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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/09/2025, n. 12208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12208 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 52532/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
- SEZIONE XVI (già III) CIVILE-
All'udienza del 4.9.2025, aperto il verbale alle ore 10,30, è presente per l'attore l'Avvocato
Lorenzo Letti il quale si riporta agli scritti di parte, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate. Per Controparte_1 in sostituzione dell'Avvocato Luigi Parenti, l'Avvocato Giovanni Madonna il quale si riporta agli scritti di parte, contestando il contenuto delle note depositate da parte attrice. Per Controparte_2 in sostituzione dell'Avvocata Elisabetta Zannotti, l'Avvocata Alessia
Baroni la quale si riporta agli scritti di parte ed insiste nella richiesta di accoglimento delle conclusioni rassegnate.
E' presente, ai fini della pratica forense il Dottor Persona_1
Il Giudice,
all'esito della discussione, si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato provvedimento del quale dà lettura alle ore 16,32.
Il G.O.P. Simone Tablò
R.G. 52532/2023
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Roma
- Sezione XVI civile -
in persona del Giudice Unico, G.O.P. Simone Tablò, nella causa civile in primo grado, R.G.A.C.
52532/2023, tra il Sig. Parte_1 (Avvocato Lorenzo Letti);
- attore - la Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore (Avvocato Luigi Parenti);
convenuta e la Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore (Avvocata Elisabetta
Zannotti);
-convenuta --
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha emesso e pubblicato, all'udienza del 4.9.2025, dando lettura del dispositivo e della presente motivazione - quali parti integranti del verbale di udienza – la seguente
-
SENTENZA
1. Ai fini della decisione della presente causa, appare opportuno riportare parte del testo dell'ordinanza resa in data 16.7.2024, con la quale questo giudicante ha così motivato e disposto:
"Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta, osserva quanto segue.
L'attore, essenzialmente, agisce su due fronti. Per un verso, il Sig. Pt_1 chiede di essere risarcito del pregiudizio subito a seguito della truffa perpetrata ai suoi danni, mediante l'intrusione, ad opera di terzi, nel sistema informatico della
- secondo la ricostruzione attorea non avrebbe garantito un livello di Controparte_1 che sicurezza tale da evitare tali tipi di intrusione.
Per altro verso, l'istante mira ad ottenere un ristoro per la lesione derivante dall'appropriazione -
sempre ad opera di terzi dei dati personali dello stesso Sig. Pt_1 a causa dell'asserita
inadeguatezza dei sistemi di conservazione delle informazioni.
Sotto il primo profilo, appare possibile che la truffa tragga origine dalla violazione dei sistemi
Controparte_1 in questo senso, potrebbe essere necessaria un'indagine tecnicadella convenuta
diretta a stabilire:
a) l'efficienza e l'adeguatezza dei sistemi di sicurezza adottati dalla predetta società in relazione alle doglianze attoree, anche con riferimento agli standard di sicurezza dei sistemi informatici,
vigenti all'epoca dei fatti, per la tutela dei clienti dai reati informatici;
b) le caratteristiche tecniche della truffa informatica subita da parte attrice e se i sistemi adottati dalla banca convenuta fossero stati effettivamente violati all'epoca dei fatti;
se tale attacco fosse stato preceduto da altri, con accesso a codici identificativi di titolari di c)
conti e se la tempestiva segnalazione alla banca delle operazioni fraudolente avrebbe impedito l'effettuazione di ulteriori operazioni nonché se il dispositivo dell'attore fosse controllato da ignoti;
d) se nella condotta delle parti fosse ravvisabile qualche negligenza nella gestione o nell'utilizzo del sistema.
Va, peraltro, osservato che, secondo la ricostruzione attorea, alla possibile, accertanda fragilità
del sistema informatico, si è comunque sovrapposto un comportamento materiale di terzi che,
inducendolo a addirittura mediante travisamento, si sono introdotti nell'abitazione del Sig. Pt_1
consegnare la carta Postepay per poter operare.
