TRIB
Sentenza 17 aprile 2024
Sentenza 17 aprile 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 17/04/2024, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2024 |
Testo completo
Nr. 176/2020 di R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Benevento
Seconda Sezione
Il Giudice Monocratico, GOP dr. Carlo BUONO, nella causa iscritta al n.
176/2020 di Ruolo Generale, avente ad oggetto “Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)”: tra
(C.F. ), nato a [...] in Parte_1 C.F._1
l'01.03.1958, e residente in [...], assistito e difeso dall'Avv. Mariateresa Del Ciampo, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Benevento, opponente e
Controparte_1
(P.I. ), corrente in
[...] P.IVA_1 [...]
alla Piazza Risorgimento, 16, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., assistito e difeso dall'Avv. Felice Barricella, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in San Giorgio del Sannio, opposto,
sulle conclusioni rassegnate nell'udienza del 12.01.2024 e dettagliate come dalle note versate in atti, ha emesso la seguente SENTENZA
Con atto di citazione depositato il 15.01.2020, ritualmente notificato alla controparte, si opponeva al decreto ingiuntivo nr. Parte_1
1493/2019 (procedimento nr. 3928/2019 di R.G.) emesso il 15.11.2019 dal
Tribunale di Benevento, con cui gli si ingiungeva di pagare la somma di €
50.392,71, oltre interessi e spese alla
[...]
Controparte_1
Gli opponenti chiedevano di accertare e dichiarare la
[...]
inammissibilità e la infondatezza delle pretese dell'opposta, e per l'effetto, annullare e revocare il provvedimento di ingiunzione emesso dal Tribunale di Benevento nei confronti dell'odierno opponente per violazione degli artt
633, 634 c.p.c e 50 T.U.B., dunque, accertare e dichiarare la violazione da parte della opposta delle regole di correttezza e buona fede nella esecuzione del complesso contratto di conto corrente impugnato e, per l'effetto, dichiarare la non debenza dell'interesse ultralegale, delle commissioni di massimo scoperto trimestrali, dell'anatocismo trimestrale, dei giorni di valuta, delle commissioni. Ancora, accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia per violazione degli artt. 1283, 2697 e 1418 cc, delle condizioni generali di contratto relativa alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dell'intero rapporto e per l'effetto dichiarare la inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi. Ancora, accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia per violazione degli artt. 1325,1175, 1375 e 1418 c.c. degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni- banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta, nonché per mancanza di valida giustificazione causale.
Tribunale BN - Proc nr. 176/2020 R.G.
Giudice C. Buono Pag. 2 di 18 Quindi, accertare e dichiarare, previa rettifica del saldo contabile, l'esatto dare-avere tra le parti sulla base della riclassificazione contabile sia dei rapporti attuali sia di quelli medio tempore giro contati per estinzione, in regime di saggio legale di interesse, senza capitalizzazioni, con eliminazione di ogni ulteriore competenza rilevata. Pertanto, determinare il
Tasso Effettivo globale dell'indicato rapporto bancario e accertare e dichiarare previo accertamento del T.E.G. la nullità e la inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della opposta per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n.
108 perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli artt. 1339 cc della applicazione del tasso legale senza capitalizzazione. Accertare e dichiarare la inefficacia e la risoluzione delle fideiussioni rilasciate in favore della presunta debitrice principale. Per l'effetto, condannare la odierna opposta al risarcimento dei danni arrecati all'odierno opponente in relazione agli artt. 1337, 1338,
1366, 1376 cc da determinarsi in via equitativa. Inoltre condannare la opposta, previa rettifica del saldo contabile, alla restituzione in favore della correntista delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori e rivalutazione monetaria. Dunque, condannare la odierna opposta al risarcimento del danno ex art 96 c.p.c. Con vittoria di spese e competenze di causa con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Resisteva l'opposta
[...]
instando circa la Controparte_1
questione pregiudiziale di merito, difetto di ius postulandi, nell'ipotesi di
Tribunale BN - Proc nr. 176/2020 R.G.
Giudice C. Buono Pag. 3 di 18 accoglimento dell'avversa eccezione, nel ribadire che la Banca vanta un credito nei confronti dell'odierno opponente, in virtù di rapporti bancari intercorsi e di cui alla documentazione che si riproduce in questa sede, pertanto insisteva affinché il Giudice adito voglia accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dall'ingiungente opposto, che si intendono ritualmente riproposte in tale sede, senza che rilevi, salvo che ai fini dell'esecuzione provvisoria e dell'incidenza delle spese nella fase monitoria, se l'ingiunzione sia stata o no legittimamente emessa. Instava, nel merito per il rigetto della proposta opposizione, totalmente infondata in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Chiedeva concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione. Con vittoria di spese.
Dopo aver invitato parte opponente a porre in essere l'obbligatoria mediazione assistita e avuta questa esito negativo, respingendo la richiesta di provvisoria esecuzione, venivano assegnati i termini di cui all'art. 183
VI comma c.p.c. e, all'esito, il giudice procedeva alla nomina di un CTU nella figura del dr. . Depositato l'elaborato peritale Persona_1
e terminata l'istruttoria, il giudice invitava le parti a precisare le conclusioni. Nell'udienza del 12.01.2024, sulle rassegnate conclusioni, il giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. Solo la parte opposta depositava memorie conclusionali e di replica.
Tribunale BN - Proc nr. 176/2020 R.G.
Giudice C. Buono Pag. 4 di 18 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il decreto ingiuntivo opposto va revocato ma la domanda accolta solo in minima parte.
Brevemente, sulla questione pregiudiziale di merito sollevata dall'opponente, solo nell'atto introduttivo e non riproposta nelle memorie ex art. 183 c.p.c. e nei successivi atti di causa, va chiarito che seppur presente tale invalidità non è di ostacolo al giudizio di merito che si instaura con l'opposizione, dovendo il giudice dell'opposizione accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dall'ingiungente opposto, ove ritualmente riproposto in tale sede, senza che rilevi se l'ingiunzione sia stata o no legittimamente emessa (Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 2, sentenza n. 20943/14).
Pertanto, può procedersi ad esaminare i fatti di causa.
L'azione proposta si qualifica come azione di ripetizione di indebito, atteso che l'opponente ha chiesto la restituzione di somme non dovute, siccome espressione di anatocismo, usura, applicazione di interessi ultra-legali, illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, illegittima corresponsione di provvigioni di massimo scoperto.
Costituisce principio pacifico quello secondo il quale chi agisce per la ripetizione delle somme che assume indebitamente corrisposte ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta, essendo tale inesistenza un elemento costitutivo unitamente all'avvenuto pagamento ed al collegamento causale della domanda di indebito oggettivo ex articolo 2033 c.c. (Cass. Civ.
7501/2012).
