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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 13/11/2025, n. 1231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1231 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
409/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nelle persone dei consiglieri:
Dott. LL RU Presidente
Dott. Valeria Albino Consigliere
Dott. IO EL Consigliere relatore ha pronunciato la seguente sentenza nella causa tra:
rappresentato dall'avv. Parte_1 [...] per mandato allegato alla citazione di CP_1 appello.
APPELLANTE
CONTRO
e , difesi Controparte_2 CP_3 dall'avv. Giorgia De Zorzi e dall'avv. Leonardo
Giani per procura allegata alla comparsa di appello
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE: “Voglia la Corte
d'Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello e in integrale riforma dell'impugnata sentenza n. 186/2025 resa dal
Tribunale di La Spezia in data 1° aprile 2025 e notificata il 2 aprile 2025, - accertare e dichiarare la responsabilità professionale del Prof.
e dell'Avv. per Controparte_2 CP_3
1 inadempimento all'incarico loro conferito dal Dott.
per le ragioni in narrativa esposte;
Parte_1
- per l'effetto, condannare il Prof. CP_2
e l'Avv. , al risarcimento dei
[...] CP_3 danni derivanti dall'inadempimento professionale nell'importo non inferiore ad Euro 1.128.050,10, ovvero nella misura che sarà ritenuta di giustizia e liquidata, se del caso, anche in via equitativa. Il suddetto danno deve comprendere anche le spese sostenute dal Dott. per la propria difesa nel Pt_1 giudizio contro da determinarsi Controparte_4 applicando i parametri medi del D.M. n. 55/2014 per l'ammontare di Euro 29.193,00. - condannare gli appellati, in dipendenza dall'accoglimento dell'appello principale, alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado e/o alla restituzione di quanto nel frattempo ricevuto in esecuzione della sentenza impugnata;
- dichiarare l'inammissibilità
e/o comunque rigettare l'appello incidentale spiegato dagli appellati con la comparsa di costituzione e risposta, giacch è infondato in fatto e diritto. Senza accettazione del contraddittorio su qualsivoglia eventuale nuova domanda, eccezione, deduzione, produzione o istanza che fosse ex adverso tardivamente introdotta in causa”.
PER PARTE APPELLATA: “Voglia l'Ill.ma Corte
d'Appello di Genova, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così giudicare: - accogliere l'appello incidentale proposto dai
Professionisti e, per l'effetto, riformare la Sentenza impugnata nella parte in cui ha rige ttato
l'eccezione dai medesimi formulata in primo grado di carenza di legittimazione attiva in capo al dott.
2 rispetto all'azione di responsabilità Pt_1 professionale da questo promossa;
- rigettare
l'appello principale proposto dal dott. e, per Pt_1
l'effetto, confermare la Sentenza impugnata nella parte in cui ha accertato l'assenza di legittimazione passiva in capo all'avv. rispetto all'azione CP_3 di responsabilità professionale promossa anche nei suoi confronti dal dott. Pt_1
Parole chiave: responsabilità professionale – risarcimento- lettera di patronage
MOTIVI
1 Il giudizio di primo grado. ha citato in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale della Spezia, gli avv.ti CP_2
e ed ha sostenuto:
[...] CP_3
• di aver incaricato i professionisti convenuti di assisterlo in merito alla predisposizione di una lettera di patronage destinata alla
[...]
in relazione ad una richiesta di un CP_4 finanziamento di € 1.000.000,00 proposta dalla
Diesel Center S.p.A. (società di cui lo stesso attore era legale rappresentante e controllata dalla di cui era socio al CP_5 Parte_1
99,9%) alla Controparte_4
• che la lettera, poi, sottoscritta, predisposta tramite i predetti professionisti, integrava una vera e propria assunzione di un'obbligazione di garanzia da parte dell'attore, nonostante questi avesse chiesto l'intervento dei convenuti proprio al fine di evitare una propria responsabilità personale;
• che, a seguito dell'inadempimento della Diesel alle obbligazioni assunte nei confronti della banca,
3 quest'ultima aveva ottenuto un sequestro conservativo sul patrimonio dell'attore;
• che sussisteva la responsabilità dei professionisti convenuti, i quali avevano indotto l'appellante a stipulare una lettera di patronage “forte” proprio sulla base della lettera in questione, ed a causa di ciò il sig. aveva subito rilevante danno Pt_1 patrimoniale con un sequestro sul suo patrimonio personale fino a 900.000,00 euro.
I professionisti convenuti si sono costituiti in giudizio ed hanno chiesto di respingere le domande proposte nei loro confronti.
La causa istruita in via documentale, è stata decisa con la sentenza n. 186 del 2025, pubblicata il 1 aprile 2025, che ha così stabilito in dispositivo: “accerta e dichiara la sussistenza della legittimazione attiva di - Parte_1 accerta e dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'Avv. accerta e CP_3 dichiara l'assenza di responsabilità professionale del prof. -condanna Controparte_2 Pt_1 al pagamento a favore del prof.
[...] CP_2
e dell'avv. delle spese del
[...] CP_3 presente giudizio che liquida in complessivi €
10.860,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge”.
Il Tribunale ha sostenuto che, se la società Diesel aveva già stipulato un contratto di consulenza con lo studio legale, la consulenza in merito alla lettera di patronage, costituiva l'oggetto di un incarico aggiuntivo all'avv. ragion per cui CP_2 questi era legittimato sul piano attivo ad agire in giudizio contro il professionista incaricato.
4 La sentenza ha, poi, negato la legittimazione passiva dell'avv. , dal momento che CP_3 questa non era destinataria dell'incarico professionale, ma mera collaboratrice dell'avv.
