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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 21/02/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
riunito in camera di consiglio e così composto: dott. Francesco Lupia Presidente dott.ssa Rosa Maria Bova Giudice rel. ed est. dott.ssa Chiara Pulicati Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n° R.G. 2247/2021 tra:
( , nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Tommaso Bancheri
RICORRENTE
, nata a [...] il [...] CP_1
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Motivi della decisione in fatto e in diritto
1.Con ricorso depositato in data 18.05.2021, , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con a NA il 25.06.1978, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del CP_1 predetto Comune, che con decreto del 24.05.1999 veniva omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni tra le stesse concordate, con le quali veniva stabilito il mantenimento, a suo carico, per la figlia e per la moglie nella misura mensile di lire 500.000 per ognuna (poi convertita in euro 250,00 per Per_1 ciascuna), che dall'intervenuta indipendenza economicamente della figlia aveva continuato a Per_1 corrispondere il mantenimento in favore della sola moglie, ma che non era più in grado di farvi fronte, stante la precarietà delle proprie condizioni economiche, non avendo redditi propri, né proprietà immobiliari e Per_ vivendo in un appartamento della figlia alla quale non corrispondeva affitto, mentre, al contrario, la moglie era proprietaria della ex casa coniugale sita in Castel San Pietro Romano (Rm) via Intercomunale San
Francesco Tende, nonché di un appartamento sito in NA via Barberini dal quale la stessa percepiva un canone di locazione di euro 400,00, ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio senza alcuna condizione.
Fissata la comparizione delle parti innanzi al Presidente e notificato il decreto unitamente al ricorso, all'udienza del 25.02.2022 è comparso solo il ricorrente, che ha insistito nella domanda. La resistente, pur ritualmente citata, non si è costituita in giudizio;
quindi, non esperito il tentativo di conciliazione per assenza della resistente, il Presidente, con ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, ha confermato le condizioni della separazione, con esclusione delle disposizioni relative all'affidamento della figlia , divenuta maggiorenne, nonché del relativo mantenimento ed ha designato il giudice istruttore Per_1 innanzi a cui ha rimesso le parti. Nonostante la rituale notifica del ricorso e dell'ordinanza presidenziale, la resistente non si è costituita neppure innanzi al giudice istruttore, sicché all'udienza del 07.06.2022 ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita attraverso l'acquisizione della documentazione ritualmente prodotta e all'udienza del
13/12/2024, tenuta con la modalità della “trattazione scritta” , sulle conclusioni di parte ricorrente, il procedimento è stato rimesso al Collegio per la decisione senza l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., cui la parte ha rinunciato.
2. La domanda è fondata e va accolta.
Il Tribunale deve prendere atto dell'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, attesa la circostanza che gli stessi, alla data di proposizione del ricorso in esame, vivono separati dalla data della separazione consensuale, ossia ormai da oltre venticinque anni.
Tale circostanza - dedotta dal ricorrente - va ritenuta provata in assenza di alcuna eccezione dell'interruzione della separazione, gravante sulla resistente, nonché in considerazione della regolarità della notifica del ricorso eseguita a mezzo del servizio postale in data 23.11.2021 e del decreto presidenziale del 25.02.2022 eseguita in data 11.03.2022.
In altri termini, le allegazioni di parte ricorrente, la mancata costituzione della resistente, nonostante la regolarità della notifica, sono indici della cessazione della convivenza tra i coniugi. Dunque, tenuto conto anche della documentazione depositata dal ricorrente può affermarsi che ricorrono i presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 2 della legge 1 dicembre 1970
n. 898, ossia l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi, nonché quelli previsti dall'art. 3 comma 2 lettera b) n. 2 della predetta legge, ossia la pronuncia della separazione con decreto di omologa e la mancata convivenza dei coniugi per oltre sei mesi dalla comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione (20.05.1999).
Deve, quindi, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti a NA
(RM) il 25.06.1978, trascritto agli atti dello stato civile di tale Comune anno 1978, Numero 36, Parte II, Serie
A.
3. Quanto alle condizioni del divorzio, fermo restando quanto stabilito con l'ordinanza del 25.02.2022 in relazione alla figlia , divenuta maggiorenne, nulla va disposto quanto all' assegno divorzile, in Per_1 assenza di domanda della parte resistente che non si è costituita in giudizio. 3. In ragione dell'oggetto della domanda, diretta a conseguire esclusivamente la pronuncia sullo status senza ulteriori condizioni, vanno compensate le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato in data 18.05.2021, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a NA (RM) il 25.06.1978, trascritto agli atti dello stato civile del detto Comune anno 1978, Numero 36, Parte II, Serie A, tra Parte_1 nato a [...] il [...] e nata a [...] il [...]; CP_1
- compensa interamente le spese di lite;
- dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di competenza per le annotazioni sull'atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del 21 gennaio
2025, svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa Rosa Maria Bova
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Rosa Maria Bova Dott. Francesco Lupia