Tribunale BN - Proc nr. 176/2020 R.G.
Giudice C. Buono Pag. 5 di 18 Tale principio trova applicazione anche in tema di azione di ripetizione di somme indebitamente corrisposte in applicazione di clausole contrattuali contenute in contratti bancari che si assumono nulle.
Più specificamente, quando il correntista intenda, previa contestazione delle risultanze del saldo di conto corrente a lui sfavorevole, esercitare l'actio indebiti ai sensi dell'articolo 2033 c.c. è tenuto a dimostrare i fatti costitutivi del diritto alla ripetizione, ovverossia la nullità del titolo e l'avvenuta annotazione delle poste contestate, e quindi deve produrre, quanto meno, il contratto di conto corrente per dimostrare che esso contiene la pattuizione di clausole illegittime (come ad esempio l'anatocismo nel calcolo degli interessi) o la mancata pattuizione per iscritto, così come dovuto per legge (articolo 1284 c.c. e 117 TUB), di talune condizioni poi applicate al contratto (ad esempio la commissione di massimo scoperto) e gli estratti conto integrali del medesimo rapporto di conto corrente, quale documento contenente la dettagliata indicazione dei movimenti del rapporto indispensabili alla verifica delle poste puntualmente addebitate e accreditate in conto che l'attore assuma illegittimamente addebitate.
Infatti, il principio dispositivo dei mezzi di prova, cristallizzato dall'articolo
2697 c.c., impone al giudice di esaminare i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni delle parti sulla base degli elementi probatori che l'attore e il convenuto hanno rispettivamente prodotto a corredo dei propri atti.
Il generale principio dell'onere probatorio ex articolo 2697 c.c. presuppone, come antecedente logico necessario, la adeguata e tempestiva allegazione
Tribunale BN - Proc nr. 176/2020 R.G.
Giudice C. Buono Pag. 6 di 18 delle circostanze fattuali che la parte è onerata di provare quali fatti costitutivi della domanda (Cass. Civ. 16182/2011).
L'onere di specifica e tempestiva allegazione dei fatti costitutivi della domanda assume, del resto, valenza imprescindibile all'interno del sistema processuale vigente, caratterizzato da rigide preclusioni assertive e probatorie e dal generale principio di non contestazione introdotto dall'articolo 115 comma 1 c.p.c., così come modificato dall'articolo 45 legge 69/2009; in proposito, la Corte di Cassazione ha, in vero, affermato quanto segue: “in ordine al principio di non contestazione, il sistema di preclusioni del processo civile tuttora vigente e di avanzamento nell'accertamento giudiziale dei fatti mediante il contraddittorio delle parti, se comporta per queste ultime l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione, suppone che la parte che ha
l'onere di allegare e provare i fatti anzitutto specifichi le relative circostanze in modo dettagliato ed analitico, così che l'altro abbia il dovere di prendere posizione verso tali allegazioni puntuali, e di contestarle ovvero di ammetterle , in mancanza di una risposta in ordine a ciascuna di esse” (Cass. Civ. 21847/2014; 6606/2016).
Il rapporto in esame è quello relativo al conto corrente bancario di corrispondenza n. 00/000056291, accesso il 21.04.2010, dalla
[...]
presso la Banca opposta. Su tale conto, in data Organizzazione_1
12.07.2010, la predetta società ottenne un'apertura di credito fino alla concorrenza di euro 30.000,00 garantito da una fideiussori
[...]
, e sino alla concorrenza Pt_1 Parte_2 Parte_3
dell'importo di euro 52.500,00.
Tribunale BN - Proc nr. 176/2020 R.G.
Giudice C. Buono Pag. 7 di 18 Circa la parte probatoria su cui il giudice deve fondare la sua analisi, va detto che agli atti è presente il primo contratto di apertura di conto corrente corredato di documento di sintesi riportante le condizioni economiche, e firmato sia dal correntista che dall'istituto di credito, oltre la lettera/contratto di apertura di credito del 12.07.2010 e relative condizioni economiche. Il contratto di apertura di credito è stato oggetto di revisione in data 24.10.2012 (copia contratto in atti).
Inoltre, a corredo, sono presenti gli estratti di conto corrente dalla data di apertura fino alla data di chiusura del 22.03.2019 allorché venne estinto il conto e passata a sofferenza la voce relativa al saldo negativo.
Va evidenziato che risulta che nella documentazione contrattuale riportata sono correttamente indicati i tassi di interesse creditori e debitori nonché la modalità di capitalizzazione (trimestrale) degli stessi e sono ben disciplinate le valute, le spese e le commissioni di massimo scoperto.
Orbene, appare opportuno evidenziare quale metodo seguire in relazione alle domande delle parti. Oggetto del contendere è il conto corrente prima riportato in cui, sostanzialmente, le parti discutono circa la correttezza delle condizioni applicate, anzi della presenza effettiva di condizioni pattuite, e delle loro applicazioni, o in mancanza, l'applicazione di quanto sancito dalla norma di legge e dalla consolidata giurisprudenza. Questo è, appunto, il metodo che intende seguire il giudicante, la corretta individuazione del dare/avere onde ristabilire l'equilibro contrattuale a cui, nelle premesse si è fatto riferimento. Ovviamente tale metodo non esula (e non potrebbe) dal seguire e limitare ogni “indagine” del giudice se non sul petitum proposto e sui documenti versati in atti, essendo il giudicare in questa materia l'esercizio di un'attività che vede nella proposizione delle parti il limite
Tribunale BN - Proc nr. 176/2020 R.G.
Giudice C. Buono Pag. 8 di 18 estremo. La nomina di un CTU non esula da tale affermazione, esso infatti diviene strumento e suggerimento volto al giudice, per una comprensione degli intricati strumenti contabili che sono propri dei contratti bancari oggetto del presente giudizio. La consulenza non diviene in tal senso
“sostituzione probatoria”, che rimane onere di parte, ma strumento di comprensione delle prove sottoposte al giudice. Il metodo di risposta alle domande diviene quindi analisi del contratto bancario e del suo equilibrio.
In tale “riconteggio” vanno applicati i tassi d'interesse convenzionali essendo gli stessi correttamente individuati e quantificati fin dalla data di stipula dell'originario contratto.
Similare discorso va applicato circa le commissioni di massimo scoperto, correttamente individuate sia nell'ammontare che nella modalità di applicazione, e quindi inseribili nel totale delle competenze da addebitare al correntista. Così anche l'applicazione delle valute, correttamente indicate sin dall'originario contratto, rendendo così corretto il metodo di calcolo in tal senso adottato dalla banca.
Anche le spese trimestrali di conto sono state inserite nel riconteggio perché correttamente indicate nel contratto.
