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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 16/06/2025, n. 881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 881 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del GIUDICE
ONORARIO DI TRIBUNALE CONFERMATO, Dott. Simone Coppola, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 2762/2019 e discussa all'udienza del 16.06.2025, promossa da rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'Avv.to Parte_1
Simona De Angelis Sammarco
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dagli Avv.to Marcella Mattia Resistente CP_1
Oggetto: Iscrizione negli elenchi anagrafici annualità 2013
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.06.2019 parte ricorrente di cui in epigrafe esponeva di aver lavorato alle dipendenze dell'azienda agricola nell'anno 2013 per CP_2
153 giornate occupandosi della raccolta e della piantagione di carciofi, pomodori e ortaggi percependo una retribuzione giornaliera di circa € 50,00 corrisposta in contanti e con acconti da titolare dell'azienda, sul campo di lavoro, ogni sette giorni.
Rappresentava che, a seguito della pubblicazione del quarto elenco di variazione del
2018, era venuta a conoscenza della cancellazione delle suindicate giornate
Ritenuta l'illegittimità di siffatta determinazione, chiedeva accertarsi il proprio diritto all'iscrizione nell'elenco anagrafico dei braccianti agricoli relativi al proprio Comune di residenza per l'anno 2013 con consequenziale declaratoria di insussistenza di qualsivoglia indebito determinato dal provvedimento di disconoscimento.
Si costitutiva in giudizio l' che contestava in fatto e diritto gli avversi assunti CP_1 richiamando il verbale unico di accertamento effettuato nei confronti del datore di lavoro e concludeva per il rigetto del ricorso. Istruita la causa con la prova orale, all'udienza odierna, fissata per la discussione, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni di seguito esposte.
***
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.
Nella fattispecie per cui è causa, parte ricorrente adisce il Tribunale chiedendo l'accertamento del proprio diritto ad essere reiscritto negli Elenchi Nominativi dei
Lavoratori Agricoli relativi al suo Comune di residenza, per l'anno 2013 per aver effettuato 153 giornate di lavoro.
Di contro, l ha disposto il disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo a seguito CP_1 degli accertamenti ispettivi nei confronti dell'azienda agricola conclusisi il 24.10.2018 con la redazione del verbale ispettivo n. 2018007944/DDL avente ad oggetto la corretta natura e la congruità dei rapporti di lavoro instaurati e denunciati nel periodo dall'
1.01.2013 al 31.07.2018.
Nel richiamato verbale, gli ispettori hanno concluso che la cancellazione trae giustificazione dalla mancata prova della reale instaurazione dei rapporti di lavori e dell'attuale svolgimento dell'attività lavorativa. Tutto il modello organizzativo della titolare dell'azienda si sarebbe concretizzato in un “ “modus operandi” finalizzato a condurre all'errore gli Uffici dell'Istituto preposti alla validazione delle Denunce Aziendali presentate. Ha posto in essere, quindi, atti documentali al solo scopo di giustificare
l'avviamento al lavoro dei soggetti al fine di ( far) percepire indebitamente agli stessi somme a titolo di prestazioni a sostegno del reddito ( Indennità di disoccupazione,
Indennità di malattia, Assegni per Nucleo Familiare, ecc.) previste per operai agricoli, di creare fittizie posizioni assicurative utili al conseguimento di prestazioni pensionistiche future).”
Ciò posto, occorre premettere che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, nel rapporto di lavoro agricolo avente ad oggetto determinate operazioni stagionali, la subordinazione è configurabile quando la prestazione lavorativa sia resa in relazione di sinallagmaticità con una controprestazione retributiva, sia pure corrisposta in natura, anche in mancanza di direzione e controllo costanti del datore di lavoro sull'operato del lavoratore e di un orario di lavoro rigidamente prestabilito.
Pertanto, il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs. n. 21 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per un numero minimo di giornate previsto dalla legge, con la conseguenza che “il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi” (cfr. Cass., sez. n. 13877/2012, Sent. Cass. 26561/2018).
È pacifico, dunque, che l'onere probatorio gravi sul lavoratore nei casi, come quello di specie, di cancellazione dagli elenchi nominativi dopo l'iniziale iscrizione. Infatti,
l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco svolge una funzione di agevolazione probatoria ai fini dell'attribuzione di prestazioni previdenziali, funzione che viene meno nel momento in cui l disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro esercitando le facoltà CP_1 di cui all'art. 9 del d.lgs n.375 del 1993. In tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto di lavoro (Cass. n. 18605/2017).
