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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 17/02/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Il Giudice Onorario di Tribunale dott.ssa Silvia Sotgia in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato e pubblicato nella pubblica udienza del 17 febbraio 2025 la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c nella causa in materia di assistenza iscritta al n.1624 del R.A.C.L. dell'anno 2024 promossa da:
nato a [...] il [...] e ivi residente, elettivamente domiciliato in Cagliari, Parte_1 presso lo studio degli avvocati Giuliana Murino, Giorgio Rodin e Fabrizio Rodin, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale a margine del ricorso introduttivo del presente giudizio
OPPONENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio, congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli avvocati
Alessandro Doa e Mariantonietta Piras, giusta procura generale alle liti in atti, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, in Cagliari.
OPPOSTO
Motivi in fatto e in diritto
A seguito di espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo previsto dall'articolo 445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per accertare la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per beneficiare dell'indennità di accompagnamento, parte opponente ha depositato atto di dissenso e, quindi, nei termini dettati dall'art. 445 bis c.p.c., il ricorso in opposizione nel quale ha censurato la valutazione sfavorevole effettuata dalla consulente tecnica d'ufficio, DO , Persona_1 secondo cui l'opponente risulta essere affetto da: “Cecità totale in esiti di pregresso trauma cranio-facciale da arma da fuoco (incidente di caccia) con voluminoso ematoma frontale sinistro, presenza di corpi estranei metallici, edema, frattura delle pareti orbitarie e lesione dei bulbi oculari trattati chirurgicamente, Sindrome depressiva reattiva,
Ipertensione arteriosa, cardiopatia dilatativo-ipocinetica in attuale compenso” ed ha concluso che il medesimo è invalido in misura pari all'85% (ottantacinque), con decorrenza dalla data di proposizione della domanda amministrativa.
La difesa opponente, richiamando le relazioni peritali redatte dalla Dr.ssa , ha censurato la Per_2 valutazione in atti ritenendo che la consulente abbia sottovalutato l'incidenza del quadro patologico che affligge l'opponente, nonostante risulti ben documentata in atti, sulla sua capacità di deambulare e di attendere agli atti quotidiani della vita in modo autonomo. In particolare, la difesa opponente ha evidenziato che nell'indagine peritale non risultavano indagati gli ambiti fondamentali per esprimere un giudizio circa la necessità di assistenza continua, vale a dire le attività quotidiane e la deambulazione, risolvendosi la valutazione finale in un laconico e sommario giudizio che riconduce tutte le limitazioni patite dal ricorrente al deficit visivo.
La difesa opponente ha, quindi, concluso chiedendo accertare che l'opponente è invalido civile in misura pari al 100% con impossibilità alla deambulazione autonoma e/o con necessità di assistenza continua per il compimento degli atti quotidiani della vita, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa e CP_ di condannare l alla rifusione delle spese relative al procedimento di accertamento tecnico preventivo e a quelle di questo grado di giudizio, aumentate del 30% ex art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014, oltre a spese generali ed accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori antistatari. CP_ L si è costituito in giudizio per contestare l'avversa pretesa, deducendo la correttezza delle risposte rese dal consulente tecnico d'ufficio e opponendosi al rinnovo delle operazioni peritali, da ritenersi già abbondantemente esaustive.
Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti, la causa è stata tenuta a decisione sulle conclusioni delle parti di cui alla odierna udienza.
§§§§
L'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Sul punto si osserva come la DO , consulente tecnico d'ufficio, abbia Persona_1 puntualmente giustificato, con motivazione esente da censure e vizi logici da intendersi integralmente riportata in questa sede, le conclusioni cui è giunta a seguito della visita peritale e dell'esame della documentazione in atti.
Innanzitutto, circa la cumulabilità tra le due diverse provvidenze della indennità di accompagnamento e l'indennità di accompagnamento per cieco assoluto, è da segnalare un intervento della
Cassazione Civile che, con ordinanza n. 30568/2019, riportandosi a principi già espressi in precedenti pronunce, confermava che “la normativa vigente non vieta, in caso di pluriminorazione, il cumulo delle provvidenze previste per l'invalidità civile e, rispettivamente, per la cecità (o il sordomutismo) ove ricorrano i presupposti di ciascuna;
prescrive, però, che il riconoscimento di tali invalidità avvenga in base a malattie o minorazioni diverse, e ciò al fine di evitare l'attribuzione al soggetto di più prestazioni assistenziali per la stessa causa.”
Nel caso di specie, a seguito della visita peritale espletata e dell'esame della documentazione versata in atti, la DO ha chiarito che la totale perdita del funzionamento socio-lavorativo e la necessità Per_1 di assistenza continua dell'opponente è da ascriversi totalmente alla cecità totale (ex L. 382/70 e 508/88) che è stata già riconosciuta dall'apposita Commissione Provinciale in occasione dell'accertamento del 19/03/19; invece, le sole affezioni in diagnosi riguardanti “l'apparato cardiovascolare e la depressione reattiva” devono essere valutate tenendo conto del D.M. 05/02/1992 e vanno inquadrate rispettivamente: “Ipertensione arteriosa, cardiopatia dilatativo-ipocinetica in attuale compenso emodinamico farmacologico, sub codice 6442 con percentuale del 50% e sindrome depressiva reattiva, per gravità, sub codice 2210 con percentuale del 70%.