Circa la prescrizione si osserva che il diritto all'azione di ripetizione dell'eventuale indebito percepito dalla banca nel corso del rapporto a causa della nullità delle clausole negoziali, azione collegata all'azione di accertamento, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni (cfr. art. 2946
c.c.) e la prescrizione comincia a decorrere, nell'ipotesi in cui i versamenti siano stati eseguiti in pendenza del rapporto, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto (v. tra tante, Cass. 10713/16; SSUU 24418/10): tale
Tribunale BN - Proc nr. 176/2020 R.G.
Giudice C. Buono Pag. 9 di 18 conclusione deriva dal fatto che il conto corrente bancario deve essere inteso quale un unico ed omogeneo rapporto.
Il conto è stato estinto in data 22.03.2019 (come detto con saldo negativo e passaggio a sofferenza) e l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo è del 13.01.2020, molto prima dunque che decorresse il termine di prescrizione decennale da calcolarsi a partire dalla chiusura del conto.
Considerando dunque il 13.01.2010 quale data di retroattività del termine decennale di prescrizione non appaiono esserci movimentazioni quali versamenti solutori sul conto che di fatto non era ancora stato acceso.
In virtù di tali evidenze documentali risulta certamente non prescritta l'azione proposta dal correntista per l'intero periodo di riferimento (aprile
2010/marzo 2019).
Trattandosi di conto corrente sorto successivamente al 09.02.2000, va verificata la rispondenza della clausola di capitalizzazione rispetto a quanto disposto dalla delibera CICR 09/02/2020. Ebbene, come già detto, in contratto sono stati pattuiti in forma scritta sia gli interessi creditori che quelli debitori e sia stato indicato il TAE, ma di fatto nello sviluppo del rapporto non viene garantita la reciprocità della capitalizzazione trimestrale degli interessi. Alcun adeguamento vi è stato dopo l'entrata in vigore della delibera CICR del 03.08.2016, pertanto va resa inefficace la capitalizzazione trimestrale degli interessi, e va ricostruito il dare avere tra le parti con una capitalizzazione unica (c.d. capitalizzazione semplice) degli interessi alla fine del rapporto.
Circa la verifica dell'usura, va subito rilevato che dalla documentazione bancaria versata in atti si rileva che i tassi d'interesse ultra-legali, regolarmente pattuiti, sono stati quelli effettivamente applicati.
Tribunale BN - Proc nr. 176/2020 R.G.
Giudice C. Buono Pag. 10 di 18 Il calcolo del TEG applicato dalla Banca è stato effettuato secondo la modalità prevista dalle istruzioni della per la rilevazione del Org_2
Tasso Effettivo Globale Medio ai sensi della legge sull'usura. La verifica dei tassi di interesse effettivi globali medi (c.d. TEG) applicati dalla banca non ha evidenziato difformità in eccesso rispetto ai corrispettivi tassi soglia indicati dalla legge sull'usura n. 108 del 1996, per ogni trimestre di riferimento.
L'analisi condotta ha evidenziato pertanto come unico elemento difforme quello dell'inapplicabilità della capitalizzazione trimestrale e pertanto il riconteggio va effettuato secondo i criteri della capitalizzazione semplice.
La relazione del CTU, che si presenta esente da vizi di natura giuridica, logica o tecnica, risponde in maniera puntuale alle osservazioni tecniche presentate all'ausiliario, pertanto se ne condividono pienamente i conteggi effettuati, a cui si fa precipuo riferimento, ed i risultati ottenuti.
Ciò comporta che il saldo negativo è pari ad € 46.030,52 a fronte di quello riportato dalla Banca di € 50.392,71, dunque con una differenza di €
4.362,19 €.
Dunque il dovuto riportato in decreto ingiuntivo va adeguato in tal senso, residuando il correntista un debito pari, appunto, ad € 46.030,52.
D'ultimo, va chiarita la natura e la valenza della fideiussione prestata dall'opponente.
Dall'analisi di quanto evidenziato dalle parti e dall'esame dei documenti prodotti (cfr. sia quelli del giudizio monitorio che quelli di opposizione) emerge chiaramente che si è difronte ad un contratto autonomo di garanzia, ovverosia un obbligazione assunta dal garante di pagare a semplice richiesta scritta il debito della società garantita. La stessa clausola delle
Tribunale BN - Proc nr. 176/2020 R.G.
Giudice C. Buono Pag. 11 di 18 disposizioni contrattuali evidenziante una non applicabilità del disposto di cui all'art. 1957 c.c., su cui ci si soffermerà più avanti nel proseguo, evidenzia come, secondo anche l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, si è difronte ad una fattispecie negoziale atipica ove la garanzia a prima richiesta (formulazioni tipiche sono “a semplice richiesta” o “senza eccezioni”), ha natura espressamente derogatoria dell'art. 1945 c.c. Difatti,
“l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento
"a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale (…) La caratteristica fondamentale che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione è
l'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia, insito nel fatto che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione, posta dall'art. 1945 c.c.”. (cfr. Cass. Civ. S.U. n. 3947/2010).
Con tale arresto le Sezioni Unite hanno chiarito definitivamente che il contratto autonomo di garanzia, espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., ha come obiettivo quello di favorire il ricorso al credito bancario, con esso infatti il creditore rimane indenne dalle conseguenze del mancato adempimento del debitore principale, proprio perché tale contratto autonomo trasferisce da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale. La differenza sostanziale con la fideiussione, “accessoria” sta appunto in questo. Ribadisce la Cassazione: “A differenza della fideiussione,
Tribunale BN - Proc nr. 176/2020 R.G.
Giudice C. Buono Pag. 12 di 18 l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione essendo qualitativamente diversa da quella garantita e non necessariamente sovrapponibile ad essa, in quanto non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore”.
Tale precisazione non è foriera di precise conseguenze, difatti, la completa autonomia dell'obbligazione fa sì che il fideiussore/garante è impossibilitato a sollevare non solo eccezioni di natura processuali ma anche eccezioni basate sull'inesistenza o invalidità del rapporto garantito, con il solo limite dell'exceptio doli nei casi di escussione della garanzia con dolo, mala fede o abuso manifesto o nei casi di illiceità della causa del rapporto garantito o di contrarietà a norme di ordine pubblico. (cfr. Cass.
Civ. Sez. III 3/3/2009 n. 5044, si parla del conseguimento di un vantaggio illecito o abusivo contrario ai principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., vedi anche Cass. Civ. Sez. I 17/3/2006 n. 5997).
L'opponente eccepisce, che il contratto di fideiussione è affetto da nullità insanabile.
In pratica è stato utilizzato nella scrittura intercorrente tra le parti lo schema contrattuale tipo predisposto dall'ABI e, in quanto tale viene ritenuto illegittimo e nullo, con conseguente liberazione degli attori dalla garanzia.
