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Sentenza 10 maggio 2025
Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/05/2025, n. 2330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2330 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri magistrati:
dott. Giulio Cataldi Presidente rel.
dott. Michele Caccese Consigliere
dott. Maria Casaregola Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3863/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli, n. 1535/2021, pubblicata il 17.02.2021, e vertente
TRA
(c. f.: , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. SPAGNA GASTONE (c.f. ), che lo C.F._2
rappresenta e difende per procura allegata all'atto di opposizione,
Email_1
E
(c. f. ) e, per essa, quale procuratore, AR P.IVA_1
(p. iva , rappresentata e difesa, Controparte_2 P.IVA_2 congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti ZURLO RAFFAELE (c.f.
) e ORNATI ANDREA (c.f. , C.F._3 C.F._4
per procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo depositato e con domicilio eletto in via Paolo Emilio Taviani, n. 170, La Spezia
Conclusioni per l'appellante: In via preliminare dichiarare la nullità della
sentenza per mancata concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Nel merito, previo annullamento della sentenza:
1) revocare il decreto ingiuntivo per difetto di legittimazione attiva e comunque
per difetto prova e conseguentemente dichiararsi la illegittimità dell'azione
proposta e la inesistenza di qualsiasi obbligazione dell'opponente nei confronti
della ricorrente-opposta;
2) in via gradata e subordinata, nella ipotesi in cui non venga emessa la
statuizione indicata sub. 1), dichiarare il mancato perfezionamento della cessione
e per l'effetto revocare il decreto opposto.
3) in via gradata e subordinata, nella ipotesi in cui non venga emessa la
statuizione indicata sub. 2), dichiarare la nullità del contratto di finanziamento e
per l'effetto revocare il decreto opposto.;
4) in via gradata e subordinata, nella ipotesi in cui non vengano emesse le
statuizioni indicate rideterminare l'importo liquidato a titolo di spese legali senza
alcuna applicazione della penale ex. art. 96 comma 3 c.p.c. aggiunto dall'art. 45,
comma 12, della Legge 18 giugno 2009, n. 69;
5) condannare, altresì in ogni caso, la appellata - opposta al pagamento delle
spese e degli onorari del doppio grado di giudizio, oltre IVA e CPA, da attribuirsi
al sottoscritto procuratore per dichiarazione di fattone anticipo.
2 Conclusioni per l'appellata: Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni
contraria istanza, eccezione o deduzione,
In via preliminare, di rito
-dichiarare l'inammissibiltà del gravame proposta dal sig. per Parte_1
violazione dell'art. 342 c.p.c.
In via principale, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato
accoglimento di quanto sopra formulato, rigettare il gravame ex adverso proposto
in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti indicati in narrativa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Su istanza di qualificatasi cessionaria del credito AR
originariamente vantato da in forza del Controparte_3
contratto di finanziamento n. 6420921, il tribunale di Napoli ingiunse, con decreto n. 103/2019, a il pagamento della somma di € Parte_1
28.986,24, oltre interessi di mora, e spese.
§ 2. propose opposizione, deducendo, in estrema Parte_1
sintesi, il difetto di legittimazione attiva dell'opposta, il difetto di prova del credito in relazione alle certificazioni ex art. 50 t.u.b. ed alla insussistenza dei presupposti per l'emissione dell'ingiunzione, l'assenza di causa del finanziamento in quanto erogato in funzione dell'estinzione anticipata di altro precedente mutuo, la natura usuraria delle pattuizioni.
§ 3. Instauratosi il contraddittorio, con la costituzione di AR
che contestò le avverse difese, il tribunale ha respinto l'opposizione,
condannando alla refusione delle spese di lite in favore Parte_1
della soc. opposta, nonché al pagamento, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., dell'ulteriore somma di € 4.000,00.
3 § 3.1. A sostegno della decisione assunta, e per quanto possa ancora rilevare in questo secondo grado di giudizio, il primo giudice, richiamati,
in generale, i principi in ordine al riparto degli oneri probatori nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e, in particolare, quelli in materia di inadempimento delle obbligazioni, ha innanzitutto affermato che nel caso di specie la creditrice aveva adeguatamente provato il proprio credito mediante la produzione del contratto di finanziamento,
allegato al fascicolo della fase monitoria, nonché di atti ricognitivi operati dallo stesso opponente.
§ 3.2. Quanto alla legittimazione (rectius: titolarità) attiva, ha ritenuto prova sufficiente la pubblicazione per estratto sulla G.U., parte seconda,
n. 21 del 18 febbraio 2017 della comunicazione da parte di di CP_1
essersi resa cessionaria di un portafoglio di crediti pecuniari in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB, costituito da crediti di BA FI S.p.A., derivanti da contratti di finanziamento stipulati ed erogati da varie società, tra cui
. A tale riguardo, ha altresì evidenziato che la Controparte_3
prova della titolarità in capo all'opposta poteva desumersi anche da ulteriori elementi, quali richieste e proposte transattive provenienti dallo stesso , e da una certificazione di del 12.11.2013, Pt_1 CP_3
attestante l'avvenuta cessione.
§ 3.3. In merito alla ipotizzata nullità del finanziamento per mancanza di causa, in quanto destinato alla estinzione anticipata di altro precedente finanziamento, il primo giudice ne ha ritenuta la liceità, ben potendo a suo avviso lo strumento del mutuo essere utilizzato per il conseguimento di finalità varie, compreso il ripianamento di una pregressa passività.
4 § 3.4. Ha escluso, ancora, la natura usuraria degli interessi pattuiti sotto tutti i profili prospettati dall'opponente.
§ 3.5. Su tali premesse, ha, pertanto, respinto l'opposizione, condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite, nonché al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., ritenendo che l'opposizione fosse stata instaurata dal quanto meno con colpa grave. Pt_1
§ 4. ha proposto appello, riproponendo, Parte_1
sostanzialmente, i medesimi argomenti già svolti in primo grado, e lamentando l'erroneità delle decisioni assunte, al riguardo, dal primo giudice. In via preliminare, peraltro, ha eccepito la nullità della sentenza impugnata, per avere il tribunale riservato la causa in decisione senza concedere i termini ex art. 190 c.p.c.
§ 5. si è costituita, eccependo, preliminarmente, CP_1
l'inammissibilità dell'appello per violazione dei contenuti prescritti dall'art. 342 c.p.c. e, nel merito, resistendo ai vari motivi di gravame.
§ 6. La causa è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni riportate in epigrafe, all'udienza del 20.03.2025, con la concessione di 20 gg. per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 gg. per il deposito delle memorie di replica.
§ 7. L'appello è fondato.
§ 7.1. Innanzitutto, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame per violazione dei parametri fissati dall'art. 342 c.p.c. per la formulazione dell'atto di appello. Ed infatti, secondo ormai costante e pacifica giurisprudenza, l'impugnazione deve, sì, contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti
5 contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,
affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice;
ma non occorre l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 27199 del 16/11/2017).
§ 7.1.1. Sotto altro profilo, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto,
invocate a sostegno del gravame, può anche sostanziarsi, come nel caso di specie, nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. N. 23781 del
28/10/2020).
§ 7.1.2. Ebbene, l'atto di appello con cui il chiede la riforma della Pt_1
sentenza di primo grado risponde a tali criteri, com'è del resto reso palese dal fatto che la parte appellata ha potuto agevolmente individuare i punti della decisione impugnata sottoposti a critica dall'appellante,
contrapponendovi le proprie argomentazioni di segno contrario.
6 § 7.2. Occorre, ora, esaminare la censura di nullità della sentenza sollevata dall'appellante in conseguenza della mancata concessione dei termini ex
art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusivi.
§ 7.2.1. Il rilievo è fondato.
Il primo giudice, con ordinanza resa in esito a trattazione scritta in data
18.12.2020, fissò per la precisazione delle conclusioni delle parti l'udienza del 5.02.2021, udienza anch'essa tenuta con modalità a trattazione scritta.
Ebbene, dopo il deposito delle note in sostituzione di udienza, con cui le parti precisarono le rispettive conclusioni, senza alcuna rinuncia ai termini previsti dall'art. 190 c.p.c., il giudice pronunciò ordinanza con cui trattenne la causa in decisione, senza concedere alcun termine per gli scritti conclusivi.
§ 7.2.2. La giurisprudenza di legittimità, sia pure con accenti diversi in relazione alle varie fattispecie in concreto scrutinate, ritiene, con orientamento che si condivide, che “la mancata assegnazione dei termini, in
esito all'udienza di precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse
conclusionali e delle memorie finali di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.,
costituisce motivo di nullità della conseguente sentenza, impedendo ai difensori
delle parti di svolgere nella sua pienezza il diritto di difesa, con conseguente
violazione del principio del contraddittorio” (così Cass. Ordinanza n. 18149
del 15/09/2016); del resto, anche un più recente orientamento volto a restringere l'area della nullità in presenza di fattispecie analoghe, afferma che “la mancata assegnazione alle parti, nonostante che esse non vi abbiano
rinunciato, del termine di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie
conclusionali e repliche, non comporta la nullità "ipso iure" della sentenza
7 qualora tra l'udienza di precisazione delle conclusioni e il deposito della sentenza
siano comunque intercorsi i termini sanciti dalla predetta disposizione” (così
ordinanza n. 34861 del 25/11/2022), sull'assunto, evidentemente, che i termini di legge possano ritenersi implicitamente concessi: dunque, nel caso di specie, anche a voler seguire tale più restrittivo orientamento,
dovrebbe ugualmente concludersi nel senso della nullità della sentenza,
in quanto depositata solo undici giorni dopo che la causa era stata trattenuta in decisione.
