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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/09/2025, n. 4938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4938 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PERSONA, FAMIGLIA E MINORI Composta dai magistrati: dott.ssa Anna Maria Pagliari Presidente dott. Alberto Tilocca Consigliere relatore dott.ssa Anna Chiara Giammusso Consigliere dott.ssa Monica Micheli Consigliere On. Francesco Marchianò Consigliere On. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento di appello iscritto al N.R.G. 51514/2023 vertente TRA
, n. a Roccasecca l'11-8-1962, c.f. , rappresentato Parte_1 C.F._1 e difeso dall'Avv. Domenico Valletta, con indirizzo P.E.C.:
che lo rappresenta e difende per procura allegata Email_1 telematicamente all'atto di appello - appellante. E Avv. c.f. , nella qualità di curatore speciale Controparte_1 C.F._2 della minore , nata a [...] il [...], giusta nomina del T.M. con Persona_1 decreto del 13-8-2021, rappresentata e difesa da sé medesima, con indirizzo P.E.C.:
- appellata. Email_2 E Sindaco p.t. del Comune di Roccasecca (FR), nella qualità di tutore provvisorio, giusto decreto di nomina del T.M. di Roma del 13-8-2021, della minore , nata a Persona_1 Cassino il 4-6-2019 - appellato, non costituito. E
, n. a ER S. TA (Belgio) il 18-7-1967, C.F. Controparte_2
, e , n. a Pontecorvo (FR) il 10-10-1968, c.f. C.F._3 Controparte_3
, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Laura Calvanese, con C.F._4 indirizzo P.E.C.: per procura allegata Email_3 telematicamente alla comparsa di costituzione – intervenuti. E Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma – intervenuto. Fatto
, con ricorso depositato il 2-9-2023, ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale per i Minorenni di Roma n. 180/22 depositata il 19-7-2022 (notificata al suo difensore costituito in data il 3-7-2023), che ha dichiarato lo stato di adottabilità della minore , nata a [...] il [...] dalla relazione intrattenuta Persona_1 dall'appellante con , deceduta il 3-2-2021. Con la predetta sentenza il Persona_2
T.M. ha altresì disposto il collocamento provvisorio a scopo adottivo della minore presso i coniugi e , ai quali la minore dopo il decesso della madre Controparte_2 Controparte_3 era stata consegnata dal padre per essere accudita, e presso i quali il T.M. di Roma con il decreto del 13-4-2021 aveva disposto il collocamento della minore con affidamento al Servizio Sociale del Comune di Roccasecca (FR); la sentenza gravata ha previsto il divieto di contatti padre - figlia ed ha confermato la nomina del tutore provvisorio (il Sindaco del Comune di Roccasecca). L'appellante ha chiesto di annullare e revocare la sentenza di primo grado e per l'effetto restituire la minore all'appellante medesimo.
R.G. 51514/2023 2
Con decreto presidenziale depositato in data 14-9-2023 sono stati assegnati i termini del 30-11-2023 per la notifica dell'atto di appello, 15-3-2024 per la costituzione delle controparti, 30-5-2024 per repliche, fissandosi l'udienza di comparizione del 9-7-2024, e si è richiesta relazione di aggiornamento al Servizio Sociale competente. Con atto in data 3-7-2024 il P.G. ha espresso parere contrario all'accoglimento del gravame (l'atto di appello è poi stato notificato al P.M.M. in data 23-9-2024). Con ordinanza resa alla udienza del 9-7-2024 è stata disposta la rinnovazione della notifica, perché non eseguita, dell'atto di appello entro il termine del 15-10-2024, con termine del 15- 11-2024 per la costituzione delle controparti e del 30-11-2024 per repliche, rinviandosi alla nuova udienza di comparizione del 10-12-2024. Si è costituita con comparsa depositata il 14-11-2024 l'Avv. nella Controparte_1 qualità di curatore speciale della minore , nata il [...], ed ha chiesto Persona_1 di rigettare l'appello e confermare la sentenza di adottabilità. L'atto di appello è stato notificato dall'appellante in data 23-9-2024 al Sindaco p.t. del Comune di Roccasecca (FR), nella qualità di tutore provvisorio della minore _1
, il quale non si è costituito in giudizio, e pertanto deve essere dichiarato
[...] contumace. Si sono costituiti con memoria depositata in data 30-1-2025 i coniugi e Controparte_2 [...]
, collocatari della minore , i quali sono stati sentiti in CP_3 Persona_1 audizione davanti alla Corte alla udienza dell'11-2-2025 e hanno infine concluso per la conferma della sentenza di primo grado;
all'esito della udienza del 17-6-2025, tenutasi in presenza come da verbale, la Corte ha riservato la decisione.
[...]