In verità va osservato che la eventuale esistenza, nel contratto delle clausole ritenute lesive della normativa antitrust in realtà comporta la sola nullità parziale delle stesse e non già dell'intera scrittura. Tale assunto è ormai acclarato in giurisprudenza, la Suprema Corte (cfr. Cass. n.
Tribunale BN - Proc nr. 176/2020 R.G.
Giudice C. Buono Pag. 13 di 18 28028/21) la nullità non può essere dichiarata solo a fronte della sollevata eccezione, poiché i fideiussori sono tenuti non solo a proporre tempestivamente ed autonomamente domanda di nullità e a produrre lo schema dell'intesa contrattuale predisposto dall'ABI e il provvedimento con cui la ha sanzionato l'intesa per violazione dell'art. 2 Org_2
comma 2 lett. “a” della legge n. 287/1990, ma anche a provare l'appartenenza della banca alle intese vietate e l'uniformità e la non occasionalità delle condizioni contrattuali applicate.
In relazione a tale argomento, il 30 dicembre 2021 le Sezioni Unite hanno depositato la decisione n. 41994 in cui, in esito ad una puntuale ricognizione della normativa nazionale e comunitaria, è enunciato il seguente principio di diritto: “…i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del
1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.”
Ciò sta a significare che la garanzia, eliminando le clausole illecite, non è comunque stata privata della sua funzione precipua perseguita in concreto da entrambe le parti al momento della sottoscrizione. La nullità che ne deriva è dunque non totale, ma parziale, alla luce del principio di conservazione del contratto (utile per inutile non vitiatur); quindi, al più, una nullità limitata ex art. 1419 c.c. alle singole clausole e non all'intero
Tribunale BN - Proc nr. 176/2020 R.G.
Giudice C. Buono Pag. 14 di 18 contratto, essendo peraltro ciò coerente con le finalità della disciplina antitrust e non essendo la nullità dell'intero contratto stipulato a valle dell'intesa. Tale assunto ha come conseguenza l'inutilità di addentrarsi nell'esame delle singole clausole e la loro effettiva presenza nel contratto.
Appare opportuno, altresì, chiarire che la clausola di pagamento "a prima richiesta" non è di fatto incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 c.c.
La Cassazione ha evidenziato che “…spetta al giudice di merito accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione…”
(Cass., Sez. I, Sen., 16825 del 2016, sulla scia di Cass. n°84 del 2010.)
L'assunto si fonda sulla considerazione che, in caso di garanzia autonoma,
l'art. 1957 cc non trova applicazione, se non per effetto della volontà delle parti contraenti, e quindi nei limiti del richiamo a tal fine espressamente concordato, come espresso in contratto. Orbene, nel contratto de quo le parti hanno espressamente derogato all'applicazione di quell'articolo, ciò dunque in completa loro autonomia e, si evidenzia, coerentemente alla natura autonoma delle garanzie prestate.
Si osserva che la norma in esame, l'art. 1957 c.c., introduce la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, quale conseguenza del mancato inizio dell'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione. Appare però del tutto evidente, per quanto detto, che tale decadenza, non essendo posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, può di conseguenza essere derogata dalle parti.
Chiarito questo aspetto e, dunque, in tal senso respinta ogni eccezione sul punto sollevata dagli opponenti, tuttavia occorre ribadire circa l'inammissibilità e improponibilità della domanda proposta, come per altro
Tribunale BN - Proc nr. 176/2020 R.G.
Giudice C. Buono Pag. 15 di 18 già accennato, che il fideiussore, allorché la nullità del rapporto fondamentale dipenda da contrarietà a norme imperative e/o dall'illiceità della causa, può opporre al creditore la nullità del patto (cfr. Cass. Civ. Sez.
III n. 5044/09) quando attraverso il contratto autonomo di garanzia si intenda assicurare un risultato vietato dall'ordinamento. Orbene, visto che l'odierno opponente propone l'opposizione ai sensi dell'art. 1815, comma
2, c.c. sulla circostanza che il tasso di interesse applicato ai rapporti contrattuali posti a fondamento della pretesa monitoria risulti superiore rispetto a quello soglia, individuato per il periodo di riferimento, tenuto conto della somma degli interessi corrispettivi con quelli moratori, risultano pienamente legittimati ad impugnare, come hanno fatto attraverso l'opposizione al decreto ingiuntivo, i rapporti bancari che sottendono.
Deve concludersi che l'azione esercitata con cui si chiedeva di accertare l'illegittima liquidazione e capitalizzazione degli interessi con la conseguente ripetizione di tutti gli importi pagati, in relazione al conto corrente bancario di corrispondenza n. 00/000056291, accesso il
21.04.2010, è in gran parte infondata e che gli addebiti contestati dal correntista sono legittimi, come anche il computo delle valute con la sola eccezione relativa all'applicazione della capitalizzazione trimestrale. Tale, pur lieve, differenza comporta la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna del correntista al pagamento del saldo rideterminato, oltre gli interessi convenzionali di mora a decorrere dalla proposizione del ricorso monitorio.
Le spese di lite della presente sentenza, vista da un canto la natura revocatoria del provvedimento monitorio ma dall'altro la minima rispondenza alle eccezioni avanzate, devono compensarsi tra le parti.
Tribunale BN - Proc nr. 176/2020 R.G.
Giudice C. Buono Pag. 16 di 18 Per ciò che concerne le spese di perizia, vista l'importanza che la consulenza ha avuto nel presente giudizio con cadute positive (…e negative) su ambedue le parti, esse vanno addebitate in parti uguali ad ambedue le parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, II Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_1
, così provvede:
[...]
a) accoglie, per le sole ragioni in parte motiva, l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo nr. 1493/2019 (procedimento nr.
3928/2019 di R.G.) emesso il 15.11.2019 dal Tribunale di Benevento nei confronti di;
Parte_1
b) determina che è debitore nei confronti della Parte_1 [...]
Controparte_1
per il per il C/C bancario di corrispondenza n. 00/000056291, accesso il
21.04.2010, di € 46.030,52 e dunque va condannato al pagamento in favore del detto Istituto bancario della somma di € 46.030,52 oltre gli interessi di mora al tasso pattuito (da calcolarsi esclusivamente sulla sorta capitale e comunque entro i limiti di cui alla legge nr. 108/1996) a decorrere dalla data di deposito della richiesta del provvedimento monitorio al soddisfo;
c) compensa le spese di lite;
Tribunale BN - Proc nr. 176/2020 R.G.
Giudice C. Buono Pag. 17 di 18 d) pone definitivamente le spese di consulenza già liquidate provvisoriamente in corso di causa in egual misura in solido tra la parte opponete e quella opposta.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D. L.vo n. 196/03.
Così deciso in Benevento il giorno 16 aprile 2024.
IL GIUDICE Carlo Buono
Tribunale BN - Proc nr. 176/2020 R.G.