§ 7.2.3. Naturalmente, la pur riscontrata nullità della sentenza di primo grado non implica il ritorno della causa in primo grado, vista la tassatività delle ipotesi previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., ma si converte in motivo di impugnazione ai sensi dell'art. 161 c.p.c., con la necessità di decidere ex novo il merito della controversia, come del resto sollecitato dall'appellante.
§ 7.3. Ebbene, la prima questione da (ri)esaminare attiene alla titolarità
del rapporto dedotto in lite.
§ 7.3.1. Il primo giudice ha ritenuto infondata la contestazione al riguardo sollevata dall'opponente, considerando sufficiente la pubblicazione sull'estratto della G.U. n. 21 del 18 febbraio 2017 (prodotta dall'odierna appellata sin dalla fase monitoria) dell'avviso da parte di che CP_1
“ai sensi di un contratto di cessione di crediti sottoscritto il 16 gennaio
2017, si è resa cessionaria, a titolo oneroso e pro soluto, di un portafoglio di crediti pecuniari identificabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
costituito da crediti pecuniari di titolarità di BA FI S.p.A.”, crediti tutti aventi alcune precise caratteristiche, tra cui quella di derivare da
8 contratti di credito stipulati ed erogati da varie società, tra cui
[...]
, a persone fisiche ed indicati nella lista depositata in data CP_3
11 gennaio 2017 presso il notaio di Firenze, nonché Persona_1
presso la sede legale del cessionario. Ad avviso del primo giudice,
“l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale consent(iva) di rilevare che i crediti
ceduti erano quelli ceduti alla IFIS dai vari istituti di credito specificamente,
conformemente alle istruzioni di vigilanza della BA d'Italia, con espressa
esclusione di alcune categorie di rapporti”.
§ 7.3.2. Tale affermazione non è, ad avviso di questa Corte, condivisibile.
In adesione a quanto affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità
più recente, in tema di onere della prova della avvenuta cessione del credito ai sensi dell'art. 58 tub, va operata una distinzione a seconda della natura e dell'oggetto delle contestazioni sollevate dal debitore ceduto.
Ed infatti, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale,
può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere dimostrato, ma il fatto da provare
9 è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione
(più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale, in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario.
Diversamente, nel caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione,
detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 TUB, alla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione,
al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere
10 l'effettiva esistenza della dedotta cessione (cass. civ., 22.6.2023, n. 17944;
cass. civ., 6.2.2024, n. 3405).
§ 7.3.3. Nel caso di specie, l'appellante si duole del fatto che, trattandosi –
secondo quanto risulta dall'avviso di cessione pubblicato sulla G.U. –
della cessione fatta da BA FI a di crediti in precedenza CP_1
oggetto di cessione da parte della BA Santander Consumer Bank,
avrebbe dovuto fornire non soltanto la prova della cessione da CP_1
parte di BA FI, ma anche di quella intercorsa tra ed FI, CP_3
producendo anche l'elenco delle posizioni cedute depositato presso il notaio di Firenze;
prove tutte che ritiene lacunose o addirittura Per_1
assenti.
§ 7.3.4. Ed in effetti, poiché in fase monitoria si è azionato il contratto di
“rinegoziazione del debito” recante n. 6420921 stipulato dal con Pt_1
la , è del tutto evidente che sarebbe stata Controparte_3
necessaria la prova che BA FI fosse cessionaria di crediti di quel genere, e, in particolare, che anche quello sorto nei confronti del Pt_1
fosse inserito nell'elenco della cessione in blocco, per poterlo a propria volta cedere all'odierna appellata, prova che è del tutto assente;
e,
parimenti, a fronte della contestazione anche della successiva cessione, la mera pubblicazione dell'avviso in G.U. non pare sufficiente, tenuto conto del fatto che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del
creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la
speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di
dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo
fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che
11 il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cass.
Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020), prova che in tal caso poteva essere fornita con la produzione dell'elenco depositato presso il notaio Per_1
di Firenze.