nasce il 4-6-2019 dalla relazione more uxorio intrattenuta tra Controparte_4 Parte_1
e , cittadina rumena;
il nucleo era domiciliato nel Comune di
[...] Persona_2 Roccasecca, via santa Maria Nuova n 71. A causa del decesso della madre della minore il 3-2-2021, il giorno 5-2- Parte_1 2021, affidava spontaneamente la minore, ammalatasi così come il padre di Covid-19, a
, da lui conosciuto in occasioni di lavoro, in quanto titolare dell'impresa Controparte_2 individuale “Immagina Technical Design di ER LD sita in FE (che ha per oggetto il noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli dal vivo, settore nel quale lavorava ), ed alla moglie di questo, , Parte_1 Controparte_3 casalinga, residenti in [...], affinché accudissero la bambina. Su richiesta del 1-4-2021 del P.M.M., avvisato dai Servizi Sociali di Roccasecca con le relazioni del 4-3-2021 e 23-3-2021 (con quest'ultima il Servizio Sociale chiedeva autorizzarsi l'affidamento temporaneo della minore ai signori ), il di Roma, con Parte_2 Pt_3 decreto del 13-4-2021, affidava la minore al Servizio Sociale del Comune di Roccasecca, confermandone il collocamento presso la coppia , nominava curatore Parte_2 speciale della minore l'Avv. incaricava il Servizio Sociale e l'ASL di Controparte_1 verificare le condizioni della minore, che risultava affetta da un lieve ritardo in corso di valutazione, convocava davanti a Giudice delegato il padre della minore, che veniva sentito alla udienza del 14-7-2021. In particolare, con la citata relazione del 23-3-3021 il Servizio Sociale di Roccasecca riferiva che il nucleo familiare di era composto, oltre che dalla moglie Controparte_2 CP_3
, anche dalla loro unica figlia, , nata a [...] il [...] e che la
[...] Persona_3 loro abitazione, consistente in una villetta di proprietà, nel corso della visita domiciliare effettuata il 5-2-2021, appariva curata ed adeguata a tutte le esigenze della famiglia e della minore , la quale “nel nuovo ambiente familiare, si mostrava serena e tranquilla”. _1
Riferiva ancora con la medesima relazione il Servizio Sociale che Controparte_2
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manteneva rapporti costanti e quotidiani con il padre della minore e lo informava “su tutto quanto accade durante la giornata”. Con provvedimento del 16-6-2021 il Giudice Tutelare del Tribunale di Cassino, sulla base del decreto del T.M. del 13-4-2021, dichiarava esecutivo ai sensi dell'art. 4, primo comma, l. n. 184/1983 il provvedimento di affidamento della minore ai coniugi Persona_1
e . Controparte_2 Controparte_3 All'esito della succitata udienza del 14-7-2021, nella quale l'Assistente Sociale Tes_1
rappresentava che la collocataria aveva riferito di avere gravi
[...] Controparte_3 problemi di salute e che non era più in condizioni di occuparsi della minore, essendo disponibile a seguirla fino al reperimento di un'altra famiglia, Il incaricava il Servizio Pt_3 Sociale di individuare una struttura presso cui inserire la minore ed a causa delle dichiarazioni del padre, che dichiarava di voler trovare un'altra famiglia, disponeva trasmettersi gli atti, ai fini dell'apertura del procedimento di accertamento dello stato di abbandono, al P.M.M., che con atto del 27-7-2021 esprimeva parere favorevole. Con la relazione del 29-7-2021 il Servizio Sociale del Comune di Roccasecca riferiva che a seguito di una prima visita presso il Servizio specialistico TSMREE di Frosinone era risultato che la minore accusava un ritardo globale dello sviluppo associato a “ipotonia e lassità legamentosa, con una significativa componente di iperstimolazione…., prescrivendo un ciclo di trattamento neuro psicomotorio e logopedico in regime ambulatoriale per 180 giorni ad impegno estensivo medio” e “dalla visita ORL è emerso che la minore non abbia seri problemi di udito, ma soltanto del catarro nelle orecchie”; che in data 23-8-2021 i collocatari avevano fatto provveduto a far ricevere il Battesimo alla minore, che appariva vivere “in un ambiente sano ed è circondata da un clima sereno e amorevole”, alla cerimonia era presente anche il padre, , ma “si è potuto osservare che la minore mostrava Parte_1 un atteggiamento affettivo maggiore verso la famiglia collocataria, anziché nei confronti della figura paterna”; che “circa le difficoltà della IG.ra (collocataria) a continuare a CP_3 prendersi cura della minore dati i suoi problemi di salute, la stessa a seguito dell'udienza, ha comunicato l'intenzione di posticipare l'intervento chirurgico a cui dev'essere sottoposta, al solo fine di poter accudire la minore nelle more dell'individuazione di un'altra famiglia affidataria”. Con decreto del 13-8-2021 il T.M. di Roma disponeva la chiusura del procedimento di volontaria giurisdizione e l'apertura del procedimento di verifica dello stato di abbandono della minore, con acquisizione degli atti;
disponeva l'immediato collocamento della minore in casa famiglia, con divieto di contatti padre- figlia e facoltà di visite degli attuali collocatari alla presenza di un operatore;
sospendeva l'esercizio della responsabilità genitoriale di nei confronti della figlia;
nominava tutore provvisorio della minore il Parte_1 Sindaco del Comune di Roccasecca e confermava la nomina del curatore speciale;
disponeva il collocamento provvisorio a scopo adottivo della minore previa individuazione di una coppia tra quelle che avevano dato la disponibilità all'adozione (con apertura in Cancelleria di apposito fascicolo;
dava disposizioni per l'ulteriore corso del Pt_4 procedimento. Il Servizio Sociale del Comune di Roccasecca con la relazione del 26-8-2021 chiedeva tuttavia di tenere collocata la minore presso la famiglia la quale si stava prodigando CP_2 moltissimo per garantire le massime cure ed attenzioni alla minore;
inoltre in detto nucleo familiare era presente la figlia dei collocatari, che aveva anni 13 e considerava la piccola come propria sorella, a sua volta considerata dalla minore , che era _1 _1 molto legata alla madre collocataria, come sorella maggiore. Con la relazione del 29-7-2021 il Servizio Sociale del Comune di Roccasecca rappresentava quindi che “un eventuale inserimento in casa famiglia potrebbe risultare traumatico per la minore, piuttosto che tutelarla negli aspetti psicologici ed affettivi”.
