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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/11/2025, n. 15281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15281 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25386/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XI CIVILE
In persona della dott.ssa Wanda ER ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 25386/2024, all'esito dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. in data 20 ottobre 2025, tenuta nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., vertente tra in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Claudio HI;
Parte_1
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
, rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
Controparte_1
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
Persona_1
LITISCONSORTE NECESSARIO CONTUMACE
OGGETTO: ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e art. 170 T.U. Spese di Giustizia di opposizione avverso decreto di liquidazione del compenso per custodia giudiziaria del Tribunale penale di Roma - ricorso in riassunzione per rinvio della Corte di Cassazione, ordinanza n.7976/2024 pubblicata il
25.03.2024.
CONCLUSIONI: come da note scritte per l'udienza del 20.10.2025 tenutasi a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Può omettersi lo svolgimento del processo tenuto conto dell'art. 45, co. 17 della L. n. 69/2009, che ha disposto la modifica dell'art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c..
Valga qui riassumere che la con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e art. 170 T.U. Parte_1
Spese di Giustizia proponeva opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso per custodia del Tribunale penale di Roma (n. 14084/05 R.G., 27/17 Reg. depositato il Per_2
19.2.2018, notificato il 20.2.2018), ritenendolo errato quanto all'applicazione della prescrizione decennale interrotta dal custode, nonché quanto alla quantificazione dei compensi liquidata in €
8.716,00 (in luogo di € 60.523,36 oltre iva), avvenuta erroneamente sulla base del Protocollo
d'Intesa del Tribunale e del Procuratore della Repubblica del 17.07.2013 invece che delle Tabelle dell' . Controparte_2
All'esito del giudizio di opposizione recante R.G. 20518/2018, il Tribunale di Roma con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del 28.02.2020 accoglieva parzialmente l'opposizione revocando il decreto di liquidazione ed operando una nuova liquidazione pari ad euro 38.268,90 oltre iva e interessi, statuendo essenzialmente che le tabelle dell' non potevano qualificarsi quali Controparte_2 usi locali difettando in giudizio la prova della costante e reiterata liquidazione secondo tali tariffe e che conseguentemente la liquidazione doveva essere operata dal giudice ex art. 2233 comma 1 c.c., prendendo a parametro iniziale le Tabelle del al fine di escludere una arbitraria CP_2 quantificazione, ma riducendole di un terzo dovendosi valutare per la liquidazione non solo il decorso del tempo e l'ingombro delle merci, come disposto dalle tariffe del demanio, ma anche il compenso stabilito dal Protocollo d'Intesa e la prestazione effettivamente svolta dal custode con particolare riferimento, in applicazione dell'art. 2225 c.c., al valore commerciale del bene e dei maggiori oneri di custodia richiesti dal tipo di bene custodito.
Avverso la decisione la presentava ricorso in cassazione (R.G. 23271/2020) Parte_1 sulla base di due motivi, ritenendo errata sia la statuizione circa l'inesistenza di usi locali per la determinazione dell'indennità di custodia per beni diversi dai veicoli, sia l'applicazione della riduzione ex art. 2225 c.c. dei compensi.
La Corte Suprema con ordinanza n. 7976 del 25.03.2024 accoglieva i motivi di ricorso, cassava per l'effetto l'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame e liquidazione delle spese.
La Corte di Cassazione essenzialmente ha statuito di dover assicurare continuità alla propria giurisprudenza (Cass. Civ. n. 11553/2019) che qualifica le tariffe approvate dall' CP_2 di Roma quali usi locali richiamati dal D.M. 2 settembre 2006, n. 265, art. 5, e art. 58,
[...] comma 2, del Testo Unico Spese di Giustizia per la determinazione dell'indennità di custodia e conservazione relativa ad altre categorie di beni, diversi da veicoli e natanti, senza che di tali usi occorresse verificare la ricorrenza del requisito della “opinio iuris ac necessitatis”.
Si legge specificatamente nella sentenza “(…) poiché sono le stesse norme di legge e di regolamento a rinviare alla pratica commerciale, il rinvio vale, di per sé, a recepire e a legittimare, ai fini della determinazione dell'indennità di custodia, la prassi dei corrispettivi applicati dalle imprese del settore, senza che occorra che l'elemento materiale dell'uso, inteso come costante ripetizione del comportamento tariffario, sia anche assistito dalla opinio iuris (…).
Nella specie, la ricorrente aveva avanzato la propria richiesta facendo riferimento alle tariffe emanate dall' , sicché, una volta esclusa la correttezza del riferimento Controparte_2 all'equità, il giudice adito avrebbe dovuto verificare se, pur in assenza di tariffe validamente approvate ai sensi del citato articolo 58, alle tariffe de quibus potesse attribuirsi il carattere di usi locali, secondo le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza di questa Corte sopra richiamata.