CP_2
Nel merito, la sentenza ha escluso una responsabilità del prof. il quale, come CP_2 risultava dallo scambio di e -mail con il proprio cliente, lo aveva immediatamente informato del fatto che la banca gli aveva richiesto la sottoscrizione di una lettera di patronage forte, dal labile confine con una garanzia fideiussoria. Il professionista incaricato aveva più volte suggerito delle modifiche alla lettera di patronage, volte ad eliminare dal testo la specifica assunzione di tale garanzia, “ma senza risultato, in quanto presumibilmente non accettate dalla . “A CP_4 fronte di tale situazione e vista la volontà manifestata dal di procedere in ogni caso Pt_1 con l'operazione di finanziamento con
[...]
a garanzia della quale era richiesta la CP_4 sottoscrizione della lettera di patronage, il professionista suggeriva di aggiungere la frase inerente l'impegno assunto dal affinchè la Pt_1
“Società adempia alle obbligazioni di cui alle linee di credito assunte nei confronti della , ciò al CP_4 fine di attenuare la responsabilità dell'attore, nel caso di suo comportamento diligente. Il testo finale della lettera di patronage conteneva infatti tale modifica, oltre a due variazioni trasmesse al legale per la sua valutazione che – tuttavia – non avevano alcuna incidenza sulla portata della garanzia e come tali venivano ritenute prive di
5 controindicazioni dall'Avv ”. CP_3
Di conseguenza, alcuna responsabilità era configurabile in capo al professionista, il quale aveva compiutamente informato il Dott. dei Pt_1 rischi ai quali si esponeva con la sottoscrizione della lettera di patronage ed aveva fatto il possibile per eliminarne/attenuarne le conseguenze. Infine, il Tribunale ha rimarcato che il sig. non aveva adempiuto all'obbligo di Pt_1 amministrare diligentemente la società Diesel
Center spa, così cagionandone l'inadempimento al contratto di mutuo dell'11.06.2018.
2 il giudizio di appello ha impugnato la sentenza in esame Parte_1 ed ha chiesto che, in riforma della stessa, venissero accolte le domande proposte.
Gli appellati e si sono costituiti CP_2 CP_3 in giudizio ed hanno chiesto di respingere l'appello ed hanno chiesto, in riforma della sentenza impugnata, di accogliere l'eccezione preliminare dai medesimi sollevata in punto di carenza di legittimazione attiva del rispetto Pt_1 alla domanda proposta.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 5 novembre 2025, sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe.
3 i motivi di appello
3.1 L'appello principale
Con il primo motivo, ha lamentato Parte_1 la “Nullità della sentenza per erronea dichiarazione di carenza di legittimazione passiva
e di mancata titolarità del rapporto controverso in capo all'Avv. ; violazione e falsa CP_3
6 applicazione delle disposizioni e dei principi in materia di responsabilità professionale;
motivazione contraddittoria e apparente.
Il Tribunale aveva erroneamente escluso la legittimazione passiva dell'avv. . CP_3
Quest'ultima era stata coinvolta nell'incarico in ragione delle proprie competenze professionali ed aveva fornito una consulenza legale in maniera effettiva, in totale autonomia rispetto al Collega commercialista Prof. (e, dunque, al CP_2 medesimo studio associato), entrando in contatto diretto con il cliente, fornendo risposte ed indicazioni di carattere legale senza alcun preventivo permesso o anteriore valutazione del
Prof. ragion per cui non poteva CP_2 concludersi che il suo ruolo era quello del mero nuncius.
Con il secondo motivo, ha Parte_1 lamentato la “violazione dell'art. 132 c.p.c. – difetto di motivazione, motivazione apparente;
violazione e falsa applicazione degli artt. 1176 e
2236 c.c. e dei principi generali in materia di responsabilità professionale;
criteri impropri di valutazione del quadro probatorio”. La motivazione della sentenza non dava conto delle ragioni per le quali la modifica suggerita dall'Avv. e CP_3 apportata alla bozza di lettera di patronage, inviata su richiesta del Dott. in data 28 Pt_1 maggio 2018, poteva ritenersi opportunamente volta “all'evidente fine di attenuar[n]e la responsabilità” del Dott. Pt_1
Il Tribunale non aveva considerato che tra l'espressione “mi impegno a far sì che…” (presente
7 nella prima bozza della lettera) e quella “di adoperarmi per fare tutto quanto possibile affinché
…” (testo definitivo sottoscritto su suggerimento dei convenuti) non vi era alcuna differenza, per cui anche l'uso della seconda espressione aveva generato l'obbligazione di garanzia e, quindi, a differenza di quanto sostenuto dall'avv. CP_3 celava “controindicazioni”. Lo stesso Tribunale della Spezia, nel contenzioso che aveva visto contrapposti il sig. e la banca Pt_1 CP_4 aveva poi qualificato tale lettera come patronage forte nei provvedimenti di merito prodotti. Infine, il Tribunale aveva addebitato la responsabilità dell'inadempimento della società Diesel alla cattiva amministrazione da parte del Pt_1 estrapolando alcune frasi della sentenza 702/23 del Tribunale della Spezia peraltro oggetto di impugnazione.
La condotta dei professionisti incaricati era risultata negligente ed era stata causa di danni, consistenti nel mancato vantaggio che, ove l'attività professionale fosse stata svolta con la dovuta diligenza, il cliente avrebbe conseguito;
“vantaggio” che, in specie, era chiaramente riferibile alla configurazione di un patronage di impostazione tale da non implicare azioni dirette sul patrimonio personale del Dott. Pt_1
La prova del danno era data dalla richiamata sentenza n. 702/2023 del 6 ottobre 2023 del
Tribunale della Spezia, che aveva condannato il
Dott. sulla base degli impegni assunti con Pt_1 la lettera di patronage dell'11 giugno 2018, a corrispondere a l'importo di Controparte_4
8 Euro 1.034.193,72 oltre interessi legali dal 13 gennaio 2020.
3.2 L'appello incidentale
Con il motivo di appello incidentale, gli avv.ti e hanno sostenuto che il CP_2 CP_3
Tribunale aveva sbagliato nel non considerare che la consulenza nello specifico richiesta dal Pt_1 ai Professionisti rispetto al contenuto della lettera di patronage si inseriva nel più ampio mandato, già conferito dal non in proprio, bensì nella Pt_1 sua qualità di legale rappresentante di Diesel
Center al Prof. per ottenere assistenza CP_2 economico-finanziaria esclusivamente in favore della predetta società nell'ambito del processo di risanamento e ristrutturazione intrapreso. Ed infatti, per la compiuta realizzazione di tale processo risultava strumentale e funzionale la concessione del mutuo da parte di
[...]
CP_4
4 la legittimazione attiva del sig. Pt_1
Il primo motivo di appello incidentale (che va esaminato prioritariamente, per evidenti ragioni logiche) è infondato.