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In effetti con memoria del 21-8-2021 i coniugi e , costituti con proprio CP_2 CP_3 difensore, facevano istanza di affidamento e adozione, e, conseguentemente, con decreto del 6-9-2021 il T.M. sospendeva la esecuzione del provvedimento del 13-8-2021 nella parte in cui si disponeva il collocamento in casa famiglia della minore;
disponeva il _1 collocamento provvisorio di questa presso i coniugi e che convocava CP_2 CP_3 davanti a sé per sentirli. Alla udienza del 20-10-2021, davanti al Collegio del T.M., dichiarava di Controparte_3 lavorare saltuariamente nei lavori di pulizia, che aveva avuto problemi di salute ed aveva segnalato questa difficoltà ai Servizi Sociale ma aveva ricominciato a fare terapia, che aveva paura di perdere che era come una figlia, che anche la propria figlia era _1 Per_3 favorevole al progetto adottivo. Nella stessa udienza l'assistente sociale Tes_1
riferiva che la signora le aveva confidato i suoi problemi di salute con la
[...] CP_3 schiena e le sue difficoltà organizzative ma non aveva mai messo in dubbio il rapporto affettivo con . A sua volta dichiarava di conoscere il padre di _1 Controparte_2
da tanto tempo per motivi di lavoro, che il suo contesto familiare era disperato _1 sia per condizioni economiche che di salute della madre della piccola e che li aveva aiutati economicamente;
che una mattina, il 2 febbraio 2021, gli aveva chiesto di Parte_1 raggiungerlo, e di avere quindi saputo dal 118 che la madre di era deceduta;
che _1 avevano portato a casa la bambina chiamando i Carabinieri e la bambina veniva affidata a loro per l'emergenza; che il padre si era disinteressato, veniva ma era in pessime condizioni, ed era in uno stato di incuria, anche igienicamente;
che era arrivata da loro che _1 non camminava, non era stimolata, poi piano piano è migliorata cominciando a camminare. All'esito, con provvedimento dello stesso giorno 20-10-2021, il T.M. confermava il collocamento della minore presso la coppia autorizzando il tutore al Parte_2 trasferimento della residenza della minore presso i collocatari e confermava l'interruzione dei rapporti padre – figlia.
, che pure si era costituito in giudizio, con memoria del 16-12-2021, Parte_1 chiedendo di opporsi all'interruzione dei rapporti padre – figlia “considerando i rapporti affettuosi tra gli stessi”, veniva sentito dal T.M. alla udienza del 20-12-2021; dichiarava di non lavorare ma di cominciare a lavorare di lì a un mese presso “la ditta Cianfrocca di Frosinone”, che aveva un contratto di affitto in un appartamento a Roccasecca;
dichiarava quanto segue: “Io penso che da quando è morta la madre di mia figlia, sono migliorato molto, cerco di starle vicino, ma se sto con lei non lavoro. Ora ho una casa e un posto di lavoro penso di poter occuparmi di lei un po' di più. Per ora ce la faccio. Io ho dato mia figlia in affidamento a questi coniugi perché sono i padrini di battesimo, sono d'accordo che stia con loro finché non sono in condizioni di riprenderla. Ho ottimi rapporti con gli affidatari. ADR quando ho tempo la vada o vedere”. Alla udienza di discussione del 21-3-2022 davanti al Collegio del T.M., il difensore di Parte_1
chiedeva dichiararsi non luogo a provvedere sulla dichiarazione di stato di
[...] abbandono e di concedersi tempo al padre per recuperare, il difensore dei collocatari chiedeva la conferma del collocamento provvisorio della minore, curatore speciale e tutore si esprimevano per la dichiarazione dello stato di abbandono ed il P.M.M., con atto del 23- 3-2022 ugualmente esprimeva parere favorevole alla dichiarazione di adottabilità. L'appello di , con cui chiede di revocare la sentenza di primo grado e di Parte_1
“restituire - la minore - all'amore e all'affetto che soltanto un padre può effondere nei confronti della propria figlia minore”, deve essere rigettato. Si deve infatti ritenere realizzato lo stato di abbandono della minore . Persona_4 Sono le stesse vicende che hanno coinvolto la minore a rendere evidente il suo stato di abbandono. Al decesso della compagna, madre di , avvenuto il 3-2-2021, l'appellante Persona_1 consegnava la figlia, subito dopo, ai coniugi e , con i quali Controparte_2 Controparte_3
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non aveva alcuna parentela, bensì una conoscenza derivata dalla comunanza di lavoro, se pure aveva aiutato economicamente l'appellante e la sua compagna Controparte_2 quando questa era in vita. Infatti svolgeva allora l'attività di appalti di Parte_1 luminarie per feste e fiere (come dichiara con l'atto di appello) e conduceva Controparte_2 un esercizio commerciale di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli dal vivo. Egli consegnava la bambina, che era affetta da Covid, non per ricercare un momentaneo aiuto, bensì affinché i coniugi potessero accudirla al posto suo, tanto che Parte_2 dopo se ne disinteressava, se non per chiedere formali informazioni sullo stato della minore, e peraltro del battesimo della minore si erano occupati i coniugi affidatari, così come di ogni altra esigenza e cura della minore (dichiarazioni ud. 20-10-2021 e 20-12-2021; CP_2 relazione Servizi Sociali 29-7-2021).
