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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 30/05/2025, n. 1030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1030 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 588/2018 R.G.
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza – Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Generoso Valitutti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo il 23/02/2018 al n. 588/2018
R.G., avente ad oggetto: risarcimento del danno per violazione di obblighi informativi connessi a prodotti finanziari
TRA
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, come da mandato in calce all'atto di citazione, dagli
Avv.ti Felice Belisario e Armando Cirigliano, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Melfi al Viale Aldo Moro n. 15;
ATTORE
E
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Gargani Benedetto e
Guido Gargani, elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma al
Viale di Villa Grazioli n.15;
CONVENUTA
NONCHÉ
Controparte_2
(C.F.: ), in persona del liquidatore pro tempore, P.IVA_2
rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di intervento, dall'avv. Michele Messina, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Potenza alla Via Pretoria n. 108;
1 Proc. n. 588/2018 R.G.
INTERVENTRICE VOLONTARIA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 12/02/2025, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da relativi atti, qui da intendersi richiamati.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, notificato il 15/02/2018, Parte_1 conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la società
[...]
al fine di sentir accogliere le domande compendiate nelle CP_1 conclusioni che di seguito si riportano: “Voglia l'On.le Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così provvedere:
-accertare e dichiarare l'illegittimo comportamento e l'inadempimento della e per l'effetto, essendo nulli i contratti di Controparte_1 investimento, condannare controparte alla restituzione della somma di €
52.977,00 oltre interessi legali e rivalutazione come per legge;
-accertare e dichiarare il diritto dell'attrice, per i fatti indicati in narrativa, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, anche esistenziali, derivanti dall'illecito comportamento della convenuta;
-per l'effetto condannare la convenuta a pagare a titolo di risarcimento di tutti i danni patiti dalla Sig.ra che si quantificano nella Parte_1 somma di € 52.977,00 per danno patrimoniale (qualora non si dovesse accogliere la domanda di restituzione) ed in € 50.000,00 per danno non patrimoniale ovvero in quelle maggiori o minori che il giudice dovesse ritenere di quantificare, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
-condannare, altresì, la convenuta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori quali antistatari”;
1.1. L'attrice, in punto di fatto, rappresentava che: a) ella risultava titolare di n. 1382 azioni acquistate nel periodo tra il 2009 e Controparte_2 il 2014 tramite l'intermediario agenzia di Potenza;
2) Controparte_1 che, solo alcune azioni erano state acquistate “con documentazione regolarmente sottoscritta dall'attrice” in quanto l'ulteriore
2 Proc. n. 588/2018 R.G.
documentazione riportava “sottoscrizioni palesemente apocrife”; 3) che le azione detenute dall'attrice risultavano sottoscritte “su pressione dell'intermediario senza che avesse qualsiasi volontà Controparte_1 di entrare nella compagine societaria di ” 4) che Controparte_2
l'attrice, al solo “scopo di meglio tutelare i propri risparmi” e, precisato
“che desiderava un investimento che desse garanzia di sicurezza e, soprattutto, di conservazione del capitale”, aveva assecondato le richieste del “personale della ” con cui “intratteneva normali rapporti CP_1 di conto corrente“, senza mai ricevere indicazioni sulla “natura illiquida dei titoli” o sulla “problematica per la loro rivendita (e dell'eventuale valore)”, inoltre alla stessa, “in nessuna occasione le furono richieste informazioni circa la sua esperienza finanziaria”.
1.2. In diritto, l'attrice addossava all'Istituto NCrio una responsabilità
(contrattuale o extracontrattuale) per aver violato gli obblighi di trasparenza e corretta informazione nel somministrare a privati cittadini – privi di particolare competenza in materia – prodotti ad alto rischio, di difficile comprensione sotto il profilo tecnico, a discapito di quanto previsto dall'art. 1337 c.c. e dagli artt. 21 e 23 del Testo Unico Finanziario (cd.
T.U.F., D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58).
2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 11/06/2018, si costituiva in giudizio contestando la ricostruzione Controparte_1
fattuale operata dalla parte attrice – sul presupposto del corretto adempimento degli obblighi informativi – ed eccependo: i) il proprio difetto di legittimazione/titolarità passiva;
ii) la prescrizione delle domande avverse ; iii) l'infondatezza nel merito delle domande, per la mancanza di danni risarcibili, la corretta somministrazione delle informazioni in ordine ai prodotti collocati e, in subordine, l'omessa prova dei danni lamentati.
In forza di tanto, la rassegnava le seguenti conclusioni: “Salvo CP_1 ampliare ed illustrare, allo stato, si chiede che l'Ecc.mo Tribunale voglia, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione e previa ogni opportuna declaratoria del caso:
- nel merito, riconoscere e dichiarare Controparte_2
unica legittimata passivamente a conoscere delle
[...]
domande di parte attrice, eventualmente estromettendo CP_1
3 Proc. n. 588/2018
[...]
dal giudizio e rigettando comunque ogni domanda proposta nei CP_3 confronti di quest'ultima;
- sempre nel merito, in ogni caso, dichiarare inammissibili e/o, comunque, rigettare tutte le domande attrici, incluse quelle risarcitorie e/o restitutorie, in quanto infondate, in fatto ed in diritto;
- nella denegata ipotesi di soccombenza della banca, condannare parte attrice a restituire i titoli in contestazione e i dividendi nelle more incassati, pari ad almeno €.
760,00 ovvero la diversa somma, anche maggiore, che risulterà provata, oltre interessi sino al saldo;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
2.1 Con comparsa del 14.06.2018 si è poi costituita in giudizio
[...]
eccependo che, in conseguenza del contratto di cessione Parte_2 di ramo d'azienda del 26 giugno 2017 tra e Parte_2
la legittimazione passiva sostanziale in relazione Controparte_4
alle pretese fatte valere nel presente giudizio e, più in generale, ai rapporti litigiosi oggetto di questo tipo di contenzioso, spettava esclusivamente a
Parte_3
[...
. La causa veniva istruita a mezzo delle produzioni documentali e di approfondimento tecnico-grafologico [C.T.U. depositata il 14.06.2020 e chiarimenti del 19.02.2021], ed è stato riservata per la decisione, con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c., all'udienza del
12/02/2025.
4. Tanto premesso, occorre preliminarmente delibare sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva e/o carenza di titolarità del rapporto sostanziale in capo alla NC convenuta, eccezione avanzata (e ribadita in conclusionale) sia dalla convenuta che dalla intervenuta CP_1
Parte_2
4.1 A tal fine, è d'uopo operare una breve ricognizione sistematico- normativa.
4.1.1. Con il D.L. 25 giugno 2017 n. 99, convertito con modificazioni nella legge 31 luglio 2017 n. 121, è stata avviata la liquidazione coatta amministrativa di e di Il CP_2 Controparte_5
medesimo decreto ha previsto la possibilità di procedere alla cessione di azienda, beni, diritti e rapporti giuridici, attività e passività in favore di un
4 Proc. n. 588/2018 R.G.
cessionario da individuare seguendo la procedura selettiva delineata nell'art. 3 D.L. cit.
4.1.2. Su questa base, in data 26 giugno 2017 è stato stipulato tra le Banche in l.c.a. e Intesa San OL S.p.A. un contratto di cessione di azienda, il quale ha individuato l'"insieme aggregato" di attività e passività che Co devono ritenersi oggetto di trasferimento in favore di e gli assets che, invece, ne sono esclusi. L'art.
3.1.1. del contratto precisa che per attività e passività incluse di e di si CP_2 CP_1 Controparte_5
intendono anche quelle delle relative partecipate che siano espressamente incluse nell'insieme aggregato.
4.1.3. Orbene, per quanto interessa in questa sede, da un lato, l'art. 3.1.2(a)(xi) ha espressamente ricompreso nel novero delle attività incluse
(e dunque cedute) anche la partecipazione di in CP_2 [...]
dall'altro, l'art. 3.1.4(b) ai punti (iv) e (vi) espressamente CP_1
esclude dalla cessione "i debiti, le responsabilità (e relativi effetti negativi)
e le passività derivanti da, o comunque connessi con, le operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate e/o convertibili delle Banche in LCA" così come "qualsiasi Contenzioso (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali), anche se riferibili ad Attività
Incluse e/o a Passività Incluse, diverso dal Contenzioso Pregresso (di seguito il "Contenzioso Escluso"), nonché i relativi fondi".
4.1.4. In definitiva, secondo la prospettazione difensiva della convenuta e dell'intervenuta, la presente controversia non sarebbe ricompresa nel novero delle passività incluse nella cessione, come del resto sarebbe confermato anche dall'art.
3.3. dell'Atto Ripetitivo del Secondo Atto
Ricognitivo del Contratto di cessione, concluso il 17 gennaio 2018 da
Intesa San OL e le Banche in l.c.a., a tenore del quale "in conformità agli
Articoli 3.1.1. (secondo paragrafo) e 3.1.4(b)(vi) del Contratto di cessione, sono da intendersi (e accettati) come ricompresi tra i Contenziosi Esclusi anche quelli instaurati da azionisti/obbligazionisti convertibili e/o subordinati verso NC Nuova, e le Banche estere CP_1
Partecipate per la sottoscrizione o l'acquisto o la commercializzazione di azioni o di obbligazioni convertibili e/o subordinate di ciascuna delle due
Banche in LCA".
5 Proc. n. 588/2018 R.G.
4.1.5. Escluso il trasferimento della passività in questione e restando quindi essa a carico di secondo le eccipienti il credito Parte_2
azionato in giudizio dovrebbe essere accertato nell'ambito della procedura di liquidazione e soddisfatto nel concorso con gli altri creditori, con conseguente improcedibilità delle domande proposte.
4.2. Orbene, ritiene il Tribunale che l'eccezione sia infondata.
4.2.1. In primo luogo, occorre considerare che il D.L. 99/17, base normativa del contratto di cessione, è chiaro nel restringere il suo campo applicativo alle sole banche oggetto di liquidazione coatta (cfr. art. 1 D.L. cit. "Ambito di applicazione") né si rinvengono norme che abilitano una sua estensione anche alle banche partecipate dalle l.c.a.
Non si può sostenere, pertanto, che il contratto di cessione intervenuto tra e Intesa San OL possa aver avuto l'effetto di incidere sulla CP_2
titolarità di un rapporto facente capo ad un soggetto estraneo all'accordo medesimo. È vero, infatti, che la partecipazione (neppure totalitaria) di in è stata oggetto di cessione, ma un conto è il CP_2 CP_1
trasferimento della partecipazione (e i relativi diritti azionari) altro è il trasferimento della singola posizione giuridica (anche processuale) di cui la partecipata è titolare.
infatti, costituisce un autonomo soggetto di diritto, titolare CP_1
di posizioni proprie, delle quali solo essa stessa può disporre in via diretta e immediata e non certo il socio, quantunque controllante.
Del resto, "La descritta interpretazione sarebbe l'unica costituzionalmente possibile, in quanto sostenere che il d.l. n. 99/2017 abbia determinato
l'esonero di da eventuali responsabilità per la CP_1
commercializzazione delle azioni della allora capogruppo, postulando una cessione del debito dalla partecipata alla controllante senza il consenso del creditore (il quale, imprevedibilmente, si troverebbe dinanzi per di più un debitore in una difficile situazione economica e sottoposto a l.c.a. con conseguente improcedibilità della sua domanda), frustrerebbe il diritto di difesa della parte e si porrebbe in contrasto con gli artt. 24 e 47 (che incoraggia e tutela il risparmio)" (in termini Tribunale di Bari, 29 luglio
2022; nello stesso senso si pone l'oramai consolidata giurisprudenza pugliese, tra cui, ex multis, si vedano Tribunale Bari sez. IV, 14/07/2023,
6 Proc. n. 588/2018 R.G.
n. 2942; Tribunale Bari sez. IV, 07/07/2023, n. 2761; Tribunale Bari sez.
IV, 31/05/2023, n.2168; Corte appello Bari sez. II, 24/08/2023, n.1247; medesima posizione è stata adottata anche da Corte appello Taranto,
04/05/2023, n.186; Corte appello Taranto sez. III, 10/10/2023, n.413;
Tribunale Brindisi sez. I, 04/04/2023, n.575).
4.2.2. Inoltre, in uno con il già ricordato dato testuale del D.L. 99/17 (che si riferisce alle sole posizioni giuridiche delle banche oggetto di procedura di liquidazione), vale ad escludere l'effetto invocato dalle eccipienti
(ovvero la liberazione di dai debiti inerenti alle azioni CP_1 CP_2
e pertanto la responsabilità esclusiva di quest'ultima) la
[...]
considerazione del generale principio per cui il collegamento giuridico, economico e funzionale tra imprese appartenenti ad un medesimo gruppo non comporta il venir meno dell'autonomia delle singole società – del resto dotate di distinta personalità giuridica – né l'automatica estensione degli obblighi di una di esse alle altre componenti del gruppo, poiché, nonostante il rapporto di collegamento e controllo, ognuna di esse conserva personalità giuridica e autonoma qualità di imprenditore, rispondendo con il proprio patrimonio soltanto dei propri debiti (Cass. n. 267/2019; Cass. n.
23344/2010).
4.2.3. Non ostano a tali conclusioni né l'art.
3.1.1. del Contratto, secondo cui “per Attività e Passività incluse si intendono anche quelle delle relative partecipate che siano espressamente incluse nell'Insieme Aggregato” (tra cui né l'Atto Ripetitivo del Secondo Atto Ricognitivo Controparte_1
del Contratto di Cessione, laddove le parti hanno inteso interpretare il contratto nel senso che nel contenzioso escluso andasse ricompreso anche quello inerente alle banche partecipate.
Al riguardo, infatti, è stato correttamente osservato quanto segue: “Né rileva che nel contratto di cessione del 26.6.2017 poi intercorso tra V.B.
(oltre che e , in esecuzione del ridetto decreto 99/2017, CP_7 CP_8
all'art.