Accanto al mandato conferito dalla Diesel, vi fu un ulteriore incarico professionale conferito dal sig. in proprio. Ciò lo si evince, in primo luogo, Pt_1 dal fatto che, nella richiesta di consulenza relativa alla lettera di patronage, formulata per suo c onto dal sig. non fu mai speso il nome della Pt_1
Diesel. Inoltre, la consulenza riguardava una prestazione sì nell'interesse della società Diesel, ma soprattutto a favore del sig. il quale, Pt_1 sottoscrivendo la lettera, si esponeva al rischio di
9 pesanti conseguenze economiche sul suo patrimonio.
5 la legittimazione dell'avv. CP_3
La legittimazione processuale passiva dell'avv.
BI sussiste, dal momento che parte attrice ha prospettato un illecito colpevole della professionista, indicata come autore immediato del danno. Secondo la prospettazione di parte appellante, fu quest'ultima professionista a creare un affidamento, per cui la stessa avrebbe dovuto rispondere ex art. 1218 (qualora si ritenga possibile inquadrare la fattispecie nell'ambito del contatto sociale) o ex art. 2043 c.c.
6 La responsabilità dei professionisti citati
Il secondo motivo di appello è infondato.
Questi i fatti di causa.
Il sig. si rivolse all'avv. per essere Pt_1 CP_2 da questi assistito nella trattativa che il primo stava conducendo con la banca per far CP_4 ottenere un finanziamento di 1.000.000,00 di euro alla società Diesel Center di cui il primo era legale rappresentante.
La banca chiese al sig. di sottoscrivere la Pt_1 lettera di patronage prod. 1 di parte nella Pt_1 quale quest'ultimo, dopo aver dato atto di controllare di fatto la società Diesel Center, nel prendere atto che le linee di credito erano state concesse alla società Diesel dalla banca, “sul presupposto specifico del controllo da me esercitato” su tale società avrebbe dovuto dichiarare: “… con la presente mi impegno a far si che l'anzidetta società Diesel Center S.r.l. faccia fronte, in ogni caso alle sue obbligazioni nei Vostri
10 confronti, dipendenti dalle linee di credito suindicate, così che le stesse vi siano rimborsate”, oltre ad impegnarsi a comunicare eventuali riduzione di partecipazioni alla società Acqualux srl o di quest'ultima nella Diesel.
Alla richiesta di consulenza proveniente dal sig.
(prod. 2 di parte , il prof. Pt_1 Pt_1 CP_2 precisò che si trattava di “una lettera di patronage
c.d. forte perché comporta anche un impegno personale a che la società restituisca il debito
(promessa di fatto del terzo). Il confine con la fideiussione è labile” (prod. 2 di parte , Pt_1 ragion per cui, su specifica richiesta della parte appellante, suggerì, per mail dell'avv. , di CP_3 espungere dal testo il seguente periodo “con la presente mi impegno a far si che la anzidetta società Diesel Center S.r.l. faccia fronte, in ogni caso, alle sue obbligazioni nei Vostri confronti, dipendenti dalle linee di credito suindicate, cosicché le stesse vi siano rimborsate” (prod. 3 di parte . Pt_1
A questo punto, seguirono ulteriori scambi tra la banca e il sig. e tra quest'ultimo e lo studio Pt_1
Il testo della lettera fu riformulato dalla CP_2 banca, come indicato nella prod.
1.9 di parte ma continuò a prevedere che il sig. CP_2 Pt_1 avrebbe dovuto dichiarare, oltre che di aver preso atto del fatto che la banca avrebbe concesso le linee di credito alla società Diesel “sul presupposto specifico del controllo da me esercitato” su tale società, “controllo che intendo mantenere”, quanto segue: “mi impegno a far sì che l'anzidetta società
Diesel Center srl faccia fronte alle sue obbligazioni
11 nei vostri confronti dipendenti dalle linee di credito suindicate”.
L'avv. suggerì di eliminare tale ultima CP_3 frase (prod.
1.10 di parte , in quanto tale CP_2 formulazione lasciava residuare una obbligazione di garanzia in capo al sig. Pt_1
Si giunse così alla terza versione della lettera che il sig. avrebbe dovuto sottoscrivere Pt_1 nell'interesse della banca, che, a seguito anche dell'intervento dell'avv. , per quanto qui CP_3 interessa, prevedeva che l'attore, dopo aver dato atto della sua partecipazione in Acqualux e di quest'ultima in Diesel e delle linee di credito accordate dalla a quest'ultima avrebbe CP_4 dovuto dichiarare “(i) di essere a conoscenza della situazione patrimoniale e gestoria della Società; (ii) di adoperarmi per fare tutto quanto possibile affìnché la Società adempia alle obbligazioni di cui alle Linee di credito assunte nei confronti della
Banca; (iii) di impegnarmi a comunicare tempestivamente alla eventuali future CP_4 riduzioni della mia partecipazione in Acqualux, così come eventuali future riduzioni della partecipazione di Acqualux nella Società” (doc. 6 di parte . Pt_1
Tale lettera fu sottoscritta dopo che l'avv.
BI escluse che la nuova formulazione presentasse “controindicazioni” (doc. 5 di parte
, circostanza ribadita anche dal prof. Pt_1
secondo cui la lettera non costituiva fonte CP_2 di obbligazioni tali da giustificare il sequestro del conto corrente personale del sig. Pt_1
(sequestro, invece, disposto dal Tribunale come
12 infra;
sul punto, prod. 15 di parte . CP_2
La Diesel non ottemperò poi alle obbligazioni assunte nei confronti della banca, la quale chiese ed ottenne un sequestro conservativo nei confronti del sig. “sino alla concorrenza di Euro Pt_1
650.751,38” (doc. 7 e 8 di parte . Instaurato Pt_1 il giudizio di merito, il sig. fu, poi, Pt_1 condannato dal Tribunale della Spezia al pagamento nei confronti della Controparte_4 dell'importo di euro 1.034.193,72 oltre interessi legali dal 13.01.2020 al saldo e spese di lite.
La condanna fu motivata proprio in quanto il sig. aveva sottoscritto una lettera di patronage Pt_1 forte (prod.
7.1 di parte . In particolare, il CP_2
Tribunale ha dato rilievo al fatto che, nella lettera, era specificato che il sig. nella sua qu alità Pt_1 di amministratore unico della Parte_2 aveva dichiarato: “i) di essere a conoscenza della situazione patrimoniale e gestoria della Società; ii) di adoperarmi per fare tutto quanto possibile affinché la Società adempia alle obbligazioni di cui alle Linee di credito assunte nei confronti della
Banca; iii) di impegnarmi a comunicare tempestivamente alla eventuali future CP_4 riduzioni della mia partecipazione in Acqualux, così come eventuali future riduzioni della partecipazione di Acqualux nella Società.”