aveva poi sottoscritto una dichiarazione in data 23-3-2021 (in atti, non Parte_1 disconosciuta) con la quale dichiarava “di essere a conoscenza delle condizioni generali di svolgimento del servizio di affidamento familiare e dichiara di essere d'accordo che la minore , nata a [...] il [...], su cui esercita la potestà Persona_1 genitoriale, sia collocata in affido familiare temporaneo presso .”. Persona_5 Dunque egli aveva consegnato la figlia, prima ancora dell'intervento delle competenti Autorità, ai coniugi del tutto consapevolmente, abdicando alle sue Parte_2 responsabilità genitoriali. Inoltre in sede di audizione davanti al Giudice delegato del T.M., alla udienza del 14-7-2021,
, preso atto delle difficoltà della famiglia i tenere la minore (come Parte_1 CP_2 sopra si è visto poi rientrate), così si esprimeva: “ADR: Adesso se loro me la mantengono per 15-20 giorni io trovo un'altra famiglia. Io non posso abbandonare mia figlia e quindi ora trovo un'altra famiglia. ADR: Prima la bambina stava con me e la madre, la mia compagna, quando la madre è morta sono sorti i problemi e io ho deciso di darla a questa famiglia …. La persona di cui parlavo, -[che gli aveva chiesto la figlia]-, è qui sotto il Tribunale e Per_6 potrei affidargli subito la bambina visto che non può stare lì”. Non si tratta soltanto di dichiarazioni frutto di assenza di responsabilità ma che, piuttosto, dimostrano una specifica e reiterata volontà di dismettere stabilmente il ruolo genitoriale. Ritiene il Collegio così concretizzato l'abbandono della minore. Peraltro mai , più avanti nel corso del giudizio, ha mostrato la volontà di Parte_1 riappropriarsi responsabilmente del rapporto genitoriale, giacché ha dichiarato: “penso di poter occuparmi di lei un po' di più…. Ho ottimi rapporti con gli affidatari…. ADR quando ho tempo la vado a vedere…. Io so che invece sta bene con loro - gli affidatari - e loro sono in grado di occuparsene. Il i ha dato un pezzo di capannone a titolo gratuito dove io CP_2 lascio del materiale per riuscire a fare qualcosa” (ud. 20-12-2021); e già nella udienza del 20-10-2021 l'assistente sociale dichiarava che “il padre non ha più Testimone_1 chiesto della figlia”; infine, pur costituito in giudizio, non compariva di Parte_1 persona alla udienza di discussione di primo grado del 21-3-2022 per manifestare direttamente un rinnovato interesse per la figlia, così come, in questo grado, si è limitato in udienza ad esprimere le sue opinioni negative nei confronti della famiglia dei collocatari (cfr. verbale 17-6-2025), senza dichiarare apertamente alla Corte la volontà di intraprendere alcun percorso, anche con l'assistenza dei servizi sociali, per rendere possibile il rapporto genitoriale con la figlia minore, la quale nel frattempo ha consolidato la relazione con gli affidatari. E' dunque certo lo stato di abbandono della minore procurato dal Persona_1 genitore paterno. A ciò si aggiunge che nel periodo in cui la bambina è rimasta con il padre, quando ancora la sua compagna, madre della minore, non era deceduta, ha dimostrato di Parte_1 non possedere adeguate capacità genitoriali;
infatti, come ha dichiarato alla udienza del 20- 10-2021 davanti al T.M. , la minore, quando le era stata affidata dal padre Controparte_2
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subito dopo la morte della sua compagna, “non camminava, non faceva niente, non era stimolata”, segno che la nessun sufficiente accudimento aveva assicurato Parte_1 alla figlia, e vistosi privato della presenza della madre, non ha ritenuto di fare altro che consegnare la bambina ad estranei che aveva conosciuto in occasione della sua attività lavorativa, riconoscendo l'impossibilità di curare la figlia. Questa incapacità genitoriale dimostrata dall'appellante costituisce un concreto e specifico fattore di rischio, sotto il profilo che la minore, se affidata al padre, in caso di nuove difficolta, possa essere nuovamente abbandonata e consegnata ad estranei, al di fuori peraltro di un contesto di tutela e di assistenza degli organi pubblici. La minore è rimasta collocata presso i coniugi , i quali davanti a questa Parte_2 Corte (ud. 11-2-2025) hanno manifestato la seria volontà di volere continuare ad accudirla, sin dal decesso della madre ininterrottamente, fatto salvo il decreto del T.M. del 13-8-2021 che ha disposto il collocamento della minore in casa famiglia, venendo tuttavia tale ultimo decreto sospeso dal successivo decreto del T.M. del 6-9-2021, con cui di nuovo è stato disposto il collocamento provvisorio della minore presso i detti coniugi;
la minore ha instaurato con la coppia affidataria un rapporto affettivo e filiale che nel contesto di abbandono accertato deve essere tutelato. Va infine aggiunto che, in tale contesto, non sussiste l'interesse della minore a mantenere un contatto con il genitore, il quale non ha mai instaurato di fatto un rapporto con la figlia. Tuttavia, la particolarità della situazione dettata dalla circostanza che i collocatari ed il padre si conoscono, non può che rimettere alle valutazioni e decisioni dei collocatari, ancor più se futuri genitori adottivi, allorché informata la minore sulle proprie origini, un eventuale rapporto con il genitore biologico nelle modalità che maggiormente tutelino la minore. Per tutte queste ragioni l'appello deve essere rigettato e si deve confermare la sentenza di primo grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiarata la contumacia del Sindaco p.t. del Comune di Roccasecca (FR), nella qualità di tutore provvisorio della minore _1
, nata a [...] il [...], così provvede:
[...]
