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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/09/2025, n. 4900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4900 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
Così composta:
Dott. G. CASABURI Presidente rel.
Dott. A.M. STERLICCHIO Consigliere,
Dott. B. R. CIMINI Consigliere. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di II° grado iscritta al N. 7281/2018 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione in data 29 maggio 2025, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Tivoli n. 1264/2018 e vertente tra c.f. rappresentato e difeso dagli avvocati Lombardi Andrea Parte_1 CodiceFiscale_1 e Graziani Umberto
- appellante –
e
C.F. , rappresentata e difesa dagli avvocati Stanizzi Controparte_1 P.IVA_1 Antonio e Cortellesi Davide
- appellata –
IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che:
-il Tribunale di Tivoli, con sentenza n. 1264/2018 del 13.9.2018 ha rigettato l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo e l'opposizione a precetto promossa da nei confronti di IN Banca Spa, Parte_1 e ha condannato parte opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite liquidate in complessivi Euro 1.800,00 per compensi, oltre il 10% di rimborso spese forfettarie e IVA e CPA come per legge.
Le vicende di causa possono così riassumersi: a seguito del ricorso per Decreto Ingiuntivo presentato da IN Banca Spa il Tribunale di Tivoli emise in data 13 settembre 2016 il decreto ingiuntivo n. 1300/2016 con il quale ingiunse a i pagare Parte_2 alla ricorrente la somma di € 19.568,56, oltre gli interessi, le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in
€ 1.500,00, oltre i.v.a., c.p.a., esborsi e spese generali al 15%. Decorso il termine per l'impugnazione il decreto, non opposto tempestivamente, veniva munito di formula esecutiva in data 16.11.2016. A fondamento della propria pretesa, IN Banca Spa aveva dedotto di non aver ricevuto il pagamento delle rate relative alla restituzione di due finanziamenti da essa concessi a (contratto di Parte_1
“apertura dii linea di credito” stipulato in data 20.4.2011 dell'importo di Euro 1.500,00 e “prestito personale” stipulato in data 7.2.2014 dell'importo di Euro 15.000,00). In data 28.11.2016 la IN Banca Spa notificava a atto di precetto di pagamento per Parte_1 l'importo di Euro 23.140,00.
proponeva contestuale opposizione sia al precetto notificatogli in data 28 novembre 2016 Parte_1 sia al decreto ingiuntivo precedentemente non opposto. Premetteva di non avere avuto tempestiva conoscenza della notifica del decreto ingiuntivo, e dichiarava di averne preso conoscenza solo con la notifica dell'atto di precetto, lamentava la natura usuraria del finanziamento, tale da ingenerare una artificiosa esposizione di cui contestava le risultanze contabili, chiedendo altresì che fosse disposta una CTU contabile.
Si costituiva nel giudizio di primo grado la IN Banca Spa la quale eccepiva l'inammissibilità della proposta opposizione a decreto ingiuntivo in quanto tardiva, chiedendo nel merito il rigetto delle avverse domande. Il giudice di primo grado, istruita la causa documentalmente, senza disporre la Ctu contabile, in quanto la causa era da egli ritenuta già matura per la decisione, dichiarò inammissibile l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 cpc, in quanto risultava agli atti che il decreto ingiuntivo n. 1300/2016 era stato regolarmente notificato al in data 19.9.2016 al suo indirizzo di residenza in Guidonia Parte_1 Montecelio, Via delle Genziane n.
1. Inoltre, verificata la regolarità della notifica, non risultava provata la sussistenza di circostanze di caso fortuito o forza maggiore tali da impedire una tempestiva opposizione.
In sede di opposizione a precetto, e di contestuale opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, il giudice di primo grado ritenne, in merito alla sollevata eccezione circa la natura usuraria dei finanziamenti, che Pt_3
non poteva più proporre eccezioni o deduzioni che avrebbero dovuto costituire oggetto di rituale e
[...] tempestiva opposizione a decreto ingiuntivo, stante la regolarità della notifica e la insussistenza di legittime cause che avrebbero giustificato una opposizione tardiva, e quindi rigettò l'opposizione condannando l'opponente al pagamento in favore dell'opposta IN delle spese di lite come sopra indicate. Il ha proposto appello, preliminarmente chiedendo di sospendere l'efficacia della sentenza Parte_1 impugnata, chiedendo altresì alla Corte di adottare i provvedimenti necessari di cui all'art. 355 cpc per aver lo stesso intrapreso azione di querela di falso avverso la firma apposta sulla cartolina postale n. 1702, (prodotta dalla IN Spa per attestare la presunta notificazione del decreto ingiuntivo a mani dello stesso
); chiedendo nel merito la riforma della sentenza di primo grado con conseguente Parte_1 declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo n. 1300/2016 emesso dal Tribunale di Tivoli il 7.09.2016 e del precetto su decreto ingiuntivo notificato in data 28 novembre 2018, per i seguenti motivi:
I - OMESSA E/O ERRONEA MOTIVAZIONE IN ORDINE AL RIGETTO DELLA OPPOSIZIONE EX ART. 615 C.P.C. II - OMESSA E/O ERRONEA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA PRESUNTA INAMMISSIBILITA' DELLA OPPOSIZIONE EX ART. 650 C.P.C.