§ 7.3.4. Né risulta condivisibile quanto sostenuto dal tribunale, e ribadito in questo grado di giudizio dall'appellata, circa la concludenza rispetto alla pubblicazione sulla G.U. dell'avviso di cessione del credito di ulteriori elementi probatori prodotti in atti.
§ 7.3.5. Conviene esaminare analiticamente i documenti che il tribunale ha ritenuto fornissero la certezza dell'avvenuta cessione del credito.
Il primo è costituito da una mail del 27.02.2019, con cui il , Pt_1
premesso di aver appreso da BA Santander della cessione del proprio contratto, chiedeva a BA FI “di avere una lettera di decadenza per risalire
al mio debito e così da poter valutare una chiusura … o un piano di rientro”.
Il secondo è, invece, rappresentato da una proposta di transazione/ricognizione del debito sottoscritto dal su un modulo Pt_1
della in cui si fa riferimento ad un credito originariamente Controparte_2
vantato da parte di CP_3
Il terzo è una dichiarazione del 12.11.2013 della ai sensi CP_3
dell'art. 50 TUB attestante l'oggetto del contratto di dilazione di pagamento (ma, più probabilmente, il tribunale intendeva riferirsi ad altra missiva, del 27.2.2019, con cui dichiarava di aver ceduto il CP_3
proprio credito a . Controparte_4
§ 7.3.6. Ora, ad avviso di questa Corte, i primi due documenti non risultano sufficienti a provare un sia pure implicito riconoscimento
12 dell'avvenuta (prima) cessione tra ed FI, dal momento che il CP_3
primo consiste in una mera richiesta di informazioni, mentre il secondo è
rappresentato da una proposta transattiva formulata a “ Controparte_5
(così nell'epigrafe) con indicazione di quale
[...] CP_3
originaria creditrice, che non vale certo a dimostrare la consapevolezza di successive cessioni del credito, ma, se mai, ad ingenerare ulteriori confusioni nel cliente, consumatore, debitore.
Quanto, infine, al terzo documento, a firma premesso che CP_3
quello del 2013 non riguarda la cessione, e che dunque deve presumersi che il tribunale si riferisse alla comunicazione datata 27.2.2019, a parte il rilievo dell'assenza di qualsiasi prova non solo della ricezione, ma anche della mera spedizione di tale documento al , se ne potrebbero Pt_1
trarre argomenti addirittura contrastanti, dal momento che in tale atto afferma di aver ceduto la posizione dell'odierno appellante CP_3
non a BA FI (da cui poi sarebbe stata ceduta a , bensì a CP_1 [...]
soggetto evidentemente diverso da quello che si assume CP_4
essere il cessionario e, poi, il cedente del credito in oggetto.
§ 7.4. Dunque, ad avviso di questa Corte non vi è prova – che evidentemente gravava sulla parte opposta – della titolarità del credito in capo a AR
Il carattere assorbente di tale rilievo esonera dall'esame degli ulteriori motivi di gravame.
La domanda formulata da col ricorso monitorio va, pertanto, CP_1
rigettata integralmente, con la revoca del decreto ingiuntivo n. 103/2019
dell'8.1.2019 del tribunale di Napoli.
13 § 8. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base ai parametri del d.m. 55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto del valore della controversia, delle attività
difensive svolte ed applicando i valori medi per tutte le fasi, salva l'applicazione di quelli minimi per la fase istruttoria/di trattazione del presente grado, in cui non è stata espletata attività istruttoria in senso stretto. Le spese di entrambi i gradi vanno attribuite all'avv. Gastone
Spagna che ha dichiarato di averne fatto anticipo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Napoli, n. 1535/2021 del 17.02.2021, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- a) dichiara la nullità della sentenza impugnata;
- b) nel merito, revoca il decreto ingiuntivo n. 103/2019 dell'8.1.2019 del tribunale di Napoli e rigetta integralmente la domanda proposta da nei confronti di;
AR Parte_1
- c) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di AR
, liquidate quanto al primo grado in complessivi € Parte_1
8.758,40, di cui € 7.616,00 per compensi professionali ed € 1.142,40 per rimborso spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge, e quanto al presente grado in complessivi € 10.543,35, di cui €
804,00 per spese, € 8.469,00 per compensi professionali ed € 1.270,35 per rimborso spese generali nella misura del 15 %, oltre IVA e CPA come per
14 legge, con attribuzione, per entrambi i gradi, all'avv. Gastone Spagna che ha dichiarato di averne fatto anticipo
Così deciso nella camera di consiglio della Terza sezione civile della Corte
d'Appello di Napoli, il 7.5.2025.
