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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sez. distaccata di ischia, sentenza 10/03/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione distaccata di IA in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Antonia Schiattarella, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 26/2017del ruolo generale degli affari contenziosi avente ad oggetto: azione confessoria servitutis e costituzione di servitù coattiva;
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, in virtù Parte_1 C.F._1
di procura a margine dell'atto di citazione, dall'avv.to Nicola Lauro ed elettivamente domiciliato come in atti;
PARTE ATTRICE
E
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._2 CP_2
), (C.F. ), C.F._3 CP_3 C.F._4 CP_4
(C.F. , ( ), C.F._5 CP_5 C.F._6 CP_6
(C.F. ), (C.F. ), C.F._7 CP_7 C.F._8 CP_8
(C.F: ), rappresentati e difesi, in virtù di procura in
[...] C.F._9
calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.to Luciana Zabatta (C.F.
) e dall'avv.to Annunziata Mazzella (C.F. C.F._10
) ed elettivamente domiciliati come in atti;
C.F._11
PARTE CONVENUTA
NONCHE'
, nata ad [...] il 06.051963 e residente in [...]
61/A, PARTE CONVENUTA CONTUMACE
NONCHE'
EREDI COLLETTIVAMENTE ED IMPERSONALMENTE DI
[...]
(C.F. ), domiciliati presso l'ultimo domicilio del CP_10 C.F._12
defunto in IA alla via Montetignuso n. 31;
PARTE CONVENUTA CONTUMACE;
NONCHE'
(C.F. ), rappresentata e difesa, in virtù di CP_5 C.F._13
procura a margine della comparsa di intervento principale dall'avv.to Luciarosa
Buono ed elettivamente domiciliata come in atti;
NONCHE'
nata a [...] il [...], C.F.: CP_11
, e nata ad [...] il C.F._14 CP_12
05.02.1997, C.F,: , residenti in [...]
Campagnano n. 5/C, asseritamente rapp.te e difese, come in atti, dall'avv. Filomena
Giglio;
PARTI CONVENUTE ESTROMESSE
****
CONCLUSIONI DELLE PARTI E RAGIONI IN FATTO IN DIRITTO DELLA
DECISIONE ()
Con atto di citazione del 13.01.2017, il Sig. conveniva in Parte_1
giudizio innanzi al Tribunale di Napoli –Sezione Distaccata di IA, i Sigg.
[...]
, , , , , CP_1 CP_4 CP_8 CP_3 CP_2 CP_10
, , e CP_5 CP_7 CP_6 CP_9 CP_12 [...]
deducendo di essere proprietario di un terreno in località Montetignuso in CP_11
virtù di atto per notar rep. n. 1355 racc. 970 del 21.11.2013 in catasto alla Per_1
() Ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nei testi in vigore dal 4.7.2009 ed applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado, è omesso lo “svolgimento del processo” (ma v. supra nel caso di specie); la succinta esposizione delle ragioni giuridiche della decisione, inoltre, può aversi “anche con riferimento a precedenti conformi”, senza necessità – stante la natura di motivazione “per relationem” - di indicazione dettagliata delle ragioni riportate in tali precedenti, che divengono parte integrante della sentenza che opera il richiamo. p.lla 3578 fl. 14 già pervenuto dalla successione di nato ad [...] il CP_1
26.03.1909 ed ivi deceduto il 09.12.2009 in virtù di testamento olografo pubblicato in data 070.3.2013 in favore della madre , sua dante causa, per sentir Controparte_13
così provvedere:
- “riconoscere che il vialetto che si snoda con soluzione di continuità sulle p.lle
1560 f. 15 e 3170, 3586 f.14 con accesso dal varco carrabile pubblico ricadente sulla medesima p.lla 1560 f. 15 e con andamento raffigurato in perizia allegato,
è gravato da servitù di passaggio pedonale e con attrezzi agricoli, in favore dell'immobile di proprietà attorea in catasto al fl. 14 p.lla 3578 per titolo e solo in subordine per usucapione in virtù di possesso pacifico, continuo, pubblico ed ininterrotto, condannare i convenuti ad astenersi dal compiere qualsiasi atto e/o comportamento finalizzato ad impedire l'attraversamento del viale ed al ripristino delle modalità di utilizzo della stradina con eliminazione del cancelletto, della soletta, e con le piastrelle e i gradini realizzati sulla p.lla 3170
f. 14.
- in via gradata e subordinata riconoscere e dichiarare che il fondo attoreo è intercluso e pertanto riconoscere e dichiarare coattivamente costituita una servitù di passaggio pedonale e con mezzi agricoli sulle p.lle 1560 f.15 e 3170
e 3586 f. 14. In via subordinata accertare e dichiarare le modalità di esercizio della servitù di passaggio per la migliore utilitas del fondo dominante con minore aggravio per il fondo servente;
riservando azione per danni in separata sede. Spese di lite”.
Spiegava intervento volontario la Sig.ra zia dell'attore e proprietaria CP_5
di un fondo confinante a quello del , identificato in catasto al fl. Parte_1
14, p.lla 3582, la quale interveniva ad adiuvandum della posizione del Pt_1
Asseriva, infatti, come già dedotto dalla parte attrice, che l'accesso al fondo de quo era stato oggetto di specifica indicazione nell'atto del dante causa attoreo, sig.
[...]
, padre del sig. , genitore della sig.ra , madre CP_1 Persona_2 Controparte_13
dell'attore e fratello della interventrice;
questi, infatti, con atto di donazione del 7.01.1917 rep. n. 2205 per notar dopo aver donato ai figli ed Per_3 CP_14
IO, parte dei suoi beni in località Montetignuso, precisava come si fosse riservato per sé la rimanente parte del fondo, tra cui il fondo attualmente di proprietà attorea, specificando al contempo che l'accesso a dette porzioni di terreno ed ai fabbricati si sarebbe esercitata egualmente per via Mandarino e San Michele. Nel medesimo atto il donante riservava per sé il diritto di attraversare la cennata via
Mandarino e San Michele per accedere anche con mezzi agricoli ai suoi rimanenti beni ovvero all'odierno fondo attoreo.
L'interventrice, pertanto, deduceva che i convenuti in giudizio, CP_1
avrebbero modificato e privato il fondo attoreo dell'accesso, rendendolo intercluso.
Si costituivano in giudizio i sigg. convenuti, tranne CP_1 CP_9
contestando ogni avverso dedotto essendo insussistente qualsivoglia servitù di passaggio sul fondo di loro proprietà ed inammissibile la ricostruzione dei fatti come prospettata dagli attori.
Eccepivano le parti convenute
- insussistenza di qualsivoglia servitù di passaggio
Affermavano quanto segue. Nel titolo di proprietà indicato nell'atto di citazione non c'è alcun accenno alla strada di accesso e, questo, sia nell'atto per Notar Per_1
rep. n. 1355 racc. n. 970 del 21.11.2013 sia nel testamento olografo, pubblicato in data 07.03.2013, in favore di . Il titolo dell'attore è l'atto per Notar Controparte_13
il quale non contiene alcuna indicazione di passaggio da via Nuova Per_1
Montetignuso. Il rogito del 1917 non è il titolo dell'attore; inoltre, anche se Per_3
lo fosse stato, l'atto descrive chiaramente solo un accesso ovvero quello dalla via comunale Mandarino. La via San Michele indicata nel rogito D'Aveta non corrisponde affatto all'attuale percorso della via Nuova Montetignuso.
Infatti e, prima di lei il padre suo dante causa, Controparte_13 CP_1
(1909), unitamente ad altri proprietari della località, cercarono di ottenere illegittimamente un accesso diretto anche da via Montetignuso, appena realizzata, per raggiungere i loro fondi, rivendicando un presunto esercizio del possesso su un viottolo prendente accesso dalla scalinata situata sulla p.lla 1611 in proprietà
[...]
, realizzata in occasione dei lavori della strada per accedere alla proprietà di CP_15
quest'ultimo; e si opposero a tale pratica di passaggio CP_15 CP_16
convenendo in giudizio (1909), dante causa di CP_1 Controparte_13
madre dell'attore, in negatoria servitutis per sentire dichiarare i fondi di loro proprietà “liberi dalla pretesa servitù di passaggio a favore dei fondi convenuti. La
Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 1463/2007 accolse la domanda di negatoria servitutis di ed nei confronti, tra gli altri, di CP_15 CP_12 [...]
