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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 07/04/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 2014/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, in persona del giudice dott. Giulio
Bovicelli,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
DAVIDE NOVELLI
appellante e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. DI CATALDO EMANUELE
appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: “Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Grosseto respinta
ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento della domanda A) In Via
Preliminare Sospendere l'esecuzione della sentenza di primo grado sussistendo i
requisiti di cui all'art 283 c.p.c. per i motivi indicati al paragrafo 4 dell'atto di appello;
B) Nel merito: respinta ogni contraria istanza, in riforma e sostituzione
della sentenza impugnata, dichiarare che il Sig. nulla deve al Sig. Parte_1
, in quanto la domanda attorea non doveva essere accolta per Controparte_1
mancanza dei presupposti in fatto ed in diritto di cui ai paragrafi 1 e 2; C) In Via
Subordinata: disporre la riduzione del valore della penale nei limiti previsti dalla
legge, in equità a quanto stabilito contrattualmente tra le parti, per tutte le
motivazioni di cui al paragrafo 3; C) Con vittoria di spese, competenze ed onorari
di causa di entrami i gradi di giudizio. Si chiede che, previa concessione dei
termini per il deposito di memorie conclusionali e repliche ex art 190 c.p.c., la
causa sia trattenuta in decisione”;
per parte appellata: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversa e
contraria istanza, deduzione ed eccezione, rigettare in toto il gravame presentato
dall'odierno appellante per le ragioni meglio argomentate nel corpo del presente
atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza di primo grado
impugnata.
Il tutto, con vittoria di spese e compensi, aggravati di accessori fiscali e
previdenziali, come per legge”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nel 2016, l'appellato ha adito il giudice di pace di Roma, allegando che:
- in data 13 settembre 2013 il sig. ha concluso - nella qualità di Controparte_1
committente con l'appaltatore sig. – quale amministratore unico Parte_1
della ditta EDILCOSTRUZIONI – contratto di appalto avente ad oggetto “lavori
di manutenzione straordinaria di un capannone sito in Follonica via del Turismo
n.15”;
- detto contratto di appalto avrebbe dovuto avere inizio il 14/10/2013 e terminare il
14/10/2014;
- sennonché, nessuna attività è stata espletata dall'appaltatore;
- A mente delle condizioni contrattuali di appalto, l'appaltatore è tenuto a
corrispondere la penale di euro 50,00 per ciascun giorno di ritardo;
pag. 2/8 - A seguito di una infondata richiesta di pagamento eseguita dall'appaltatore
nonostante la mancata esecuzione delle opere, con pec del 28711/2014 […] il Sig.
ha comunicato alla la carenza di Controparte_1 Controparte_2
interesse a far eseguire le opere alla luce dell'altrui inadempienza, richiedendo
contestualmente il pagamento della somma di Euro 2.250,00 pari alla penale
contrattuale di Euro 50,00 giornalieri dal 15/10/2014 al 28/10/2014”.
Su tale premessa il ha chiesto al Giudice di Pace adito - “accertato CP_1
e dichiarato l'inadempimento del convenuto” - di “condannare Parte_1
quale legale rappresentante della al pagamento […] della somma Controparte_2
di euro 2.250 a titolo di penale contrattuale”.
A seguito della costituzione del convenuto, il Giudice di Pace di Roma ha declinato la propria competenza in favore del Giudice di Pace di Grosseto,
dinanzi al quale il giudizio è stato tempestivamente riassunto.
Anche dinanzi al Giudice di Grosseto, si è costituito in giudizio
[...]
, quale legale rappresentante della opponendosi Pt_1 Controparte_2
alla pretesa attorea (di cui ha contestato la fondatezza) e chiedendo in via riconvenzionale che l'attore fosse condannato al pagamento di euro
2.500,00 “dovuti per inadempimento contrattuale”.
Il giudizio, istruito documentalmente e per testimoni, si è concluso con la sentenza oggetto della presente impugnazione, di cui - per chiarezza espositiva - si riporta di seguito la sintetica motivazione:
“la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
***
la titolarità della legittimazione attiva e di quella a contraddire nel presente
giudizio appare comprovata dalla documentazione in atti.
