1073 sb. 6 z.c. 2,
Cat. A/3, Classe 4, vani 5,5 R.C. 596,5, sottoscritto in data 8/11/2017 con . Persona_1
Ugualmente non è contestato tra le parti il subentro quale conduttrice della compagna del
[...]
. ( cfr copia contratto allegato) Controparte_2
Ebbene, in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero della non imputabilità dell'inadempimento (cfr. ex plurimis, Cass. sez. un. 30.10.2001, n. 13.533): nel caso specifico la parte locatrice ha provato l'esistenza del contratto di locazione inter partes da cui deriva l'obbligo, per la conduttrice, di corrispondere il canone secondo i tempi e le modalità indicate nel documento contrattuale, mentre quest'ultimo non ha provato l'integrale pagamento del canone controverso, né altra causa estintiva dell'obbligazione.
pagina 4 di 6 Ed invero manca la prova scritta della modifica che le parti avrebbero pattuito relativa all'importo del canone convenuto.
Tale intervento sul testo contrattuale (avente natura locatizia) richiede la prova scritta ad substantiam e non può essere desunto da fatti quali il ripetuto pagamento in forma ridotta da parte del conduttore.
Sul punto va rilevato che le prove orali ammesse non hanno fornito alcun sostegno alla ricostruzione della convenuta sia ai fini della prova della pattuizione di riduzione del canone sia i fini dell'accoglimento della domanda riconvenzionale di rinuncia al credito da parte dei . Parte_1
In particolare la domanda riconvenzionale va respinta per assoluta mancanza della prova della volontà dei locatori di rinunciare ad incassare la somma mensile pattuita nel contratto.
Sul punto della tolleranza manifestata dai locatori al pagamento ridotto, richiamato dalla conduttrice va osservato che nel caso di specie appare credibile la ricostruzione di parte ricorrente che dichiara di aver tollerato un ritardo costante nel periodo ( da ottobre 2020) in cui la IGnora si era separata dal compagno e manifestava difficoltà lavorative connesse al periodo di pandemia .
Nulla consente ritenere provato che tale atteggiamento contenesse una rinuncia la pagamento della somma per intero anzichè un semplice rinvio in attesa di condizioni migliori per la famiglia della conduttrice e trova conferma nella diffida ad adempiere del 27 luglio 2022 mai riscontrata dalla conduttrice (doc 5 ricorrente)
Concorre nel determinare il convincimento l'insieme delle prove documentali e orali raccolte;
in particolare va valutata la dichiarazione resa da -moglie del defunto IG. Parte_2 Parte_1
(teste indotta anche dalla convenuta), la quale ha confermato di aver “scritto messaggi alla convenuta in più occasioni per segnalare che mancavano dei soldi nel bonifico effettuato. La conduttrice non pagava il canone pattuito per intero e a volte saltava proprio il pagamento. Non ricordo il periodo preciso ma era un comportamento costante durante il rapporto sia prima che dopo la morte di mio marito”.
La mancanza di precisone dei ricorrenti sentiti in interrogatorio relativamente alla entità del credito vantato, lamentata dalla è irrilevante ai fini della prova del diritto azionato che è CP_1 pienamente identificabile attraverso il documento contrattuale prodotto.
Il contratto quindi si è risolto a causa dell'inadempimento della conduttrice che non ha versato i canoni dovuti alle scadenze pattuite e va confermato l'odine di rilascio .
Inoltre tenuto conto che l'immobile è stato riconsegnato in data 9 novembre 2023
[...]
va condannata a pagare a e la CP_1 Parte_1 Parte_1 somma di €. 5.300,00= così determinata: Euro 3.050,00, di cui all'atto di intimazione di sfratto per morosità a cui si devono sommare ulteriori 13 mensilità di canone e dunque Euro 11.500,00; oltre interessi dalle singole scadenze al saldo.
Al suddetto importo di Euro 11.500,00 devono essere sottratte le somme già ricevute di cui i ricorrenti danno atto : Euro 4.900,00, (gli acconti versati dalla convenuta in corso di causa), ed Euro 1.300,00 quale deposito cauzionale trattenuto dai locatori , determinandosi così la debenza della convenuta in
€.5.300,00= oltre interessi
Le spese seguono la soccombenza e vengono poste a carico della convenuta liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la risoluzione del contratto di locazione inter partes
Condanna la parte a pagare alla parte e Controparte_1 Parte_1
€. 5.300,00= come sopra determinata: oltre interessi dalle singole Parte_1 scadenze al saldo
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte Controparte_1 [...]
e le spese di lite, che si liquidano in €.137,00= per Parte_1 Parte_1 anticipazioni €. 5.077,00= per compensi oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per rimborso spese generali.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale alle ore 14,55
Rimini, 6 marzo 2024
Il Giudice dott. Maria Pia Valmassoi
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3920/2022 tra
Parte_1
[...]
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 6 marzo 2024 ad ore
9.30 ss innanzi al dott. Maria Pia Valmassoi, sono comparsi:
Per l'avv. GIGANTE PATRIZIA e l'avv. MUSSONI ROBERTA Parte_1
( ) viale veneto n.162 47838 riccione;
C.F._1 Per l'avv. GIGANTE PATRIZIA e l'avv. MUSSONI ROBERTA Parte_1
( ) viale veneto n.162 47838 riccione;
C.F._1
Per l'avv. GALUZZI ROMINA Controparte_1
.
Preliminarmente il Giudice dà atto di quanto segue:
La presente udienza viene tenuta con modalità da remoto ai sensi degli artt. art 127 3° comma 127 bis c.p.c. e 196 duodecies disp. Attuaz. Cpc mediante collegamento effettuato tramite il programma
Microsoft Teams;
- Con decreto sono state comunicati ai procuratori delle parti: giorno, ora e modalità di collegamento per la partecipazione alla presente udienza;
- Il giudice ai sensi dell'art 196 duodecies disp. Attuaz. Cpc 96
- ha provveduto all'identificazione dei Procuratori delle parti mediante esibizione del tesserino di iscrizione all'Ordine degli Avvocati
pagina 1 di 6 - Le parti hanno dichiarato al giudice di essere liberamente comparse in udienza mediante collegamento da remoto;
- Tutti i presenti si impegnano a mantenere attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza. Agli stessi è vietata la registrazione dell'udienza in ogni forma anche parziale.
L'udienza viene tenuta con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e ad assicurare l'effettiva partecipazione delle parti
Ciò premesso, il Giudice invita i Procuratori delle parti a dedurre.
L'avv Mussoni rileva che le note conclusive sono state depositate dalla convenuta fuori termine nella giornata di sabato e chiede che vengano espunte. L'avv Galuzzi contesta il rilievo e ritiene le note tempestive Inoltre insiste nei rilievi fatti in nota conclusiva e precsia che la discusuione della causa è orale e eprtanto le dichiaarzioni e irilievi possonoe ssere richioamati a verbale anche solo a scopo di semplificare la discussione
In ogni caso così conclude : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, premessa ogni opportuna declaratoria e respinta ogni avversa domanda ed eccezione: -in via principale: accertare l'avvenuta rinuncia al credito dei locatori pari alla somma di €.2.400,00 e non sussistente la morosità della convenuta alla data di intimazione di sfratto, con ogni conseguenza in ordine alla richiesta di condanna al pagamento dei canoni scaduti e alla legittimità dell'ordinanza interinale di rilascio del 14/12/2022; -in subordine: accertare l'avvenuta rinuncia al credito dei locatori alla somma accertata giudizialmente, con ogni conseguenza in ordine alla richiesta di condanna al pagamento dei canoni scaduti. -Vinte o compensate le spese di lite.” L'avv Galluzzi insiste perché venga dichiarato che il precedente locatore eaveva Parte_1 rinunciato a parte del canone , per il periodo successivo richiama il doc 6 ( ) dal quale si Parte_2 deduce che il canone era stato concordato in misura ridotta. Nell'interrogatorio formale il IG non ha saputo precisare il credito. Parte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'avv MUSSONI si riporta alla propria memoria conclusiva e insite nelle dichiarazioni ivi contenute I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da memorie conclusive depositate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di conIGlio
Il Giudice
dott. Maria Pia Valmassoi
pagina 2 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Pia Valmassoi ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3920/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIGANTE Parte_1 C.F._2 PATRIZIA e dell'avv. MUSSONI ROBERTA ( ) viale veneto n.162 47838 C.F._1 riccione;
, elettivamente domiciliato in via Marecchiese 314/D 47922 Riminipresso il difensore avv.
GIGANTE PATRIZIA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIGANTE Parte_1 C.F._3 PATRIZIA e dell'avv. MUSSONI ROBERTA ( ) viale veneto n.162 47838 C.F._1 riccione;
, elettivamente domiciliato in via Marecchiese 314/D 47922 Riminipresso il difensore avv.
GIGANTE PATRIZIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALUZZI ROMINA Controparte_1 C.F._4 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. GALUZZI ROMINA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e con atto di citazione notificato Parte_1 Parte_1 regolarmente, intimavano lo sfratto per morosità a relativamente Controparte_1 all'immobile sito in Riccione Viale Albenga n.8 piano 1°, identificato al Catasto fabbricati del ridetto Comune al foglio 3, part. 1073 sb. 6 z.c. 2, Cat. A/3, Classe 4, vani 5,5 R.C. 596,5,
deducendo la mora della controparte nel pagamento del canone .
Le ricorrenti sostenevano di aver concesso in locazione a il bene sopra descritto Persona_1 con contratto del 8/11/2017 registrato regolarmente per il canone annuo di € . 7.800,00 da pagina 3 di 6 corrispondersi tramite bonifico bancario in n. 12 rate uguali anticipate di Euro 650,00 da pagarsi entro il 15° giorno di ogni mese.
Dichiaravano inoltre che nel settembre dell'anno 2020 il conduttore cedeva, con consenso Per_1 del locatore, il contratto inter partes alla IG.ra (doc.4), la quale accettava la Controparte_1
cessione e si impegnava a rispettare integralmente il contenuto del contratto di cui diveniva cessionaria.
In prosecuzione di rapporto anche la IG.ra si era resa morosa nel pagamento dei canoni CP_1 di locazione per le somme seguenti:
saldo mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 per Euro 450,00; • saldo mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2021 per Euro 1.350,00; • saldo mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2022 per Euro 600,00; •
mancato pagamento del canone di settembre 2022 per Euro 650,00,
e quindi complessivamente per un importo di Euro 3.050,00 oltre interessi legali dalle singole date di scadenza sino al saldo effettivo.
L'intimato, costituitasi con OM LE , si opponeva alla convalida, contestando la morosità intimata. Sosteneva la conduttrice che le parti avevano concordato una riduzione del canone ad euro 500,00 mensili e che pertanto la morosità non sussisteva.
L'intimante, preso atto dell'avversa opposizione, chiedeva emettersi ordinanza interinale di rilascio.
Veniva ordinato il rilascio dell'immobile locato e mutato il rito con assegnazione alle parti di termine per note integrative e per promuovere la mediazione.
Entrambe le parti si costituivano in giudizio e con la memoria integrativa la convenuta introduceva domanda riconvenzionale con la quale domandava che venisse accertata la rinuncia al credito da parte dei locatori.
La domanda dei ricorrenti è fondata e va accolta.
Invero, emerge dagli atti: che e sono subentrati Parte_1 Parte_1 per successione nel contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile sito in Riccione Viale Albenga n.8 piano 1°, identificato al Catasto fabbricati del ridetto Comune al foglio 3, part. 1073 sb. 6 z.c. 2,
Cat. A/3, Classe 4, vani 5,5 R.C. 596,5, sottoscritto in data 8/11/2017 con . Persona_1
Ugualmente non è contestato tra le parti il subentro quale conduttrice della compagna del
[...]
. ( cfr copia contratto allegato) Controparte_2
Ebbene, in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero della non imputabilità dell'inadempimento (cfr. ex plurimis, Cass. sez. un. 30.10.2001, n. 13.533): nel caso specifico la parte locatrice ha provato l'esistenza del contratto di locazione inter partes da cui deriva l'obbligo, per la conduttrice, di corrispondere il canone secondo i tempi e le modalità indicate nel documento contrattuale, mentre quest'ultimo non ha provato l'integrale pagamento del canone controverso, né altra causa estintiva dell'obbligazione.
pagina 4 di 6 Ed invero manca la prova scritta della modifica che le parti avrebbero pattuito relativa all'importo del canone convenuto.
