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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 15/07/2025, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE SECONDA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12/06/24
da
(C.F. ), con l'Avv. ZAMBONIN FRANCESCA e con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto presso il suo studio in Binasco(MI) – Via Don Albertario n.11/13;
contro
, (C.F. , con l'Avv. ROGNONI PIETRO ANGELO e con Controparte_1 C.F._2 domicilio eletto presso il suo studio in Binasco (Mi);
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Binasco in data 25/05/2012, (atto n.4, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012);
separati consensualmente con sentenza n. 1524/2024 di questo Tribunale, passata in giudicato
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
Si da atto che nelle more di causa le Parti raggiungevano un accordo sulle modalità di separazione e divorzio e che con note del 30/06/2025 depositavano condizioni congiunte per la pronuncia di divorzio come così riportate:
“ • dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e Parte_1
ai sensi dell'art. 149 cod. civ. e ai sensi dell'art. 3 n. 2 lettera b) della legge Controparte_1
1.12.1970, n.898, modificata dalla legge 6.3.1987, n. 74; • ordinare all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Binasco di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• OMOLOGARE le seguenti CONDIZIONI DI DIVORZIO, come già indicate nel ricorso per la pronuncia della separazione consensuale, fatta eccezione per le seguenti disposizioni, che vengono modificate in quanto già eseguite dalle Parti:
PUNTO 6), nella parte in cui prevedeva l'obbligo della Sig.ra i dare comunicazione alla Pt_1
locatrice della intervenuta successione nel contratto e della conseguente estromissione del Sig.
, inviando contestualmente alla medesima locatrice copia della sentenza di CP_1 omologazione, in quanto obbligazione già adempiuta;
PUNTO 11) nella parte in cui prevedeva l'obbligo del Sig. di corrispondere entro il CP_1
31.1.2025 direttamente a mani del legale procuratore della Sig.ra , Avv. Parte_1
CA BO del Foro di Pavia, all'uopo dichiaratasi antistataria ex art. 93, cod. proc. civ., il complessivo importo di € 1.000,00 (mille/00), comprensivo di spese imponibili, anticipazioni e accessori ex lege dovuti (15% Rimborso forfettario, 4% CPA e 22% IVA) a titolo di concorso nelle spese del procedimento, in quanto obbligazione già adempiuta.
1) Il figlio minorenne , nato a [...] il [...], sarà affidato in via congiunta e Per_1
condivisa a entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre in Binasco (MI),
Via Alessandro Manzoni n. 3, ove tuttora risiede. Nella gestione dell'affido condiviso i genitori, profondendo il massimo spirito collaborativo e orientandosi costantemente al preminente ed esclusivo interesse di , eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le Per_1
questioni afferenti l'ordinaria amministrazione ed eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni afferenti la straordinaria amministrazione, assumendo soltanto di comune accordo le decisioni di particolare importanza nella vita del figlio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: in materia educativa, scolastica, medico/sanitaria e di orientamento religioso), tenendo prioritariamente conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio stesso, nel contesto di un progetto educativo partecipato;
2) in considerazione della rilevantissima distanza tra l'attuale domicilio della madre e di Per_1 in Binasco (MI) e il nuovo attuale domicilio del padre in Genova (GE), Via Bolzaneto n. 3/2, nonché dell'età dello stesso (di anni 15), i genitori concorderanno di volta in volta Per_1
direttamente i tempi e le modalità di frequentazione padre/figlio, tenendo prioritariamente
Pag. 2 di 6 conto dell'interesse del minore, degli impegni scolastici ed extrascolastici di quest'ultimo e degli impegni lavorativi del padre;
3) il padre Sig. corrisponderà alla madre Sig.ra l'importo Controparte_1 Parte_1
mensile di € 300,00 (trecento/00) omnicomprensivo, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio e di concorso nelle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio Per_1
medesimo, entrambi ricompresi (concorso nel mantenimento e concorso nelle spese straordinarie) nel predetto importo mensile di € 300,00 (trecento/00), da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT, da versarsi e da accreditarsi in favore della Sig.ra a mezzo di bonifico entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese, a decorrere dal Parte_1
15 ottobre 2024 fino al raggiungimento dell'autonomia economica e finanziaria del figlio stesso. Nessuna altra spesa straordinaria nell'interesse del figlio sarà a carico del Sig. Per_1
, ad eccezione delle spese relative alle prestazioni dentistiche, espressamente Controparte_1
escluse dal predetto importo di € 300,00, che dovranno essere oggetto di accordo tra i genitori circa la scelta del medico odontoiatra e che verranno ripartite tra i genitori nella pari misura del 50%;
CP_ 4) l'assegno unico e universale per i figli a carico erogato dall' verrà richiesto e percepito nella misura del 100% dalla Sig.ra e rimarrà acquisito alla stessa Sig.ra Parte_1
nella pari misura del 100%; Parte_1
5) l'unità immobiliare adibìta a casa coniugale “sita in Binasco FABBRICATO VIA MANZONI, 3
BINASCO – composta da 3 locali oltre ai servizi di circa mq. 78 piano 4°scala “A” anno di costruzione 1963: identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Binasco al fg. N 1 mapp. N.
206 sub. 36 – Categoria A/3 – Classe 1 – Consistenza 5,5 vani – Rendita Catastale € 312,46 con i seguenti accessori cantina e box, quest'ultimo identificato al Catasto Fabbricati del Comune di
Binasco al fg. 1 mapp. N. 617 sub. 2 – Categoria C/6 – Classe 3 – Rendita Catastale € 26,25” e condotta in locazione in forza di contratto concluso dal solo Sig. in data Controparte_1
1.7.2021 con la , rimarrà assegnata alla Sig.ra Controparte_3
, in quanto collocataria in via prevalente della prole, con tutti gli arredi e le Parte_1
suppellettili ivi presenti;
6) in ragione dell'assegnazione della casa coniugale in favore della Sig.ra , di Parte_1 cui al punto 5) che precede, ex art. 6 della Legge n. 392 del 27.7.1978 la medesima Sig.ra
, dalla data di pubblicazione della sentenza di omologa della separazione, è Parte_1
Pag. 3 di 6 succeduta/subentrata nel contratto di locazione concluso dal solo sig. in Controparte_1 data 1.7.2021 con la;
Controparte_3
7) la Sig.ra in ogni caso si obbliga sostenere in via esclusiva e a tenere a Parte_1
proprio carico tutte le spese di utenze e di locazione (canone e oneri accessori) relative all'immobile di cui al punto 5) che precede maturate a far data dal 1° ottobre 2024 e a tenere indenne e manlevare il Sig. da ogni e qualsivoglia pretesa della locatrice Controparte_1
successiva a tale data del 1° ottobre 2024, fermo Controparte_3
il diritto del medesimo Sig. di recedere dal contratto di locazione Controparte_1 dell'1.7.2021 concluso con la nell'ipotesi in cui Controparte_3
detta successione/subentro della Sig.ra ex art. 6 della Legge n. 392 del Parte_1
27.7.1978, per qualsivoglia causa o ragione non risultasse perfezionato;
8) il Sig. si impegna a provvedere al pagamento di ogni eventuale debito Controparte_1
arretrato inerente alla casa famigliare (canone di locazione, spese utenze, ecc.) scaduto e non versato antecedente alla data del 30/09/2024;
9) i coniugi dichiarano di essere autosufficienti sotto il profilo economico e/o finanziario e, pertanto ciascuno, provvederà al proprio personale sostentamento senza alcun obbligo di mantenimento o alimentare a carico di un coniuge in favore dell'altro;
10) i coniugi dichiarano di aver tra loro regolamentato ogni altro rapporto economico tra gli stessi intercorso e di non aver più nulla a che pretendere l'un coniuge dall'altro con il preciso adempimento degli obblighi che precedono;
11) Salvo il contributo già versato dal Sig. direttamente all'Avv. BO, le residue CP_1
spese legali del procedimento per la separazione dei coniugi e contestuale scioglimento del matrimonio civile anche dell'antecedente fase stragiudiziale saranno integralmente compensate tra le parti e con rinuncia alla solidarietà professionale da parte dei rispettivi difensori ex art. 13 della Legge Professionale n. 247/2012. “
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si da atto che con note del 30/06/2025 le parti hanno confermato di aver trovato un accordo sia sulla separazione che sul divorzio, così come da condizioni congiunte depositate.
