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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 10/12/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, composto dai sigg.ri:
dott. Davide Storti Presidente dott.ssa Manuela Mari Giudice dott. Lorenzo Pini Giudice
ha pronunciato dopo rituale delibera la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1359/2025 R.G. e promossa da
(avv.A.Cerboni Bajardi) Parte_1
attrice contro
(avv.M.M.Massanelli) Controparte_1
convenuto e
1 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro intervenuta
Oggetto : cessazione effetti civili del matrimonio
Le parti ed il P.M. concludevano come in atti. motivazione
I coniugi vivono separati da oltre 12 mesi per effetto della sentenza di questo Tribunale del 29.10.2024.
Non è mai intervenuta riconciliazione e pertanto deve ritenersi cessata da anni ogni comunione materiale e spirituale,
Non sono nati figli dal matrimonio.
Nessuna decisione di conseguenza va presa sull'assegnazione della casa coniugale.
Si discute solo sull'assegno divorzile, chiesto dall'attrice.
E' incontestato ed è dimostrato : a) che il convenuto è pensionato, percepisce un reddito lordo annuo complessivo di circa € 36 mila euro, è proprietario dell'ex casa famigliare dove vive e per il quale verosimilmente affitta durante il periodo estivo;
b) che la convenuta svolge lavori stagionali ed proprietaria dell'appartamento dove vive, per il quale versa una rata di mutuo mensile di circa 970 euro.
E' inoltre incontestato : a) che i due coniugi fossero assieme soci di due società poi fallite, a favore delle quali entrambi prestavano fideiussioni;
b) che l'attrice abbia ricevuto dal CP_1 nell'aprile del 2022, la somma di quasi 200 mila euro, che costituiva parte della complessiva somma di circa 453 mila euro che il aveva ricavato dalla vendita di alcune sue proprietà CP_1 immobiliari ed utilizzata per la differenza per estinguere i debiti societari.
Non rileva in questo giudizio se la somma, in relazione alla quale pende tra le parti un separato giudizio, sia stata consegnata in deposito fiduciario, come sostenuto dal convenuto, ovvero sia stata donata all'attrice, come invece sostenuto dalla atteso che è l'attrice che richiede il Pt_1 riconoscimento dell'assegno divorzile.
Ciò premesso, l'assegno divorzile, – contrariamente all'assegno di separazione - non ha la funzione di garantire il tenore di vita endoconiugale.
L'assegno divorzile ha infatti funzione assistenziale, a tutela dell'ex coniuge più debole che non ha sufficienti mezzi di sostentamento, ovvero compensativa perequativa, per indennizzare il ruolo e il contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della
2 famiglia e di quello personale degli ex coniugi ( vedere in questo senso Cass.civ.sez.un.18287/2018).
E'evidente che al momento l'attrice abbia sufficienti mezzi di sostentamento, tenuto con della sua capacità lavorativa, della disponibilità di una casa di proprietà e della disponibilità della somma di quasi 200 mila, che la stessa attrice sostiene di avere ricevuto in dono dall'ex marito (allo stato il giudizio non è definito e la somma è ancora nella disponibilità della convenuta).
E' altresì incontestato che :a) l'attrice nel corso del matrimonio lasciava la sua attività lavorativa per diventare socia delle società del marito;
b) che entrambe le società sono fallite.
Non vi è quindi un patrimonio comune residuo o personale dell'ex marito che l'attrice abbia contribuito a formare, sacrificando le aspettative lavorative personali.
D'altra parte - come detto - l'attrice ha ricevuto quasi la metà delle somme che il convenuto ha ricavato dalla vendita dei suoi immobili.
In questo contesto appaiono assolutamente superflue ed irrilevanti le prove testimoniali richieste dall'attrice.
Non vi sono quindi allo stato i presupposti per riconoscere l'assegno divorzile, anche in funzione perequativa-compensativa.
Logicamente sulla attuale decisione, che va presa allo stato degli atti, potrà in futuro incidere l'esito dell'altro giudizio pendente tra le parti.
Le ragioni della decisione giustificano la compensazione dele spese di lite.
per questi motivi
dichiara la cessazione degli effetti civile del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
, in Montegridolfo il 10.11.2012 e trascritto presso i registri dello Stato Civile di quel
[...] Comune;
compensa le spese di lite;
manda alla Cancelleria di trasmettere copia autenticata di questa sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto per le prescritte annotazioni di legge.
Così deciso in Pesaro in data 9 dicembre 2025
Il Presidente dott.Davide Storti
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