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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 18/03/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1372/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Il Tribunale nella persona del Giudice Dott.ssa Antonella Flora Domicoli, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1372/2019 R.G.
T R A
nato a [...] il [...] ivi residente in [...], Parte_1
c.f. e nato a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
ivi residente in [...], c.f. , elettivamente C.F._2
domiciliati in Scordia via P.pe di Piemonte n. 11 presso lo studio dell'Avv.
Gian Vittorio Cunsolo che li rappresenta e difende, giusta procura a margine dell'atto di citazione
Attori
CONTRO
in persona del legale rappresentante ON
pro tempore, con sede in Militello V.C. via Garibaldi n. 68/B, c.f.
pagina 1 di 9 , elettivamente domiciliata in Militello in Val di Catania via P.IVA_1
Arco Reina n. 2 presso lo studio dell'Avv. Mario Barone che la rappresenta e difende giusta procura in separato foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
E NEI CONFRONTI DI
in persona del Sindaco pro tempore ed in carica c.f. Controparte_2
elettivamente domiciliato in Grammichele Corso Cavour n. 75 P.IVA_2
presso lo Studio dell'Avv. Santo Di Benedetto che lo rappresenta e difende giusta procura in separato foglio allegato alla comparsa di costituzione
Convenuto - Terzo chiamato
cf , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3
rappresentante pt. con sede in Scordia Contrada 5 Archi n. 5
Convenuta - Terza Chiamata - Contumace
Oggetto: Condannatorio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato il 17-11-2019, e Parte_1
citavano in giudizio la . Parte_2 ON
Premettevano di essere figli ed unici eredi di , nata a [...] Persona_1
Pozzo di Gotto il 18/02/1935 deceduta in Scordia il 04/01/2017, che era stata ricoverata presso la Comunità alloggio Villa S. Andrea gestita dalla convenuta pagina 2 di 9 , giuste delibere del che ON Controparte_2
prevedevano a carico della unicamente una quota di compartecipazione Per_1
al costo del ricovero pari ad € 272,94 mensili da versare al Comune e null'altro in favore della Cooperativa convenuta. Rappresentavano che la convenuta aveva richiesto e percepito, indebitamente, la complessiva somma di € 10.000,00 di cui loro avevano fatto richiesta di restituzione ed, in seguito a verifiche sulla delibera comunale, deducevano che la convenuta aveva, legittimamente,
percepito la somma di € 1.275,96 e, dunque, la somma indebitamente percepita si riduceva ad € 8.724,04. Chiedevano, pertanto, la condanna della conventa alla restituzione della predetta somma oltre interessi e spese.
La convenuta si costituiva in giudizio precisando che con contratto registrato il
02/05/2013 aveva avuto concesso in locazione l'immobile sito in Scordia c.da
Archi “ Villa S. Andrea” ove iniziava la gestione della struttura alloggio ivi esistente, precedentemente gestita dalla Controparte_3
Evidenziava che al momento del subentro nella gestione alla non CP_3
era titolare di alcuna convenzione pertanto aveva comunicato agli ospiti che, se intendevano rimanere, dovevano pagare la retta pari ad € 800,00 mensili, per intero e tale comunicazione era stata fatta anche alla SI.ra ed al di lei Per_1
figlio Con i predetti concordarono, il pagamento, in acconto, Parte_1
della somma di € 500,00 e tale versamento in acconto si riscontra nelle ricevute prodotte da parte attrice. Aggiungeva, ancora, che la convenzione venne pagina 3 di 9 successivamente stipulata con il Comune di Scordia con decorrenza dal mese di gennaio del 2014 e chiedeva che la somma di €
6.000,00 percepita nell'anno 2016, veniva posta in compensazione con la somma di € 1.275,96 riconosciuta dagli stessi attori cosìcche la somma da restituire era pari a € 4.724,04. Evidenziava, infine, che, in mancanza di convenzione, nulla aveva percepito dal per il periodo Controparte_2
maggio – dicembre 2013 e precisava che per tale periodo aveva il diritto a ricevere integralmente la retta mensile pari ad € 800,00 mensili. Avendo
percepito € 500,00 mensili, in acconto, aveva diritto alla differenza pari ad €
2.400.00 ( Euro 300,00 per otto mesi da marzo a dicembre 2013). Chiedeva,
pertanto, previo il riconoscimento del diritto a percepire integralmente la retta mensile di € 800,00 per il periodo maggio – dicembre 2013, il pagamento della residua somma di € 2.400,00 di cui chiedeva la compensazione, riconoscendo così come dovuta a parte attrice la somma di € 2.324,04, corrispondente a €
4.724,04 - € 2.400,00.