Il Presidente Est.
dott. Giulio Cataldi
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri magistrati:
dott. Giulio Cataldi Presidente rel.
dott. Michele Caccese Consigliere
dott. Maria Casaregola Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3863/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli, n. 1535/2021, pubblicata il 17.02.2021, e vertente
TRA
(c. f.: , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. SPAGNA GASTONE (c.f. ), che lo C.F._2
rappresenta e difende per procura allegata all'atto di opposizione,
Email_1
E
(c. f. ) e, per essa, quale procuratore, AR P.IVA_1
(p. iva , rappresentata e difesa, Controparte_2 P.IVA_2 congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti ZURLO RAFFAELE (c.f.
) e ORNATI ANDREA (c.f. , C.F._3 C.F._4
per procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo depositato e con domicilio eletto in via Paolo Emilio Taviani, n. 170, La Spezia
Conclusioni per l'appellante: In via preliminare dichiarare la nullità della
sentenza per mancata concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Nel merito, previo annullamento della sentenza:
1) revocare il decreto ingiuntivo per difetto di legittimazione attiva e comunque
per difetto prova e conseguentemente dichiararsi la illegittimità dell'azione
proposta e la inesistenza di qualsiasi obbligazione dell'opponente nei confronti
della ricorrente-opposta;
2) in via gradata e subordinata, nella ipotesi in cui non venga emessa la
statuizione indicata sub. 1), dichiarare il mancato perfezionamento della cessione
e per l'effetto revocare il decreto opposto.
3) in via gradata e subordinata, nella ipotesi in cui non venga emessa la
statuizione indicata sub. 2), dichiarare la nullità del contratto di finanziamento e
per l'effetto revocare il decreto opposto.;
4) in via gradata e subordinata, nella ipotesi in cui non vengano emesse le
statuizioni indicate rideterminare l'importo liquidato a titolo di spese legali senza
alcuna applicazione della penale ex. art. 96 comma 3 c.p.c. aggiunto dall'art. 45,
comma 12, della Legge 18 giugno 2009, n. 69;
5) condannare, altresì in ogni caso, la appellata - opposta al pagamento delle
spese e degli onorari del doppio grado di giudizio, oltre IVA e CPA, da attribuirsi
al sottoscritto procuratore per dichiarazione di fattone anticipo.
2 Conclusioni per l'appellata: Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni
contraria istanza, eccezione o deduzione,
In via preliminare, di rito
-dichiarare l'inammissibiltà del gravame proposta dal sig. per Parte_1
violazione dell'art. 342 c.p.c.
In via principale, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato
accoglimento di quanto sopra formulato, rigettare il gravame ex adverso proposto
in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti indicati in narrativa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Su istanza di qualificatasi cessionaria del credito AR
originariamente vantato da in forza del Controparte_3
contratto di finanziamento n. 6420921, il tribunale di Napoli ingiunse, con decreto n. 103/2019, a il pagamento della somma di € Parte_1
28.986,24, oltre interessi di mora, e spese.
§ 2. propose opposizione, deducendo, in estrema Parte_1
sintesi, il difetto di legittimazione attiva dell'opposta, il difetto di prova del credito in relazione alle certificazioni ex art. 50 t.u.b. ed alla insussistenza dei presupposti per l'emissione dell'ingiunzione, l'assenza di causa del finanziamento in quanto erogato in funzione dell'estinzione anticipata di altro precedente mutuo, la natura usuraria delle pattuizioni.
§ 3. Instauratosi il contraddittorio, con la costituzione di AR
che contestò le avverse difese, il tribunale ha respinto l'opposizione,
condannando alla refusione delle spese di lite in favore Parte_1
della soc. opposta, nonché al pagamento, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., dell'ulteriore somma di € 4.000,00.
3 § 3.1. A sostegno della decisione assunta, e per quanto possa ancora rilevare in questo secondo grado di giudizio, il primo giudice, richiamati,
in generale, i principi in ordine al riparto degli oneri probatori nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e, in particolare, quelli in materia di inadempimento delle obbligazioni, ha innanzitutto affermato che nel caso di specie la creditrice aveva adeguatamente provato il proprio credito mediante la produzione del contratto di finanziamento,
allegato al fascicolo della fase monitoria, nonché di atti ricognitivi operati dallo stesso opponente.
