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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 24/03/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Il Tribunale di Siena nella seguente composizione:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice rel.
nell'odierna camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 514/2023 V.G.
tra
), rappresentato e difeso giusta Parte_1 C.F._1 procura in calce al ricorso dall'Avv. Paola Foti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Piazza Beccaria n. 7, Firenze
PARTE RICORRENTE
nei confronti di
), rappresentata e difesa NTroparte_1 C.F._2 giusta procura in calce alla comparsa di risposta dall'Avv. Chantal Matassi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Banchi di Sotto n. 81,
Siena
PARTE CONVENUTA
1 CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI:
“1) SULL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA' Parte_1
GENITORIALE
Parte ricorrente aderisce all'accordo proposto dalla dottoressa nella Per_1 sua relazione depositata in data 28 aprile 2024 alle pagine28-29 e 30 che qui si intendono ritrascritte:
affidamento congiunto con collocamento prevalente alla madre perché i NT due genitori abitano in due città distanti e segue tutte le attività educative ad Abbadia, paese della madre;
NT
il padre potrà prendere il figlio dal venerdì all'uscita di scuola (nel periodo dell'asilo alle 14.00) fino alla domenica sera alle 19.00e portarlo a
Follonica Nel frattempo che il bambino ancora non dorme con il padre autonomamente, la Sig.ra soggiornerà a casa dell' fino a CP_1 Pt_1 massimo maggio compreso, dopodiché si auspica che sia avvenuta la
NT separazione emotiva e quindi potrà stare da solo con il padre a
NT Follonica. Nei mesi di aprile e maggio l'addormentamento di dovrà essere svolto unicamente dal padre proprio per favorire la separazione dalla madre e la rassicurazione nell'addormentamento da parte del padre. Quando
NT l'affidamento sarà a regime dormirà quindi due notti a Follonica.
NT Durante il periodo scolastico il fatto che vada a prendere all'asilo il Pt_1 venerdì, ha varie funzioni, quella di conoscere l'ambiente scolastico e parlare direttamente con le educatrici del figlio senza dover prendere ulteriori appuntamenti infra settimanali o sentire sempre per riportato dalla oltre che evitare che lo scambio del figlio sia sempre con entrambi CP_1
i genitori, che ad oggi ancora discutono talvolta davanti al bambino. Quando NT IO andrà a prendere il figlio ad Abbadia il venerdì alle14.00, CP_1 lo andrà a riprendere la domenica sera a Follonica intorno alle 17.00, se invece l' l'andrà a prendere il sabato mattina perché impossibilitato a Pt_1
2 venire di venerdì allora si troveranno a metà strada a Paganico sia il sabato che la domenica, intorno alle ore 10.30 il sabato e intorno alle 17.30 della domenica (per l'orario preciso possono esservi anche altri accordi). NT
nella settimana che starà con la madre nell'week-end, il padre potrà vedere il bambino per due pomeriggi alla settimana, oppure prenderlo all'uscita di scuola e riportarlo a casa il giorno successivo pernottando ad
Abbadia una notte con lui (in albergo o altra struttura); in alternativa può accompagnarlo anche solo a scuola la mattina successiva se gli impegni lavorativi non gli consentono di trattenersi. Se, come già preannunciato dall' questi due giorni non saranno mai possibili per stare con il figlio, Pt_1 sarà una scelta personale, certamente un po' rischiosa per il legame padre- figlio dovendo passare 15 giorni tra un incontro e l'altro; NT
i fine settimana in cui dovrà stare con il padre ma non potrà starci o per malattia o altre necessità improvvise, saranno recuperate durante l'anno scolastico o durante le vacanze estive, previo accordo fra le parti;
NT
vista la lontananza del padre, potrà stare con il padre a Follonica per due settimane in più nel periodo estivo;
ciascun genitore avrà due settimane estive consecutive o non da passare con il figlio a partire dal 2025 (per i primi tre anni settimane non consecutive e poi a loro descrizione e le settimane di vacanze dovranno essere richieste all'altro genitore non oltre il 30 aprile dello stesso anno). Nell'anno 2024 la madre potrà portare il figlio in vacanza per due settimane non consecutive, NT mentre per il padre dovrà essere valutata la capacità di di stare davvero separato dalla madre per più di quattro giorni, pertanto si può prevedere che nei fine settimana paterni da luglio possa prendere gradualmente il Pt_1 figlio anche il giovedì o mercoledì per verificare la sua disponibilità: se l'adattamento al nuovo contesto è positiva si può prevedere forse ad agosto ed a settembre di fare anche una settimana dal padre;