3.1.1. si sia delimitato il perimetro dell'oggetto della cessione definito "Insieme Aggregato" composto dalle "Attività incluse" e "Passività incluse", ed in esso si sia precisato che ai fini del contratto "per Attività Co incluse e Passività incluse di V. si intendono anche quelle delle relative partecipate che siano espressamente incluse nell'insieme aggregato e
7 Proc. n. 588/2018 R.G.
Co quanto a nche delle filiali site in R.", poiché, al punto 3.1.2. lettera a)
XI) si chiarisce che tra le attività incluse vi sono le "partecipazioni di V.B. in B.A. s.p.a"; ed era infatti questo l'unico effetto, logicamente e giuridicamente possibile e cioè che oggetto di cessione, tra le varie attività
e beni appartenenti a V.B., fossero previste anche le partecipazioni (cioè azioni) di B.A. possedute appunto da V.B.. Ma anche questo richiamo non comporta affatto la conseguenza ipotizzata dalle appellanti e cioè che per effetto di questo contratto di cessione, - della quale peraltro, è bene chiarire, B.A. non era parte - solo perché comprendente anche la cessione delle partecipazioni di V.B. in B.A., si sarebbe verificata a sua volta la cessione a V.B. di azienda o ramo di azienda o blocchi di passività di B.A. la quale per questo sarebbe stata liberata delle proprie obbligazioni, che sarebbero state assunte in via esclusiva, da V.B.. 35. Né rileva a tale scopo che nell'invocato "Atto Ripetitivo Del Secondo Atto Ricognitivo Del
Contratto Di Cessione" le parti - e quindi, si ribadisce, le cedenti CP_11
e , in L., da una parte, e la cessionaria dall'altra - CP_12 CP_6
abbiano poi voluto interpretare e chiarire che tra il contenzioso escluso vi fosse anche quello delle banche partecipate e relativi oneri anche di spese legali;
innanzitutto perché tale interpretazione contrattuale è intercorsa tra le sole parti del medesimo contratto, e certamente non sarebbe vincolante, né per B.A. s.p.a., che non ha partecipato al contratto e non ha operato alcuna cessione, né quindi per i suoi creditori che non sono stati affatto "ceduti"; in secondo luogo, la circostanza che nell'interpretazione
e ricognizione del contratto di cessione si sia voluto chiarire che fossero escluse dalla cessione a i contenziosi e le passività delle partecipate, CP_6
è del tutto neutra ai fini che ci occupano, considerato che: a) comunque non avrebbe risposto dei debiti di altri soggetti giuridici, diversi CP_6
dalla cedente e b) considerato che tale esclusione, si ribadisce, non può comunque significare al contempo cessione, mai effettuata, di azienda o ramo di azienda o comunque, - ove pure fosse in astratto possibile cedere isolatamente debiti, dal lato passivo - di categorie di debiti o contenziosi di B.A. a V.B.” (in tali testuali termini si è espressa la Corte d'Appello di
Potenza con Sentenza 01/03/2023, n. 95).
8 Proc. n. 588/2018 R.G.
4.3. Alla luce dei rilievi che precedono, deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva di non interessata da alcuna CP_1
procedura concorsuale, senza che mai i suoi asset abbiano formato oggetto di trasferimento ad alcuno, essendo stato trasferito solo il controllo della convenuta da a Intesa San OL [e tanto sull'ulteriore CP_2
presupposto per cui è l'intermediario che assume, nei servizi d'investimento, gli obblighi contrattuali previsti negli artt. 21 e segg. del
T.U.F. e nel Regolamento Consob n. 11522 del 1998 (cfr. Cass. 6 febbraio
2018, n. 2815) e che il vincolo di controllo, derivante dalla spettanza a una società della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea di un'altra società, non determina di per sé la responsabilità della partecipante per le obbligazioni assunte dalla partecipata (cfr., in argomento, Cass. 24 novembre 2005, n. 24834; cfr. anche Cass. 21 giugno 2012, n. 10385)].
Attesa, dunque, l'infondatezza dell'eccezione, sollevata dalla convenuta e dalla intervenuta, concernente l'asserito difetto di titolarità, dal lato passivo, del rapporto controverso, della rispetto alle domande Controparte_1
di parte attrice, è infondato anche l'assunto delle stesse parti relativo alla improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 83, co.3, del UB (secondo cui “dal termine previsto nel comma 1 contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare”) di tutte le domande formulate dalla parte attrice.
5. Proseguendo il vaglio delle eccezioni preliminari dispiegate dalla convenuta, si appalesa infondata l'accezione di contraddittorio non integro per aver pretermesso il sig. , sottoscrittore, in uno con CP_13
l'odierna attrice, del contratto quadro del 09/06/2008 e del 24/02/2011.
Sul punto basti rilevare che, oggetto del presente giudizio, sono i singoli contratti di investimento, sottoscritti dalla sola attrice, e non il contatto quadro regolatorio, avendo l'istante richiesto una declaratoria di inefficacia/nullità dei soli contratti di acquisto dei titoli. Infatti ciò che l'attrice censura, oltre all'apocrifia della sottoscrizione di alcuni contratti di investimento, è l'omessa informativa circa l'adeguatezza e l'appropriatezza dell'acquisito rispetto al profilo di rischio specifico del
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prodotto oggetto dell'operazione, e pertanto l'aver messo l'attrice nella condizione di non poter comprendere la natura dell'investimento, i rischi ad esso connessi e, di conseguenza, di prendere decisioni non pienamente consapevoli (“gli ordini di acquisto, che sono autonomi contratti di compravendita degli strumenti finanziari, possono essere risolti ex art.
1453 c.c. indipendentemente dalla neutralizzazione degli effetti dell'accordo quadro, in caso di inosservanza dei doveri di informazione nascenti dopo la conclusione di tale ultimo contratto”, così Trib. Viterbo,
03.10.2023, n.938; anche nella giurisprudenza di legittimità tale principio può dirsi acquisito, si vedano ad es. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12937 del
23/05/2017 e Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 3261 del 09/02/2018).
6. Ugualmente infondata, poi, l'eccezione di prescrizione del diritto di esercitare l'azione di restituzione e quella di risarcimento del danno.
La pronuncia di risoluzione del contratto di acquisto dei titoli azionari di non trova ostacolo nell'eccezione di prescrizione sollevata CP_2
da Tale prescrizione matura, infatti, nel termine Controparte_1
ordinario decennale (art. 2946 c.c.) decorrente dal verificarsi dell'inadempimento, che segna il momento a partire dal quale il diritto alla risoluzione può essere fatto valere: infatti, secondo la Suprema Corte “il diritto potestativo di risolvere il contratto mediante la manifestazione di volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa è soggetto a prescrizione ai sensi dell'art. 2934 c.c., non trattandosi di diritto indisponibile o comunque di situazione giuridica soggettiva per cui tale causa di estinzione sia esclusa dalla legge e l'inizio della decorrenza del relativo termine coincide, secondo la regola generale dettata dall'art. 2935
c.c., con il momento in cui il diritto stesso può essere fatto valere e cioè con il verificarsi dell'inadempimento, mentre il termine di prescrizione decennale del diritto alle altre singole prestazioni successive, distinte e periodiche, decorre dalle singole scadenze di esse, in relazione alle quali sorge, di volta in volta, l'interesse del creditore a ciascun adempimento”
(Cass. civ. sent. n. 6386/2018).
Nella fattispecie il primo ordine di investimento sub judice reca la data del
07/10/2009, e l'inadempimento dell'obbligo informativo specifico per le azioni illiquide si è consumato a quella stessa data. Pertanto, alla data di
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instaurazione del presente giudizio [i.e 23.02.2018], con cui il corso della prescrizione è stato interrotto (art. 2943 comma 1 n. 1 c.c.), il termine decennale a partire dalla data dei singoli ordini di acquisto non era decorso, con conseguente infondatezza della eccezione in esame.
7. Sgomberato il campo da questioni di carattere preliminare, venendo al merito della controversia, ritiene questo giudicante che la domanda dell'attore possa essere vagliata al lume del principio della cd. ragione più liquida, che consente al giudicante di fondare la pronunzia sull'aspetto ritenuto idoneo ad una pronta definizione della controversia, con assorbimento delle ulteriori questioni sollevate.
Come noto, il principio della ragione più liquida, non codificato dal legislatore ma di matrice dottrinale e supportato da costante e consolidata giurisprudenza, conferisce al giudice la possibilità di pronunciarsi immediatamente su una questione che appaia ictu oculi di evidente e agevole soluzione anche se in via logica la stessa andrebbe affrontata successivamente all'analisi delle altre questioni sollevate dalle parti o rilevabili d'ufficio.
Il principio della ragione più liquida impone un approccio interpretativo fondato sulla verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, consentendo al giudice di sostituire il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni, con la conseguenza che la causa potrà essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione con assorbimento di tutte le altre (vedasi Cass. sez. un. n. 9936 del 2014). In tale prospettiva, come è stato rilevato in dottrina, il giudice può rigettare la domanda anche solo affrontando l'esistenza di un solo fatto modificativo impeditivo o estintivo senza accertare la sussistenza della fattispecie costitutiva. In altri termini, il giudice non è vincolato a uno stretto ordine di trattazione delle questioni,
e la scelta di affrontarle secondo un ordine di pregiudizialità è rimessa alla sua discrezionale valutazione sulla fondatezza o meno delle stesse, la quale,
a sua volta, dovrà essere necessariamente guidata dal criterio dell'economia processuale. Il fine, quindi, è quello di perseguire una giustizia sostanziale posta al servizio del cittadino, il quale ha diritto ad ottenere una decisione
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giusta in tempi celeri che 5 eventualmente prescinda dalla ricostruzione e dall'analisi della vicenda in ogni suo elemento se superfluo.
La giurisprudenza è orientata a un largo uso del principio della ragione più liquida, affermando che una domanda può essere respinta o accolta sulla base di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare tutte le altre, essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità costituzionalmente protette attraverso l'art. 111 Cost. (vedasi Cass. n. 5264 del 2015; Cass. n. 1113 del 2015 (Cass. n. 11356 del 2006). Ancora, è stato evidenziato in dottrina e in giurisprudenza che il richiamo al primato della ragione più liquida si dimostra in linea col più generale insegnamento della
Suprema Corte, a mente del quale il rispetto del diritto fondamentale a una ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost. e artt. 6 e
13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali) impone al giudice (ai sensi degli articoli 127 e 175 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo a una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, espresso dall'articolo 101 c.p.c., da effettive garanzie di difesa (art. 24 Cost.) e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a esplicare i suoi effetti (art. 111 Cost.) (così Cass., n. 13896 del 2010).
A supporto delle considerazioni che precedono va inoltre precisato che il legislatore non ha imposto al giudice un ordine di trattazione delle questioni. L'art. 276 c.p.c. suggerisce, infatti, di affrontare dapprima le pregiudiziali di rito per poi entrare nel merito della causa, e l'avverbio
"gradatamente" lascerebbe intendere che laddove vi fossero più questioni pregiudiziali e preliminari di merito queste dovrebbero essere decise secondo un ordine logico giuridico. Tuttavia, in letteratura quello enunciato non è considerato uno schema rigido e immediatamente imperativo tanto che non è prevista nessuna sanzione in caso di sua violazione.
12 Proc. n. 588/2018 R.G.
Rilevante è l'assunto della Corte di cassazione (vedasi sez. un. n. 9936 del
2015), secondo cui, proprio in applicazione del principio della ragione più liquida, è consentito al giudice di esaminare un motivo di merito suscettibile di assicurare la definizione del giudizio anche in presenza di una questione pregiudiziale di rito (sulla stessa linea, del resto, si pone anche la Corte di giustizia europea, Corte giust., 18 luglio 2007, causa C-
119/05).
Da ciò consegue che: a) la decisione, essendo esclusivamente volta a risolvere la lite, non deve seguire un ordine logico, compiendo una puntuale ricognizione di tutte le questioni sulla base di una sequenza obbligata, desumibile dalla disciplina sostanziale;
scopo della statuizione del giudice
è di accordare o di negare alla parte la tutela richiesta, non di ricostruire la vicenda materiale nella sua evoluzione e nei sui sviluppi, come essa è avvenuta anteriormente al processo;
la decisione è resa in via del tutto ipotetica, può fare leva su un motivo che, dal punto di vista giuridico, si pone a valle di altri, i quali non sono verificati dal giudicante, ma sono assunti soltanto ipoteticamente;
b) non può essere ammesso il c.d. giudicato implicito, in quanto tale fenomeno, postulando un meccanismo decisionale in cui le varie questioni sono conosciute e risolte nell'ordine che deriva dal diritto sostanziale, è incompatibile con un sistema che è informato al principio della ragione più liquida.
8. Ebbene, posta tale premessa di tipo metodologico, applicando l'illustrato parametro decisionale, deve premettersi che la parte attrice ha lamentato, con riferimento agli ordini di acquisto sottoscritti il 25/05/2010, il 09/08/2012, il 03/10/2013 e dell'offerta di opzione agli azionisti del
07/07/2014, l'apocrifa della sottoscrizione e, comunque, in uno con gli ulteriori ordini di acquisto, la violazione della legislazione speciale dettata a tutela della trasparenza e correttezza nell'attività di intermediazione finanziaria, dolendosi del fatto che l'intermediario non avesse adeguatamente reso noti i vincoli di tempo e di prezzo di vendita delle azioni nonché la natura illiquida dei titoli, e perciò chiedendo l'accertamento della nullità dei contratti di acquisto delle azioni e delle obbligazioni convertibili e il risarcimento del danno.
13 Proc. n. 588/2018 R.G.
9. Orbene dipartendo dal disconoscimento operato rispetto agli ordini di acquisto sottoscritti il 25/05/2010, il 09/08/2012, il 03/10/2013 e dell'offerta di opzione agli azionisti del 07/07/2014 occorre rilevare che il consulente grafologo, in modo puntuale ed attento, ha evidenziato, con conclusioni pienamente condivise, in quanto immuni da vizi logici, che “le sottoscrizioni apposte sulle citate richiesti di acquisto azioni a nome di
NON sono state effettivamente apposta da Parte_1 quest'ultima” (cfr. p. 79 della consulenza).
A tale conclusione il CTU è pervenuto all'esito della riscontrata presenza di discordanze a livello formale ( “diversità strutturali e formali”) e discordanze a livello grafomotorio o sostanziale, tali per cui è stato riscontrato che la mano, o “più probabilmente le mani”, che hanno vergato le firme in verifica “hanno tentato di copiare e riprodurre le sottoscrizioni originali” (pag. 78 dell'elaborato), in quanto “la mano della sig.ra ha caratteristiche di linearità, precisioni, spazio tra le lettere Parte_1
che le firmi verifica non presentano. Nell'imitazione si riproducono i tratti che più attirano l'attenzione, come lettere maiuscole virgola che non presentano la stessa conformazione delle comparative. I ritmi e la conduzione del gesso sono dissimili con una struttura grafica completamente discordante tra firme in verifica e firme comparative” (pag.
78 dell'elaborato).
Tali risultanze non risultano poi scalfite dell'evenienza, dedotta da parte convenuta, dell'utilizzazione di n. 2 firme comparative (i.e. A5 e A6) non indicate tra i documenti di comparazione ex art. 217 c.p.c., in quanto, come rilevato dal CTU, l'analisi “senza le due firme” porta “alle stesse risultanze peritali”. D'altronde le “firme “contestate” non sono state utilizzate in sostituzione di quelle determinate dal G.I., ma in aggiunta, su un numero di comparative di “13 in totale, con l'apporto di tre saggi grafici”(cfr, chiarimenti p.2) pertanto, non si ravvisa alcun pregiudizio all'indagine tecnica, in quanto il CTU risulta aver offerto analitica, congrua e diffusa risposta (v. risposta alle osservazioni del CTP – p. 101 dell'elaborato peritale nonché p. 2 dei chiarimenti) alle exceptio di parte. D'altronde, parte convenuta si è limitate a censurare solo l'aspetto formale [cfr. pp. 93 -95 osservazione del ctp nulla deducendo sotto l'aspetto Per_1
14 Proc. n. 588/2018 R.G.
tecnico/specialistico, e dunque si può concludere per la piena persuasività delle considerazioni peritali.