Pag. 4 di 6 Con sentenza n. 1525/24 emessa dal Tribunale di Pavia in data 18/11/24 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno depositato le condizioni di divorzio, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono dunque i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non puo essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1
in Binasco il giorno 25/05/2012 (atto n.4, parte I, anno 2012); Controparte_1
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 14/07/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 5 di 6 Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE SECONDA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12/06/24
da
(C.F. ), con l'Avv. ZAMBONIN FRANCESCA e con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto presso il suo studio in Binasco(MI) – Via Don Albertario n.11/13;
contro
, (C.F. , con l'Avv. ROGNONI PIETRO ANGELO e con Controparte_1 C.F._2 domicilio eletto presso il suo studio in Binasco (Mi);
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Binasco in data 25/05/2012, (atto n.4, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012);
separati consensualmente con sentenza n. 1524/2024 di questo Tribunale, passata in giudicato
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
Si da atto che nelle more di causa le Parti raggiungevano un accordo sulle modalità di separazione e divorzio e che con note del 30/06/2025 depositavano condizioni congiunte per la pronuncia di divorzio come così riportate:
“ • dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e Parte_1
ai sensi dell'art. 149 cod. civ. e ai sensi dell'art. 3 n. 2 lettera b) della legge Controparte_1
1.12.1970, n.898, modificata dalla legge 6.3.1987, n. 74; • ordinare all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Binasco di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• OMOLOGARE le seguenti CONDIZIONI DI DIVORZIO, come già indicate nel ricorso per la pronuncia della separazione consensuale, fatta eccezione per le seguenti disposizioni, che vengono modificate in quanto già eseguite dalle Parti:
PUNTO 6), nella parte in cui prevedeva l'obbligo della Sig.ra i dare comunicazione alla Pt_1
locatrice della intervenuta successione nel contratto e della conseguente estromissione del Sig.
, inviando contestualmente alla medesima locatrice copia della sentenza di CP_1 omologazione, in quanto obbligazione già adempiuta;
PUNTO 11) nella parte in cui prevedeva l'obbligo del Sig. di corrispondere entro il CP_1
31.1.2025 direttamente a mani del legale procuratore della Sig.ra , Avv. Parte_1
CA BO del Foro di Pavia, all'uopo dichiaratasi antistataria ex art. 93, cod. proc. civ., il complessivo importo di € 1.000,00 (mille/00), comprensivo di spese imponibili, anticipazioni e accessori ex lege dovuti (15% Rimborso forfettario, 4% CPA e 22% IVA) a titolo di concorso nelle spese del procedimento, in quanto obbligazione già adempiuta.
1) Il figlio minorenne , nato a [...] il [...], sarà affidato in via congiunta e Per_1
condivisa a entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre in Binasco (MI),
Via Alessandro Manzoni n. 3, ove tuttora risiede. Nella gestione dell'affido condiviso i genitori, profondendo il massimo spirito collaborativo e orientandosi costantemente al preminente ed esclusivo interesse di , eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le Per_1
questioni afferenti l'ordinaria amministrazione ed eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni afferenti la straordinaria amministrazione, assumendo soltanto di comune accordo le decisioni di particolare importanza nella vita del figlio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: in materia educativa, scolastica, medico/sanitaria e di orientamento religioso), tenendo prioritariamente conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio stesso, nel contesto di un progetto educativo partecipato;
2) in considerazione della rilevantissima distanza tra l'attuale domicilio della madre e di Per_1 in Binasco (MI) e il nuovo attuale domicilio del padre in Genova (GE), Via Bolzaneto n. 3/2, nonché dell'età dello stesso (di anni 15), i genitori concorderanno di volta in volta Per_1
direttamente i tempi e le modalità di frequentazione padre/figlio, tenendo prioritariamente
Pag. 2 di 6 conto dell'interesse del minore, degli impegni scolastici ed extrascolastici di quest'ultimo e degli impegni lavorativi del padre;
3) il padre Sig. corrisponderà alla madre Sig.ra l'importo Controparte_1 Parte_1
mensile di € 300,00 (trecento/00) omnicomprensivo, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio e di concorso nelle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio Per_1
medesimo, entrambi ricompresi (concorso nel mantenimento e concorso nelle spese straordinarie) nel predetto importo mensile di € 300,00 (trecento/00), da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT, da versarsi e da accreditarsi in favore della Sig.ra a mezzo di bonifico entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese, a decorrere dal Parte_1
15 ottobre 2024 fino al raggiungimento dell'autonomia economica e finanziaria del figlio stesso. Nessuna altra spesa straordinaria nell'interesse del figlio sarà a carico del Sig. Per_1
, ad eccezione delle spese relative alle prestazioni dentistiche, espressamente Controparte_1
escluse dal predetto importo di € 300,00, che dovranno essere oggetto di accordo tra i genitori circa la scelta del medico odontoiatra e che verranno ripartite tra i genitori nella pari misura del 50%;
CP_ 4) l'assegno unico e universale per i figli a carico erogato dall' verrà richiesto e percepito nella misura del 100% dalla Sig.ra e rimarrà acquisito alla stessa Sig.ra Parte_1
nella pari misura del 100%; Parte_1
5) l'unità immobiliare adibìta a casa coniugale “sita in Binasco FABBRICATO VIA MANZONI, 3
BINASCO – composta da 3 locali oltre ai servizi di circa mq. 78 piano 4°scala “A” anno di costruzione 1963: identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Binasco al fg. N 1 mapp. N.