Anche ad aderire alla tesi di parte appellante, secondo cui la risposta alla richiesta di consulenza fornita dall'avv. in merito al CP_3 testo della lettera di patronage fu inidonea a mettere il sig. nelle condizioni di poter Pt_1 comprendere le implicazioni giuridiche derivanti
13 dalla sottoscrizione, tenuto conto del suo interesse chiaramente desumibile dallo scambio sopra riassunto ad evitare un coinvolgimento del proprio patrimonio, egualmente si deve escludere che vi sia prova del nesso tra tale inadempimento ed il danno lamentato.
Come ben specificato da Cass. 12627/25,
l'inadempimento è, infatti, solo uno degli elementi che compongono il fatto costitutivo del diritto al risarcimento del danno derivante da responsabilità contrattuale. L'inadempimento
“non coincide certamente con il danno risarcibile
(danno conseguenza), e ancor prima non vale di per sé a dimostrare nemmeno l'esistenza di un evento di danno, ossia della lesione dell'interesse presupposto a quello contrattualmente regolato: evento legato alla condotta da nesso di causalità materiale”. Il diritto al risarcimento sorge solo in presenza degli altri elementi costitutivi e cioè di un danno-conseguenza, distinto a sua volta dal danno-evento e a esso legato da un nesso di causalità giuridica (art. 1223 cod. civ.), da verificare secondo i medesimi criteri probabilistici
(Cass. 24/10/2017, n. 25112; 26/06/2018, n.
16803; 14/11/2022, n. 33466) e dello stesso nesso di causalità.
Ai fini dell'accertamento del danno è necessario, sotto il profilo del nesso causale, valutare se il creditore dell'altrui prestazione professionale, con ragionevole certezza o secondo probabilità, avrebbe potuto conseguire una situazione economicamente più vantaggiosa qualora il professionista avesse diligentemente adempiuto la
14 propria prestazione. Il danno conseguente all'inadempimento, infatti, deve essere potenzialmente ricollegabile alla stregua dei criteri obiettivi all'inadempimento da cui deriva.
In sostanza, bisogna domandarsi che cosa sarebbe successo se il professionista avesse adempiuto diligentemente la propria prestazione?
Il sig. avrebbe evitato di subire il sequestro Pt_1 da parte della banca?
Per dare una risposta a tali domande si deve ricostruire una realtà ipotetica, ricorrendo ad un giudizio controfattuale, nel quale sostituire alla condotta censurata quella indicata come corretta.
Nell'ipotesi in cui, egualmente, l'evento si sarebbe, certamente o “più probabilmente che non”, verificato, non c'è alcun nesso causale tra la condotta e l'evento medesimo. Nel caso opposto in cui, invece, eliminando mentalmente la condotta censurata, anche l'evento verrebbe meno, deve concludersi per la sussistenza del nesso causale.
Nell'ipotesi in cui non sia possibile rispondere a tale domanda, la causa dovrà essere decisa secondo l'onere della prova.
Qualora, quindi, il sig. fosse stato avvertito Pt_1 del fatto che la lettera che questi si apprestava a sottoscrivere non poneva il suo patrimonio personale al riparo da eventuali pretese della banca, cosa sarebbe successo?
Vi sono diversi elementi che fanno ritenere che la banca non avrebbe accettato una lettera di patronage che non fosse “forte” come quella poi sottoscritta.
Sul punto, si legga la prod. 4 dello stesso
15 appellante, ove il funzionario di banca indicò di aver dato seguito alla richiesta di riformulazione della lettera di patronage, escludendo ogni accenno all'impegno del dott. al rimborso Pt_1 delle linee di credito, aggiungendo, però, “più di così non riesco a fare…”. La sentenza di primo grado, non censurata in punto qua, del resto, ha dato atto del fatto che “Sono state più volte suggerite modifiche, volte ad eliminare dal testo la specifica assunzione di tale garanzia, ma senza risultato, in quanto presumibilmente non accettate dalla . (pag. 8). CP_4
Da ciò si deduce che non c'erano margini di modifica sostanziale. A fronte di ciò, quindi, il sig. era nella condizione di prendere o lasciare Pt_1
e, cioè, sottoscrivere o meno la lettera, con la consapevolezza, nel primo caso, dei rischi di un possibile coinvolgimento del suo patrimonio, consapevolezza, però, che non avrebbe impedito l'azione della banca. Solo, quindi, rifiutando la sottoscrizione parte appellante avrebbe potuto evitare di essere garante;
ma il sig. non ha Pt_1 neppure allegato, né tanto meno offerto argomenti presuntivi per dimostrare che la sua scelta sarebbe stata quella di preservare il suo patrimonio (ed in senso contrario, si veda la sentenza di primo grado, a pagg. 8 e 9, ove, con statuizione non censurata specificamente si afferma “A fronte di tale situazione e vista la volontà manifestata dal i procedere in ogni Pt_1 caso con l'operazione di finanziamento con
[...]
(poiché evidentemente necessaria per la CP_4
Diesel Center spa)…”.
16 Non vi sono, quindi, elementi per sostenere che una diversa attività posta dai professionisti incaricati avrebbe evitato al sig. l'azione Pt_1 della banca.
Ne discende che l'appello deve essere respinto.
7 Le spese di lite
Le spese di lite del giudizio di appello seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo
(valore secondo quanto stabilito dalla sentenza impugnata, e, cioè, “valore indeterminabile e complessità media”, incremento per l'assistenza a più parti, parametri minimi per la fase decisoria e istruttoria, medi per gli altri).
PQM
In parziale riforma della sentenza del Tribunale della Spezia n. 186 del 2025, pubblicata il 1 aprile
2025,
1) Dichiara la legittimazione passiva dell'avv.
[...]
; CP_3
2) Conferma nel resto la sentenza impugnata;
3) condanna a rifondere a Parte_1 [...]
e ad le spese di lite CP_3 Controparte_2 del giudizio di appello, che liquida in 10.621,00, per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.