E ancora la Corte di Cassazione, nelle sentenze n. 3556/2023 e 11787/2024 ha precisato che "l'agevolazione probatoria garantita dall'iscrizione negli elenchi, che vale sul presupposto che non vi siano disconoscimenti, non può giustificare un'inversione dell'onere della prova a carico dell'ente previdenziale che istituzionalmente è preposto al controllo della veridicità ed esattezza dei dati dichiaratigli dal datore di lavoro;
in quest'ottica, anzi, la cancellazione dell'iscrizione deve considerarsi atto meramente consequenziale al disconoscimento, quest'ultimo essendo propriamente l'atto che comporta a carico dell'assicurato l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto e per il giudice l'obbligo di accertare l'esistenza e l'inesistenza di tale rapporto senza più essere condizionato dagli atti di iscrizione o di cancellazione".
Orbene, è convincimento del Tribunale che, alla luce dei principi sopra richiamati e del compendio probatorio emerso nel corso del giudizio, il ricorrente abbia fornito validi elementi probatori tali da superare le risultanze dell'accertamento ispettivo e da poter provare l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro svolto alle dipendenze dell'azienda agricola (così come allegato in ricorso), presupposto necessario per l'iscrizione nell'elenco anagrafico dei braccianti agricoli.
Le dichiarazioni rese dai testimoni ( e ) escussi nel Testimone_1 Testimone_2 corso del giudizio, colleghi del ricorrente e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, hanno confermato in modo preciso l'espletamento di attività lavorativa da parte del ricorrente nel corso nell'anno 2013 alle dipendenze di , la CP_2 durata della giornata lavorativa ( 6 ore giornaliere ) e il luogo (Contrada Santa Lucia –
Brindisi), le modalità di pagamento ( ogni sette giorni in contanti), la tipologia delle mansioni.
Ebbene, tali dichiarazioni, precise e concordanti, appaiono pienamente attendibili e immuni da vizi e censure non potendo ritenersi, la teste escussa , Testimone_2 incapace a testimoniare per aver subito analoga cancellazione rilevando sul punto che
“il lavoratore dipendente di una parte in causa non è, per ciò solo, incapace di testimoniare, né può ritenersi, per questa sola ragione, scarsamente attendibile (Cass.
12092/17)” (cfr. Corte d'Appello di Ba, Sentenza n. 690/19: “come è noto, non sussiste alcuna incapacità a deporre da parte dei testi attinti da un analogo provvedimento di disconoscimento, ma al più la necessità di delibare con particolare rigore le loro deposizioni, vi è che, alla stregua del dato univoco e concordante emerso dalle (tre) prove testimoniali, risulta confermata in modo convincente l'effettività del rapporto di lavoro in agricoltura dedotto in lite (e documentato in atti) dalla lavoratrice”).
Né le dichiarazioni rese dal teste di parte resistente, , Ispettore , Testimone_3 CP_1 può valere ad inficiare il compendio probatorio complessivamente emerso nel corso del giudizio atteso.
Inoltre, in atti non consta dichiarazione resa dal ricorrente in fase ispettiva dalla quale in tesi evincere elementi di contraddittorietà rispetto a quanto accertato dai verbalizzanti e di quanto riferito dal citato teste.
Alla luce del contributo offerto dai testi corroborato dalla documentazione in atti ( buste paga) si ritiene che, non ci sono elementi in atti che consentano di ritenere l'insussistenza del rapporto lavorativo subordinato dedotto in giudizio avendone, al contrario il ricorrente, datone prova.
Alla luce delle argomentazioni suesposte, deve riconoscersi il diritto di parte ricorrente all'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per l'anno 2013 per il numero di giornate indicate, con conseguente condanna dell resistente a porre in essere i relativi CP_3 adempimenti. A ciò consegue il positivo accertamento in ordine alla legittimità delle somme già percepite dalla ricorrente a titolo di indennità di disoccupazione per le giornate in contestazione con conseguente insussistenza degli indebiti sorti a seguito del provvedimento di disconoscimento per cui è causa.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
Visto l'art. 429 c.p.c, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti di , così provvede;
[...] CP_1 - accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente ad essere iscritto negli elenchi dei braccianti agricoli per l'anno anno 2013 e per un numero di giornate pari a
153 e per l'effetto ordina all' di adottare i provvedimenti consequenziali;
CP_1
- dichiara l'insussistenza degli indebiti scaturiti dalla cancellazione delle giornate relative all'anno 2013;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 1.200,00, oltre CP_1 rimborso spese forfettario, iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Marcella
De Michele, componente dell'Ufficio per il Processo.
Sentenza pubblicata mediante lettura in aula ed allegazione a verbale.