III - SUL CARATTERE USURARIO DEL FINANZIAMENTO FINDOMESTIC n. 20001767775534 IV - SUL MANCATO ESPLETAMENTO DELLE RICHIESTE ISTRUTTORIE
- la controparte IN Banca Spa si è costituita e ha chiesto:
-In via preliminare, il rigetto della avversa istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata la declaratoria di inammissibilità ai sensi e per gli effetti degli art. 342 c.p.c. e dell'art. 348 bis c.p.c., la declaratoria di inammissibilità della avversa istanza di querela di falso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 221 c.p.c.; nel merito, il rigetto dell'avversa impugnazione in quanto inammissibile e/o totalmente infondata in fatto e diritto ed il rigetto della istanza di CTU contabile, la condanna di parte appellante al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96, 3° comma, c.p.c.
-la Corte, con ordinanza del 5 marzo 2019, ha dichiarato non siussistere i presupposti per la decisione di cui all'art. 348 bis cpc, e ha rigettato l'istanza di sospensione;
- la Corte, con ordinanza del 21.5.2019, ha sospeso il giudizio ai sensi dell'art. 295 cpc, in attesa dell'esito del giudizio di querela di falso proposto dal innanzi al Tribunale di Tivoli;
Parte_1
- il giudizio è stato riassunto con ricorso di IN Banca Spa depositato il 25.7.2023, in cui veniva dato atto che il giudizio di querela di falso si era definito con sentenza del Tribunale di Tivoli n. 584/2023 pubblicata in data 11.5.2023 con rigetto delle domande formulate da;
Parte_1
- riassunto il giudizio, le parti tentavano una trattativa per una definizione bonaria della vicenda, ma la stessa non andava a buon fine;
- il giudizio è stato riservato in decisione in data 29.5.2025, con i termini ex 190 cpc. Ritenuto, a scioglimento della riserva, che l'appello è infondato e va rigettato, per quanto segue. Con il primo motivo di appello l'appellante contesta la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui ha rigettato l'opposizione a precetto proposta tempestivamente ai sensi dell'art. 615 cpc, a causa della ritenuta inammissibilità della opposizione a decreto ingiuntivo proposta ex art. 650 cpc, ritenendo in particolare che non fosse possibile in sede di opposizione a precetto opporre eccezioni o deduzioni che avrebbero dovuto costituire oggetto di rituale e tempestiva opposizione a decreto ingiuntivo. Entrando nell'esame del merito della decisione, correttamente il giudice, avendo verificato l'inammissibilità della opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, sulla base del presupposto verificato della avvenuta corretta notificazione dello stesso (come suffragata anche dall'esito del giudizio di querela di falso di cui alla sentenza del Tribunale di Tivoli n. 584/2023), e sulla base della non provata sussistenza di circostanze effettive di caso fortuito o forza maggiore che avessero impedito una tempestiva opposizione, è giunto alla conseguente decisione in merito alla impossibilità di esaminare eccezioni e deduzioni che avrebbero dovuto essere esaminate e dedotte nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo se fosse stato tempestivamente e correttamente esperito. Questo principio della impossibilità da parte del giudice di ammettere eccezioni e deduzioni nuove è espresso dalla Suprema Corte la quale, con un orientamento pacifico e consolidato, ha affermato il seguente principio di diritto secondo cui il titolo esecutivo giudiziale (nella specie, decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo perché non opposto) copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa, per cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione (Sez. L, Sentenza n. 3667 del 14/02/2013). Seppure, come argomentato dalla parte appellante, vi è un orientamento giurisprudenziale emerso in alcune sentenze del primo grado, che ritiene che l'unico profilo ancora deducibile in presenza di un decreto ingiuntivo passato in giudicato è quello relativo alla lamentata pretesa di interessi usurari, posto che la rilevanza penale della condotta consente di ritenere proprio del nostro ordinamento un principio assoluto che impone di non dar corso alla dazione di interessi usurari, neppure sulla base di un titolo passato in giudicato, si devono però evidenziare in merito due aspetti: il primo, che tale orientamento sottolinea che tale ricostruzione trova applicazione solo relativamente a fatti sopravvenuti e non sussistenti ab origine (rispetto ai quali ci si poteva e doveva opporre in sede di opposizione a decreto ingiuntivo) e quindi troverebbe applicazione per interessi usurari sopravvenuti;
inoltre occorre rilevare che nel caso di specie non vi è stata comunque alcuna prova circa la usurarietà dei tassi, come verrà meglio precisato in ordine al terzo motivo di appello. Si ritiene di rigettare il primo motivo di appello in quanto infondato nel merito, avendo il giudice di prime cure, presupposta la inammissibilità della opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, correttamente deciso in merito alla conseguente inammissibilità di nuove eccezioni e deduzioni in sede di opposizione a precetto. Con il secondo motivo di appello, la parte appellante insiste nel rilevare l'irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo, evidenziando che la cartolina depositata da controparte recava solo il nome e non Pt_1
“ ed era quindi priva della indicazione di nome e cognome;
al contempo parte appellante Parte_1 dichiarava il proprio intento di proporre querela di falso rispetto alla firma apposta sulla cartolina, come poi nel corso del presente giudizio ha in effetti proposto e di cui sono noti gli esiti (rigetto con Sent. Tribunale di Tivoli
n. 584/2023). Ancora, l'appellante deduce la sussistenza di circostanze effettive di forza maggiore che avrebbero impedito la tempestiva opposizione legate al suo stato di salute. In tale prospettiva, la tardività della opposizione dovrebbe giustificarsi nella mancata notifica del decreto ingiuntivo o nelle condizioni di salute che avrebbero impedito di agire in opposizione.