(1909) deceduto in corso di gravame e poi nei confronti degli eredi, tra cui CP_1
e rigettò la domanda dei convenuti di confessoria servitutis. Controparte_13
Pertanto, e e i suoi aventi causa non hanno mai CP_1 Controparte_13
esercitato alcuna servitù di passaggio da via Nuova Montetignuso né pedonale, né con mezzi agricoli per raggiungere i fondi di cui alle ex 31e 69 oggi in parte attribuita all'attore; la detta sentenza è divenuta definitiva in seguito alla declaratoria di inammissibilità del ricorso in cassazione presentato dagli eredi di CP_1
(1909).
Stessa sorte ha avuto altro giudizio proposto da e Parte_1 [...]
per vedersi riconosciuto l'accesso da via Nuova Montetignuso, sempre CP_13
attraverso il viottolo di proprietà dei convenuti ed il terrazzo di proprietà esclusiva di
. È stata, infatti, depositata in questo giudizio l'Ordinanza con cui il CP_1
giudice del Tribunale di Napoli Sezione Distaccata di IA ha rigettato il ricorso degli attori per mancanza di prova del possesso. Ordinanza che non è stata impugnata e che, quindi, ha assunto rilievo di giudicato nei confronti dell'attore.
- insussistenza del possesso ad usucapionem.
Affermavano quanto segue.
e, prima ancora la madre, e la stessa Parte_1 Controparte_13 CP_5
non hanno mai esercitato sul vialetto de quo un possesso pacifico, pubblico ed
[...]
ininterrotto.
- insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'azione - diniego di costituzione di servitu' di passaggio.
Non si costituiva, benché regolarmente citata, della quale va CP_9
dichiarata la contumacia.
Si costituivano ed verosimilmente CP_12 CP_11
eccependo il proprio difetto di titolarità passiva del rapporto controverso;
non vi è agli atti infatti la produzione dei tali parte convenute che non hanno più partecipato al giudizio.
Alla udienza del 03 maggio 2017, infatti, la parte attrice evidenziava che per mero errore materiale nella rilevazione della particella 3586 al posto dell'effettiva particella 3582 erano state citate le sig.re e estranee al CP_12 CP_11
presente giudizio;
poiché peraltro in data odierna la proprietaria della particella 3582 sig.ra aveva spiegato intervento volontario non opponendosi alle CP_5
domande attoree chiedeva che le sig.re e venissero CP_12 CP_11
estromesse dal giudizio. Il giudice, alla medesima udienza, dichiarava l'estromissione di e delle quale era stato accertato il CP_12 CP_11
difetto di legittimazione passiva e concedeva i termini di cui all'art. 183 comma 6
c.p.c.
In data 09.05.2022 la parte attrice citava per l'udienza del 27.02.2023 gli eredi collettivamente ed impersonalmente di di cui il procuratore aveva CP_10
dichiarato il decesso senza che la causa fosse formalmente interrotta
Gli eredi, così correttamente citati, non si costituivano in giudizio e di essi va dichiarata la contumacia.
Istruita la causa a mezzo c.t.u., alla udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 21.10.2024 le parti concludevano come da note di trattazione scritta;
la causa veniva assegnata in decisione con i termini di legge con provvedimento assunto il 19.11.2024 e comunicato il 21.11.2024, data da cui sono decorsi i termini per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica.
Ciò premesso va detto che la doamnda della parte attrice è infondata e come tale va rigettata. La prima domanda della parte attrice attiene alla richiesta di dichiarazione della sussistenza della servitù di passaggio sui beni per cui è causa per titolo. Afferma la parte attrice che l'originario dante causa, sig. , padre del sig. CP_1 [...]
genitore della sig.ra , madre e dante causa dell'attore, con Per_2 Controparte_13
atto di donazione del 07.01.1917 rep. 2205 per Notar dopo aver donato ai Per_3
due figli e IO parte dei suoi beni in località Montetignuso riservava CP_14
per sé la rimanente parte tra cui il fondo attualmente di proprietà attorea precisando che B) l'accesso a dette porzioni di terreno e fabbricati si eserciterà ugualmente per la via Mandarino e da via San Michele . Il donante si riserva il diritto di attraversare anche lui la cennata via Mandarino e San Michele per accedere ai rimanenti suoi beni.
