TRIB
Sentenza 13 giugno 2024
Sentenza 13 giugno 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 13/06/2024, n. 1139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1139 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , all'udienza del 13/06/2024 , ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1529 /2015 R.G., promossa da:
, nato il a , Cod. Fisc. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Indirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv. GULLOTTI SARA MARIA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
, IN PERSONA DEL LEGALE Controparte_1
RAPPRESENTANTE P.T. CF elettivamente domiciliato in VIA ROMAGNOSI, 9 C/O P.IVA_1
AVVOCATURA INPS MESSINA presso lo studio dell'Avv. PIRAS MARIANTONIETTA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Contestazione cancellazione da elenchi anagrafici degli operai agricoli a tempo determinato
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
R.G. 1529/2015 (riunito ai nn. 1633/2015, n. 1529/2015 e 1623/2015
FATTO E DIRITTO
La IG.ra , rappresentata dall'Avv. Sara Maria Gullotti, ha presentato ricorso Parte_1 contro l' contestando la cancellazione del proprio nominativo dagli elenchi anagrafici degli operai CP_1 agricoli a tempo determinato per gli anni 2013, 2012 e 2010. La ricorrente sostiene di aver lavorato Org come bracciante OL alle dipendenze della , per un totale di Organizzazione_2
101 giornate nel 2013, 101 giornate nel 2012 e 102 giornate nel 2010. La cancellazione sarebbe avvenuta unilateralmente da parte dell' a seguito di un'ispezione. CP_1
La IG.ra ha richiesto l'annullamento del provvedimento di cancellazione e la Parte_1 reiscrizione negli elenchi anagrafici per gli anni contestati, con il riconoscimento dei relativi benefici previdenziali. Ha inoltre richiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso impugnato. L' , rappresentato dall'Avv. Mariantonietta Piras, ha contestato le richieste del ricorrente, CP_1 eccependo l'infondatezza del ricorso. L' ha basato la cancellazione del nominativo della ricorrente CP_1 su un accertamento ispettivo che ha evidenziato irregolarità nella gestione dell'azienda OL
, ritenendo che i rapporti di lavoro denunciati fossero fittizi. Organizzazione_2
Motivi della decisione:
Al presente procedimento sono stati riuniti il procedimento n. 1529/2015, avente ad oggetto la cancellazione dagli elenchi agricoli per l'anno 2013, il procedimento n. 1633/2015, avente ad oggetto la cancellazione dagli elenchi agricoli per l'anno 2012, il procedimento n. 1623/2015, avente ad oggetto la cancellazione dagli elenchi agricoli per l'anno 2010.
La documentazione agli atti dimostra che la ricorrente ha rispettato i termini previsti per l'impugnazione del provvedimento amministrativo e per la presentazione del ricorso giudiziario, come previsto dall'art. 22 D.L. 7/70. Pertanto, l'eccezione di inammissibilità del ricorso per decadenza sollevata dall' è infondata. CP_1
La ricorrente ha prodotto adeguata documentazione e prova testimoniale per dimostrare l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa come bracciante OL negli anni 2013, 2012 e 2010. Le testimonianze hanno confermato l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato con la
[...]
, indicando chiaramente le mansioni svolte, i luoghi di lavoro e le modalità di Controparte_2 esecuzione delle attività lavorative.
L' ha basato il provvedimento di cancellazione su presunzioni di irregolarità della ditta datrice di CP_1 lavoro, che non possono essere opponibili alla ricorrente. La giurisprudenza ha costantemente affermato che l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli è un meccanismo di agevolazione probatoria, ma il presupposto del diritto è l'effettività del rapporto di lavoro, come confermato dalla
Cassazione Civile, Sez. Lavoro, n. 7995/2000 e Cassazione Civile, Sez. Lavoro, n. 4859/1993. In mancanza di prove concrete che confutino le testimonianze e la documentazione fornita dalla ricorrente, il provvedimento di cancellazione è illegittimo.
Le risultanze probatorie dimostrano che la ricorrente ha diritto alla reiscrizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli a tempo determinato per gli anni contestati e alla conseguente corresponsione dei benefici previdenziali spettanti. Pertanto, l' è tenuto ad annullare il provvedimento di CP_1 cancellazione e a ripristinare i diritti della ricorrente.