L'ordinanza ha escluso tale valenza, pur nella consapevolezza dei precedenti di questa Corte, che avevano invece reputato di attribuire alle tariffe invocate dalla ricorrente il carattere di usi locali ai fini che qui interessano, in quanto ha contraddittoriamente, da un lato, negato valore giuridico precettivo al Protocollo che nelle more era stato concordato tra il Presidente del Tribunale di
Roma ed il Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale (osservando correttamente che non può unilateralmente il debitore determinare il compenso spettante al proprio creditore), e, dall'altro, ha reputato che proprio l'erronea applicazione, in chiave precettiva di tale Protocollo, da parte di alcuni giudici che invece si erano reputati vincolati, avesse fatto perdere alle tariffe dell' il carattere di usi locali. L'erroneo convincimento, da parte solo di Controparte_2 alcuni giudici dell'ufficio di appartenenza, del carattere vincolante di un Protocollo, di cui in ogni caso si afferma l'illegittimità, non può condurre a reputare venuta meno la natura di usi locali per le dette Tariffe, risultando quindi erroneo il riferimento al criterio sussidiario di determinazione del compenso di cui all'art. 2233c.c., per effetto del quale è stata poi data anche surrettiziamente attuazione alla previsione contenuta nel Protocollo che prevede una riduzione del compenso ove la merce custodita sia di scarso valore commerciale (e ciò sebbene per il custode l'ingombro fisico sia identico a quello imposto da merce avente invece valore commerciale reputato apprezzabile). Il ricorso deve pertanto essere accolto, ed il provvedimento impugnato cassato, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.”
Nel presente giudizio di riassunzione tempestivamente attivato con atto di citazione dalla
[...]
l'originario ricorrente, sulla base dell'ordinanza della Suprema Corte, ha chiesto Parte_1 liquidarsi l'indennità di custodia resa secondo le Tabelle dell' per un importo Controparte_2 pari ad € 57.403,36 oltre €. 3.120,00 per le spese di recupero e trasporto delle merci in deposito, e così complessivamente liquidarsi in favore della depositeria l'importo di € 60.523,36 oltre interessi legali ed accessori di legge, nonché refusione delle spese vive e degli onorari di tutte le fasi del giudizio.
Il si è costituito chiedendo la liquidazione dei compensi secondo il Controparte_1
Protocollo d'Intesa del 17.03.2014 o, in subordine, in caso di applicazione delle Tariffe dell' , l'applicazione, anche analogicamente, delle riduzioni percentuali Controparte_2 dell'indennità di custodia previste dal D.M. n. 265/2006 in considerazione della natura dei beni custoditi, della tipologia di custodia e della facile conservazione dei beni sequestrati.
Rimaneva contumace cui veniva notificato il ricorso in qualità di litisconsorte Persona_1 necessario (cfr. Cass. Civ. 19720/2022 secondo cui “nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al custode di beni sequestrati nell'ambito del procedimento penale, sono contraddittori necessari, oltre al beneficiario, le parti processuali e, tra esse, in particolare, i soggetti a carico dei quali è posto l'obbligo di corrispondere detto compenso”).
Ebbene, al fine della risoluzione della fattispecie de qua, devono premettersi i limiti e le caratteristiche proprie di un giudizio di rinvio, come riassunti dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 1186/2025: “Nell'ipotesi in cui la sentenza di appello, che ha riformato quella di primo grado, venga cassata con rinvio, non si ha una reviviscenza della sentenza di primo grado, la quale deve considerarsi definitivamente assorbita e sostituita da quella cassata, sia in caso di riforma che in caso di conferma da parte del giudice di appello (cfr. Cass., Sez. lav., 8/07/2013, n. 16934;
Cass., Sez. III, 7/02/ 2013, n. 2955; 9/03/2001, n. 3475). Il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della sentenza di secondo grado per motivi di merito (c.d. giudizio di rinvio proprio) non costituisce infatti la prosecuzione delle precedenti fasi di merito, ma una nuova ed autonoma fase del processo, che, pur essendo soggetta, per motivi di rito, alla medesima disciplina del procedimento di primo o di secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è destinata a concludersi con una sentenza che, se sostituirsi ad altra precedente pronuncia, riformandola o modificandola, interviene direttamente a statuire sulle domande proposte dalle parti (cfr. Cass., Sez. II, 31/05/2021, n. 15143; Cass., Sez. I, 28/01/2005, n. 1824;
23/09/2002, n. 13833). E' per tale ragione che la parte che proponga ricorso per cassazione da un lato può denunciare esclusivamente i vizi da cui è affetta (a suo avviso) la sentenza di appello, e non anche quelli che inficiavano la sentenza di primo grado (cfr. Cass., Sez. III, 23/03/2005, n.
10875; Cass., Sez. lav., 22/01/2004, n. 1128; Cass., Sez. II, 24/06/2003, n. 9993), e dallo altro non può riproporre in sede di legittimità le questioni sulle quali il giudice di appello non si sia pronunciato per averle ritenute assorbite in virtù dell'accoglimento di un'eccezione pregiudiziale o preliminare, le quali, in caso di cassazione della sentenza impugnata per accoglimento di un motivo riguardante la questione assorbente, possono essere riproposte dinanzi al giudice di rinvio
(cfr. Cass., Sez. I, 16/06/2022, n. 19442; Cass., Sez. V, 5/11/2014, n. 23558; Cass., Sez. III,
1/03/2007, n. 4804)”.