206 sub. 36 – Categoria A/3 – Classe 1 – Consistenza 5,5 vani – Rendita Catastale € 312,46 con i seguenti accessori cantina e box, quest'ultimo identificato al Catasto Fabbricati del Comune di
Binasco al fg. 1 mapp. N. 617 sub. 2 – Categoria C/6 – Classe 3 – Rendita Catastale € 26,25” e condotta in locazione in forza di contratto concluso dal solo Sig. in data Controparte_1
1.7.2021 con la , rimarrà assegnata alla Sig.ra Controparte_3
, in quanto collocataria in via prevalente della prole, con tutti gli arredi e le Parte_1
suppellettili ivi presenti;
6) in ragione dell'assegnazione della casa coniugale in favore della Sig.ra , di Parte_1 cui al punto 5) che precede, ex art. 6 della Legge n. 392 del 27.7.1978 la medesima Sig.ra
, dalla data di pubblicazione della sentenza di omologa della separazione, è Parte_1
Pag. 3 di 6 succeduta/subentrata nel contratto di locazione concluso dal solo sig. in Controparte_1 data 1.7.2021 con la;
Controparte_3
7) la Sig.ra in ogni caso si obbliga sostenere in via esclusiva e a tenere a Parte_1
proprio carico tutte le spese di utenze e di locazione (canone e oneri accessori) relative all'immobile di cui al punto 5) che precede maturate a far data dal 1° ottobre 2024 e a tenere indenne e manlevare il Sig. da ogni e qualsivoglia pretesa della locatrice Controparte_1
successiva a tale data del 1° ottobre 2024, fermo Controparte_3
il diritto del medesimo Sig. di recedere dal contratto di locazione Controparte_1 dell'1.7.2021 concluso con la nell'ipotesi in cui Controparte_3
detta successione/subentro della Sig.ra ex art. 6 della Legge n. 392 del Parte_1
27.7.1978, per qualsivoglia causa o ragione non risultasse perfezionato;
8) il Sig. si impegna a provvedere al pagamento di ogni eventuale debito Controparte_1
arretrato inerente alla casa famigliare (canone di locazione, spese utenze, ecc.) scaduto e non versato antecedente alla data del 30/09/2024;
9) i coniugi dichiarano di essere autosufficienti sotto il profilo economico e/o finanziario e, pertanto ciascuno, provvederà al proprio personale sostentamento senza alcun obbligo di mantenimento o alimentare a carico di un coniuge in favore dell'altro;
10) i coniugi dichiarano di aver tra loro regolamentato ogni altro rapporto economico tra gli stessi intercorso e di non aver più nulla a che pretendere l'un coniuge dall'altro con il preciso adempimento degli obblighi che precedono;
11) Salvo il contributo già versato dal Sig. direttamente all'Avv. BO, le residue CP_1
spese legali del procedimento per la separazione dei coniugi e contestuale scioglimento del matrimonio civile anche dell'antecedente fase stragiudiziale saranno integralmente compensate tra le parti e con rinuncia alla solidarietà professionale da parte dei rispettivi difensori ex art. 13 della Legge Professionale n. 247/2012. “
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si da atto che con note del 30/06/2025 le parti hanno confermato di aver trovato un accordo sia sulla separazione che sul divorzio, così come da condizioni congiunte depositate.
Pag. 4 di 6 Con sentenza n. 1525/24 emessa dal Tribunale di Pavia in data 18/11/24 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno depositato le condizioni di divorzio, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono dunque i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non puo essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1
in Binasco il giorno 25/05/2012 (atto n.4, parte I, anno 2012); Controparte_1
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 14/07/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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