In dipendenza di quanto eccepito e richiesto dalla convenuta, alla prima udienza parte attrice chiedeva di chiamare in giudizio in e Controparte_2
l' La suddetta chiamata in giudizio veniva Controparte_3
autorizzata. A seguito della citazione dei terzi, si costituiva solo il CP_2
mentre l rimaneva contumace.
[...] Controparte_3
pagina 4 di 9 Il costituendosi in giudizio, preliminarmente, evidenziava Controparte_2
che non era stata esperita la necessaria procedura di negoziazione assistita e, di conseguenza eccepiva l'improcedibilità dell'azione. Sempre in via preliminare eccepiva la nullità della richiesta attorea perché indeterminata, generica e contraddittoria nonchè inammissibile in quanto risalente al periodo precedente alla dichiarazione di dissesto del e, dunque, di competenza degli organi CP_2
della procedura di dissesto. Nel merito eccepiva l'intervenuta prescrizione e,
comunque, l'infondatezza della domanda nei confronti del avendo il CP_2
medesimo assolto a tutti i suoi obblighi. Con vittoria di spese e compensi.
Depositate le memorie ex art. 183 cpc, veniva ammessa e successivamente assunta la prova per testi.
Precisate le conclusioni definitive, la causa veniva trattenuta per la decisione con la concessione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e conclusionali di replica
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'instaurazione del presente giudizio, gli attori chiedono il rimborso delle somme corrisposte dalla madre alla convenuta per il ricovero presso la struttura gestita dalla medesima per il periodo maggio – dicembre 2013 e per l'intero anno 2016. Il pagamento delle somme era stato richiesto dalla convenuta a seguito del mancato pagamento da parte del di Scordia e, precisamente, CP_2
per l'anno 2013 in quanto la convenuta era subentrata nella gestione della pagina 5 di 9 struttura ad altro gestore e non aveva stipulato apposita convenzione con il e, per il secondo periodo in quanto i pagamenti, a causa del dissesto, CP_2
venivano corrisposti in ritardo.
Dagli atti emerge che i pagamenti menzionati da parte attrice sono stati effettuati e risultano provati documentalmente, giuste ricevute depositate in atti.
Altra circostanza pacifica è che la convenuta allorquando è subentrata nella gestione della struttura, nel Maggio 2013, non aveva alcuna convenzione con il
Comune di Scordia e tale convenzione è stata stipulata successivamente nel
2014 con decorrenza dal mese di gennaio del suddetto anno e, per stessa ammissione della convenuta, dal gennaio 2014 al dicembre 2016, la medesima,
anche se in ritardo, ha ricevuto dal Comune di Scordia quanto dovutole per il ricovero della madre degli attori.
Da quanto sopra evidenziato si deduce che le somme richieste da parte attrice ammontano ad € 4.000,00 corrispondenti ad €. 500,00 per i mesi da maggio a dicembre 2013, e ad € 4.724,04 per l'intero anno 2016. Successivamente il
04/01/2017 è intervenuto il decesso della madre degli attori.
E', altresì documentalmente provato che l'odierna convenuta ha percepito le rette dovute dal per il periodo maggio – dicembre 2013. Controparte_2
Per tale periodo il ricovero nella struttura era regolamentato dalla convenzione stipulata dal Comune di Scordia con la A Controparte_3
seguito della dichiarazione di dissesto del Scordia la corresponsione CP_2
pagina 6 di 9 delle rette, relative al predetto periodo, venne effettata nel 2017 dalla
Commissione Straordinaria di liquidazione del detto Comune, a saldo e stralcio,
in favore della anzidetta associazione la quale trasferì le somme ricevute alla odierna convenuta, giusta transazione, depositata in atti, sottoscritta il
29/09/2020.
Le rette relative al periodo oggetto di controversia, maggio – dicembre 2013,
anche se con ritardo e con decurtazione sono state, dunque, percepite dalla convenuta. La corresponsione a saldo e stralcio è stata accettata dalla prima e dalla Controparte_3 Controparte_4
dopo con la sottoscrizione della transazione. Tali atti non hanno coinvolto parte attrice. L'odierna convenuta, conseguentemente, non può rivalersi, per l'eventuale differenza nei confronti degli attori. Questi, pertanto, hanno diritto alla restituzione di quanto versato per il ridetto periodo, maggio – dicembre
2013 pari ad € 4.000,00.
