TRIB
Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/01/2025, n. 856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 856 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26629/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE NAPOLI
SEZIONE XIV
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Martano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26629/2022 promossa da:
(C.F. ),rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. SEPE GIAN VITTORIO, presso il cui studio elettivamente domicilia,
appellante contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1 dall'avv. PRIMARIO ANGELO, presso il cui studio elettivamente domicilia,
appellato nonché contro
, appellato, contumace Controparte_2
OGGETTO: appello giudice di pace (opposizione ex art. 615 c.p.c.).
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni del
14.01.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., CP_1
conveniva, davanti al Giudice di Pace di Procida,
[...] Parte_1
, nonché il , per far dichiarare l'intervenuta prescrizione
[...] Controparte_2 del credito oggetto della cartella di pagamento n. 07120170044208791/000, notificata a seguito del mancato pagamento della tassa di smaltimento rifiuti nell'anno 2016, di cui era venuto a conoscenza a seguito della richiesta di estratto ruolo. Eccepiva altresì la mancata notifica della cartella e dei verbali sottesi, la decadenza del diritto alla riscossione, i vizi formali della cartella e la contestuale richiesta di esibizione degli atti originali attestanti l'avvenuta notifica delle cartelle esattoriali impugnate, di cui assumeva l'omessa notifica. Si costituiva
[...]
contestando il predetto assunto per i seguenti motivi : non Parte_1 impugnabilità dell'estratto di ruolo, carenza della propria legittimazione passiva, regolare notifica delle cartelle di pagamento e prescrizione decennale relativa al tributo richiesto non maturata. Rimaneva contumace il . Controparte_2
Con sentenza n. 410/2022, emessa in data 29.12.2021 (definizione della controversia recante n. R.G. 594/2021), il Giudice di Pace di Procida, accoglieva la predetta opposizione, con contestuale condanna alle spese di giudizio, precisando la propria competenza funzionale, la sussistenza dell'interesse ad agire ex art 100 cpc da parte dell'opponente per ottenere una pronuncia giudiziale di accertamento negativo del debito, essendo tale risultato concretamente conseguibile solo attraverso una pronuncia giudiziale, la legittima impugnabilità dell'estratto di ruolo e la omessa notifica della cartella di pagamento, impugnata unitamente all'estratto di ruolo.
proponeva atto di appello avverso la predetta Parte_1 Parte_1 sentenza, chiedendone la riforma, per i seguenti motivi: illegittimità dell'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo e difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, trattandosi di una pretesa economica di natura tributaria e, quindi, sottoposta alla esclusiva competenza del giudice tributario.
Si costituiva , contestando gli assunti della parte appellante Controparte_1 chiedendo la sospensione del procedimento in attesa della decisione della Corte
Costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale relativamente all'art. 3 bis del DL 146/2021 ed agli atti e provvedimenti consequenziali, sollevate dal Giudice di pace di Napoli e dalla Commissione tributaria di Napoli, e contestualmente eccepiva anche l'illegittimità dell'appello per essere stata impugnata una sentenza emessa dal
Giudice di Pace secondo equità, in violazione dell'art 339 cpc. , la legittima giurisdizione del giudice ordinario, la decadenza del diritto alla riscossione, la legittimità ad eccepire la prescrizione del credito vantato anche impugnando il mero estratto di ruolo, il proprio interesse ad agire ex art 100 cpc. Il Controparte_2 rimaneva contumace.
All'udienza del 14.01.2025 la causa era assegnata a sentenza senza la concessione dei termini di legge.
--------
L'appello è fondato e va accolto per i motivi di seguito esposti.