***
L'esperimento della prova testimoniale, con escussione di testi di lista attorea e
convenuta (sig.ri , hanno Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
nella sostanza fornito sufficienti elementi di convincimento del giudicante circa la
fondatezza dell'assunto attore. Di fatto, è risultato comprovato un inadempimento pag. 3/8 della parte convenuta riguardo all'esecuzione dei lavori commissionatile
dall'attore, concernenti un capannone sito in Follonica. Non può essere eccepito,
come fa la convenuta, un corrispondente inadempimento dell'attore riguardante il
pagamento dell'acconto. Infatti quest'ultimo avrebbe dovuto essere
contrattualmente effettuato solo all'inizio dei lavori, che non ha mai avuto luogo.
***
Sulla base delle risultanze istruttorie, va quindi dichiarato l'inadempimento
contrattuale della parte convenuta, con diritto dell'attore alla corresponsione della
penale, così come determinata dalla documentazione in atti all'art. 9 del contratto
di appalto intercorso tra le parti”.
Avverso la predetta sentenza ha dispiegato appello , Parte_1
affidandosi a tre diversi motivi di gravame:
1. “erronea ricostruzione dei fatti e mancata valutazione della prova” (con cui si deduce l'erroneità del convincimento del giudice di prime cure in punto di mancata prova dell'eccezione di inadempimento);
2. “Violazione di legge di cui agli artt. 2697 c.c. e 1460 c.c. e 116 c.p.c.” (con cui si deduce, da un lato, che la parte appellata non avrebbe dato la prova, in primo grado, di aver adempiuto all'obbligazione assunta con il contratto di appalto e, dall'altro, che la era legittimata alla Controparte_2
sospensione dei lavori in ragione dell'inadempimento della controparte);
3. “erronea ricostruzione dei fatti. Erronea interpretazione del contratto”(con cui,
in particolare, si deduce che la domanda attorea “non poteva e non doveva
essere accolta, posto che il diritto alla corresponsione della penale sarebbe
maturato solo qualora i lavori fossero proseguiti e non terminati nel termine
pattuito”).
Si è costituito in giudizio il quale si è opposto al Controparte_1
gravame sostenendone l'inammissibilità “per violazione del n. 1 e 2 comma I
art.342 c.p.c.” e l'infondatezza nel merito.
pag. 4/8 All'udienza dell'8 ottobre 2024, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*** ***
L'appello deve trovare accoglimento.
In tal senso, va, in primo luogo, disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame per difetto di specificità dei motivi, sollevata dalla società
appellata.
Invero, come ripetutamente ribadito dalla S.C., il requisito di cui all'art. 342 cpc si configura allorché l'atto di impugnazione consenta, come nella specie, di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate, onde permettere al giudice di comprendere con certezza il contenuto delle censure ed alle controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva;
viceversa, non è richiesta né
l'indicazione delle norme di diritto che si assumono violate, né una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a supporto del gravame (Cass. 6294/2015; Cass. 22502/2014); del resto, le stesse Sezioni
Unite, confermando il citato orientamento, hanno precisato che “ciò che la norma esige è che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze,
escludendo che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quello di primo grado" (Cass., S.U. n.
27199/2017; da ultimo, Cass. n. 5565/2021; Cass. 23781/2020).
Nel merito, dirimente ed assorbente ai fini della decisione risulta il terzo motivo di appello, con cui, come detto, si è dedotto che la domanda attorea “non poteva e non doveva essere accolta, posto che il diritto alla
corresponsione della penale sarebbe maturato solo qualora i lavori fossero
proseguiti e non terminati nel termine pattuito”.
pag. 5/8 L'assunto è corretto ed assorbente rispetto ad ogni altra questione sollevata dalle parti.
In proposito deve infatti rilevarsi che il non ha svolto alcuna CP_1
domanda volta a ricevere l'adempimento della prestazione dedotta in contratto;
al contrario ha dato atto (e prova documentale – vds doc.2
fascicolo attoreo del primo grado) di avere “comunicato alla
[...]
la carenza di interesse a far eseguire le opere alla luce proprio CP_2
della altrui inadempienza” (cfr. pag. 2 comparsa di costituzione in appello).