§ 3.2. Quanto alla legittimazione (rectius: titolarità) attiva, ha ritenuto prova sufficiente la pubblicazione per estratto sulla G.U., parte seconda,
n. 21 del 18 febbraio 2017 della comunicazione da parte di di CP_1
essersi resa cessionaria di un portafoglio di crediti pecuniari in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB, costituito da crediti di BA FI S.p.A., derivanti da contratti di finanziamento stipulati ed erogati da varie società, tra cui
. A tale riguardo, ha altresì evidenziato che la Controparte_3
prova della titolarità in capo all'opposta poteva desumersi anche da ulteriori elementi, quali richieste e proposte transattive provenienti dallo stesso , e da una certificazione di del 12.11.2013, Pt_1 CP_3
attestante l'avvenuta cessione.
§ 3.3. In merito alla ipotizzata nullità del finanziamento per mancanza di causa, in quanto destinato alla estinzione anticipata di altro precedente finanziamento, il primo giudice ne ha ritenuta la liceità, ben potendo a suo avviso lo strumento del mutuo essere utilizzato per il conseguimento di finalità varie, compreso il ripianamento di una pregressa passività.
4 § 3.4. Ha escluso, ancora, la natura usuraria degli interessi pattuiti sotto tutti i profili prospettati dall'opponente.
§ 3.5. Su tali premesse, ha, pertanto, respinto l'opposizione, condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite, nonché al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., ritenendo che l'opposizione fosse stata instaurata dal quanto meno con colpa grave. Pt_1
§ 4. ha proposto appello, riproponendo, Parte_1
sostanzialmente, i medesimi argomenti già svolti in primo grado, e lamentando l'erroneità delle decisioni assunte, al riguardo, dal primo giudice. In via preliminare, peraltro, ha eccepito la nullità della sentenza impugnata, per avere il tribunale riservato la causa in decisione senza concedere i termini ex art. 190 c.p.c.
§ 5. si è costituita, eccependo, preliminarmente, CP_1
l'inammissibilità dell'appello per violazione dei contenuti prescritti dall'art. 342 c.p.c. e, nel merito, resistendo ai vari motivi di gravame.
§ 6. La causa è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni riportate in epigrafe, all'udienza del 20.03.2025, con la concessione di 20 gg. per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 gg. per il deposito delle memorie di replica.
§ 7. L'appello è fondato.
§ 7.1. Innanzitutto, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame per violazione dei parametri fissati dall'art. 342 c.p.c. per la formulazione dell'atto di appello. Ed infatti, secondo ormai costante e pacifica giurisprudenza, l'impugnazione deve, sì, contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti
5 contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,
affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice;
ma non occorre l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 27199 del 16/11/2017).
§ 7.1.1. Sotto altro profilo, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto,
invocate a sostegno del gravame, può anche sostanziarsi, come nel caso di specie, nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. N. 23781 del
28/10/2020).
§ 7.1.2. Ebbene, l'atto di appello con cui il chiede la riforma della Pt_1
sentenza di primo grado risponde a tali criteri, com'è del resto reso palese dal fatto che la parte appellata ha potuto agevolmente individuare i punti della decisione impugnata sottoposti a critica dall'appellante,
contrapponendovi le proprie argomentazioni di segno contrario.
6 § 7.2. Occorre, ora, esaminare la censura di nullità della sentenza sollevata dall'appellante in conseguenza della mancata concessione dei termini ex
art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusivi.
§ 7.2.1. Il rilievo è fondato.
Il primo giudice, con ordinanza resa in esito a trattazione scritta in data
18.12.2020, fissò per la precisazione delle conclusioni delle parti l'udienza del 5.02.2021, udienza anch'essa tenuta con modalità a trattazione scritta.
Ebbene, dopo il deposito delle note in sostituzione di udienza, con cui le parti precisarono le rispettive conclusioni, senza alcuna rinuncia ai termini previsti dall'art. 190 c.p.c., il giudice pronunciò ordinanza con cui trattenne la causa in decisione, senza concedere alcun termine per gli scritti conclusivi.
§ 7.2.2. La giurisprudenza di legittimità, sia pure con accenti diversi in relazione alle varie fattispecie in concreto scrutinate, ritiene, con orientamento che si condivide, che “la mancata assegnazione dei termini, in
esito all'udienza di precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse
conclusionali e delle memorie finali di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.,
costituisce motivo di nullità della conseguente sentenza, impedendo ai difensori
delle parti di svolgere nella sua pienezza il diritto di difesa, con conseguente
violazione del principio del contraddittorio” (così Cass. Ordinanza n. 18149
del 15/09/2016); del resto, anche un più recente orientamento volto a restringere l'area della nullità in presenza di fattispecie analoghe, afferma che “la mancata assegnazione alle parti, nonostante che esse non vi abbiano
rinunciato, del termine di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie
conclusionali e repliche, non comporta la nullità "ipso iure" della sentenza
7 qualora tra l'udienza di precisazione delle conclusioni e il deposito della sentenza
siano comunque intercorsi i termini sanciti dalla predetta disposizione” (così
ordinanza n. 34861 del 25/11/2022), sull'assunto, evidentemente, che i termini di legge possano ritenersi implicitamente concessi: dunque, nel caso di specie, anche a voler seguire tale più restrittivo orientamento,
dovrebbe ugualmente concludersi nel senso della nullità della sentenza,
in quanto depositata solo undici giorni dopo che la causa era stata trattenuta in decisione.