Ciò premesso questo Giudice condivide e si conforma al principio di diritto enunciato nella ordinanza di rinvio, che impone l'assimilazione agli 'usi locali' delle tariffe elaborate dall'
[...]
di Roma (cfr. doc. 6 fascicolo di primo grado) relativamente a beni diversi da veicoli e CP_2 natanti, ritenendo che per questi usi locali non occorra verificare la ricorrenza del requisito della opinio iuris ac necessitatis, perché è lo stesso DM 256/2006 a stabilire la determinazione dell'indennità sulla base degli gli usi locali: “poiché sono le stesse norme di legge e di regolamento
a rinviare alla pratica commerciale, il rinvio vale, di per sé, a recepire e a legittimare, ai fini della determinazione dell'indennità di custodia, la prassi dei corrispettivi applicati dalle imprese del settore, senza che occorra che l'elemento materiale dell'uso, inteso come costante ripetizione del comportamento tariffario, sia anche assistito dalla opinio iuris” (Cass. Civ. 2789/2023).
Ciò premesso, questo giudice deve procedere, ai fini della liquidazione dei compensi secondo i valori ed i criteri previsti nelle tabelle citate, all'analisi dell'an e del quantum debatur.
In merito all'an debeatur se ne rileva il carattere pacifico e ampiamente documentato dal ricorrente che infatti ha prodotto i verbali di consegna in custodia dei beni e di successivo prelievo degli stessi rilasciati dalla Guardia di Finanza, documentazione questa che ha natura di atto pubblico assistito da fede privilegiata ex art. 2700 c.c. la cui veridicità può essere contestata solo proponendo querela di falso, ivi non avanzata (cfr. doc. 3, 4, 10 fascicolo primo grado).
Si deve, quindi, procedere alla verifica del quantum debeatur, tenendo in debito conto che, come sopra ricordato, le Tabelle dell'Agenzia del Demanio prevedono, per la liquidazione dell'indennità, importi diversi a seconda non solo della durata della custodia, ma in particolare del tipo di bene mobile sequestrato (ovverosia merci mc -mc e/o frazione Mc-, ciclomotori fino a 50cc, motoveicoli, autovetture, autocarri fino a 2,5t e oltre 2,5t), del suo ingombro (calcolato in mc) e del luogo di custodia (ovverosia area scoperta, area coperta, locale chiuso – nonché il periodo temporale della custodia), e tanto in ragione del fatto che che la liquidazione avviene attraverso un calcolo matematico che moltiplica gli importi prefissati dalle tabelle (che variano a seconda del bene e del luogo di custodia) per i metri cubi di ingombro e dei giorni di custodia.
Ebbene nel caso de quo dal quadro probatorio fornito dalla e in particolare Parte_1 dal verbale di perquisizione e sequestro e dal verbale di affidamento in giudiziale custodia, emergono con certezza i seguenti elementi: il periodo di custodia è iniziato il 26 febbraio 2003 e si
è concluso in data 11 aprile 2017 come emerge dal verbale di operazioni compiute e prelievo merce redatto dalla Guardia di Finanza (doc. 3 e 4 del fascicolo primo grado); i beni oggetto di custodia rientrano nella categoria delle 'merci' (cfr. doc. 3 fascicolo primo grado ove si legge n. “5590
(cinquemilacinquecentonovanta) bottiglie contenenti prodotto presumibilmente alcolico” e n.
“2066 (duemilasessantasei) bottiglie contenenti prodotto presumibilmente alcolico” e doc. 10 fascicolo di primo grado “…sottoponevano sotto sequestro la merce indicata nell'allegato 2… per un totale complessivo di nr° 945.113 pezzi di cui: giocattoli privi di marchio ce nr 13078… giocattoli con marchio ce indebitamente apposto nr 50.907, giocattoli…spiderman nr°
33.828,..teletabbis nr 864,…pokemon nr 240 …lampadine nr 2.980…armi (coltelli a scatto) nr
20.040… prodotti medici nr 823.176… Nel corso delle operazioni i verbalizzanti hanno rinvenuto all'interno del magazzino 1.096,75 litri di prodotto presumibilmente alcolico ripartito in n. 7656 contenitori…); i metri cubi di ingombro erano pari a 110, come si legge nel verbale di operazioni compiute e prelievo merce redatto dalla Guardia di Finanza in cui viene dichiarato che la ditta - incaricata dal giudice per la distruzione dei beni - prelevava dal deposito della Parte_1 materiale da distruggere “quantificato in 110 mc” (cfr. doc. 4 fascicolo di primo grado).
Resta da individuare quale sia stato il luogo di custodia delle merci sequestrate.
Sul punto parte ricorrente ha dedotto in modo apodittico che la custodia è avvenuta in locale chiuso, tuttavia, non ha né allegato argomentazioni sul punto, né ha assolto all'onere di indicare, oltre che alla controparte anche all'organo giudicante, le prove documentali da cui emergerebbe tale aspetto.