- rigetta l'appello proposto da e conferma la sentenza del Tribunale Parte_1 per i Minorenni di Roma n. 180/22 del 19-7-2022;
- compensa tra le parti costituite le spese di lite del secondo grado di giudizio;
- nulla sulle spese tra l'appellante e la parte rimasta contumace;
Roma 17-6-2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
Alberto Tilocca Anna Maria Pagliari
R.G. 51514/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PERSONA, FAMIGLIA E MINORI Composta dai magistrati: dott.ssa Anna Maria Pagliari Presidente dott. Alberto Tilocca Consigliere relatore dott.ssa Anna Chiara Giammusso Consigliere dott.ssa Monica Micheli Consigliere On. Francesco Marchianò Consigliere On. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento di appello iscritto al N.R.G. 51514/2023 vertente TRA
, n. a Roccasecca l'11-8-1962, c.f. , rappresentato Parte_1 C.F._1 e difeso dall'Avv. Domenico Valletta, con indirizzo P.E.C.:
che lo rappresenta e difende per procura allegata Email_1 telematicamente all'atto di appello - appellante. E Avv. c.f. , nella qualità di curatore speciale Controparte_1 C.F._2 della minore , nata a [...] il [...], giusta nomina del T.M. con Persona_1 decreto del 13-8-2021, rappresentata e difesa da sé medesima, con indirizzo P.E.C.:
- appellata. Email_2 E Sindaco p.t. del Comune di Roccasecca (FR), nella qualità di tutore provvisorio, giusto decreto di nomina del T.M. di Roma del 13-8-2021, della minore , nata a Persona_1 Cassino il 4-6-2019 - appellato, non costituito. E
, n. a ER S. TA (Belgio) il 18-7-1967, C.F. Controparte_2
, e , n. a Pontecorvo (FR) il 10-10-1968, c.f. C.F._3 Controparte_3
, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Laura Calvanese, con C.F._4 indirizzo P.E.C.: per procura allegata Email_3 telematicamente alla comparsa di costituzione – intervenuti. E Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma – intervenuto. Fatto
, con ricorso depositato il 2-9-2023, ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale per i Minorenni di Roma n. 180/22 depositata il 19-7-2022 (notificata al suo difensore costituito in data il 3-7-2023), che ha dichiarato lo stato di adottabilità della minore , nata a [...] il [...] dalla relazione intrattenuta Persona_1 dall'appellante con , deceduta il 3-2-2021. Con la predetta sentenza il Persona_2
T.M. ha altresì disposto il collocamento provvisorio a scopo adottivo della minore presso i coniugi e , ai quali la minore dopo il decesso della madre Controparte_2 Controparte_3 era stata consegnata dal padre per essere accudita, e presso i quali il T.M. di Roma con il decreto del 13-4-2021 aveva disposto il collocamento della minore con affidamento al Servizio Sociale del Comune di Roccasecca (FR); la sentenza gravata ha previsto il divieto di contatti padre - figlia ed ha confermato la nomina del tutore provvisorio (il Sindaco del Comune di Roccasecca). L'appellante ha chiesto di annullare e revocare la sentenza di primo grado e per l'effetto restituire la minore all'appellante medesimo.
R.G. 51514/2023 2
Con decreto presidenziale depositato in data 14-9-2023 sono stati assegnati i termini del 30-11-2023 per la notifica dell'atto di appello, 15-3-2024 per la costituzione delle controparti, 30-5-2024 per repliche, fissandosi l'udienza di comparizione del 9-7-2024, e si è richiesta relazione di aggiornamento al Servizio Sociale competente. Con atto in data 3-7-2024 il P.G. ha espresso parere contrario all'accoglimento del gravame (l'atto di appello è poi stato notificato al P.M.M. in data 23-9-2024). Con ordinanza resa alla udienza del 9-7-2024 è stata disposta la rinnovazione della notifica, perché non eseguita, dell'atto di appello entro il termine del 15-10-2024, con termine del 15- 11-2024 per la costituzione delle controparti e del 30-11-2024 per repliche, rinviandosi alla nuova udienza di comparizione del 10-12-2024. Si è costituita con comparsa depositata il 14-11-2024 l'Avv. nella Controparte_1 qualità di curatore speciale della minore , nata il [...], ed ha chiesto Persona_1 di rigettare l'appello e confermare la sentenza di adottabilità. L'atto di appello è stato notificato dall'appellante in data 23-9-2024 al Sindaco p.t. del Comune di Roccasecca (FR), nella qualità di tutore provvisorio della minore _1
, il quale non si è costituito in giudizio, e pertanto deve essere dichiarato
[...] contumace. Si sono costituiti con memoria depositata in data 30-1-2025 i coniugi e Controparte_2 [...]
, collocatari della minore , i quali sono stati sentiti in CP_3 Persona_1 audizione davanti alla Corte alla udienza dell'11-2-2025 e hanno infine concluso per la conferma della sentenza di primo grado;
all'esito della udienza del 17-6-2025, tenutasi in presenza come da verbale, la Corte ha riservato la decisione.
[...]