9.1. Appurata l'apocrifia della sottoscrizione degli ordini di acquisto sottoscritti il 25/05/2010, il 09/08/2012, il 03/10/2013 e dell'offerta di opzione agli azionisti del 07/07/2014 occorre rilevare che la forma scritta
è prevista ai sensi dell'art. 23 co. 1 TUF solo per il contratto quadro e non anche per i singoli ordini che vengono poi impartiti dal cliente all'intermediario, “la cui validità non è, invece, soggetta a requisiti formali.
Tuttavia, tale principio non trova applicazione allorquando sia lo stesso contratto quadro, o un'apposita pattuizione stipulata dalle parti, a prevedere anche per gli ordini di investimento la forma scritta. In tal caso, infatti, il principio di cui all'art. 1352 c.c., secondo cui la forma convenuta dalle parti per la futura stipulazione di un contratto si presume pattuita
"ad substantiam", è estensibile anche agli ordini di investimento, atteso che si tratta di atti aventi natura negoziale e distinti ed autonomi dal contratto quadro (Cass. 29/02/2016, n. 3950; Cass. 23/05/2017, n. 12937). [Cass.
Civ., 12.03.2018, n. 5890].
Nel caso concreto, l'art. 20 del contratto quadro del 09/06/2008 e l'art. 16 del contratto quadro sottoscritto il 24/02/2011- con previsione perfettamente sovrapponibile – dispongono che “gli ordini sono impartiti alla NC di norma per iscritto con i mezzi indicati nell'art. 16. “Qualora gli ordini vengano impartiti telefonicamente, il Cliente prende atto che tali sono registrati dalla NC” . Orbene, proprio sull'interpretazione della portata della previsione pattizia di clausola dal tenore letterale coincidente con quello in esame [ “gli ordini dovessero essere impartiti alla banca "di norma per iscritto", e che - qualora fossero stati emessi per telefono - le conversazioni sarebbero state "soggette a registrazione su nastro magnetico o su altro supporto equivalente"] si è espressa Cass. Civ.,
12.03.2018, n. 5890, per la quale tale “previsione pattizia impone (va) un preciso onere di forma per gli ordini di investimento” la cui inosservanza, comporta la nullità degli stessi, per carenza del requisito della forma scritta convenzionale ex art. 1352 c.c. con consequenziale diritto alla restituzione del capitale investito.
15 Proc. n. 588/2018 R.G.
Pertanto, in parziale accoglimento della domanda di restituzione limitatamente agli ordini di investimento sottoscritti il 25/05/2010 (un controvalore di € 11.475,00), il 09/08/2012 (controvalore di € 10.062,50),
e il 03/10/2013 (controvalore di € 6.112,50) nonché per l'esercizio del diritto di opzione di acquisto in fase di offerta pubblica di azioni CP_2 del 07/07/2014 (per € 4.932,00), per complessivi € 32.582,00
[...]
(11.475,00 € + 10.062,50 € + 6.112,50 € +4.932,00 €) se ne deve ordinare la restituzione in favore dell'attrice.
10. Occorre ora verificare la fondatezza dell'ulteriore domanda di accertamento della nullità degli ulteriori contratti di acquisto delle azioni e di risarcimento del danno per violazione della legislazione speciale dettata a tutela della trasparenza e correttezza nell'attività di intermediazione finanziaria
10.1 Orbene, quanto alla richiesta di declaratoria di nullità, necessità rilevare che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con l'ormai nota sentenza del 19/12/2007 n. 26725, hanno offerto un'utile chiarimento nel senso che: “in relazione alla nullità del contratto per contrarietà a norme imperative in difetto di espressa previsione in tal senso (c.d. ''nullità virtuale''), deve trovare conferma la tradizionale impostazione secondo la quale, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere fonte di responsabilità. Ne consegue che, in tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario (…) può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (c.d. “contratto quadro”, il quale, per taluni aspetti, può essere accostato alla figura del mandato); può dar luogo, invece, a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di violazioni riguardanti le
16 Proc. n. 588/2018 R.G.
operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del
“contratto quadro”; in ogni caso, deve escludersi che, mancando una esplicita previsione normativa, la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell'art. 1418, comma 1, c.c., la nullità del cosiddetto “contratto quadro” e dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso”; la Corte della Legittimità, inoltre, ha puntualizzato che “In tema d'intermediazione finanziaria, le informazioni che devono essere preventivamente fornite dall'intermediario, a norma dell'art. 6 della previgente legge 2 gennaio 1991, n. 1, non riguardano direttamente la natura e l'oggetto del contratto, ma gli elementi utili per valutare la convenienza dell'operazione e non sono quindi idonee ad integrare l'ipotesi di mancanza di consenso;
deve, pertanto, essere esclusa non solo la nullità del contratto per mancanza di uno dei requisiti fondamentali previsti dall'art. 1325 cod. civ., qual è il consenso-accordo, ma anche la sua annullabilità per errore, come nel caso in cui l'investitore si dolga di aver acquistato non un titolo diverso, o con caratteristiche diverse, da un altro, ma un titolo privo del positivo andamento sperato, così prospettando una valutazione che rimane confinata nel campo dei motivi” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18039 del 19/10/2012).
In applicazione degli anzidetti principi, dunque, deve escludersi che la prospettata violazione dei doveri di informazione da parte dell'intermediario conduca alla declaratoria di nullità (o di annullamento) contrattuale, essendo detto inadempimento soltanto possibile fonte di risoluzione contrattuale [peraltro non richiesta nella presente fattispecie e dunque non a delibarsi, posto che la relativa domanda non può ritenersi implicita nella richiesta di risarcimento del danno, in quanto “la domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale può essere proposta congiuntamente o separatamente da quella di risoluzione, giacché l' art. 1453 c.c. , facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno, esclude che l'azione risarcitoria presupponga il necessario esperimento dell'azione di risoluzione del contratto” (Cassazione civile, sez. II, 25/10/2023 n. 29610)].
Ne consegue che la domanda di nullità è infondata e, pertanto, va rigettata limitatamente ai documenti non apocrifi.
17 Proc. n. 588/2018 R.G.
10.2 È invece fondata la domanda risarcitoria per inosservanza da parte di degli obblighi informativi nei confronti del cliente. CP_1
10.2.1. L'art. 23 del D.lgs. 58/1998 testualmente prevede che "nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta".
Dal testo normativo si ricava, quanto all'atteggiarsi del riparto degli oneri di allegazione e di prova nei giudizi di risarcimento del danno, che è onere dell'intermediario provare di avere agito con la diligenza richiestagli, ai sensi del D.lgs. n. 58 del 1998, art. 23, comma 6: norma che, lungi dal comportare un'inversione dell'onere probatorio altrimenti discendente dall'art. 2697 c.c., si pone in perfetta armonia e continuità con la regola generale stabilita dall'art. 1218 c.c., che, in presenza dell'allegato inadempimento, pone a carico del debitore la prova della sua non imputabilità (cfr. Cass. n. 17138/2016), non trovando applicazione tale norma solo al di fuori del campo della responsabilità contrattuale, ove il danneggiato intenda far valere la responsabilità extracontrattuale dell'intermediario per fatto altrui (cfr. Cass. n. 16616/2016).
Al riguardo si è osservato che “In tema di intermediazione finanziaria, la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23, comma 6, impone all'investitore, il quale lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario, nel quadro dei principi che regolano il riparto degli oneri di allegazione e prova, di allegare specificamente
l'inadempimento di tali obblighi, mediante la pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che l'intermediario avrebbe omesso di somministrare, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra inadempimento e danno [anche sulla base di presunzioni, v. Cass. n. 18039/2012, che richiama Cass. n. 3773/2009 e
Cass. n. 22147/2010], nesso che sussiste se, ove adeguatamente informato,
l'investitore avrebbe desistito dall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole;
incombe invece sull'intermediario provare che tali informazioni sono state fornite, ovvero che esse esulavano dall'ambito di quelle dovute” (Cass. n. 10111 del 2018).
18 Proc. n. 588/2018 R.G.
Quanto alle surrichiamate presunzioni, è stato chiarito che "pur non potendo mai il danno derivante all'investitore dall'inadempimento degli obblighi informativi dell'intermediario considerarsi in re ipsa, tuttavia, in assenza dell'assolvimento dell'obbligo informativo dell'intermediario previsto dalla legge, sussiste una presunzione dell'esistenza del nesso di causalità, quanto all'avvenuta effettuazione di una scelta non consapevole da parte dell'investitore, senza che la precedente o la contestuale condotta di investimento in altri titoli rischiosi esoneri dall'adempimento degli obblighi informativi in capo all'intermediario, né integri la prova contraria su di lui gravante" (cfr. Cass. n. 18153/2020).
10.2.2. Con riferimento alla violazione da parte della banca dell'obbligo informativo, questo, comune a tutti i servizi d'investimento, è descritto in via generale nell'art. 21, comma 1, lett. a) e b) del T.U.F. che si riporta:
"Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati”.
L'obbligo informativo ha, di conseguenza, una direzione biunivoca.
Per un verso, con la prescrizione contenuta nella lettera b) il legislatore impone una condotta rivolta ad una puntuale conoscenza delle capacità patrimoniali e del profilo d'investimento del cliente oltre al più incisivo obbligo di mettere in condizione l'investitore di scegliere i propri investimenti all'esito di una conoscenza concreta della loro natura, dell'attitudine e del grado di rischiosità, dell'andamento nel mercato di riferimento, del possibile rendimento;
Per altro verso, nel postulare il generale obbligo di diligenza, correttezza e trasparenza contenuto nella lett.
a), il legislatore impone all'intermediario un obbligo d'informazione preventiva quanto più possibile completa delle caratteristiche dell'investimento in modo da poter adempiere in modo diligente agli obblighi informativi indicati nella lett. b) e di non assumere comportamenti contrari al canone di trasparenza, celando all'investitore il grado di rischio presumibile relativo all'investimento proposto.
19 Proc. n. 588/2018 R.G.
10.2.3. In questo quadro si inserisce la comunicazione Consob n.
9019104/2009, utile criterio ermeneutico di orientamento nell'interpretazione del dato normativo legislativo (di rango primario) o di quello regolamentare (di rango secondario) promanante, peraltro, dallo stesso soggetto autore della comunicazione. In ordine a prodotti che non siano intrinsecamente trasparenti per loro caratteristiche strutturali, la
Consob ha infatti prescritto agli intermediari di prestare "particolare attenzione ai presidi di disclosure nella relazione con la clientela" e tanto
"sia nella fase di proposizione delle operazioni di investimento aventi ad oggetto [come per le azioni , n.d.r.] prodotti illiquidi CP_2
(trasparenza ex ante, per la quale sono nel seguito fornite raccomandazioni operative) sia nella fase successiva al compimento dell'operazione da parte della clientela" (punto 1.1); si specifica inoltre che
"in un contesto nel quale gli obblighi informativi sono previsti per "tipo specifico" di prodotto, appare comunque rilevante che gli intermediari trasmettano ai clienti, ai fini della più consapevole definizione dell'operazione di investimento, informazioni in merito alle modalità di smobilizzo delle posizioni sul singolo prodotto, con evidenziazione espressa delle eventuali difficoltà di liquidazione connesse al funzionamento dei mercati di scambio e dei conseguenti effetti in termini di costi (livello dello spread denaro-lettera, anche per valori medi) e tempi di esecuzione della liquidazione [enfasi del redigente]. In tale ambito andrà eventualmente comunicata al cliente la circostanza che l'unica fonte di liquidità è costituita dallo stesso intermediario o da entità riconducibili al medesimo gruppo, precisando le regole di pricing nel caso applicate".
Quanto alla trasparenza ex post, la comunicazione stabilisce l'obbligo degli intermediari di trasmettere, ai sensi dell'art. 56 del Reg. 16190/2007,
"informazioni dettagliate sui prodotti detenuti", con l'indicazione che "nel set informativo periodicamente inviato sia chiaramente esplicitato il fair value del prodotto, nonché il presumibile valore di realizzo determinato sulla base delle condizioni che sarebbero applicate effettivamente al cliente in caso di smobilizzo".
10.2.4 Il Regolamento Consob Intermediari Finanziari n. 16190/2007, poi, all'art 27 prescrive agli Intermediari Finanziari che "tutte le informazioni,
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comprese le comunicazioni pubblicitarie e promozionali, indirizzate dagli intermediari a clienti o potenziali clienti devono essere corrette, chiare e non fuorvianti" (comma 1) e che "gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole" (comma 2). Sono corrette, chiare e non fuorvianti, le informazioni che "includono la denominazione dell'intermediario; b) non sottolineano gli eventuali vantaggi potenziali di un servizio di investimento o di uno strumento finanziario senza fornire anche un'indicazione corretta ed evidente di eventuali rischi rilevanti;
c) hanno un contenuto e sono presentate in modo che siano con ogni probabilità comprensibili per l'investitore medio del gruppo al quale sono dirette o dal quale saranno probabilmente ricevute;
d) non celano, minimizzano od occultano elementi o avvertenze importanti" (art. 28).
Il Regolamento, dunque, prescrive agli intermediari, nella prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafoglio, il controllo del rispetto dei criteri di adeguatezza ed appropriatezza dell'investimento, attraverso la raccolta delle necessarie informazioni "in merito: a) alla conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio;
b) alla situazione finanziaria;
c) agli obiettivi di investimento" con lo scopo di valutare l'adeguatezza dell'investimento (art. 39 e 40). Preliminare è la verifica che il cliente appartenga alla categoria dei clienti professionali o di quelli al dettaglio (art. 26).
Al fine di verificare se la condotta dell'intermediario sia stata diligente sotto il duplice profilo della conoscenza preventiva delle effettive caratteristiche del prodotto e della trasmissione adeguata delle informazioni, occorre quindi procedere ad un rigoroso accertamento dell'assolvimento dell'obbligo informativo da parte della convenuta, secondo il paradigma costituito dalla clausola generale contenuta nell'art. 21, lett. b) T.U.F. e dall'.art 27 Regolamento Consob Intermediari
Finanziari n. 16190.
21 Proc. n. 588/2018 R.G.
10.2.4. Quanto alla identificazione della latitudine degli obblighi informativi, insegna la Suprema Corte che "essi siano particolarmente estesi e penetranti, giacché diretti, in generale, a consentire all'investitore di operare investimenti pienamente consapevoli, avendo acquisito l'intero ventaglio delle informazioni, specifiche e personalizzate, che, di volta in volta, alla luce del parametro di diligenza applicabile, l'intermediario debba fornire in ragione dell'investimento prescelto, tenuto conto tanto delle caratteristiche dell'investitore, quanto di quelle del titolo verso cui si indirizza l'investimento, benché attuato nel contesto di un rapporto di sola negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini” (cfr. Cass. n. 14884 del
2017).