Tanto premesso, la consulente ha ribadito che, la patologia sensoriale (cecità totale) non può essere presa in considerazione, in quanto già esaminata e valutata dalla competente Commissione Cechi Provinciale, con la conseguenza che l'invalidità complessiva, in campo di invalidità civile, dell'opponente è pari all'85%
(ottantacinque per cento), sin dalla data della domanda, come già equamente valutato dalle Commissioni ASL ed di Cagliari: “per meglio comprendere, le condizioni psico-fisiche all‟epoca delle domanda, ed attuali, non sono CP_2 sufficienti da sole a determinare condizioni previste per la concessione di una ulteriore indennità di accompagnamento in ambito di Invalidità Civile;
in altre parole, il soggetto in esame, se non fosse cieco, sarebbe ancora in grado di compiere autonomamente i comuni atti della vita e di deambulare autonomamente senza l'aiuto di terza persona”.
In merito alle richiamate certificazioni in atti, la consulente si è già espressa, con motivazione che si condivide, fornendo una risposta ai medesimi rilievi svolti in sede di osservazioni alla bozza peritale, spiegando che già nello status di cieco totale le condizioni di precarietà deambulatorie sono insite nello status medesimo e evidenziando che il MMSE utilizzato per indagare il deficit cognitivo non rappresenta alcun indice di valutazione delle capacità volitive né di quelle di organizzare per le comuni attività quotidiane. Si rammenta, infatti, che il Mini Mental State Examination, o MMSE, test per la valutazione dei disturbi dell'efficienza intellettiva e della presenza di deterioramento cognitivo, è costituito da trenta item (domande), che fanno riferimento a sette aree cognitive differenti (orientamento nel tempo, nello spazio, attenzione e calcolo, etc.). Il punteggio totale è compreso tra un minimo di 0 ed un massimo di 30 punti. Il test si basa sulle risposte fornite dal paziente ed è, pertanto, non attendibile ove non confermato dall'analisi e dall'osservazione diretta del paziente, che nella specie ha dato luogo a risultati differenti come adeguatamente chiarito dalla consulente nella perizia.
In definitiva, in mancanza di ulteriori elementi, questo giudice condivide le conclusioni alle quali è giunto il c.t.u. nominato nell'ambito del giudizio di accertamento tecnico preventivo in quanto immuni da vizi logici e supportate, oltre che dall'esame obiettivo, da accertamenti diagnostici, non sussistendo quindi motivi per discostarsene in mancanza di ulteriori contestazioni sollevate da parte opponente.
Infatti, a fronte degli argomentati rilievi dell'ausiliare, parte opponente non ha evidenziato alcuno specifico vizio nei criteri di valutazione e di metodo seguiti dal CTU, né indicato eventuali patologie non esaminate, né offerto alcuna indicazione sui criteri medico-legali che giustificherebbero conclusioni diverse rispetto a quelle del consulente, né ha specificamente dedotto alcun aggravamento delle pregresse patologie o la sopravvenienza di alcuna nuova infermità, né ha prodotto nuova e sopravvenuta documentazione sanitaria.
La relazione richiamata in questa fase del giudizio, pertanto, si sostanzia in un dissenso assolutamente normale nell'ambito delle valutazioni medico-legali, ma non idoneo ad addebitare al consulente d'ufficio carenze o deficienze diagnostiche, o affermazioni illogiche e scientificamente errate , o omissione di accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente, al fine di dimostrare la erroneità del giudizio formulato dal ctu, la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del medesimo e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico ( v. Cass., 20.3.2019, n. 7886, Ord. e Cass., 8.3.2019, n. 6892, che hanno ribadito l'applicabilità di tali principi proprio in materia di giudizio di opposizione ex art. 445, comma 6, cp.c.).
Sulla scorta di tali considerazioni, a fronte di una consulenza tecnica d'ufficio articolata, precisa ed approfondita e di argomentate conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, il Tribunale accerta che Pt_1 invalido civile in misura pari all'85% dall'epoca della presentazione della domanda amministrativa e,
[...] conseguentemente, rigetta l'opposizione dal medesimo proposta con il ricorso introduttivo del presente giudizio.
Le spese processuali non seguono la soccombenza avendo l'opponente comprovato ai sensi dell'art. 42, comma 11°, del D.L. 269/03 – attraverso apposita autocertificazione – di avere goduto nell'anno precedente alla decisione di un reddito inferiore a quello previsto dall'art. 76 e 77 del D. Lgs. n. 115 del 2002. CP_ Pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate in separato decreto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa: rigetta il ricorso in opposizione proposto da ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. con l'atto Parte_1 introduttivo del giudizio. CP_ Pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate in separato decreto.
Così deciso in Cagliari 17 febbraio 2025 Il Giudice Onorario
(dott.ssa Silvia Sotgia)