Genova 11 novembre 2025
Il Relatore Il Presidente
IO EL LL RU
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nelle persone dei consiglieri:
Dott. LL RU Presidente
Dott. Valeria Albino Consigliere
Dott. IO EL Consigliere relatore ha pronunciato la seguente sentenza nella causa tra:
rappresentato dall'avv. Parte_1 [...] per mandato allegato alla citazione di CP_1 appello.
APPELLANTE
CONTRO
e , difesi Controparte_2 CP_3 dall'avv. Giorgia De Zorzi e dall'avv. Leonardo
Giani per procura allegata alla comparsa di appello
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE: “Voglia la Corte
d'Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello e in integrale riforma dell'impugnata sentenza n. 186/2025 resa dal
Tribunale di La Spezia in data 1° aprile 2025 e notificata il 2 aprile 2025, - accertare e dichiarare la responsabilità professionale del Prof.
e dell'Avv. per Controparte_2 CP_3
1 inadempimento all'incarico loro conferito dal Dott.
per le ragioni in narrativa esposte;
Parte_1
- per l'effetto, condannare il Prof. CP_2
e l'Avv. , al risarcimento dei
[...] CP_3 danni derivanti dall'inadempimento professionale nell'importo non inferiore ad Euro 1.128.050,10, ovvero nella misura che sarà ritenuta di giustizia e liquidata, se del caso, anche in via equitativa. Il suddetto danno deve comprendere anche le spese sostenute dal Dott. per la propria difesa nel Pt_1 giudizio contro da determinarsi Controparte_4 applicando i parametri medi del D.M. n. 55/2014 per l'ammontare di Euro 29.193,00. - condannare gli appellati, in dipendenza dall'accoglimento dell'appello principale, alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado e/o alla restituzione di quanto nel frattempo ricevuto in esecuzione della sentenza impugnata;
- dichiarare l'inammissibilità
e/o comunque rigettare l'appello incidentale spiegato dagli appellati con la comparsa di costituzione e risposta, giacch è infondato in fatto e diritto. Senza accettazione del contraddittorio su qualsivoglia eventuale nuova domanda, eccezione, deduzione, produzione o istanza che fosse ex adverso tardivamente introdotta in causa”.
PER PARTE APPELLATA: “Voglia l'Ill.ma Corte
d'Appello di Genova, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così giudicare: - accogliere l'appello incidentale proposto dai
Professionisti e, per l'effetto, riformare la Sentenza impugnata nella parte in cui ha rige ttato
l'eccezione dai medesimi formulata in primo grado di carenza di legittimazione attiva in capo al dott.
2 rispetto all'azione di responsabilità Pt_1 professionale da questo promossa;
- rigettare
l'appello principale proposto dal dott. e, per Pt_1
l'effetto, confermare la Sentenza impugnata nella parte in cui ha accertato l'assenza di legittimazione passiva in capo all'avv. rispetto all'azione CP_3 di responsabilità professionale promossa anche nei suoi confronti dal dott. Pt_1
Parole chiave: responsabilità professionale – risarcimento- lettera di patronage
MOTIVI
1 Il giudizio di primo grado. ha citato in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale della Spezia, gli avv.ti CP_2
e ed ha sostenuto:
[...] CP_3
• di aver incaricato i professionisti convenuti di assisterlo in merito alla predisposizione di una lettera di patronage destinata alla
[...]
in relazione ad una richiesta di un CP_4 finanziamento di € 1.000.000,00 proposta dalla
Diesel Center S.p.A. (società di cui lo stesso attore era legale rappresentante e controllata dalla di cui era socio al CP_5 Parte_1
99,9%) alla Controparte_4
• che la lettera, poi, sottoscritta, predisposta tramite i predetti professionisti, integrava una vera e propria assunzione di un'obbligazione di garanzia da parte dell'attore, nonostante questi avesse chiesto l'intervento dei convenuti proprio al fine di evitare una propria responsabilità personale;
• che, a seguito dell'inadempimento della Diesel alle obbligazioni assunte nei confronti della banca,
3 quest'ultima aveva ottenuto un sequestro conservativo sul patrimonio dell'attore;
• che sussisteva la responsabilità dei professionisti convenuti, i quali avevano indotto l'appellante a stipulare una lettera di patronage “forte” proprio sulla base della lettera in questione, ed a causa di ciò il sig. aveva subito rilevante danno Pt_1 patrimoniale con un sequestro sul suo patrimonio personale fino a 900.000,00 euro.
I professionisti convenuti si sono costituiti in giudizio ed hanno chiesto di respingere le domande proposte nei loro confronti.
La causa istruita in via documentale, è stata decisa con la sentenza n. 186 del 2025, pubblicata il 1 aprile 2025, che ha così stabilito in dispositivo: “accerta e dichiara la sussistenza della legittimazione attiva di - Parte_1 accerta e dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'Avv. accerta e CP_3 dichiara l'assenza di responsabilità professionale del prof. -condanna Controparte_2 Pt_1 al pagamento a favore del prof.
[...] CP_2
e dell'avv. delle spese del
[...] CP_3 presente giudizio che liquida in complessivi €
10.860,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge”.
Il Tribunale ha sostenuto che, se la società Diesel aveva già stipulato un contratto di consulenza con lo studio legale, la consulenza in merito alla lettera di patronage, costituiva l'oggetto di un incarico aggiuntivo all'avv. ragion per cui CP_2 questi era legittimato sul piano attivo ad agire in giudizio contro il professionista incaricato.
4 La sentenza ha, poi, negato la legittimazione passiva dell'avv. , dal momento che CP_3 questa non era destinataria dell'incarico professionale, ma mera collaboratrice dell'avv.