§ 7.2.3. Naturalmente, la pur riscontrata nullità della sentenza di primo grado non implica il ritorno della causa in primo grado, vista la tassatività delle ipotesi previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., ma si converte in motivo di impugnazione ai sensi dell'art. 161 c.p.c., con la necessità di decidere ex novo il merito della controversia, come del resto sollecitato dall'appellante.
§ 7.3. Ebbene, la prima questione da (ri)esaminare attiene alla titolarità
del rapporto dedotto in lite.
§ 7.3.1. Il primo giudice ha ritenuto infondata la contestazione al riguardo sollevata dall'opponente, considerando sufficiente la pubblicazione sull'estratto della G.U. n. 21 del 18 febbraio 2017 (prodotta dall'odierna appellata sin dalla fase monitoria) dell'avviso da parte di che CP_1
“ai sensi di un contratto di cessione di crediti sottoscritto il 16 gennaio
2017, si è resa cessionaria, a titolo oneroso e pro soluto, di un portafoglio di crediti pecuniari identificabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
costituito da crediti pecuniari di titolarità di BA FI S.p.A.”, crediti tutti aventi alcune precise caratteristiche, tra cui quella di derivare da
8 contratti di credito stipulati ed erogati da varie società, tra cui
[...]
, a persone fisiche ed indicati nella lista depositata in data CP_3
11 gennaio 2017 presso il notaio di Firenze, nonché Persona_1
presso la sede legale del cessionario. Ad avviso del primo giudice,
“l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale consent(iva) di rilevare che i crediti
ceduti erano quelli ceduti alla IFIS dai vari istituti di credito specificamente,
conformemente alle istruzioni di vigilanza della BA d'Italia, con espressa
esclusione di alcune categorie di rapporti”.
§ 7.3.2. Tale affermazione non è, ad avviso di questa Corte, condivisibile.
In adesione a quanto affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità
più recente, in tema di onere della prova della avvenuta cessione del credito ai sensi dell'art. 58 tub, va operata una distinzione a seconda della natura e dell'oggetto delle contestazioni sollevate dal debitore ceduto.
Ed infatti, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale,
può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere dimostrato, ma il fatto da provare
9 è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione
(più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale, in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario.
Diversamente, nel caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione,
detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 TUB, alla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione,
al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere
10 l'effettiva esistenza della dedotta cessione (cass. civ., 22.6.2023, n. 17944;
cass. civ., 6.2.2024, n. 3405).
§ 7.3.3. Nel caso di specie, l'appellante si duole del fatto che, trattandosi –
secondo quanto risulta dall'avviso di cessione pubblicato sulla G.U. –
della cessione fatta da BA FI a di crediti in precedenza CP_1
oggetto di cessione da parte della BA Santander Consumer Bank,
avrebbe dovuto fornire non soltanto la prova della cessione da CP_1
parte di BA FI, ma anche di quella intercorsa tra ed FI, CP_3
producendo anche l'elenco delle posizioni cedute depositato presso il notaio di Firenze;
prove tutte che ritiene lacunose o addirittura Per_1
assenti.
§ 7.3.4. Ed in effetti, poiché in fase monitoria si è azionato il contratto di
“rinegoziazione del debito” recante n. 6420921 stipulato dal con Pt_1
la , è del tutto evidente che sarebbe stata Controparte_3
necessaria la prova che BA FI fosse cessionaria di crediti di quel genere, e, in particolare, che anche quello sorto nei confronti del Pt_1
fosse inserito nell'elenco della cessione in blocco, per poterlo a propria volta cedere all'odierna appellata, prova che è del tutto assente;
e,
parimenti, a fronte della contestazione anche della successiva cessione, la mera pubblicazione dell'avviso in G.U. non pare sufficiente, tenuto conto del fatto che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del
creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la
speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di
dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo
fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che
11 il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cass.
Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020), prova che in tal caso poteva essere fornita con la produzione dell'elenco depositato presso il notaio Per_1
di Firenze.