Brindisi, 16.06.2025
IL GIUDICE ONORARIO DI TRIBUNALE CONFERMATO
Dott. Simone Coppola
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del GIUDICE
ONORARIO DI TRIBUNALE CONFERMATO, Dott. Simone Coppola, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 2762/2019 e discussa all'udienza del 16.06.2025, promossa da rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'Avv.to Parte_1
Simona De Angelis Sammarco
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dagli Avv.to Marcella Mattia Resistente CP_1
Oggetto: Iscrizione negli elenchi anagrafici annualità 2013
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.06.2019 parte ricorrente di cui in epigrafe esponeva di aver lavorato alle dipendenze dell'azienda agricola nell'anno 2013 per CP_2
153 giornate occupandosi della raccolta e della piantagione di carciofi, pomodori e ortaggi percependo una retribuzione giornaliera di circa € 50,00 corrisposta in contanti e con acconti da titolare dell'azienda, sul campo di lavoro, ogni sette giorni.
Rappresentava che, a seguito della pubblicazione del quarto elenco di variazione del
2018, era venuta a conoscenza della cancellazione delle suindicate giornate
Ritenuta l'illegittimità di siffatta determinazione, chiedeva accertarsi il proprio diritto all'iscrizione nell'elenco anagrafico dei braccianti agricoli relativi al proprio Comune di residenza per l'anno 2013 con consequenziale declaratoria di insussistenza di qualsivoglia indebito determinato dal provvedimento di disconoscimento.
Si costitutiva in giudizio l' che contestava in fatto e diritto gli avversi assunti CP_1 richiamando il verbale unico di accertamento effettuato nei confronti del datore di lavoro e concludeva per il rigetto del ricorso. Istruita la causa con la prova orale, all'udienza odierna, fissata per la discussione, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni di seguito esposte.
***
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.
Nella fattispecie per cui è causa, parte ricorrente adisce il Tribunale chiedendo l'accertamento del proprio diritto ad essere reiscritto negli Elenchi Nominativi dei
Lavoratori Agricoli relativi al suo Comune di residenza, per l'anno 2013 per aver effettuato 153 giornate di lavoro.
Di contro, l ha disposto il disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo a seguito CP_1 degli accertamenti ispettivi nei confronti dell'azienda agricola conclusisi il 24.10.2018 con la redazione del verbale ispettivo n. 2018007944/DDL avente ad oggetto la corretta natura e la congruità dei rapporti di lavoro instaurati e denunciati nel periodo dall'
1.01.2013 al 31.07.2018.
Nel richiamato verbale, gli ispettori hanno concluso che la cancellazione trae giustificazione dalla mancata prova della reale instaurazione dei rapporti di lavori e dell'attuale svolgimento dell'attività lavorativa. Tutto il modello organizzativo della titolare dell'azienda si sarebbe concretizzato in un “ “modus operandi” finalizzato a condurre all'errore gli Uffici dell'Istituto preposti alla validazione delle Denunce Aziendali presentate. Ha posto in essere, quindi, atti documentali al solo scopo di giustificare
l'avviamento al lavoro dei soggetti al fine di ( far) percepire indebitamente agli stessi somme a titolo di prestazioni a sostegno del reddito ( Indennità di disoccupazione,
Indennità di malattia, Assegni per Nucleo Familiare, ecc.) previste per operai agricoli, di creare fittizie posizioni assicurative utili al conseguimento di prestazioni pensionistiche future).”
Ciò posto, occorre premettere che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, nel rapporto di lavoro agricolo avente ad oggetto determinate operazioni stagionali, la subordinazione è configurabile quando la prestazione lavorativa sia resa in relazione di sinallagmaticità con una controprestazione retributiva, sia pure corrisposta in natura, anche in mancanza di direzione e controllo costanti del datore di lavoro sull'operato del lavoratore e di un orario di lavoro rigidamente prestabilito.
Pertanto, il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs. n. 21 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per un numero minimo di giornate previsto dalla legge, con la conseguenza che “il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi” (cfr. Cass., sez. n. 13877/2012, Sent. Cass. 26561/2018).
È pacifico, dunque, che l'onere probatorio gravi sul lavoratore nei casi, come quello di specie, di cancellazione dagli elenchi nominativi dopo l'iniziale iscrizione. Infatti,
l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco svolge una funzione di agevolazione probatoria ai fini dell'attribuzione di prestazioni previdenziali, funzione che viene meno nel momento in cui l disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro esercitando le facoltà CP_1 di cui all'art. 9 del d.lgs n.375 del 1993. In tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto di lavoro (Cass. n. 18605/2017).
