Sentenza 7 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 07/03/2023, n. 3773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3773 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/03/2023
N. 03773/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02494/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2494 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Soc Unicredit Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Fioretti, Andrea Guarino, Cecilia Martelli, con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale Guarino in Roma, piazza Borghese, 3;
contro
Gestore Servizi Energetici Gse Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Pugliese, Ernesto Stajano, Enrico Campagnano, Maria Antonietta Fadel, Fabio Garella, con domicilio eletto presso lo studio Fabio Garella in Roma, via Sardegna, 14;
Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Soc Energetic Source Solar Production S.r.l., Soc Eam Solar Italy Holding S.r.l., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento o la dichiarazione della nullità
della comunicazione n. p20150087400 del 20.11.15 con la quale il GSE ha comunicato alla ricorrente, nella sua qualità di cessionario dei crediti sorgenti a favore di E.S.S.P. in conseguenza del riconoscimento del diritto alla tariffa incentivante per l'energia elettrica di origine fotovoltaica prodotta dall'impianto "Antonacci", la decadenza dal diritto alla predetta tariffa incentivante unitamente alla richiesta di restituzione delle somme percepite
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Gestore Servizi Energetici Gse Spa e di Ministero dello Sviluppo Economico e di Ministero dell'Ambiente;
Vista la nota depositata il 23 gennaio 2023;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 febbraio 2023 il dott. Fabio Belfiori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che
- la ricorrente ha proposto ricorso (notificato il 2.2.2016 e depositato il 29.2.2016) avverso l’atto in epigrafe;
- il 10.3.2016 si sono costituiti per resistere il Ministero per lo Sviluppo economico e il Ministero per l’Ambiente; l’11.3.2016 si è costituito per resistere il G.S.E. Spa;
- la ricorrente il 23.1.2023 ha depositato dichiarazione con cui si chiede la dichiarazione della cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese, dal seguente tenore: “ In data 5 gennaio u.s. il GSE ha depositato in giudizio il provvedimento con i quali è stato accordato all’impianto Pasculli la riammissione alle incentivazioni con la decurtazione prevista dall’art. 42, comma 4 bis, d.lvo 28/2011.
Il GSE inoltre ha dichiarato nella relativa memoria che tale nuovo provvedimento è sostitutivo di quello dichiarativo della decadenza e che per l’effetto non procederà alla richiesta di restituzione delle somme a Unicredit SpA.
Si verifica per l’effetto la cessazione della materia del contendere nel presente giudizio, nel quale Unicredit aveva chiesto l’annullamento della richiesta ricevuta di restituire al GSE somme corrispondenti a quelle erogate a ESSP a titolo di incentivi.”;
- la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 15.2.2023;
Tenuto conto che
- in base all’art. 84 c. 4 c.p.a. il giudice può desumere dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa;
Ritenuto che
- non è ravvisabile nella specie la cessazione della materia del contendere, bensì la sopravvenuta carenza di interesse, ciò in quanto la cessazione della materia del contendere presuppone il pieno soddisfacimento dell'interesse fatto valere in giudizio. Invece, la sopravvenuta carenza di interesse presuppone la mancanza di interesse alla decisione, perché, ad esempio, sopravviene un atto che rende sostanzialmente inutile l'eventuale annullamento dell'atto impugnato (cfr. ex multis , Tar Lazio, Roma, sez. I ter, 6 ottobre 2022, n. 12736);
- nel caso di specie non è intervenuto un contrarius actus in autotutela pienamente satisfattivo dell’interesse fatto valere in ricorso e avente ad oggetto l’atto originariamente impugnato, per cui non può dirsi, propriamente integrata l’ipotesi disciplinata dall’art. 34 c. 5 c.p.a.;
- nondimeno durante il processo sono emerse risultanze dirette a far ritenere la sopravvenienza del difetto di interesse alla decisione, secondo quanto comunicato da parte ricorrente nella nota depositata il 23 gennaio 2023;
- va, dunque, dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ex art. 35 c. 1 lett. c) c.p.a.;
- le spese possono essere compensate, in considerazione della particolarità della causa;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Paola Patatini, Consigliere
Fabio Belfiori, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Belfiori | Elena Stanizzi |
IL SEGRETARIO