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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 11/02/2026, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 826/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
ZO ALDO, Presidente
NI ON, Relatore
COZZOLINO GI FR, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2450/2024 depositato il 10/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 CF_1 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Amantea - Corso Umberto I 87032 Amantea CS Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 249 IMU 2018
proposto da
Ricorrente_4 - CF_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Amantea - Corso Umberto I 87032 Amantea CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 785 IMU 2018
contro
Comune di Amantea - Corso Umberto I 87032 Amantea CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 259 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 252 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 251 IMU 2018
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 CF_1 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Amantea - Corso Umberto I 87032 Amantea CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 157-2023 TASI 2018
proposto da
Ricorrente_4 - CF_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Amantea - Corso Umberto I 87032 Amantea CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 467-2023 TASI 2018
contro
Comune di Amantea - Corso Umberto I 87032 Amantea CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 165-2023 TASI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 160-2023 TASI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 159-2023 TASI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gli eredi del Sig. Nominativo_2 deceduto il Data Morte_1, segnatamente i Sig.ri Ricorrente_2, Ricorrente_3 ed Ricorrente_1 e Ricorrente_4 tutti proprietari pro-quota (in quanto già eredi della sig.ra Nominativo_3, deceduta nel Data Morte_2) di n. 8 beni immobili richiamati negli atti impugnati, rappresentati e difesi, ex. art. 12 d.lgs. n. 546/92, dall'Avv. Difensore_1 del Foro di Paola, elettivamente domiciliati presso il di lui studio professionale sito in Indirizzo_1, ricorrevano
contro
- Il Comune di Amantea per l'annullamento, degli “avvisi d i accertamento esecutivi su aree edificabili per omesso/parziale versamento per l'anno 2018” nonché per vizi propri degli atti ad essi collegati, di competenza dell'odierno Giudicante.
I ricorrenti hanno impugnato cumulativamente gli avvisi di accertamento succitati, richiedendone l'annullamento previa sospensione con riferimento a vizi propri degli atti e agli atti ad essi collegati.
Hanno dedotto i seguenti motivi di ricorso:
Nullità degli avvisi di accertamento ex art. 42, commi 1 e 3, D.P.R. 29.9.1973 n. 600, per mancata sottoscrizione degli atti da parte del Capo dell'Ufficio o da soggetto delegato, in assenza di deliberazione consiliare e di delega;
conseguente eccezione di decadenza e prescrizione.
Violazione e falsa applicazione della L. 241/1990 (artt. 3 e 21 septies), L. 212/2000 (art. 7) e d.lgs. n. 23/2011 (artt. 8 ss.) per difetto o apparente contraddittoria motivazione.
Violazione art. 5, co. 5, d.lgs. 504/1992, con riferimento alla determinazione della base imponibile I.M.U.
Violazione art. 65 L.R. 19/2002 e s.m.i., in relazione alla mancanza di potenzialità edificatoria dei terreni in oggetto, ricadenti in zona omogenea B4 (“zone bianche”), per mancata approvazione del P.S.A. entro il
31.12.2017.
I ricorrenti sostengono che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, i terreni in questione abbiano perso la loro destinazione edificatoria e siano quindi assimilabili ad aree bianche, con coefficiente di edificabilità minimo (0,03%), non più imponibile ai fini I.M.U. e T.A.S.I. ai valori reclamati.
Il Comune di Amantea si è costituito, chiedendo il rigetto del ricorso e contestando la fondatezza delle deduzioni avanzate dai ricorrenti. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ribadendo le proprie posizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che, sebbene gli avvisi debbano essere sottoscritti dal Capo dell'Ufficio o da soggetto delegato, in mancanza di contestazione specifica della legittimità della delega o della sottoscrizione, e in assenza di prova contraria, non si può dichiarare la nullità degli atti se si tratta di un vizio formale, che non incide sulla sostanza della pretesa tributaria e che non comporta automaticamente decadenza o prescrizione della pretesa.
Gli avvisi contengono indicazioni sufficienti sulla motivazione dell'imposizione tributaria, dei soggetti passivi e dei criteri di calcolo della base imponibile.
