TRIB
Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/05/2025, n. 2099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2099 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 07/05/2025 innanzi al Giudice Dr.ssa Claudia Gentile, chiamato il procedimento iscritto al n. 18719/2024 RGL, promosso da
Parte_1
contro
Controparte_1
alle ore 9.40 sono presenti l'avv. MANNINO LORENZO per parte ricorrente nonché l'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA per l' . CP_2
I procuratori concludono insistendo nelle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice
Preso atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio
Il verbale chiuso alle ore 9.45
*********************
Successivamente, alle ore 17.30 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
*********************
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Claudia Gentile, nella causa civile iscritta al n° 18719/2024 R.G.L. promossa
D A
rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Mannino ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Palermo, Via P.F.
De Calboli n. 22, giusta procura in atti.
- ricorrente -
C O N T R O
- in persona del suo legale rappresentante pro-tempore - legalmente CP_2
domiciliato in Roma ed elettivamente in Palermo, Via Laurana n. 59, con l'avv.to
Marco Di Gloria che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti in atti.
- resistente -
OGGETTO: indebito assistenziale
All'udienza del 7 maggio 2025, ritenuta la causa matura per la decisione, ha emesso
S E N T E N Z A dando lettura del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite:
❖ Rigetta il ricorso.
❖ Dichiara non dovute le spese di lite
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.12.2024 il ricorrente, come in epigrafe indicato, dopo aver premesso:
2 - d'aver presentato in data 15.05.2024 domanda per il riconoscimento del proprio grado d'invalidità;
- d'essere stato sottoposto il 03.06.2024 a visita medica collegiale dalla
Commissione Medica Integrata INV CIV di Carini che, con verbale provvisorio
(in attesa di validazione), lo riconosceva invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (100%) con impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (L. 18/80);
- d'aver ricevuto successivamente (07.06.2024) provvedimento dell' di CP_2
liquidazione dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza 01.06.2024, ai sensi dell'art. 6 comma 3 bis della legge n. 80/2009;
- d'aver ricevuto, dopo l'erogazione della prestazione, il verbale definitivo che, pur riconoscendolo invalido al 100%, negava la sussistenza dei requisiti sanitari ai fini dell'indennità di accompagnamento;
- d'aver ricevuto nota dell'ente previdenziale (datata 29/7/2024) con cui gli veniva contestata l'indebita erogazione (per il periodo 01.06.2024/30.08.2024) della somma di euro 1.595,28, di cui veniva richiesta la restituzione;
- d'aver ritualmente proposto ricorso amministrativo esitato negativamente;
deduceva l'illegittimità di tale provvedimento per infondatezza della pretesa restitutoria in quanto, trattandosi di indebito assistenziale, in luogo della generale regola codicistica d'incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola che ne esclude la ripetizione ove, da un lato, l'erogazione risultante non dovuta non sia addebitabile al percipiente (buona fede) e, dall'altro, il comportamento dell'ente previdenziale abbia ingenerato un legittimo affidamento nel beneficiario.
Pertanto, stante l'assenza di qualsiasi proprio comportamento doloso, il ricorrente conveniva in giudizio innanzi a questo tribunale l'ente previdenziale per ivi sentire accogliere le seguenti domande: “dichiarare l'illegittimità del provvedimento dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o comunque non dovuta e/o non ripetibile la somma di € 1.595,28 di cui al provvedimento dell' di CP_2
contestazione d'indebito del 29.07.2024, per il periodo dal 01.06.2024 al
3 31.08.2024, sulla pensione categoria INVCIV n 07233936 comunicato al signor
[..]”, con vittoria delle spese di lite. Parte_1
Contr Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio contestando la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto e sottolineando, in particolare, che “[..]con raccomandata A/R del 3/06/24, ricevuta in data 14/6/24, di accompagnamento del verbale di visita medica, l'Istituto trasmetteva all'odierno ricorrente il verbale medico provvisorio di pari data relativo agli accertamenti sanitari effettuati per l'invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità.
Il verbale medico del 3/6/24 era espressamente indicato come provvisorio e subordinava l'accertamento sanitario eseguito alla validazione definitiva da parte dell' [..] Nel suddetto verbale viene, inoltre, precisato che “ IL PRESENTE CP_2
VERBALE - RILASCIATO A NORMA DELL'ART. 6 DELLA LEGGE 80/2006 –
DEVE CONSIDERARSI NON DEFINITIVO, IN QUANTO IN ATTESA DELLA
VALIDAZIONE DELL' AI SENSI DELL'ART. 20 COMMA 1 DELLA LEGGE CP_2
3 AGOSTO 2009 N. 102”. La prestazione veniva, dunque, corrisposta in via provvisoria con la nota di liquidazione del 7/6/24, riconoscendo il diritto CP_2
all'indennità di accompagnamento, salvo diritto dell alla ripetizione, in caso CP_2
di mancata conferma del requisito sanitario. Successivamente con la visita medica definitiva del 24/7/24 parte ricorrente veniva riconosciuto definitivamente inabile civile al 100 %, ma non anche meritevole dell'indennità di accompagnamento, ovvero “INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa: 100% art. 2 e
12 L 118/71”come risulta dal conseguente verbale di visita medico definitivo ai sensi dell'art. 20 comma 1, del DL n. 78/09 convertito con modifiche nella legge 3 agosto 2009 n. 102. Tale norma prevede, infatti, che “A decorrere dal 1° gennaio
2010 ai fini degli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali sono integrate da un medico dell' quale componente effettivo. In ogni caso CP_2
l'accertamento definitivo è effettuato dall' [..] Con raccomandata A/R del CP_2
24/7/24, ricevuta in data 6/8/24, di accompagnamento del verbale di visita medica definitivo, l'Istituto trasmetteva all'odierno ricorrente il verbale medico definitivo di pari data relativo agli accertamenti sanitari effettuati per l'invalidità civile,
4 cecità civile, sordità, handicap e disabilità, senza confermare il pregresso requisito sanitario che dava diritto all'indennità di accompagnamento. Pertanto, con successivo provvedimento di indebito del 29/7/24 impugnato nell'odierno giudizio,
l' sulla scorta del verbale medico definitivo n. 9120000562163 del 23/07/24 - CP_2
che negava i presupposti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento - appurava che tale prestazione assistenziale, erogata in base a verbale provvisorio per il periodo dall'1/06/2024 al 31/08/2024 non era dovuta e doveva essere ripetuta per quel periodo. Infatti, a seguito del mancato riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, è stata eseguita la ricostituzione della posizione assistenziale di parte ricorrente. In considerazione del venir meno dell'indennità di accompagnamento sin da giugno 2024, è sorto
l'indebito per cui è causa comunicato con la nota del 29/7/24 (doc. 6) in cui è stato correttamente evidenziato la sussistenza della “ indebita percezione dell'indennità di accompagnamento”. [..]la liquidazione della prestazione assistenziale (indennità di accompagnamento), derivante da accertamento sanitario su verbale provvisorio,
è subordinata alla conferma del requisito sanitario nel verbale definitivo, non potendo non essere consapevole, nella specie, della possibilità della revisione in sede di accertamento definitivo e della conseguente ripetizione di quanto già erogato dall E', quindi, di solare evidenza che non sussistono gli estremi del CP_2
legittimo affidamento”.
La causa, di natura documentale, ritenuta sufficientemente istruita, viene decisa all'odierna come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
Il ricorso non può essere accolto.
Va, anzitutto, premesso come sia ormai pacifico che, nel caso di specie, vertendosi in materia d'indebito assistenziale, come affermato dal Supremo
Collegio (cfr. Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord. del 30/06/2020, n. 13223 - vedi anche ex multis: Cass civ. Ord del 25 giugno 2020, n. 12608; Cass. civ. Sez. VI -
Lavoro, Ord. del 07/09/2021, n. 24133; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 20/05/2021
n. 13915) «[..]in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di
5 tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e l'erogazione indebita non gli sia addebitabile».
Il vulnus della questione sta appunto nell'appurare se nella fattispecie in esame sussista o meno tale presupposto (incolpevole affidamento).