L'assenza di una allegazione specifica in punto di fatto non consente al ricorrente neppure di giovarsi del principio di non contestazione della controparte, in quanto ai fini dell'art. 115 c.p.c. la contestazione pur genericamente operata dal sulla quantificazione del compenso CP_1 risultando sufficiente a fronte della genericità della deduzioni del ricorrente;
d'altronde l'onere ex art. 115 c.p.c. gravante sul convenuto “si coordina, peraltro, con quello di allegazione dei fatti di causa che incombe sull'attore, sicché la mancata allegazione puntuale dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi rispetto ai quali opera il principio di non contestazione esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata” (Cass. Civ. n. 26908/2020).
In considerazione, quindi, della carenza degli elementi necessari, anche solo indiziari, per poter applicare i valori previsti per merci custodite in luogo chiuso, risultando in ogni caso provata l'attività di custodia di merci ed il loro ingombro, deve procedersi alla liquidazione individuando quale luogo di conservazione quello di area scoperta cui le tabelle ricollegano la minor tariffa.
Ne deriva che l'indennità deve essere calcolata considerando i seguenti dati: 110 mc di ingombro, un periodo temporale che va dal 26 febbraio 2003 al 11 aprile 2017 -non avendo parte resistente contestato in questa sede, né nel procedimento in cassazione la prescrizione del credito del custode, non rilevata nell'ordinanza del Tribunale di Roma, così determinando il formarsi del giudicato sul punto- e quale luogo di custodia l'area scoperta che prevedono i seguenti importi € 0,91 per i primi
30 giorni, € 0,60 dal 31 al 61 giorno ed € 0,45 dal giorno 61 in poi.
Peraltro, considerato che, come ammesso dal ricorrente, quest'ultimo autonomamente ha ridotto la propria domanda applicando le ulteriori riduzioni previste dall'art. 59 del Testo Unico, per lo stato di conservazione, ex art. 3 del DM 2.9.2006 n. 265, Regolamento recante le tabelle per la determinazione dell'indennità spettante al custode dei beni sottoposti a sequestro e all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 che prevedono percentuali di aumento della riduzione (dal 20% al 50%) all'aumentare del periodo di custodia, ne deriva che tale riduzione fa sì che risulti congrua la somma a titolo di indennità di custodia chiesta dal ricorrente in quanto di misura inferiore a quanto astrattamente spettante, e pari ad euro 57.403,36 oltre iva.
Quanto, infine, alle spese di trasporto e recupero, deve rilevarsi che parte ricorrente ha provato, con la produzione dei verbali (cfr. doc. 3 e 4 fascicolo di primo grado), l'attività di trasporto e traino delle merci operata da propri addetti in numero di quattro. Tuttavia, parimenti non può dirsi in merito alla prova della quantificazione in quanto non risulta in atti documentazione a supporto della predetta quantificazione.
Tuttavia, in merito al quantum debeatur relativo alle attività di trasporto e/o traino deve rilevarsi che nelle Tabelle dell'Agenzia del Demanio è stabilito che per il “traino e/o trasporto in depositeria (compreso diritto di chiamata)” devono riconoscersi € 2,50 a metro cubo e, specificatamente, “per quantitativi di merci inferiori a 20 mc, trasportati presso il deposito, dovrà applicarsi alla tariffa a mc anche il diritto di chiamata pari ad € 20,00”.
Ne deriva che - considerata tra l'altro anche l'arbitrarietà della quantificazione nella misura di €
3.120,00 operata dal ricorrente quale paga oraria dei dipendenti di cui non è fornita alcuna prova – deve liquidarsi la somma di € 275,00 quale risultato del prodotto tra € 2,50 previsto dalle tabelle ed i 110 metri cubi di merce custodita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in conformità ai criteri di cui all'art. 4 del DM n. 55/2014, in relazione alle cause di valore compreso tra euro
52.001,00 ed euro 260.000,00, considerando i parametri minimi previsti dalle tabelle allegate al citato decreto in considerazione della non complessità della causa e della giurisprudenza formatasi sul punto, riconosciute -quanto al giudizio di primo grado ed al presente giudizio di riassunzione- le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale esclusa la fase istruttoria in quanto non risulta espletata, mentre quanto al giudizio avanti alla corte di cassazione si considerano espletate tutte le fasi.
P.Q.M
. Il Giudice, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
- accoglie il ricorso e liquida in favore della l'importo di euro 57.403,36 Parte_1
a titolo di indennità di custodia ed euro 250,00 per il trasporto, oltre iva se dovuta come per legge;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1
liquidate in euro 4.217,00 per compensi del primo grado, oltre euro 98,00 per spese;
[...] euro 3.828,00 per il giudizio di cassazione, oltre 450,00 per spese, ed euro 4.217,00 per il presente giudizio di riassunzione, oltre euro 98,00 per spese, cui si devono aggiungere spese generali, IVA e CPA nella misura di legge da distrarsi in favore dell'avvocato Claudio
HI dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, 3 novembre 2025
IL GIUDICE
W. ER
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XI CIVILE
In persona della dott.ssa Wanda ER ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 25386/2024, all'esito dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. in data 20 ottobre 2025, tenuta nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., vertente tra in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Claudio HI;
Parte_1
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
, rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
Controparte_1
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
Persona_1
LITISCONSORTE NECESSARIO CONTUMACE
OGGETTO: ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e art. 170 T.U. Spese di Giustizia di opposizione avverso decreto di liquidazione del compenso per custodia giudiziaria del Tribunale penale di Roma - ricorso in riassunzione per rinvio della Corte di Cassazione, ordinanza n.7976/2024 pubblicata il
25.03.2024.