nasce il 4-6-2019 dalla relazione more uxorio intrattenuta tra Controparte_4 Parte_1
e , cittadina rumena;
il nucleo era domiciliato nel Comune di
[...] Persona_2 Roccasecca, via santa Maria Nuova n 71. A causa del decesso della madre della minore il 3-2-2021, il giorno 5-2- Parte_1 2021, affidava spontaneamente la minore, ammalatasi così come il padre di Covid-19, a
, da lui conosciuto in occasioni di lavoro, in quanto titolare dell'impresa Controparte_2 individuale “Immagina Technical Design di ER LD sita in FE (che ha per oggetto il noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli dal vivo, settore nel quale lavorava ), ed alla moglie di questo, , Parte_1 Controparte_3 casalinga, residenti in [...], affinché accudissero la bambina. Su richiesta del 1-4-2021 del P.M.M., avvisato dai Servizi Sociali di Roccasecca con le relazioni del 4-3-2021 e 23-3-2021 (con quest'ultima il Servizio Sociale chiedeva autorizzarsi l'affidamento temporaneo della minore ai signori ), il di Roma, con Parte_2 Pt_3 decreto del 13-4-2021, affidava la minore al Servizio Sociale del Comune di Roccasecca, confermandone il collocamento presso la coppia , nominava curatore Parte_2 speciale della minore l'Avv. incaricava il Servizio Sociale e l'ASL di Controparte_1 verificare le condizioni della minore, che risultava affetta da un lieve ritardo in corso di valutazione, convocava davanti a Giudice delegato il padre della minore, che veniva sentito alla udienza del 14-7-2021. In particolare, con la citata relazione del 23-3-3021 il Servizio Sociale di Roccasecca riferiva che il nucleo familiare di era composto, oltre che dalla moglie Controparte_2 CP_3
, anche dalla loro unica figlia, , nata a [...] il [...] e che la
[...] Persona_3 loro abitazione, consistente in una villetta di proprietà, nel corso della visita domiciliare effettuata il 5-2-2021, appariva curata ed adeguata a tutte le esigenze della famiglia e della minore , la quale “nel nuovo ambiente familiare, si mostrava serena e tranquilla”. _1
Riferiva ancora con la medesima relazione il Servizio Sociale che Controparte_2
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manteneva rapporti costanti e quotidiani con il padre della minore e lo informava “su tutto quanto accade durante la giornata”. Con provvedimento del 16-6-2021 il Giudice Tutelare del Tribunale di Cassino, sulla base del decreto del T.M. del 13-4-2021, dichiarava esecutivo ai sensi dell'art. 4, primo comma, l. n. 184/1983 il provvedimento di affidamento della minore ai coniugi Persona_1
e . Controparte_2 Controparte_3 All'esito della succitata udienza del 14-7-2021, nella quale l'Assistente Sociale Tes_1
rappresentava che la collocataria aveva riferito di avere gravi
[...] Controparte_3 problemi di salute e che non era più in condizioni di occuparsi della minore, essendo disponibile a seguirla fino al reperimento di un'altra famiglia, Il incaricava il Servizio Pt_3 Sociale di individuare una struttura presso cui inserire la minore ed a causa delle dichiarazioni del padre, che dichiarava di voler trovare un'altra famiglia, disponeva trasmettersi gli atti, ai fini dell'apertura del procedimento di accertamento dello stato di abbandono, al P.M.M., che con atto del 27-7-2021 esprimeva parere favorevole. Con la relazione del 29-7-2021 il Servizio Sociale del Comune di Roccasecca riferiva che a seguito di una prima visita presso il Servizio specialistico TSMREE di Frosinone era risultato che la minore accusava un ritardo globale dello sviluppo associato a “ipotonia e lassità legamentosa, con una significativa componente di iperstimolazione…., prescrivendo un ciclo di trattamento neuro psicomotorio e logopedico in regime ambulatoriale per 180 giorni ad impegno estensivo medio” e “dalla visita ORL è emerso che la minore non abbia seri problemi di udito, ma soltanto del catarro nelle orecchie”; che in data 23-8-2021 i collocatari avevano fatto provveduto a far ricevere il Battesimo alla minore, che appariva vivere “in un ambiente sano ed è circondata da un clima sereno e amorevole”, alla cerimonia era presente anche il padre, , ma “si è potuto osservare che la minore mostrava Parte_1 un atteggiamento affettivo maggiore verso la famiglia collocataria, anziché nei confronti della figura paterna”; che “circa le difficoltà della IG.ra (collocataria) a continuare a CP_3 prendersi cura della minore dati i suoi problemi di salute, la stessa a seguito dell'udienza, ha comunicato l'intenzione di posticipare l'intervento chirurgico a cui dev'essere sottoposta, al solo fine di poter accudire la minore nelle more dell'individuazione di un'altra famiglia affidataria”. Con decreto del 13-8-2021 il T.M. di Roma disponeva la chiusura del procedimento di volontaria giurisdizione e l'apertura del procedimento di verifica dello stato di abbandono della minore, con acquisizione degli atti;
disponeva l'immediato collocamento della minore in casa famiglia, con divieto di contatti padre- figlia e facoltà di visite degli attuali collocatari alla presenza di un operatore;
sospendeva l'esercizio della responsabilità genitoriale di nei confronti della figlia;
nominava tutore provvisorio della minore il Parte_1 Sindaco del Comune di Roccasecca e confermava la nomina del curatore speciale;
disponeva il collocamento provvisorio a scopo adottivo della minore previa individuazione di una coppia tra quelle che avevano dato la disponibilità all'adozione (con apertura in Cancelleria di apposito fascicolo;
dava disposizioni per l'ulteriore corso del Pt_4 procedimento. Il Servizio Sociale del Comune di Roccasecca con la relazione del 26-8-2021 chiedeva tuttavia di tenere collocata la minore presso la famiglia la quale si stava prodigando CP_2 moltissimo per garantire le massime cure ed attenzioni alla minore;
inoltre in detto nucleo familiare era presente la figlia dei collocatari, che aveva anni 13 e considerava la piccola come propria sorella, a sua volta considerata dalla minore , che era _1 _1 molto legata alla madre collocataria, come sorella maggiore. Con la relazione del 29-7-2021 il Servizio Sociale del Comune di Roccasecca rappresentava quindi che “un eventuale inserimento in casa famiglia potrebbe risultare traumatico per la minore, piuttosto che tutelarla negli aspetti psicologici ed affettivi”.
