TRIB
Sentenza 3 maggio 2025
Sentenza 3 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/05/2025, n. 2380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2380 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Tribunale presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Catania, dottoressa
Maria Mottese, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 16440/17 R. G., avente ad oggetto opposizione a ordinanza -
ingiunzione, promossa
DA
nato a [...] il giorno 25.03.1963, cod. fisc. Parte_1
, quale titolare dell'omonima ditta individuale, con sede in Villafranca C.F._1
Tirrena (ME), via Nazionale, 569 (P. IVA , rappresentato e difeso, giusta procura P.IVA_1
speciale allegata alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore del 07.06.2021, dall'avvocato
Felice Panebianco, elettivamente domiciliato in Messina, via Felice Bisazza, n. 65, presso lo studio del suo procuratore;
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso, giusta Controparte_1
procura resa a margine della comparsa di costituzione, dall'avv. Giovanna Miano, elettivamente domiciliato in , via Dante, 28, presso gli Uffici dell'Avvocatura Comunale;
CP_1
OPPOSTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Acireale e poi con atto di citazione in riassunzione innanzi il Tribunale di Catania, , titolare dell'omonima ditta Parte_1 individuale, proponeva opposizione, per la declaratoria di nullità e/o per l'annullamento, previa sospensione, dell'ordinanza – ingiunzione n° 2 Reg. SS.DD., n° 142 Reg. Segr., del 02.09.2016,
emessa e sottoscritta dal Responsabile dell'Area 8^ del , notificata il Controparte_1
27.10.2016, con il quale era stato ingiunto alla ditta , odierna opponente, il Parte_1
pagamento in favore del “della complessiva somma di euro 18.764,50, Controparte_1
oltre interessi moratori dalla data di maturazione del credito al suo effettivo soddisfo, quali canoni concessori dovuti a questo Ente, giusta contratto rep. n. 45 del 5/10/1995.
Eccepiva la nullità dell'ordinanza – ingiunzione perché emessa da soggetto non legittimato (il Capo
Area e non il Sindaco).
Eccepiva la non debenza di alcuna somma in quanto il credito era riferito all'anno 2011, anno per il quale esso opponente nulla aveva ricevuto dai contribuenti, che avevano pagato al precedente gestore del servizio cimiteriale di lampade votive.
Contestava sia l'an che il quantum della pretesa creditoria del . Controparte_1
Chiedeva, quindi, la revoca e/o l'annullamento dell'ordinanza – ingiunzione impugnata.
In subordine, chiedeva ritenersi la compensazione delle somme per mancato incasso e mancato guadagno per l'anno 2011 con quelle oggetto dell'ingiunzione.
Si costituiva il Comune opposto, eccependo l'improcedibilità e inammissibilità della domanda per erroneità del rito prescelto;
chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'ordinanza -
ingiunzione, affermando la legittimazione del soggetto emanante e precisando che, per come deducibile dal testo dell'ordinanza medesima, le somme ingiunte erano relative ai canoni concessori per gli anni 2012 e 2015, dovuti al in forza del contratto stipulato con la ditta CP_1 Parte_1
il 30.06.2011 (Rep. n. 358), avente ad oggetto la concessione per dieci anni del servizio di
[...]
luce votiva al cimitero comunale.
Eccepiva l'inammissibilità della domanda relativa alla compensazione con l'eventuale credito per l'anno 2021, in quanto domanda nuova, formulata solo nell'atto di riassunzione. Contestava, infine, l'assunto in ordine all'an e al quantum della chiesta compensazione, atteso che la riscossione dei canoni concessori per l'anno 2011 risultava sospesa.
La causa veniva istruita con produzione documentale.
Rigettate le istanze istruttorie formulate dall'opponente, precisate le conclusioni come da apposito verbale, la causa veniva posta in decisione con l'assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione appare infondata e va, pertanto, rigettata.
Preliminarmente, devesi ritenere l'ammissibilità del procedimento di emissione dell'ordinanza –
ingiunzione ai sensi del T.U. n. 639/1910.
Invero, il R. D. n. 630/1910 regolamenta la procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri Enti Pubblici, dei proventi di Demanio Pubblico e di Pubblici
Servizi e delle tasse sugli affari. La normativa in questione non prevede un elenco tassativo delle entrate comunali (rientranti tra le entrate patrimoniali) coattivamente riscuotibili, essendo tale procedura prevista per il recupero dei crediti conseguenti all'erogazione di servizi pubblici e costituendo quella oggetto dell'ordinanza – ingiunzione un'entrate patrimoniale dell'Ente.
Si ritiene, pertanto, ammissibile il ricorso a tale procedura non solo per la riscossione dei tributi e delle entrate di diritto pubblico, ma anche per le entrate di diritto privato, qualora si tratti di crediti certi, liquidi ed esigibili, come nel caso in esame, fondandosi, astrattamente, il credito vantato dal
(somme dovute a titolo di canoni concessori) su parametri individuati con Controparte_1
certezza dal contratto tra le parti.
Trattandosi di ordinanza – ingiunzione che non ha ad oggetto violazioni amministrative e, quindi,
non è irrogativa di sanzioni amministrative, inoltre, non trova applicazione la disciplina di cui agli artt. 22 e 23 della legge n. 689/81, ma l'introduzione del giudizio con ricorso non comporta alcuna inammissibilità della domanda, posto che lo stesso è proseguito nelle forme ordinarie.