CONCLUSIONI: come da note scritte per l'udienza del 20.10.2025 tenutasi a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Può omettersi lo svolgimento del processo tenuto conto dell'art. 45, co. 17 della L. n. 69/2009, che ha disposto la modifica dell'art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c..
Valga qui riassumere che la con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e art. 170 T.U. Parte_1
Spese di Giustizia proponeva opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso per custodia del Tribunale penale di Roma (n. 14084/05 R.G., 27/17 Reg. depositato il Per_2
19.2.2018, notificato il 20.2.2018), ritenendolo errato quanto all'applicazione della prescrizione decennale interrotta dal custode, nonché quanto alla quantificazione dei compensi liquidata in €
8.716,00 (in luogo di € 60.523,36 oltre iva), avvenuta erroneamente sulla base del Protocollo
d'Intesa del Tribunale e del Procuratore della Repubblica del 17.07.2013 invece che delle Tabelle dell' . Controparte_2
All'esito del giudizio di opposizione recante R.G. 20518/2018, il Tribunale di Roma con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del 28.02.2020 accoglieva parzialmente l'opposizione revocando il decreto di liquidazione ed operando una nuova liquidazione pari ad euro 38.268,90 oltre iva e interessi, statuendo essenzialmente che le tabelle dell' non potevano qualificarsi quali Controparte_2 usi locali difettando in giudizio la prova della costante e reiterata liquidazione secondo tali tariffe e che conseguentemente la liquidazione doveva essere operata dal giudice ex art. 2233 comma 1 c.c., prendendo a parametro iniziale le Tabelle del al fine di escludere una arbitraria CP_2 quantificazione, ma riducendole di un terzo dovendosi valutare per la liquidazione non solo il decorso del tempo e l'ingombro delle merci, come disposto dalle tariffe del demanio, ma anche il compenso stabilito dal Protocollo d'Intesa e la prestazione effettivamente svolta dal custode con particolare riferimento, in applicazione dell'art. 2225 c.c., al valore commerciale del bene e dei maggiori oneri di custodia richiesti dal tipo di bene custodito.
Avverso la decisione la presentava ricorso in cassazione (R.G. 23271/2020) Parte_1 sulla base di due motivi, ritenendo errata sia la statuizione circa l'inesistenza di usi locali per la determinazione dell'indennità di custodia per beni diversi dai veicoli, sia l'applicazione della riduzione ex art. 2225 c.c. dei compensi.
La Corte Suprema con ordinanza n. 7976 del 25.03.2024 accoglieva i motivi di ricorso, cassava per l'effetto l'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame e liquidazione delle spese.
La Corte di Cassazione essenzialmente ha statuito di dover assicurare continuità alla propria giurisprudenza (Cass. Civ. n. 11553/2019) che qualifica le tariffe approvate dall' CP_2 di Roma quali usi locali richiamati dal D.M. 2 settembre 2006, n. 265, art. 5, e art. 58,
[...] comma 2, del Testo Unico Spese di Giustizia per la determinazione dell'indennità di custodia e conservazione relativa ad altre categorie di beni, diversi da veicoli e natanti, senza che di tali usi occorresse verificare la ricorrenza del requisito della “opinio iuris ac necessitatis”.
Si legge specificatamente nella sentenza “(…) poiché sono le stesse norme di legge e di regolamento a rinviare alla pratica commerciale, il rinvio vale, di per sé, a recepire e a legittimare, ai fini della determinazione dell'indennità di custodia, la prassi dei corrispettivi applicati dalle imprese del settore, senza che occorra che l'elemento materiale dell'uso, inteso come costante ripetizione del comportamento tariffario, sia anche assistito dalla opinio iuris (…).
Nella specie, la ricorrente aveva avanzato la propria richiesta facendo riferimento alle tariffe emanate dall' , sicché, una volta esclusa la correttezza del riferimento Controparte_2 all'equità, il giudice adito avrebbe dovuto verificare se, pur in assenza di tariffe validamente approvate ai sensi del citato articolo 58, alle tariffe de quibus potesse attribuirsi il carattere di usi locali, secondo le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza di questa Corte sopra richiamata.
