TRIB
Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 21/05/2025, n. 950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 950 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LATINA
I SEZ. CIVILE in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Concetta Serino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al numero 1442 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, decisa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 20.05.2025, tenuta con trattazione scritta e vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1 allegato all'atto introduttivo, dall'avv. Paolo Centola e Daniela Fiore ed elett.te dom.ta presso il loro studio in Latina, via Custoza n. 3,
OPPONENTE
E
(CF: ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Michela Nocco ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Santeramo in Colle (BA) alla via Carmine n. 21,
PARTE OPPOSTA
E
DI APPELLO DI ROMA (c.f.: ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona del Ministro p.t., dom.to presso l'avvocatura dello Stato in Roma via Dei Portoghesi, rappresentato ex lege dalla medesima,
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione ex art. 615 c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso la cartella esattoriale n. Parte_1
05720230018900792000, con la quale, ad istanza dell' si Controparte_3 intimava il pagamento della somma complessiva di € 25.823,00. A fondamento dell'opposizione deduceva l'estinzione per intervenuta prescrizione della pretesa di controparte.
Concludeva chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento della presente domanda e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiarare l'intervenuta estinzione del credito portato dalla cartella n. 05720230018900792000 notificata il 12/02/2024 per il decorso del termine quinquennale di prescrizione. Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio”.
Si costituiva l' , eccependo in via preliminare il difetto di Controparte_3
legittimazione passiva e di integrità del contraddittorio e, nel merito, chiedendo il rigetto della domanda, così concludendo: “1 - in via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell;
2 - nel merito e in via subordinata, chiede di differire Controparte_3
l'udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'art. 269 c.p.c. consentendo all'esponente la chiamata in causa del , in persona del Ministro pro tempore, rappresentata Controparte_2
ope legis dall'Avvocatura distrettuale di Stato con pec: rovincia.latina.it, affinchè Email_1
partecipi al giudizio, difendendo il suo operato e manlevando l' da Controparte_3
qualsivoglia pregiudizio. Con vittoria di spese e compensi difensivi da distrarsi in favore del difensore che se ne dichiara antistatario”.
Assumeva che la cartella risultava sufficientemente motivata e, comunque, conforme al modello legislativo.
Concludeva chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: - in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva;
- nel merito, rigettare la domanda CP_2 Controparte_2
proposta, poiché infondata in fatto e in diritto;
- in subordine, tenere conto della correttezza dell'operato dell'Amministrazione titolare del credito ai fini della statuizione sulle spese di lite. - in ogni caso, con vittoria di spese di lite”.
All'udienza del 24.10.2024, ravvisata l'esigenza di integrare il contraddittorio nei confronti dell'ente impositore, parte opponente veniva onerata dell'integrazione del contradditorio nei confronti del
– Corte d'Appello di Roma con il rispetto dei termini ex art. 163 bis cpc e Controparte_2
veniva fissata per verifica l'udienza del 28.03.2025 ore 9,00.
Si costituiva anche il rilevando in via preliminare il suo difetto di Controparte_2
legittimazione passiva, che la cartella di pagamento faceva riferimento agli atti presupposti – ossia la diffida ed il provvedimento di irrogazione della sanzione amministrativa – che erano stati regolarmente notificati all'opponente, per cui dovevano reputarsi da lui conosciuti. Rilevava, poi, che la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 25.823,00 era notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. il 5 giugno 2018 (all. 1 ed all. 2), poi, inviata all'Ufficio Recupero crediti civili della Corte d'Appello di
Roma con nota prot. n. 1973 del 18 settembre 2019 (all. n. 3). Concludeva chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito dichiarare il difetto di legittimazione passiva del , disponendone l'estromissione, e respingere la domanda Controparte_2
formulata da parte opponente in quanto totalmente infondata in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in narrativa. Con vittoria di spese di lite”.
Tanto detto, in via preliminare va osservato che l'impugnazione delle cartelle di pagamento relative a spese processuali, così come a somme dovute alla Cassa delle ammende ricade nella giurisdizione ordinaria, non attenendo a crediti tributari (così Sez. U, 18979 del 31/07/2017, Sez. U, n. 3008 dell'8/02/2008, secondo cui, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, i ricorsi avverso gli atti con cui l'Amministrazione chiede il pagamento delle spese di giustizia anticipate dall'erario non rientrano nella giurisdizione del giudice tributario ma in quella del giudice ordinario;
Sez. U, n. 20427 dell'11/10/2016, secondo cui la cognizione sugli importi iscritti a ruolo riportati in una cartella esattoriale concernente il recupero di spese di giustizia spetta alla giurisdizione del giudice ordinario).