Dunque, i menzionati obblighi informativi non sono certo soddisfatti dalla sola consegna del prospetto generale dei rischi degli investimenti in strumenti finanziari, né da altre comunicazioni di tipo generico e standardizzato ovvero dalla semplice sottoscrizione, da parte del cliente, della formula "operazione non adeguata per tipologia", così come dalla previsione, da parte della banca, di una clausola "rischio Paese" (cfr. Cass.
n. 8314/2017), o dall'indicazione contrattuale del massimo rischio contrattualmente previsto (cfr. Cass. n. 8089 del 2016), o, altresì, dalla dichiarazione del cliente, contenuta nell'ordine di acquisto di un prodotto finanziario, con la quale egli dia atto di avere ricevuto le informazioni necessarie e sufficienti ai fini della completa valutazione del "grado di rischiosità" (cfr. Cass. n. 11412 del 2012, secondo cui una siffatta dichiarazione "non può essere qualificata come confessione stragiudiziale, essendo a tal fine necessaria la consapevolezza e volontà di ammettere un fatto specifico sfavorevole per il dichiarante e favorevole all'altra parte, che determini la realizzazione di un obiettivo pregiudizio, ed è, inoltre, inidonea ad assolvere gli obblighi informativi prescritti dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 21 e art. 28 del Reg. Consob n. 11522 del 1998, trattandosi di una dichiarazione riassuntiva e generica circa l'avvenuta completezza dell'informazione sottoscritta dal cliente"). Insomma, l'investitore deve ricevere una vera informazione, sicché gli intermediari devono, dal canto loro, fornire ai clienti - per usare la chiara formula adottata dal già citato regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, art. 27 - "in una forma
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comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi
e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia consapevole
"(Cass. civ. 16127/2020).
Tanto più elevato è il rischio dell'investimento, tanto più puntuali devono essere le informazioni da fornire, essendo necessario verificare se le decisioni d'investimento si siano fondate sulla conoscenza effettiva dei rischi conoscibili del prodotto (Cass. n. 10286/2018).
10.3. Passando all'esame della fattispecie sottoposta al giudizio del
Tribunale, si deve rilevare quanto segue.
10.3.1. È documentato che, in data 09/06/2008, in Parte_1 uno al coniuge , stipulava con l'allora NC ID (oggi CP_13
un “contratto disciplinante i servizi di collocamento, CP_1 CP_1
negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione ordini e consulenza”; dipoi, in data 24/02/2011 essa stipulava stessa tipologia contrattuale con (doc. 28 CP_1
fascicolo convenuta e deposito cartaceo del 05.4.2019 della convenuta), contratti regolarmente sottoscritti;
risultano agli atti, inoltre, gli ulteriori preordini di acquisto delle azioni Parte_4
tale documentazione non è idonea a corroborare la tesi
[...] dell'intermediario circa il valido ed effettivo adempimento dell'obbligo informativo di cui si è detto supra.
10.3.2. Dalle informazioni raccolte sulla esperienza e conoscenza degli strumenti finanziari, sugli obiettivi di investimento e sulla situazione finanziaria del cliente (doc. 7 fascicolo convenuta) risulta la mancata conoscenza delle obbligazioni convertibili in azioni e dei derivati OTC, risulta come titolo di studio la scuola superiore, una media annuale di operazioni in strumenti di investimento oscillanti tra 5.000,00 e 30.000 euro e l'assenza di attività lavorative che consentissero l'acquisizione di conoscenze o competenze in ambito finanziario: orbene, emerge ictu oculi una profilazione del cliente (definito con esperienza MEDIO ALTA) quantomeno inadeguata, considerati gli obiettivi di investimento a basso rischio e la natura prettamente lavorativa dei redditi.
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10.3.3. Inoltre, considerato l'effettivo profilo del cliente [evidentemente da ritenersi non aduso ad operazioni rischiose – avendo la stessa investito solo in “obbligazioni semplici (ad esempio titoli di Stato)”] la non ha CP_1
assolto all'onere di provare di avere adempiuto agli obblighi informativi imposti dalla normativa di settore, circa le specifiche caratteristiche dell'investimento in strumenti illiquidi, che espongono il cliente non solo alla perdita dell'intero capitale investito ma, altresì, al rischio di non riuscire a disinvestire in tempi ragionevoli.
Le azioni illiquide sono infatti titoli assimilabili ad altri prodotti finanziari più complessi, tra i quali, ad esempio, i derivati OTC, per i quali l'attrice aveva negato di avere pregresse esperienze di investimento (cfr. questionari in atti) e in ogni caso, come condivisibilmente osservato in alcune pronunce dell'ACF, ai fini della valutazione di adeguatezza, la dichiarazione resa dal cliente nel questionario MiFID relativamente alle conoscenze ed esperienze su titoli azionari, deve ritenersi riferibile alle azioni come tipicamente intese, ossia essenzialmente alle azioni di società quotate. Non devono viceversa ritenersi ricomprese le azioni illiquide, tra cui quelle non quotate
(Decisione ACF n. 11/2017).
Sostanzialmente, qualora l'investimento abbia ad oggetto azioni non quotate, la valutazione di adeguatezza effettuata dall'intermediario sulla base della profilatura del cliente, deve assumere carattere più rigoroso rispetto a quella normalmente richiesta per le azioni ed obbligazioni
“tradizionali”, operando la disciplina rafforzata sancita dalla su richiamata
Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009 per i prodotti finanziari illiquidi. E ciò proprio in ragione della difficoltà, in caso di liquidazione dell'investimento, di trovare controparti disponibili all'acquisto in tempi ragionevolmente brevi o a prezzi in linea con le aspettative (in termini Tribunale Trani sez. I, 03/05/2021, n. 880).
In ordine alla qualifica delle azioni in termini di titoli CP_2
illiquidi, è bastevole richiamare la nutrita giurisprudenza di merito, oramai univocamente orientata in tal senso (ex aliis, Tribunale Palermo sez. V,
15/11/2023; Tribunale Trani, 07/08/2023, n.1229; Tribunale Bari sez. IV,
14/07/2023, n. 2942), che tale qualifica ha validamente sottolineato in ragione di una pluralità di considerazioni: a) anzitutto, tali titoli risultavano
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esposti al rischio di perdita totale del capitale per default dell'emittente
(rischio emittente), al rischio di perdita di valore dell'investimento per dinamiche di mercato (rischio di mercato) e al rischio di illiquidità; b) in secondo luogo, le azioni di non erano quotate su un mercato CP_2
regolamentato ed il loro prezzo era annualmente determinato, su proposta del consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio;
c) inoltre la possibilità di vendere le azioni precedentemente sottoscritte o acquistate era confinata entro un periodo decorrente dal mese successivo all'approvazione del bilancio fino alla fine dell'anno, con una frequenza mensile, e solo in presenza di una offerta di acquisto al prezzo fissato dall'assemblea, il tutto peraltro subordinato ad una clausola di gradimento del consiglio di amministrazione in ordine all'ammissione a socio, ex art. 9 dello Statuto della società; d) infine, ulteriore limite alla possibilità di disinvestimento era costituita dai limiti esistenti in ordine alla possibilità di acquisto di azioni proprie da parte dell'emittente.
10.3.4. Chiarita la natura illiquida dei prodotti collocati (e dunque la natura altamente rischiosa delle relative operazioni) non può ritenersi bastevole ad integrare il corretto adempimento degli obblighi informativi l'indicazione di un profilo di rischio medio-alto da parte dell'attrice.
Come anticipato, infatti, i titoli rappresentano titoli CP_2
"illiquidi", ad alto rischio, riservati a clienti disposti ad accettare perdite significative del capitale investito e dotati di conoscenze specifiche in materia finanziaria, mentre l'istante aveva dichiarato una esperienza in tema di obbligazioni ed una conoscenza solo degli strumenti finanziari più diffusi.
10.3.5. Non è tampoco bastevole l'indicazione della non adeguatezza dell'operazione riportata su taluni dei preordini di acquisto (doc. 11 e 8 fascicolo convenuta), né l'indicazione del conflitto di interessi, posto che
“non possono ritenersi sufficienti, al fine di ritenere dimostrato il rispetto dell'iter informativo, la sottoscrizione, da parte del cliente, della formula
'operazione non adeguata per tipologia” (Cass. sentenza n. 8314 del
31/3/2017), in quanto la banca intermediaria, prima di effettuare operazioni, ha anzitutto l'obbligo di fornire all'investitore un'informazione
25 Proc. n. 588/2018 R.G.
adeguata “in concreto”, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente e, a fronte di un'operazione non adeguata, può darvi corso soltanto a seguito di un ordine impartito per iscritto dall'investitore in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute (mancante nel caso di specie).
In ogni caso, “la violazione di tale obbligo non può ritenersi esclusa in presenza di una “segnalazione di non adeguatezza e di non appropriatezza, gravando sull'intermediario anche un autonomo obbligo di prestare all'investitore il corredo informativo relativo allo specifico strumento finanziario, evidenziandone le caratteristiche ed i rischi specifici”
(Cassazione civile sez. I, 14/12/2022, n. 36584).
La sottoscrizione da parte del cliente della segnalazione di inadeguatezza, infatti, non incide sul riparto del relativo onere di allegazione e prova, né tantomeno costituisce prova dell'adempimento, da parte dell'intermediario, dell'obbligo informativo posto a suo carico, ma fa soltanto presumere che l'obbligo sia stato assolto, sicché, ove il cliente alleghi quali specifiche informazioni siano state omesse, grava sull'intermediario l'onere di provare, con ogni mezzo, che invece quelle informazioni siano state specificamente rese, ovvero non fossero dovute.
Nella specie l'attrice ha lamentato che la banca ha omesso di informarla sulla natura illiquida delle azioni e sulle relative CP_2
conseguenze, nonché sui tempi di smobilizzo, anzi riassicurandola circa il pronto e facile disinvestimento.
La segnalazione di inadeguatezza non vale quindi a provare l'adempimento in quanto la banca convenuta ha l'onere di provare di aver reso la specifica informazione che parte attrice lamenta, invece, di non avere avuto, sul presupposto che se l'avesse avuta non avrebbe sottoscritto l'ordine di acquisto.
10.3.6 Nemmeno la somministrazione del documento sui rischi generali comprova l'adempimento dell'intermediario: afferma, a proposito della valenza di tale documento, la Suprema Corte che "la consegna del documento sui rischi generali non esaurisce l'obbligo informativo perché questo documento non descrive tutti i rischi ed altri aspetti significativi
26 Proc. n. 588/2018 R.G.
riguardanti gli investimenti in strumenti finanziari (...) ma ha la finalità di fornire alcune informazioni di base sui rischi connessi a tali investimenti e servizi". Si tratta, pertanto, di un documento che contiene indicazioni di carattere generale sulle macrocategorie degli investimenti (azioni, obbligazioni, etc.) e su quale possa essere in astratto l'incidenza dei diversi fattori che compongono le caratteristiche di un investimento. È tuttavia necessario che tali indicazioni generali vengano riempite di contenuto concreto con riferimento allo specifico investimento proposto" (Cass. n.
8619/2017).
10.4. L'intermediario non ha fornito la debita prova circa il corretto adempimento dell'obbligo informativo e, pertanto, deve definitivamente ritenersi provato l'inadempimento, e per tale via accertata la responsabilità contrattuale della sussistono dunque i presupposti per CP_1 condannare quest'ultima al risarcimento del danno lamentato dall'attrice, che va quantificato nella intera somma corrisposta per l'acquisto dei restanti titoli non apocrifi, pari ad € 20.395,00 [€ 52.977,00 (somma non contesta dalla convenuta) - 32.582,00 € somma dei titoli apocrifi], atteso che questi non sono negoziabili, nemmeno con le modalità una volta praticate, o acquistabili dalla società emittente e sono quindi di fatto privi di valore.
11. Da tale somma si deve detrarre l'importo complessivo di € 21.971,49, di cui € 21.211,49 quale somma percepita nel corso di causa e riconosciuta dall'attrice [cfr comparsa conclusionale p. 18 “Si dichiara che l'attrice ha ricevuto dal Fondo Indennizzi Risparmiatori la somma complessiva di €
21.211,49 di cui € 6.363,45 prima tranche, € 9.545,17 seconda tranche ed
€ 5.302,87 terza tranche”], nonché € 760,00 quale somma percepita a titolo di dividenti e documentalmente provata da parte convenuta (cfr. doc. 17) .
11.0.1 Infine, sulla somma complessiva dovuta sia a titolo risarcitorio sia a titolo restitutorio, pari ad € 31.003,51 [32.580,00 + 20.395,00 – 21.971,49], trattandosi di un debito di valore, vanno applicati i c.d. interessi compensativi, nella misura del tasso legale in ragione d'anno dalla sottoscrizione dei singoli ordini di acquisto sino alla pubblicazione della presente sentenza, e gli interessi corrispettivi, sempre al tasso legale in ragione d'anno (convertendosi l'obbligazione di valore in obbligazione di
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valuta da tale momento), dalla pubblicazione della sentenza sino all'effettivo soddisfo. Viceversa, l'attrice è obbligata alla restituzione dei titoli ancora detenuti.
12. Va rigettata, invece, l'azione per il risarcimento dei danni non patrimoniali, non essendo stata sorretta da puntuale allegazione né essendo stata fornita alcuna prova sul punto.
13.Venendo alla disciplina delle spese di lite, si ritiene che le stesse possano compensarsi per 1/3 (in ragione del rigetto della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale) laddove i restanti 2/3, in applicazione del principio di soccombenza, vanno posti a carico del convenuto e di parte intervenuta, in solido, nella misura liquidata in dispositivo per l'intero (1/1), facendo applicazione dei valori tabellari medi di cui al D.M. 55/2014, parametrati al disputatum (scaglione da € 52.001 a
€ 260.000).
Le spese di consulenza, per come liquidate in separato decreto, vanno poste a definitivo carico solidale di parte convenuta e parte intervenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice Dott. Generoso Valitutti, definitivamente pronunziando sulle domande proposta nel procedimento avente n.
588/2015 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE la domanda di nullità contrattuale limitatamente agli ordini di acquisto sottoscritti il 25.05.2010, il 09.08.2012, il 03.10.2013
e dell'offerta di opzione agli azionisti del 07.07.2014 e, per l'effetto tenuta alla restituzione della somma Controparte_14 di € 32.582,00;
2. RIGETTA la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale;
3. ACCOGLIE la domanda risarcitoria e, per l'effetto, riconosce in favore degli attori ed a carico di la somma di € 20.395,00 Controparte_1
4. CONDANNA a pagare, in favore degli attori la CP_1 somma complessiva di € 31.003,51 [(€ 32.580,00 + € 20.395,00) – €
21.971,49], oltre interessi come indicati in parte motiva;
5. ORDINA agli attori la restituzione dei titoli ancora in loro possesso;
28 Proc. n. 588/2018 R.G.
6. COMPENSA per 1/3 le spese di lite e CONDANNA la convenuta e parte intervenuta, in solido tra loro, al pagamento dei restanti 2/3, che si liquidano per l'intero (1/1) in € 14.103,00 per competenze legali, oltre iva cpa e rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge, oltre € 759,00 quale contributo unificato ed € 27, 00 a titolo di diritti, con distrazione a favore degli avv.ti Felice Belisario e
Armando Cirigliano per dichiarato anticipo.
7. pone le spese di consulenza, come già liquidate con separato decreto, a definitivo carico della parte convenuta e della parte intervenuta.
Così deciso in Potenza, lì 30/05/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
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TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza – Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Generoso Valitutti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo il 23/02/2018 al n. 588/2018
R.G., avente ad oggetto: risarcimento del danno per violazione di obblighi informativi connessi a prodotti finanziari
TRA
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, come da mandato in calce all'atto di citazione, dagli
Avv.ti Felice Belisario e Armando Cirigliano, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Melfi al Viale Aldo Moro n. 15;
ATTORE
E
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Gargani Benedetto e
Guido Gargani, elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma al
Viale di Villa Grazioli n.15;
CONVENUTA
NONCHÉ
Controparte_2
(C.F.: ), in persona del liquidatore pro tempore, P.IVA_2
rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di intervento, dall'avv. Michele Messina, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Potenza alla Via Pretoria n. 108;
1 Proc. n. 588/2018 R.G.
INTERVENTRICE VOLONTARIA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 12/02/2025, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da relativi atti, qui da intendersi richiamati.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, notificato il 15/02/2018, Parte_1 conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la società
[...]
al fine di sentir accogliere le domande compendiate nelle CP_1 conclusioni che di seguito si riportano: “Voglia l'On.le Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così provvedere:
-accertare e dichiarare l'illegittimo comportamento e l'inadempimento della e per l'effetto, essendo nulli i contratti di Controparte_1 investimento, condannare controparte alla restituzione della somma di €
52.977,00 oltre interessi legali e rivalutazione come per legge;
-accertare e dichiarare il diritto dell'attrice, per i fatti indicati in narrativa, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, anche esistenziali, derivanti dall'illecito comportamento della convenuta;
-per l'effetto condannare la convenuta a pagare a titolo di risarcimento di tutti i danni patiti dalla Sig.ra che si quantificano nella Parte_1 somma di € 52.977,00 per danno patrimoniale (qualora non si dovesse accogliere la domanda di restituzione) ed in € 50.000,00 per danno non patrimoniale ovvero in quelle maggiori o minori che il giudice dovesse ritenere di quantificare, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
-condannare, altresì, la convenuta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori quali antistatari”;
1.1. L'attrice, in punto di fatto, rappresentava che: a) ella risultava titolare di n. 1382 azioni acquistate nel periodo tra il 2009 e Controparte_2 il 2014 tramite l'intermediario agenzia di Potenza;
2) Controparte_1 che, solo alcune azioni erano state acquistate “con documentazione regolarmente sottoscritta dall'attrice” in quanto l'ulteriore
2 Proc. n. 588/2018 R.G.
documentazione riportava “sottoscrizioni palesemente apocrife”; 3) che le azione detenute dall'attrice risultavano sottoscritte “su pressione dell'intermediario senza che avesse qualsiasi volontà Controparte_1 di entrare nella compagine societaria di ” 4) che Controparte_2
l'attrice, al solo “scopo di meglio tutelare i propri risparmi” e, precisato
“che desiderava un investimento che desse garanzia di sicurezza e, soprattutto, di conservazione del capitale”, aveva assecondato le richieste del “personale della ” con cui “intratteneva normali rapporti CP_1 di conto corrente“, senza mai ricevere indicazioni sulla “natura illiquida dei titoli” o sulla “problematica per la loro rivendita (e dell'eventuale valore)”, inoltre alla stessa, “in nessuna occasione le furono richieste informazioni circa la sua esperienza finanziaria”.
1.2. In diritto, l'attrice addossava all'Istituto NCrio una responsabilità
(contrattuale o extracontrattuale) per aver violato gli obblighi di trasparenza e corretta informazione nel somministrare a privati cittadini – privi di particolare competenza in materia – prodotti ad alto rischio, di difficile comprensione sotto il profilo tecnico, a discapito di quanto previsto dall'art. 1337 c.c. e dagli artt. 21 e 23 del Testo Unico Finanziario (cd.
T.U.F., D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58).
2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 11/06/2018, si costituiva in giudizio contestando la ricostruzione Controparte_1
fattuale operata dalla parte attrice – sul presupposto del corretto adempimento degli obblighi informativi – ed eccependo: i) il proprio difetto di legittimazione/titolarità passiva;
ii) la prescrizione delle domande avverse ; iii) l'infondatezza nel merito delle domande, per la mancanza di danni risarcibili, la corretta somministrazione delle informazioni in ordine ai prodotti collocati e, in subordine, l'omessa prova dei danni lamentati.
In forza di tanto, la rassegnava le seguenti conclusioni: “Salvo CP_1 ampliare ed illustrare, allo stato, si chiede che l'Ecc.mo Tribunale voglia, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione e previa ogni opportuna declaratoria del caso:
- nel merito, riconoscere e dichiarare Controparte_2
unica legittimata passivamente a conoscere delle
[...]
domande di parte attrice, eventualmente estromettendo CP_1
3 Proc. n. 588/2018
[...]
dal giudizio e rigettando comunque ogni domanda proposta nei CP_3 confronti di quest'ultima;
- sempre nel merito, in ogni caso, dichiarare inammissibili e/o, comunque, rigettare tutte le domande attrici, incluse quelle risarcitorie e/o restitutorie, in quanto infondate, in fatto ed in diritto;
- nella denegata ipotesi di soccombenza della banca, condannare parte attrice a restituire i titoli in contestazione e i dividendi nelle more incassati, pari ad almeno €.
760,00 ovvero la diversa somma, anche maggiore, che risulterà provata, oltre interessi sino al saldo;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
2.1 Con comparsa del 14.06.2018 si è poi costituita in giudizio
[...]
eccependo che, in conseguenza del contratto di cessione Parte_2 di ramo d'azienda del 26 giugno 2017 tra e Parte_2
la legittimazione passiva sostanziale in relazione Controparte_4
alle pretese fatte valere nel presente giudizio e, più in generale, ai rapporti litigiosi oggetto di questo tipo di contenzioso, spettava esclusivamente a
Parte_3
[...
. La causa veniva istruita a mezzo delle produzioni documentali e di approfondimento tecnico-grafologico [C.T.U. depositata il 14.06.2020 e chiarimenti del 19.02.2021], ed è stato riservata per la decisione, con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c., all'udienza del
12/02/2025.
4. Tanto premesso, occorre preliminarmente delibare sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva e/o carenza di titolarità del rapporto sostanziale in capo alla NC convenuta, eccezione avanzata (e ribadita in conclusionale) sia dalla convenuta che dalla intervenuta CP_1
Parte_2
4.1 A tal fine, è d'uopo operare una breve ricognizione sistematico- normativa.
4.1.1. Con il D.L. 25 giugno 2017 n. 99, convertito con modificazioni nella legge 31 luglio 2017 n. 121, è stata avviata la liquidazione coatta amministrativa di e di Il CP_2 Controparte_5
medesimo decreto ha previsto la possibilità di procedere alla cessione di azienda, beni, diritti e rapporti giuridici, attività e passività in favore di un
4 Proc. n. 588/2018 R.G.
cessionario da individuare seguendo la procedura selettiva delineata nell'art. 3 D.L. cit.
4.1.2. Su questa base, in data 26 giugno 2017 è stato stipulato tra le Banche in l.c.a. e Intesa San OL S.p.A. un contratto di cessione di azienda, il quale ha individuato l'"insieme aggregato" di attività e passività che Co devono ritenersi oggetto di trasferimento in favore di e gli assets che, invece, ne sono esclusi. L'art.
3.1.1. del contratto precisa che per attività e passività incluse di e di si CP_2 CP_1 Controparte_5
intendono anche quelle delle relative partecipate che siano espressamente incluse nell'insieme aggregato.
4.1.3. Orbene, per quanto interessa in questa sede, da un lato, l'art. 3.1.2(a)(xi) ha espressamente ricompreso nel novero delle attività incluse
(e dunque cedute) anche la partecipazione di in CP_2 [...]
dall'altro, l'art. 3.1.4(b) ai punti (iv) e (vi) espressamente CP_1
esclude dalla cessione "i debiti, le responsabilità (e relativi effetti negativi)
e le passività derivanti da, o comunque connessi con, le operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate e/o convertibili delle Banche in LCA" così come "qualsiasi Contenzioso (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali), anche se riferibili ad Attività
Incluse e/o a Passività Incluse, diverso dal Contenzioso Pregresso (di seguito il "Contenzioso Escluso"), nonché i relativi fondi".
4.1.4. In definitiva, secondo la prospettazione difensiva della convenuta e dell'intervenuta, la presente controversia non sarebbe ricompresa nel novero delle passività incluse nella cessione, come del resto sarebbe confermato anche dall'art.
3.3. dell'Atto Ripetitivo del Secondo Atto
Ricognitivo del Contratto di cessione, concluso il 17 gennaio 2018 da
Intesa San OL e le Banche in l.c.a., a tenore del quale "in conformità agli
Articoli 3.1.1. (secondo paragrafo) e 3.1.4(b)(vi) del Contratto di cessione, sono da intendersi (e accettati) come ricompresi tra i Contenziosi Esclusi anche quelli instaurati da azionisti/obbligazionisti convertibili e/o subordinati verso NC Nuova, e le Banche estere CP_1
Partecipate per la sottoscrizione o l'acquisto o la commercializzazione di azioni o di obbligazioni convertibili e/o subordinate di ciascuna delle due
Banche in LCA".
5 Proc. n. 588/2018 R.G.
4.1.5. Escluso il trasferimento della passività in questione e restando quindi essa a carico di secondo le eccipienti il credito Parte_2
azionato in giudizio dovrebbe essere accertato nell'ambito della procedura di liquidazione e soddisfatto nel concorso con gli altri creditori, con conseguente improcedibilità delle domande proposte.
4.2. Orbene, ritiene il Tribunale che l'eccezione sia infondata.
4.2.1. In primo luogo, occorre considerare che il D.L. 99/17, base normativa del contratto di cessione, è chiaro nel restringere il suo campo applicativo alle sole banche oggetto di liquidazione coatta (cfr. art. 1 D.L. cit. "Ambito di applicazione") né si rinvengono norme che abilitano una sua estensione anche alle banche partecipate dalle l.c.a.
Non si può sostenere, pertanto, che il contratto di cessione intervenuto tra e Intesa San OL possa aver avuto l'effetto di incidere sulla CP_2
titolarità di un rapporto facente capo ad un soggetto estraneo all'accordo medesimo. È vero, infatti, che la partecipazione (neppure totalitaria) di in è stata oggetto di cessione, ma un conto è il CP_2 CP_1
trasferimento della partecipazione (e i relativi diritti azionari) altro è il trasferimento della singola posizione giuridica (anche processuale) di cui la partecipata è titolare.
infatti, costituisce un autonomo soggetto di diritto, titolare CP_1
di posizioni proprie, delle quali solo essa stessa può disporre in via diretta e immediata e non certo il socio, quantunque controllante.
Del resto, "La descritta interpretazione sarebbe l'unica costituzionalmente possibile, in quanto sostenere che il d.l. n. 99/2017 abbia determinato
l'esonero di da eventuali responsabilità per la CP_1
commercializzazione delle azioni della allora capogruppo, postulando una cessione del debito dalla partecipata alla controllante senza il consenso del creditore (il quale, imprevedibilmente, si troverebbe dinanzi per di più un debitore in una difficile situazione economica e sottoposto a l.c.a. con conseguente improcedibilità della sua domanda), frustrerebbe il diritto di difesa della parte e si porrebbe in contrasto con gli artt. 24 e 47 (che incoraggia e tutela il risparmio)" (in termini Tribunale di Bari, 29 luglio
2022; nello stesso senso si pone l'oramai consolidata giurisprudenza pugliese, tra cui, ex multis, si vedano Tribunale Bari sez. IV, 14/07/2023,
6 Proc. n. 588/2018 R.G.
n. 2942; Tribunale Bari sez. IV, 07/07/2023, n. 2761; Tribunale Bari sez.
IV, 31/05/2023, n.2168; Corte appello Bari sez. II, 24/08/2023, n.1247; medesima posizione è stata adottata anche da Corte appello Taranto,
04/05/2023, n.186; Corte appello Taranto sez. III, 10/10/2023, n.413;
Tribunale Brindisi sez. I, 04/04/2023, n.575).
4.2.2. Inoltre, in uno con il già ricordato dato testuale del D.L. 99/17 (che si riferisce alle sole posizioni giuridiche delle banche oggetto di procedura di liquidazione), vale ad escludere l'effetto invocato dalle eccipienti
(ovvero la liberazione di dai debiti inerenti alle azioni CP_1 CP_2
e pertanto la responsabilità esclusiva di quest'ultima) la
[...]
considerazione del generale principio per cui il collegamento giuridico, economico e funzionale tra imprese appartenenti ad un medesimo gruppo non comporta il venir meno dell'autonomia delle singole società – del resto dotate di distinta personalità giuridica – né l'automatica estensione degli obblighi di una di esse alle altre componenti del gruppo, poiché, nonostante il rapporto di collegamento e controllo, ognuna di esse conserva personalità giuridica e autonoma qualità di imprenditore, rispondendo con il proprio patrimonio soltanto dei propri debiti (Cass. n. 267/2019; Cass. n.
23344/2010).
4.2.3. Non ostano a tali conclusioni né l'art.
3.1.1. del Contratto, secondo cui “per Attività e Passività incluse si intendono anche quelle delle relative partecipate che siano espressamente incluse nell'Insieme Aggregato” (tra cui né l'Atto Ripetitivo del Secondo Atto Ricognitivo Controparte_1
del Contratto di Cessione, laddove le parti hanno inteso interpretare il contratto nel senso che nel contenzioso escluso andasse ricompreso anche quello inerente alle banche partecipate.
Al riguardo, infatti, è stato correttamente osservato quanto segue: “Né rileva che nel contratto di cessione del 26.6.2017 poi intercorso tra V.B.
(oltre che e , in esecuzione del ridetto decreto 99/2017, CP_7 CP_8
all'art.
