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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/01/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. Alberto CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere
dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 14/1/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 2259/2022 vertente
TRA
Parte_1
(avv.to Pischedda)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1 già Controparte_2
PARTE APPELLATA NON COSTITUITA
E
Controparte_3
PARTE APPELLATA NON COSTITUITA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 6998 del 22/2/2022
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, in accoglimento dell'opposizione proposta dalla - già CP_1
d'ora in poi, breviter, “ ” - si annullava l'avviso di addebito n. 397 2019 00172460 39 CP_2 Pt_2
000, notificato dall il 2/2/2019, e, per l'effetto, si dichiarava non dovuta Controparte_4 Pt_ all la somma complessiva di € 607.253,33, a titolo di omissioni contributive (e relative sanzioni) riguardanti il periodo gennaio 2014 - luglio 2018.
L'istituto interponeva gravame, mentre la e l' non si costituivano in giudizio. Pt_2 CP_3
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
Con un unico (articolato) motivo di gravame - denunciando la violazione degli artt. 116 e 421 c.p.c.
Pt_ nonché dell'art. 2697 c.c. - l censura la sentenza di cui sopra, evidenziando l'efficacia probatoria privilegiata dei verbali ispettivi, l'onere della prova a carico della Società quantomeno riguardo agli sgravi contributivi e l'erronea valutazione delle risultanze processuali.
Tali censure si rivelano nel complesso infondate.
Innanzitutto, si osserva che il primo giudice ha fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali in subiecta materia, considerando, per un verso, che trattavasi di un'azione di accertamento negativo e, per Pt_ altro verso, che la pretesa contributiva dell traeva origine da verbali ispettivi.
Invero, posto che l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, logico corollario è che, nel giudizio promosso per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso Pt_ dall' sulla base di verbale ispettivo, incombe sull'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso.
Al contempo, occorre tenere presente, però, l'efficacia probatoria di tale verbale, nel senso che quest'ultimo fa piena prova ai sensi dell'art. 2700 c.c. fino a querela di falso, riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile ed apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori.
In ordine, poi, alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese dalle parti o da terzi allo stesso ispettore, le stesse fanno fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni medesime.
Orbene, nel caso di specie, l'avviso di addebito, opposto in questa sede, trae origine dal verbale unico di accertamento ispettivo n. 2017/010259/DDL del 2/4/2019, notificato il 15/4/2019, con cui era stato contestato alla (ora , nel periodo gennaio 2014 - luglio 2018, da un lato, di CP_2 CP_1 avere impiegato a tempo pieno i lavoratori dipendenti, elencati nel suddetto verbale, a fronte di una formale stipulazione di contratti a tempo parziale e, dall'altro, di avere fatto ricorso al contratto di apprendistato per alcuni lavoratori, di cui al medesimo verbale, nonostante gli stessi avessero già maturato esperienza lavorativa nel medesimo settore. Pt_ Sulla base di tali rilievi, quindi, l ha provveduto a recuperare i contributi, afferenti il periodo sopra indicato, per le ore prestate fino alla concorrenza del tempo pieno, nonché a recuperare i benefici contributivi inizialmente fruiti dall'azienda per indebito utilizzo del contratto di apprendistato.
Dalla lettura di tale verbale, risulta che i funzionari dell hanno rilevato l'esistenza di una Pt_1 situazione fattuale, differente rispetto a quella formalmente risultante dalla documentazione messa a disposizione dalla Società, fondando le proprie conclusioni unicamente sulla base delle dichiarazioni raccolte dai lavoratori, i quali hanno riferito, appunto, una realtà del rispettivo rapporto di lavoro diversa da quella risultante dai documenti.
Tuttavia, le suddette dichiarazioni, che, per loro natura, non possono essere assistite da efficacia probatoria privilegiata - anche perché rese da soggetti che potenzialmente sono interessati al riconoscimento di un rapporto di lavoro avente un più favorevole trattamento contributivo - non sono state sostenute da altri elementi di prova specifici a riscontro, sorretti da pari efficacia probatoria nei termini sopra ricordati dai giudici di legittimità.
Nello specifico, nel verbale ispettivo di cui sopra, si menziona in maniera generica “l'esame dei dati raccolti in sede di istruzione della pratica”, senza, però, che vi siano indicazioni specifiche di identificazione di determinati dati, al fine di consentire la focalizzazione su specifici rilievi di fatto ed escludere che si sia trattato di mere deduzioni degli stessi ispettori.
In altri termini, manca un riscontro diretto ed ulteriore, rispetto a quanto riferito dagli stessi lavoratori coinvolti, in ordine allo svolgimento di ore di lavoro ulteriori e alle mansioni svolte che, quanto meno in maniera altamente presuntiva, supportasse le conclusioni raggiunte, né viene fatta menzione specifica di tali riscontri nel verbale stesso, quanto meno per corroborare il valore delle allegate dichiarazioni dei lavoratori.