La prova testimoniale ha confermato l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e la ditta per l'anno 2013, per un totale di 101 giornate lavorative. I testi Organizzazione_2 hanno dettagliatamente confermato le mansioni svolte, gli orari di lavoro, il luogo di lavoro e la retribuzione ricevuta dalla ricorrente, soddisfacendo i requisiti di subordinazione previsti dall'art. 2094
c.c. La cancellazione del nominativo della ricorrente dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli a tempo determinato da parte dell' è risultata illegittima. La Suprema Corte ha più volte ribadito che, in CP_1 caso di disconoscimento del rapporto di lavoro da parte dell' , spetta al lavoratore dimostrare CP_1
l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto di lavoro (Cass. Civ., Sez. Lav., 12 giugno 2000,
n. 7995; Cass. Civ., Sez. Lav., 19 maggio 2003, n. 7845). La ricorrente ha fornito sufficienti prove a supporto del suo diritto alla reiscrizione.
La Suprema Corte ha stabilito che l'onere della prova in materia di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli grava sul lavoratore (Cass. Civ., Sez. Lav., 26 aprile 1993, n. 4859). Nel presente caso, la ricorrente ha soddisfatto tale onere, mentre l' ha basato la cancellazione su presunzioni di CP_1 irregolarità della ditta datrice di lavoro, non opponibili alla lavoratrice, e non ha fornito prove sufficienti a sostegno della legittimità del proprio provvedimento.
Le domande della ricorrente sono state dimostrate attraverso le testimonianze raccolte. I testi, nei vari procedimenti riuniti, hanno confermato l'intero rapporto lavorativo, precisando dettagliatamente le mansioni svolte, i luoghi, gli orari e la retribuzione percepita. Tali testimonianze hanno confermato l'effettività del rapporto di lavoro tra la IG.ra e la ditta Parte_1 Organizzazione_2 per gli anni 2010, 2012 e 2013.
La cancellazione operata dall' risulta, quindi, assolutamente illegittima. La prova testimoniale ha CP_1 dimostrato che la ricorrente ha svolto un'attività lavorativa reale e continuativa, in conformità con quanto denunciato. Le presunzioni di irregolarità dell'azienda datrice di lavoro non possono pregiudicare i diritti della lavoratrice, in linea con il principio di "automaticità delle prestazioni" di cui all'art. 2116 c.c. Eventuali irregolarità dell'azienda non possono ripercuotersi sull'attività lavorativa svolta dai singoli dipendenti.
La giurisprudenza consolidata (Corte d'Appello di Bari, Sez. Lavoro, 07 Maggio 2012, n. 2888) sostiene che, nei giudizi di cancellazione del rapporto di lavoro, oltre al diritto del lavoratore ad essere iscritto, si deve discutere anche della legittimità della decisione dell' di disconoscere un rapporto CP_1 di lavoro già formalmente riconosciuto. L' ha il compito di dimostrare la fittizietà del rapporto di CP_1 lavoro, mentre spetta al lavoratore confutare gli elementi di fatto posti a base della cancellazione.
Anche in considerazione dell'audizione dei testi e sentiti all'udienza del 20 Testimone_1 Tes_2 gennaio 2023, che hanno confermato l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente, il rapporto di lavoro è stato ulteriormente avvalorato dalle loro testimonianze.
Alla luce di quanto sopra esposto, lo scrivente giudicante, dichiara quanto segue:
1. La IG.ra ha diritto alla reiscrizione negli elenchi anagrafici degli operai Parte_1 agricoli a tempo determinato per gli anni 2013, 2012 e 2010.
2. L' è condannato a reiscrivere la IG.ra negli elenchi anagrafici per gli CP_1 Parte_1 anni 2013, 2012 e 2010 e a riconoscere i relativi benefici previdenziali spettanti. Inoltre, è condannato alla restituzione di quanto eventualmente già prelevato nelle more della definizione del presente giudizio.
3. L' è condannato al pagamento delle spese processuali, CP_1
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' in persona del rispettivo legale Parte_1 CP_1
rappresentante p.t., con ricorso depositato il il 12/05/2015, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. La IG.ra ha diritto alla reiscrizione negli elenchi anagrafici degli operai Parte_1 agricoli a tempo determinato per gli anni 2013, 2012 e 2010.
2. L' è condannato a reiscrivere la IG.ra negli elenchi anagrafici per gli CP_1 Parte_1 anni 2013, 2012 e 2010 e a riconoscere i relativi benefici previdenziali spettanti. Inoltre, è condannato alla restituzione di quanto eventualmente già prelevato nelle more della definizione del presente giudizio.
3. L' è condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi €1.800,00, oltre CP_1
IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Così deciso in Patti 13/06/2024.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo