Sentenza 16 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 16/03/2026, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00809/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02370/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2370 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Mauceri e Francesco Ridolfo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castel di Iudica, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Lo Presti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- dell'ordinanza n. -OMISSIS- del 10/7/2025, notificata all'odierno ricorrente in data 2/8/2025, avente ad oggetto “Ordinanza di acquisizione delle opere edilizie abusive e relativa area di sedime, a seguito di accertamento di inottemperanza all'ordinanza di demolizione opere abusive (art. 31, comma 2, d.p.r. n. 380/2001 e ss.mm.il) n. 5 del 24.06.20l4;
- della Determinazione n. -OMISSIS- dell’8/7/2025, notificata all'odierno ricorrente in data 2/8/2025, con cui il responsabile del III settore servizi tecnici, ha determinato di irrogare ai responsabili degli abusi la sanzione pecuniaria di cui all'art. 31 comma 4 bis del D.P.R. 380/2001, per euro 20.000,00;
- nonché di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso ai predetti provvedimenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castel di Iudica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 il dott. SA CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente esponeva di essere comproprietario, insieme ai suoi tre fratelli, -OMISSIS- e -OMISSIS-, odierni controinteressati, nonché -OMISSIS-, di alcuni terreni situati nel Comune di Castel di Iudica, censiti al catasto dei terreni, al foglio -OMISSIS-, sui quali sarebbero stati presenti alcuni manufatti edilizi di risalente realizzazione.
Esponeva, altresì, che, con verbale di accertamento di violazione urbanistico-edilizia, redatto in data 19/6/2024, il Comune aveva accertato l’esecuzione, su tali particelle, di lavori abusivi, dettagliatamente elencati nello stesso verbale, che lo stesso ricorrente si era premurato di segnalare, con pec del 10 marzo 2023, al fine di rendere possibile la prosecuzione del giudizio civile di divisione dei medesimi beni, arrestatosi, in attesa della regolarizzazione degli abusi, all’esito del deposito di una relazione di un tecnico dello stesso ricorrente, nella quale sarebbe stato riportato il carattere abusivo dei medesimi manufatti.
2. Con ordinanza n. 5 del 20 giugno 2024 il Comune aveva ingiunto ai comproprietari di demolire i manufatti accertati come abusivi entro il termine di 90 giorni.
3. Accertata la mancata esecuzione di tale ingiunzione, il Comune aveva adottato i provvedimenti oggetto di odierna impugnazione che, ad opinione del ricorrente, sarebbero stati illegittimi per i motivi di seguito indicati.
3.1. In primo luogo, affermava che sarebbe stata illegittima, per difetto di motivazione, la disposizione in merito all’acquisizione dell’area eccedente rispetto a quella di sedime corrispondente ai fabbricati abusivi.
La ragione dell’acquisizione di tale porzione aggiuntiva avrebbe dovuto essere puntualmente e specificamente motivata dalla Pubblica Amministrazione, mediante esplicitazione sia delle ragioni di pubblico interesse che avrebbero reso necessaria l’ulteriore acquisizione, sia dei criteri di calcolo in base ai quali sarebbe stata determinata tale porzione aggiuntiva.
Evidenziava che l’area di sedime acquisita dal Comune resistente sarebbe coincisa con quella descritta in seno all’ordinanza di demolizione n. 5, pari a mq. 2.307,30, quando, in realtà, la superficie su cui sarebbero stati presenti i manufatti abusivi si sarebbe estesa, in termini ben più esigui, per complessivi mq 57,98 (pari alla somma delle aree delle singole opere abusive).
Il provvedimento, inoltre, sarebbe stato illegittimo per violazione del sopra citato comma 3 dell’art. 31 del D.P.R. 380/2001, nella parte in cui prevede che “L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita”.
3.2. Riguardo alla sanzione pecuniaria, affermava che sarebbe stato illegittima l’individuazione anche della sua persona quale destinatario del provvedimento, in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, avrebbero potuto ritenersi destinatari del provvedimento solo i responsabili dell’abuso e non il proprietario incolpevole.
Nel caso di specie, affermava la propria estraneità alla realizzazione dei manufatti abusivi.
I fabbricati, infatti, sarebbero risaliti a prima del decesso del primo dei suoi genitori, al quale, pertanto, sarebbe stata imputabile, in via esclusivam la loro realizzazione, come sarebbe stato corroborato dal rilievo aerofotografico del 1989 e del 1992, anno in cui sarebbe avvenuto tale decesso.
Inoltre, la sua estraneità agli abusi sarebbe stata dimostrata proprio dall’aver richiesto l’intervento demolitorio al Comune, domandando di essere formalmente autorizzato alla relativa demolizione a proprie spese.