Parimenti si ritiene per quanto riguarda i contratti di apprendistato, relativamente ai quali si riferisce genericamente che i lavoratori interessati avrebbero già maturato pregressa esperienza lavorativa nel medesimo settore;
infatti, a fronte delle conclusioni raggiunte, non si indica specificamente quale sia stata tale esperienza per ciascun lavoratore interessato, quale sia stato l'arco temporale di riferimento, la durata dell'esperienza stessa e le mansioni oggetto del rapporto alle dipendenze con la Società, al fine sempre di consentire un oggettivo raffronto, indispensabile per giungere alle conclusioni di cui al medesimo verbale.
Sul punto, non può condividersi quanto sostenuto dall'appellante, ad avviso del quale, trattandosi di sgravi, spettava al soggetto beneficiario provarne le condizioni legittimanti, atteso che non poteva addossarsi alla Società una prova negativa, ossia la circostanza che i dipendenti non avessero avuto pregresse esperienze lavorative e, quindi, non avessero già avuto formazione nel settore in cui operavano.
Pertanto - come correttamente opinato dal Tribunale capitolino - il sopra delineato materiale probatorio Pt_ non poteva rivestire l'efficacia probatoria invocata dall , alla luce della copiosa documentazione che la
Società opponente aveva, invece, allegato al proprio atto introduttivo, tutta conforme alla stessa realtà formale che l'accertamento ispettivo avrebbe dovuto smentire (v., in tale senso, i due faldoni allegati, contenenti libretti unici di lavoro, buste paga, contratti di lavoro e turni di lavoro, relativi a tutti i lavoratori interessati all'accertamento nell'arco temporale oggetto del presente giudizio).
Pertanto, a fronte di un onere di allegazione e prova in capo all'opponente - trattandosi, nel caso di Pt_ specie, di una domanda di accertamento negativo della pretesa vantata dall - quest'ultimo, nel provvedimento di accertamento, avrebbe dovuto precisare le ragioni poste a fondamento della pretesa ed i dati probatori ad essa sottesi. Pt_ Nella specie, invece, le presunte violazioni sono state ritenute dagli ispettori dell sulla base di dati parziali ed insufficienti e su valutazioni inadeguate a fondare le conclusioni esposte nel predetto verbale,
mentre, nel giudizio di primo grado, le deduzioni e prove offerte risultavano inidonee a colmare le lacune originarie già emerse nella fase amministrativa, che è stata richiamata integralmente nei suoi contenuti, e nei limiti sopra evidenziati, senza che l'articolata prova per testi e per interrogatorio libero - giustamente non ammessa dal primo giudice - potesse ovviare ed integrare tali lacune allegatorie e probatorie.
Per quanto fin qui esposto, l'appello non merita accoglimento.
Soltanto con le note di trattazione scritta inviate telematicamente in data 10/1/2025, l ha Pt_1 depositato i files elm comprovanti l'avvenuto tentativo di notifica alle parti appellate il 14/2/2024, chiedendo, in mancanza dei files di consegna, termine per il rinnovo della suddetta notifica (peraltro, citando come “caso similare”, l'inconferente Cass. 15/7/2022, n. 22383).
In disparte che tale segnalazione doveva effettuarsi entro 8 giorni prima dell'odierna udienza - come stabilito nel provvedimento collegiale ex art. 127-ter c.p.c. del 19-20/11/2024 - e in disparte che il tentativo di notifica del ricorso introduttivo è avvenuto solo in prossimità della prima udienza di discussione - fissata per il
27/2/2024, a fronte del decreto presidenziale ex art. 435, comma 2, c.p.c. del 2-5/9/2022 - non si ritiene di disporre il termine per l'invocata notifica del ricorso, sussistendo le suesposte ragioni per disattendere quest'ultimo, in applicazione del principio della “ragione più liquida” della decisione, che esenta dall'esaminare le questioni processuali concernenti la regolarità del contraddittorio (o quelle che riguardano l'esercizio di attività defensionali delle parti), poiché, se anche i relativi adempimenti fossero necessari, la loro effettuazione sarebbe ininfluente e lesiva del principio della ragionevole durata del processo (v., per tutte, Cass. 18/4/2019, n. 10839).
Nulla va disposto in ordine alle spese del grado, atteso che le parti appellate non si sono costituite in giudizio.
Stante il tipo di pronuncia adottata (rigetto), sussistono, in capo all'appellante, le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 - come aggiunto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012 - per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
a - rigetta l'appello;
b - nulla dispone sulle spese del grado;
c - dà atto che sussistono, per l'appellante, le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 14/1/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(Alberto Celeste)