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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 20/02/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
Il Giudice
preso atto delle conclusioni come precisate, decide la causa come segue
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3304/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi e vertente tra:
- con l'Avv. Simonetta Intonato;
Parte_1
- attrice;
e
- in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore con gli Avv. Ester e Grethel Turato;
- convenuto;
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attrice impugnava una delibera assembleare del convenuto CP_1
facendo valere sia motivi formali che vizi relativi al bilancio approvato.
Si costituiva il condominio eccependo in primis l'improcedibilità dell'azione avversaria e l'infondatezza della stessa.
In corso di causa parte attrice rinunciava agli atti del giudizio e la rinuncia veniva accettata dalla controparte. Va pertanto dichiarata l'estinzione del giudizio.
Le spese di lite devono essere compensate così come richiesto dalla parte accettante la rinuncia.
P.Q.M.
1) Dichiara l'estinzione del giudizio.
2) Compensa integralmente le spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 20 Febbraio 2025.
Il Giudice
Andrea Canepa
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preso atto delle conclusioni come precisate, decide la causa come segue
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3304/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi e vertente tra:
- con l'Avv. Simonetta Intonato;
Parte_1
- attrice;
e
- in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore con gli Avv. Ester e Grethel Turato;
- convenuto;
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attrice impugnava una delibera assembleare del convenuto CP_1
facendo valere sia motivi formali che vizi relativi al bilancio approvato.
Si costituiva il condominio eccependo in primis l'improcedibilità dell'azione avversaria e l'infondatezza della stessa.
In corso di causa parte attrice rinunciava agli atti del giudizio e la rinuncia veniva accettata dalla controparte. Va pertanto dichiarata l'estinzione del giudizio.
Le spese di lite devono essere compensate così come richiesto dalla parte accettante la rinuncia.
P.Q.M.
1) Dichiara l'estinzione del giudizio.
2) Compensa integralmente le spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 20 Febbraio 2025.
Il Giudice
Andrea Canepa
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