NT
S passerà la vigilia di Natale con un genitore e il Natale fino al 31 compreso con l'altro genitore, per poi ritornare dal genitore con cui ha
3 passato la vigilia fino al 5 gennaio compreso e il 6 con l'altro, ogni anno si invertiranno i giorni. Se poi preferiscono dividersi nettamente le vacanze natalizie in due parti uguali, ovvero la prima metà fino a 1 mattina con un genitore e la seconda con l'altro è una loro scelta, la prima soluzione viene semplicemente incontro ai genitori e al figlio di vivere tutti e tre la magia del NT Natale e dei regali;
dal giovedì alla sera di Pasqua passerà le vacanze con un genitore e la sera di Pasqua fino al martedì alle 18.00 con l'altro,
l'anno successivo sarà invertita la turnazione;
le telefonate dovranno avvenire sempre tra le 19.30 e le 21.00, se uno dei due genitori non avrà la possibilità di fare o ricevere la telefonata dovrà avvertire preventivamente e predisporre un altro orario per le chiamate in quella giornata;
le visite dai dottori e i colloqui scolastici sono auspicabili che vengano svolti congiuntamente;
NT
S potrà festeggiare i compleanni dei propri genitori con loro, compatibilmente però ai suoi impegni scolastici, mentre il compleanno di NT
sarà festeggiato congiuntamente, salvo fare altre eventuali feste nelle proprie famiglie di origine ma a totale discrezione del genitore.
2) SUI RAPPORTI ECONOMICI
Alla luce:
a) della situazione economica del signor che si evince chiaramente Pt_1 dalle dichiarazioni dei redditi: NT Reddito 2020 (Anno di nascita di ): Euro 8.833
Reddito 2021: Euro 8.168
Reddito 2022: Euro 11.278
Reddito 2023: Euro 16.502
b) del maggior tempo che lo stesso trascorre con il figlio;
c) delle trasferte in macchina per raggiungere l'abitazione materna che lo gravano del tempo da togliere al proprio lavoro e di denaro per tali spostamenti.
4 Si chiede che il ricorrente:
Corrisponda alla signora quale contributo al mantenimento del CP_1 figlio, la somma pari d € 200,00 da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla madre entro il giorno 5 di ogni mese. Tale contributo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat.
In caso di accoglimento del succitato importo il signor rinuncia alla Pt_1 percezione dell'assegno unico che, sarà, totalmente usufruito dalla signora per la somma totale di € 180,00; in denegata ipotesi si chiede che CP_1
l'assegno unico sia ripartito al 50% tra i genitori.
Le spese straordinarie necessarie per il figlio, relative a quelle indicate nel
Protocollo di intesa adottato dal Tribunale di Siena e dal CNF dell'anno 2017, saranno concordate da entrambi i genitori e sostenute nella misura del 50% tra gli stessi.
Le deduzioni e/o detrazioni fiscali inerenti alle spese sostenute per Sem
(scolastiche, mediche di ogni grado, sportive, ecc…) saranno deducibili nella misura del 50% ciascuno tra i genitori in quanto saranno, come sopra previsto, sostenute al 50% tra loro”; NT
“1) disporre l'affido condiviso del figlio minore , NTroparte_1 nato a Siena (SI) in data [...] ad [...] i genitori, con collocazione presso la madre in Via Privata Monte Amiata n. 5, Abbadia San LV
(SI);
2) Il Sig. che attualmente risiede in Fiumicino (RM) Via Parte_1
Ferdinando Fuga n. 37/ED. E Int. 3 si dovrà impegnare durante la frequentazione con il figlio a garantirgli un ambiente sereno occupandosi personalmente del bambino, cercherà di vederlo con regolarità, compatibilmente con le primarie esigenze di vita e di salute del bambino e, sempre tenendo conto delle esigenze personali e lavorative proprie e della madre Sig. ra NTroparte_1
3) I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di straordinaria amministrazione e di maggiore interesse per il figlio minore, tenendo conto
5 delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, con l'obbligo di informarsi e consultarsi reciprocamente;
per le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la potestà genitoriale anche separatamente. I genitori dovranno convenire fin da subito che il bambino verrà iscritto ad un asilo nido/scuola materna del comune di residenza della madre o di comuni limitrofi a seconda della disponibilità delle strutture.