Giudice C. Buono Pag. 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Benevento
Seconda Sezione
Il Giudice Monocratico, GOP dr. Carlo BUONO, nella causa iscritta al n.
176/2020 di Ruolo Generale, avente ad oggetto “Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)”: tra
(C.F. ), nato a [...] in Parte_1 C.F._1
l'01.03.1958, e residente in [...], assistito e difeso dall'Avv. Mariateresa Del Ciampo, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Benevento, opponente e
Controparte_1
(P.I. ), corrente in
[...] P.IVA_1 [...]
alla Piazza Risorgimento, 16, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., assistito e difeso dall'Avv. Felice Barricella, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in San Giorgio del Sannio, opposto,
sulle conclusioni rassegnate nell'udienza del 12.01.2024 e dettagliate come dalle note versate in atti, ha emesso la seguente SENTENZA
Con atto di citazione depositato il 15.01.2020, ritualmente notificato alla controparte, si opponeva al decreto ingiuntivo nr. Parte_1
1493/2019 (procedimento nr. 3928/2019 di R.G.) emesso il 15.11.2019 dal
Tribunale di Benevento, con cui gli si ingiungeva di pagare la somma di €
50.392,71, oltre interessi e spese alla
[...]
Controparte_1
Gli opponenti chiedevano di accertare e dichiarare la
[...]
inammissibilità e la infondatezza delle pretese dell'opposta, e per l'effetto, annullare e revocare il provvedimento di ingiunzione emesso dal Tribunale di Benevento nei confronti dell'odierno opponente per violazione degli artt
633, 634 c.p.c e 50 T.U.B., dunque, accertare e dichiarare la violazione da parte della opposta delle regole di correttezza e buona fede nella esecuzione del complesso contratto di conto corrente impugnato e, per l'effetto, dichiarare la non debenza dell'interesse ultralegale, delle commissioni di massimo scoperto trimestrali, dell'anatocismo trimestrale, dei giorni di valuta, delle commissioni. Ancora, accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia per violazione degli artt. 1283, 2697 e 1418 cc, delle condizioni generali di contratto relativa alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dell'intero rapporto e per l'effetto dichiarare la inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi. Ancora, accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia per violazione degli artt. 1325,1175, 1375 e 1418 c.c. degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni- banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta, nonché per mancanza di valida giustificazione causale.
Tribunale BN - Proc nr. 176/2020 R.G.
Giudice C. Buono Pag. 2 di 18 Quindi, accertare e dichiarare, previa rettifica del saldo contabile, l'esatto dare-avere tra le parti sulla base della riclassificazione contabile sia dei rapporti attuali sia di quelli medio tempore giro contati per estinzione, in regime di saggio legale di interesse, senza capitalizzazioni, con eliminazione di ogni ulteriore competenza rilevata. Pertanto, determinare il
Tasso Effettivo globale dell'indicato rapporto bancario e accertare e dichiarare previo accertamento del T.E.G. la nullità e la inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della opposta per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n.
108 perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli artt. 1339 cc della applicazione del tasso legale senza capitalizzazione. Accertare e dichiarare la inefficacia e la risoluzione delle fideiussioni rilasciate in favore della presunta debitrice principale. Per l'effetto, condannare la odierna opposta al risarcimento dei danni arrecati all'odierno opponente in relazione agli artt. 1337, 1338,
1366, 1376 cc da determinarsi in via equitativa. Inoltre condannare la opposta, previa rettifica del saldo contabile, alla restituzione in favore della correntista delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori e rivalutazione monetaria. Dunque, condannare la odierna opposta al risarcimento del danno ex art 96 c.p.c. Con vittoria di spese e competenze di causa con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Resisteva l'opposta
[...]
instando circa la Controparte_1
questione pregiudiziale di merito, difetto di ius postulandi, nell'ipotesi di
Tribunale BN - Proc nr. 176/2020 R.G.
Giudice C. Buono Pag. 3 di 18 accoglimento dell'avversa eccezione, nel ribadire che la Banca vanta un credito nei confronti dell'odierno opponente, in virtù di rapporti bancari intercorsi e di cui alla documentazione che si riproduce in questa sede, pertanto insisteva affinché il Giudice adito voglia accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dall'ingiungente opposto, che si intendono ritualmente riproposte in tale sede, senza che rilevi, salvo che ai fini dell'esecuzione provvisoria e dell'incidenza delle spese nella fase monitoria, se l'ingiunzione sia stata o no legittimamente emessa. Instava, nel merito per il rigetto della proposta opposizione, totalmente infondata in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Chiedeva concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione. Con vittoria di spese.
Dopo aver invitato parte opponente a porre in essere l'obbligatoria mediazione assistita e avuta questa esito negativo, respingendo la richiesta di provvisoria esecuzione, venivano assegnati i termini di cui all'art. 183
VI comma c.p.c. e, all'esito, il giudice procedeva alla nomina di un CTU nella figura del dr. . Depositato l'elaborato peritale Persona_1
e terminata l'istruttoria, il giudice invitava le parti a precisare le conclusioni. Nell'udienza del 12.01.2024, sulle rassegnate conclusioni, il giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. Solo la parte opposta depositava memorie conclusionali e di replica.
Tribunale BN - Proc nr. 176/2020 R.G.
Giudice C. Buono Pag. 4 di 18 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il decreto ingiuntivo opposto va revocato ma la domanda accolta solo in minima parte.
Brevemente, sulla questione pregiudiziale di merito sollevata dall'opponente, solo nell'atto introduttivo e non riproposta nelle memorie ex art. 183 c.p.c. e nei successivi atti di causa, va chiarito che seppur presente tale invalidità non è di ostacolo al giudizio di merito che si instaura con l'opposizione, dovendo il giudice dell'opposizione accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dall'ingiungente opposto, ove ritualmente riproposto in tale sede, senza che rilevi se l'ingiunzione sia stata o no legittimamente emessa (Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 2, sentenza n. 20943/14).
Pertanto, può procedersi ad esaminare i fatti di causa.
L'azione proposta si qualifica come azione di ripetizione di indebito, atteso che l'opponente ha chiesto la restituzione di somme non dovute, siccome espressione di anatocismo, usura, applicazione di interessi ultra-legali, illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, illegittima corresponsione di provvigioni di massimo scoperto.
Costituisce principio pacifico quello secondo il quale chi agisce per la ripetizione delle somme che assume indebitamente corrisposte ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta, essendo tale inesistenza un elemento costitutivo unitamente all'avvenuto pagamento ed al collegamento causale della domanda di indebito oggettivo ex articolo 2033 c.c. (Cass. Civ.
7501/2012).
Tribunale BN - Proc nr. 176/2020 R.G.
