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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/08/2025, n. 7602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7602 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
X sezione civile
Il Tribunale di Napoli in persona del giudice unico dr. Antonio Attanasio ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile 14025/22 RG, avente ad oggetto pagamento e vertente
TRA
la dott.ssa (C.f. ) elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Nardò, alla Via B. Acquaviva n. 45, presso e nello studio dell'Avv. Fran-
cesco Polo dal quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato a in calce al presente atto
attrice
E
( ), in persona del Presidente p.t., Controparte_1 P.IVA_1
, in perso- Controparte_2
Contro na del Ministro p.t., in persona del Ministro p.t., , in per- Controparte_4
sona del Ministro p.t., in Controparte_5
persona del Rettore pt., tutti elettivamente domiciliati in alla Via A. Diaz 11 uni- CP_5
tamente all'Avvocatura dello Stato di dalla quale sono rappresentati e difesi, CP_5
convenuti
CONCLUSIONI
Come da verbale di ultima udienza, in trattazione scritta. Ragioni di Fatto e Diritto
Con citazione notificata il 9/6/22 a mezzo PEC, la dott.ssa Parte_1
deduceva che “1) Dagli anni 1978 al 1983, l'attrice frequentava, presso la Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Napoli – Federico II, la Scuola di
Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia. 2) In tali anni, dal 1978 al 1983, la
Dott.sa svolgeva tutte le attività prescritte, conseguendo il relativo diploma in da- Pt_1
ta 20.07.1983 e che il 01.10.1979, la attrice veniva assunta come assistente nel reparto
di Ostetricia e Ginecologia presso l'Ospedale di Nardò. 3) Per tali anni, la attrice non
ha mai ricevuto alcunché da parte degli odierni convenuti, né a titolo di borsa di studio
e/o di remunerazione, con ciò subendo anche un danno. 4) Si rileva che la ha di- Pt_1
ritto, in virtù di quanto statuito dal diritto comunitario, alla retribuzione adeguata per
l'attività svolta, prevista dalle direttive europee (enfasi aggiunte)”. Evidenziava inoltre,
in materia, lo sviluppo normativo nazionale ed europeo nonché l'evoluzione giurispru-
denziale che in sostanza avevano condotto al riconoscimento -in favore dei medici spe-
cializzandi ed in ragione delle attività da essi prestate- del loro diritto ad una adeguata remunerazione. Per tali riassunti motivi (ma v., amplius, citazione introduttiva), l'istante chiedeva quindi condannarsi “gli odierni convenuti in solido fra loro, o chi fra loro di
ragione, al pagamento in favore della attrice della somma di € 11.103,82 per ogni anno
di specializzazione di cui in narrativa al presente atto, per un totale complessivo di €
66.622, 92 a titolo di borsa di studio ex art 6 del D.lgs. 257/1991 e/o adeguata retribu-
zione, e/o quell'altra maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre in-
teressi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito sino al
soddisfo…”.
I convenuti soggetti pubblici indicati in epigrafe, all'uopo costituitisi a mezzo dell'Avvocatura di Stato, deducevano a loro volta la inammissibilità ed infondatezza della proposta domanda di cui, pertanto, chiedevano il rigetto, eccependo in primis la maturata prescrizione in ragione della mancanza di tempestivi atti interruttivi (v. com-
parsa di risposta in atti). Invero, il periodo di causa è quello 1978-1983, la controversia in esame è stata poi ben dopo introdotta nel 2022 e, medio tempore, risulta infine documentato o comunque paci-
fico un apposito atto di richiesta di pagamento emesso e notificato dall'odierna istante nel precedente anno 2021. A ciò occorre aggiungere che, per interpretazione di legitti-
mità ormai pacifica, rispetto alle pregresse specializzazioni mediche, vale quale dies a
quo della prescrizione decennale la data del 27/10/09 (cfr. SSUU. n. 17619/22, secondo cui “Da ultimo, con Cass. n. 8096 del 2022, Cass. n. 39421 del 2021, Cass. n. 1589 del
2020, Cass. n. 18961 del 2020, Cass. n. 14112 del 2020, Cass. n. 16452 del 2019, Cass.
S.U. n. 30649 del 2018, Cass. n. 13758 del 2018, questa Corte ha ribadito infatti il
principio, già affermato da Cass. n. 10813, 10814,10815, 10816 e 17688 del 2011,
Cass. n. 20/03/2014, n. 6606, Cass., 15/11/2016, n. 23199, secondo il quale “a seguito
della tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n.
75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi
di specializzazione universitari – realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 – è
rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai
soggetti che avevano maturato í necessari requisiti nel periodo che va dal 10 gennaio
1983 al termine dell'anno accademico 1990-1991. La lacuna è stata parzialmente col-
mata con l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, che ha riconosciuto il diritto ad
una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse
dal giudice amministrativo;
ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga presta-
zione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevo-
le certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla norma-
tiva europea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa
risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del
menzionato art. 11” ”).
Sicchè, non risulta nella specie mai interrotta la prescrizione tra :
-il 1983 ed il 1999,
-il 1999 ed il 2009, -il 2009 ed il 2019,
essendo poi all'evidenza tardivi i ricordati successivi atti del 2021 e del 2022.
L'eccepita prescrizione decennale è pertanto sicuramente maturata, con conseguente estinzione del credito qui azionato.
La domanda introduttiva deve essere di conseguenza respinta.