3.1.1. si sia delimitato il perimetro dell'oggetto della cessione definito "Insieme Aggregato" composto dalle "Attività incluse" e "Passività incluse", ed in esso si sia precisato che ai fini del contratto "per Attività Co incluse e Passività incluse di V. si intendono anche quelle delle relative partecipate che siano espressamente incluse nell'insieme aggregato e
7 Proc. n. 588/2018 R.G.
Co quanto a nche delle filiali site in R.", poiché, al punto 3.1.2. lettera a)
XI) si chiarisce che tra le attività incluse vi sono le "partecipazioni di V.B. in B.A. s.p.a"; ed era infatti questo l'unico effetto, logicamente e giuridicamente possibile e cioè che oggetto di cessione, tra le varie attività
e beni appartenenti a V.B., fossero previste anche le partecipazioni (cioè azioni) di B.A. possedute appunto da V.B.. Ma anche questo richiamo non comporta affatto la conseguenza ipotizzata dalle appellanti e cioè che per effetto di questo contratto di cessione, - della quale peraltro, è bene chiarire, B.A. non era parte - solo perché comprendente anche la cessione delle partecipazioni di V.B. in B.A., si sarebbe verificata a sua volta la cessione a V.B. di azienda o ramo di azienda o blocchi di passività di B.A. la quale per questo sarebbe stata liberata delle proprie obbligazioni, che sarebbero state assunte in via esclusiva, da V.B.. 35. Né rileva a tale scopo che nell'invocato "Atto Ripetitivo Del Secondo Atto Ricognitivo Del
Contratto Di Cessione" le parti - e quindi, si ribadisce, le cedenti CP_11
e , in L., da una parte, e la cessionaria dall'altra - CP_12 CP_6
abbiano poi voluto interpretare e chiarire che tra il contenzioso escluso vi fosse anche quello delle banche partecipate e relativi oneri anche di spese legali;
innanzitutto perché tale interpretazione contrattuale è intercorsa tra le sole parti del medesimo contratto, e certamente non sarebbe vincolante, né per B.A. s.p.a., che non ha partecipato al contratto e non ha operato alcuna cessione, né quindi per i suoi creditori che non sono stati affatto "ceduti"; in secondo luogo, la circostanza che nell'interpretazione
e ricognizione del contratto di cessione si sia voluto chiarire che fossero escluse dalla cessione a i contenziosi e le passività delle partecipate, CP_6
è del tutto neutra ai fini che ci occupano, considerato che: a) comunque non avrebbe risposto dei debiti di altri soggetti giuridici, diversi CP_6
dalla cedente e b) considerato che tale esclusione, si ribadisce, non può comunque significare al contempo cessione, mai effettuata, di azienda o ramo di azienda o comunque, - ove pure fosse in astratto possibile cedere isolatamente debiti, dal lato passivo - di categorie di debiti o contenziosi di B.A. a V.B.” (in tali testuali termini si è espressa la Corte d'Appello di
Potenza con Sentenza 01/03/2023, n. 95).
8 Proc. n. 588/2018 R.G.
4.3. Alla luce dei rilievi che precedono, deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva di non interessata da alcuna CP_1
procedura concorsuale, senza che mai i suoi asset abbiano formato oggetto di trasferimento ad alcuno, essendo stato trasferito solo il controllo della convenuta da a Intesa San OL [e tanto sull'ulteriore CP_2
presupposto per cui è l'intermediario che assume, nei servizi d'investimento, gli obblighi contrattuali previsti negli artt. 21 e segg. del
T.U.F. e nel Regolamento Consob n. 11522 del 1998 (cfr. Cass. 6 febbraio
2018, n. 2815) e che il vincolo di controllo, derivante dalla spettanza a una società della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea di un'altra società, non determina di per sé la responsabilità della partecipante per le obbligazioni assunte dalla partecipata (cfr., in argomento, Cass. 24 novembre 2005, n. 24834; cfr. anche Cass. 21 giugno 2012, n. 10385)].
Attesa, dunque, l'infondatezza dell'eccezione, sollevata dalla convenuta e dalla intervenuta, concernente l'asserito difetto di titolarità, dal lato passivo, del rapporto controverso, della rispetto alle domande Controparte_1
di parte attrice, è infondato anche l'assunto delle stesse parti relativo alla improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 83, co.3, del UB (secondo cui “dal termine previsto nel comma 1 contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare”) di tutte le domande formulate dalla parte attrice.
5. Proseguendo il vaglio delle eccezioni preliminari dispiegate dalla convenuta, si appalesa infondata l'accezione di contraddittorio non integro per aver pretermesso il sig. , sottoscrittore, in uno con CP_13
l'odierna attrice, del contratto quadro del 09/06/2008 e del 24/02/2011.
Sul punto basti rilevare che, oggetto del presente giudizio, sono i singoli contratti di investimento, sottoscritti dalla sola attrice, e non il contatto quadro regolatorio, avendo l'istante richiesto una declaratoria di inefficacia/nullità dei soli contratti di acquisto dei titoli. Infatti ciò che l'attrice censura, oltre all'apocrifia della sottoscrizione di alcuni contratti di investimento, è l'omessa informativa circa l'adeguatezza e l'appropriatezza dell'acquisito rispetto al profilo di rischio specifico del
9 Proc. n. 588/2018 R.G.
prodotto oggetto dell'operazione, e pertanto l'aver messo l'attrice nella condizione di non poter comprendere la natura dell'investimento, i rischi ad esso connessi e, di conseguenza, di prendere decisioni non pienamente consapevoli (“gli ordini di acquisto, che sono autonomi contratti di compravendita degli strumenti finanziari, possono essere risolti ex art.
1453 c.c. indipendentemente dalla neutralizzazione degli effetti dell'accordo quadro, in caso di inosservanza dei doveri di informazione nascenti dopo la conclusione di tale ultimo contratto”, così Trib. Viterbo,
03.10.2023, n.938; anche nella giurisprudenza di legittimità tale principio può dirsi acquisito, si vedano ad es. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12937 del
23/05/2017 e Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 3261 del 09/02/2018).
6. Ugualmente infondata, poi, l'eccezione di prescrizione del diritto di esercitare l'azione di restituzione e quella di risarcimento del danno.
La pronuncia di risoluzione del contratto di acquisto dei titoli azionari di non trova ostacolo nell'eccezione di prescrizione sollevata CP_2
da Tale prescrizione matura, infatti, nel termine Controparte_1
ordinario decennale (art. 2946 c.c.) decorrente dal verificarsi dell'inadempimento, che segna il momento a partire dal quale il diritto alla risoluzione può essere fatto valere: infatti, secondo la Suprema Corte “il diritto potestativo di risolvere il contratto mediante la manifestazione di volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa è soggetto a prescrizione ai sensi dell'art. 2934 c.c., non trattandosi di diritto indisponibile o comunque di situazione giuridica soggettiva per cui tale causa di estinzione sia esclusa dalla legge e l'inizio della decorrenza del relativo termine coincide, secondo la regola generale dettata dall'art. 2935
c.c., con il momento in cui il diritto stesso può essere fatto valere e cioè con il verificarsi dell'inadempimento, mentre il termine di prescrizione decennale del diritto alle altre singole prestazioni successive, distinte e periodiche, decorre dalle singole scadenze di esse, in relazione alle quali sorge, di volta in volta, l'interesse del creditore a ciascun adempimento”
(Cass. civ. sent. n. 6386/2018).
Nella fattispecie il primo ordine di investimento sub judice reca la data del
07/10/2009, e l'inadempimento dell'obbligo informativo specifico per le azioni illiquide si è consumato a quella stessa data. Pertanto, alla data di
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instaurazione del presente giudizio [i.e 23.02.2018], con cui il corso della prescrizione è stato interrotto (art. 2943 comma 1 n. 1 c.c.), il termine decennale a partire dalla data dei singoli ordini di acquisto non era decorso, con conseguente infondatezza della eccezione in esame.
7. Sgomberato il campo da questioni di carattere preliminare, venendo al merito della controversia, ritiene questo giudicante che la domanda dell'attore possa essere vagliata al lume del principio della cd. ragione più liquida, che consente al giudicante di fondare la pronunzia sull'aspetto ritenuto idoneo ad una pronta definizione della controversia, con assorbimento delle ulteriori questioni sollevate.
Come noto, il principio della ragione più liquida, non codificato dal legislatore ma di matrice dottrinale e supportato da costante e consolidata giurisprudenza, conferisce al giudice la possibilità di pronunciarsi immediatamente su una questione che appaia ictu oculi di evidente e agevole soluzione anche se in via logica la stessa andrebbe affrontata successivamente all'analisi delle altre questioni sollevate dalle parti o rilevabili d'ufficio.
Il principio della ragione più liquida impone un approccio interpretativo fondato sulla verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, consentendo al giudice di sostituire il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni, con la conseguenza che la causa potrà essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione con assorbimento di tutte le altre (vedasi Cass. sez. un. n. 9936 del 2014). In tale prospettiva, come è stato rilevato in dottrina, il giudice può rigettare la domanda anche solo affrontando l'esistenza di un solo fatto modificativo impeditivo o estintivo senza accertare la sussistenza della fattispecie costitutiva. In altri termini, il giudice non è vincolato a uno stretto ordine di trattazione delle questioni,
e la scelta di affrontarle secondo un ordine di pregiudizialità è rimessa alla sua discrezionale valutazione sulla fondatezza o meno delle stesse, la quale,
a sua volta, dovrà essere necessariamente guidata dal criterio dell'economia processuale. Il fine, quindi, è quello di perseguire una giustizia sostanziale posta al servizio del cittadino, il quale ha diritto ad ottenere una decisione
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giusta in tempi celeri che 5 eventualmente prescinda dalla ricostruzione e dall'analisi della vicenda in ogni suo elemento se superfluo.
La giurisprudenza è orientata a un largo uso del principio della ragione più liquida, affermando che una domanda può essere respinta o accolta sulla base di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare tutte le altre, essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità costituzionalmente protette attraverso l'art. 111 Cost. (vedasi Cass. n. 5264 del 2015; Cass. n. 1113 del 2015 (Cass. n. 11356 del 2006). Ancora, è stato evidenziato in dottrina e in giurisprudenza che il richiamo al primato della ragione più liquida si dimostra in linea col più generale insegnamento della
Suprema Corte, a mente del quale il rispetto del diritto fondamentale a una ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost. e artt. 6 e
13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali) impone al giudice (ai sensi degli articoli 127 e 175 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo a una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, espresso dall'articolo 101 c.p.c., da effettive garanzie di difesa (art. 24 Cost.) e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a esplicare i suoi effetti (art. 111 Cost.) (così Cass., n. 13896 del 2010).
A supporto delle considerazioni che precedono va inoltre precisato che il legislatore non ha imposto al giudice un ordine di trattazione delle questioni. L'art. 276 c.p.c. suggerisce, infatti, di affrontare dapprima le pregiudiziali di rito per poi entrare nel merito della causa, e l'avverbio
"gradatamente" lascerebbe intendere che laddove vi fossero più questioni pregiudiziali e preliminari di merito queste dovrebbero essere decise secondo un ordine logico giuridico. Tuttavia, in letteratura quello enunciato non è considerato uno schema rigido e immediatamente imperativo tanto che non è prevista nessuna sanzione in caso di sua violazione.
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Rilevante è l'assunto della Corte di cassazione (vedasi sez. un. n. 9936 del
2015), secondo cui, proprio in applicazione del principio della ragione più liquida, è consentito al giudice di esaminare un motivo di merito suscettibile di assicurare la definizione del giudizio anche in presenza di una questione pregiudiziale di rito (sulla stessa linea, del resto, si pone anche la Corte di giustizia europea, Corte giust., 18 luglio 2007, causa C-
119/05).
Da ciò consegue che: a) la decisione, essendo esclusivamente volta a risolvere la lite, non deve seguire un ordine logico, compiendo una puntuale ricognizione di tutte le questioni sulla base di una sequenza obbligata, desumibile dalla disciplina sostanziale;
scopo della statuizione del giudice
è di accordare o di negare alla parte la tutela richiesta, non di ricostruire la vicenda materiale nella sua evoluzione e nei sui sviluppi, come essa è avvenuta anteriormente al processo;
la decisione è resa in via del tutto ipotetica, può fare leva su un motivo che, dal punto di vista giuridico, si pone a valle di altri, i quali non sono verificati dal giudicante, ma sono assunti soltanto ipoteticamente;
b) non può essere ammesso il c.d. giudicato implicito, in quanto tale fenomeno, postulando un meccanismo decisionale in cui le varie questioni sono conosciute e risolte nell'ordine che deriva dal diritto sostanziale, è incompatibile con un sistema che è informato al principio della ragione più liquida.
8. Ebbene, posta tale premessa di tipo metodologico, applicando l'illustrato parametro decisionale, deve premettersi che la parte attrice ha lamentato, con riferimento agli ordini di acquisto sottoscritti il 25/05/2010, il 09/08/2012, il 03/10/2013 e dell'offerta di opzione agli azionisti del
07/07/2014, l'apocrifa della sottoscrizione e, comunque, in uno con gli ulteriori ordini di acquisto, la violazione della legislazione speciale dettata a tutela della trasparenza e correttezza nell'attività di intermediazione finanziaria, dolendosi del fatto che l'intermediario non avesse adeguatamente reso noti i vincoli di tempo e di prezzo di vendita delle azioni nonché la natura illiquida dei titoli, e perciò chiedendo l'accertamento della nullità dei contratti di acquisto delle azioni e delle obbligazioni convertibili e il risarcimento del danno.
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9. Orbene dipartendo dal disconoscimento operato rispetto agli ordini di acquisto sottoscritti il 25/05/2010, il 09/08/2012, il 03/10/2013 e dell'offerta di opzione agli azionisti del 07/07/2014 occorre rilevare che il consulente grafologo, in modo puntuale ed attento, ha evidenziato, con conclusioni pienamente condivise, in quanto immuni da vizi logici, che “le sottoscrizioni apposte sulle citate richiesti di acquisto azioni a nome di
NON sono state effettivamente apposta da Parte_1 quest'ultima” (cfr. p. 79 della consulenza).
A tale conclusione il CTU è pervenuto all'esito della riscontrata presenza di discordanze a livello formale ( “diversità strutturali e formali”) e discordanze a livello grafomotorio o sostanziale, tali per cui è stato riscontrato che la mano, o “più probabilmente le mani”, che hanno vergato le firme in verifica “hanno tentato di copiare e riprodurre le sottoscrizioni originali” (pag. 78 dell'elaborato), in quanto “la mano della sig.ra ha caratteristiche di linearità, precisioni, spazio tra le lettere Parte_1
che le firmi verifica non presentano. Nell'imitazione si riproducono i tratti che più attirano l'attenzione, come lettere maiuscole virgola che non presentano la stessa conformazione delle comparative. I ritmi e la conduzione del gesso sono dissimili con una struttura grafica completamente discordante tra firme in verifica e firme comparative” (pag.
78 dell'elaborato).
Tali risultanze non risultano poi scalfite dell'evenienza, dedotta da parte convenuta, dell'utilizzazione di n. 2 firme comparative (i.e. A5 e A6) non indicate tra i documenti di comparazione ex art. 217 c.p.c., in quanto, come rilevato dal CTU, l'analisi “senza le due firme” porta “alle stesse risultanze peritali”. D'altronde le “firme “contestate” non sono state utilizzate in sostituzione di quelle determinate dal G.I., ma in aggiunta, su un numero di comparative di “13 in totale, con l'apporto di tre saggi grafici”(cfr, chiarimenti p.2) pertanto, non si ravvisa alcun pregiudizio all'indagine tecnica, in quanto il CTU risulta aver offerto analitica, congrua e diffusa risposta (v. risposta alle osservazioni del CTP – p. 101 dell'elaborato peritale nonché p. 2 dei chiarimenti) alle exceptio di parte. D'altronde, parte convenuta si è limitate a censurare solo l'aspetto formale [cfr. pp. 93 -95 osservazione del ctp nulla deducendo sotto l'aspetto Per_1
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tecnico/specialistico, e dunque si può concludere per la piena persuasività delle considerazioni peritali.