Invero, sulla scorta della documentazione versata in atti emerge che l'indebito scaturisce dal mancato riconoscimento (in sede di verbale definitivo del 23.7.2024 notificato il 6.8.2024) del requisito sanitario in capo al ricorrente, necessario al fine di ottenere l'indennità di accompagnamento, in quanto:
- con verbale provvisorio del 3.6.2024 e notificato il 14.6.2024 il ricorrente, per come concordemente ammesso dalle parti, veniva riconosciuto “INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa 100% e con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (L. 18/80)” e, quindi, meritevole dell'indennità di accompagnamento;
tuttavia, come emerge dalla comunicazione allegata la fascicolo telematico dell' (e non contestata CP_2
da parte ricorrente) il AN veniva espressamente informato che trattavasi di verbale provvisorio in attesa della validazione definitiva da parte dell'Istituto
(“IL PRESENTE VERBALE - RILASCIATO A NORMA DELL'ART. 6 DELLA
LEGGE 80/2006 – DEVE CONSIDERARSI NON DEFINITIVO, IN QUANTO
IN ATTESA DELLA VALIDAZIONE DELL' AI SENSI DELL'ART. 20 CP_2
COMMA 1 DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2009 N. 102”);
- con successivo verbale definitivo del 23.7.2024, comunicato in data 6.8.2024, a Contr seguito dell'accertamento conclusivo operato dall' il ricorrente veniva riconosciuto soltanto “INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa 100% art 2 e 12 L. 118/71” e, quindi, senza diritto all'indennità di accompagnamento.
Invero dall'esame degli atti emerge chiaramente che la situazione invalidante confermata fosse soltanto quella corrispondente ad un giudizio di invalidità civile al
100% e non anche quella per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, attribuita soltanto in via provvisoria.
6 Ne consegue che, nel caso di specie, difetta, in capo al percettore della prestazione, quella situazione soggettiva dallo stesso assunta come ostativa alla ripetibilità dell'indebito.
Invero, il legittimo affidamento del ricorrente va escluso in ragione della documentata circostanza dell'avvenuta notifica dei verbali delle visite mediche, e quindi in ragione della consapevolezza in capo allo stesso che, solo a seguito di accertamento definitivo, il richiamato diritto sarebbe stato definitamente acquisito.
A tal proposito deve, dunque, richiamarsi quanto insegnato dalla Suprema
Corte con Sentenza n. 4600 del 19.2.2021 ove ritiene inapplicabile la regola del sottosistema normativo e giurisprudenziale posto a tutela del diritto del percipiente alla prestazione, in caso di mancanza ab origine del diritto alla prestazione che sia conosciuta dall'accipiens medesimo.
Sul punto si è recentemente pronunciata anche la locale Corte d'Appello con la sentenza n. 568/2024 (pubbl. il 23/07/2024) nella quale così si esprime: «[..] La carenza del requisito sanitario rende indebita la prestazione fin dalla data della revisione che sia sfavorevole al pensionato (art. 37 c. 8 L. 448/1998). Il diritto alle prestazioni assistenziali, infatti, nasce dalla legge, quando si realizzino le condizioni da questa previste, e gli atti dell'amministrazione o dell'ente pubblico hanno la natura di meri atti di certazione, ricognizione e adempimento;
parallelamente il diritto alla prestazione viene meno nel momento in cui venga accertata la insussistenza delle condizioni cui la legge subordina la corresponsione della prestazione;
pertanto le erogazioni indebite effettuate dopo l'accertamento della insussistenza dei requisiti (mediante visita di verifica) sanitari non sono sottratte alla regola generale dell'art. 2033 cod. civ. purché il pensionato sia consapevole della cessazione del fatto costitutivo del suo diritto, valendo, in caso contrario, i principi di settore che impongono la tutela dell'affidamento legittimo sulla debenza della prestazione ricevuta. [..]».
In termini conclusivi, dunque, pur non sussistendo motivi per dubitare della buona fede del ricorrente questa, tuttavia, non va identificata con l'affidamento legittimo (rectius incolpevole) in quanto, proprio l'espresso avviso contenuto nel
7 verbale provvisorio fa sì che l'affidamento che il ha riposto nella Pt_1
legittimità della prestazione erogata non consente di qualificarlo come incolpevole.
In ultimo va, comunque, rilevato che parte ricorrente non ha fornito la prova del diritto al godimento della prestazione nel periodo in contestazione e, conseguentemente, al trattenimento delle somme percepite né ha provato di aver proposto opposizione al verbale definitivo ex art 445 bis cpc nel termine indicato ex lege.
Pertanto, sulla scorta delle superiori considerazioni, assorbita ogni altra questione, il ricorso va respinto e parte ricorrente seppur soccombente, non può essere condannata al pagamento delle spese attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, 7 maggio 2025
IL GIUDICE
Claudia Gentile
8