4) I genitori hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico e ad essere sempre raggiungibili, in ogni caso gli stessi devono essere a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé il minore;
5) il Sig. corrisponderà a titolo di contributo per il Parte_1
NT mantenimento del figlio minore alla madre la somma NTroparte_1 di € 400,00= o quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Siena ex art. 1 comma 3, mediante bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese;
tale somma andrà rivalutata ogni anno secondo gli indici ISTAT;
6) il Sig. contribuirà per il 50% delle spese straordinarie per la Parte_1 cui individuazione e modalità di rimborso si fa espresso rimando all'allegato al Protocollo in materia di famiglia approvato dal Tribunale di Siena;
NT
7) La regolamentazione della frequentazione tra padre ed il figlio , avverrà con le seguenti modalità:
DIRITTO DI VISITA: Nel periodo scolastico, salvo miglior accordo tra le parti anche in considerazione della volontà del figlio, il padre terrà con sé il figlio a week end alternati (da sabato mattina a domenica pomeriggio alle ore NT 17:00). Il sig. andrà a prendere il figlio ad Abbadia San Pt_1
LV il sabato mattina mentre la sig.ra lo andrà a riprendere CP_1 la domenica sera a Follonica intorno alle 17.00; in alternativa, i genitori si troveranno a metà strada a Paganico (GR), sia il sabato che la domenica,
6 intorno alle ore 10.30 il sabato e intorno alle ore 17.30 della domenica (per l'orario preciso possono esservi anche altri accordi). NT Nella settimana in cui il piccolo starà con la madre anche nel week-end, il padre vedrà il bambino un giorno alla settimana da individuarsi nella NT giornata del mercoledì in cui verrà preso all'uscita dell'asilo del mercoledì e riportarlo a casa il giorno successivo pernottando ad Abbadia
San LV una notte con lui (in albergo o altra struttura). Qualora il bambino fosse ammalato nei giorni di frequentazione con il padre, quest'ultimo potrà fargli visita presso la casa materna previo accordo telefonico, sempre nel rispetto delle esigenze del minore.
CONTATTI TELEFONICI: le telefonate dovranno avvenire sempre tra le 19.30
e le 21.00, se uno dei due genitori non avrà la possibilità di fare o ricevere la telefonata dovrà avvertire preventivamente e predisporre un altro orario per le chiamate in quella giornata. NT FESTIVITÀ: il piccolo passerà la vigilia di Natale con un genitore e il
Natale fino al 31 compreso con l'altro genitore, per poi ritornare dal genitore con cui ha passato la vigilia fino al 5 gennaio compreso e il 6 con l'altro. Ogni anno si invertiranno i giorni. Previo accordo, i genitori possono altresì dividere nettamente le vacanze natalizie in due parti uguali, ovvero la prima metà fino alla mattina del 01 Gennaio con un genitore e la seconda con l'altro genitore. Il periodo pasquale sarà così suddiviso: al giovedì alla sera di
Pasqua il minore passerà le vacanze con un genitore e la sera di Pasqua fino al martedì alle 18.00 con l'altro genitore, l'anno successivo sarà invertita la turnazione.
VACANZE ESTIVE: Ciascun genitore avrà diritto a trascorrere con il figlio due settimane estive. Per i primi tre anni, a partire dall'estate 2025, le settimane non dovranno essere consecutive. A partire dall'estate 2029 le due settimane estive potranno essere consecutive o non. Il periodo estivo dovrà essere concordato tra i genitori non oltre il 30 aprile dello stesso anno.
7 Ciascun genitore si farà carico delle spese relative al periodo di vacanza trascorso con il proprio figlio e nessuno dei genitori potrà allontanarsi al di fuori dei confini nazionali assieme al figlio senza il preventivo assenso scritto dell'altro genitore.
I genitori si impegnano a comunicarsi vicendevolmente il proprio recapito di telefono mobile, ove saranno rintracciabili con il figlio al fine di consentire a ciascuno di essi di poter contattare l'altro genitore per esigenze connesse a quest'ultima e sarà consentito almeno un contatto telefonico giornaliero con l'altro genitore.