In via preliminare è meritevole di accoglimento l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Invero, il credito oggetto della cartella di pagamento impugnata tramite ruolo è la tassa di smaltimento rifiuti che, in quanto tributo, è impugnabile solamente dinanzi la Commissione Tributaria territorialmente competente. Sul punto si è più volte espressa la Corte di Cassazione a sezioni unite che – conformemente ai principi in materia – ha statuito che «a norma dell'art.2 del d.lg. n. 546/92, come modificato dall'art.12 L. n.448/01, sono sottratte alla giurisdizione del giudice tributario le sole controversie attinenti alla fase dell'esecuzione forzata;
ne consegue, pertanto, che
l'impugnazione di atti prodromici quali la cartella esattoriale o l'avviso di mora o
l'intimazione di pagamento ex art.50 del D.P.R. n.602/73 è devoluta alla cognizione delle commissioni Tributarie» (Cass. Civ., S.U., 27 gennaio 2011, n.1865).
Tanto puntualizzato, bisogna aggiungere che quella delle Commissioni Tributarie costituisce una giurisdizione di carattere generale, che si radica in base alla materia indipendentemente dal contenuto dei motivi opposti all'atto impositivo (C. Cass.
7388/2007 e 17943/2009).
Il credito oggetto della cartella de qua ha natura tributaria e, in base al disposto dell'art. 2 del d. lgs. n..546/1992, il relativo contenzioso rientra nella giurisdizione del giudice tributario, il quale è tenuto a decidere sull'an e sul quantum del tributo dovuto.
In tema di riparto di giurisdizione tra giudice tributario e civile, in ordine all'attuazione di una pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo, le SS.UU. della Corte di Cassazione, con l'ordinanza n.7822/2020, hanno stabilito, alla luce del combinato disposto del d.lgs. 546/1992, art. 2 e del D.P.R. 602/1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 114/2018, che la linea di confine fra giurisdizione ordinaria e quella tributaria è costituita dalla notifica della cartella esattoriale. In particolare, le SS.UU., con la pronuncia citata, hanno determinato il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine alla pretesa tributaria sorta con un atto esecutivo, nel seguente modo:
• alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce in relazione all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumono verificati fino alla notificazione della cartella o, come nel caso che ci interessa, dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute,
o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di mancata notificazione od inesistente oppure nulla per quanto concerne fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa. Alla pari anche se si tratta di fatti inerenti all'esistenza oppure al modo di essere della pretesa dal punto di vista sostanziale.
• nella competenza del giudice ordinario rientra, invece, la cognizione delle questioni relative alla forma e alla legittimità formale dell'atto esecutivo e, come tale sia se conseguito a una valida notifica della cartella di pagamento o dell'intimazione, non contestate e come tali, sia se conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti, nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in esecuzione successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione oppure in mancanza od inesistenza di detta notifica all'atto esecutivo che ha assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione.
Tali principi sono stati riaffermati nelle più recenti pronunce della Cassazione (ordinanza n.1394 del 18 gennaio 2022 e ordinanza n. 4227 del 10 febbraio 2023).
La Suprema Corte ha quindi chiarito che, in ordine all'individuazione del Giudice competente a trattare l'opposizione alla pretesa tributaria deve tenersi conto dei motivi di contestazione sollevati dal contribuente. Se questi riguardano fatti verificatisi fino alla notificazione della cartella allora dovrà essere adita la Commissione Tributaria, mentre se si tratta di circostanze successive alla notificazione della cartella (ad esempio prescrizione del credito o pagamento estintivo dallo stesso effettuato in tempi successivi) la questione va devoluta al Giudice
Ordinario. Di conseguenza vi è giurisdizione del Giudice Tributario, se il contribuente impugna la cartella di pagamento oppure, come nel caso che ci interessa, l'intimazione di pagamento (ex art. 50, co. 2, D.p.r. n. 602/1973). Vi
è altresì giurisdizione del Giudice Tributario se viene impugnato un atto della riscossione (ad esempio un atto di pignoramento), che è il primo atto notificato al contribuente (nell'ipotesi in cui la cartella e l'intimazione precedente non sono state notificate). Vi è, invece, giurisdizione del Giudice Ordinario, se il contribuente impugna un atto dell'esecuzione (ad esempio un pignoramento) e ne contesta la forma o la legittimità, indipendentemente dalla regolare, o meno, notifica della cartella esattoriale, o di atti esecutivi equipollenti. Vi è altresì la giurisdizione del Giudice Ordinario solo se vengono impugnati atti successivi alla cartella di pagamento ed all'intimazione di pagamento (validamente notificati).