9.1. Appurata l'apocrifia della sottoscrizione degli ordini di acquisto sottoscritti il 25/05/2010, il 09/08/2012, il 03/10/2013 e dell'offerta di opzione agli azionisti del 07/07/2014 occorre rilevare che la forma scritta
è prevista ai sensi dell'art. 23 co. 1 TUF solo per il contratto quadro e non anche per i singoli ordini che vengono poi impartiti dal cliente all'intermediario, “la cui validità non è, invece, soggetta a requisiti formali.
Tuttavia, tale principio non trova applicazione allorquando sia lo stesso contratto quadro, o un'apposita pattuizione stipulata dalle parti, a prevedere anche per gli ordini di investimento la forma scritta. In tal caso, infatti, il principio di cui all'art. 1352 c.c., secondo cui la forma convenuta dalle parti per la futura stipulazione di un contratto si presume pattuita
"ad substantiam", è estensibile anche agli ordini di investimento, atteso che si tratta di atti aventi natura negoziale e distinti ed autonomi dal contratto quadro (Cass. 29/02/2016, n. 3950; Cass. 23/05/2017, n. 12937). [Cass.
Civ., 12.03.2018, n. 5890].
Nel caso concreto, l'art. 20 del contratto quadro del 09/06/2008 e l'art. 16 del contratto quadro sottoscritto il 24/02/2011- con previsione perfettamente sovrapponibile – dispongono che “gli ordini sono impartiti alla NC di norma per iscritto con i mezzi indicati nell'art. 16. “Qualora gli ordini vengano impartiti telefonicamente, il Cliente prende atto che tali sono registrati dalla NC” . Orbene, proprio sull'interpretazione della portata della previsione pattizia di clausola dal tenore letterale coincidente con quello in esame [ “gli ordini dovessero essere impartiti alla banca "di norma per iscritto", e che - qualora fossero stati emessi per telefono - le conversazioni sarebbero state "soggette a registrazione su nastro magnetico o su altro supporto equivalente"] si è espressa Cass. Civ.,
12.03.2018, n. 5890, per la quale tale “previsione pattizia impone (va) un preciso onere di forma per gli ordini di investimento” la cui inosservanza, comporta la nullità degli stessi, per carenza del requisito della forma scritta convenzionale ex art. 1352 c.c. con consequenziale diritto alla restituzione del capitale investito.
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Pertanto, in parziale accoglimento della domanda di restituzione limitatamente agli ordini di investimento sottoscritti il 25/05/2010 (un controvalore di € 11.475,00), il 09/08/2012 (controvalore di € 10.062,50),
e il 03/10/2013 (controvalore di € 6.112,50) nonché per l'esercizio del diritto di opzione di acquisto in fase di offerta pubblica di azioni CP_2 del 07/07/2014 (per € 4.932,00), per complessivi € 32.582,00
[...]
(11.475,00 € + 10.062,50 € + 6.112,50 € +4.932,00 €) se ne deve ordinare la restituzione in favore dell'attrice.
10. Occorre ora verificare la fondatezza dell'ulteriore domanda di accertamento della nullità degli ulteriori contratti di acquisto delle azioni e di risarcimento del danno per violazione della legislazione speciale dettata a tutela della trasparenza e correttezza nell'attività di intermediazione finanziaria
10.1 Orbene, quanto alla richiesta di declaratoria di nullità, necessità rilevare che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con l'ormai nota sentenza del 19/12/2007 n. 26725, hanno offerto un'utile chiarimento nel senso che: “in relazione alla nullità del contratto per contrarietà a norme imperative in difetto di espressa previsione in tal senso (c.d. ''nullità virtuale''), deve trovare conferma la tradizionale impostazione secondo la quale, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere fonte di responsabilità. Ne consegue che, in tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario (…) può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (c.d. “contratto quadro”, il quale, per taluni aspetti, può essere accostato alla figura del mandato); può dar luogo, invece, a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di violazioni riguardanti le
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operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del
“contratto quadro”; in ogni caso, deve escludersi che, mancando una esplicita previsione normativa, la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell'art. 1418, comma 1, c.c., la nullità del cosiddetto “contratto quadro” e dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso”; la Corte della Legittimità, inoltre, ha puntualizzato che “In tema d'intermediazione finanziaria, le informazioni che devono essere preventivamente fornite dall'intermediario, a norma dell'art. 6 della previgente legge 2 gennaio 1991, n. 1, non riguardano direttamente la natura e l'oggetto del contratto, ma gli elementi utili per valutare la convenienza dell'operazione e non sono quindi idonee ad integrare l'ipotesi di mancanza di consenso;
deve, pertanto, essere esclusa non solo la nullità del contratto per mancanza di uno dei requisiti fondamentali previsti dall'art. 1325 cod. civ., qual è il consenso-accordo, ma anche la sua annullabilità per errore, come nel caso in cui l'investitore si dolga di aver acquistato non un titolo diverso, o con caratteristiche diverse, da un altro, ma un titolo privo del positivo andamento sperato, così prospettando una valutazione che rimane confinata nel campo dei motivi” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18039 del 19/10/2012).
In applicazione degli anzidetti principi, dunque, deve escludersi che la prospettata violazione dei doveri di informazione da parte dell'intermediario conduca alla declaratoria di nullità (o di annullamento) contrattuale, essendo detto inadempimento soltanto possibile fonte di risoluzione contrattuale [peraltro non richiesta nella presente fattispecie e dunque non a delibarsi, posto che la relativa domanda non può ritenersi implicita nella richiesta di risarcimento del danno, in quanto “la domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale può essere proposta congiuntamente o separatamente da quella di risoluzione, giacché l' art. 1453 c.c. , facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno, esclude che l'azione risarcitoria presupponga il necessario esperimento dell'azione di risoluzione del contratto” (Cassazione civile, sez. II, 25/10/2023 n. 29610)].
Ne consegue che la domanda di nullità è infondata e, pertanto, va rigettata limitatamente ai documenti non apocrifi.
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10.2 È invece fondata la domanda risarcitoria per inosservanza da parte di degli obblighi informativi nei confronti del cliente. CP_1
10.2.1. L'art. 23 del D.lgs. 58/1998 testualmente prevede che "nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta".
Dal testo normativo si ricava, quanto all'atteggiarsi del riparto degli oneri di allegazione e di prova nei giudizi di risarcimento del danno, che è onere dell'intermediario provare di avere agito con la diligenza richiestagli, ai sensi del D.lgs. n. 58 del 1998, art. 23, comma 6: norma che, lungi dal comportare un'inversione dell'onere probatorio altrimenti discendente dall'art. 2697 c.c., si pone in perfetta armonia e continuità con la regola generale stabilita dall'art. 1218 c.c., che, in presenza dell'allegato inadempimento, pone a carico del debitore la prova della sua non imputabilità (cfr. Cass. n. 17138/2016), non trovando applicazione tale norma solo al di fuori del campo della responsabilità contrattuale, ove il danneggiato intenda far valere la responsabilità extracontrattuale dell'intermediario per fatto altrui (cfr. Cass. n. 16616/2016).
Al riguardo si è osservato che “In tema di intermediazione finanziaria, la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23, comma 6, impone all'investitore, il quale lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario, nel quadro dei principi che regolano il riparto degli oneri di allegazione e prova, di allegare specificamente
l'inadempimento di tali obblighi, mediante la pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che l'intermediario avrebbe omesso di somministrare, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra inadempimento e danno [anche sulla base di presunzioni, v. Cass. n. 18039/2012, che richiama Cass. n. 3773/2009 e
Cass. n. 22147/2010], nesso che sussiste se, ove adeguatamente informato,
l'investitore avrebbe desistito dall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole;
incombe invece sull'intermediario provare che tali informazioni sono state fornite, ovvero che esse esulavano dall'ambito di quelle dovute” (Cass. n. 10111 del 2018).
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Quanto alle surrichiamate presunzioni, è stato chiarito che "pur non potendo mai il danno derivante all'investitore dall'inadempimento degli obblighi informativi dell'intermediario considerarsi in re ipsa, tuttavia, in assenza dell'assolvimento dell'obbligo informativo dell'intermediario previsto dalla legge, sussiste una presunzione dell'esistenza del nesso di causalità, quanto all'avvenuta effettuazione di una scelta non consapevole da parte dell'investitore, senza che la precedente o la contestuale condotta di investimento in altri titoli rischiosi esoneri dall'adempimento degli obblighi informativi in capo all'intermediario, né integri la prova contraria su di lui gravante" (cfr. Cass. n. 18153/2020).
10.2.2. Con riferimento alla violazione da parte della banca dell'obbligo informativo, questo, comune a tutti i servizi d'investimento, è descritto in via generale nell'art. 21, comma 1, lett. a) e b) del T.U.F. che si riporta:
"Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati”.
L'obbligo informativo ha, di conseguenza, una direzione biunivoca.
Per un verso, con la prescrizione contenuta nella lettera b) il legislatore impone una condotta rivolta ad una puntuale conoscenza delle capacità patrimoniali e del profilo d'investimento del cliente oltre al più incisivo obbligo di mettere in condizione l'investitore di scegliere i propri investimenti all'esito di una conoscenza concreta della loro natura, dell'attitudine e del grado di rischiosità, dell'andamento nel mercato di riferimento, del possibile rendimento;
Per altro verso, nel postulare il generale obbligo di diligenza, correttezza e trasparenza contenuto nella lett.
a), il legislatore impone all'intermediario un obbligo d'informazione preventiva quanto più possibile completa delle caratteristiche dell'investimento in modo da poter adempiere in modo diligente agli obblighi informativi indicati nella lett. b) e di non assumere comportamenti contrari al canone di trasparenza, celando all'investitore il grado di rischio presumibile relativo all'investimento proposto.
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10.2.3. In questo quadro si inserisce la comunicazione Consob n.
9019104/2009, utile criterio ermeneutico di orientamento nell'interpretazione del dato normativo legislativo (di rango primario) o di quello regolamentare (di rango secondario) promanante, peraltro, dallo stesso soggetto autore della comunicazione. In ordine a prodotti che non siano intrinsecamente trasparenti per loro caratteristiche strutturali, la
Consob ha infatti prescritto agli intermediari di prestare "particolare attenzione ai presidi di disclosure nella relazione con la clientela" e tanto
"sia nella fase di proposizione delle operazioni di investimento aventi ad oggetto [come per le azioni , n.d.r.] prodotti illiquidi CP_2
(trasparenza ex ante, per la quale sono nel seguito fornite raccomandazioni operative) sia nella fase successiva al compimento dell'operazione da parte della clientela" (punto 1.1); si specifica inoltre che
"in un contesto nel quale gli obblighi informativi sono previsti per "tipo specifico" di prodotto, appare comunque rilevante che gli intermediari trasmettano ai clienti, ai fini della più consapevole definizione dell'operazione di investimento, informazioni in merito alle modalità di smobilizzo delle posizioni sul singolo prodotto, con evidenziazione espressa delle eventuali difficoltà di liquidazione connesse al funzionamento dei mercati di scambio e dei conseguenti effetti in termini di costi (livello dello spread denaro-lettera, anche per valori medi) e tempi di esecuzione della liquidazione [enfasi del redigente]. In tale ambito andrà eventualmente comunicata al cliente la circostanza che l'unica fonte di liquidità è costituita dallo stesso intermediario o da entità riconducibili al medesimo gruppo, precisando le regole di pricing nel caso applicate".
Quanto alla trasparenza ex post, la comunicazione stabilisce l'obbligo degli intermediari di trasmettere, ai sensi dell'art. 56 del Reg. 16190/2007,
"informazioni dettagliate sui prodotti detenuti", con l'indicazione che "nel set informativo periodicamente inviato sia chiaramente esplicitato il fair value del prodotto, nonché il presumibile valore di realizzo determinato sulla base delle condizioni che sarebbero applicate effettivamente al cliente in caso di smobilizzo".
10.2.4 Il Regolamento Consob Intermediari Finanziari n. 16190/2007, poi, all'art 27 prescrive agli Intermediari Finanziari che "tutte le informazioni,
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comprese le comunicazioni pubblicitarie e promozionali, indirizzate dagli intermediari a clienti o potenziali clienti devono essere corrette, chiare e non fuorvianti" (comma 1) e che "gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole" (comma 2). Sono corrette, chiare e non fuorvianti, le informazioni che "includono la denominazione dell'intermediario; b) non sottolineano gli eventuali vantaggi potenziali di un servizio di investimento o di uno strumento finanziario senza fornire anche un'indicazione corretta ed evidente di eventuali rischi rilevanti;
c) hanno un contenuto e sono presentate in modo che siano con ogni probabilità comprensibili per l'investitore medio del gruppo al quale sono dirette o dal quale saranno probabilmente ricevute;
d) non celano, minimizzano od occultano elementi o avvertenze importanti" (art. 28).
Il Regolamento, dunque, prescrive agli intermediari, nella prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafoglio, il controllo del rispetto dei criteri di adeguatezza ed appropriatezza dell'investimento, attraverso la raccolta delle necessarie informazioni "in merito: a) alla conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio;
b) alla situazione finanziaria;
c) agli obiettivi di investimento" con lo scopo di valutare l'adeguatezza dell'investimento (art. 39 e 40). Preliminare è la verifica che il cliente appartenga alla categoria dei clienti professionali o di quelli al dettaglio (art. 26).
Al fine di verificare se la condotta dell'intermediario sia stata diligente sotto il duplice profilo della conoscenza preventiva delle effettive caratteristiche del prodotto e della trasmissione adeguata delle informazioni, occorre quindi procedere ad un rigoroso accertamento dell'assolvimento dell'obbligo informativo da parte della convenuta, secondo il paradigma costituito dalla clausola generale contenuta nell'art. 21, lett. b) T.U.F. e dall'.art 27 Regolamento Consob Intermediari
Finanziari n. 16190.
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10.2.4. Quanto alla identificazione della latitudine degli obblighi informativi, insegna la Suprema Corte che "essi siano particolarmente estesi e penetranti, giacché diretti, in generale, a consentire all'investitore di operare investimenti pienamente consapevoli, avendo acquisito l'intero ventaglio delle informazioni, specifiche e personalizzate, che, di volta in volta, alla luce del parametro di diligenza applicabile, l'intermediario debba fornire in ragione dell'investimento prescelto, tenuto conto tanto delle caratteristiche dell'investitore, quanto di quelle del titolo verso cui si indirizza l'investimento, benché attuato nel contesto di un rapporto di sola negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini” (cfr. Cass. n. 14884 del
2017).