Giudice C. Buono Pag. 5 di 18 Tale principio trova applicazione anche in tema di azione di ripetizione di somme indebitamente corrisposte in applicazione di clausole contrattuali contenute in contratti bancari che si assumono nulle.
Più specificamente, quando il correntista intenda, previa contestazione delle risultanze del saldo di conto corrente a lui sfavorevole, esercitare l'actio indebiti ai sensi dell'articolo 2033 c.c. è tenuto a dimostrare i fatti costitutivi del diritto alla ripetizione, ovverossia la nullità del titolo e l'avvenuta annotazione delle poste contestate, e quindi deve produrre, quanto meno, il contratto di conto corrente per dimostrare che esso contiene la pattuizione di clausole illegittime (come ad esempio l'anatocismo nel calcolo degli interessi) o la mancata pattuizione per iscritto, così come dovuto per legge (articolo 1284 c.c. e 117 TUB), di talune condizioni poi applicate al contratto (ad esempio la commissione di massimo scoperto) e gli estratti conto integrali del medesimo rapporto di conto corrente, quale documento contenente la dettagliata indicazione dei movimenti del rapporto indispensabili alla verifica delle poste puntualmente addebitate e accreditate in conto che l'attore assuma illegittimamente addebitate.
Infatti, il principio dispositivo dei mezzi di prova, cristallizzato dall'articolo
2697 c.c., impone al giudice di esaminare i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni delle parti sulla base degli elementi probatori che l'attore e il convenuto hanno rispettivamente prodotto a corredo dei propri atti.
Il generale principio dell'onere probatorio ex articolo 2697 c.c. presuppone, come antecedente logico necessario, la adeguata e tempestiva allegazione
Tribunale BN - Proc nr. 176/2020 R.G.
Giudice C. Buono Pag. 6 di 18 delle circostanze fattuali che la parte è onerata di provare quali fatti costitutivi della domanda (Cass. Civ. 16182/2011).
L'onere di specifica e tempestiva allegazione dei fatti costitutivi della domanda assume, del resto, valenza imprescindibile all'interno del sistema processuale vigente, caratterizzato da rigide preclusioni assertive e probatorie e dal generale principio di non contestazione introdotto dall'articolo 115 comma 1 c.p.c., così come modificato dall'articolo 45 legge 69/2009; in proposito, la Corte di Cassazione ha, in vero, affermato quanto segue: “in ordine al principio di non contestazione, il sistema di preclusioni del processo civile tuttora vigente e di avanzamento nell'accertamento giudiziale dei fatti mediante il contraddittorio delle parti, se comporta per queste ultime l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione, suppone che la parte che ha
l'onere di allegare e provare i fatti anzitutto specifichi le relative circostanze in modo dettagliato ed analitico, così che l'altro abbia il dovere di prendere posizione verso tali allegazioni puntuali, e di contestarle ovvero di ammetterle , in mancanza di una risposta in ordine a ciascuna di esse” (Cass. Civ. 21847/2014; 6606/2016).
Il rapporto in esame è quello relativo al conto corrente bancario di corrispondenza n. 00/000056291, accesso il 21.04.2010, dalla
[...]
presso la Banca opposta. Su tale conto, in data Organizzazione_1
12.07.2010, la predetta società ottenne un'apertura di credito fino alla concorrenza di euro 30.000,00 garantito da una fideiussori
[...]
, e sino alla concorrenza Pt_1 Parte_2 Parte_3
dell'importo di euro 52.500,00.
Tribunale BN - Proc nr. 176/2020 R.G.
Giudice C. Buono Pag. 7 di 18 Circa la parte probatoria su cui il giudice deve fondare la sua analisi, va detto che agli atti è presente il primo contratto di apertura di conto corrente corredato di documento di sintesi riportante le condizioni economiche, e firmato sia dal correntista che dall'istituto di credito, oltre la lettera/contratto di apertura di credito del 12.07.2010 e relative condizioni economiche. Il contratto di apertura di credito è stato oggetto di revisione in data 24.10.2012 (copia contratto in atti).
Inoltre, a corredo, sono presenti gli estratti di conto corrente dalla data di apertura fino alla data di chiusura del 22.03.2019 allorché venne estinto il conto e passata a sofferenza la voce relativa al saldo negativo.
Va evidenziato che risulta che nella documentazione contrattuale riportata sono correttamente indicati i tassi di interesse creditori e debitori nonché la modalità di capitalizzazione (trimestrale) degli stessi e sono ben disciplinate le valute, le spese e le commissioni di massimo scoperto.
Orbene, appare opportuno evidenziare quale metodo seguire in relazione alle domande delle parti. Oggetto del contendere è il conto corrente prima riportato in cui, sostanzialmente, le parti discutono circa la correttezza delle condizioni applicate, anzi della presenza effettiva di condizioni pattuite, e delle loro applicazioni, o in mancanza, l'applicazione di quanto sancito dalla norma di legge e dalla consolidata giurisprudenza. Questo è, appunto, il metodo che intende seguire il giudicante, la corretta individuazione del dare/avere onde ristabilire l'equilibro contrattuale a cui, nelle premesse si è fatto riferimento. Ovviamente tale metodo non esula (e non potrebbe) dal seguire e limitare ogni “indagine” del giudice se non sul petitum proposto e sui documenti versati in atti, essendo il giudicare in questa materia l'esercizio di un'attività che vede nella proposizione delle parti il limite
Tribunale BN - Proc nr. 176/2020 R.G.
Giudice C. Buono Pag. 8 di 18 estremo. La nomina di un CTU non esula da tale affermazione, esso infatti diviene strumento e suggerimento volto al giudice, per una comprensione degli intricati strumenti contabili che sono propri dei contratti bancari oggetto del presente giudizio. La consulenza non diviene in tal senso
“sostituzione probatoria”, che rimane onere di parte, ma strumento di comprensione delle prove sottoposte al giudice. Il metodo di risposta alle domande diviene quindi analisi del contratto bancario e del suo equilibrio.
In tale “riconteggio” vanno applicati i tassi d'interesse convenzionali essendo gli stessi correttamente individuati e quantificati fin dalla data di stipula dell'originario contratto.
Similare discorso va applicato circa le commissioni di massimo scoperto, correttamente individuate sia nell'ammontare che nella modalità di applicazione, e quindi inseribili nel totale delle competenze da addebitare al correntista. Così anche l'applicazione delle valute, correttamente indicate sin dall'originario contratto, rendendo così corretto il metodo di calcolo in tal senso adottato dalla banca.
Anche le spese trimestrali di conto sono state inserite nel riconteggio perché correttamente indicate nel contratto.