Nel caso che ci interessa è stata impugnata una cartella di pagamento attraverso l'impugnazione dell'estratto di ruolo per una pretesa economica di natura esclusivamente tributaria, e tale fatto, non contestato, e documentalmente provato, in assenza di atti successivi, alla luce dei richiamati principi giurisprudenziali, comporta necessariamente che sui motivi di contestazione si debba pronunciare il giudice tributario e non quello ordinario.
Ogni altra questione va ritenuta assorbita.
Le spese processuali seguono la soccombenza per i entrambi i gradi di giudizio e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del tenore delle difese svolte e dell'assenza di attività istruttoria.
PQM
Il Tribunale di Napoli, sezione XIV, in persona del Giudice dott.ssa Laura Martano definitivamente pronunziando sulla opposizione iscritta al n. R.G. 12858\2022, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello ed, in riforma della sentenza di primo grado n. 410/2022, emessa in data 29.12.2021 dal Giudice di Pace di , depositata in data CP_2
4.10.2022, nel procedimento nr. RG 594/2021, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito e la giurisdizione della Commissione
Tributaria Provinciale di Napoli (primo grado);
2. visto l'articolo 50 c.p.c., fissa termine di mesi tre, decorrente dalla pubblicazione della presente sentenza, per la riassunzione della causa davanti alla predetta A.G.;
3. condanna al pagamento delle spese processuali nei Controparte_1 confronti di che liquida per il primo grado di Parte_1 giudizio in euro 278,00 per compensi, per il secondo grado di giudizio in euro
450,00 per compensi ed euro 64,50 per esborsi, oltre IVA e CPA, spese generali nelle misure di legge.
Napoli, 27.01.2025
Il Giudice
dott.ssa Laura Martano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE NAPOLI
SEZIONE XIV
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Martano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26629/2022 promossa da:
(C.F. ),rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. SEPE GIAN VITTORIO, presso il cui studio elettivamente domicilia,
appellante contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1 dall'avv. PRIMARIO ANGELO, presso il cui studio elettivamente domicilia,
appellato nonché contro
, appellato, contumace Controparte_2
OGGETTO: appello giudice di pace (opposizione ex art. 615 c.p.c.).
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni del
14.01.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., CP_1
conveniva, davanti al Giudice di Pace di Procida,
[...] Parte_1
, nonché il , per far dichiarare l'intervenuta prescrizione
[...] Controparte_2 del credito oggetto della cartella di pagamento n. 07120170044208791/000, notificata a seguito del mancato pagamento della tassa di smaltimento rifiuti nell'anno 2016, di cui era venuto a conoscenza a seguito della richiesta di estratto ruolo. Eccepiva altresì la mancata notifica della cartella e dei verbali sottesi, la decadenza del diritto alla riscossione, i vizi formali della cartella e la contestuale richiesta di esibizione degli atti originali attestanti l'avvenuta notifica delle cartelle esattoriali impugnate, di cui assumeva l'omessa notifica. Si costituiva
[...]
contestando il predetto assunto per i seguenti motivi : non Parte_1 impugnabilità dell'estratto di ruolo, carenza della propria legittimazione passiva, regolare notifica delle cartelle di pagamento e prescrizione decennale relativa al tributo richiesto non maturata. Rimaneva contumace il . Controparte_2
Con sentenza n. 410/2022, emessa in data 29.12.2021 (definizione della controversia recante n. R.G. 594/2021), il Giudice di Pace di Procida, accoglieva la predetta opposizione, con contestuale condanna alle spese di giudizio, precisando la propria competenza funzionale, la sussistenza dell'interesse ad agire ex art 100 cpc da parte dell'opponente per ottenere una pronuncia giudiziale di accertamento negativo del debito, essendo tale risultato concretamente conseguibile solo attraverso una pronuncia giudiziale, la legittima impugnabilità dell'estratto di ruolo e la omessa notifica della cartella di pagamento, impugnata unitamente all'estratto di ruolo.
proponeva atto di appello avverso la predetta Parte_1 Parte_1 sentenza, chiedendone la riforma, per i seguenti motivi: illegittimità dell'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo e difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, trattandosi di una pretesa economica di natura tributaria e, quindi, sottoposta alla esclusiva competenza del giudice tributario.
Si costituiva , contestando gli assunti della parte appellante Controparte_1 chiedendo la sospensione del procedimento in attesa della decisione della Corte
Costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale relativamente all'art. 3 bis del DL 146/2021 ed agli atti e provvedimenti consequenziali, sollevate dal Giudice di pace di Napoli e dalla Commissione tributaria di Napoli, e contestualmente eccepiva anche l'illegittimità dell'appello per essere stata impugnata una sentenza emessa dal
Giudice di Pace secondo equità, in violazione dell'art 339 cpc. , la legittima giurisdizione del giudice ordinario, la decadenza del diritto alla riscossione, la legittimità ad eccepire la prescrizione del credito vantato anche impugnando il mero estratto di ruolo, il proprio interesse ad agire ex art 100 cpc. Il Controparte_2 rimaneva contumace.
All'udienza del 14.01.2025 la causa era assegnata a sentenza senza la concessione dei termini di legge.
--------
L'appello è fondato e va accolto per i motivi di seguito esposti.
In via preliminare è meritevole di accoglimento l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Invero, il credito oggetto della cartella di pagamento impugnata tramite ruolo è la tassa di smaltimento rifiuti che, in quanto tributo, è impugnabile solamente dinanzi la Commissione Tributaria territorialmente competente. Sul punto si è più volte espressa la Corte di Cassazione a sezioni unite che – conformemente ai principi in materia – ha statuito che «a norma dell'art.2 del d.lg. n. 546/92, come modificato dall'art.12 L. n.448/01, sono sottratte alla giurisdizione del giudice tributario le sole controversie attinenti alla fase dell'esecuzione forzata;
ne consegue, pertanto, che
l'impugnazione di atti prodromici quali la cartella esattoriale o l'avviso di mora o
l'intimazione di pagamento ex art.50 del D.P.R. n.602/73 è devoluta alla cognizione delle commissioni Tributarie» (Cass. Civ., S.U., 27 gennaio 2011, n.1865).
Tanto puntualizzato, bisogna aggiungere che quella delle Commissioni Tributarie costituisce una giurisdizione di carattere generale, che si radica in base alla materia indipendentemente dal contenuto dei motivi opposti all'atto impositivo (C. Cass.
7388/2007 e 17943/2009).
Il credito oggetto della cartella de qua ha natura tributaria e, in base al disposto dell'art. 2 del d. lgs. n..546/1992, il relativo contenzioso rientra nella giurisdizione del giudice tributario, il quale è tenuto a decidere sull'an e sul quantum del tributo dovuto.
In tema di riparto di giurisdizione tra giudice tributario e civile, in ordine all'attuazione di una pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo, le SS.UU. della Corte di Cassazione, con l'ordinanza n.7822/2020, hanno stabilito, alla luce del combinato disposto del d.lgs. 546/1992, art. 2 e del D.P.R. 602/1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 114/2018, che la linea di confine fra giurisdizione ordinaria e quella tributaria è costituita dalla notifica della cartella esattoriale. In particolare, le SS.UU., con la pronuncia citata, hanno determinato il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine alla pretesa tributaria sorta con un atto esecutivo, nel seguente modo:
• alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce in relazione all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumono verificati fino alla notificazione della cartella o, come nel caso che ci interessa, dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute,
o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di mancata notificazione od inesistente oppure nulla per quanto concerne fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa. Alla pari anche se si tratta di fatti inerenti all'esistenza oppure al modo di essere della pretesa dal punto di vista sostanziale.
• nella competenza del giudice ordinario rientra, invece, la cognizione delle questioni relative alla forma e alla legittimità formale dell'atto esecutivo e, come tale sia se conseguito a una valida notifica della cartella di pagamento o dell'intimazione, non contestate e come tali, sia se conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti, nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in esecuzione successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione oppure in mancanza od inesistenza di detta notifica all'atto esecutivo che ha assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione.
Tali principi sono stati riaffermati nelle più recenti pronunce della Cassazione (ordinanza n.1394 del 18 gennaio 2022 e ordinanza n. 4227 del 10 febbraio 2023).
La Suprema Corte ha quindi chiarito che, in ordine all'individuazione del Giudice competente a trattare l'opposizione alla pretesa tributaria deve tenersi conto dei motivi di contestazione sollevati dal contribuente. Se questi riguardano fatti verificatisi fino alla notificazione della cartella allora dovrà essere adita la Commissione Tributaria, mentre se si tratta di circostanze successive alla notificazione della cartella (ad esempio prescrizione del credito o pagamento estintivo dallo stesso effettuato in tempi successivi) la questione va devoluta al Giudice
Ordinario. Di conseguenza vi è giurisdizione del Giudice Tributario, se il contribuente impugna la cartella di pagamento oppure, come nel caso che ci interessa, l'intimazione di pagamento (ex art. 50, co. 2, D.p.r. n. 602/1973). Vi
è altresì giurisdizione del Giudice Tributario se viene impugnato un atto della riscossione (ad esempio un atto di pignoramento), che è il primo atto notificato al contribuente (nell'ipotesi in cui la cartella e l'intimazione precedente non sono state notificate). Vi è, invece, giurisdizione del Giudice Ordinario, se il contribuente impugna un atto dell'esecuzione (ad esempio un pignoramento) e ne contesta la forma o la legittimità, indipendentemente dalla regolare, o meno, notifica della cartella esattoriale, o di atti esecutivi equipollenti. Vi è altresì la giurisdizione del Giudice Ordinario solo se vengono impugnati atti successivi alla cartella di pagamento ed all'intimazione di pagamento (validamente notificati).
Nel caso che ci interessa è stata impugnata una cartella di pagamento attraverso l'impugnazione dell'estratto di ruolo per una pretesa economica di natura esclusivamente tributaria, e tale fatto, non contestato, e documentalmente provato, in assenza di atti successivi, alla luce dei richiamati principi giurisprudenziali, comporta necessariamente che sui motivi di contestazione si debba pronunciare il giudice tributario e non quello ordinario.
Ogni altra questione va ritenuta assorbita.
Le spese processuali seguono la soccombenza per i entrambi i gradi di giudizio e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del tenore delle difese svolte e dell'assenza di attività istruttoria.
PQM
Il Tribunale di Napoli, sezione XIV, in persona del Giudice dott.ssa Laura Martano definitivamente pronunziando sulla opposizione iscritta al n. R.G. 12858\2022, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello ed, in riforma della sentenza di primo grado n. 410/2022, emessa in data 29.12.2021 dal Giudice di Pace di , depositata in data CP_2
4.10.2022, nel procedimento nr. RG 594/2021, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito e la giurisdizione della Commissione
Tributaria Provinciale di Napoli (primo grado);
2. visto l'articolo 50 c.p.c., fissa termine di mesi tre, decorrente dalla pubblicazione della presente sentenza, per la riassunzione della causa davanti alla predetta A.G.;
3. condanna al pagamento delle spese processuali nei Controparte_1 confronti di che liquida per il primo grado di Parte_1 giudizio in euro 278,00 per compensi, per il secondo grado di giudizio in euro
450,00 per compensi ed euro 64,50 per esborsi, oltre IVA e CPA, spese generali nelle misure di legge.
Napoli, 27.01.2025
Il Giudice
dott.ssa Laura Martano