Preliminarmente, ancora, devesi esaminare l'eccezione, formulata dall'opponente, di carenza di legittimazione del soggetto che ha emesso l'ordinanza – ingiunzione.
La detta eccezione va disattesa, posto che l'ordinanza – ingiunzione impugnata non attende a profili sanzionatori, ma tende alla riscossione di un'entrata patrimoniale dell'Ente Pubblico e,
conseguentemente, non si applica la disciplina di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 150/2011.
Inoltre, per giurisprudenza costante e pacifica, è stata affermata la competenza non solo del Sindaco
ma anche dei Dirigenti alla sottoscrizione delle ordinanze ingiunzioni aventi ad oggetto l'irrogazione di sanzioni ammnistrative, a maggior ragione nel caso in cui hanno ad oggetto la riscossione di entrate patrimoniali.
Quanto al caso che ci occupa, infondato è l'assunto che il Capo Area che ha sottoscritto l'ordinanza ingiunzione impugnata non avesse il relativo potere, atteso che, per come emerge dalla lettura della stessa ordinanza, presso il Comune di ai responsabili di area delle posizioni CP_1
organizzative, in quanto responsabili degli uffici e dei servizi dell'Ente e come tali individuati ai sensi dell'art. 51, comma 3 bis, della legge n. 142 del 08.06.1990, come recepito con la L. R. n.
48/91 e succ. modif. e int., in relazione a quanto previsto dall'art. 11 del CCNL, sono attribuiti i compiti di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.09.2000 e, quindi, anche l'emanazione di provvedimenti atti alla riscossione delle entrate patrimoniali.
Quanto al merito, si rileva quanto segue.
L'ordinanza – ingiunzione impugnata trae origine dal contratto (Rep. n. 358) tra il CP_1
e la ditta individuale ”, stipulato in data 30.06.2011, di concessione
[...] Parte_1
per dieci anni del servizio di luce votiva al cimitero comunale, contratto preceduto da regolare gara d'appalto e aggiudicazione.
La concessione, con diritto di esclusiva, aveva ad oggetto la gestione dell'impianto di illuminazione votiva delle cappelle, tombe di famiglia, ossari, loculi, campi comuni, monumenti e cippi in genere,
ricadenti nell'area del cimitero comunale, inclusi eventuali ampliamenti, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici, l'eventuale realizzazione degli ampliamenti di rete dell'illuminazione votiva. La ditta ha preso atto della consistenza e delle condizioni dell'impianto e le ha accettate Parte_1
senza riserva. Pertanto, di nulla può dolersi riguardo il numero effettivo delle lampade votive presenti nel cimitero comunale.
In forza del precitato contratto di concessione, la ditta CI doveva corrispondere al
[...]
, entro e non oltre il mese di settembre di ciascun anno, a titolo di corrispettivo della Controparte_1
concessione, il canone annuo di euro ventimila/00, somma che, in caso di ritardo nella corresponsione, sarebbe stata maggiorata degli interessi moratori.
La ditta opponente risultava debitrice nei confronti del Comune di della complessiva CP_1
somma di euro 57.369,80, per omesso pagamento dei canoni concessori relativi all'anno 2011 (euro
17.369,80), all'anno 2012 (euro 20.000,00) e all'anno 2015 (euro 20.000,00).
Successivamente venivano stralciate le somme dovute a titolo di canone concessorio per l'anno
2011 (euro 17.369,80) e operata una compensazione ex art. 1241 c.c. per l'importo di euro
10.411,89, dovuto dal alla ditta ed una ulteriore compensazione Controparte_1 Parte_1
con i crediti portati da alcune fatture, per il complessivo importo di euro 10.823,61, e così la somma ingiunta, di euro 18.764,50, quale residuo dovuto a titolo di canoni concessori per gli anni 2012 e
2015.
Tale iter è agevolmente desumibile dalla lettura dell'ordinanza ingiunzione.
La ditta nulla ha eccepito riguardo l'eventuale avvenuto pagamento dei Parte_1
canoni concessori per gli anni 2012 e 2015, limitandosi a sostenere che le somme ingiunte si riferissero al canone del 2011, cosa che risulta, all'evidenza, non veritiera.
Non può operarsi alcuna compensazione con quanto dovuto eventualmente dal per l'anno CP_1
2011, essendo inammissibile la relativa domanda, non proposta con l'originario ricorso ma solo con l'atto di riassunzione e, in ogni caso, risultando sospesa la riscossione del canone del 2011.
In considerazione di quanto evidenziato deve concludersi che l'opposizione proposta è priva di fondamento, non essendo la documentazione in atti idonea a dare contezza dell'avvenuto pagamento delle somme ingiunte. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.T.M.
il Giudice Onorario della Prima Sezione Civile del Tribunale di Catania, definitivamente decidendo,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così statuisce:
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza - ingiunzione n. 2 Reg. SS.DD., n° 142
Cont Reg. Segr., emessa dal Comune di astello il 02.09.2016;
Condanna la ditta opponente alla rifusione, in favore del Comune opposto, delle spese processuali,
che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA di legge.
Così deciso in Catania il 24.04.2025
Il G.O.P.