-in ipotesi ravvisarsi traA questo punto, è evidente che qualsiasi nesso eziologico potesse
-
un'eventuale condotta imprudente della Controparte 1 nella gestione dei sistemi informatici ed il pregiudizio subito dall'istante risulterebbe interrotto dal descritto comportamento dei truffatori che, prendendo direttamente e personalmente contatti con il Sig. Pt_1 nel domicilio di
quest'ultimo, lo hanno indotto a consegnare la carta per poter effettuare i prelievi.
In altri termini, l'operato materiale e non solo virtuale, mediante la violazione nel sistema-
informatico ad opera dei terzi si pone completamente al di fuori di qualsiasi sfera di controllo della convenuta Controparte_1 recidendo rapporto causale tra un'eventuale condotta colposa della società ed il danno patito dal Sig. Pt_1 .
In ordine al secondo profilo - quello del risarcimento per la violazione della normativa in tema di dati personali va premesso che, dalla documentazione prodotta dall'attore, risulta che il soggetto titolare e responsabile del trattamento dei dati personali sia la Controparte_2 (cfr. doc.4 del fascicolo attoreo, pagine 21 e 22). Ciò posto, occorre precisare che, come già indicato nella notissima sentenza n.26972/2002, resa dalle Sezioni Unite della Suprema Corte l'11.11.2008, il ristoro del danno non patrimoniale ex art.2059 c.c. - che, nella medesima pronuncia, è stato riconosciuto (ancorché a titolo di esempio)
proprio nel caso di violazione delle norme in tema di dati personali - può disporsi a condizione che la lesione dell'interesse sia grave vale a dire ove l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità, atteso che il dovere di solidarietà, di cui all'art.2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza e
che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari (ad esempio, quello alla qualità della Vita od alla felicità).
Il concetto è stato successivamente ribadito dalla stessa Suprema Corte che, sempre in tema di illecito trattamento dei dati personali, ha stabilito come attesa l'esclusione del principio del danno in re ipsa sia sempre necessaria la prova della serietà della lesione conseguente al trattamento;
con la conseguenza che può non determinare il danno la mera violazione delle prescrizioni formali in tema di trattamento del dato, mentre induce sempre al risarcimento quella violazione che, concretamente, offenda la portata effettiva del diritto alla riservatezza (cfr. Cass.
civ., ord., 12.5.2023, n.13073; Cass. civ., ord. 20.8.2020, n.17383).
Nel caso in esame, l'attore non solo non ha chiesto di provare la sussistenza di un grave pregiudizio alla propria sfera di riservatezza, ma non ha neppure dedotto in cosa consista tale eventuale serio – danno. Va, infatti, sottolineato, che il certificato medico prodotto (cfr. doc.14
del fascicolo attoreo) - invero alquanto generico - ricollega una (ipotetica) lesione psico-fisica del
Sig. Pt 1 all'episodio truffaldino in sé.
Per ciò che attiene, infine, all'istanza ex art.186 ter c.p.c., avanzata dall'attore con la propria memoria ex art. 171 ter c.p.c., tale richiesta mira ad ottenere l'ingiunzione, a carico della CP_1
[...] per il pagamento della somma residua depositata dal Sig. Pt_1 presso detta società.
Ora, al di là dei motivi che impediscono all'istante di rientrare nella disponibilità di tale importo,
come già osservato nell'ordinanza resa all'esito dell'udienza dell'11.7.2024, tale richiesta si pone completamente al di fuori dell'originaria domanda risarcitoria nei due profili sopra descritti originariamente avanzata, risultandone completamente diversi sia i presupposti, sia i motivi a sostegno. L'istanza, pertanto, si pone come vera e propria mutatio libelli, ampliando irragionevolmente il petitum sostanziale ed introducendo una diversa causa petendi rispetto alle allegazioni di cui all'atto introduttivo del giudizio, e, come tale, non può che essere inammissibile.