CP_2
Nel merito, la sentenza ha escluso una responsabilità del prof. il quale, come CP_2 risultava dallo scambio di e -mail con il proprio cliente, lo aveva immediatamente informato del fatto che la banca gli aveva richiesto la sottoscrizione di una lettera di patronage forte, dal labile confine con una garanzia fideiussoria. Il professionista incaricato aveva più volte suggerito delle modifiche alla lettera di patronage, volte ad eliminare dal testo la specifica assunzione di tale garanzia, “ma senza risultato, in quanto presumibilmente non accettate dalla . “A CP_4 fronte di tale situazione e vista la volontà manifestata dal di procedere in ogni caso Pt_1 con l'operazione di finanziamento con
[...]
a garanzia della quale era richiesta la CP_4 sottoscrizione della lettera di patronage, il professionista suggeriva di aggiungere la frase inerente l'impegno assunto dal affinchè la Pt_1
“Società adempia alle obbligazioni di cui alle linee di credito assunte nei confronti della , ciò al CP_4 fine di attenuare la responsabilità dell'attore, nel caso di suo comportamento diligente. Il testo finale della lettera di patronage conteneva infatti tale modifica, oltre a due variazioni trasmesse al legale per la sua valutazione che – tuttavia – non avevano alcuna incidenza sulla portata della garanzia e come tali venivano ritenute prive di
5 controindicazioni dall'Avv ”. CP_3
Di conseguenza, alcuna responsabilità era configurabile in capo al professionista, il quale aveva compiutamente informato il Dott. dei Pt_1 rischi ai quali si esponeva con la sottoscrizione della lettera di patronage ed aveva fatto il possibile per eliminarne/attenuarne le conseguenze. Infine, il Tribunale ha rimarcato che il sig. non aveva adempiuto all'obbligo di Pt_1 amministrare diligentemente la società Diesel
Center spa, così cagionandone l'inadempimento al contratto di mutuo dell'11.06.2018.
2 il giudizio di appello ha impugnato la sentenza in esame Parte_1 ed ha chiesto che, in riforma della stessa, venissero accolte le domande proposte.
Gli appellati e si sono costituiti CP_2 CP_3 in giudizio ed hanno chiesto di respingere l'appello ed hanno chiesto, in riforma della sentenza impugnata, di accogliere l'eccezione preliminare dai medesimi sollevata in punto di carenza di legittimazione attiva del rispetto Pt_1 alla domanda proposta.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 5 novembre 2025, sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe.
3 i motivi di appello
3.1 L'appello principale
Con il primo motivo, ha lamentato Parte_1 la “Nullità della sentenza per erronea dichiarazione di carenza di legittimazione passiva
e di mancata titolarità del rapporto controverso in capo all'Avv. ; violazione e falsa CP_3
6 applicazione delle disposizioni e dei principi in materia di responsabilità professionale;
motivazione contraddittoria e apparente.
Il Tribunale aveva erroneamente escluso la legittimazione passiva dell'avv. . CP_3
Quest'ultima era stata coinvolta nell'incarico in ragione delle proprie competenze professionali ed aveva fornito una consulenza legale in maniera effettiva, in totale autonomia rispetto al Collega commercialista Prof. (e, dunque, al CP_2 medesimo studio associato), entrando in contatto diretto con il cliente, fornendo risposte ed indicazioni di carattere legale senza alcun preventivo permesso o anteriore valutazione del
Prof. ragion per cui non poteva CP_2 concludersi che il suo ruolo era quello del mero nuncius.
Con il secondo motivo, ha Parte_1 lamentato la “violazione dell'art. 132 c.p.c. – difetto di motivazione, motivazione apparente;
violazione e falsa applicazione degli artt. 1176 e
2236 c.c. e dei principi generali in materia di responsabilità professionale;
criteri impropri di valutazione del quadro probatorio”. La motivazione della sentenza non dava conto delle ragioni per le quali la modifica suggerita dall'Avv. e CP_3 apportata alla bozza di lettera di patronage, inviata su richiesta del Dott. in data 28 Pt_1 maggio 2018, poteva ritenersi opportunamente volta “all'evidente fine di attenuar[n]e la responsabilità” del Dott. Pt_1
Il Tribunale non aveva considerato che tra l'espressione “mi impegno a far sì che…” (presente
7 nella prima bozza della lettera) e quella “di adoperarmi per fare tutto quanto possibile affinché
…” (testo definitivo sottoscritto su suggerimento dei convenuti) non vi era alcuna differenza, per cui anche l'uso della seconda espressione aveva generato l'obbligazione di garanzia e, quindi, a differenza di quanto sostenuto dall'avv. CP_3 celava “controindicazioni”. Lo stesso Tribunale della Spezia, nel contenzioso che aveva visto contrapposti il sig. e la banca Pt_1 CP_4 aveva poi qualificato tale lettera come patronage forte nei provvedimenti di merito prodotti. Infine, il Tribunale aveva addebitato la responsabilità dell'inadempimento della società Diesel alla cattiva amministrazione da parte del Pt_1 estrapolando alcune frasi della sentenza 702/23 del Tribunale della Spezia peraltro oggetto di impugnazione.
La condotta dei professionisti incaricati era risultata negligente ed era stata causa di danni, consistenti nel mancato vantaggio che, ove l'attività professionale fosse stata svolta con la dovuta diligenza, il cliente avrebbe conseguito;
“vantaggio” che, in specie, era chiaramente riferibile alla configurazione di un patronage di impostazione tale da non implicare azioni dirette sul patrimonio personale del Dott. Pt_1
La prova del danno era data dalla richiamata sentenza n. 702/2023 del 6 ottobre 2023 del
Tribunale della Spezia, che aveva condannato il
Dott. sulla base degli impegni assunti con Pt_1 la lettera di patronage dell'11 giugno 2018, a corrispondere a l'importo di Controparte_4
8 Euro 1.034.193,72 oltre interessi legali dal 13 gennaio 2020.
3.2 L'appello incidentale
Con il motivo di appello incidentale, gli avv.ti e hanno sostenuto che il CP_2 CP_3
Tribunale aveva sbagliato nel non considerare che la consulenza nello specifico richiesta dal Pt_1 ai Professionisti rispetto al contenuto della lettera di patronage si inseriva nel più ampio mandato, già conferito dal non in proprio, bensì nella Pt_1 sua qualità di legale rappresentante di Diesel
Center al Prof. per ottenere assistenza CP_2 economico-finanziaria esclusivamente in favore della predetta società nell'ambito del processo di risanamento e ristrutturazione intrapreso. Ed infatti, per la compiuta realizzazione di tale processo risultava strumentale e funzionale la concessione del mutuo da parte di
[...]
CP_4
4 la legittimazione attiva del sig. Pt_1
Il primo motivo di appello incidentale (che va esaminato prioritariamente, per evidenti ragioni logiche) è infondato.
