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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/11/2025, n. 4295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4295 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 14190/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
nella persona della dott.ssa Lucia Perna ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 04/11/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14190/2024 R.G.
TRA in persona del legale rappresentante p.t., Pt_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti CUZZUPOLI LUCA, VERRENGIA IDA, DE
EN TA, LA ID E MO LA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...] Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. BENCIVENGA RAFFAELE
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.04.24, parte resistente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva dei presupposti sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto alla condizione di disabilità ex art 3 comma 3 l 104/92, non riconosciuto a seguito di visita di revisione del 28.9.2023.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione riconoscendo la sussistenza del requisito sanitario della pretesa fatta valere.
Parte ricorrente, previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 cit. 445 bis , con ricorso depositato il 13/11/2024, proponeva rituale opposizione, chiedendo dichiarare il resistente non in possesso né del requisito economico amministrativo né del requisito sanitario previsto per la prestazione richiesta.
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Dall'esame degli atti di causa risulta l'accertamento tecnico preventivo è stato richiesto al fine di ottenere il riconoscimento della condizione di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, pur in assenza di una previa domanda amministrativa di aggravamento.
Come emerge dalla documentazione prodotta, la resistente era già stata riconosciuta portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge citata, con verbale di revisione del 10 settembre 2021, giudizio successivamente confermato anche all'esito della visita di revisione effettuata in data 28 settembre 2023.
Ne consegue che il verbale oggetto di impugnazione non poteva legittimamente condurre all'accertamento della condizione di handicap in situazione di gravità, atteso che la resistente non aveva previamente proposto istanza di aggravamento, presupposto necessario per l'attribuzione di una prestazione di contenuto più favorevole rispetto a quella già riconosciuta in sede amministrativa. Per tali ragioni il ricorso va accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Le spese di Ctu vanno poste a carico delle parti in solido e sono liquidate come da separato decreto
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a. accoglie il ricorso in opposizione;
b. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore dell' che Pt_1
si liquidano in 2697,00 euro, oltre accessori, se dovuti;
c. liquida le spese di CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 05/11/2025 il GOP dott.ssa Lucia Perna
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
nella persona della dott.ssa Lucia Perna ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 04/11/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14190/2024 R.G.
TRA in persona del legale rappresentante p.t., Pt_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti CUZZUPOLI LUCA, VERRENGIA IDA, DE
EN TA, LA ID E MO LA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...] Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. BENCIVENGA RAFFAELE
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.04.24, parte resistente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva dei presupposti sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto alla condizione di disabilità ex art 3 comma 3 l 104/92, non riconosciuto a seguito di visita di revisione del 28.9.2023.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione riconoscendo la sussistenza del requisito sanitario della pretesa fatta valere.
Parte ricorrente, previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 cit. 445 bis , con ricorso depositato il 13/11/2024, proponeva rituale opposizione, chiedendo dichiarare il resistente non in possesso né del requisito economico amministrativo né del requisito sanitario previsto per la prestazione richiesta.
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Dall'esame degli atti di causa risulta l'accertamento tecnico preventivo è stato richiesto al fine di ottenere il riconoscimento della condizione di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, pur in assenza di una previa domanda amministrativa di aggravamento.
Come emerge dalla documentazione prodotta, la resistente era già stata riconosciuta portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge citata, con verbale di revisione del 10 settembre 2021, giudizio successivamente confermato anche all'esito della visita di revisione effettuata in data 28 settembre 2023.
Ne consegue che il verbale oggetto di impugnazione non poteva legittimamente condurre all'accertamento della condizione di handicap in situazione di gravità, atteso che la resistente non aveva previamente proposto istanza di aggravamento, presupposto necessario per l'attribuzione di una prestazione di contenuto più favorevole rispetto a quella già riconosciuta in sede amministrativa. Per tali ragioni il ricorso va accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Le spese di Ctu vanno poste a carico delle parti in solido e sono liquidate come da separato decreto
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a. accoglie il ricorso in opposizione;
b. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore dell' che Pt_1
si liquidano in 2697,00 euro, oltre accessori, se dovuti;
c. liquida le spese di CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 05/11/2025 il GOP dott.ssa Lucia Perna