Infine, la originaria varietà delle interpretazioni giurisprudenziali intervenute nel tempo induce a compensare interamente tra le parti le sostenute spese di giudizio.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Parte_2
con citazione notificata il 9/6/22, così provvede:
[...]
a)dichiara estinti per prescrizione i diritti di;
Parte_1
c)compensa interamente tra tutte le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli il 5/8/25. Il giudice unico
AntonioAttanasio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
X sezione civile
Il Tribunale di Napoli in persona del giudice unico dr. Antonio Attanasio ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile 14025/22 RG, avente ad oggetto pagamento e vertente
TRA
la dott.ssa (C.f. ) elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Nardò, alla Via B. Acquaviva n. 45, presso e nello studio dell'Avv. Fran-
cesco Polo dal quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato a in calce al presente atto
attrice
E
( ), in persona del Presidente p.t., Controparte_1 P.IVA_1
, in perso- Controparte_2
Contro na del Ministro p.t., in persona del Ministro p.t., , in per- Controparte_4
sona del Ministro p.t., in Controparte_5
persona del Rettore pt., tutti elettivamente domiciliati in alla Via A. Diaz 11 uni- CP_5
tamente all'Avvocatura dello Stato di dalla quale sono rappresentati e difesi, CP_5
convenuti
CONCLUSIONI
Come da verbale di ultima udienza, in trattazione scritta. Ragioni di Fatto e Diritto
Con citazione notificata il 9/6/22 a mezzo PEC, la dott.ssa Parte_1
deduceva che “1) Dagli anni 1978 al 1983, l'attrice frequentava, presso la Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Napoli – Federico II, la Scuola di
Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia. 2) In tali anni, dal 1978 al 1983, la
Dott.sa svolgeva tutte le attività prescritte, conseguendo il relativo diploma in da- Pt_1
ta 20.07.1983 e che il 01.10.1979, la attrice veniva assunta come assistente nel reparto
di Ostetricia e Ginecologia presso l'Ospedale di Nardò. 3) Per tali anni, la attrice non
ha mai ricevuto alcunché da parte degli odierni convenuti, né a titolo di borsa di studio
e/o di remunerazione, con ciò subendo anche un danno. 4) Si rileva che la ha di- Pt_1
ritto, in virtù di quanto statuito dal diritto comunitario, alla retribuzione adeguata per
l'attività svolta, prevista dalle direttive europee (enfasi aggiunte)”. Evidenziava inoltre,
in materia, lo sviluppo normativo nazionale ed europeo nonché l'evoluzione giurispru-
denziale che in sostanza avevano condotto al riconoscimento -in favore dei medici spe-
cializzandi ed in ragione delle attività da essi prestate- del loro diritto ad una adeguata remunerazione. Per tali riassunti motivi (ma v., amplius, citazione introduttiva), l'istante chiedeva quindi condannarsi “gli odierni convenuti in solido fra loro, o chi fra loro di
ragione, al pagamento in favore della attrice della somma di € 11.103,82 per ogni anno
di specializzazione di cui in narrativa al presente atto, per un totale complessivo di €
66.622, 92 a titolo di borsa di studio ex art 6 del D.lgs. 257/1991 e/o adeguata retribu-
zione, e/o quell'altra maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre in-
teressi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito sino al
soddisfo…”.
I convenuti soggetti pubblici indicati in epigrafe, all'uopo costituitisi a mezzo dell'Avvocatura di Stato, deducevano a loro volta la inammissibilità ed infondatezza della proposta domanda di cui, pertanto, chiedevano il rigetto, eccependo in primis la maturata prescrizione in ragione della mancanza di tempestivi atti interruttivi (v. com-
parsa di risposta in atti). Invero, il periodo di causa è quello 1978-1983, la controversia in esame è stata poi ben dopo introdotta nel 2022 e, medio tempore, risulta infine documentato o comunque paci-
fico un apposito atto di richiesta di pagamento emesso e notificato dall'odierna istante nel precedente anno 2021. A ciò occorre aggiungere che, per interpretazione di legitti-
mità ormai pacifica, rispetto alle pregresse specializzazioni mediche, vale quale dies a
quo della prescrizione decennale la data del 27/10/09 (cfr. SSUU. n. 17619/22, secondo cui “Da ultimo, con Cass. n. 8096 del 2022, Cass. n. 39421 del 2021, Cass. n. 1589 del
2020, Cass. n. 18961 del 2020, Cass. n. 14112 del 2020, Cass. n. 16452 del 2019, Cass.
S.U. n. 30649 del 2018, Cass. n. 13758 del 2018, questa Corte ha ribadito infatti il
principio, già affermato da Cass. n. 10813, 10814,10815, 10816 e 17688 del 2011,
Cass. n. 20/03/2014, n. 6606, Cass., 15/11/2016, n. 23199, secondo il quale “a seguito
della tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n.
75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi
di specializzazione universitari – realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 – è
rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai
soggetti che avevano maturato í necessari requisiti nel periodo che va dal 10 gennaio
1983 al termine dell'anno accademico 1990-1991. La lacuna è stata parzialmente col-
mata con l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, che ha riconosciuto il diritto ad
una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse
dal giudice amministrativo;
ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga presta-
zione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevo-
le certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla norma-
tiva europea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa
risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del
menzionato art. 11” ”).
Sicchè, non risulta nella specie mai interrotta la prescrizione tra :
-il 1983 ed il 1999,
-il 1999 ed il 2009, -il 2009 ed il 2019,
essendo poi all'evidenza tardivi i ricordati successivi atti del 2021 e del 2022.
L'eccepita prescrizione decennale è pertanto sicuramente maturata, con conseguente estinzione del credito qui azionato.
La domanda introduttiva deve essere di conseguenza respinta.
Infine, la originaria varietà delle interpretazioni giurisprudenziali intervenute nel tempo induce a compensare interamente tra le parti le sostenute spese di giudizio.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Parte_2
con citazione notificata il 9/6/22, così provvede:
[...]
a)dichiara estinti per prescrizione i diritti di;
Parte_1
c)compensa interamente tra tutte le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli il 5/8/25. Il giudice unico
AntonioAttanasio