ULTERIORI FESTIVITÀ RELIGIOSE O CIVILI: da organizzarsi di anno in anno secondo il principio dell'alternanza, salvo diverso accordo tra i genitori;
NT IL GIORNO DEL COMPLEANNO DI CIASCUN GENITORE: , indipendentemente dal calendario delle visite infrasettimanali, potrà trascorrere il pranzo o la cena con il genitore che festeggerà e, con diritto di recupero della giornata di visita eventualmente non goduta dal genitore non collocatario, salvo diverso accordo dei genitori.
IL GIORNO DEL COMPLEANNO DI SEM: indipendentemente dalle giornate di rispettiva competenza, il bambino sarà festeggiato dai genitori congiuntamente, salvo altre eventuali feste nelle proprie famiglie di origine ma a totale discrezione del genitore.
8) Gli assegni familiari dovranno essere corrisposti al genitore presso cui il figlio vive così come stabilito dall'art. 8 dell'ALL.B) del Protocollo vigente presso l'intestato Tribunale e l'assegno unico o qualunque altra erogazione economica statale sia percepita al 100% dalla sig.ra CP_1
Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di diritti, spese ed onorari di giudizio.
In via istruttoria si insiste affinchè il Tribunale di Siena Voglia ordinare al Sig. la produzione dei documenti relativi a dossier titoli, polizze e copia Pt_1 degli estratti conto degli ultimi 3 anni relativi a depositi presso istituti finanziari, banche, poste italiane ecc., partecipazioni societarie, visure di
8 qualunque proprietà mobiliari/immobiliari intestate e/o cointestate e quant'altro attenga al suo patrimonio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.3.2023 ha chiesto Parte_1 regolamentarsi la responsabilità genitoriale nei confronti del figlio
[...]
nato il [...] dalla relazione more uxorio con Per_2 NTroparte_1
Ha dedotto che la coppia, anche durante la relazione, non aveva mai stabilito una propria dimora familiare continuando la a vivere con il figlio CP_1 presso l'abitazione condotta in locazione in Abbadia San LV, mentre il ricorrente viveva – e vive – a Follonica in un immobile condotto in locazione.
Ha imputato alla ex compagna di aver sempre tenuto nei suoi confronti un atteggiamento ostruzionistico ed escludente rispetto alla gestione del figlio e alla partecipazione alle scelte educative, di fatto imponendo solo la propria volontà.
Ritualmente integrato il contraddittorio, si è costituita NTroparte_1 contestando l'avversa ricostruzione dei fatti, imputando ad una libera scelta dell' quella di non essere stato presente nella vita del figlio, sin dalla Pt_1 nascita, ed anzi, di essere stata ella stessa a cercare di coinvolgerlo.
All'udienza di comparizione le parti hanno convenuto di procedere alla nomina di un esperto ai sensi dell'art. 473-bis.26 c.p.c., individuato nella
Dott.ssa Raffaella Bicchi con il compito di coadiuvare le parti nella gestione NT del minore superando i conflitti esistenti sulla frequentazione di con il padre anche in assenza della madre, prevedendo un percorso graduale in tal senso tenuto conto delle abitudini del bambino, del suo vissuto e dell'età.
Disposti vari rinvii chiesti dalle parti stante l'opportunità che le stesse proseguissero il percorso intrapreso con l'ausiliario, è stata fissata udienza del 13.3.2025 per la rimessione della causa al Collegio con assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c..
9 1. Preliminarmente merita accoglimento l'eccezione di tardività del deposito della “comparsa conclusionale” di parte ricorrente in data 12.2.2025; infatti, tenuto conto dell'udienza del 13.3.2025 di rimessione della causa in decisione, il termine per il deposito della comparsa conclusionale veniva a scadere martedì 11.2.2025.
2. Quanto al regime di affidamento del minore, in generale si osserva che nel quadro della nuova disciplina relativa ai provvedimenti riguardo ai figli in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, di cui agli artt. 337 ter e ss. c.c., l'affidamento condiviso, comportante l'esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore, si pone non più - come nel precedente sistema - come evenienza residuale, bensì come regola, rispetto alla quale costituisce, invece, eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo.
Pertanto, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sull'idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale, e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento
(Cass. civ., Sez. I, 17.12.2009, n. 26587; Cass. civ., sez. I, 18.6.2008, n.
16593; Cass. civ., sez. VI, 2.12.2010, n. 24526).