Le doglianze dei ricorrenti circa la presunta apparente contraddittorietà o difetto motivazionale risultano generiche, non supportate da elementi concreti che dimostrino l'assenza di spiegazione delle ragioni di fatto e di diritto che hanno portato alla determinazione dell'imposta.
I ricorrenti contestano la corretta individuazione della base imponibile, sostenendo che la destinazione dei terreni, ricadenti in zona omogenea B4, fosse decaduta come area edificabile a partire dal 1° gennaio
2018.
La Corte osserva quanto segue:
Ai sensi dell'art. 65 L.R. 19/2002, la destinazione edificatoria dei terreni è strettamente collegata all'adozione del P.S.A.
Il Comune non ha adottato il P.S.A. entro il termine perentorio del 31.12.2017;
La mancata adozione del P.S.A. determina la decadenza della potenzialità edificatoria, riducendo i terreni a zone bianche.
I terreni dei ricorrenti ricadevano in zona B4, che, a partire dal 1° gennaio 2018, non presentava più carattere edificabile.
Ne consegue che la base imponibile I.M.U. calcolata dal Comune è illegittima, così come l'imposta T.A.S.
I., correlata alla medesima classificazione del suolo.
Il vuoto normativo e la mancanza di approvazione del P.S.A. comportano la riduzione della potenzialità edificatoria al coefficiente minimo (0,03%), tipico dei terreni agricoli, come sostenuto dai ricorrenti. Pertanto, la pretesa tributaria del Comune risulta eccessiva e non corrispondente allo stato di fatto e di diritto dei suoli al 2018.
Alla luce di quanto sopra:
Gli avvisi di accertamento relativi all'I.M.U. e alla T.A.S.I. anno 2018 devono essere annullati, in quanto basati su una errata classificazione dei terreni dei ricorrenti.
Gli altri motivi di ricorso, attinenti a vizi formali e presunta nullità, sono infondati
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, sez. III così dispone:
accoglie parzialmente il ricorso, annullando i n. 10 avvisi di accertamento I.M.U. e T.A.S.I. anno 2018 notificati ai ricorrenti;
rigetta gli altri motivi di ricorso;
condanna il Comune di Amantea al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 1040,00 per compensi, oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore costituito se dichiaratosi antistatario.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
ZO ALDO, Presidente
NI ON, Relatore
COZZOLINO GI FR, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2450/2024 depositato il 10/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 CF_1 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Amantea - Corso Umberto I 87032 Amantea CS Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 249 IMU 2018
proposto da
Ricorrente_4 - CF_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Amantea - Corso Umberto I 87032 Amantea CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 785 IMU 2018
contro
Comune di Amantea - Corso Umberto I 87032 Amantea CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 259 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 252 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 251 IMU 2018
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 CF_1 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Amantea - Corso Umberto I 87032 Amantea CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 157-2023 TASI 2018
proposto da
Ricorrente_4 - CF_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Amantea - Corso Umberto I 87032 Amantea CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 467-2023 TASI 2018
contro
Comune di Amantea - Corso Umberto I 87032 Amantea CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 165-2023 TASI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 160-2023 TASI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 159-2023 TASI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gli eredi del Sig. Nominativo_2 deceduto il Data Morte_1, segnatamente i Sig.ri Ricorrente_2, Ricorrente_3 ed Ricorrente_1 e Ricorrente_4 tutti proprietari pro-quota (in quanto già eredi della sig.ra Nominativo_3, deceduta nel Data Morte_2) di n. 8 beni immobili richiamati negli atti impugnati, rappresentati e difesi, ex. art. 12 d.lgs. n. 546/92, dall'Avv. Difensore_1 del Foro di Paola, elettivamente domiciliati presso il di lui studio professionale sito in Indirizzo_1, ricorrevano
contro
- Il Comune di Amantea per l'annullamento, degli “avvisi d i accertamento esecutivi su aree edificabili per omesso/parziale versamento per l'anno 2018” nonché per vizi propri degli atti ad essi collegati, di competenza dell'odierno Giudicante.
I ricorrenti hanno impugnato cumulativamente gli avvisi di accertamento succitati, richiedendone l'annullamento previa sospensione con riferimento a vizi propri degli atti e agli atti ad essi collegati.