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In effetti con memoria del 21-8-2021 i coniugi e , costituti con proprio CP_2 CP_3 difensore, facevano istanza di affidamento e adozione, e, conseguentemente, con decreto del 6-9-2021 il T.M. sospendeva la esecuzione del provvedimento del 13-8-2021 nella parte in cui si disponeva il collocamento in casa famiglia della minore;
disponeva il _1 collocamento provvisorio di questa presso i coniugi e che convocava CP_2 CP_3 davanti a sé per sentirli. Alla udienza del 20-10-2021, davanti al Collegio del T.M., dichiarava di Controparte_3 lavorare saltuariamente nei lavori di pulizia, che aveva avuto problemi di salute ed aveva segnalato questa difficoltà ai Servizi Sociale ma aveva ricominciato a fare terapia, che aveva paura di perdere che era come una figlia, che anche la propria figlia era _1 Per_3 favorevole al progetto adottivo. Nella stessa udienza l'assistente sociale Tes_1
riferiva che la signora le aveva confidato i suoi problemi di salute con la
[...] CP_3 schiena e le sue difficoltà organizzative ma non aveva mai messo in dubbio il rapporto affettivo con . A sua volta dichiarava di conoscere il padre di _1 Controparte_2
da tanto tempo per motivi di lavoro, che il suo contesto familiare era disperato _1 sia per condizioni economiche che di salute della madre della piccola e che li aveva aiutati economicamente;
che una mattina, il 2 febbraio 2021, gli aveva chiesto di Parte_1 raggiungerlo, e di avere quindi saputo dal 118 che la madre di era deceduta;
che _1 avevano portato a casa la bambina chiamando i Carabinieri e la bambina veniva affidata a loro per l'emergenza; che il padre si era disinteressato, veniva ma era in pessime condizioni, ed era in uno stato di incuria, anche igienicamente;
che era arrivata da loro che _1 non camminava, non era stimolata, poi piano piano è migliorata cominciando a camminare. All'esito, con provvedimento dello stesso giorno 20-10-2021, il T.M. confermava il collocamento della minore presso la coppia autorizzando il tutore al Parte_2 trasferimento della residenza della minore presso i collocatari e confermava l'interruzione dei rapporti padre – figlia.
, che pure si era costituito in giudizio, con memoria del 16-12-2021, Parte_1 chiedendo di opporsi all'interruzione dei rapporti padre – figlia “considerando i rapporti affettuosi tra gli stessi”, veniva sentito dal T.M. alla udienza del 20-12-2021; dichiarava di non lavorare ma di cominciare a lavorare di lì a un mese presso “la ditta Cianfrocca di Frosinone”, che aveva un contratto di affitto in un appartamento a Roccasecca;
dichiarava quanto segue: “Io penso che da quando è morta la madre di mia figlia, sono migliorato molto, cerco di starle vicino, ma se sto con lei non lavoro. Ora ho una casa e un posto di lavoro penso di poter occuparmi di lei un po' di più. Per ora ce la faccio. Io ho dato mia figlia in affidamento a questi coniugi perché sono i padrini di battesimo, sono d'accordo che stia con loro finché non sono in condizioni di riprenderla. Ho ottimi rapporti con gli affidatari. ADR quando ho tempo la vada o vedere”. Alla udienza di discussione del 21-3-2022 davanti al Collegio del T.M., il difensore di Parte_1
chiedeva dichiararsi non luogo a provvedere sulla dichiarazione di stato di
[...] abbandono e di concedersi tempo al padre per recuperare, il difensore dei collocatari chiedeva la conferma del collocamento provvisorio della minore, curatore speciale e tutore si esprimevano per la dichiarazione dello stato di abbandono ed il P.M.M., con atto del 23- 3-2022 ugualmente esprimeva parere favorevole alla dichiarazione di adottabilità. L'appello di , con cui chiede di revocare la sentenza di primo grado e di Parte_1
“restituire - la minore - all'amore e all'affetto che soltanto un padre può effondere nei confronti della propria figlia minore”, deve essere rigettato. Si deve infatti ritenere realizzato lo stato di abbandono della minore . Persona_4 Sono le stesse vicende che hanno coinvolto la minore a rendere evidente il suo stato di abbandono. Al decesso della compagna, madre di , avvenuto il 3-2-2021, l'appellante Persona_1 consegnava la figlia, subito dopo, ai coniugi e , con i quali Controparte_2 Controparte_3
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non aveva alcuna parentela, bensì una conoscenza derivata dalla comunanza di lavoro, se pure aveva aiutato economicamente l'appellante e la sua compagna Controparte_2 quando questa era in vita. Infatti svolgeva allora l'attività di appalti di Parte_1 luminarie per feste e fiere (come dichiara con l'atto di appello) e conduceva Controparte_2 un esercizio commerciale di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli dal vivo. Egli consegnava la bambina, che era affetta da Covid, non per ricercare un momentaneo aiuto, bensì affinché i coniugi potessero accudirla al posto suo, tanto che Parte_2 dopo se ne disinteressava, se non per chiedere formali informazioni sullo stato della minore, e peraltro del battesimo della minore si erano occupati i coniugi affidatari, così come di ogni altra esigenza e cura della minore (dichiarazioni ud. 20-10-2021 e 20-12-2021; CP_2 relazione Servizi Sociali 29-7-2021).