In applicazione dei predetti principi alla presente fattispecie, nessun dubbio sul regime dell'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, come NTr
10 concluso anche dalle parti e suggerito dall'ausiliario, con collocamento prevalente presso la madre. I genitori, pertanto, eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale;
le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà potrà essere esercitata separatamente.
3. In ordine alle modalità di visita padre-figlio, questione su cui è sorto e pare persistere il maggior contrasto tra le parti, è necessario sottolineare che
“Nell'interesse superiore del minore, va assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione” (Cass. 9764/2019).
Ciò premesso, è emerso sin dagli atti introduttivi ed è stato poi confermato nelle relazioni della Dott.ssa che entrambi i genitori, pur avendo Per_1 adeguata capacità genitoriale, presentano entrambi delle criticità legate al vissuto (o non vissuto) con il figlio e per entrambi, a parere dell'ausiliario, sarebbe opportuno intraprendere un percorso di sostegno, cosa che il
Collegio può solo auspicare non potendo in alcun modo intervenire su detto aspetto.
In particolare, nel padre anche all'esito dell'ultima relazione, erano presenti
“certi tratti di personalità siano ancora molto evidenti, come quello ansioso per cui tutto deve essere sotto controllo e secondo i suoi criteri, oltre alla NT rabbia ancora esistente alimentata dal senso di esclusione nella vita di dei primi anni del bambino. Pertanto, come più volte sollecitato anche in questo percorso, sarebbe necessario un aiuto terapeutico per al fine di Pt_1
NT limitare questi atteggiamenti che possono danneggiare la relazione con , soprattutto il suo senso di delusione e di fallimento se i suoi obiettivi non sono raggiunti secondo i modi e i tempi da lui prefissati: sono reazioni che
11 danneggiano le relazioni, compresa quella di un padre con proprio il figlio. NT Infatti appena è fallito il primo tentativo di di andare a dormire dal padre (situazione molto frequenti in questi casi ma che non prelude al fatto che in seguito posso andarci), il padre stesso, è andato in crisi, deluso e arrabbiato per il mancato riconoscimento di questo suo desiderio, proiettando NT su e la rabbia e portandolo addirittura a “tagliare” con loro per CP_1
24h, in una sorta di dimostrazione del suo malessere ma che aveva forti connotazioni di punizione. Questo atteggiamento non è assolutamente NT funzionale alla relazione con , che deve essere accolto, sostenuto e amato anche quando non fa ciò che il genitore desidererebbe, altrimenti i rischi sono o di colpevolizzazione verso il ragazzo o di rottura in futuro del NT rapporto da parte di , perché si sentirebbe ingiustamente colpevolizzato per sbagli o atteggiamenti legittimi.
Altro aspetto di che ancora deve imparare, è quello di gestire la rabbia Pt_1 come reazione alle provocazioni e alle accuse di , reazioni che se pur CP_1 comprensibili dopo gli attacchi della ex compagna, poi risultano disfunzionali, perché finisce per minacciare e denigrare la compagna, talvolta Pt_1
NT mettendo di mezzo o davanti a lui, passando quindi da una posizione corretta ad una altrettanto inadeguata come quella di che lo CP_1 provoca.
ha però ha anche acquisito molte competenze, ovvero una sufficiente Pt_1 sicurezza nella cura e gestione del bambino, una ricerca di stimolazioni per la NT crescita di : soprattutto ha una buona capacitàa1 di sviluppare le NT autonomie di , portandolo ad esplorare nuove esperienze e imparando a gestirsi da solo alcune piccole menzioni congrue alla sua età.
Inoltre la relazione con il bambino sembra essersi instaurata serenamente, NT dimostrata dalla voglia di di andare e stare con il padre, affidarsi a lui e divertirsi nelle attività che lui gli propone.
L' deve però ampliare le sue funzioni paterne, per esempio vivendo Pt_1 con il bambino non solo i momenti ludici e di cura del sabato e della
12 domenica, ma anche quelli della quotidianità, come asilo, sport o amicizie e per farlo e1 necessario che passi del tempo anche ad Abbadia almeno un giorno e/o notte alla settimana per accompagnarlo a scuola”. NT Anche la madre presenta delle criticità nel voler continuare a gestire e le sue abitudini in modo esclusivo, ritenendo errata ogni comportamento diverso tenuto dal padre, anche per questioni invero poco rilevanti, come ad esempio come il padre stende la crema solare al figlio o il luogo dove gli fa la doccia dopo una giornata di mare.