L'ordinanza ha escluso tale valenza, pur nella consapevolezza dei precedenti di questa Corte, che avevano invece reputato di attribuire alle tariffe invocate dalla ricorrente il carattere di usi locali ai fini che qui interessano, in quanto ha contraddittoriamente, da un lato, negato valore giuridico precettivo al Protocollo che nelle more era stato concordato tra il Presidente del Tribunale di
Roma ed il Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale (osservando correttamente che non può unilateralmente il debitore determinare il compenso spettante al proprio creditore), e, dall'altro, ha reputato che proprio l'erronea applicazione, in chiave precettiva di tale Protocollo, da parte di alcuni giudici che invece si erano reputati vincolati, avesse fatto perdere alle tariffe dell' il carattere di usi locali. L'erroneo convincimento, da parte solo di Controparte_2 alcuni giudici dell'ufficio di appartenenza, del carattere vincolante di un Protocollo, di cui in ogni caso si afferma l'illegittimità, non può condurre a reputare venuta meno la natura di usi locali per le dette Tariffe, risultando quindi erroneo il riferimento al criterio sussidiario di determinazione del compenso di cui all'art. 2233c.c., per effetto del quale è stata poi data anche surrettiziamente attuazione alla previsione contenuta nel Protocollo che prevede una riduzione del compenso ove la merce custodita sia di scarso valore commerciale (e ciò sebbene per il custode l'ingombro fisico sia identico a quello imposto da merce avente invece valore commerciale reputato apprezzabile). Il ricorso deve pertanto essere accolto, ed il provvedimento impugnato cassato, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.”
Nel presente giudizio di riassunzione tempestivamente attivato con atto di citazione dalla
[...]
l'originario ricorrente, sulla base dell'ordinanza della Suprema Corte, ha chiesto Parte_1 liquidarsi l'indennità di custodia resa secondo le Tabelle dell' per un importo Controparte_2 pari ad € 57.403,36 oltre €. 3.120,00 per le spese di recupero e trasporto delle merci in deposito, e così complessivamente liquidarsi in favore della depositeria l'importo di € 60.523,36 oltre interessi legali ed accessori di legge, nonché refusione delle spese vive e degli onorari di tutte le fasi del giudizio.
Il si è costituito chiedendo la liquidazione dei compensi secondo il Controparte_1
Protocollo d'Intesa del 17.03.2014 o, in subordine, in caso di applicazione delle Tariffe dell' , l'applicazione, anche analogicamente, delle riduzioni percentuali Controparte_2 dell'indennità di custodia previste dal D.M. n. 265/2006 in considerazione della natura dei beni custoditi, della tipologia di custodia e della facile conservazione dei beni sequestrati.
Rimaneva contumace cui veniva notificato il ricorso in qualità di litisconsorte Persona_1 necessario (cfr. Cass. Civ. 19720/2022 secondo cui “nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al custode di beni sequestrati nell'ambito del procedimento penale, sono contraddittori necessari, oltre al beneficiario, le parti processuali e, tra esse, in particolare, i soggetti a carico dei quali è posto l'obbligo di corrispondere detto compenso”).
Ebbene, al fine della risoluzione della fattispecie de qua, devono premettersi i limiti e le caratteristiche proprie di un giudizio di rinvio, come riassunti dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 1186/2025: “Nell'ipotesi in cui la sentenza di appello, che ha riformato quella di primo grado, venga cassata con rinvio, non si ha una reviviscenza della sentenza di primo grado, la quale deve considerarsi definitivamente assorbita e sostituita da quella cassata, sia in caso di riforma che in caso di conferma da parte del giudice di appello (cfr. Cass., Sez. lav., 8/07/2013, n. 16934;
Cass., Sez. III, 7/02/ 2013, n. 2955; 9/03/2001, n. 3475). Il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della sentenza di secondo grado per motivi di merito (c.d. giudizio di rinvio proprio) non costituisce infatti la prosecuzione delle precedenti fasi di merito, ma una nuova ed autonoma fase del processo, che, pur essendo soggetta, per motivi di rito, alla medesima disciplina del procedimento di primo o di secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è destinata a concludersi con una sentenza che, se sostituirsi ad altra precedente pronuncia, riformandola o modificandola, interviene direttamente a statuire sulle domande proposte dalle parti (cfr. Cass., Sez. II, 31/05/2021, n. 15143; Cass., Sez. I, 28/01/2005, n. 1824;
23/09/2002, n. 13833). E' per tale ragione che la parte che proponga ricorso per cassazione da un lato può denunciare esclusivamente i vizi da cui è affetta (a suo avviso) la sentenza di appello, e non anche quelli che inficiavano la sentenza di primo grado (cfr. Cass., Sez. III, 23/03/2005, n.
10875; Cass., Sez. lav., 22/01/2004, n. 1128; Cass., Sez. II, 24/06/2003, n. 9993), e dallo altro non può riproporre in sede di legittimità le questioni sulle quali il giudice di appello non si sia pronunciato per averle ritenute assorbite in virtù dell'accoglimento di un'eccezione pregiudiziale o preliminare, le quali, in caso di cassazione della sentenza impugnata per accoglimento di un motivo riguardante la questione assorbente, possono essere riproposte dinanzi al giudice di rinvio
(cfr. Cass., Sez. I, 16/06/2022, n. 19442; Cass., Sez. V, 5/11/2014, n. 23558; Cass., Sez. III,
1/03/2007, n. 4804)”.