Circa la prescrizione si osserva che il diritto all'azione di ripetizione dell'eventuale indebito percepito dalla banca nel corso del rapporto a causa della nullità delle clausole negoziali, azione collegata all'azione di accertamento, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni (cfr. art. 2946
c.c.) e la prescrizione comincia a decorrere, nell'ipotesi in cui i versamenti siano stati eseguiti in pendenza del rapporto, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto (v. tra tante, Cass. 10713/16; SSUU 24418/10): tale
Tribunale BN - Proc nr. 176/2020 R.G.
Giudice C. Buono Pag. 9 di 18 conclusione deriva dal fatto che il conto corrente bancario deve essere inteso quale un unico ed omogeneo rapporto.
Il conto è stato estinto in data 22.03.2019 (come detto con saldo negativo e passaggio a sofferenza) e l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo è del 13.01.2020, molto prima dunque che decorresse il termine di prescrizione decennale da calcolarsi a partire dalla chiusura del conto.
Considerando dunque il 13.01.2010 quale data di retroattività del termine decennale di prescrizione non appaiono esserci movimentazioni quali versamenti solutori sul conto che di fatto non era ancora stato acceso.
In virtù di tali evidenze documentali risulta certamente non prescritta l'azione proposta dal correntista per l'intero periodo di riferimento (aprile
2010/marzo 2019).
Trattandosi di conto corrente sorto successivamente al 09.02.2000, va verificata la rispondenza della clausola di capitalizzazione rispetto a quanto disposto dalla delibera CICR 09/02/2020. Ebbene, come già detto, in contratto sono stati pattuiti in forma scritta sia gli interessi creditori che quelli debitori e sia stato indicato il TAE, ma di fatto nello sviluppo del rapporto non viene garantita la reciprocità della capitalizzazione trimestrale degli interessi. Alcun adeguamento vi è stato dopo l'entrata in vigore della delibera CICR del 03.08.2016, pertanto va resa inefficace la capitalizzazione trimestrale degli interessi, e va ricostruito il dare avere tra le parti con una capitalizzazione unica (c.d. capitalizzazione semplice) degli interessi alla fine del rapporto.
Circa la verifica dell'usura, va subito rilevato che dalla documentazione bancaria versata in atti si rileva che i tassi d'interesse ultra-legali, regolarmente pattuiti, sono stati quelli effettivamente applicati.
Tribunale BN - Proc nr. 176/2020 R.G.
Giudice C. Buono Pag. 10 di 18 Il calcolo del TEG applicato dalla Banca è stato effettuato secondo la modalità prevista dalle istruzioni della per la rilevazione del Org_2
Tasso Effettivo Globale Medio ai sensi della legge sull'usura. La verifica dei tassi di interesse effettivi globali medi (c.d. TEG) applicati dalla banca non ha evidenziato difformità in eccesso rispetto ai corrispettivi tassi soglia indicati dalla legge sull'usura n. 108 del 1996, per ogni trimestre di riferimento.
L'analisi condotta ha evidenziato pertanto come unico elemento difforme quello dell'inapplicabilità della capitalizzazione trimestrale e pertanto il riconteggio va effettuato secondo i criteri della capitalizzazione semplice.
La relazione del CTU, che si presenta esente da vizi di natura giuridica, logica o tecnica, risponde in maniera puntuale alle osservazioni tecniche presentate all'ausiliario, pertanto se ne condividono pienamente i conteggi effettuati, a cui si fa precipuo riferimento, ed i risultati ottenuti.
Ciò comporta che il saldo negativo è pari ad € 46.030,52 a fronte di quello riportato dalla Banca di € 50.392,71, dunque con una differenza di €
4.362,19 €.
Dunque il dovuto riportato in decreto ingiuntivo va adeguato in tal senso, residuando il correntista un debito pari, appunto, ad € 46.030,52.
D'ultimo, va chiarita la natura e la valenza della fideiussione prestata dall'opponente.
Dall'analisi di quanto evidenziato dalle parti e dall'esame dei documenti prodotti (cfr. sia quelli del giudizio monitorio che quelli di opposizione) emerge chiaramente che si è difronte ad un contratto autonomo di garanzia, ovverosia un obbligazione assunta dal garante di pagare a semplice richiesta scritta il debito della società garantita. La stessa clausola delle
Tribunale BN - Proc nr. 176/2020 R.G.
Giudice C. Buono Pag. 11 di 18 disposizioni contrattuali evidenziante una non applicabilità del disposto di cui all'art. 1957 c.c., su cui ci si soffermerà più avanti nel proseguo, evidenzia come, secondo anche l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, si è difronte ad una fattispecie negoziale atipica ove la garanzia a prima richiesta (formulazioni tipiche sono “a semplice richiesta” o “senza eccezioni”), ha natura espressamente derogatoria dell'art. 1945 c.c. Difatti,
“l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento
"a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale (…) La caratteristica fondamentale che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione è
l'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia, insito nel fatto che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione, posta dall'art. 1945 c.c.”. (cfr. Cass. Civ. S.U. n. 3947/2010).
Con tale arresto le Sezioni Unite hanno chiarito definitivamente che il contratto autonomo di garanzia, espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., ha come obiettivo quello di favorire il ricorso al credito bancario, con esso infatti il creditore rimane indenne dalle conseguenze del mancato adempimento del debitore principale, proprio perché tale contratto autonomo trasferisce da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale. La differenza sostanziale con la fideiussione, “accessoria” sta appunto in questo. Ribadisce la Cassazione: “A differenza della fideiussione,
Tribunale BN - Proc nr. 176/2020 R.G.
Giudice C. Buono Pag. 12 di 18 l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione essendo qualitativamente diversa da quella garantita e non necessariamente sovrapponibile ad essa, in quanto non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore”.
Tale precisazione non è foriera di precise conseguenze, difatti, la completa autonomia dell'obbligazione fa sì che il fideiussore/garante è impossibilitato a sollevare non solo eccezioni di natura processuali ma anche eccezioni basate sull'inesistenza o invalidità del rapporto garantito, con il solo limite dell'exceptio doli nei casi di escussione della garanzia con dolo, mala fede o abuso manifesto o nei casi di illiceità della causa del rapporto garantito o di contrarietà a norme di ordine pubblico. (cfr. Cass.
Civ. Sez. III 3/3/2009 n. 5044, si parla del conseguimento di un vantaggio illecito o abusivo contrario ai principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., vedi anche Cass. Civ. Sez. I 17/3/2006 n. 5997).
L'opponente eccepisce, che il contratto di fideiussione è affetto da nullità insanabile.
In pratica è stato utilizzato nella scrittura intercorrente tra le parti lo schema contrattuale tipo predisposto dall'ABI e, in quanto tale viene ritenuto illegittimo e nullo, con conseguente liberazione degli attori dalla garanzia.
