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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/11/2025, n. 2219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2219 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Nola, Dott.ssa Fabrizia di Palma, in funzione di Giudice del lavoro, all' odierna udienza, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4681/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: invalidità civile
TRA
, in qualità di erede di , nato a [...] Parte_1 Persona_1
ES (NA) il 24.11.1935 e deceduto il 26.02.2023, rapp.to e difeso, come in atti, dall'Avv.to Crispo Gennaro, presso il cui studio elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall' Avv. Nannucci Elisa CP_1
RESISTENTE
NONCHE'
n.q. di erede di Controparte_2 Persona_1
CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.08.2023, parte istante n.q. ha introdotto giudizio di merito avente ad oggetto la formulazione di contestazioni rispetto alle conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. nominato nel giudizio recante R.G. n. 528/2022 ed avente ad oggetto istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere (cecità parziale). L' si costituiva in giudizio contestando le conclusioni di parte avversa in ordine alla CP_1
specificità dei motivi di contestazione e alla fondatezza della domanda.
Disposta, altresì, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'altro erede, quest'ultimo rimaneva contumace.
Preliminarmente, va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'accertamento tecnico preventivo e proporre il giudizio de quo.
L' art 445 bis c.p.c prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Occorre, pertanto, esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive, si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del c.t.u. adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni,
o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete.
Inoltre, la specificità dei motivi di contestazione alla c.t.u. deve essere intesa come una esplicitazione delle ragioni della contestazione (esplicitazione dell'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente tecnico di ufficio) con precisa e puntuale indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e, conseguentemente, il riconoscimento di quanto richiesto.
Nel caso de quo, il detto requisito è soddisfatto.
Quanto al merito della domanda, va rilevato quanto segue.
Si osserva che, nel caso di specie, il c.t.u. nominato in sede di a.t.p. ha depositato una relazione peritale nella quale riconosceva il de cuius cieco parziale (ventesimista) a decorrere dal mese di Ottobre 2022.
Di qui, l'interesse giuridico del ricorrente n.q. alla proposizione del presente giudizio ed alla contestazione delle conclusioni cui era pervenuto il c.t.u., rivendicando la retrodatazione del beneficio. Nello specifico, l'opponente ha lamentato che la scelta del ctu di ancorare la decorrenza dello stato di cecità parziale al mese di ottobre 2022 fosse frutto di un potenziale errore materiale essendo la suddetta data non riscontrabile in alcun certificato medico depositato in atti, ritenendo invece dirimente il certificato oculistico del 29.10.2018 il quale, rilevando
“un visus naturale non migliorabile con lenti pari ad 1/20 all'occhio destro ed 1/30 all'occhio sinistro”, dimostrerebbe che già da quella data il de cuius avrebbe avuto diritto al riconoscimento dello stato di cieco ventesimista.
Sulla scorta di tali censure, pertanto, l'opponente chiedeva che la decorrenza del riconoscimento del requisito sanitario fosse retrodatata quantomeno alla visita di revisione del 22.12.2021.
Il giudicante, sulla scorta delle contestazioni attoree, ha, pertanto, ritenuto di disporre la nomina di un nuovo c.t.u., il quale, sulla base dell'esame della documentazione medica in atti, ha riconosciuto lo status di cieco parziale in favore del de cuius a decorrere da novembre 2022 e fino al momento del decesso dello stesso.
Rispetto alla valutazione del precedente ctu di ancorare la decorrenza della condizione di cecità al mese di Ottobre 2022, giova precisare che il ctu da ultimo nominato nella presente fase ha chiarito che: “ […] Il Dr. nominato CTU nella fase di ATP, Persona_2
ebbe a riconoscere il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto cieco parziale ventesimista a decorrere dall'Ottobre 2022, basandosi sull'obiettività clinica da lui rilevata
e sulla certificazione medica oculistica del 29/11/2022 prodotta in sede peritale, motivando la predetta decorrenza “in assenza di elementi clinici e documentazione sanitaria univocamente dirimenti, relativamente ad epoche precedenti”.
Sul punto, è necessario premettere che anche il perito nominato nell'odierna fase, in conformità con il precedente ctu, ha ritenuto la documentazione sanitaria in atti scarna e contraddittoria e non idonea a ricostruire nel dettaglio l'evoluzione del deficit visivo di cui era portatore il de cuius.
In particolare, il ctu evidenzia che “[…] già all'epoca del primo riconoscimento amministrativo vi erano due certificazioni oculistiche che a distanza di due settimane l'una dall'altra quantificavano in maniera alquanto divergente il deficit visivo del ricorrente”.
