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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 11/09/2025, n. 1046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1046 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI Sezione Lavoro
n. 542 / 2025 R.Gen
Il Giudice designato dr. Alessio DI PIETRO, all'esito della camera di consiglio dell'udienza dell'11.9.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa vertente
TRA
(nata a [...] – RM il 2.5.1979) e (nato a Parte_1 Parte_2
Subiaco - RM- il 16.5.1977), quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore _1
(nata a [...] il [...]), elettivamente domiciliati in Roma via Carlo Mirabello n. 36,
[...] rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Occhione giusta procura in atti ricorrenti
E
in persona del legale rappresentante pro- tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via CP_1
Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'Avv. Ivanoe Ciocca giusta procura in atti convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.1.2025 i ricorrenti indicati in epigrafe - esponendo di aver infruttuosamente esperito la procedura amministrativa diretta ad ottenere, per la figlia minore _1
, la prestazione di cui all'art. 1 legge n. 289/90 ed il riconoscimento della condizione di disabilità
[...] con necessità di sostegno intensivo ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge n. 104 del 1992 ed esponendo di aver altresì esperito ricorso giudiziale per l'accertamento tecnico preventivo (ex art. 445-bis c.p.c.) diretto ad ottenere il riconoscimento dei citati requisiti medico-legali e contestate tempestivamente le conclusioni del Ctu che in tale ultimo giudizio aveva escluso la ricorrenza di detti requisiti medico- CP_ legali - ha convenuto in giudizio l' chiedendo l'accertamento della sussistenza delle condizioni mediche ai fini delle prestazioni reclamate.
1 CP_ Si è costituito in giudizio l' il quale ha contestato l'ammissibilità e la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e viene decisa con la presente sentenza.
In primo luogo, deve notarsi che il ricorso è stato tempestivamente iscritto in data 27.1.2025 entro il termine di 30 giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso avvenuto il 21.1.2025.
Detto ciò, si osserva che l'opposizione va disattesa.
Occorre rammentare che, ai fini del giudizio a cognizione piena, l'art. 445 bis comma 5° cod. proc. civ. prevede che “Nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Pertanto, non è sufficiente enunciare semplicemente le patologie da cui è affetta la parte, ma occorre esporre le ragioni per le quali si ritiene che la valutazione compiuta dal Ctu in sede di accertamento tecnico preventivo non sia corretta.
I motivi di contestazione devono quindi tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente dell'atp e specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione. In difetto il giudizio deve terminare con una sentenza in rito di inammissibilità (cfr. giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di gravame: Cass. 2797/2003
e Cass. n. 17318/2004).
Nel caso in esame, la difesa lamenta la sottovalutazione del quadro patologico della minore, avuto riguardo in particolare alle seguenti patologie: “corea di Sydenham” ed “endocardite reumatica”.
Tuttavia, il Ctu nominato (dott. ha accertato, in modo chiaro all'esito di un articolato Persona_2 ed esaustivo ragionamento scientifico, che la minore non presenta i requisiti sanitari previsti ai sensi dell'art. 3, comma 3. Legge n.104 del 1992 (condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo) e ai sensi dell'art. 1 legge n. 289/90 (indennità di frequenza).
Il Ctu ha avuto modo di chiarire che “Dalla documentazione agli atti e dall'analisi delle diagnosi emesse in occasione delle visite medico-legali, si si rileva che la minore è affetta da lieve insufficienza mitralica con pregressa diagnosi di endocardite reumatica;
ha inoltre avuto un episodio con sintomatologia da corea, i cui sintomi sono regrediti in risposta alle cure ricevute. La è stata Pt_2 sottoposta a controlli clinici accurati da cui è emerso un profilo cognitivo medio-alto con tratti di ansia legati primariamente all'ambiente medico ed alla fobia degli aghi (come da ultima relazione psicologa del 22 novembre 2024), aspetti comunque ben rispondenti alle terapie effettuate. Le
2 condizioni descritte non fanno emergere nessuna condizioni clinica tale da determinare una
“difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età” né tantomeno una condizione di “ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”. Per quanto relazionato è possibile escludere la sussistenza dei criteri d'elezione per il riconoscimento dell'indennità di frequenza e del handicap con connotazione di gravità”.
Tali risultanze della Ctu medico legale appaiono sufficientemente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità.
Del resto, nel ricorso in opposizione non viene illustrato alcun specifico errore tecnico commesso dal Ctu, né può trovare accoglimento la censura mossa in merito alla sottovalutazione del quadro morboso derivante dalle patologie quali la “corea di ” e l' “endocardite reumatica”.” Per_3 essendo state valutate dal Ctu in sede di indagine peritale (vedi pag. 7 e 8 dell'elaborato), né sono state individuate specifiche contraddizioni in cui sarebbe incorso l'esperto.
Le censure dei ricorrenti, dunque, sono il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse, peraltro, in termini generici e non suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni del Ctu. Si tratta, pertanto, di un dissenso assolutamente normale nell'ambito delle valutazioni medico-legali, ma non idoneo ad addebitare al consulente d'ufficio carenze o deficienze diagnostiche, o affermazioni illogiche e scientificamente errate, o omissione di accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente, al fine di dimostrare la erroneità del giudizio formulato dal Ctu, la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del medesimo e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico (v. Cass., 17.4.2004 n. 7341; Cass.,
3.10.2011 n. 20188).
In definitiva, alla luce delle considerazioni sinora esposte, non si giustifica un rinnovo dell'indagine peritale ed il ricorso non può trovare accoglimento.
Stante il rigetto della domanda, le spese di lite, liquidate come in dispositivo, devono essere poste a carico dei ricorrenti, atteso che gli stessi non hanno prodotto la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att c.p.c. e hanno, tra l'altro, versato il contributo unificato.
La liquidazione delle spese operate in dispositivo è comprensiva delle spese relative alla fase di atp, in relazione alle quali è stata applicata la riduzione degli onorari del 20% stante la costituzione in giudizio dell'Ente mediante proprio funzionario (vedi art. 152-bis disp. att. c.p.c.).
P.Q.M.
Ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa,
- rigetta l'opposizione;
3 CP_
- condanna i ricorrenti a rimborsare in favore dell' le spese di lite che si liquidano in euro
4.304,00 oltre spese generali al 15%;
Tivoli, 11.9.2025
Il Giudice
Alessio Di Pietro
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