La buona fede del ricorrente sarebbe emersa anche dalle successive richieste di informazioni con cui avrebbe sollecitato l’Amministrazione comunale alla definizione del detto procedimento amministrativo.
Affermava che i fabbricati abusivi sarebbero sempre stati e sarebbero continuati ad essere nella disponibilità degli odierni controinteressati.
Pertanto, il provvedimento avrebbe dovuto essere emesso solo nei loro confronti.
Essi, infatti, pur disponendo materialmente delle opere abusive, non si sarebbero mai adoperati per eseguire l’ordine di demolizione impartito dall’Amministrazione.
4. In conclusione, per tutte le predette ragioni, chiedeva l’accoglimento del ricorso e l’annullamento degli atti impugnati.
5. Il Comune di Castel Judica si costituiva in giudizio, eccependo, anzitutto, l’inammissibilità del ricorso sul rilievo che, poiché il ricorrente non avrebbe mai censurato l’ordinanza di demolizione, non sarebbe stata censurabile la determinazione dell’area da acquisire, considerato che tale quantificazione sarebbe stata presente già nell’ordinanza di demolizione.
5.1. Ad ogni modo, secondo il Comune, il ricorso sarebbe stato comunque, nel merito, infondato.
5.1.1. Rilevava, infatti, che, in base all’art. 31, comma 3 del D.P.R. 380/01 avrebbe dovuto acquisirsi anche l’area necessaria, secondo le prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe. La misura si sarebbe giustificata in relazione alla complessiva superficie degli abusi, per come espressamente indicato nella motivazione del provvedimento.
5.1.2. Affermava, inoltre, che la sanzione pecuniaria avrebbe avuto natura reale e, pertanto, sarebbe stata legittima l’irrogazione anche nei confronti del ricorrente, il quale avrebbe avuto il possesso del bene, come dimostrato proprio dalla sua manifestazione di volontà di demolire l’immobile.
5.2. Per tutte le predette ragioni, chiedeva, in conclusione, il rigetto del ricorso.
6. Il ricorrente depositava una memoria di replica nella quale ribadiva e sviluppava le proprie precedenti censure.
7. All’udienza del 27 gennaio 2026, udite le parti, il ricorso veniva posto in decisione.
DIRITTO
8. Preliminarmente va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata, dal Comune, sul rilievo della mancata impugnazione, da parte del ricorrente, della precedente ordinanza di demolizione, nella quale sarebbero stati già presenti, secondo l’Ente, tutti gli elementi avverso i quali nel ricorso sarebbero state rivolte le censure di illegittimità.
L’eccezione è infondata.
Nel ricorso in esame sono, in realtà, formulate censure riferibili a vizi autonomi dell’ordinanza di acquisizione, quali, tra l’altro, l’asserita mancanza di motivazione delle ragioni di acquisizione di un’area ulteriore rispetto a quella di sedime corrispondente ai fabbricati abusivi.
Va precisato, infatti, in proposito, che, benché già nell’ordinanza di demolizione fosse stata indicata l’area complessiva da acquisire, solo con il provvedimento oggetto di odierna impugnazione l’acquisizione è divenuta effettiva ed efficace, rivelandosi, pertanto, priva di fondamento l’affermazione secondo cui il ricorrente sarebbe decaduto dalla facoltà di proporre le contestazioni in merito all’estensione dell’area da acquisire in ragione dell’acquiescenza prestata all’ordinanza di demolizione.
In proposito, va ricordato che la giurisprudenza ritiene che l'eventuale vizio relativo all'individuazione delle aree nell'ordinanza di demolizione non inficia la legittimità dell'atto, poiché la determinazione precisa e vincolante deve essere contenuta nel successivo atto di acquisizione, che può anche discostarsi da quanto precedentemente indicato (Consiglio di Stato, sez. VII, 12/12/2025 n. 9857), in quanto il provvedimento di acquisizione rappresenta una distinta misura sanzionatoria (TAR Sicilia - sezione staccata di Catania, 8/2/2024 n. 488)
8.1. Tanto più tali considerazioni valgono per l’impugnazione della sanzione pecuniaria comminata dal Comune, che è provvedimento sì certamente collegato e dipendente dalla realizzazione degli abusi edilizi, ma è, altresì, del tutto distinto ed estraneo alla sequenza procedimentale ordinanza di demolizione/provvedimento acquisitivo, rappresentando una sanzione ulteriore prevista per la commissione dei medesimi abusi.
9. Ciò premesso, nel merito il ricorso deve ritenersi infondato.
9.1. Priva di fondamento è, anzitutto, la censura con la quale la parte ha lamentato che nel provvedimento di acquisizione non sarebbe stata idoneamente giustificata e motivata l’acquisizione di un’area ulteriore rispetto a quella occupata dagli immobili da demolire.
Il rilievo è privo di pertinenza, dal momento che nel provvedimento non si rinviene alcun riferimento a tale area ulteriore, essendo in esso indicati, quale oggetto di acquisizione, gli immobili stessi e la “relativa area di sedime” (così nell’oggetto della determina) e dovendo intendersi, in assenza di alcuna motivazione e specifica quantificazione dell’acquisizione di aree ulteriori, il richiamo all’“area di sedime” come area di sedime degli immobili stessi, specificamente ed analiticamente indicati nel corpo del provvedimento.
Che l’acquisizione si sia limitata ai soli immobili abusivi con la relativa area di sedime, senza estendersi ad aree ulteriori, si ricava, dunque, anzitutto, dalla stessa espressione letterale dell’atto impugnato, non potendo, d’altra parte, trascurarsi che, in proposito, la giurisprudenza ha ripetutamente affermato " la necessità di un provvedimento amministrativo che definisca l’oggetto dell’acquisizione al patrimonio comunale attraverso la quantificazione e la perimetrazione dell’area sottratta al privato (cfr. T.A.R. Veneto, II, 11.10.2011, n. 1540, T.A.R. Campania, Napoli, VIII, 5.5.2016, n. 2279; 5.7.2017, n. 3631) , aggiungendo che “ proprio perché non può ragionevolmente ritenersi che il legislatore abbia rimesso la determinazione dell’ulteriore area acquisibile al puro arbitrio dell’Amministrazione, quest’ultima è tenuta a specificare, volta per volta, in motivazione le ragioni che rendono necessario disporre l’ulteriore acquisto, nonché ad indicare con precisione l’area di cui viene disposta l’acquisizione " (cfr. T.A.R. Catania, sez. I, 28 febbraio 2023, n. 640).
In definitiva, il vizio denunciato nel ricorso deve ritenersi insussistente in quanto nell’atto di acquisizione impugnato non vi è, in realtà, alcuna menzione di aree ulteriori rispetto a quelle direttamente interessate dagli abusi edilizi.
Deve escludersi, pertanto, l’effettiva rilevabilità, sotto tale aspetto, di alcun profilo di illegittimità del provvedimento impugnato.
Infatti, seppure la norma dell’art. 31 del d.P.R. 380/2001 preveda espressamente l’acquisizione al patrimonio comunale di un’area ulteriore rispetto a quella di sedime delle opere abusivamente realizzate e fissandone un limite quantitativo, il nesso funzionale tra i due acquisti impone che l’Amministrazione proceda non solo a specificare, volta per volta, in motivazione le ragioni che rendono necessario disporre l’ulteriore acquisto, ma, più a monte, ad indicare, con precisione e nel dettaglio, l’ulteriore area di cui è disposta l’acquisizione ( ex plurimis , T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 6 settembre 2021, n. 2734).
Puntualizzazioni che, all’evidenza, sono mancante nel caso di specie, nel quale, come detto, in base alla ragionevole interpretazione dell’oggettivo significato delle espressioni usate nel provvedimento, sembra da escludere, alla radice, la volontà dell’Amministrazione di acquisizione di aree ulteriori rispetto a quelle corrispondenti agli immobili abusivi.
9.2. Infondata è, altresì, l’altra principale censura contenuta nel ricorso, con la quale il ricorrente, affermando di non poter essere ritenuto “responsabile” degli abusi, ha lamentato l’illegittimità dell’irrogazione anche nei suoi confronti della sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4 bis del D.P.R. 380/01.
La parte, a sostegno di tale tesi, ha evidenziato, tra l’altro, che si sarebbe adoperata per la demolizione degli abusi, tanto da averne chiesto, seppure senza ottenere riscontro, l’autorizzazione all’Amministrazione (v. messaggio pec del 18.4.23) alla quale, a tal fine, avrebbe richiesto l’adozione di un ordine di sgombero nei confronti degli altri comproprietari occupanti.
9.2.1. Sul punto, va premesso che, in termini generali, la giurisprudenza riconosce che “ in materia di opere abusive, la sanzione pecuniaria per mancata ottemperanza all'ordine di demolizione può essere irrogata non solo al proprietario dell'immobile, ma anche al possessore o utilizzatore che ha la disponibilità giuridica del bene, essendo questi soggetti inclusi nella categoria di "responsabile dell'abuso" ai sensi dell'art. 31, comma 4-bis, del D.P.R. n. 380 del 2001 ” (Cons. Stato, Sez. II, sentenza, 8/8/2025, n. 6991).
Nel caso del proprietario vi è una presunzione di “responsabilità” per l’abuso, ai fini della comminazione della sanzione in esame, rispetto alla quale, nella fattispecie, il comportamento fin qui tenuto dall’odierno ricorrente non può ritenersi sufficiente a vincere la medesima presunzione.
In proposito, può essere utilie il richiamo ad una decisione di questo Tribunale, relativa ai rapporti tra proprietario e conduttore, nella quale si è precisato che “ perché vi siano misure concretanti le "azioni idonee" ad escludere l'esclusione di responsabilità o la partecipazione all'abuso effettuato da terzi, prescindendo dall'effettivo riacquisto della materiale disponibilità del bene, si ritiene necessario un comportamento attivo, da estrinsecarsi in diffide o in altre iniziative di carattere ultimativo nei confronti del conduttore ” (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 5/8/2024, n. 2826).
In definitiva, l'estraneità all'illecito edilizio accertato, di per sé sola, non sottrae il proprietario agli obblighi di ripristino della situazione legittima originaria: incombe, infatti, su tale soggetto, siccome interessato ad evitare la perdita del diritto dominicale, anche il dovere di attivarsi tempestivamente al fine di adottare i comportamenti necessari ad assicurare il ripristino dello stato dei luoghi antecedente l'abuso.
A fronte della realizzazione di un abuso, l’attività dell’Amministrazione è vincolata, non vi è alcun affidamento da tutelare ed è irrilevante anche l’eventuale buona fede della parte privata.
Pertanto, “ la misura demolitoria può essere legittimamente irrogata nei confronti del proprietario del bene, anche se diverso dal responsabile dell’abuso e anche se estraneo alla commissione dell’abuso e ciò in quanto l’abusività dell’opera è una connotazione di natura reale ”. Essa, cioè, “ è, di regola, atto dovuto e prescinde dall’attuale possesso del bene e dalla coincidenza del proprietario con il realizzatore dell’abuso medesimo ” (Cons. Stato, sez. VI, 7 febbraio 2023, n. 1327).
Conseguentemente, al fine di evitare che il proprietario incolpevole subisca gli effetti sanzionatori derivanti dall'altrui illecito edilizio, ossia gli effetti sanzionatori ex art. 31, commi 3, 4 e 4 bis del D.P.R. n. 380/2001, occorre che egli dimostri non solo la sua estraneità all'abuso ma anche l'assunzione di iniziative consentite dall'ordinamento, idonee a ripristinare lo stato dei luoghi nei sensi e nei modi richiesti dall'autorità amministrativa (cfr. TAR Sardegna, Cagliari, sez. II, n. 1835/2009; TAR Lazio, Roma, sez. I, n. 3103/2012; TAR Campania, Napoli, sez. VIII, n. 3480/2015) a guisa di misura idonea ad escludere la partecipazione all'abuso effettuato da terzi.
Deve, pertanto, ritenersi che, anche in assenza di specifica motivazione sia comunque “ legittima l'ingiunzione di demolizione intervenuta a distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso, anche se il titolare attuale dell'immobile non sia responsabile dell'abuso ” (Cons. Stato, Ad. Plen., 17/10/2017, n. 9).
9.3. Nel caso in esame, ferme le iniziative intraprese presso l’Amministrazione anche al fine dello sgombero dell’immobile, asseritamente occupato dagli altri comproprietari, non risulta in atti, alcuna specifica iniziativa, né prima, né dopo l’adozione dell’ordinanza di demolizione, rivolta direttamente nei confronti dei proprietari (quale, ad esempio, una diffida) idonea a comprovare la dedotta volontà del ricorrente di procedere alla demolizione ed il presunto “ostruzionismo” degli altri.
In definitiva, in assenza di adeguati riscontri di quanto dedotto nel ricorso, deve ritenersi che emerga, in capo al ricorrente, “ la volontaria o colpevole inottemperanza protrattasi ininterrottamente per un periodo di novanta giorni dall’ingiunzione demolitoria, ovvero l’inerzia dell’interessato protrattasi allo stesso modo in assenza di validi impedimenti di fatto o di diritto alla demolizione delle opere abusive “(cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 4 maggio 2020 n. 2813 e 29 marzo 2019 n. 2100).
Per tali ragioni anche il secondo motivo di ricorso deve ritenersi infondato.
10. In conclusione, per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
11. Le spese di causa possono tuttavia essere integralmente compensate in considerazione della peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità delle parti interessate, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente e delle altre persone fisiche coinvolte nel procedimento.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GN AN BA, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario
SA CO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SA CO | GN AN BA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.