Relativamente alla restituzione delle somme percepite nel 2016 il diritto di parte attrice è riconosciuto dalla convenuta;
pertanto alcun contrasto sussiste in ordine al diritto alla restituzione della somma di € 4.724,04.
Conseguentemente la domanda formulata dagli attori nei confronti della convenuta va accolta. Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese e dei compensi così come quantificati in dispositivo.
pagina 7 di 9 In merito alla chiamata in giudizio del e della Controparte_2 [...]
con richiesta di condanna, in solido, dei medesimi con la Controparte_3
convenuta al pagamento di quanto ON
richiesto, dagli atti del procedimento, come già evidenziato, è emerso che la dante causa di parte attrice, relativamente all'oggetto della richiesta, ha avuto rapporti, esclusivamente con la . Quest'ultima ha ON
chiesto e percepito le somme oggetto della richiesta attorea e, pertanto, solo la convenuta , come sopra statuito, è tenuta al rimborso di quanto richiesto.
L'estensione della domanda ai terzi chiamati non trova fondamento negli atti processuali.
Conseguentemente le richieste formulate nei confronti dei terzi chiamati non vanno accolte. Spese e compensi come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1372/2019
R.G., disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così decide:
Accoglie la domanda attorea e, per gli effetti, condanna la ON
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al
[...]
pagamento della somma di € 8.724,04 in favore di e Parte_1 [...]
oltre gli interessi legali sulla predetta somma dalla domanda al Pt_2
soddisfo, per le ragioni di cui in premessa pagina 8 di 9 Condanna la in persona del legale ON
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di e Parte_1
delle spese e dei compensi del procedimento che liquida in Parte_2
complessivi € 2.900,00 oltre spese Gen Iva e Cpa
Rigetta la domanda formulata da e nei Parte_1 Parte_2
confronti del in persona del Sindaco pro tempore e della Controparte_2
Controparte_3
Compensa le spese tra tutte le altre parti in causa
Caltagirone, il 18/03/2025
Il GIUDICE
dott. Antonella Flora Domicoli
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Il Tribunale nella persona del Giudice Dott.ssa Antonella Flora Domicoli, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1372/2019 R.G.
T R A
nato a [...] il [...] ivi residente in [...], Parte_1
c.f. e nato a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
ivi residente in [...], c.f. , elettivamente C.F._2
domiciliati in Scordia via P.pe di Piemonte n. 11 presso lo studio dell'Avv.
Gian Vittorio Cunsolo che li rappresenta e difende, giusta procura a margine dell'atto di citazione
Attori
CONTRO
in persona del legale rappresentante ON
pro tempore, con sede in Militello V.C. via Garibaldi n. 68/B, c.f.
pagina 1 di 9 , elettivamente domiciliata in Militello in Val di Catania via P.IVA_1
Arco Reina n. 2 presso lo studio dell'Avv. Mario Barone che la rappresenta e difende giusta procura in separato foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
E NEI CONFRONTI DI
in persona del Sindaco pro tempore ed in carica c.f. Controparte_2
elettivamente domiciliato in Grammichele Corso Cavour n. 75 P.IVA_2
presso lo Studio dell'Avv. Santo Di Benedetto che lo rappresenta e difende giusta procura in separato foglio allegato alla comparsa di costituzione
Convenuto - Terzo chiamato
cf , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3
rappresentante pt. con sede in Scordia Contrada 5 Archi n. 5
Convenuta - Terza Chiamata - Contumace
Oggetto: Condannatorio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato il 17-11-2019, e Parte_1
citavano in giudizio la . Parte_2 ON
Premettevano di essere figli ed unici eredi di , nata a [...] Persona_1
Pozzo di Gotto il 18/02/1935 deceduta in Scordia il 04/01/2017, che era stata ricoverata presso la Comunità alloggio Villa S. Andrea gestita dalla convenuta pagina 2 di 9 , giuste delibere del che ON Controparte_2
prevedevano a carico della unicamente una quota di compartecipazione Per_1
al costo del ricovero pari ad € 272,94 mensili da versare al Comune e null'altro in favore della Cooperativa convenuta. Rappresentavano che la convenuta aveva richiesto e percepito, indebitamente, la complessiva somma di € 10.000,00 di cui loro avevano fatto richiesta di restituzione ed, in seguito a verifiche sulla delibera comunale, deducevano che la convenuta aveva, legittimamente,
percepito la somma di € 1.275,96 e, dunque, la somma indebitamente percepita si riduceva ad € 8.724,04. Chiedevano, pertanto, la condanna della conventa alla restituzione della predetta somma oltre interessi e spese.