Ebbene, su tale presupposto occorre allora ricordare ed evidenziare che
- “la penale stabilita per l'inadempimento è ontologicamente diversa da quella
pattuita per il semplice ritardo, posto che quest'ultima, per espressa previsione di
legge, concorre con l'adempimento dell'obbligazione - cui è collegata - in quanto
avvenuto, benché in ritardo. Di conseguenza è necessaria un'apposita pattuizione
per ciascuno dei due tipi di penale, posto che la funzione della stessa risulta essere
la preventiva forfetizzazione del ristoro del danno in relazione alla puntuale
ipotesi prevista dalle parti e, cioè, o per il ritardo o per l'inadempimento” (cfr.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 22050 del 03/09/2019);
- la pattuizione di cui al comma 2 dell'art. 9 del contratto di appalto prevede espressamente che “per ogni giorno di ritardo della consegna verrà applicata a carico
dell'Impresa una penale giornaliera di euro 50,00 non riducibile per legge e sarà defalcata
dal saldo finale”;
- tale clausola ha univocamente natura di penale per il ritardo e limita, pertanto, la liquidazione forfettaria del danno all'ipotesi di ritardata consegna dell'opera appaltata;
- la disposizione citata, conseguentemente, non risulta applicabile al caso di specie,
ove, per la stessa prospettazione attorea, l'appaltatore non ha proprio iniziato i lavori, così determinando un'ipotesi di inadempimento e non già di ritardo nell'adempimento.
pag. 6/8 Su questa scorta, va pertanto fatta applicazione del principio in base al quale “la
clausola penale mira a determinare preventivamente il risarcimento dei danni soltanto in
relazione alla ipotesi pattuita, che può consistere nel ritardo o nell' inadempimento;
ne
consegue che, ove sia stata stipulata per il semplice ritardo e si sia verificato
l'inadempimento, essa non è operante nei confronti di questo secondo evento” (cfr per tutte, Cass. n. 23706 2009).
Conseguentemente – non sussistendo l'elemento stesso del ritardo (o meglio dell'adempimento tardivo) – non vi è alcun presupposto in ragione del quale l'appellato possa azionare il citato art. 9 del contratto di appalto ed ottenere la penale ivi prevista.
Peraltro, anche ove l'installazione dei ponteggi operata dall'appellante potesse essere valutata quale parziale adempimento dei lavori, il pacifico mancato versamento del 20% dell'importo complessivamente pattuito (da effettuarsi -
secondo il disposto dell'art. 12 del contratto di appalto - “all'inizio dei lavori”)
renderebbe comunque priva di efficacia la suddetta clausola penale poiché
l'inadempimento dell'appaltatore non potrebbe che risultare giustificato dalla
exceptio inadimpleti contractus. Come noto, infatti, “in tema di clausola penale, (in
relazione alla quale trova applicazione la disciplina generale delle obbligazioni), la
responsabilità del debitore è esclusa non solo nel caso in cui l'inadempimento o il ritardo
nell'adempimento dell'obbligazione derivi da causa a lui non imputabile ma anche
quando, in virtù dell'"exceptio inadimpleti contractus", esso sia determinato
dall'inadempimento della controparte” (cfr Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n.
11748 del 01/08/2003).
Conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere integralmente riformata,
con rigetto della domanda attorea dispiegata in primo grado.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55 del
2014, con riduzione massima per l'esiguità e non complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
pag. 7/8 Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Grosseto n. 43 del 2018 così
provvede:
- accoglie l'appello e per l'effetto, in integrale riforma della pronuncia di primo grado,
- rigetta la domanda dispiegata da nel giudizio Controparte_1
promosso dinanzi al Giudice di Pace di Grosseto (R.G. n. 760/2016);
- condanna al pagamento, in favore della parte Controparte_1
appellante, delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in €
125,00 per esborsi ed € 1.483,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a.
qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Grosseto, in data 05/04/2025.