La Corte rileva la contradditorietà delle argomentazioni e deduzioni avanzate da parte appellante, rispetto alle quali la parte appellata ha correttamente argomentato circa la loro infondatezza.
Come suffragato dai documenti agli atti, e dalla sentenza del Tribunale di Tivoli che, a conferma di quanto già si riteneva provato, ha riconosciuto come non falsa la firma sulla cartolina apposta dal , può Parte_1 ritenersi pacificamente provato che la notifica del decreto ingiuntivo sia regolarmente avvenuta e non sia inficiata da elementi di invalidità o inefficacia, ed altresì che non siano state sufficientemente provate le circostanze idonee a legittimare una opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 cpc. con riferimento anche allo stato di salute di parte opponente. Pertanto si rigetta anche il secondo motivo di appello confermando l'accertamento del giudice di primo grado quanto alla inammissibilità dell'opposizione tardiva ex art. 650 cpc. Con il terzo motivo di appello, parte appellante deduce nel merito il carattere usurario dei finanziamenti oggetto di controversia. Rispetto alla deduzione in esame, pur ribadendone e confermandone il profilo di inammissibilità per le motivazioni sopra specificatamente evidenziate, si può comunque rilevare che le avanzate contestazioni sono di natura generica e insufficiente. La giurisprudenza della Suprema Corte richiede prove dettagliate e specifiche tra cui la produzione dei decreti ministeriali di cui alla I. 108/1996 che stabiliscono le soglie o la soglia oltre la quale le condizioni pattuite si intendevano usurarie. La produzione di tali decreti sarebbe stata elemento essenziale di prova, il cui contenuto non era accertabile e valutabile d'ufficio, non applicandosi ad essi il principio jura novit curia ma trattandosi di atti che dovevano essere forniti dalla parte interessata. Il terzo motivo è pertanto inammissibile e nel merito comunque infondato. Con il quarto motivo di appello la parte appellante insite nella richiesta di espletamento della Ctu contabile, erroneamente ritenuta dal giudice di primo grado superflua ai fini della decisione. Sul punto, il giudice di primo grado, seguendo un ragionamento logico e corretto che ha portato all'inammissibilità di eccezioni e deduzioni nuove in sede di opposizione a precetto, ha escluso l'esame di dette eccezioni e deduzioni nuove, ritenendo che la causa avesse già tutti gli elementi per essere decisa. Volendo però non trascurare quanto sopra affermato, è opportuno ribadire che, premessa l'inammissibilità della deduzione, l'onere probatorio da parte dell'appellante rispetto al carattere usurario dei finanziamenti non
è stato comunque assolto, e che, in mancanza del suo assolvimento, non poteva e non può comunque venire in soccorso una eventuale CTU contabile di natura esplorativa. Per tale motivo anche il quarto motivo è infondato. La parte appellata ha richiesto il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 cpc.. Pur dovendosi ritenere infondato nel merito l'appello (con profili di inammissibilità), non si ravvisa nel caso di specie una specifica condotta di mala fede o colpa grave da imputare all'appellante, né un abuso del processo, né le altre circostanze che possano legittimare la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento del danno.
Al rigetto dell'appello segue la condanna di parte appellante alle spese, come liquidate in dispositivo;
sussistono, altresì, i presupposti per il raddoppio del c.u. ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater D.p.r. 115/2002.
P.Q.M
Rigetta l'appello e conferma la revoca integrale del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione;
condanna l'appellante alle spese, che liquida, in favore della appellata, in euro 4500,00 oltre competenze di legge.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del c.u. ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater D.p.r. 115/2002.
Roma, data del deposito Il presidente est. (dr. G. Casaburi)