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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/11/2025, n. 16096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16096 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XII civile
In funzione di Giudice di appello in composizione monocratica
In persona del Giudice dott.ssa LA AR, all'esito della camera di consiglio del 17/11/2025 visto l'art. 437 c.p.c., decide la causa pronunciando la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n.42660 del R.G.A.C.C. dell'anno 2021, discussa e decisa ai sensi dell'art. 437 c.p.c. all'udienza del 17.11.2025 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Rosa Palmaccio, Parte_1 elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore per delega allegata al ricorso in appello;
appellante
E
, in persona del Prefetto pro tempore; Controparte_1
appellata contumace
1 2
OGGETTO: appello in materia di circolazione stradale;
CONCLUSIONI: come da verbale in atti;
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Parte appellante ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n.217312020, lamentandone l'ingiustizia per essere CP_1 stato erroneamente respinto il ricorso ex art.7 del D.Lgs n.150/2011 proposto avverso il verbale di accertamento elevato dalla Polizia Stradale n.700017120465 del 15.12.2019 ( con il quale era stata contestata al ricorrente la violazione degli artt. 141 c.1 e c.11 - 143 c.12 del codice della strada).
L'appellante ha chiesto la riforma integrale della sentenza impugnata, deducendo quali motivi di appello l'omesso esame di fatti decisivi al fine della decisione l'erronea interpretazione ed applicazione delle disposizioni vigenti in materia.
In particolare deduceva che il Giudice di primo grado non aveva considerato la documentazione fotografica allegata, dalla quale emergeva che via Tuscolana all'incrocio con Largo Volumnia, era composta da due carreggiate divise da aiuola centrale con alberi e non presentava segnaletica orizzontale, ossia alcuna doppia striscia continua: Rilevava inoltre che il Giudice di primo grado non aveva considerato le ulteriori eccezioni formulate con riferimento alla contestazione del superamento del limite di velocità, che era stata effettuata in modo generico ed era frutto di valutazione empirica dei verbalizzanti, pertanto priva di fede privilegiata.
Evidenziava inoltre che, stante la conformazione della strada in cui l'infrazione era stata contestata, non era applicabile alla fattispecie l'art.143 comma 12 codice della strada riportato nel verbale.
Ha chiesto quindi, in riforma dell'impugnata sentenza, la dichiarazione di nullità, invalidità o inefficacia del verbale di accertamento o, in subordine, la riduzione dell'importo della sanzione al minimo edittale, con vittoria di spese di lite.
Non si è costituita in giudizio la parte appellata.
L'appello appare fondato, per le ragioni esposte a seguire.
2 3
Per quanto concerne la violazione contestata all'appellante dell'art.143 comma 12 c.d.s, si osserva che, dalla documentazione fotografica allegata al ricorso di primo grado ( foto del luogo dove è stata contestata l'infrazione estratte da google maps) emerge come sul luogo sia presente a dividere le carreggiate destinate ai due sensi di marcia, un'aiuola centrale con alberi di alto fusto, mentre non appare visibile la doppia striscia continua indicata nel verbale.
Per quanto riguarda invece la violazione del art.141 commi 1 e 11 contestata all'appellante, per aver circolato con una velocità non adeguata e tale da creare pericolo per la sicurezza di persone e cose, si rileva che la violazione, già di per sé generica ed indeterminata, non appare assistita da fede privilegiata. Infatti, secondo la giurisprudenza della Cassazione, “nel giudizio di opposizione avvero l'ordinanza- ingiunzione irrogativa della sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e alle dichiarazioni delle parti;
non è invece, necessario, in applicazione della disciplina di cui agli artt. 2699 e 2700 c.c., l'esperimento del rimedio predetto ove si intenda contestare la verità sostanziale di quanto dichiarato dalle parti medesime, o i giudizi valutativi espressi dal pubblico ufficiale, ovvero quelle circostanze dallo stesso menzionate relativamente ai fatti avvenuti in sua presenza, che possono risolversi in apprezzamenti personali perché mediati attraverso l'occasionale percezione sensoriale di accadimento che si svolgono così repentinamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo” ( Cass. n.20441/2006).