Hanno dedotto i seguenti motivi di ricorso:
Nullità degli avvisi di accertamento ex art. 42, commi 1 e 3, D.P.R. 29.9.1973 n. 600, per mancata sottoscrizione degli atti da parte del Capo dell'Ufficio o da soggetto delegato, in assenza di deliberazione consiliare e di delega;
conseguente eccezione di decadenza e prescrizione.
Violazione e falsa applicazione della L. 241/1990 (artt. 3 e 21 septies), L. 212/2000 (art. 7) e d.lgs. n. 23/2011 (artt. 8 ss.) per difetto o apparente contraddittoria motivazione.
Violazione art. 5, co. 5, d.lgs. 504/1992, con riferimento alla determinazione della base imponibile I.M.U.
Violazione art. 65 L.R. 19/2002 e s.m.i., in relazione alla mancanza di potenzialità edificatoria dei terreni in oggetto, ricadenti in zona omogenea B4 (“zone bianche”), per mancata approvazione del P.S.A. entro il
31.12.2017.
I ricorrenti sostengono che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, i terreni in questione abbiano perso la loro destinazione edificatoria e siano quindi assimilabili ad aree bianche, con coefficiente di edificabilità minimo (0,03%), non più imponibile ai fini I.M.U. e T.A.S.I. ai valori reclamati.
Il Comune di Amantea si è costituito, chiedendo il rigetto del ricorso e contestando la fondatezza delle deduzioni avanzate dai ricorrenti. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ribadendo le proprie posizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che, sebbene gli avvisi debbano essere sottoscritti dal Capo dell'Ufficio o da soggetto delegato, in mancanza di contestazione specifica della legittimità della delega o della sottoscrizione, e in assenza di prova contraria, non si può dichiarare la nullità degli atti se si tratta di un vizio formale, che non incide sulla sostanza della pretesa tributaria e che non comporta automaticamente decadenza o prescrizione della pretesa.
Gli avvisi contengono indicazioni sufficienti sulla motivazione dell'imposizione tributaria, dei soggetti passivi e dei criteri di calcolo della base imponibile.
Le doglianze dei ricorrenti circa la presunta apparente contraddittorietà o difetto motivazionale risultano generiche, non supportate da elementi concreti che dimostrino l'assenza di spiegazione delle ragioni di fatto e di diritto che hanno portato alla determinazione dell'imposta.
I ricorrenti contestano la corretta individuazione della base imponibile, sostenendo che la destinazione dei terreni, ricadenti in zona omogenea B4, fosse decaduta come area edificabile a partire dal 1° gennaio
2018.
La Corte osserva quanto segue:
Ai sensi dell'art. 65 L.R. 19/2002, la destinazione edificatoria dei terreni è strettamente collegata all'adozione del P.S.A.
Il Comune non ha adottato il P.S.A. entro il termine perentorio del 31.12.2017;
La mancata adozione del P.S.A. determina la decadenza della potenzialità edificatoria, riducendo i terreni a zone bianche.
I terreni dei ricorrenti ricadevano in zona B4, che, a partire dal 1° gennaio 2018, non presentava più carattere edificabile.
Ne consegue che la base imponibile I.M.U. calcolata dal Comune è illegittima, così come l'imposta T.A.S.
I., correlata alla medesima classificazione del suolo.
Il vuoto normativo e la mancanza di approvazione del P.S.A. comportano la riduzione della potenzialità edificatoria al coefficiente minimo (0,03%), tipico dei terreni agricoli, come sostenuto dai ricorrenti. Pertanto, la pretesa tributaria del Comune risulta eccessiva e non corrispondente allo stato di fatto e di diritto dei suoli al 2018.
Alla luce di quanto sopra:
Gli avvisi di accertamento relativi all'I.M.U. e alla T.A.S.I. anno 2018 devono essere annullati, in quanto basati su una errata classificazione dei terreni dei ricorrenti.
Gli altri motivi di ricorso, attinenti a vizi formali e presunta nullità, sono infondati
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, sez. III così dispone:
accoglie parzialmente il ricorso, annullando i n. 10 avvisi di accertamento I.M.U. e T.A.S.I. anno 2018 notificati ai ricorrenti;
rigetta gli altri motivi di ricorso;
condanna il Comune di Amantea al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 1040,00 per compensi, oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore costituito se dichiaratosi antistatario.