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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 26/09/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
opposizione ad ordinanza REPUBBLICA ITALIANA ingiunzione, cessazione della materia del contendere In nome del Popolo italiano
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Marco Medoro, nella causa civile n. 936/2024 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Andrea Fratangeli) Parte_1
- opponente -
contro
(avv. Mirella Arlotta) CP_1
- opposto–
ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'esito dell'udienza del 26.9.2025,
la seguente
SENTENZA
si è rivolta a questo Tribunale, con atto depositato il 24.7.2024, per Parte_1
accertare la nullità e/o annullare le ordinanze-ingiunzioni n.ri OI-001706360 e OI-
CP_ 001706075, notificatele dall' per il pagamento di sanzioni amministrative per l'importo totale di € 37.108,00, correlate all'omesso versamento di ritenute previdenziali per l'annualità 2016 da parte della società cooperativa di cui CP_2
ella era legale rappresentante. Ha eccepito che l'omissione del versamento non è
imputabile alla sua responsabilità, in quanto ella ha ricoperto il ruolo di l.r.p.t., ma anche di socia lavoratrice addetta alle pulizie e l'addebito si riferisce per lo più ad un arco temporale successivo alla cessazione della relazione lavorativa tra le parti, che
CP_ l'accertamento degli illeciti non è stato preventivamente notificato, che è decaduto dalla potestà sanzionatoria ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689/1981 e che, comunque, il diritto di ricevere gli importi a titolo di sanzioni amministrative è estinto per prescrizione.
CP_ Costituitosi con memoria del 24.8.2025, l' ha comunicato di avere abbandonato il credito oggetto di causa.
CP_ Considerato che, in effetti, con provvedimenti adottati il 6.8.2025, l ha annullato le ordinanze-ingiunzioni oggetto di contesa, va dichiarata, come da conclusioni concordemente formulate dalle parti, la cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale dell'ente che è intervenuto in autotutela solo dopo l'incardinazione della lite. La liquidazione viene effettuata in dispositivo sulla base dei parametri approvati con il D.M. 55/2014 e s.m., ivi compreso il D.M. 147/22, alla luce del valore della controversia (scaglione compreso fra €
26.000,01 ed € 52.000,00), degli incombenti effettivamente disimpegnati e dell'impegno professionale richiesto dalla controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l'opposto a rifondere all'opponente le spese di lite, che qui si liquidano nell'importo di € 43,00 per C.U. versato ed € 2.800,00 per compenso professionale, oltre r.f. 15%, Iva e Cap come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Andrea Fratangeli dichiaratosi procuratore antistatario.
Perugia, lì 26.9.2025
IL GIUDICE
Marco Medoro
22
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Marco Medoro, nella causa civile n. 936/2024 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Andrea Fratangeli) Parte_1
- opponente -
contro
(avv. Mirella Arlotta) CP_1
- opposto–
ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'esito dell'udienza del 26.9.2025,
la seguente
SENTENZA
si è rivolta a questo Tribunale, con atto depositato il 24.7.2024, per Parte_1
accertare la nullità e/o annullare le ordinanze-ingiunzioni n.ri OI-001706360 e OI-
CP_ 001706075, notificatele dall' per il pagamento di sanzioni amministrative per l'importo totale di € 37.108,00, correlate all'omesso versamento di ritenute previdenziali per l'annualità 2016 da parte della società cooperativa di cui CP_2
ella era legale rappresentante. Ha eccepito che l'omissione del versamento non è
imputabile alla sua responsabilità, in quanto ella ha ricoperto il ruolo di l.r.p.t., ma anche di socia lavoratrice addetta alle pulizie e l'addebito si riferisce per lo più ad un arco temporale successivo alla cessazione della relazione lavorativa tra le parti, che
CP_ l'accertamento degli illeciti non è stato preventivamente notificato, che è decaduto dalla potestà sanzionatoria ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689/1981 e che, comunque, il diritto di ricevere gli importi a titolo di sanzioni amministrative è estinto per prescrizione.
CP_ Costituitosi con memoria del 24.8.2025, l' ha comunicato di avere abbandonato il credito oggetto di causa.
CP_ Considerato che, in effetti, con provvedimenti adottati il 6.8.2025, l ha annullato le ordinanze-ingiunzioni oggetto di contesa, va dichiarata, come da conclusioni concordemente formulate dalle parti, la cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale dell'ente che è intervenuto in autotutela solo dopo l'incardinazione della lite. La liquidazione viene effettuata in dispositivo sulla base dei parametri approvati con il D.M. 55/2014 e s.m., ivi compreso il D.M. 147/22, alla luce del valore della controversia (scaglione compreso fra €
26.000,01 ed € 52.000,00), degli incombenti effettivamente disimpegnati e dell'impegno professionale richiesto dalla controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l'opposto a rifondere all'opponente le spese di lite, che qui si liquidano nell'importo di € 43,00 per C.U. versato ed € 2.800,00 per compenso professionale, oltre r.f. 15%, Iva e Cap come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Andrea Fratangeli dichiaratosi procuratore antistatario.
Perugia, lì 26.9.2025
IL GIUDICE
Marco Medoro
22