Ciò premesso, va innanzi tutto rilevato che è un Ente di riscossione e non Controparte_4
impositore e che essendo la cartella stata azionata da il Controparte_3 contraddittore è quest'ultima e l'ente impositore, ovvero la Corte di Appello di Roma rappresentata dal . Controparte_2
Il contraddittorio è, pertanto, integro, CP_ Occorre, quindi, valutare l'eccezione spiegata in punto di legittimazione passiva dall' di riscossione costituito.
Come ha avuto modo di chiarire recentemente la Suprema Corte con l'ordinanza n. 3870 del 2024,
“l'agente della riscossione è titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali e, pertanto, è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni esecutive avanzate del debitore. L'agente della riscossione è, anzi, l'unico legittimato passivo necessario, quale soggetto titolare in via esclusiva dell'azione esecutiva, avendo l'onere di chiamare eventualmente in giudizio l'ente creditore, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito
o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999 (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 16412 del 25/07/2007
…sussiste il litisconsorzio necessario tra ente creditore e agente della riscossione, con riferimento alle opposizioni a cartella di pagamento di natura cd. recuperatoria relative a crediti derivanti da sanzioni amministrative per violazione del codice della strada (cioè, ai casi in cui sia dedotta, a base dell'opposizione avverso la cartella di pagamento, la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione amministrativa)”.
Nel caso di specie, vi è legittimazione passiva dell'ente. Vi è, poi, legittimazione anche del convenuto , in quanto, nella cartella di pagamento CP_2
impugnata, a pag. 5, è indicato che ha agito "in nome e per conto del Controparte_4 [...]
Corte di Appello di Roma Ufficio Recupero Crediti, a cui ci si deve rivolgere per Controparte_2
chiarimenti".
Come detto, poi, se il titolare del credito è la Corte d'Appello di Roma, presso la quale il Collegio regionale di Garanzia elettorale è istituito, è legittimato passivamente il . Controparte_2
In ogni caso, si osserva la tardività ed inammissibilità della richiesta dell' Controparte_3
di rimessione in termini per chiamare in causa, in manleva, il Collegio di regionale di
[...]
Garanzia elettorale presso la Corte d'Appello di Roma formalizzata solo nelle note di trattazione scritta per l'udienza figurata del 25/03/2025.
Tanto detto, va rilevato che a sostegno dell'opposizione l'istante lamenta l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione.
Deve osservarsi che l'opponente ha ricevuto regolare notifica degli atti presupposti, ossia la diffida ed il provvedimento di irrogazione della sanzione amministrativa (cfr. all. 1 ed all. 2 della comparsa di costituzione del ) rispettivamente in data 08.08.2017 e in data 23.04.2018. CP_2
Tanto detto, con riferimento all'asserita prescrizione del credito, si rappresenta che l'eccezione, è fondata.
Nel caso di specie, infatti, tra la data di notifica del provvedimento sanzionatorio il 08.08.2017, quella di notifica della diffida il 23.04.2018 e quella di notifica della cartella esattoriale opposta, sono decorsi i termini di prescrizione quinquennali, considerato che la cartella n. 05720230018900792000
è stata notificata il 12/02/2024.
Né può considerarsi ai fini della prescrizione che il credito è stato iscritto al ruolo solo successivamente in data 13/04/2023, non potendo costituire atto interruttivo.
È, poi, pacifico che nel periodo intercorrente tra il 08/03/2020 e il 31/08/2021 il credito in oggetto non figurava tra i crediti affidati all'agente della riscossione, per cui la sospensione della decorrenza del termine di prescrizione eccepita dalla Convenuta ai sensi dell'art. 68 del D.L. Controparte_6
18/2020 non è applicabile.
Né si applica la normativa di cui all'art. 67 del D.L. 18/2020, trattandosi di accertamenti già notificati prima, vista la notifica del provvedimento sanzionatorio a carico dell'attrice del Collegio Regionale di Garanzia Elettorale presso la Corte di Appello di Roma avvenuta in data 05/06/2018.
Ne deriva che al momento della notifica da parte di della cartella impugnata avvenuta solo il CP_7
12/02/2024 il credito impugnato in ogni caso era già estinto per il decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 28 L. 689/1981.
L'opposizione va, quindi, accolta. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base del d.m. 55/14 e ss. modifiche, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta. Esse sono poste a carico degli enti opposti e in favore dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale Latina, definitivamente pronunciando in persona della dott.ssa Concetta Serino, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta da , Parte_1
- condanna e il , in persona dei l.r.p.t., in Controparte_3 Controparte_2
solido tra loro al pagamento delle spese di lite in favore di che liquida Parte_1 in € 264,00 per spese, in € 900,00 per la fase di studio, € 750,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase istruttoria e € 1.600,00 per la fase decisionale, oltre a iva, spese generali e c.p.a.
Latina, 20.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Concetta Serino