Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 02/01/2026, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00010/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03808/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3808 del 2022, proposto da
LA NZ s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Grazia Ingrosso ed Enrico Soprano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio in Napoli, via G. Melisurgo n. 4;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola e Anna Ivana Furnari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso l’Avvocatura comunale in Napoli, piazza Municipio - Palazzo San Giacomo;
per l’annullamento:
- della disposizione dirigenziale n. I1056-56 del 1° giugno 2022, prot. n. 435227 del 6 giugno 2022;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e, comunque connessi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’articolo 87, comma 4- bis , del codice del processo amministrativo;
Relatore all’udienza straordinaria del giorno 16 ottobre 2025 la dott.ssa ER IE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Con l’impugnato provvedimento, avente a oggetto “ pratica di condono edilizio n. 7610/05 (barcode 307610) Provvedimento di diniego condono edilizio e contestuale susseguente ordine di demolizione ”, il Comune di Napoli - Area Urbanistica - Servizio Antiabusivismo e Condono Edilizio ha denegato alla ricorrente il permesso di costruire in sanatoria per lavori di “ Ristrutturazione edilizia e ampliamento di un complesso edilizio con immobili di varia tipologia costruttiva e destinazione (residenziale, commerciale e deposito) ”, richiesto con istanza assunta al protocollo generale n. 135221 del 13 dicembre 2004 (prot. Ufficio Condono n. 7431 del 25 febbraio 2005), e ha ordinato “ la demolizione delle opere eseguite ed il ripristino dello stato dei luoghi ”.
Il provvedimento si fonda sulla seguente motivazione:
- “ l’area oggetto della costruzione risulta sottoposta, con Decreto Ministeriale del 25/01/1958, a vincolo paesistico-ambientale (Decreto Legislativo n. 42 del 22/01/04 Parte terza Titolo I) e ricade, altresì, in zona "Bb" (insediamenti urbani integrati) della Variante Generale al P.R.G. Tavole 5 e 6 (approvata con D.P.G.R.C. n. 323 del 11/06/2004), secondo la quale le opere richieste a sanatoria non sono ammesse. Pertanto, trattandosi di opere abusive non conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, le stesse non risultano condonabili ai sensi dell’art. 32 comma 27 lettera d) della Legge n. 326/03 ”;
- tutti i manufatti oggetto della richiesta di sanatoria “ vanno considerati, dal punto di vista urbanistico, come nuove volumetrie ”.
Con censura assorbente, la parte ricorrente deduce la violazione dell’articolo 32, comma 27, lettera d), del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito in legge n. 326 del 2003, violazione del D.M. 25 gennaio 1958 e del D.M. 28 marzo 1985, eccesso di potere per falsità dei presupposti ed erroneità manifesta, atteso che l’area su cui insistono gli immobili, diversamente da quanto ritenuto dal Comune, non rientrerebbe tra quelle sottoposte a vincolo paesistico-ambientale con Decreto Ministeriale del 25 gennaio 1958.
Solleva, inoltre, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 32, comma 27, lettera d), del decreto-legge n. 269 del 2003 per intrinseca illogicità e irragionevolezza e per contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione, atteso che introdurrebbe, a parità di condizioni, una disciplina molto più restrittiva di quella prevista dall’articolo 25 del decreto-legge n. 109 del 2018, convertito nella legge n. 130 del 2018, per gli immobili ricadenti nell’isola di Ischia.
Il ricorso è fondato, nei sensi e limiti di seguito esposti.
La società ricorrente ha dimostrato, con descrizione analitica della perimetrazione di cui al Decreto Ministeriale del 25 gennaio 1958, che l’area sulla quale insiste il compendio immobiliare interessato dagli abusi edilizi non rientra tra quelle sottoposte a vincolo paesistico-ambientale, poiché solo una minima parte della via Pigna – secondo le indicazioni del menzionato decreto – vi è assoggettata.
A riprova di ciò, si osserva che, all’epoca della presentazione dell’istanza, con decreto del 28 marzo 1984, pubblicato il 26 aprile 1985, il Ministero, da un lato, aveva esteso la “ Dichiarazione di notevole interesse pubblico ” ad altre zone di Napoli non contemplate nei precedenti decreti, dall’altro, per un’altra serie di strade puntualmente elencate, compresa “ via Pigna fino al sottopasso della tangenziale ”, ha stabilito il divieto temporaneo, precisamente “ fino al 31 dicembre 1985 ”, di compiere “ modificazioni dell’assetto del territorio nonché opere edilizie e lavori fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per i lavori che non modificano l’aspetto esteriore dei luoghi ”.
Con questa previsione, si ha conferma che l’area sulla quale insistono i manufatti da sanare – proprio perché situata dopo il "sottopasso" – non era assoggettata al vincolo introdotto dal ridetto D.M. 25 gennaio 1958, richiamato dall’Amministrazione comunale a fondamento dell’impugnato diniego.
Su questo specifico elemento, il Comune di Napoli non fornisce alcuna replica nel provvedimento impugnato e nemmeno negli atti difensivi.
Il ricorso è dunque fondato per difetto d’istruttoria e di motivazione su una circostanza – l’assenza del vincolo preesistente – che risulta decisiva ai fini della sanabilità delle opere abusive compiute, benché le stesse non siano conformi alla disciplina urbanistica vigente.
Il rilievo ha carattere assorbente con conseguente superamento della questione di legittimità costituzionale per assenza di rilevanza.
Le spese seguono la soccombenza e sono determinate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il diniego impugnato.
Condanna il Comune di Napoli al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in 2.000,00 (duemila/00) euro, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
PA ER, Presidente
ER IE, Consigliere, Estensore
Daria Valletta, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER IE | PA ER |
IL SEGRETARIO