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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 28/10/2025, n. 1420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1420 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Giuseppe Rini Presidente dott.ssa Rossana Musumeci Giudice dott.ssa CA BO Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1066 del Ruolo Generale degli Affari civili con- tenziosi dell'anno 2022 vertente
PROMOSSA DA
(c.f. ), nata a [...], il 3 Parte_1 C.F._1
marzo 1986, elettivamente domiciliata in Belmonte Mezzagno, via Don
Pino Puglisi n. 157/A, presso l'Avv. Armando Crini, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
(c.f. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
17 novembre 1978, residente in Ficarazzi, elettivamente domiciliata in Pa- lermo, Via Brunetto Latini n. 11, presso lo studio dell'avv. Alfredo Mira- glia, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
ricorrenti
CON L'INTERVENTO
Tribunale di Termini Imerese sez. civile Del Pubblico Ministero
Interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
Conclusioni dei ricorrenti: all'udienza del 16 settembre 2025 hanno concluso come da verbale d'udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Deve darsi atto che all'udienza del 16/09/2025 le parti hanno dichiara- to di avere raggiunto un accordo per la pronuncia del divorzio secondo il rito congiunto e hanno depositato agli atti del fascicolo l'istanza di tra- sformazione sottoscritto.
È stato espletato il tentativo di conciliazione con esito negativo.
Tanto premesso, ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento del- la domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tem- po previsto dalla legge;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo con decreto del 3 giugno 2009;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ri- preso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Inoltre, i figli nelle more del giudizio sono diventati maggiorenni e nes- suna previsione di mantenimento indiretto va disposta in loro favore poi- ché risultano economicamente autosufficienti (cfr. accordo sottoscritto).
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle
- 2 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile condizioni che le parti hanno indicato nell'istanza di trasformazione e ri- badito in udienza a cui espressamente si rinvia poiché non sono contrarie all'ordine pubblico né a disposizioni di legge imperative.
Stante la natura del procedimento, le spese di lite devono essere com- pensate.
P.Q.M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in PALERMO, in data 07 febbraio 2007, da nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], trascritto nei regi- Parte_2
stri dello Stato civile di detto Comune al n. 3, parte I, dell'anno 2007, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori in- combenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio della Sezione
Civile del Tribunale, il 10 ottobre 2025
Il Presidente
Il Giudice Estensore Giuseppe Rini
CA BO
- 3 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Giuseppe Rini Presidente dott.ssa Rossana Musumeci Giudice dott.ssa CA BO Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1066 del Ruolo Generale degli Affari civili con- tenziosi dell'anno 2022 vertente
PROMOSSA DA
(c.f. ), nata a [...], il 3 Parte_1 C.F._1
marzo 1986, elettivamente domiciliata in Belmonte Mezzagno, via Don
Pino Puglisi n. 157/A, presso l'Avv. Armando Crini, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
(c.f. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
17 novembre 1978, residente in Ficarazzi, elettivamente domiciliata in Pa- lermo, Via Brunetto Latini n. 11, presso lo studio dell'avv. Alfredo Mira- glia, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
ricorrenti
CON L'INTERVENTO
Tribunale di Termini Imerese sez. civile Del Pubblico Ministero
Interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
Conclusioni dei ricorrenti: all'udienza del 16 settembre 2025 hanno concluso come da verbale d'udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Deve darsi atto che all'udienza del 16/09/2025 le parti hanno dichiara- to di avere raggiunto un accordo per la pronuncia del divorzio secondo il rito congiunto e hanno depositato agli atti del fascicolo l'istanza di tra- sformazione sottoscritto.
È stato espletato il tentativo di conciliazione con esito negativo.
Tanto premesso, ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento del- la domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tem- po previsto dalla legge;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo con decreto del 3 giugno 2009;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ri- preso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Inoltre, i figli nelle more del giudizio sono diventati maggiorenni e nes- suna previsione di mantenimento indiretto va disposta in loro favore poi- ché risultano economicamente autosufficienti (cfr. accordo sottoscritto).
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle
- 2 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile condizioni che le parti hanno indicato nell'istanza di trasformazione e ri- badito in udienza a cui espressamente si rinvia poiché non sono contrarie all'ordine pubblico né a disposizioni di legge imperative.
Stante la natura del procedimento, le spese di lite devono essere com- pensate.
P.Q.M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in PALERMO, in data 07 febbraio 2007, da nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], trascritto nei regi- Parte_2
stri dello Stato civile di detto Comune al n. 3, parte I, dell'anno 2007, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori in- combenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio della Sezione
Civile del Tribunale, il 10 ottobre 2025
Il Presidente
Il Giudice Estensore Giuseppe Rini
CA BO
- 3 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile