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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 01/10/2025, n. 4589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4589 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14349/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14349/2024
Oggi 5 Giugno 2025, tramite note scritte ex art 127 ter cpc, innanzi al dott. Maria Carla Quota, sono comparsi: per e per l'avv. CIMAROSTO MASSIMO, che conclude Parte_1 Parte_2 come da note depositate;
per , nessuno. CP_1 Il Giudice pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 429 c.p.c., tramite deposito telematico, senza darne previa lettura alle parti.
Il Giudice
dott. Maria Carla Quota
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Carla Quota ha pronunciato ex artt. 127 ter e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14349/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 e
(C.F. , Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. CIMAROSTO MASSIMO RICORRENTI contro
(C.F. ), CP_1 C.F._3 contumace
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive d'udienza. Per i ricorrenti:
“Nel merito – in principalità: Accertare e dichiarare che il contratto di locazione 01/06/2020 registrato telematicamente presso Agenzia delle Entrate in data 23/06/2020 relativo alla porzione di unità immobiliare ad uso abitativo sita a Cavallino Treporti, via Del Ghetto n. 13, piano terra, catastalmente censita al Catasto Fabbricati del Comune di Cavallino Treporti al Foglio 22, mappale 282 - Sub.1, cat. A/3, classe 2, vani 11,5 (porzione di appartamento arredato), intercorso tra i signori
e da una parte e dall'altra, è cessato in data 31 maggio Parte_1 Parte_2 CP_1 2021 e, per l'effetto, condannarsi il convenuto al rilascio dei predetti locali liberi da cose e persone, anche se interposte. Nel merito – in via gradata: Accertato il grave inadempimento contrattuale imputabile al conduttore
per i motivi esposti nel presente atto, dichiararsi la risoluzione del contratto di locazione CP_1 ad uso abitativo del 01/06/2020 corrente tra le odierne parti in causa registrato telematicamente presso Agenzia delle Entrate in data 23/06/2020, avente ad oggetto la porzione di immobile arredato ad uso abitativo sita in Cavallino Treporti, via Del Ghetto n. 13, piano terra, catastalmente censita al Catasto Fabbricati del Comune di Cavallino Treporti al Foglio 22, mappale 282 - Sub.1, cat. A/3, classe 2, vani 11,5 e, per l'effetto, condannarsi il convenuto al rilascio immediato del predetto immobile libero da cose e persone, anche se interposte.
pagina 2 di 4 In ogni caso: Condannarsi il convenuto al pagamento dei canoni a scadere fino al rilascio dell'immobile dovuti nella misura di € 300,00 mensili oltre alla somma di euro 150,00 mensili quale rimborso forfettario delle utenze domestiche, e così complessivamente euro 450,00 mensili oltre agli interessi al tasso di legge dal dovuto al saldo effettivo. Con vittoria di spese e compenso professionale, oltre a rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 447bis cpc, i signori e dichiaravano di Parte_1 Parte_2 essere comproprietari di una unità immobiliare, ad uso abitativo, sita a Cavallino Treporti, via Del Ghetto n. 13, piano terra, catastalmente censita al Catasto Fabbricati del Comune di Cavallino Treporti al Foglio 22, mappale 282 - Sub.1, cat. A/3, classe 2, vani 11,5 (trattasi di una porzione di appartamento arredato) e di averla locata, con contratto dell'1/06/2020, registrato in data 23/06/2020, al signor CP_1
Alla scadenza del contratto di locazione, verificatasi il 31 maggio 2021, il conduttore non avrebbe riconsegnato l'immobile ai locatori, rimaenndo nel possesso del medesimo e continuando ad abitarlo.
In aggiunta, il contratto di locazione stipulato tra le parti, all'articolo 10), prevederebbe che:
“L'immobile può essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione del conduttore e di eventuali stretti familiari (coniuge, figli), in base al numero consentito dal vigente regolamento comunale.” All'atto della stipula del contratto, il conduttore avrebbe riferito ai locatori che avrebbe adibito la porzione di immobile oggetto di locazione ad abitazione propria e della moglie.
In data 13 agosto 2020, invece, la polizia locale del Comune di Cavallino Treporti avrebbe accertato una situazione di irregolarità, redigendo un rapporto al Sindaco per l'inosservanza ai regolamenti comunali, per aver rinvenuto l'immobile occupato dal signor dalla moglie e da un figlio CP_1 minore. La polizia locale avrebbe diffidato, quindi, il signor quale trasgressore, nonché i CP_1 locatori, quali soggetti obbligati in solido, a sgomberare entro tre giorni l'immobile dalle persone eccedenti, evidenziando che, in caso di ulteriore accertamento di sovraffollamento, il Sindaco avrebbe emanato un'ordinanza di inagibilità temporanea dell'immobile, con conseguente esecuzione coattiva dello sgombero dell'immobile dagli occupanti.
Nonostante tali provvedimenti sanzionatori, il conduttore avrebbe omesso di provvedere al ripristino della situazione di legalità dell'immobile e, per tutta risposta, avrebbe aggravato ulteriormente la già precaria situazione di sovraffollamento dell'immobile, dando alloggio ad ulteriori due persone, ovverosia all'ulteriore figlio nato il [...], ed al signor nato Per_1 CP_2 l'1/1/1953, portando il numero degli occupanti addirittura a cinque persone.
Attualmente, pertanto, il conduttore occuperebbe l'immobile locatogli, avente una superficie di 28 metri quadri, con ben cinque persone, e ciò in aperto spregio ai regolamenti comunali che stabiliscono un numero massimo di due occupanti
La situazione sopra descritta starebbe, quindi, procurando un pregiudizio ai locatori, sia per la precaria situazione igienico-sanitaria presente all'interno dell'unità immobiliare di loro proprietà, sia perché nella più che probabile eventualità in cui la polizia locale dovesse svolgere un ulteriore controllo nell'immobile oggetto di locazione, riscontrando la presenza di cinque persone al suo interno, il Sindaco del Comune di Cavallino Treporti emanerebbe un'ordinanza di inagibilità provvisoria, in danno degli odierni ricorrenti.
Ciò comporterebbe l'impossibilità di continuare ad utilizzare l'unità immobiliare e, comunque, di ricavare un reddito dalla medesima.
I ricorrenti concludevano, quindi, come sopra riportato. pagina 3 di 4 Il resistente rimaneva contumace.
In seguito alla prima udienza, il GI rinviava la causa all'odierna udienza di discussione, sostituita con note scritte ex art. 127 ter cpc, in cui i ricorrenti concludevano come sopra.
All'esito del procedimento, quindi, si ritengono provati sia la stipula del contratto di locaizone sia la sua intervenuta scadenza (doc. 1), con conseguente cessazione di ogni effetto.
Ne conseguono, necessariamente, la condanna del resistente al rilascio immediato dell'immobile ai ricorrenti, libero da persone e cose, anche interposte, e la sua condanna al pagamento, dalla scadenza del contratto sino al rilascio, di un'indennità di occupazione pari al canone mesile ed al rimborso forfettario delle spese contrattualmente pattuiti, nella misura di euro 450,00 mensili, oltre agli interessi al tasso legale, dal dovuto alla domanda giudiziale, ed al tasso ex art. 1284, IV co., c.c, dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accertato che il contratto di locazione datato 01/06/2020 e registrato telematicamente presso Agenzia delle Entrate in data 23/06/2020, relativo alla porzione di unità immobiliare ad uso abitativo sita a Cavallino Treporti, via Del Ghetto n. 13, piano terra, catastalmente censita al Catasto Fabbricati del Comune di Cavallino Treporti al Foglio 22, mappale 282 - Sub.1, cat. A/3, classe 2, vani 11,5 (porzione di appartamento arredato), intercorso tra i ricorrenti signori e e il resistente è cessato in data 31 maggio 2021, Parte_1 Parte_2 CP_1 condanna il resistente al rilascio immediato dell'immobile ai ricorrenti, libero da persone e cose, anche interposte;
2) condanna il resistente al pagamento in favore dei ricorrenti, dall'1.06.2021 sino al rilascio, di un'indennità di occupazione, nella misura di euro 450,00 mensili, oltre agli interessi al tasso legale, dal dovuto alla domanda giudiziale, ed al tasso ex art. 1284, IV co., c.c,, dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
3) condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 264,00 per spese, in € 2.547,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali, con distrazione a favore dell'avv. Massimo Cimarosto.
Sentenza resa ex articoli 127 ter e 429 c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico, senza previa lettura alle parti, allegazione al verbale.