La convenuta si costituiva in giudizio precisando che con contratto registrato il
02/05/2013 aveva avuto concesso in locazione l'immobile sito in Scordia c.da
Archi “ Villa S. Andrea” ove iniziava la gestione della struttura alloggio ivi esistente, precedentemente gestita dalla Controparte_3
Evidenziava che al momento del subentro nella gestione alla non CP_3
era titolare di alcuna convenzione pertanto aveva comunicato agli ospiti che, se intendevano rimanere, dovevano pagare la retta pari ad € 800,00 mensili, per intero e tale comunicazione era stata fatta anche alla SI.ra ed al di lei Per_1
figlio Con i predetti concordarono, il pagamento, in acconto, Parte_1
della somma di € 500,00 e tale versamento in acconto si riscontra nelle ricevute prodotte da parte attrice. Aggiungeva, ancora, che la convenzione venne pagina 3 di 9 successivamente stipulata con il Comune di Scordia con decorrenza dal mese di gennaio del 2014 e chiedeva che la somma di €
6.000,00 percepita nell'anno 2016, veniva posta in compensazione con la somma di € 1.275,96 riconosciuta dagli stessi attori cosìcche la somma da restituire era pari a € 4.724,04. Evidenziava, infine, che, in mancanza di convenzione, nulla aveva percepito dal per il periodo Controparte_2
maggio – dicembre 2013 e precisava che per tale periodo aveva il diritto a ricevere integralmente la retta mensile pari ad € 800,00 mensili. Avendo
percepito € 500,00 mensili, in acconto, aveva diritto alla differenza pari ad €
2.400.00 ( Euro 300,00 per otto mesi da marzo a dicembre 2013). Chiedeva,
pertanto, previo il riconoscimento del diritto a percepire integralmente la retta mensile di € 800,00 per il periodo maggio – dicembre 2013, il pagamento della residua somma di € 2.400,00 di cui chiedeva la compensazione, riconoscendo così come dovuta a parte attrice la somma di € 2.324,04, corrispondente a €
4.724,04 - € 2.400,00.
In dipendenza di quanto eccepito e richiesto dalla convenuta, alla prima udienza parte attrice chiedeva di chiamare in giudizio in e Controparte_2
l' La suddetta chiamata in giudizio veniva Controparte_3
autorizzata. A seguito della citazione dei terzi, si costituiva solo il CP_2
mentre l rimaneva contumace.
[...] Controparte_3
pagina 4 di 9 Il costituendosi in giudizio, preliminarmente, evidenziava Controparte_2
che non era stata esperita la necessaria procedura di negoziazione assistita e, di conseguenza eccepiva l'improcedibilità dell'azione. Sempre in via preliminare eccepiva la nullità della richiesta attorea perché indeterminata, generica e contraddittoria nonchè inammissibile in quanto risalente al periodo precedente alla dichiarazione di dissesto del e, dunque, di competenza degli organi CP_2
della procedura di dissesto. Nel merito eccepiva l'intervenuta prescrizione e,
comunque, l'infondatezza della domanda nei confronti del avendo il CP_2
medesimo assolto a tutti i suoi obblighi. Con vittoria di spese e compensi.
Depositate le memorie ex art. 183 cpc, veniva ammessa e successivamente assunta la prova per testi.
Precisate le conclusioni definitive, la causa veniva trattenuta per la decisione con la concessione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e conclusionali di replica
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'instaurazione del presente giudizio, gli attori chiedono il rimborso delle somme corrisposte dalla madre alla convenuta per il ricovero presso la struttura gestita dalla medesima per il periodo maggio – dicembre 2013 e per l'intero anno 2016. Il pagamento delle somme era stato richiesto dalla convenuta a seguito del mancato pagamento da parte del di Scordia e, precisamente, CP_2
per l'anno 2013 in quanto la convenuta era subentrata nella gestione della pagina 5 di 9 struttura ad altro gestore e non aveva stipulato apposita convenzione con il e, per il secondo periodo in quanto i pagamenti, a causa del dissesto, CP_2
venivano corrisposti in ritardo.