Si ritiene, a questo punto, la causa matura per la decisione.
P.Q.M.
visti gli artt. 186 e 281 sexies c.p.c.,
rinvia, ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., all'udienza del 22 maggio 2025, ore 10,30, per la precisazione delle conclusioni, la discussione e la decisione, con termine fino al 31.1.2025 per il deposito tempestivo – necessario ai fini della pronuncia della sentenza per la suindicata udienza –
di note conclusive".
2. Ciò posto, non essendo intervenuti elementi di novità, va confermato il contenuto del richiamato provvedimento.
3. Ed infatti, con riferimento alla richiesta risarcitoria, avanzata dal Sig. Pt_1 per il danno patito in conseguenza della truffa perpetrata ai suoi danni, pur essendo possibile che l'inizio del fatto lesivo abbia avuto luogo mediante un illecito accesso, da parte di terzi, del sistema informatico della con conseguente necessità di espletare una C.T.U. tesa a verificare l'idoneità edControparte_1
il livello di sicurezza degli strumenti telematici della predetta società, nonché eventuali negligenze nella gestione o nell'utilizzo del sistema – l'esistenza di una condotta materiale dei truffatori – che,-
secondo quanto descritto dall'istante, travisati, si sono introdotti nell'abitazione del Sig. Pt_1
prendendo con quest'ultimo contatti diretti e personali ed inducendolo a consegnare la carta
Postepay per poter prelevare il denaro / effettuare gli acquisti – si pone come elemento interruttivo
-
del nesso eziologico tra un'eventuale imprudenza della Controparte_1 nella gestione dei sistemi informatici ed il danno patito dall'attore. E' di tutta evidenza, infatti, che se anche la CP_1
[...] possa essere ritenuta responsabile di un'eventuale mala gestio, l'induzione alla consegna materiale, da parte del Sig. Pt_1 della carta per i prelevamenti sfugge, senza alcun dubbio, a qualsiasi possibilità controllo e di azione ad opera della richiamata società, che, dunque, non può
essere chiamata a rispondere per tali comportamenti.
4. In ordine alla domanda risarcitoria relativa all'asserito pregiudizio originato dall'acquisizione, in favore di terzi, dei dati personali dello stesso attore sempre in conseguenza di un presunto difetto nei sistemi informatici come già osservato - la documentazione prodotta dall'istante comprova la titolarità e la responsabilità del trattamento dei dati personali in capo alla Controparte_2 (cfr.
doc.4 del fascicolo attoreo, pagine 21 e 22).
il risarcimento delCiò premesso, occorre ricordare che come illustrato in precedenza pregiudizio non patrimoniale, ai sensi dell'art. 2059 c.c. con particolare riferimento alla violazione delle norme in materia di dati personali – può essere riconosciuto solo ove il danno all'interesse sia grave (ossia superi una soglia minima di tollerabilità, al di là, dunque, di quella imposta dal dovere di solidarietà ex art.2 Cost. ed inerente alle inevitabili intrusioni nella sfera personale derivanti dalla convivenza) e non futile (non consista, cioè, in meri disagi o fastidi ovvero nella lesione di diritti
-
del tutto immaginari, come quello alla qualità della Vita od alla felicità).
Dovendosi escludere che il danno sia in re ipsa, occorre la dimostrazione della rilevanza del pregiudizio e della effettiva offensività del diritto alla riservatezza, derivanti dal trattamento dei dati personali, non potendosi ritenere che la lesione consegua alla semplice violazione delle disposizioni in materia (cfr. Cass. civ., ord., 12.5.2023, n. 13073; Cass. civ., ord. 20.8.2020, n. 17383; Cass. civ.,
15.7.2014, n.16133).
Nel caso sottoposto alla valutazione di questo giudicante, il Sig. Pt_1 non ha avanzato alcuna
istanza istruttoria tesa a dimostrare l'esistenza di un danno grave alla propria riservatezza. Ma prima ancora non ha neppure delineato e descritto l'ipotetico pregiudizio, atteso che la certificazione medica offerta in comunicazione (doc. 14 del fascicolo attoreo) - proveniente, tra l'altro, da uno specialista di malattie respiratorie ed ossee, estraneo, quindi, al campo medico di riferimento assume la generica sussistenza di un nesso tra un stato patologico psico-fisico – con una non meglio precisata "somatizzazione" - e la vicenda de qua.
5. L'attore, infine, nella memoria ex art.171 ter, n.1), c.p.c., propone istanza ex art. 186 ter c.p.c. al fine di ottenere la restituzione della somma di euro 1.273,34.= giacente sul conto presso la CP_1
[...] oltre interessi dalla data della prima richiesta.
Peraltro, come già illustrato, l'importo indicato nell'istanza concerne fatti del tutto estranei alla vicenda esposta nella citazione, introducendo un petitum sostanziale di natura del tutto diversa verso rispetto a quella di cui all'atto introduttivo del giudizio, con ragioni a sostegno (causa petendi)
completamente differenti da quelle allegate a fondamento delle originarie pretese.
La richiesta, pertanto, costituisce una vera e propria mutatio libelli, come tale, inammissibile.
6. Ancorché le spese di lite debbano seguire la soccombenza, si ritiene, per motivi equitativi, di ridurre al minimo la condanna dell'attore al pagamento delle spettanze del giudizio.
P.Q.M.
il Giudice Unico, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c.; dichiara inammissibile l'istanza avanzata dal Sig. Parte_1
rigetta integralmente, per il resto, la domanda attorea;
condanna il Sig. Parte_1 al pagamento, in favore della Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente giudizio, che vengono liquidate in euro 1.200,00.- per compensi, oltre spese forfettarie, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
condanna, infine, il Sig. Parte_1 al pagamento, in favore della Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spettanze di lite, che vengono liquidate in euro 1.200,00.- per compensi, oltre spese forfettarie, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza esecutiva ex lege.
Roma, 4 settembre 2025
Il G.O.P. Simone Tablò
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
- SEZIONE XVI (già III) CIVILE-
All'udienza del 4.9.2025, aperto il verbale alle ore 10,30, è presente per l'attore l'Avvocato
Lorenzo Letti il quale si riporta agli scritti di parte, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate. Per Controparte_1 in sostituzione dell'Avvocato Luigi Parenti, l'Avvocato Giovanni Madonna il quale si riporta agli scritti di parte, contestando il contenuto delle note depositate da parte attrice. Per Controparte_2 in sostituzione dell'Avvocata Elisabetta Zannotti, l'Avvocata Alessia
Baroni la quale si riporta agli scritti di parte ed insiste nella richiesta di accoglimento delle conclusioni rassegnate.
E' presente, ai fini della pratica forense il Dottor Persona_1
Il Giudice,
all'esito della discussione, si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato provvedimento del quale dà lettura alle ore 16,32.
Il G.O.P. Simone Tablò
R.G. 52532/2023
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Roma
- Sezione XVI civile -
in persona del Giudice Unico, G.O.P. Simone Tablò, nella causa civile in primo grado, R.G.A.C.
52532/2023, tra il Sig. Parte_1 (Avvocato Lorenzo Letti);
- attore - la Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore (Avvocato Luigi Parenti);
convenuta e la Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore (Avvocata Elisabetta
Zannotti);
-convenuta --
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha emesso e pubblicato, all'udienza del 4.9.2025, dando lettura del dispositivo e della presente motivazione - quali parti integranti del verbale di udienza – la seguente
-
SENTENZA
1. Ai fini della decisione della presente causa, appare opportuno riportare parte del testo dell'ordinanza resa in data 16.7.2024, con la quale questo giudicante ha così motivato e disposto:
"Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta, osserva quanto segue.