Nel dettaglio, il ctu fa riferimento ai certificati oculistici del 17.10.2018 e del 29.10.2018, apparentemente rilasciati a pochi giorni di distanza l'uno dall'altro. Orbene, al riguardo, va dato atto della contestazione sollevata dall'opponente relativamente al citato certificato del 17.10.2018. Da un'attenta lettura dello stesso, infatti, emerge la svista del ctu che ha confuso l'anno di rilascio del certificato che risulta essere del 2016 e non del 2018.
Preso atto di tale refuso, tuttavia, questo giudicante ritiene la censura non rilevante né dirimente ai fini del presente giudizio, trattandosi di certificati relativi ad anni (2016/2018) in cui non era controversa la sussistenza del requisito sanitario in quanto antecedenti alla domanda amministrativa del 25.2.19, a seguito della quale la Commissione medica riconosceva al de cuius la condizione di “cieco con residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi occhi con eventuale correzione” a decorrere dal 25.02.2019 prevedendo l'espletamento di una visita di revisione nell'anno 2021 (cfr. verbale visita della
Commissione dell'11.04.2019).
Piuttosto, va evidenziata l'assenza in atti dei certificati oculistici dell'Asl del CP_3
04.02.2020 e del 21.12.2021, sulla scorta dei quali la in occasione della visita CP_4 di revisione del 22.12.2021, revocava il beneficio.
Ebbene, soprattutto in assenza di tali certificati, appaiono corrette e condivisibili le conclusioni a cui è giunto il ctu nominato nella presente fase il quale, nel proprio elaborato peritale, ha ribadito che: “non è possibile retrodatare il riconoscimento dell'indennità in questione prima del Novembre 2022, difettando il caso di elementi utili per far risalire le patologie ad un tempo determinato differente per l'assenza di elementi che consentano di individuare diversamente la soglia della giuridica rilevanza nell'ambito del processo patologico”.
Non possono, pertanto, essere accolte le doglianze dell'opponente circa la decorrenza del beneficio.
L'indagine peritale appare poi estremamente completa, precisa e quindi pienamente condivisibile da questo Tribunale, tenuto conto che il ctu ha altresì analizzato le osservazioni alla bozza pervenute da parte ricorrente ritenendo di non doversi distaccare dalla sua valutazione medico-legale, osservando peraltro, a proposito delle certificazioni oculistiche su cui si è basata la revoca amministrativa e non prodotte in giudizio, quanto segue: “La stessa revoca del beneficio da parte dell' nel dicembre 2021 si CP_1 fondava su due visite oculistiche (04/02/2020 e 21/12/2021) che, pur non rinvenute in atti, sono richiamate nel verbale della Commissione medica e le cui conclusioni sono riportate nella diagnosi dello stesso verbale: retinopatia diabetica con visus naturale OD 1/15 (non migliorabile con lenti) e visus naturale OS 2/10 (visus corretto 3/10). La metodologia medico-legale impone di individuare la decorrenza del beneficio sulla base di dati clinici certi e documentati, non di mere ipotesi ricostruttive. In mancanza di elementi clinici “univocamente dirimenti” per epoche precedenti, come già rilevato anche dal precedente CTU, non è possibile retrodatare il riconoscimento. In definitiva, il consulente tecnico nominato in tale fase del giudizio ha riconosciuto il Sig. affetto da cecità parziale a decorrere da novembre 2022 e fino al Persona_1
decesso dello stesso avvenuto in data 26.02.2023.
Orbene, le conclusioni del c.t.u. nominato in questa fase, invero, appaiono convincenti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, perché precise ed immuni da vizi logici.
Al riguardo, va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Corte di cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004;
Cass. 2151/2004; Cass. 11054/2003). Sul punto, si osserva che, in adesione ai più recenti arresti giurisprudenziali espressi dalla Suprema Corte (vedasi, ex multis, Cass. 6085/2014), la presente fase contenziosa, instauratasi a seguito di contestazioni svolte in ordine all' elaborato peritale, continua ad incentrarsi unicamente sull' accertamento del solo requisito sanitario.
Pertanto, non emergendo alcuna verificabile indicazione che solleciti a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte da ben due consulenti tecnici nominati, si giunge alla conclusione che l'opposizione vada respinta.
Parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese di lite, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., essendovi, in atti, valida dichiarazione sottoscritta dalla parte istante n.q. per la presente fase. Spese compensate per la fase atp, attesa la decorrenza del beneficio da data successiva al deposito del ricorso.
Le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, vanno, invece, poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro del tribunale di Nola così decide: 1) Rigetta l'opposizione e dichiara parte istante n.q. cieco ventesimista dal novembre
2022 al 26.2.23 (data del decesso del de cuius);
2) dichiara parte istante non tenuta alla refusione delle spese di lite nella presente fase e spese compensate per la fase precedente di atp;
3) Le spese di c.t.u. per entrambe le fasi, liquidate come da separati decreti, si pongono a carico dell' . CP_1
Si comunichi, a cura della cancelleria, alle parti costituite.
Nola, 18.11.25
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Fabrizia Di Palma