Tale intervento sul testo contrattuale (avente natura locatizia) richiede la prova scritta ad substantiam e non può essere desunto da fatti quali il ripetuto pagamento in forma ridotta da parte del conduttore.
Sul punto va rilevato che le prove orali ammesse non hanno fornito alcun sostegno alla ricostruzione della convenuta sia ai fini della prova della pattuizione di riduzione del canone sia i fini dell'accoglimento della domanda riconvenzionale di rinuncia al credito da parte dei . Parte_1
In particolare la domanda riconvenzionale va respinta per assoluta mancanza della prova della volontà dei locatori di rinunciare ad incassare la somma mensile pattuita nel contratto.
Sul punto della tolleranza manifestata dai locatori al pagamento ridotto, richiamato dalla conduttrice va osservato che nel caso di specie appare credibile la ricostruzione di parte ricorrente che dichiara di aver tollerato un ritardo costante nel periodo ( da ottobre 2020) in cui la IGnora si era separata dal compagno e manifestava difficoltà lavorative connesse al periodo di pandemia .
Nulla consente ritenere provato che tale atteggiamento contenesse una rinuncia la pagamento della somma per intero anzichè un semplice rinvio in attesa di condizioni migliori per la famiglia della conduttrice e trova conferma nella diffida ad adempiere del 27 luglio 2022 mai riscontrata dalla conduttrice (doc 5 ricorrente)
Concorre nel determinare il convincimento l'insieme delle prove documentali e orali raccolte;
in particolare va valutata la dichiarazione resa da -moglie del defunto IG. Parte_2 Parte_1
(teste indotta anche dalla convenuta), la quale ha confermato di aver “scritto messaggi alla convenuta in più occasioni per segnalare che mancavano dei soldi nel bonifico effettuato. La conduttrice non pagava il canone pattuito per intero e a volte saltava proprio il pagamento. Non ricordo il periodo preciso ma era un comportamento costante durante il rapporto sia prima che dopo la morte di mio marito”.
La mancanza di precisone dei ricorrenti sentiti in interrogatorio relativamente alla entità del credito vantato, lamentata dalla è irrilevante ai fini della prova del diritto azionato che è CP_1 pienamente identificabile attraverso il documento contrattuale prodotto.
Il contratto quindi si è risolto a causa dell'inadempimento della conduttrice che non ha versato i canoni dovuti alle scadenze pattuite e va confermato l'odine di rilascio .
Inoltre tenuto conto che l'immobile è stato riconsegnato in data 9 novembre 2023
[...]
va condannata a pagare a e la CP_1 Parte_1 Parte_1 somma di €. 5.300,00= così determinata: Euro 3.050,00, di cui all'atto di intimazione di sfratto per morosità a cui si devono sommare ulteriori 13 mensilità di canone e dunque Euro 11.500,00; oltre interessi dalle singole scadenze al saldo.
Al suddetto importo di Euro 11.500,00 devono essere sottratte le somme già ricevute di cui i ricorrenti danno atto : Euro 4.900,00, (gli acconti versati dalla convenuta in corso di causa), ed Euro 1.300,00 quale deposito cauzionale trattenuto dai locatori , determinandosi così la debenza della convenuta in
€.5.300,00= oltre interessi
Le spese seguono la soccombenza e vengono poste a carico della convenuta liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la risoluzione del contratto di locazione inter partes
Condanna la parte a pagare alla parte e Controparte_1 Parte_1
€. 5.300,00= come sopra determinata: oltre interessi dalle singole Parte_1 scadenze al saldo
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte Controparte_1 [...]
e le spese di lite, che si liquidano in €.137,00= per Parte_1 Parte_1 anticipazioni €. 5.077,00= per compensi oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per rimborso spese generali.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale alle ore 14,55
Rimini, 6 marzo 2024
Il Giudice dott. Maria Pia Valmassoi
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