In primis va evidenziato che la parte attrice ha ritirato il fascicolo di parte in data 21.01.2025 e lo ha successivamente ridepositato in data 05.02.2025 quando era già scaduto il termine per il deposito della comparsa conclusionale e ciò in violazione del termine fissato dall'art. 169 c.p.c
A tal proposito va detto che in tema di ritiro di del fascicolo parte nel procedimento civile, il mancato (o tardivo) deposito del fascicolo di parte nel termine di cui all'art. 169 co. 2 cod. proc. civ. fa sì che la decisione deve essere comunque presa dal giudice prescindendo dai documenti contenuti nel fascicolo. Rimane ferma la possibilità della loro produzione nel giudizio di appello, trattandosi di documenti già prodotti in primo grado. Quindi, se una delle parti ometta di depositare il proprio fascicolo, precedentemente ritirato, il giudice non resta esonerato dal dovere di pronunciare nel merito della causa, sulla base delle risultanze istruttorie ritualmente acquisite e degli atti riscontrabili nel fascicolo dell'altra parte ed in quello di ufficio.
Non è consentito pertanto a questo giudice dell'esame dell'atto di donazione citato dalla parte attrice.
In ogni caso va aggiunto che la generica previsione riportata in tale atto e riprodotta dalla parte attrice non consente di ritenere che essa costituisca previsione di costituzione di servitù di passaggio sui beni della parte convenuta per cui è oggi è causa. Trattasi di previsione del tutto generica , non è dato sapere quale fosse lo stato dei luoghi al momento dell'atto di donazione. La parte convenuta inoltre contesta che la via San Michele citata nell'atto di donazione corrisponda alla via Montetignuso e la parte attrice, onerata del relativo onere probatorio, non ha dato prova in tale senso.
Un'eventuale consulenza tecnica di ufficio sul punto sarebbe stata del tutto esplorativa.
La domanda va pertanto rigettata.
L'ulteriore domanda della parte attrice è quella di dichiarare costituita la servitù di passaggio sui beni per cui è causa per usucapione. La parte attrice ha articolata prova testimoniale sul punto che non è stata ammessa dal giudice istruttore che ha disposto esclusivamente c.t.u.
La prova testimoniale della parte attrice è stata articolata in modo del tutto generico senza alcun riferimento temporale espresso e circostanziato.
A tal proposito va detto che "Ai fini dell'usucapione ordinaria di beni immobili
è richiesto un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall'animo di tenere la cosa come propria, che si protragga per oltre venti anni. Il requisito della continuità, necessario per la configurabilità del possesso
"ad usucapionem" (articolo 1158 del codice civile), si fonda sulla necessità che il possessore esplichi costantemente il potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto e lo manifesti con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria di fatto sulla res. La continuità si distingue, pertanto, dall'interruzione del possesso, giacchè per la prima rileva unicamente il comportamento del possessore, e non già la volontà contraria del proprietario, mentre la seconda deriva dal fatto del terzo che privi il possessore del possesso
(interruzione naturale) o dall'attività del titolare del diritto reale, il quale compia un atto di esercizio del diritto medesimo." (Cassazione civile sez. II, 08/10/2021, n.
27376). Così costruita la qualificazione del possesso ad usucapionem, la prova della sussistenza dei relativi requisiti si fa rigorosa, assumendo la cronologia dei fatti un peculiare rilievo. Difatti, sempre ad avviso della Suprema Corte: "La richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa-).
Nell'articolazione della prova orale si legge che il sig. e Parte_1
prima di lui la madre e prima di lei il nonno per Controparte_13 CP_1
accedere al fondo in IA località Montetignuso sono sempre passati a piedi e con mezzi agricoli per la stradina che prende accesso da via ex San Michele ora via
Montetignuso attraverso due varchi pubblici che collegano via Montetignuso con la predetta stradina. Non vi è alcuna collocazione temprale dell'attività di passaggio se non un generico “sempre”. Per questo motivo la prova testimoniale è inammissibile.
Risultano pertanto assorbite le deduzioni della parte convenuta relative alla sentenza della Corte di appello di Napoli che avrebbe escluso il passaggio sui beni per cui è causa;
circostanza contestata dalla parte attrice che afferma che la sentenza è relativa a beni differenti.