L'attore, essenzialmente, agisce su due fronti. Per un verso, il Sig. Pt_1 chiede di essere risarcito del pregiudizio subito a seguito della truffa perpetrata ai suoi danni, mediante l'intrusione, ad opera di terzi, nel sistema informatico della
- secondo la ricostruzione attorea non avrebbe garantito un livello di Controparte_1 che sicurezza tale da evitare tali tipi di intrusione.
Per altro verso, l'istante mira ad ottenere un ristoro per la lesione derivante dall'appropriazione -
sempre ad opera di terzi dei dati personali dello stesso Sig. Pt_1 a causa dell'asserita
inadeguatezza dei sistemi di conservazione delle informazioni.
Sotto il primo profilo, appare possibile che la truffa tragga origine dalla violazione dei sistemi
Controparte_1 in questo senso, potrebbe essere necessaria un'indagine tecnicadella convenuta
diretta a stabilire:
a) l'efficienza e l'adeguatezza dei sistemi di sicurezza adottati dalla predetta società in relazione alle doglianze attoree, anche con riferimento agli standard di sicurezza dei sistemi informatici,
vigenti all'epoca dei fatti, per la tutela dei clienti dai reati informatici;
b) le caratteristiche tecniche della truffa informatica subita da parte attrice e se i sistemi adottati dalla banca convenuta fossero stati effettivamente violati all'epoca dei fatti;
se tale attacco fosse stato preceduto da altri, con accesso a codici identificativi di titolari di c)
conti e se la tempestiva segnalazione alla banca delle operazioni fraudolente avrebbe impedito l'effettuazione di ulteriori operazioni nonché se il dispositivo dell'attore fosse controllato da ignoti;
d) se nella condotta delle parti fosse ravvisabile qualche negligenza nella gestione o nell'utilizzo del sistema.
Va, peraltro, osservato che, secondo la ricostruzione attorea, alla possibile, accertanda fragilità
del sistema informatico, si è comunque sovrapposto un comportamento materiale di terzi che,
inducendolo a addirittura mediante travisamento, si sono introdotti nell'abitazione del Sig. Pt_1
consegnare la carta Postepay per poter operare.
-in ipotesi ravvisarsi traA questo punto, è evidente che qualsiasi nesso eziologico potesse
-
un'eventuale condotta imprudente della Controparte 1 nella gestione dei sistemi informatici ed il pregiudizio subito dall'istante risulterebbe interrotto dal descritto comportamento dei truffatori che, prendendo direttamente e personalmente contatti con il Sig. Pt_1 nel domicilio di
quest'ultimo, lo hanno indotto a consegnare la carta per poter effettuare i prelievi.
In altri termini, l'operato materiale e non solo virtuale, mediante la violazione nel sistema-
informatico ad opera dei terzi si pone completamente al di fuori di qualsiasi sfera di controllo della convenuta Controparte_1 recidendo rapporto causale tra un'eventuale condotta colposa della società ed il danno patito dal Sig. Pt_1 .
In ordine al secondo profilo - quello del risarcimento per la violazione della normativa in tema di dati personali va premesso che, dalla documentazione prodotta dall'attore, risulta che il soggetto titolare e responsabile del trattamento dei dati personali sia la Controparte_2 (cfr. doc.4 del fascicolo attoreo, pagine 21 e 22). Ciò posto, occorre precisare che, come già indicato nella notissima sentenza n.26972/2002, resa dalle Sezioni Unite della Suprema Corte l'11.11.2008, il ristoro del danno non patrimoniale ex art.2059 c.c. - che, nella medesima pronuncia, è stato riconosciuto (ancorché a titolo di esempio)
proprio nel caso di violazione delle norme in tema di dati personali - può disporsi a condizione che la lesione dell'interesse sia grave vale a dire ove l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità, atteso che il dovere di solidarietà, di cui all'art.2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza e
che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari (ad esempio, quello alla qualità della Vita od alla felicità).