Il giudice dott. Giulio Bovicelli
pag. 8/8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, in persona del giudice dott. Giulio
Bovicelli,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
DAVIDE NOVELLI
appellante e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. DI CATALDO EMANUELE
appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: “Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Grosseto respinta
ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento della domanda A) In Via
Preliminare Sospendere l'esecuzione della sentenza di primo grado sussistendo i
requisiti di cui all'art 283 c.p.c. per i motivi indicati al paragrafo 4 dell'atto di appello;
B) Nel merito: respinta ogni contraria istanza, in riforma e sostituzione
della sentenza impugnata, dichiarare che il Sig. nulla deve al Sig. Parte_1
, in quanto la domanda attorea non doveva essere accolta per Controparte_1
mancanza dei presupposti in fatto ed in diritto di cui ai paragrafi 1 e 2; C) In Via
Subordinata: disporre la riduzione del valore della penale nei limiti previsti dalla
legge, in equità a quanto stabilito contrattualmente tra le parti, per tutte le
motivazioni di cui al paragrafo 3; C) Con vittoria di spese, competenze ed onorari
di causa di entrami i gradi di giudizio. Si chiede che, previa concessione dei
termini per il deposito di memorie conclusionali e repliche ex art 190 c.p.c., la
causa sia trattenuta in decisione”;
per parte appellata: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversa e
contraria istanza, deduzione ed eccezione, rigettare in toto il gravame presentato
dall'odierno appellante per le ragioni meglio argomentate nel corpo del presente
atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza di primo grado
impugnata.
Il tutto, con vittoria di spese e compensi, aggravati di accessori fiscali e
previdenziali, come per legge”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nel 2016, l'appellato ha adito il giudice di pace di Roma, allegando che:
- in data 13 settembre 2013 il sig. ha concluso - nella qualità di Controparte_1
committente con l'appaltatore sig. – quale amministratore unico Parte_1
della ditta EDILCOSTRUZIONI – contratto di appalto avente ad oggetto “lavori
di manutenzione straordinaria di un capannone sito in Follonica via del Turismo
n.15”;
- detto contratto di appalto avrebbe dovuto avere inizio il 14/10/2013 e terminare il
14/10/2014;
- sennonché, nessuna attività è stata espletata dall'appaltatore;
- A mente delle condizioni contrattuali di appalto, l'appaltatore è tenuto a
corrispondere la penale di euro 50,00 per ciascun giorno di ritardo;
pag. 2/8 - A seguito di una infondata richiesta di pagamento eseguita dall'appaltatore
nonostante la mancata esecuzione delle opere, con pec del 28711/2014 […] il Sig.
ha comunicato alla la carenza di Controparte_1 Controparte_2
interesse a far eseguire le opere alla luce dell'altrui inadempienza, richiedendo
contestualmente il pagamento della somma di Euro 2.250,00 pari alla penale
contrattuale di Euro 50,00 giornalieri dal 15/10/2014 al 28/10/2014”.
Su tale premessa il ha chiesto al Giudice di Pace adito - “accertato CP_1
e dichiarato l'inadempimento del convenuto” - di “condannare Parte_1
quale legale rappresentante della al pagamento […] della somma Controparte_2
di euro 2.250 a titolo di penale contrattuale”.
A seguito della costituzione del convenuto, il Giudice di Pace di Roma ha declinato la propria competenza in favore del Giudice di Pace di Grosseto,
dinanzi al quale il giudizio è stato tempestivamente riassunto.
Anche dinanzi al Giudice di Grosseto, si è costituito in giudizio
[...]
, quale legale rappresentante della opponendosi Pt_1 Controparte_2
alla pretesa attorea (di cui ha contestato la fondatezza) e chiedendo in via riconvenzionale che l'attore fosse condannato al pagamento di euro
2.500,00 “dovuti per inadempimento contrattuale”.
Il giudizio, istruito documentalmente e per testimoni, si è concluso con la sentenza oggetto della presente impugnazione, di cui - per chiarezza espositiva - si riporta di seguito la sintetica motivazione:
“la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
***
la titolarità della legittimazione attiva e di quella a contraddire nel presente
giudizio appare comprovata dalla documentazione in atti.