La domanda di dichiarazione di acquisto per usucapione della servitù di passaggio per cui è causa va pertanto rigettata.
Ugualmente va rigettata la domanda della parte attrice di costituizone di servitù di passaggio coattiva sui beni per cui è causa. Le parti sostanzialmente concordano che il passaggio, se disposto, dovrebbe avvenire anche su una parte del viale adibita a terrazzo dell'abitazione dei convenuti. Al riguardo occorre, innanzitutto, premettere come l'ultimo comma dell'art. 1051 cod. civ., che esenta dalla servitù coattiva di passaggio le case, i cortili, i giardini e le aree ad esso attinenti, contenga un'elencazione tassativa che trova la sua ratio nell'esigenza di tutelare l'integrità delle case di abitazione e degli accessori che le rendono più comode, sicché, per stabilire se sussista o meno l'ipotesi del cortile o del giardino, occorre aver riguardo alla loro destinazione non soltanto attuale, ma anche potenziale, desumibile dalla situazione dei luoghi (Cass., Sez. 2, 26/6/2019, n. 17156; Cass., Sez. 2, 6/6/2012, n. 9116; Cass.,
Sez. 2, 9/3/1988, n. 2367).
Detta esenzione opera nel solo caso in cui il proprietario del fondo intercluso abbia la possibilità di scegliere tra più fondi attraverso i quali attuare il passaggio, di cui almeno uno non sia costituito da case o pertinenze delle stesse, mentre non trova applicazione allorché, rispettando l'esenzione, l'interclusione non potrebbe essere eliminata, atteso che, in tali casi, l'interclusione assoluta del fondo comporterebbe conseguenze più pregiudizievoli rispetto al disagio costituito dal transito attraverso cortili, aie, giardini e simili, sicché, nel giudizio di comparazione, ispirato ai principi costituzionali in materia di proprietà privata dei beni immobili e di iniziativa economica privata, il giudice deve tener conto dell'eventuale destinazione industriale del fondo intercluso, contemperando, anche mediante lo strumento indennitario, i contrapposti interessi (Cass., Sez. 2, 26/6/2019, n. 17156, cit.; Cass., Sez. 2, 3/8/2012,
n. 14102; Cass., Sez. 2, 14/12/1988, n. 6814).
Il giudizio di comparazione e di bilanciamento dei contrapposti interessi, che deve tener conto non solo della destinazione industriale del fondo intercluso, ma anche dell'entità dell'intrusione nella vita privata dei proprietari del fondo asservito, ove vi siano delle alternative, non può che restare di esclusivo dominio del giudice del merito (Cass., Sez. 2, 23/4/2024, n. 10944).Cassazione civile sez. II, 19/11/2024,
(ud. 23/10/2024, dep. 19/11/2024), n.29780
Nel caso di specie la svolta c.t.u ha bene evidenziato che vi sono altre vie di accesso ai fondi della parte attrice per cui opera l'esenzione di cui all'art. 1051, comma 4 c.c.
Assorbite sono di conseguenza le deduzioni della parte convenuta circa la nullità della c.t.u .
Assorbita è anche, visto il rigetto delle domande della parte attrice, la questione dell'ammissibilità dell'intervento di CP_5
Per tutti questi motivi complessivamente considerati le domande della parte attrice sono infondate e come tali vanno rigettate.
Le spese tra la parte attrice e le parti convenute NI seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. del 10 marzo 2014 n. 55, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 02.04.2014 (come successivamente modificato), (cfr. Cassazione S.U. n. 17405 e 17406 del 12 ottobre 2012 in relazione al D.M. 20 luglio 2012 n.140), considerando la causa di valore indeterminabile ai sensi dell'art. 15 c.p.c. Sono compensate le spese tra la parte attrice e le parti convenute estromesse e tra la parte interveniente ed i convenuti NI. Le spese della c.t.u sono a carico della parte attrice
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta le domande della parte attrice
2. condanna la parte attrice al pagamento delle spese processuali a favore della parte convenuta che liquida in euro 5077,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso totale ed oltre accessori come per legge;
3. spese compensate tra la parte attrice e le parti convenute estromesse e tra la parte interveniente ed i convenuti NI;
4. spese della c.t.u. a carico della parte attrice.
Così deciso in IA, in data 10.03.2025
IL GIUDICE