La Dott.ssa ha evidenziato che il “movimento di inserimento di Per_1 Pt_1 nella diade madre - bambino è più di fatto che sentito, infatti emotivamente
è molto bloccata, ha sfiducia nell' ritenendolo una persona che può Pt_1 danneggiare il figlio (esplicitato) perché è inaffidabile, poco maturo, controllante, poco attento nella cura e nella protezione del figlio da eventuali pericoli.
è sempre molto critica nei confronti di , molte scelte che lui CP_1 Pt_1 prende, soprattutto personali le racconta spesso come negative perché ci vede, sia una parte irresponsabile che può danneggiare il figlio (come distribuire la crema in un modo diverso da quello indicato da lei come madre, considerando che non si è però mai bruciato, come lo addormenta, come lo lava quante attività gli fa fare etc…), sia un atteggiamento finalizzato a NT volerla tagliar fuori, ovvero lei sente che i suggerimenti nella cura di non vengono rispettati da così che lui possa fare come vuole, creare Pt_1 delle abitudini diverse dalle sue e quindi “creare” due stili educativi che corrispondono anche a mondi diversi che di fatto allontaneranno un po' il figlio da lei: in realtà sono delle semplici autonomie di , che delle volte Pt_1 sono definite e talvolta più nascoste, quest'ultime dettate però spesso dall'iper controllo di , che passa a che “deve” fare le cose come CP_1 Pt_1
NT dice lei perché solo in quel modo sono corrette, solo lei conosce , squalificandolo continuamente allora alcune volte lui “omette” certe iniziative personali con il figlio.
13 esprime queste paure esplicitamente negli incontri, lo fa anche CP_1 portando degli esempi, che in realtà sono spesso “visti” da lei con un'angoscia come nella realtà non sembrano assolutamente, ma soprattutto, sono determinati dai pregiudizi che lei ha nei confronti dell' Il grosso Pt_1 rischio è che questi pregiudizi si possano trasferire al figlio: quando il figlio deve andare dal padre per esempio, se anche lo esorta ad andare, però gli raccomandi mille attenzioni, non fa un sorriso al padre o addirittura lo rimprovera davanti a lui o gli dice nel dettaglio cosa deve fare, ecco che il NT messaggio di fiducia nell'affidarlo al padre è deficitario e passa a la rappresentazione che ha un padre poco affidabile.
Questo atteggiamento contribuirà, come certi aspetti del padre che abbiamo descritto precedentemente, a non favorire l'ultimo step di separazione coniugale, ovvero il pernottamento a casa del padre. NT Il mancato svincolo di da deve essere un tema approfondito ed CP_1 elaborato in una psicoterapia se si vuole che l'affidamento sia realmente congiunto. NT La differenziazione di da lei vuol dire riconoscere da parte di lei le esigenze e le caratteristiche del figlio anche diverse dalle proprie e magari più simili a quelle del padre o anche del tutto autonome, in una dinamicità di interessi che deve sviluppare e che lo devono rendere autonomo: proprio l'autonomia del bambino, molto sollecitata da , è un aspetto che Pt_1
NT
promuove poco rispetto alle competenze di , proprio per la CP_1
NT paura che se è troppo autonomo non abbia bisogno di lei.
Differenziarsi vuol dire anche per riappropriarsi di una sua CP_1 individualità (relazioni, lavoro, interessi) diversi da quelli legati unicamente al suo ruolo materno: infatti essere il centro del mondo per un figlio è gratificante se è limitato, altrimenti sente la pesantezza di essere la vitalità del genitore (pesantezza e iper responsabilizzazione)”.
Tenuto conto di quanto sopra il Collegio condivide le modalità di frequentazione indicate da ultimo dall'ausiliaria con le seguenti precisazioni
14 tenuto conto dell'ulteriore tempo che è già trascorso dal deposito della relazione (18.9.2024): NT
- il padre potrà prendere dal venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica sera alle 19.00; fino a tutto il mese di giugno compreso, il bambino dovrà essere addormentato esclusivamente dal padre quando lui è presente e la madre dovrà uscire per favorire la nottata;
NT da luglio 2025 in poi dormirà due notti a Follonica, inizialmente potrà andarci solo il sabato e la domenica, poi, entro massimo 6 mesi, dal venerdì sera all'uscita di scuola.