Il concetto è stato successivamente ribadito dalla stessa Suprema Corte che, sempre in tema di illecito trattamento dei dati personali, ha stabilito come attesa l'esclusione del principio del danno in re ipsa sia sempre necessaria la prova della serietà della lesione conseguente al trattamento;
con la conseguenza che può non determinare il danno la mera violazione delle prescrizioni formali in tema di trattamento del dato, mentre induce sempre al risarcimento quella violazione che, concretamente, offenda la portata effettiva del diritto alla riservatezza (cfr. Cass.
civ., ord., 12.5.2023, n.13073; Cass. civ., ord. 20.8.2020, n.17383).
Nel caso in esame, l'attore non solo non ha chiesto di provare la sussistenza di un grave pregiudizio alla propria sfera di riservatezza, ma non ha neppure dedotto in cosa consista tale eventuale serio – danno. Va, infatti, sottolineato, che il certificato medico prodotto (cfr. doc.14
del fascicolo attoreo) - invero alquanto generico - ricollega una (ipotetica) lesione psico-fisica del
Sig. Pt 1 all'episodio truffaldino in sé.
Per ciò che attiene, infine, all'istanza ex art.186 ter c.p.c., avanzata dall'attore con la propria memoria ex art. 171 ter c.p.c., tale richiesta mira ad ottenere l'ingiunzione, a carico della CP_1
[...] per il pagamento della somma residua depositata dal Sig. Pt_1 presso detta società.
Ora, al di là dei motivi che impediscono all'istante di rientrare nella disponibilità di tale importo,
come già osservato nell'ordinanza resa all'esito dell'udienza dell'11.7.2024, tale richiesta si pone completamente al di fuori dell'originaria domanda risarcitoria nei due profili sopra descritti originariamente avanzata, risultandone completamente diversi sia i presupposti, sia i motivi a sostegno. L'istanza, pertanto, si pone come vera e propria mutatio libelli, ampliando irragionevolmente il petitum sostanziale ed introducendo una diversa causa petendi rispetto alle allegazioni di cui all'atto introduttivo del giudizio, e, come tale, non può che essere inammissibile.
Si ritiene, a questo punto, la causa matura per la decisione.
P.Q.M.
visti gli artt. 186 e 281 sexies c.p.c.,
rinvia, ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., all'udienza del 22 maggio 2025, ore 10,30, per la precisazione delle conclusioni, la discussione e la decisione, con termine fino al 31.1.2025 per il deposito tempestivo – necessario ai fini della pronuncia della sentenza per la suindicata udienza –
di note conclusive".
2. Ciò posto, non essendo intervenuti elementi di novità, va confermato il contenuto del richiamato provvedimento.
3. Ed infatti, con riferimento alla richiesta risarcitoria, avanzata dal Sig. Pt_1 per il danno patito in conseguenza della truffa perpetrata ai suoi danni, pur essendo possibile che l'inizio del fatto lesivo abbia avuto luogo mediante un illecito accesso, da parte di terzi, del sistema informatico della con conseguente necessità di espletare una C.T.U. tesa a verificare l'idoneità edControparte_1
il livello di sicurezza degli strumenti telematici della predetta società, nonché eventuali negligenze nella gestione o nell'utilizzo del sistema – l'esistenza di una condotta materiale dei truffatori – che,-
secondo quanto descritto dall'istante, travisati, si sono introdotti nell'abitazione del Sig. Pt_1
prendendo con quest'ultimo contatti diretti e personali ed inducendolo a consegnare la carta
Postepay per poter prelevare il denaro / effettuare gli acquisti – si pone come elemento interruttivo
-
del nesso eziologico tra un'eventuale imprudenza della Controparte_1 nella gestione dei sistemi informatici ed il danno patito dall'attore. E' di tutta evidenza, infatti, che se anche la CP_1
[...] possa essere ritenuta responsabile di un'eventuale mala gestio, l'induzione alla consegna materiale, da parte del Sig. Pt_1 della carta per i prelevamenti sfugge, senza alcun dubbio, a qualsiasi possibilità controllo e di azione ad opera della richiamata società, che, dunque, non può
essere chiamata a rispondere per tali comportamenti.