In verità va osservato che la eventuale esistenza, nel contratto delle clausole ritenute lesive della normativa antitrust in realtà comporta la sola nullità parziale delle stesse e non già dell'intera scrittura. Tale assunto è ormai acclarato in giurisprudenza, la Suprema Corte (cfr. Cass. n.
Tribunale BN - Proc nr. 176/2020 R.G.
Giudice C. Buono Pag. 13 di 18 28028/21) la nullità non può essere dichiarata solo a fronte della sollevata eccezione, poiché i fideiussori sono tenuti non solo a proporre tempestivamente ed autonomamente domanda di nullità e a produrre lo schema dell'intesa contrattuale predisposto dall'ABI e il provvedimento con cui la ha sanzionato l'intesa per violazione dell'art. 2 Org_2
comma 2 lett. “a” della legge n. 287/1990, ma anche a provare l'appartenenza della banca alle intese vietate e l'uniformità e la non occasionalità delle condizioni contrattuali applicate.
In relazione a tale argomento, il 30 dicembre 2021 le Sezioni Unite hanno depositato la decisione n. 41994 in cui, in esito ad una puntuale ricognizione della normativa nazionale e comunitaria, è enunciato il seguente principio di diritto: “…i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del
1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.”
Ciò sta a significare che la garanzia, eliminando le clausole illecite, non è comunque stata privata della sua funzione precipua perseguita in concreto da entrambe le parti al momento della sottoscrizione. La nullità che ne deriva è dunque non totale, ma parziale, alla luce del principio di conservazione del contratto (utile per inutile non vitiatur); quindi, al più, una nullità limitata ex art. 1419 c.c. alle singole clausole e non all'intero
Tribunale BN - Proc nr. 176/2020 R.G.
Giudice C. Buono Pag. 14 di 18 contratto, essendo peraltro ciò coerente con le finalità della disciplina antitrust e non essendo la nullità dell'intero contratto stipulato a valle dell'intesa. Tale assunto ha come conseguenza l'inutilità di addentrarsi nell'esame delle singole clausole e la loro effettiva presenza nel contratto.
Appare opportuno, altresì, chiarire che la clausola di pagamento "a prima richiesta" non è di fatto incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 c.c.
La Cassazione ha evidenziato che “…spetta al giudice di merito accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione…”
(Cass., Sez. I, Sen., 16825 del 2016, sulla scia di Cass. n°84 del 2010.)
L'assunto si fonda sulla considerazione che, in caso di garanzia autonoma,
l'art. 1957 cc non trova applicazione, se non per effetto della volontà delle parti contraenti, e quindi nei limiti del richiamo a tal fine espressamente concordato, come espresso in contratto. Orbene, nel contratto de quo le parti hanno espressamente derogato all'applicazione di quell'articolo, ciò dunque in completa loro autonomia e, si evidenzia, coerentemente alla natura autonoma delle garanzie prestate.
Si osserva che la norma in esame, l'art. 1957 c.c., introduce la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, quale conseguenza del mancato inizio dell'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione. Appare però del tutto evidente, per quanto detto, che tale decadenza, non essendo posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, può di conseguenza essere derogata dalle parti.
Chiarito questo aspetto e, dunque, in tal senso respinta ogni eccezione sul punto sollevata dagli opponenti, tuttavia occorre ribadire circa l'inammissibilità e improponibilità della domanda proposta, come per altro
Tribunale BN - Proc nr. 176/2020 R.G.
Giudice C. Buono Pag. 15 di 18 già accennato, che il fideiussore, allorché la nullità del rapporto fondamentale dipenda da contrarietà a norme imperative e/o dall'illiceità della causa, può opporre al creditore la nullità del patto (cfr. Cass. Civ. Sez.
III n. 5044/09) quando attraverso il contratto autonomo di garanzia si intenda assicurare un risultato vietato dall'ordinamento. Orbene, visto che l'odierno opponente propone l'opposizione ai sensi dell'art. 1815, comma
2, c.c. sulla circostanza che il tasso di interesse applicato ai rapporti contrattuali posti a fondamento della pretesa monitoria risulti superiore rispetto a quello soglia, individuato per il periodo di riferimento, tenuto conto della somma degli interessi corrispettivi con quelli moratori, risultano pienamente legittimati ad impugnare, come hanno fatto attraverso l'opposizione al decreto ingiuntivo, i rapporti bancari che sottendono.
Deve concludersi che l'azione esercitata con cui si chiedeva di accertare l'illegittima liquidazione e capitalizzazione degli interessi con la conseguente ripetizione di tutti gli importi pagati, in relazione al conto corrente bancario di corrispondenza n. 00/000056291, accesso il
21.04.2010, è in gran parte infondata e che gli addebiti contestati dal correntista sono legittimi, come anche il computo delle valute con la sola eccezione relativa all'applicazione della capitalizzazione trimestrale. Tale, pur lieve, differenza comporta la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna del correntista al pagamento del saldo rideterminato, oltre gli interessi convenzionali di mora a decorrere dalla proposizione del ricorso monitorio.
Le spese di lite della presente sentenza, vista da un canto la natura revocatoria del provvedimento monitorio ma dall'altro la minima rispondenza alle eccezioni avanzate, devono compensarsi tra le parti.
Tribunale BN - Proc nr. 176/2020 R.G.
Giudice C. Buono Pag. 16 di 18 Per ciò che concerne le spese di perizia, vista l'importanza che la consulenza ha avuto nel presente giudizio con cadute positive (…e negative) su ambedue le parti, esse vanno addebitate in parti uguali ad ambedue le parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, II Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_1
, così provvede:
[...]
a) accoglie, per le sole ragioni in parte motiva, l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo nr. 1493/2019 (procedimento nr.
3928/2019 di R.G.) emesso il 15.11.2019 dal Tribunale di Benevento nei confronti di;
Parte_1
b) determina che è debitore nei confronti della Parte_1 [...]
Controparte_1
per il per il C/C bancario di corrispondenza n. 00/000056291, accesso il
21.04.2010, di € 46.030,52 e dunque va condannato al pagamento in favore del detto Istituto bancario della somma di € 46.030,52 oltre gli interessi di mora al tasso pattuito (da calcolarsi esclusivamente sulla sorta capitale e comunque entro i limiti di cui alla legge nr. 108/1996) a decorrere dalla data di deposito della richiesta del provvedimento monitorio al soddisfo;
c) compensa le spese di lite;
Tribunale BN - Proc nr. 176/2020 R.G.
Giudice C. Buono Pag. 17 di 18 d) pone definitivamente le spese di consulenza già liquidate provvisoriamente in corso di causa in egual misura in solido tra la parte opponete e quella opposta.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D. L.vo n. 196/03.
Così deciso in Benevento il giorno 16 aprile 2024.
IL GIUDICE Carlo Buono
Tribunale BN - Proc nr. 176/2020 R.G.
Giudice C. Buono Pag. 18 di 18