Quando l' andrà a prendere il figlio ad Abbadia il venerdì, la Pt_1 CP_1 lo andrà a riprendere la domenica sera a Follonica intorno alle h. 17.00; se invece l' andrà a prenderlo il sabato mattina si troveranno a metà Pt_1 strada a Paganico sia il sabato che la domenica, intorno alle h. 10.30 il sabato e intorno alle h. 17.30 della domenica;
NT
- nella settimana che starà con la madre nel week-end, il padre potrà vedere il bambino per due pomeriggi alla settimana, oppure prenderlo all'uscita di scuola e riportarlo a casa il giorno successivo pernottando ad
Abbadia una notte con lui (in albergo o altra struttura); in alternativa può accompagnarlo anche solo a scuola la mattina successiva se gli impegni lavorativi non gli consentono di trattenersi;
- ciascun genitore avrà due settimane estive consecutive o non da passare con il figlio a partire da questa estate (per i primi tre anni settimane non consecutive e poi a loro descrizione e le settimane di vacanze dovranno essere richieste all'altro genitore non oltre il 30 aprile dello stesso anno); NT
- passerà la vigilia di Natale con un genitore e il Natale fino al 31 compreso con l'altro genitore, per poi ritornare dal genitore con cui ha passato la vigilia fino al 5 gennaio compreso e il 6 con l'altro, ogni anno si invertiranno i giorni;
15 NT
- dal giovedì alla sera di Pasqua passerà le vacanze con un genitore e la sera di Pasqua fino al martedì alle 18.00 con l'altro, l'anno successivo sarà invertita la turnazione;
- le telefonate dovranno avvenire sempre tra le h. 19.30 e le h. 21.00, se uno dei due genitori non avrà la possibilità di fare o ricevere la telefonata dovrà avvertire preventivamente e predisporre un altro orario per le chiamate in quella giornata;
NT
- potrà festeggiare i compleanni dei propri genitori con loro, compatibilmente però ai suoi impegni scolastici, mentre il compleanno di NT
sarà festeggiato congiuntamente, salvo fare altre eventuali feste nelle proprie famiglie di origine ma a totale discrezione del genitore.
4. In ordine al contributo al mantenimento in favore del minore, a norma degli artt. 147 e 316 bis c.c. i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Infatti a seguito della separazione dei genitori, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire, educare i figli, obbliga entrambi i genitori a fare fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fin quando l'età dei figli lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito non solo dalle sostanze, ma anche dalle capacità dio lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica anche una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali.
16 Inoltre, in tema di accertamento della capacità economica dei genitori, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento dei figli, alle risultanze delle dichiarazioni fiscali dei redditi deve essere attribuito valore solo indiziario, disponendo il giudice di ampio potere istruttorio giustificato dalla finalità pubblicistica della materia, che gli consente di ancorare le sue determinazioni ad adeguata verifica delle condizioni patrimoniali delle parti e delle esigenze di vita dei figli, prescindendo dalla prova addotta dalla parte istante ed attingendo a tutti i dati comunque facenti parte del bagaglio istruttorio (Cass. 3905/11).
Ciò detto, il ricorrente è un agente immobiliare presso la società Life Saver
Immobiliare S.r.l. – Immobiliare Casanuova di Follonica e dalla documentazione in atti risulta un reddito netto di circa € 8.800,00 nel 2020, di € 7.000,00 nel 2021, di € 9.000,00 nel 2022 e di € 13.000,00 nel 2023; dalla documentazione allegata dalla convenuta e non contestata risulta, altresì, che lo stesso è stato amministratore unico della società Liegi 14 S.r.l. ed attualmente è consigliere e presidente del Consiglio di amministrazione della società Life Saver Immobiliare S.r.l. a Follonica, oltre a detenere la quota del 20% di proprietà della società con sede a Napoli che CP_3 svolge servizi di consulenza in organizzazione aziendale.
Percepisce altresì un canone di locazione relativo ad un immobile sito in
Roma, per € 650,00 mensili, non risultando che detto canone venga percepito solo per metà dall' (si vedano, in proposito, gli estratti conto Pt_1 dai quali risulta detta entrata mensile per intero).