Dunque, i menzionati obblighi informativi non sono certo soddisfatti dalla sola consegna del prospetto generale dei rischi degli investimenti in strumenti finanziari, né da altre comunicazioni di tipo generico e standardizzato ovvero dalla semplice sottoscrizione, da parte del cliente, della formula "operazione non adeguata per tipologia", così come dalla previsione, da parte della banca, di una clausola "rischio Paese" (cfr. Cass.
n. 8314/2017), o dall'indicazione contrattuale del massimo rischio contrattualmente previsto (cfr. Cass. n. 8089 del 2016), o, altresì, dalla dichiarazione del cliente, contenuta nell'ordine di acquisto di un prodotto finanziario, con la quale egli dia atto di avere ricevuto le informazioni necessarie e sufficienti ai fini della completa valutazione del "grado di rischiosità" (cfr. Cass. n. 11412 del 2012, secondo cui una siffatta dichiarazione "non può essere qualificata come confessione stragiudiziale, essendo a tal fine necessaria la consapevolezza e volontà di ammettere un fatto specifico sfavorevole per il dichiarante e favorevole all'altra parte, che determini la realizzazione di un obiettivo pregiudizio, ed è, inoltre, inidonea ad assolvere gli obblighi informativi prescritti dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 21 e art. 28 del Reg. Consob n. 11522 del 1998, trattandosi di una dichiarazione riassuntiva e generica circa l'avvenuta completezza dell'informazione sottoscritta dal cliente"). Insomma, l'investitore deve ricevere una vera informazione, sicché gli intermediari devono, dal canto loro, fornire ai clienti - per usare la chiara formula adottata dal già citato regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, art. 27 - "in una forma
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comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi
e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia consapevole
"(Cass. civ. 16127/2020).
Tanto più elevato è il rischio dell'investimento, tanto più puntuali devono essere le informazioni da fornire, essendo necessario verificare se le decisioni d'investimento si siano fondate sulla conoscenza effettiva dei rischi conoscibili del prodotto (Cass. n. 10286/2018).
10.3. Passando all'esame della fattispecie sottoposta al giudizio del
Tribunale, si deve rilevare quanto segue.
10.3.1. È documentato che, in data 09/06/2008, in Parte_1 uno al coniuge , stipulava con l'allora NC ID (oggi CP_13
un “contratto disciplinante i servizi di collocamento, CP_1 CP_1
negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione ordini e consulenza”; dipoi, in data 24/02/2011 essa stipulava stessa tipologia contrattuale con (doc. 28 CP_1
fascicolo convenuta e deposito cartaceo del 05.4.2019 della convenuta), contratti regolarmente sottoscritti;
risultano agli atti, inoltre, gli ulteriori preordini di acquisto delle azioni Parte_4
tale documentazione non è idonea a corroborare la tesi
[...] dell'intermediario circa il valido ed effettivo adempimento dell'obbligo informativo di cui si è detto supra.
10.3.2. Dalle informazioni raccolte sulla esperienza e conoscenza degli strumenti finanziari, sugli obiettivi di investimento e sulla situazione finanziaria del cliente (doc. 7 fascicolo convenuta) risulta la mancata conoscenza delle obbligazioni convertibili in azioni e dei derivati OTC, risulta come titolo di studio la scuola superiore, una media annuale di operazioni in strumenti di investimento oscillanti tra 5.000,00 e 30.000 euro e l'assenza di attività lavorative che consentissero l'acquisizione di conoscenze o competenze in ambito finanziario: orbene, emerge ictu oculi una profilazione del cliente (definito con esperienza MEDIO ALTA) quantomeno inadeguata, considerati gli obiettivi di investimento a basso rischio e la natura prettamente lavorativa dei redditi.
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10.3.3. Inoltre, considerato l'effettivo profilo del cliente [evidentemente da ritenersi non aduso ad operazioni rischiose – avendo la stessa investito solo in “obbligazioni semplici (ad esempio titoli di Stato)”] la non ha CP_1
assolto all'onere di provare di avere adempiuto agli obblighi informativi imposti dalla normativa di settore, circa le specifiche caratteristiche dell'investimento in strumenti illiquidi, che espongono il cliente non solo alla perdita dell'intero capitale investito ma, altresì, al rischio di non riuscire a disinvestire in tempi ragionevoli.
Le azioni illiquide sono infatti titoli assimilabili ad altri prodotti finanziari più complessi, tra i quali, ad esempio, i derivati OTC, per i quali l'attrice aveva negato di avere pregresse esperienze di investimento (cfr. questionari in atti) e in ogni caso, come condivisibilmente osservato in alcune pronunce dell'ACF, ai fini della valutazione di adeguatezza, la dichiarazione resa dal cliente nel questionario MiFID relativamente alle conoscenze ed esperienze su titoli azionari, deve ritenersi riferibile alle azioni come tipicamente intese, ossia essenzialmente alle azioni di società quotate. Non devono viceversa ritenersi ricomprese le azioni illiquide, tra cui quelle non quotate
(Decisione ACF n. 11/2017).
Sostanzialmente, qualora l'investimento abbia ad oggetto azioni non quotate, la valutazione di adeguatezza effettuata dall'intermediario sulla base della profilatura del cliente, deve assumere carattere più rigoroso rispetto a quella normalmente richiesta per le azioni ed obbligazioni
“tradizionali”, operando la disciplina rafforzata sancita dalla su richiamata
Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009 per i prodotti finanziari illiquidi. E ciò proprio in ragione della difficoltà, in caso di liquidazione dell'investimento, di trovare controparti disponibili all'acquisto in tempi ragionevolmente brevi o a prezzi in linea con le aspettative (in termini Tribunale Trani sez. I, 03/05/2021, n. 880).
In ordine alla qualifica delle azioni in termini di titoli CP_2
illiquidi, è bastevole richiamare la nutrita giurisprudenza di merito, oramai univocamente orientata in tal senso (ex aliis, Tribunale Palermo sez. V,
15/11/2023; Tribunale Trani, 07/08/2023, n.1229; Tribunale Bari sez. IV,
14/07/2023, n. 2942), che tale qualifica ha validamente sottolineato in ragione di una pluralità di considerazioni: a) anzitutto, tali titoli risultavano
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esposti al rischio di perdita totale del capitale per default dell'emittente
(rischio emittente), al rischio di perdita di valore dell'investimento per dinamiche di mercato (rischio di mercato) e al rischio di illiquidità; b) in secondo luogo, le azioni di non erano quotate su un mercato CP_2
regolamentato ed il loro prezzo era annualmente determinato, su proposta del consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio;
c) inoltre la possibilità di vendere le azioni precedentemente sottoscritte o acquistate era confinata entro un periodo decorrente dal mese successivo all'approvazione del bilancio fino alla fine dell'anno, con una frequenza mensile, e solo in presenza di una offerta di acquisto al prezzo fissato dall'assemblea, il tutto peraltro subordinato ad una clausola di gradimento del consiglio di amministrazione in ordine all'ammissione a socio, ex art. 9 dello Statuto della società; d) infine, ulteriore limite alla possibilità di disinvestimento era costituita dai limiti esistenti in ordine alla possibilità di acquisto di azioni proprie da parte dell'emittente.
10.3.4. Chiarita la natura illiquida dei prodotti collocati (e dunque la natura altamente rischiosa delle relative operazioni) non può ritenersi bastevole ad integrare il corretto adempimento degli obblighi informativi l'indicazione di un profilo di rischio medio-alto da parte dell'attrice.
Come anticipato, infatti, i titoli rappresentano titoli CP_2
"illiquidi", ad alto rischio, riservati a clienti disposti ad accettare perdite significative del capitale investito e dotati di conoscenze specifiche in materia finanziaria, mentre l'istante aveva dichiarato una esperienza in tema di obbligazioni ed una conoscenza solo degli strumenti finanziari più diffusi.
10.3.5. Non è tampoco bastevole l'indicazione della non adeguatezza dell'operazione riportata su taluni dei preordini di acquisto (doc. 11 e 8 fascicolo convenuta), né l'indicazione del conflitto di interessi, posto che
“non possono ritenersi sufficienti, al fine di ritenere dimostrato il rispetto dell'iter informativo, la sottoscrizione, da parte del cliente, della formula
'operazione non adeguata per tipologia” (Cass. sentenza n. 8314 del
31/3/2017), in quanto la banca intermediaria, prima di effettuare operazioni, ha anzitutto l'obbligo di fornire all'investitore un'informazione
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adeguata “in concreto”, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente e, a fronte di un'operazione non adeguata, può darvi corso soltanto a seguito di un ordine impartito per iscritto dall'investitore in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute (mancante nel caso di specie).
In ogni caso, “la violazione di tale obbligo non può ritenersi esclusa in presenza di una “segnalazione di non adeguatezza e di non appropriatezza, gravando sull'intermediario anche un autonomo obbligo di prestare all'investitore il corredo informativo relativo allo specifico strumento finanziario, evidenziandone le caratteristiche ed i rischi specifici”
(Cassazione civile sez. I, 14/12/2022, n. 36584).
La sottoscrizione da parte del cliente della segnalazione di inadeguatezza, infatti, non incide sul riparto del relativo onere di allegazione e prova, né tantomeno costituisce prova dell'adempimento, da parte dell'intermediario, dell'obbligo informativo posto a suo carico, ma fa soltanto presumere che l'obbligo sia stato assolto, sicché, ove il cliente alleghi quali specifiche informazioni siano state omesse, grava sull'intermediario l'onere di provare, con ogni mezzo, che invece quelle informazioni siano state specificamente rese, ovvero non fossero dovute.
Nella specie l'attrice ha lamentato che la banca ha omesso di informarla sulla natura illiquida delle azioni e sulle relative CP_2
conseguenze, nonché sui tempi di smobilizzo, anzi riassicurandola circa il pronto e facile disinvestimento.
La segnalazione di inadeguatezza non vale quindi a provare l'adempimento in quanto la banca convenuta ha l'onere di provare di aver reso la specifica informazione che parte attrice lamenta, invece, di non avere avuto, sul presupposto che se l'avesse avuta non avrebbe sottoscritto l'ordine di acquisto.
10.3.6 Nemmeno la somministrazione del documento sui rischi generali comprova l'adempimento dell'intermediario: afferma, a proposito della valenza di tale documento, la Suprema Corte che "la consegna del documento sui rischi generali non esaurisce l'obbligo informativo perché questo documento non descrive tutti i rischi ed altri aspetti significativi
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riguardanti gli investimenti in strumenti finanziari (...) ma ha la finalità di fornire alcune informazioni di base sui rischi connessi a tali investimenti e servizi". Si tratta, pertanto, di un documento che contiene indicazioni di carattere generale sulle macrocategorie degli investimenti (azioni, obbligazioni, etc.) e su quale possa essere in astratto l'incidenza dei diversi fattori che compongono le caratteristiche di un investimento. È tuttavia necessario che tali indicazioni generali vengano riempite di contenuto concreto con riferimento allo specifico investimento proposto" (Cass. n.
8619/2017).
10.4. L'intermediario non ha fornito la debita prova circa il corretto adempimento dell'obbligo informativo e, pertanto, deve definitivamente ritenersi provato l'inadempimento, e per tale via accertata la responsabilità contrattuale della sussistono dunque i presupposti per CP_1 condannare quest'ultima al risarcimento del danno lamentato dall'attrice, che va quantificato nella intera somma corrisposta per l'acquisto dei restanti titoli non apocrifi, pari ad € 20.395,00 [€ 52.977,00 (somma non contesta dalla convenuta) - 32.582,00 € somma dei titoli apocrifi], atteso che questi non sono negoziabili, nemmeno con le modalità una volta praticate, o acquistabili dalla società emittente e sono quindi di fatto privi di valore.
11. Da tale somma si deve detrarre l'importo complessivo di € 21.971,49, di cui € 21.211,49 quale somma percepita nel corso di causa e riconosciuta dall'attrice [cfr comparsa conclusionale p. 18 “Si dichiara che l'attrice ha ricevuto dal Fondo Indennizzi Risparmiatori la somma complessiva di €
21.211,49 di cui € 6.363,45 prima tranche, € 9.545,17 seconda tranche ed
€ 5.302,87 terza tranche”], nonché € 760,00 quale somma percepita a titolo di dividenti e documentalmente provata da parte convenuta (cfr. doc. 17) .
11.0.1 Infine, sulla somma complessiva dovuta sia a titolo risarcitorio sia a titolo restitutorio, pari ad € 31.003,51 [32.580,00 + 20.395,00 – 21.971,49], trattandosi di un debito di valore, vanno applicati i c.d. interessi compensativi, nella misura del tasso legale in ragione d'anno dalla sottoscrizione dei singoli ordini di acquisto sino alla pubblicazione della presente sentenza, e gli interessi corrispettivi, sempre al tasso legale in ragione d'anno (convertendosi l'obbligazione di valore in obbligazione di
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valuta da tale momento), dalla pubblicazione della sentenza sino all'effettivo soddisfo. Viceversa, l'attrice è obbligata alla restituzione dei titoli ancora detenuti.
12. Va rigettata, invece, l'azione per il risarcimento dei danni non patrimoniali, non essendo stata sorretta da puntuale allegazione né essendo stata fornita alcuna prova sul punto.
13.Venendo alla disciplina delle spese di lite, si ritiene che le stesse possano compensarsi per 1/3 (in ragione del rigetto della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale) laddove i restanti 2/3, in applicazione del principio di soccombenza, vanno posti a carico del convenuto e di parte intervenuta, in solido, nella misura liquidata in dispositivo per l'intero (1/1), facendo applicazione dei valori tabellari medi di cui al D.M. 55/2014, parametrati al disputatum (scaglione da € 52.001 a
€ 260.000).
Le spese di consulenza, per come liquidate in separato decreto, vanno poste a definitivo carico solidale di parte convenuta e parte intervenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice Dott. Generoso Valitutti, definitivamente pronunziando sulle domande proposta nel procedimento avente n.
588/2015 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE la domanda di nullità contrattuale limitatamente agli ordini di acquisto sottoscritti il 25.05.2010, il 09.08.2012, il 03.10.2013
e dell'offerta di opzione agli azionisti del 07.07.2014 e, per l'effetto tenuta alla restituzione della somma Controparte_14 di € 32.582,00;
2. RIGETTA la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale;
3. ACCOGLIE la domanda risarcitoria e, per l'effetto, riconosce in favore degli attori ed a carico di la somma di € 20.395,00 Controparte_1
4. CONDANNA a pagare, in favore degli attori la CP_1 somma complessiva di € 31.003,51 [(€ 32.580,00 + € 20.395,00) – €
21.971,49], oltre interessi come indicati in parte motiva;
5. ORDINA agli attori la restituzione dei titoli ancora in loro possesso;
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6. COMPENSA per 1/3 le spese di lite e CONDANNA la convenuta e parte intervenuta, in solido tra loro, al pagamento dei restanti 2/3, che si liquidano per l'intero (1/1) in € 14.103,00 per competenze legali, oltre iva cpa e rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge, oltre € 759,00 quale contributo unificato ed € 27, 00 a titolo di diritti, con distrazione a favore degli avv.ti Felice Belisario e
Armando Cirigliano per dichiarato anticipo.
7. pone le spese di consulenza, come già liquidate con separato decreto, a definitivo carico della parte convenuta e della parte intervenuta.
Così deciso in Potenza, lì 30/05/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
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