***
L'esperimento della prova testimoniale, con escussione di testi di lista attorea e
convenuta (sig.ri , hanno Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
nella sostanza fornito sufficienti elementi di convincimento del giudicante circa la
fondatezza dell'assunto attore. Di fatto, è risultato comprovato un inadempimento pag. 3/8 della parte convenuta riguardo all'esecuzione dei lavori commissionatile
dall'attore, concernenti un capannone sito in Follonica. Non può essere eccepito,
come fa la convenuta, un corrispondente inadempimento dell'attore riguardante il
pagamento dell'acconto. Infatti quest'ultimo avrebbe dovuto essere
contrattualmente effettuato solo all'inizio dei lavori, che non ha mai avuto luogo.
***
Sulla base delle risultanze istruttorie, va quindi dichiarato l'inadempimento
contrattuale della parte convenuta, con diritto dell'attore alla corresponsione della
penale, così come determinata dalla documentazione in atti all'art. 9 del contratto
di appalto intercorso tra le parti”.
Avverso la predetta sentenza ha dispiegato appello , Parte_1
affidandosi a tre diversi motivi di gravame:
1. “erronea ricostruzione dei fatti e mancata valutazione della prova” (con cui si deduce l'erroneità del convincimento del giudice di prime cure in punto di mancata prova dell'eccezione di inadempimento);
2. “Violazione di legge di cui agli artt. 2697 c.c. e 1460 c.c. e 116 c.p.c.” (con cui si deduce, da un lato, che la parte appellata non avrebbe dato la prova, in primo grado, di aver adempiuto all'obbligazione assunta con il contratto di appalto e, dall'altro, che la era legittimata alla Controparte_2
sospensione dei lavori in ragione dell'inadempimento della controparte);
3. “erronea ricostruzione dei fatti. Erronea interpretazione del contratto”(con cui,
in particolare, si deduce che la domanda attorea “non poteva e non doveva
essere accolta, posto che il diritto alla corresponsione della penale sarebbe
maturato solo qualora i lavori fossero proseguiti e non terminati nel termine
pattuito”).
Si è costituito in giudizio il quale si è opposto al Controparte_1
gravame sostenendone l'inammissibilità “per violazione del n. 1 e 2 comma I
art.342 c.p.c.” e l'infondatezza nel merito.
pag. 4/8 All'udienza dell'8 ottobre 2024, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*** ***
L'appello deve trovare accoglimento.
In tal senso, va, in primo luogo, disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame per difetto di specificità dei motivi, sollevata dalla società
appellata.
Invero, come ripetutamente ribadito dalla S.C., il requisito di cui all'art. 342 cpc si configura allorché l'atto di impugnazione consenta, come nella specie, di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate, onde permettere al giudice di comprendere con certezza il contenuto delle censure ed alle controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva;
viceversa, non è richiesta né
l'indicazione delle norme di diritto che si assumono violate, né una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a supporto del gravame (Cass. 6294/2015; Cass. 22502/2014); del resto, le stesse Sezioni
Unite, confermando il citato orientamento, hanno precisato che “ciò che la norma esige è che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze,
escludendo che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quello di primo grado" (Cass., S.U. n.
27199/2017; da ultimo, Cass. n. 5565/2021; Cass. 23781/2020).
Nel merito, dirimente ed assorbente ai fini della decisione risulta il terzo motivo di appello, con cui, come detto, si è dedotto che la domanda attorea “non poteva e non doveva essere accolta, posto che il diritto alla
corresponsione della penale sarebbe maturato solo qualora i lavori fossero
proseguiti e non terminati nel termine pattuito”.
pag. 5/8 L'assunto è corretto ed assorbente rispetto ad ogni altra questione sollevata dalle parti.
In proposito deve infatti rilevarsi che il non ha svolto alcuna CP_1
domanda volta a ricevere l'adempimento della prestazione dedotta in contratto;
al contrario ha dato atto (e prova documentale – vds doc.2
fascicolo attoreo del primo grado) di avere “comunicato alla
[...]
la carenza di interesse a far eseguire le opere alla luce proprio CP_2
della altrui inadempienza” (cfr. pag. 2 comparsa di costituzione in appello).