Accanto al mandato conferito dalla Diesel, vi fu un ulteriore incarico professionale conferito dal sig. in proprio. Ciò lo si evince, in primo luogo, Pt_1 dal fatto che, nella richiesta di consulenza relativa alla lettera di patronage, formulata per suo c onto dal sig. non fu mai speso il nome della Pt_1
Diesel. Inoltre, la consulenza riguardava una prestazione sì nell'interesse della società Diesel, ma soprattutto a favore del sig. il quale, Pt_1 sottoscrivendo la lettera, si esponeva al rischio di
9 pesanti conseguenze economiche sul suo patrimonio.
5 la legittimazione dell'avv. CP_3
La legittimazione processuale passiva dell'avv.
BI sussiste, dal momento che parte attrice ha prospettato un illecito colpevole della professionista, indicata come autore immediato del danno. Secondo la prospettazione di parte appellante, fu quest'ultima professionista a creare un affidamento, per cui la stessa avrebbe dovuto rispondere ex art. 1218 (qualora si ritenga possibile inquadrare la fattispecie nell'ambito del contatto sociale) o ex art. 2043 c.c.
6 La responsabilità dei professionisti citati
Il secondo motivo di appello è infondato.
Questi i fatti di causa.
Il sig. si rivolse all'avv. per essere Pt_1 CP_2 da questi assistito nella trattativa che il primo stava conducendo con la banca per far CP_4 ottenere un finanziamento di 1.000.000,00 di euro alla società Diesel Center di cui il primo era legale rappresentante.
La banca chiese al sig. di sottoscrivere la Pt_1 lettera di patronage prod. 1 di parte nella Pt_1 quale quest'ultimo, dopo aver dato atto di controllare di fatto la società Diesel Center, nel prendere atto che le linee di credito erano state concesse alla società Diesel dalla banca, “sul presupposto specifico del controllo da me esercitato” su tale società avrebbe dovuto dichiarare: “… con la presente mi impegno a far si che l'anzidetta società Diesel Center S.r.l. faccia fronte, in ogni caso alle sue obbligazioni nei Vostri
10 confronti, dipendenti dalle linee di credito suindicate, così che le stesse vi siano rimborsate”, oltre ad impegnarsi a comunicare eventuali riduzione di partecipazioni alla società Acqualux srl o di quest'ultima nella Diesel.
Alla richiesta di consulenza proveniente dal sig.
(prod. 2 di parte , il prof. Pt_1 Pt_1 CP_2 precisò che si trattava di “una lettera di patronage
c.d. forte perché comporta anche un impegno personale a che la società restituisca il debito
(promessa di fatto del terzo). Il confine con la fideiussione è labile” (prod. 2 di parte , Pt_1 ragion per cui, su specifica richiesta della parte appellante, suggerì, per mail dell'avv. , di CP_3 espungere dal testo il seguente periodo “con la presente mi impegno a far si che la anzidetta società Diesel Center S.r.l. faccia fronte, in ogni caso, alle sue obbligazioni nei Vostri confronti, dipendenti dalle linee di credito suindicate, cosicché le stesse vi siano rimborsate” (prod. 3 di parte . Pt_1
A questo punto, seguirono ulteriori scambi tra la banca e il sig. e tra quest'ultimo e lo studio Pt_1
Il testo della lettera fu riformulato dalla CP_2 banca, come indicato nella prod.
1.9 di parte ma continuò a prevedere che il sig. CP_2 Pt_1 avrebbe dovuto dichiarare, oltre che di aver preso atto del fatto che la banca avrebbe concesso le linee di credito alla società Diesel “sul presupposto specifico del controllo da me esercitato” su tale società, “controllo che intendo mantenere”, quanto segue: “mi impegno a far sì che l'anzidetta società
Diesel Center srl faccia fronte alle sue obbligazioni
11 nei vostri confronti dipendenti dalle linee di credito suindicate”.
L'avv. suggerì di eliminare tale ultima CP_3 frase (prod.
1.10 di parte , in quanto tale CP_2 formulazione lasciava residuare una obbligazione di garanzia in capo al sig. Pt_1
Si giunse così alla terza versione della lettera che il sig. avrebbe dovuto sottoscrivere Pt_1 nell'interesse della banca, che, a seguito anche dell'intervento dell'avv. , per quanto qui CP_3 interessa, prevedeva che l'attore, dopo aver dato atto della sua partecipazione in Acqualux e di quest'ultima in Diesel e delle linee di credito accordate dalla a quest'ultima avrebbe CP_4 dovuto dichiarare “(i) di essere a conoscenza della situazione patrimoniale e gestoria della Società; (ii) di adoperarmi per fare tutto quanto possibile affìnché la Società adempia alle obbligazioni di cui alle Linee di credito assunte nei confronti della
Banca; (iii) di impegnarmi a comunicare tempestivamente alla eventuali future CP_4 riduzioni della mia partecipazione in Acqualux, così come eventuali future riduzioni della partecipazione di Acqualux nella Società” (doc. 6 di parte . Pt_1
Tale lettera fu sottoscritta dopo che l'avv.
BI escluse che la nuova formulazione presentasse “controindicazioni” (doc. 5 di parte
, circostanza ribadita anche dal prof. Pt_1
secondo cui la lettera non costituiva fonte CP_2 di obbligazioni tali da giustificare il sequestro del conto corrente personale del sig. Pt_1
(sequestro, invece, disposto dal Tribunale come
12 infra;
sul punto, prod. 15 di parte . CP_2
La Diesel non ottemperò poi alle obbligazioni assunte nei confronti della banca, la quale chiese ed ottenne un sequestro conservativo nei confronti del sig. “sino alla concorrenza di Euro Pt_1
650.751,38” (doc. 7 e 8 di parte . Instaurato Pt_1 il giudizio di merito, il sig. fu, poi, Pt_1 condannato dal Tribunale della Spezia al pagamento nei confronti della Controparte_4 dell'importo di euro 1.034.193,72 oltre interessi legali dal 13.01.2020 al saldo e spese di lite.
La condanna fu motivata proprio in quanto il sig. aveva sottoscritto una lettera di patronage Pt_1 forte (prod.
7.1 di parte . In particolare, il CP_2
Tribunale ha dato rilievo al fatto che, nella lettera, era specificato che il sig. nella sua qu alità Pt_1 di amministratore unico della Parte_2 aveva dichiarato: “i) di essere a conoscenza della situazione patrimoniale e gestoria della Società; ii) di adoperarmi per fare tutto quanto possibile affinché la Società adempia alle obbligazioni di cui alle Linee di credito assunte nei confronti della
Banca; iii) di impegnarmi a comunicare tempestivamente alla eventuali future CP_4 riduzioni della mia partecipazione in Acqualux, così come eventuali future riduzioni della partecipazione di Acqualux nella Società.”