Il giudizio di non adeguatezza e di pericolosità della velocità del veicolo implica un'attività di elaborazione da parte dell'agente accertatore, il quale deve rilevare i fatti e sottoporli a critica, per desumerne la valutazione di congruità ai criteri di buona condotta di guida o di non adeguatezza-pericolosità, e pertanto detta valutazione deve ritenersi priva di efficacia probatoria privilegiata. ( cf. Cass. n.15108/2010).
Ciò detto, si evidenzia che la contestazione della non adeguatezza della velocità del veicolo e di pericolosità non risultava supportato da
3 4
altri elementi di carattere oggettivo indicati nel verbale, e che la
, rimasta contumace sia nel giudizio di primo grado che nel CP_2 presente giudizio di appello, nulla ha eccepito a fronte delle contestazioni mosse dall'appellante.
Da ciò consegue che, in accoglimento dell'appello deve essere dichiarata l'illegittimità del verbale di accertamento impugnato.
In base al criterio della soccombenza la parte appellata CP_3 deve essere condannata a rimborsare all'appellante le spese di
[...] lite del giudizio di primo grado e del presente grado di giudizio, che si liquidano come da dispositivo, in considerazione della semplicità delle questioni trattate e della assenza della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, cos provvede:
1)accoglie l'appello e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza appellata, dichiara l'illegittimità del verbale di accertamento della Polizia Stradale n.700017120465 del 15.12.2019;
2)condanna la in persona del Prefetto pro Controparte_3 tempore, al pagamento in favore dell'appellante delle spese del giudizio di primo grado, che liquida in euro 300,00 per compenso ed euro 43,00 per spese, oltre rimborso spese forfettarie iva e cpa;
3) condanna la in persona del Prefetto pro Controparte_3 tempore, al pagamento in favore dell'appellante delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 500,00 per compenso ed euro 91,50 per spese, oltre rimborso spese forfettarie iva e cpa;
Così deciso in Roma, 17.11.2025
Il Giudice
LA AR
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XII civile
In funzione di Giudice di appello in composizione monocratica
In persona del Giudice dott.ssa LA AR, all'esito della camera di consiglio del 17/11/2025 visto l'art. 437 c.p.c., decide la causa pronunciando la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n.42660 del R.G.A.C.C. dell'anno 2021, discussa e decisa ai sensi dell'art. 437 c.p.c. all'udienza del 17.11.2025 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Rosa Palmaccio, Parte_1 elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore per delega allegata al ricorso in appello;
appellante
E
, in persona del Prefetto pro tempore; Controparte_1
appellata contumace
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OGGETTO: appello in materia di circolazione stradale;
CONCLUSIONI: come da verbale in atti;
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Parte appellante ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n.217312020, lamentandone l'ingiustizia per essere CP_1 stato erroneamente respinto il ricorso ex art.7 del D.Lgs n.150/2011 proposto avverso il verbale di accertamento elevato dalla Polizia Stradale n.700017120465 del 15.12.2019 ( con il quale era stata contestata al ricorrente la violazione degli artt. 141 c.1 e c.11 - 143 c.12 del codice della strada).
L'appellante ha chiesto la riforma integrale della sentenza impugnata, deducendo quali motivi di appello l'omesso esame di fatti decisivi al fine della decisione l'erronea interpretazione ed applicazione delle disposizioni vigenti in materia.
In particolare deduceva che il Giudice di primo grado non aveva considerato la documentazione fotografica allegata, dalla quale emergeva che via Tuscolana all'incrocio con Largo Volumnia, era composta da due carreggiate divise da aiuola centrale con alberi e non presentava segnaletica orizzontale, ossia alcuna doppia striscia continua: Rilevava inoltre che il Giudice di primo grado non aveva considerato le ulteriori eccezioni formulate con riferimento alla contestazione del superamento del limite di velocità, che era stata effettuata in modo generico ed era frutto di valutazione empirica dei verbalizzanti, pertanto priva di fede privilegiata.