Dagli atti emerge che i pagamenti menzionati da parte attrice sono stati effettuati e risultano provati documentalmente, giuste ricevute depositate in atti.
Altra circostanza pacifica è che la convenuta allorquando è subentrata nella gestione della struttura, nel Maggio 2013, non aveva alcuna convenzione con il
Comune di Scordia e tale convenzione è stata stipulata successivamente nel
2014 con decorrenza dal mese di gennaio del suddetto anno e, per stessa ammissione della convenuta, dal gennaio 2014 al dicembre 2016, la medesima,
anche se in ritardo, ha ricevuto dal Comune di Scordia quanto dovutole per il ricovero della madre degli attori.
Da quanto sopra evidenziato si deduce che le somme richieste da parte attrice ammontano ad € 4.000,00 corrispondenti ad €. 500,00 per i mesi da maggio a dicembre 2013, e ad € 4.724,04 per l'intero anno 2016. Successivamente il
04/01/2017 è intervenuto il decesso della madre degli attori.
E', altresì documentalmente provato che l'odierna convenuta ha percepito le rette dovute dal per il periodo maggio – dicembre 2013. Controparte_2
Per tale periodo il ricovero nella struttura era regolamentato dalla convenzione stipulata dal Comune di Scordia con la A Controparte_3
seguito della dichiarazione di dissesto del Scordia la corresponsione CP_2
pagina 6 di 9 delle rette, relative al predetto periodo, venne effettata nel 2017 dalla
Commissione Straordinaria di liquidazione del detto Comune, a saldo e stralcio,
in favore della anzidetta associazione la quale trasferì le somme ricevute alla odierna convenuta, giusta transazione, depositata in atti, sottoscritta il
29/09/2020.
Le rette relative al periodo oggetto di controversia, maggio – dicembre 2013,
anche se con ritardo e con decurtazione sono state, dunque, percepite dalla convenuta. La corresponsione a saldo e stralcio è stata accettata dalla prima e dalla Controparte_3 Controparte_4
dopo con la sottoscrizione della transazione. Tali atti non hanno coinvolto parte attrice. L'odierna convenuta, conseguentemente, non può rivalersi, per l'eventuale differenza nei confronti degli attori. Questi, pertanto, hanno diritto alla restituzione di quanto versato per il ridetto periodo, maggio – dicembre
2013 pari ad € 4.000,00.
Relativamente alla restituzione delle somme percepite nel 2016 il diritto di parte attrice è riconosciuto dalla convenuta;
pertanto alcun contrasto sussiste in ordine al diritto alla restituzione della somma di € 4.724,04.
Conseguentemente la domanda formulata dagli attori nei confronti della convenuta va accolta. Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese e dei compensi così come quantificati in dispositivo.
pagina 7 di 9 In merito alla chiamata in giudizio del e della Controparte_2 [...]
con richiesta di condanna, in solido, dei medesimi con la Controparte_3
convenuta al pagamento di quanto ON
richiesto, dagli atti del procedimento, come già evidenziato, è emerso che la dante causa di parte attrice, relativamente all'oggetto della richiesta, ha avuto rapporti, esclusivamente con la . Quest'ultima ha ON
chiesto e percepito le somme oggetto della richiesta attorea e, pertanto, solo la convenuta , come sopra statuito, è tenuta al rimborso di quanto richiesto.
L'estensione della domanda ai terzi chiamati non trova fondamento negli atti processuali.
Conseguentemente le richieste formulate nei confronti dei terzi chiamati non vanno accolte. Spese e compensi come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1372/2019
R.G., disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così decide:
Accoglie la domanda attorea e, per gli effetti, condanna la ON
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al
[...]
pagamento della somma di € 8.724,04 in favore di e Parte_1 [...]
oltre gli interessi legali sulla predetta somma dalla domanda al Pt_2
soddisfo, per le ragioni di cui in premessa pagina 8 di 9 Condanna la in persona del legale ON
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di e Parte_1
delle spese e dei compensi del procedimento che liquida in Parte_2
complessivi € 2.900,00 oltre spese Gen Iva e Cpa
Rigetta la domanda formulata da e nei Parte_1 Parte_2
confronti del in persona del Sindaco pro tempore e della Controparte_2
Controparte_3
Compensa le spese tra tutte le altre parti in causa
Caltagirone, il 18/03/2025
Il GIUDICE
dott. Antonella Flora Domicoli
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