Ebbene, su tale presupposto occorre allora ricordare ed evidenziare che
- “la penale stabilita per l'inadempimento è ontologicamente diversa da quella
pattuita per il semplice ritardo, posto che quest'ultima, per espressa previsione di
legge, concorre con l'adempimento dell'obbligazione - cui è collegata - in quanto
avvenuto, benché in ritardo. Di conseguenza è necessaria un'apposita pattuizione
per ciascuno dei due tipi di penale, posto che la funzione della stessa risulta essere
la preventiva forfetizzazione del ristoro del danno in relazione alla puntuale
ipotesi prevista dalle parti e, cioè, o per il ritardo o per l'inadempimento” (cfr.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 22050 del 03/09/2019);
- la pattuizione di cui al comma 2 dell'art. 9 del contratto di appalto prevede espressamente che “per ogni giorno di ritardo della consegna verrà applicata a carico
dell'Impresa una penale giornaliera di euro 50,00 non riducibile per legge e sarà defalcata
dal saldo finale”;
- tale clausola ha univocamente natura di penale per il ritardo e limita, pertanto, la liquidazione forfettaria del danno all'ipotesi di ritardata consegna dell'opera appaltata;
- la disposizione citata, conseguentemente, non risulta applicabile al caso di specie,
ove, per la stessa prospettazione attorea, l'appaltatore non ha proprio iniziato i lavori, così determinando un'ipotesi di inadempimento e non già di ritardo nell'adempimento.
pag. 6/8 Su questa scorta, va pertanto fatta applicazione del principio in base al quale “la
clausola penale mira a determinare preventivamente il risarcimento dei danni soltanto in
relazione alla ipotesi pattuita, che può consistere nel ritardo o nell' inadempimento;
ne
consegue che, ove sia stata stipulata per il semplice ritardo e si sia verificato
l'inadempimento, essa non è operante nei confronti di questo secondo evento” (cfr per tutte, Cass. n. 23706 2009).
Conseguentemente – non sussistendo l'elemento stesso del ritardo (o meglio dell'adempimento tardivo) – non vi è alcun presupposto in ragione del quale l'appellato possa azionare il citato art. 9 del contratto di appalto ed ottenere la penale ivi prevista.
Peraltro, anche ove l'installazione dei ponteggi operata dall'appellante potesse essere valutata quale parziale adempimento dei lavori, il pacifico mancato versamento del 20% dell'importo complessivamente pattuito (da effettuarsi -
secondo il disposto dell'art. 12 del contratto di appalto - “all'inizio dei lavori”)
renderebbe comunque priva di efficacia la suddetta clausola penale poiché
l'inadempimento dell'appaltatore non potrebbe che risultare giustificato dalla
exceptio inadimpleti contractus. Come noto, infatti, “in tema di clausola penale, (in
relazione alla quale trova applicazione la disciplina generale delle obbligazioni), la
responsabilità del debitore è esclusa non solo nel caso in cui l'inadempimento o il ritardo
nell'adempimento dell'obbligazione derivi da causa a lui non imputabile ma anche
quando, in virtù dell'"exceptio inadimpleti contractus", esso sia determinato
dall'inadempimento della controparte” (cfr Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n.
11748 del 01/08/2003).
Conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere integralmente riformata,
con rigetto della domanda attorea dispiegata in primo grado.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55 del
2014, con riduzione massima per l'esiguità e non complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
pag. 7/8 Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Grosseto n. 43 del 2018 così
provvede:
- accoglie l'appello e per l'effetto, in integrale riforma della pronuncia di primo grado,
- rigetta la domanda dispiegata da nel giudizio Controparte_1
promosso dinanzi al Giudice di Pace di Grosseto (R.G. n. 760/2016);
- condanna al pagamento, in favore della parte Controparte_1
appellante, delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in €
125,00 per esborsi ed € 1.483,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a.
qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Grosseto, in data 05/04/2025.
Il giudice dott. Giulio Bovicelli
pag. 8/8