E ancora la Corte di Cassazione, nelle sentenze n. 3556/2023 e 11787/2024 ha precisato che "l'agevolazione probatoria garantita dall'iscrizione negli elenchi, che vale sul presupposto che non vi siano disconoscimenti, non può giustificare un'inversione dell'onere della prova a carico dell'ente previdenziale che istituzionalmente è preposto al controllo della veridicità ed esattezza dei dati dichiaratigli dal datore di lavoro;
in quest'ottica, anzi, la cancellazione dell'iscrizione deve considerarsi atto meramente consequenziale al disconoscimento, quest'ultimo essendo propriamente l'atto che comporta a carico dell'assicurato l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto e per il giudice l'obbligo di accertare l'esistenza e l'inesistenza di tale rapporto senza più essere condizionato dagli atti di iscrizione o di cancellazione".
Orbene, è convincimento del Tribunale che, alla luce dei principi sopra richiamati e del compendio probatorio emerso nel corso del giudizio, il ricorrente abbia fornito validi elementi probatori tali da superare le risultanze dell'accertamento ispettivo e da poter provare l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro svolto alle dipendenze dell'azienda agricola (così come allegato in ricorso), presupposto necessario per l'iscrizione nell'elenco anagrafico dei braccianti agricoli.
Le dichiarazioni rese dai testimoni ( e ) escussi nel Testimone_1 Testimone_2 corso del giudizio, colleghi del ricorrente e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, hanno confermato in modo preciso l'espletamento di attività lavorativa da parte del ricorrente nel corso nell'anno 2013 alle dipendenze di , la CP_2 durata della giornata lavorativa ( 6 ore giornaliere ) e il luogo (Contrada Santa Lucia –
Brindisi), le modalità di pagamento ( ogni sette giorni in contanti), la tipologia delle mansioni.
Ebbene, tali dichiarazioni, precise e concordanti, appaiono pienamente attendibili e immuni da vizi e censure non potendo ritenersi, la teste escussa , Testimone_2 incapace a testimoniare per aver subito analoga cancellazione rilevando sul punto che
“il lavoratore dipendente di una parte in causa non è, per ciò solo, incapace di testimoniare, né può ritenersi, per questa sola ragione, scarsamente attendibile (Cass.
12092/17)” (cfr. Corte d'Appello di Ba, Sentenza n. 690/19: “come è noto, non sussiste alcuna incapacità a deporre da parte dei testi attinti da un analogo provvedimento di disconoscimento, ma al più la necessità di delibare con particolare rigore le loro deposizioni, vi è che, alla stregua del dato univoco e concordante emerso dalle (tre) prove testimoniali, risulta confermata in modo convincente l'effettività del rapporto di lavoro in agricoltura dedotto in lite (e documentato in atti) dalla lavoratrice”).
Né le dichiarazioni rese dal teste di parte resistente, , Ispettore , Testimone_3 CP_1 può valere ad inficiare il compendio probatorio complessivamente emerso nel corso del giudizio atteso.
Inoltre, in atti non consta dichiarazione resa dal ricorrente in fase ispettiva dalla quale in tesi evincere elementi di contraddittorietà rispetto a quanto accertato dai verbalizzanti e di quanto riferito dal citato teste.
Alla luce del contributo offerto dai testi corroborato dalla documentazione in atti ( buste paga) si ritiene che, non ci sono elementi in atti che consentano di ritenere l'insussistenza del rapporto lavorativo subordinato dedotto in giudizio avendone, al contrario il ricorrente, datone prova.
Alla luce delle argomentazioni suesposte, deve riconoscersi il diritto di parte ricorrente all'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per l'anno 2013 per il numero di giornate indicate, con conseguente condanna dell resistente a porre in essere i relativi CP_3 adempimenti. A ciò consegue il positivo accertamento in ordine alla legittimità delle somme già percepite dalla ricorrente a titolo di indennità di disoccupazione per le giornate in contestazione con conseguente insussistenza degli indebiti sorti a seguito del provvedimento di disconoscimento per cui è causa.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
Visto l'art. 429 c.p.c, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti di , così provvede;
[...] CP_1 - accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente ad essere iscritto negli elenchi dei braccianti agricoli per l'anno anno 2013 e per un numero di giornate pari a
153 e per l'effetto ordina all' di adottare i provvedimenti consequenziali;
CP_1
- dichiara l'insussistenza degli indebiti scaturiti dalla cancellazione delle giornate relative all'anno 2013;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 1.200,00, oltre CP_1 rimborso spese forfettario, iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Marcella
De Michele, componente dell'Ufficio per il Processo.
Sentenza pubblicata mediante lettura in aula ed allegazione a verbale.
Brindisi, 16.06.2025
IL GIUDICE ONORARIO DI TRIBUNALE CONFERMATO
Dott. Simone Coppola