Anche ad aderire alla tesi di parte appellante, secondo cui la risposta alla richiesta di consulenza fornita dall'avv. in merito al CP_3 testo della lettera di patronage fu inidonea a mettere il sig. nelle condizioni di poter Pt_1 comprendere le implicazioni giuridiche derivanti
13 dalla sottoscrizione, tenuto conto del suo interesse chiaramente desumibile dallo scambio sopra riassunto ad evitare un coinvolgimento del proprio patrimonio, egualmente si deve escludere che vi sia prova del nesso tra tale inadempimento ed il danno lamentato.
Come ben specificato da Cass. 12627/25,
l'inadempimento è, infatti, solo uno degli elementi che compongono il fatto costitutivo del diritto al risarcimento del danno derivante da responsabilità contrattuale. L'inadempimento
“non coincide certamente con il danno risarcibile
(danno conseguenza), e ancor prima non vale di per sé a dimostrare nemmeno l'esistenza di un evento di danno, ossia della lesione dell'interesse presupposto a quello contrattualmente regolato: evento legato alla condotta da nesso di causalità materiale”. Il diritto al risarcimento sorge solo in presenza degli altri elementi costitutivi e cioè di un danno-conseguenza, distinto a sua volta dal danno-evento e a esso legato da un nesso di causalità giuridica (art. 1223 cod. civ.), da verificare secondo i medesimi criteri probabilistici
(Cass. 24/10/2017, n. 25112; 26/06/2018, n.
16803; 14/11/2022, n. 33466) e dello stesso nesso di causalità.
Ai fini dell'accertamento del danno è necessario, sotto il profilo del nesso causale, valutare se il creditore dell'altrui prestazione professionale, con ragionevole certezza o secondo probabilità, avrebbe potuto conseguire una situazione economicamente più vantaggiosa qualora il professionista avesse diligentemente adempiuto la
14 propria prestazione. Il danno conseguente all'inadempimento, infatti, deve essere potenzialmente ricollegabile alla stregua dei criteri obiettivi all'inadempimento da cui deriva.
In sostanza, bisogna domandarsi che cosa sarebbe successo se il professionista avesse adempiuto diligentemente la propria prestazione?
Il sig. avrebbe evitato di subire il sequestro Pt_1 da parte della banca?
Per dare una risposta a tali domande si deve ricostruire una realtà ipotetica, ricorrendo ad un giudizio controfattuale, nel quale sostituire alla condotta censurata quella indicata come corretta.
Nell'ipotesi in cui, egualmente, l'evento si sarebbe, certamente o “più probabilmente che non”, verificato, non c'è alcun nesso causale tra la condotta e l'evento medesimo. Nel caso opposto in cui, invece, eliminando mentalmente la condotta censurata, anche l'evento verrebbe meno, deve concludersi per la sussistenza del nesso causale.
Nell'ipotesi in cui non sia possibile rispondere a tale domanda, la causa dovrà essere decisa secondo l'onere della prova.
Qualora, quindi, il sig. fosse stato avvertito Pt_1 del fatto che la lettera che questi si apprestava a sottoscrivere non poneva il suo patrimonio personale al riparo da eventuali pretese della banca, cosa sarebbe successo?
Vi sono diversi elementi che fanno ritenere che la banca non avrebbe accettato una lettera di patronage che non fosse “forte” come quella poi sottoscritta.
Sul punto, si legga la prod. 4 dello stesso
15 appellante, ove il funzionario di banca indicò di aver dato seguito alla richiesta di riformulazione della lettera di patronage, escludendo ogni accenno all'impegno del dott. al rimborso Pt_1 delle linee di credito, aggiungendo, però, “più di così non riesco a fare…”. La sentenza di primo grado, non censurata in punto qua, del resto, ha dato atto del fatto che “Sono state più volte suggerite modifiche, volte ad eliminare dal testo la specifica assunzione di tale garanzia, ma senza risultato, in quanto presumibilmente non accettate dalla . (pag. 8). CP_4
Da ciò si deduce che non c'erano margini di modifica sostanziale. A fronte di ciò, quindi, il sig. era nella condizione di prendere o lasciare Pt_1
e, cioè, sottoscrivere o meno la lettera, con la consapevolezza, nel primo caso, dei rischi di un possibile coinvolgimento del suo patrimonio, consapevolezza, però, che non avrebbe impedito l'azione della banca. Solo, quindi, rifiutando la sottoscrizione parte appellante avrebbe potuto evitare di essere garante;
ma il sig. non ha Pt_1 neppure allegato, né tanto meno offerto argomenti presuntivi per dimostrare che la sua scelta sarebbe stata quella di preservare il suo patrimonio (ed in senso contrario, si veda la sentenza di primo grado, a pagg. 8 e 9, ove, con statuizione non censurata specificamente si afferma “A fronte di tale situazione e vista la volontà manifestata dal i procedere in ogni Pt_1 caso con l'operazione di finanziamento con
[...]
(poiché evidentemente necessaria per la CP_4
Diesel Center spa)…”.
16 Non vi sono, quindi, elementi per sostenere che una diversa attività posta dai professionisti incaricati avrebbe evitato al sig. l'azione Pt_1 della banca.
Ne discende che l'appello deve essere respinto.
7 Le spese di lite
Le spese di lite del giudizio di appello seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo
(valore secondo quanto stabilito dalla sentenza impugnata, e, cioè, “valore indeterminabile e complessità media”, incremento per l'assistenza a più parti, parametri minimi per la fase decisoria e istruttoria, medi per gli altri).
PQM
In parziale riforma della sentenza del Tribunale della Spezia n. 186 del 2025, pubblicata il 1 aprile
2025,
1) Dichiara la legittimazione passiva dell'avv.
[...]
; CP_3
2) Conferma nel resto la sentenza impugnata;
3) condanna a rifondere a Parte_1 [...]
e ad le spese di lite CP_3 Controparte_2 del giudizio di appello, che liquida in 10.621,00, per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.
Genova 11 novembre 2025
Il Relatore Il Presidente
IO EL LL RU
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