§ 7.3.4. Né risulta condivisibile quanto sostenuto dal tribunale, e ribadito in questo grado di giudizio dall'appellata, circa la concludenza rispetto alla pubblicazione sulla G.U. dell'avviso di cessione del credito di ulteriori elementi probatori prodotti in atti.
§ 7.3.5. Conviene esaminare analiticamente i documenti che il tribunale ha ritenuto fornissero la certezza dell'avvenuta cessione del credito.
Il primo è costituito da una mail del 27.02.2019, con cui il , Pt_1
premesso di aver appreso da BA Santander della cessione del proprio contratto, chiedeva a BA FI “di avere una lettera di decadenza per risalire
al mio debito e così da poter valutare una chiusura … o un piano di rientro”.
Il secondo è, invece, rappresentato da una proposta di transazione/ricognizione del debito sottoscritto dal su un modulo Pt_1
della in cui si fa riferimento ad un credito originariamente Controparte_2
vantato da parte di CP_3
Il terzo è una dichiarazione del 12.11.2013 della ai sensi CP_3
dell'art. 50 TUB attestante l'oggetto del contratto di dilazione di pagamento (ma, più probabilmente, il tribunale intendeva riferirsi ad altra missiva, del 27.2.2019, con cui dichiarava di aver ceduto il CP_3
proprio credito a . Controparte_4
§ 7.3.6. Ora, ad avviso di questa Corte, i primi due documenti non risultano sufficienti a provare un sia pure implicito riconoscimento
12 dell'avvenuta (prima) cessione tra ed FI, dal momento che il CP_3
primo consiste in una mera richiesta di informazioni, mentre il secondo è
rappresentato da una proposta transattiva formulata a “ Controparte_5
(così nell'epigrafe) con indicazione di quale
[...] CP_3
originaria creditrice, che non vale certo a dimostrare la consapevolezza di successive cessioni del credito, ma, se mai, ad ingenerare ulteriori confusioni nel cliente, consumatore, debitore.
Quanto, infine, al terzo documento, a firma premesso che CP_3
quello del 2013 non riguarda la cessione, e che dunque deve presumersi che il tribunale si riferisse alla comunicazione datata 27.2.2019, a parte il rilievo dell'assenza di qualsiasi prova non solo della ricezione, ma anche della mera spedizione di tale documento al , se ne potrebbero Pt_1
trarre argomenti addirittura contrastanti, dal momento che in tale atto afferma di aver ceduto la posizione dell'odierno appellante CP_3
non a BA FI (da cui poi sarebbe stata ceduta a , bensì a CP_1 [...]
soggetto evidentemente diverso da quello che si assume CP_4
essere il cessionario e, poi, il cedente del credito in oggetto.
§ 7.4. Dunque, ad avviso di questa Corte non vi è prova – che evidentemente gravava sulla parte opposta – della titolarità del credito in capo a AR
Il carattere assorbente di tale rilievo esonera dall'esame degli ulteriori motivi di gravame.
La domanda formulata da col ricorso monitorio va, pertanto, CP_1
rigettata integralmente, con la revoca del decreto ingiuntivo n. 103/2019
dell'8.1.2019 del tribunale di Napoli.
13 § 8. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base ai parametri del d.m. 55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto del valore della controversia, delle attività
difensive svolte ed applicando i valori medi per tutte le fasi, salva l'applicazione di quelli minimi per la fase istruttoria/di trattazione del presente grado, in cui non è stata espletata attività istruttoria in senso stretto. Le spese di entrambi i gradi vanno attribuite all'avv. Gastone
Spagna che ha dichiarato di averne fatto anticipo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Napoli, n. 1535/2021 del 17.02.2021, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- a) dichiara la nullità della sentenza impugnata;
- b) nel merito, revoca il decreto ingiuntivo n. 103/2019 dell'8.1.2019 del tribunale di Napoli e rigetta integralmente la domanda proposta da nei confronti di;
AR Parte_1
- c) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di AR
, liquidate quanto al primo grado in complessivi € Parte_1
8.758,40, di cui € 7.616,00 per compensi professionali ed € 1.142,40 per rimborso spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge, e quanto al presente grado in complessivi € 10.543,35, di cui €
804,00 per spese, € 8.469,00 per compensi professionali ed € 1.270,35 per rimborso spese generali nella misura del 15 %, oltre IVA e CPA come per
14 legge, con attribuzione, per entrambi i gradi, all'avv. Gastone Spagna che ha dichiarato di averne fatto anticipo
Così deciso nella camera di consiglio della Terza sezione civile della Corte
d'Appello di Napoli, il 7.5.2025.
Il Presidente Est.
dott. Giulio Cataldi
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