Evidenziava inoltre che, stante la conformazione della strada in cui l'infrazione era stata contestata, non era applicabile alla fattispecie l'art.143 comma 12 codice della strada riportato nel verbale.
Ha chiesto quindi, in riforma dell'impugnata sentenza, la dichiarazione di nullità, invalidità o inefficacia del verbale di accertamento o, in subordine, la riduzione dell'importo della sanzione al minimo edittale, con vittoria di spese di lite.
Non si è costituita in giudizio la parte appellata.
L'appello appare fondato, per le ragioni esposte a seguire.
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Per quanto concerne la violazione contestata all'appellante dell'art.143 comma 12 c.d.s, si osserva che, dalla documentazione fotografica allegata al ricorso di primo grado ( foto del luogo dove è stata contestata l'infrazione estratte da google maps) emerge come sul luogo sia presente a dividere le carreggiate destinate ai due sensi di marcia, un'aiuola centrale con alberi di alto fusto, mentre non appare visibile la doppia striscia continua indicata nel verbale.
Per quanto riguarda invece la violazione del art.141 commi 1 e 11 contestata all'appellante, per aver circolato con una velocità non adeguata e tale da creare pericolo per la sicurezza di persone e cose, si rileva che la violazione, già di per sé generica ed indeterminata, non appare assistita da fede privilegiata. Infatti, secondo la giurisprudenza della Cassazione, “nel giudizio di opposizione avvero l'ordinanza- ingiunzione irrogativa della sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e alle dichiarazioni delle parti;
non è invece, necessario, in applicazione della disciplina di cui agli artt. 2699 e 2700 c.c., l'esperimento del rimedio predetto ove si intenda contestare la verità sostanziale di quanto dichiarato dalle parti medesime, o i giudizi valutativi espressi dal pubblico ufficiale, ovvero quelle circostanze dallo stesso menzionate relativamente ai fatti avvenuti in sua presenza, che possono risolversi in apprezzamenti personali perché mediati attraverso l'occasionale percezione sensoriale di accadimento che si svolgono così repentinamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo” ( Cass. n.20441/2006).
Il giudizio di non adeguatezza e di pericolosità della velocità del veicolo implica un'attività di elaborazione da parte dell'agente accertatore, il quale deve rilevare i fatti e sottoporli a critica, per desumerne la valutazione di congruità ai criteri di buona condotta di guida o di non adeguatezza-pericolosità, e pertanto detta valutazione deve ritenersi priva di efficacia probatoria privilegiata. ( cf. Cass. n.15108/2010).
Ciò detto, si evidenzia che la contestazione della non adeguatezza della velocità del veicolo e di pericolosità non risultava supportato da
3 4
altri elementi di carattere oggettivo indicati nel verbale, e che la
, rimasta contumace sia nel giudizio di primo grado che nel CP_2 presente giudizio di appello, nulla ha eccepito a fronte delle contestazioni mosse dall'appellante.
Da ciò consegue che, in accoglimento dell'appello deve essere dichiarata l'illegittimità del verbale di accertamento impugnato.
In base al criterio della soccombenza la parte appellata CP_3 deve essere condannata a rimborsare all'appellante le spese di
[...] lite del giudizio di primo grado e del presente grado di giudizio, che si liquidano come da dispositivo, in considerazione della semplicità delle questioni trattate e della assenza della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, cos provvede:
1)accoglie l'appello e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza appellata, dichiara l'illegittimità del verbale di accertamento della Polizia Stradale n.700017120465 del 15.12.2019;
2)condanna la in persona del Prefetto pro Controparte_3 tempore, al pagamento in favore dell'appellante delle spese del giudizio di primo grado, che liquida in euro 300,00 per compenso ed euro 43,00 per spese, oltre rimborso spese forfettarie iva e cpa;
3) condanna la in persona del Prefetto pro Controparte_3 tempore, al pagamento in favore dell'appellante delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 500,00 per compenso ed euro 91,50 per spese, oltre rimborso spese forfettarie iva e cpa;
Così deciso in Roma, 17.11.2025
Il Giudice
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