aveva poi sottoscritto una dichiarazione in data 23-3-2021 (in atti, non Parte_1 disconosciuta) con la quale dichiarava “di essere a conoscenza delle condizioni generali di svolgimento del servizio di affidamento familiare e dichiara di essere d'accordo che la minore , nata a [...] il [...], su cui esercita la potestà Persona_1 genitoriale, sia collocata in affido familiare temporaneo presso .”. Persona_5 Dunque egli aveva consegnato la figlia, prima ancora dell'intervento delle competenti Autorità, ai coniugi del tutto consapevolmente, abdicando alle sue Parte_2 responsabilità genitoriali. Inoltre in sede di audizione davanti al Giudice delegato del T.M., alla udienza del 14-7-2021,
, preso atto delle difficoltà della famiglia i tenere la minore (come Parte_1 CP_2 sopra si è visto poi rientrate), così si esprimeva: “ADR: Adesso se loro me la mantengono per 15-20 giorni io trovo un'altra famiglia. Io non posso abbandonare mia figlia e quindi ora trovo un'altra famiglia. ADR: Prima la bambina stava con me e la madre, la mia compagna, quando la madre è morta sono sorti i problemi e io ho deciso di darla a questa famiglia …. La persona di cui parlavo, -[che gli aveva chiesto la figlia]-, è qui sotto il Tribunale e Per_6 potrei affidargli subito la bambina visto che non può stare lì”. Non si tratta soltanto di dichiarazioni frutto di assenza di responsabilità ma che, piuttosto, dimostrano una specifica e reiterata volontà di dismettere stabilmente il ruolo genitoriale. Ritiene il Collegio così concretizzato l'abbandono della minore. Peraltro mai , più avanti nel corso del giudizio, ha mostrato la volontà di Parte_1 riappropriarsi responsabilmente del rapporto genitoriale, giacché ha dichiarato: “penso di poter occuparmi di lei un po' di più…. Ho ottimi rapporti con gli affidatari…. ADR quando ho tempo la vado a vedere…. Io so che invece sta bene con loro - gli affidatari - e loro sono in grado di occuparsene. Il i ha dato un pezzo di capannone a titolo gratuito dove io CP_2 lascio del materiale per riuscire a fare qualcosa” (ud. 20-12-2021); e già nella udienza del 20-10-2021 l'assistente sociale dichiarava che “il padre non ha più Testimone_1 chiesto della figlia”; infine, pur costituito in giudizio, non compariva di Parte_1 persona alla udienza di discussione di primo grado del 21-3-2022 per manifestare direttamente un rinnovato interesse per la figlia, così come, in questo grado, si è limitato in udienza ad esprimere le sue opinioni negative nei confronti della famiglia dei collocatari (cfr. verbale 17-6-2025), senza dichiarare apertamente alla Corte la volontà di intraprendere alcun percorso, anche con l'assistenza dei servizi sociali, per rendere possibile il rapporto genitoriale con la figlia minore, la quale nel frattempo ha consolidato la relazione con gli affidatari. E' dunque certo lo stato di abbandono della minore procurato dal Persona_1 genitore paterno. A ciò si aggiunge che nel periodo in cui la bambina è rimasta con il padre, quando ancora la sua compagna, madre della minore, non era deceduta, ha dimostrato di Parte_1 non possedere adeguate capacità genitoriali;
infatti, come ha dichiarato alla udienza del 20- 10-2021 davanti al T.M. , la minore, quando le era stata affidata dal padre Controparte_2
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subito dopo la morte della sua compagna, “non camminava, non faceva niente, non era stimolata”, segno che la nessun sufficiente accudimento aveva assicurato Parte_1 alla figlia, e vistosi privato della presenza della madre, non ha ritenuto di fare altro che consegnare la bambina ad estranei che aveva conosciuto in occasione della sua attività lavorativa, riconoscendo l'impossibilità di curare la figlia. Questa incapacità genitoriale dimostrata dall'appellante costituisce un concreto e specifico fattore di rischio, sotto il profilo che la minore, se affidata al padre, in caso di nuove difficolta, possa essere nuovamente abbandonata e consegnata ad estranei, al di fuori peraltro di un contesto di tutela e di assistenza degli organi pubblici. La minore è rimasta collocata presso i coniugi , i quali davanti a questa Parte_2 Corte (ud. 11-2-2025) hanno manifestato la seria volontà di volere continuare ad accudirla, sin dal decesso della madre ininterrottamente, fatto salvo il decreto del T.M. del 13-8-2021 che ha disposto il collocamento della minore in casa famiglia, venendo tuttavia tale ultimo decreto sospeso dal successivo decreto del T.M. del 6-9-2021, con cui di nuovo è stato disposto il collocamento provvisorio della minore presso i detti coniugi;
la minore ha instaurato con la coppia affidataria un rapporto affettivo e filiale che nel contesto di abbandono accertato deve essere tutelato. Va infine aggiunto che, in tale contesto, non sussiste l'interesse della minore a mantenere un contatto con il genitore, il quale non ha mai instaurato di fatto un rapporto con la figlia. Tuttavia, la particolarità della situazione dettata dalla circostanza che i collocatari ed il padre si conoscono, non può che rimettere alle valutazioni e decisioni dei collocatari, ancor più se futuri genitori adottivi, allorché informata la minore sulle proprie origini, un eventuale rapporto con il genitore biologico nelle modalità che maggiormente tutelino la minore. Per tutte queste ragioni l'appello deve essere rigettato e si deve confermare la sentenza di primo grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiarata la contumacia del Sindaco p.t. del Comune di Roccasecca (FR), nella qualità di tutore provvisorio della minore _1
, nata a [...] il [...], così provvede:
[...]
- rigetta l'appello proposto da e conferma la sentenza del Tribunale Parte_1 per i Minorenni di Roma n. 180/22 del 19-7-2022;
- compensa tra le parti costituite le spese di lite del secondo grado di giudizio;
- nulla sulle spese tra l'appellante e la parte rimasta contumace;
Roma 17-6-2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
Alberto Tilocca Anna Maria Pagliari
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