Corrisponde un canone di locazione pari ad € 500,00 per l'immobile di
Follonica dove vive e sostiene una rata di mutuo per l'immobile di cui è comproprietario a Roma pari ad € 587,50 oltre ad € 289,00 per un finanziamento.
La non presta attività lavorativa e non ha presentato nessuna CP_1 dichiarazione dei redditi negli ultimi tre anni, non è proprietaria di beni immobili o mobili registrati e paga un canone di locazione di € 350,00 mensili
17 e riceve degli aiuti assistenziali (prima reddito di emergenza, reddito di cittadinanza nel 2022, rimborso comunale di parte degli affitti per gli anni
2021 e 2022).
Alla luce delle complessive capacità economico-patrimoniali delle parti, dei NT tempi di permanenza di presso ciascun genitore e delle spese di viaggio che dovrà affrontare principalmente il padre per esercitare il suo diritto di visita, si dispone che egli corrisponda in favore della la somma di € CP_1
300,00 mensili entro il 5 di ogni mese, oltre al rimborso al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dall'All. B al Protocollo in materia di famiglia di questo Tribunale e che l'assegno unico universale sia percepito per intero dalla CP_1
5. Le spese di lite, tenuto conto della reciproca soccombenza, sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- dispone l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori con Persona_2 collocamento prevalente presso la madre;
i genitori eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale;
le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà potrà essere esercitata separatamente;
NT
- dispone che il padre potrà prendere dal venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica sera alle 19.00; fino a tutto il mese di giugno compreso, il bambino dovrà essere addormentato esclusivamente dal padre quando lui è presente e la madre dovrà uscire per favorire la nottata;
da luglio 2025 in poi NT
dormirà due notti a Follonica, inizialmente potrà andarci solo il sabato e la domenica, poi, entro massimo 6 mesi, dal venerdì sera all'uscita di scuola.
18 Quando l' andrà a prendere il figlio ad Abbadia il venerdì, la Pt_1 CP_1 lo andrà a riprendere la domenica sera a Follonica intorno alle h. 17.00; se invece l' andrà a prenderlo il sabato mattina si troveranno a metà Pt_1 strada a Paganico sia il sabato che la domenica, intorno alle h. 10.30 il sabato e intorno alle h. 17.30 della domenica;
NT
- nella settimana che starà con la madre nel week-end, il padre potrà vedere il bambino per due pomeriggi alla settimana, oppure prenderlo all'uscita di scuola e riportarlo a casa il giorno successivo pernottando ad
Abbadia una notte con lui (in albergo o altra struttura); in alternativa può accompagnarlo anche solo a scuola la mattina successiva;
- ciascun genitore avrà due settimane estive consecutive o non da passare con il figlio a partire da questa estate (per i primi tre anni settimane non consecutive e poi a loro descrizione e le settimane di vacanze dovranno essere richieste all'altro genitore non oltre il 30 aprile dello stesso anno); NT
- passerà la vigilia di Natale con un genitore e il Natale fino al 31 compreso con l'altro genitore, per poi ritornare dal genitore con cui ha passato la vigilia fino al 5 gennaio compreso e il 6 con l'altro, ogni anno si invertiranno i giorni;
NT
- dal giovedì alla sera di Pasqua passerà le vacanze con un genitore e la sera di Pasqua fino al martedì alle 18.00 con l'altro, l'anno successivo sarà invertita la turnazione;
- le telefonate dovranno avvenire sempre tra le h. 19.30 e le h. 21.00, se uno dei due genitori non avrà la possibilità di fare o ricevere la telefonata dovrà avvertire preventivamente e predisporre un altro orario per le chiamate in quella giornata;
NT
- potrà festeggiare i compleanni dei propri genitori con loro, compatibilmente però ai suoi impegni scolastici, mentre il compleanno di NT
sarà festeggiato congiuntamente, salvo fare altre eventuali feste nelle proprie famiglie di origine ma a totale discrezione del genitore;
19 - dispone che corrisponda a , a titolo di Parte_1 NTroparte_1
NT contributo al mantenimento di , la somma mensile di € 300,00 entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dall'All.
B al Protocollo in materia di famiglia di questo Tribunale;
- dispone che l'assegno unico universale sia percepito per intero da CP_1
;
[...]
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso oggi in Siena, 14/03/2025
Il Giudice Estensore La Presidente
(Dott.ssa Giulia Capannoli) (Dott.ssa Marianna Serrao)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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