Ciò premesso questo Giudice condivide e si conforma al principio di diritto enunciato nella ordinanza di rinvio, che impone l'assimilazione agli 'usi locali' delle tariffe elaborate dall'
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di Roma (cfr. doc. 6 fascicolo di primo grado) relativamente a beni diversi da veicoli e CP_2 natanti, ritenendo che per questi usi locali non occorra verificare la ricorrenza del requisito della opinio iuris ac necessitatis, perché è lo stesso DM 256/2006 a stabilire la determinazione dell'indennità sulla base degli gli usi locali: “poiché sono le stesse norme di legge e di regolamento
a rinviare alla pratica commerciale, il rinvio vale, di per sé, a recepire e a legittimare, ai fini della determinazione dell'indennità di custodia, la prassi dei corrispettivi applicati dalle imprese del settore, senza che occorra che l'elemento materiale dell'uso, inteso come costante ripetizione del comportamento tariffario, sia anche assistito dalla opinio iuris” (Cass. Civ. 2789/2023).
Ciò premesso, questo giudice deve procedere, ai fini della liquidazione dei compensi secondo i valori ed i criteri previsti nelle tabelle citate, all'analisi dell'an e del quantum debatur.
In merito all'an debeatur se ne rileva il carattere pacifico e ampiamente documentato dal ricorrente che infatti ha prodotto i verbali di consegna in custodia dei beni e di successivo prelievo degli stessi rilasciati dalla Guardia di Finanza, documentazione questa che ha natura di atto pubblico assistito da fede privilegiata ex art. 2700 c.c. la cui veridicità può essere contestata solo proponendo querela di falso, ivi non avanzata (cfr. doc. 3, 4, 10 fascicolo primo grado).
Si deve, quindi, procedere alla verifica del quantum debeatur, tenendo in debito conto che, come sopra ricordato, le Tabelle dell'Agenzia del Demanio prevedono, per la liquidazione dell'indennità, importi diversi a seconda non solo della durata della custodia, ma in particolare del tipo di bene mobile sequestrato (ovverosia merci mc -mc e/o frazione Mc-, ciclomotori fino a 50cc, motoveicoli, autovetture, autocarri fino a 2,5t e oltre 2,5t), del suo ingombro (calcolato in mc) e del luogo di custodia (ovverosia area scoperta, area coperta, locale chiuso – nonché il periodo temporale della custodia), e tanto in ragione del fatto che che la liquidazione avviene attraverso un calcolo matematico che moltiplica gli importi prefissati dalle tabelle (che variano a seconda del bene e del luogo di custodia) per i metri cubi di ingombro e dei giorni di custodia.
Ebbene nel caso de quo dal quadro probatorio fornito dalla e in particolare Parte_1 dal verbale di perquisizione e sequestro e dal verbale di affidamento in giudiziale custodia, emergono con certezza i seguenti elementi: il periodo di custodia è iniziato il 26 febbraio 2003 e si
è concluso in data 11 aprile 2017 come emerge dal verbale di operazioni compiute e prelievo merce redatto dalla Guardia di Finanza (doc. 3 e 4 del fascicolo primo grado); i beni oggetto di custodia rientrano nella categoria delle 'merci' (cfr. doc. 3 fascicolo primo grado ove si legge n. “5590
(cinquemilacinquecentonovanta) bottiglie contenenti prodotto presumibilmente alcolico” e n.
“2066 (duemilasessantasei) bottiglie contenenti prodotto presumibilmente alcolico” e doc. 10 fascicolo di primo grado “…sottoponevano sotto sequestro la merce indicata nell'allegato 2… per un totale complessivo di nr° 945.113 pezzi di cui: giocattoli privi di marchio ce nr 13078… giocattoli con marchio ce indebitamente apposto nr 50.907, giocattoli…spiderman nr°
33.828,..teletabbis nr 864,…pokemon nr 240 …lampadine nr 2.980…armi (coltelli a scatto) nr
20.040… prodotti medici nr 823.176… Nel corso delle operazioni i verbalizzanti hanno rinvenuto all'interno del magazzino 1.096,75 litri di prodotto presumibilmente alcolico ripartito in n. 7656 contenitori…); i metri cubi di ingombro erano pari a 110, come si legge nel verbale di operazioni compiute e prelievo merce redatto dalla Guardia di Finanza in cui viene dichiarato che la ditta - incaricata dal giudice per la distruzione dei beni - prelevava dal deposito della Parte_1 materiale da distruggere “quantificato in 110 mc” (cfr. doc. 4 fascicolo di primo grado).
Resta da individuare quale sia stato il luogo di custodia delle merci sequestrate.
Sul punto parte ricorrente ha dedotto in modo apodittico che la custodia è avvenuta in locale chiuso, tuttavia, non ha né allegato argomentazioni sul punto, né ha assolto all'onere di indicare, oltre che alla controparte anche all'organo giudicante, le prove documentali da cui emergerebbe tale aspetto.
