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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 15/04/2025, n. 1123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1123 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto
Sezione Lavoro
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott.ssa Viviana Di Palma, all'udienza del 15 APRILE 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza
nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. SCATIGNA TONIA
- Ricorrente -
contro
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avv. BATTIATO RITA
- Convenuto -
OGGETTO: “PENSIONE DI VECCHIAIA”
Fatto e diritto 1
Sentenza Con ricorso depositato il 17.09.2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto alla prestazione di pensione di vecchiaia con decorrenza dal 1 maggio 2024: in particolare, asseriva che, l respingeva la domanda con la seguente CP_1
motivazione: « Non risultano almeno 10 anni con accredito contributivo inferiore alle 52 settimane». Con comunicazione del 14.05.2024, la chiedeva la Pt_1
verifica del requisito contributivo, al fine di poter godere del diritto a pensione, allegando all'uopo estratto contributivo, dal quale si evinceva chiaramente di essere stata occupata “per almeno dieci anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare”. Nonostante ciò, la domanda era stata respinta. In data 07.06.2024, l'odierna ricorrente proponeva formale ricorso amministrativo al
Comitato Provinciale di Taranto, con il quale insisteva nella verifica del requisito contestato, potendo far valere un'anzianità contributiva di venticinque anni, di cui almeno dieci lavorati per periodi di durata inferiore a 52 settimane, allegando ancora una volta l'estratto contributivo. Tanto però non sortiva alcun effetto.
Si costituiva l e chiedeva e deduceva di avere provveduto, seguito del CP_1
ricorso amministrativo presentato dal ricorrente in data 06.06.2024 e in forza dei chiarimenti successivamente pervenuti dalla a Controparte_2
riesaminare la domanda di pensione presentata dalla ricorrente e a riconoscere il diritto alla prestazione richiesta, ossia pensione di vecchiaia;
chiedeva pertanto dichiararsi cessata tra le parti la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Il procuratore della parte ricorrente all'odierna udienza concordava con la declaratoria di cessazione della materia del contendere ma insisteva nella condanna dell'istituto convenuto alla rifusione delle spese.
2
Sentenza La causa viene dunque decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto
2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***************
Alla stregua delle dichiarazioni rese dai procuratori delle parti, supportate peraltro dalla esibita documentazione, risulta che l ha riconosciuto il diritto fatto CP_1
valere nei suoi confronti e, cioè, la liquidazione della pensione di vecchiaia con decorrenza maggio 2024 e pagamento degli arretrati unitamente alla rata di pensione di novembre 2024.
Pertanto, considerato che il provvedimento di liquidazione della prestazione risulta emesso in data di poco successiva alla notifica del presente e che, di conseguenza, la determinazione dell'ente sia intervenuta “d'ufficio” in data antecedente la predetta notifica, dichiara cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
2. spese compensate
Taranto, 15.04.2025
Il Tribunale - Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)
3
Sentenza
Sentenza
4
Sezione Lavoro
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott.ssa Viviana Di Palma, all'udienza del 15 APRILE 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza
nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. SCATIGNA TONIA
- Ricorrente -
contro
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avv. BATTIATO RITA
- Convenuto -
OGGETTO: “PENSIONE DI VECCHIAIA”
Fatto e diritto 1
Sentenza Con ricorso depositato il 17.09.2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto alla prestazione di pensione di vecchiaia con decorrenza dal 1 maggio 2024: in particolare, asseriva che, l respingeva la domanda con la seguente CP_1
motivazione: « Non risultano almeno 10 anni con accredito contributivo inferiore alle 52 settimane». Con comunicazione del 14.05.2024, la chiedeva la Pt_1
verifica del requisito contributivo, al fine di poter godere del diritto a pensione, allegando all'uopo estratto contributivo, dal quale si evinceva chiaramente di essere stata occupata “per almeno dieci anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare”. Nonostante ciò, la domanda era stata respinta. In data 07.06.2024, l'odierna ricorrente proponeva formale ricorso amministrativo al
Comitato Provinciale di Taranto, con il quale insisteva nella verifica del requisito contestato, potendo far valere un'anzianità contributiva di venticinque anni, di cui almeno dieci lavorati per periodi di durata inferiore a 52 settimane, allegando ancora una volta l'estratto contributivo. Tanto però non sortiva alcun effetto.
Si costituiva l e chiedeva e deduceva di avere provveduto, seguito del CP_1
ricorso amministrativo presentato dal ricorrente in data 06.06.2024 e in forza dei chiarimenti successivamente pervenuti dalla a Controparte_2
riesaminare la domanda di pensione presentata dalla ricorrente e a riconoscere il diritto alla prestazione richiesta, ossia pensione di vecchiaia;
chiedeva pertanto dichiararsi cessata tra le parti la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Il procuratore della parte ricorrente all'odierna udienza concordava con la declaratoria di cessazione della materia del contendere ma insisteva nella condanna dell'istituto convenuto alla rifusione delle spese.
2
Sentenza La causa viene dunque decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto
2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***************
Alla stregua delle dichiarazioni rese dai procuratori delle parti, supportate peraltro dalla esibita documentazione, risulta che l ha riconosciuto il diritto fatto CP_1
valere nei suoi confronti e, cioè, la liquidazione della pensione di vecchiaia con decorrenza maggio 2024 e pagamento degli arretrati unitamente alla rata di pensione di novembre 2024.
Pertanto, considerato che il provvedimento di liquidazione della prestazione risulta emesso in data di poco successiva alla notifica del presente e che, di conseguenza, la determinazione dell'ente sia intervenuta “d'ufficio” in data antecedente la predetta notifica, dichiara cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
2. spese compensate
Taranto, 15.04.2025
Il Tribunale - Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)
3
Sentenza
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