4. In ordine alla domanda risarcitoria relativa all'asserito pregiudizio originato dall'acquisizione, in favore di terzi, dei dati personali dello stesso attore sempre in conseguenza di un presunto difetto nei sistemi informatici come già osservato - la documentazione prodotta dall'istante comprova la titolarità e la responsabilità del trattamento dei dati personali in capo alla Controparte_2 (cfr.
doc.4 del fascicolo attoreo, pagine 21 e 22).
il risarcimento delCiò premesso, occorre ricordare che come illustrato in precedenza pregiudizio non patrimoniale, ai sensi dell'art. 2059 c.c. con particolare riferimento alla violazione delle norme in materia di dati personali – può essere riconosciuto solo ove il danno all'interesse sia grave (ossia superi una soglia minima di tollerabilità, al di là, dunque, di quella imposta dal dovere di solidarietà ex art.2 Cost. ed inerente alle inevitabili intrusioni nella sfera personale derivanti dalla convivenza) e non futile (non consista, cioè, in meri disagi o fastidi ovvero nella lesione di diritti
-
del tutto immaginari, come quello alla qualità della Vita od alla felicità).
Dovendosi escludere che il danno sia in re ipsa, occorre la dimostrazione della rilevanza del pregiudizio e della effettiva offensività del diritto alla riservatezza, derivanti dal trattamento dei dati personali, non potendosi ritenere che la lesione consegua alla semplice violazione delle disposizioni in materia (cfr. Cass. civ., ord., 12.5.2023, n. 13073; Cass. civ., ord. 20.8.2020, n. 17383; Cass. civ.,
15.7.2014, n.16133).
Nel caso sottoposto alla valutazione di questo giudicante, il Sig. Pt_1 non ha avanzato alcuna
istanza istruttoria tesa a dimostrare l'esistenza di un danno grave alla propria riservatezza. Ma prima ancora non ha neppure delineato e descritto l'ipotetico pregiudizio, atteso che la certificazione medica offerta in comunicazione (doc. 14 del fascicolo attoreo) - proveniente, tra l'altro, da uno specialista di malattie respiratorie ed ossee, estraneo, quindi, al campo medico di riferimento assume la generica sussistenza di un nesso tra un stato patologico psico-fisico – con una non meglio precisata "somatizzazione" - e la vicenda de qua.
5. L'attore, infine, nella memoria ex art.171 ter, n.1), c.p.c., propone istanza ex art. 186 ter c.p.c. al fine di ottenere la restituzione della somma di euro 1.273,34.= giacente sul conto presso la CP_1
[...] oltre interessi dalla data della prima richiesta.
Peraltro, come già illustrato, l'importo indicato nell'istanza concerne fatti del tutto estranei alla vicenda esposta nella citazione, introducendo un petitum sostanziale di natura del tutto diversa verso rispetto a quella di cui all'atto introduttivo del giudizio, con ragioni a sostegno (causa petendi)
completamente differenti da quelle allegate a fondamento delle originarie pretese.
La richiesta, pertanto, costituisce una vera e propria mutatio libelli, come tale, inammissibile.
6. Ancorché le spese di lite debbano seguire la soccombenza, si ritiene, per motivi equitativi, di ridurre al minimo la condanna dell'attore al pagamento delle spettanze del giudizio.
P.Q.M.
il Giudice Unico, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c.; dichiara inammissibile l'istanza avanzata dal Sig. Parte_1
rigetta integralmente, per il resto, la domanda attorea;
condanna il Sig. Parte_1 al pagamento, in favore della Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente giudizio, che vengono liquidate in euro 1.200,00.- per compensi, oltre spese forfettarie, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
condanna, infine, il Sig. Parte_1 al pagamento, in favore della Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spettanze di lite, che vengono liquidate in euro 1.200,00.- per compensi, oltre spese forfettarie, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza esecutiva ex lege.
Roma, 4 settembre 2025
Il G.O.P. Simone Tablò