Il Giudice dott. Maria Carla Quota
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14349/2024
Oggi 5 Giugno 2025, tramite note scritte ex art 127 ter cpc, innanzi al dott. Maria Carla Quota, sono comparsi: per e per l'avv. CIMAROSTO MASSIMO, che conclude Parte_1 Parte_2 come da note depositate;
per , nessuno. CP_1 Il Giudice pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 429 c.p.c., tramite deposito telematico, senza darne previa lettura alle parti.
Il Giudice
dott. Maria Carla Quota
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Carla Quota ha pronunciato ex artt. 127 ter e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14349/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 e
(C.F. , Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. CIMAROSTO MASSIMO RICORRENTI contro
(C.F. ), CP_1 C.F._3 contumace
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive d'udienza. Per i ricorrenti:
“Nel merito – in principalità: Accertare e dichiarare che il contratto di locazione 01/06/2020 registrato telematicamente presso Agenzia delle Entrate in data 23/06/2020 relativo alla porzione di unità immobiliare ad uso abitativo sita a Cavallino Treporti, via Del Ghetto n. 13, piano terra, catastalmente censita al Catasto Fabbricati del Comune di Cavallino Treporti al Foglio 22, mappale 282 - Sub.1, cat. A/3, classe 2, vani 11,5 (porzione di appartamento arredato), intercorso tra i signori
e da una parte e dall'altra, è cessato in data 31 maggio Parte_1 Parte_2 CP_1 2021 e, per l'effetto, condannarsi il convenuto al rilascio dei predetti locali liberi da cose e persone, anche se interposte. Nel merito – in via gradata: Accertato il grave inadempimento contrattuale imputabile al conduttore
per i motivi esposti nel presente atto, dichiararsi la risoluzione del contratto di locazione CP_1 ad uso abitativo del 01/06/2020 corrente tra le odierne parti in causa registrato telematicamente presso Agenzia delle Entrate in data 23/06/2020, avente ad oggetto la porzione di immobile arredato ad uso abitativo sita in Cavallino Treporti, via Del Ghetto n. 13, piano terra, catastalmente censita al Catasto Fabbricati del Comune di Cavallino Treporti al Foglio 22, mappale 282 - Sub.1, cat. A/3, classe 2, vani 11,5 e, per l'effetto, condannarsi il convenuto al rilascio immediato del predetto immobile libero da cose e persone, anche se interposte.
pagina 2 di 4 In ogni caso: Condannarsi il convenuto al pagamento dei canoni a scadere fino al rilascio dell'immobile dovuti nella misura di € 300,00 mensili oltre alla somma di euro 150,00 mensili quale rimborso forfettario delle utenze domestiche, e così complessivamente euro 450,00 mensili oltre agli interessi al tasso di legge dal dovuto al saldo effettivo. Con vittoria di spese e compenso professionale, oltre a rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 447bis cpc, i signori e dichiaravano di Parte_1 Parte_2 essere comproprietari di una unità immobiliare, ad uso abitativo, sita a Cavallino Treporti, via Del Ghetto n. 13, piano terra, catastalmente censita al Catasto Fabbricati del Comune di Cavallino Treporti al Foglio 22, mappale 282 - Sub.1, cat. A/3, classe 2, vani 11,5 (trattasi di una porzione di appartamento arredato) e di averla locata, con contratto dell'1/06/2020, registrato in data 23/06/2020, al signor CP_1
Alla scadenza del contratto di locazione, verificatasi il 31 maggio 2021, il conduttore non avrebbe riconsegnato l'immobile ai locatori, rimaenndo nel possesso del medesimo e continuando ad abitarlo.
In aggiunta, il contratto di locazione stipulato tra le parti, all'articolo 10), prevederebbe che:
“L'immobile può essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione del conduttore e di eventuali stretti familiari (coniuge, figli), in base al numero consentito dal vigente regolamento comunale.” All'atto della stipula del contratto, il conduttore avrebbe riferito ai locatori che avrebbe adibito la porzione di immobile oggetto di locazione ad abitazione propria e della moglie.