L'assenza di una allegazione specifica in punto di fatto non consente al ricorrente neppure di giovarsi del principio di non contestazione della controparte, in quanto ai fini dell'art. 115 c.p.c. la contestazione pur genericamente operata dal sulla quantificazione del compenso CP_1 risultando sufficiente a fronte della genericità della deduzioni del ricorrente;
d'altronde l'onere ex art. 115 c.p.c. gravante sul convenuto “si coordina, peraltro, con quello di allegazione dei fatti di causa che incombe sull'attore, sicché la mancata allegazione puntuale dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi rispetto ai quali opera il principio di non contestazione esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata” (Cass. Civ. n. 26908/2020).
In considerazione, quindi, della carenza degli elementi necessari, anche solo indiziari, per poter applicare i valori previsti per merci custodite in luogo chiuso, risultando in ogni caso provata l'attività di custodia di merci ed il loro ingombro, deve procedersi alla liquidazione individuando quale luogo di conservazione quello di area scoperta cui le tabelle ricollegano la minor tariffa.
Ne deriva che l'indennità deve essere calcolata considerando i seguenti dati: 110 mc di ingombro, un periodo temporale che va dal 26 febbraio 2003 al 11 aprile 2017 -non avendo parte resistente contestato in questa sede, né nel procedimento in cassazione la prescrizione del credito del custode, non rilevata nell'ordinanza del Tribunale di Roma, così determinando il formarsi del giudicato sul punto- e quale luogo di custodia l'area scoperta che prevedono i seguenti importi € 0,91 per i primi
30 giorni, € 0,60 dal 31 al 61 giorno ed € 0,45 dal giorno 61 in poi.
Peraltro, considerato che, come ammesso dal ricorrente, quest'ultimo autonomamente ha ridotto la propria domanda applicando le ulteriori riduzioni previste dall'art. 59 del Testo Unico, per lo stato di conservazione, ex art. 3 del DM 2.9.2006 n. 265, Regolamento recante le tabelle per la determinazione dell'indennità spettante al custode dei beni sottoposti a sequestro e all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 che prevedono percentuali di aumento della riduzione (dal 20% al 50%) all'aumentare del periodo di custodia, ne deriva che tale riduzione fa sì che risulti congrua la somma a titolo di indennità di custodia chiesta dal ricorrente in quanto di misura inferiore a quanto astrattamente spettante, e pari ad euro 57.403,36 oltre iva.
Quanto, infine, alle spese di trasporto e recupero, deve rilevarsi che parte ricorrente ha provato, con la produzione dei verbali (cfr. doc. 3 e 4 fascicolo di primo grado), l'attività di trasporto e traino delle merci operata da propri addetti in numero di quattro. Tuttavia, parimenti non può dirsi in merito alla prova della quantificazione in quanto non risulta in atti documentazione a supporto della predetta quantificazione.
Tuttavia, in merito al quantum debeatur relativo alle attività di trasporto e/o traino deve rilevarsi che nelle Tabelle dell'Agenzia del Demanio è stabilito che per il “traino e/o trasporto in depositeria (compreso diritto di chiamata)” devono riconoscersi € 2,50 a metro cubo e, specificatamente, “per quantitativi di merci inferiori a 20 mc, trasportati presso il deposito, dovrà applicarsi alla tariffa a mc anche il diritto di chiamata pari ad € 20,00”.
Ne deriva che - considerata tra l'altro anche l'arbitrarietà della quantificazione nella misura di €
3.120,00 operata dal ricorrente quale paga oraria dei dipendenti di cui non è fornita alcuna prova – deve liquidarsi la somma di € 275,00 quale risultato del prodotto tra € 2,50 previsto dalle tabelle ed i 110 metri cubi di merce custodita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in conformità ai criteri di cui all'art. 4 del DM n. 55/2014, in relazione alle cause di valore compreso tra euro
52.001,00 ed euro 260.000,00, considerando i parametri minimi previsti dalle tabelle allegate al citato decreto in considerazione della non complessità della causa e della giurisprudenza formatasi sul punto, riconosciute -quanto al giudizio di primo grado ed al presente giudizio di riassunzione- le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale esclusa la fase istruttoria in quanto non risulta espletata, mentre quanto al giudizio avanti alla corte di cassazione si considerano espletate tutte le fasi.
P.Q.M
. Il Giudice, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
- accoglie il ricorso e liquida in favore della l'importo di euro 57.403,36 Parte_1
a titolo di indennità di custodia ed euro 250,00 per il trasporto, oltre iva se dovuta come per legge;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1
liquidate in euro 4.217,00 per compensi del primo grado, oltre euro 98,00 per spese;
[...] euro 3.828,00 per il giudizio di cassazione, oltre 450,00 per spese, ed euro 4.217,00 per il presente giudizio di riassunzione, oltre euro 98,00 per spese, cui si devono aggiungere spese generali, IVA e CPA nella misura di legge da distrarsi in favore dell'avvocato Claudio
HI dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, 3 novembre 2025
IL GIUDICE
W. ER