In data 13 agosto 2020, invece, la polizia locale del Comune di Cavallino Treporti avrebbe accertato una situazione di irregolarità, redigendo un rapporto al Sindaco per l'inosservanza ai regolamenti comunali, per aver rinvenuto l'immobile occupato dal signor dalla moglie e da un figlio CP_1 minore. La polizia locale avrebbe diffidato, quindi, il signor quale trasgressore, nonché i CP_1 locatori, quali soggetti obbligati in solido, a sgomberare entro tre giorni l'immobile dalle persone eccedenti, evidenziando che, in caso di ulteriore accertamento di sovraffollamento, il Sindaco avrebbe emanato un'ordinanza di inagibilità temporanea dell'immobile, con conseguente esecuzione coattiva dello sgombero dell'immobile dagli occupanti.
Nonostante tali provvedimenti sanzionatori, il conduttore avrebbe omesso di provvedere al ripristino della situazione di legalità dell'immobile e, per tutta risposta, avrebbe aggravato ulteriormente la già precaria situazione di sovraffollamento dell'immobile, dando alloggio ad ulteriori due persone, ovverosia all'ulteriore figlio nato il [...], ed al signor nato Per_1 CP_2 l'1/1/1953, portando il numero degli occupanti addirittura a cinque persone.
Attualmente, pertanto, il conduttore occuperebbe l'immobile locatogli, avente una superficie di 28 metri quadri, con ben cinque persone, e ciò in aperto spregio ai regolamenti comunali che stabiliscono un numero massimo di due occupanti
La situazione sopra descritta starebbe, quindi, procurando un pregiudizio ai locatori, sia per la precaria situazione igienico-sanitaria presente all'interno dell'unità immobiliare di loro proprietà, sia perché nella più che probabile eventualità in cui la polizia locale dovesse svolgere un ulteriore controllo nell'immobile oggetto di locazione, riscontrando la presenza di cinque persone al suo interno, il Sindaco del Comune di Cavallino Treporti emanerebbe un'ordinanza di inagibilità provvisoria, in danno degli odierni ricorrenti.
Ciò comporterebbe l'impossibilità di continuare ad utilizzare l'unità immobiliare e, comunque, di ricavare un reddito dalla medesima.
I ricorrenti concludevano, quindi, come sopra riportato. pagina 3 di 4 Il resistente rimaneva contumace.
In seguito alla prima udienza, il GI rinviava la causa all'odierna udienza di discussione, sostituita con note scritte ex art. 127 ter cpc, in cui i ricorrenti concludevano come sopra.
All'esito del procedimento, quindi, si ritengono provati sia la stipula del contratto di locaizone sia la sua intervenuta scadenza (doc. 1), con conseguente cessazione di ogni effetto.
Ne conseguono, necessariamente, la condanna del resistente al rilascio immediato dell'immobile ai ricorrenti, libero da persone e cose, anche interposte, e la sua condanna al pagamento, dalla scadenza del contratto sino al rilascio, di un'indennità di occupazione pari al canone mesile ed al rimborso forfettario delle spese contrattualmente pattuiti, nella misura di euro 450,00 mensili, oltre agli interessi al tasso legale, dal dovuto alla domanda giudiziale, ed al tasso ex art. 1284, IV co., c.c, dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accertato che il contratto di locazione datato 01/06/2020 e registrato telematicamente presso Agenzia delle Entrate in data 23/06/2020, relativo alla porzione di unità immobiliare ad uso abitativo sita a Cavallino Treporti, via Del Ghetto n. 13, piano terra, catastalmente censita al Catasto Fabbricati del Comune di Cavallino Treporti al Foglio 22, mappale 282 - Sub.1, cat. A/3, classe 2, vani 11,5 (porzione di appartamento arredato), intercorso tra i ricorrenti signori e e il resistente è cessato in data 31 maggio 2021, Parte_1 Parte_2 CP_1 condanna il resistente al rilascio immediato dell'immobile ai ricorrenti, libero da persone e cose, anche interposte;
2) condanna il resistente al pagamento in favore dei ricorrenti, dall'1.06.2021 sino al rilascio, di un'indennità di occupazione, nella misura di euro 450,00 mensili, oltre agli interessi al tasso legale, dal dovuto alla domanda giudiziale, ed al tasso ex art. 1284, IV co., c.c,, dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
3) condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 264,00 per spese, in € 2.547,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali, con distrazione a favore dell'avv. Massimo Cimarosto.
Sentenza resa ex articoli 127 ter e 429 c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico, senza previa lettura alle parti, allegazione al verbale.
Il Giudice dott. Maria Carla Quota
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