CGT2
Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 51/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 2, riunita in udienza il
11/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CASTALDI EZIO, Presidente
CHITI ALFREDO, Relatore
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 174/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Toirano - Via Braida ,35 17055 Toirano SV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 48/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SAVONA sez. 2 e pubblicata il 24/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 435 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 759/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: La contribuente, in accoglimento dell'appello, chiede riformarsi la sentenza impugnata e per l'effetto dichiarare illegittimo ed annullare l'avviso di accertamento. Vinte le spese di lite.
Resistente/Appellato: Il Comune di Toirano chiede il rigetto dell'appello, la conferma della sentenza impugnata. Vinte le spese di entrambi i gradi di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento IMU per l'anno 2018 per diversi motivi : 1) l'avviso di accertamento era privo di sottoscrizione da parte del funzionario autorizzato che era altresì privo della qualifica dirigenziale. 2) nullità dell'accertamento in quanto notificato oltre il termine di decadenza del 31/12/2023 in quanto spedito dal Comune il 13/2/2024 e ricevuto contribuente il
14/2/2024. 3) carenza di motivazione dell'atto impositivo.4) violazione dell'art. 1 legge 212/2000 per carenza di contraddittorio.
Il Comune di Toirano si costituiva in giudizio contestando i singoli motivi di gravame dell'accertamento e ribadiva la legittimità dello stesso.
La Corte di Giustizia di primo grado respingeva il ricorso condannando il contribuente alle spese di lite.
Nell'atto di appello la parte denuncia la erroneità della sentenza e reitera i motivi di nullità dell'avviso di accertamento già svolti in primo grado;
in particolare : 1) violazione dell'art. 1 comma 692 legge n.
147/2013 e art. 1 comma 778 legge n. 160/2019; 2) Violazione dell'art. 1 comma 87 legge 549/95 in quanto l'accertamento é privo di sottoscrizione 3) Violazione del termine di decadenza per l'azione di accertamento;
4) Violazione della legge 212/2000 per carenza di contraddittorio;
5) Violazione della legge
296/2006 per carenza di motivazione dell'atto impositivo.Si costituisce in giudizio il Comune di Toirano che contesta i motivi di appello e ribadisce la legittimità dell'avviso di accertamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di appello é infondato. Infatti la Suprema Corte é costante nel ritenere che la durata della delega non costituisce un vizio di nullità dell'atto allorquando sia certo il riscontro del potere di firma del funzionario. Nel caso di specie la Dott.ssa Nominativo_1 risulta essere la responsabile del Servizio Tributi e, quindi, deve considerarsi la valenza del suo incarico comprendente anche il potere di firma degli atti impositivi come risulta dai decreti di nomina del Sindaco (Cass. n. 8814/2019 - Cass. n. 11013/2019-
Cass.Ord. n. 26114/2024.)
D'altro canto l'art. 1 comma 692 legge n. 147/2013 prevede espressamente che "il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quella di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso".
Il secondo motivo é anch'esso infondato.
Nell'attuale sistema telematicol'atto é valido con la semplice indicazione a stampa del documento avendo riferimento sull'originale del sistema che sostituisce la firma autografa (Cass. n. 2817/2006 Così, infatti, l'art. 1 comma 692 legge n. 147/2013 prevede espressamente che "la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento é sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati". Come già detto la responsabile dei Servizi Tributari del Comune é la stessa sig.ra Nominativo_1.
Il terzo motivo risulta infondato.
Infatti la legge prevede che gli avvisi di accertamento in rettifica devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Nel caso di omessa dichiarazione il termine decadenziale decorre dal secondo anno successivo a quello oggetto dell'accertamento, atteso che il termine di presentazione della dichiarazione scade l'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.
Nel caso di specie l'omessa denuncia riguarda IMU 2018 e pertanto il termine per la notifica dell'atto impositivo era quello del 31/12/2024. L'avviso di accertamento é stato notificato dal Comune in data
14/02/2024, quindi, entro i termini di decadenza.
Il quarto motivo é infondato.
Infatti nessun obbligo di contraddittorio sussiste per l'imposta IMU 2018. l'obbligo é stato istituito con
Decreto legge n. 39/2024 per i tributi comunali emessi dal 30 aprile 2024 (Cass. sent. n.22755/21 - Cass.
n. 29375/20).
La motivazione dell'avviso di accertamento risulta essere sufficiente e chiara contenendo gli elementi per una compiuta conoscenza come i dati catastali degli immobili, il periodo d'imposta, l'imposta dovuta,
l'aliquota applicata, gli interessi e le sanzioni;
il tutto correlato da riferimenti legislativi.
In ogni caso il contribuente ha dimostrato negli atti difensivi di avere compiuta conoscenza dell'atto impositivo e di avere esposto le sue contestazioni sui singoli punti di criticità dello stesso atto (Cass. SS.
UU. n. 11722/2000 - Cass. n. 2373/2013).
Le sanzioni conseguono ai chiari rilievi esposti nell'atto di accertamento (Cass. 11610/21) ed in particolare per l'omessa denuncia pari al 100%.
Le spese di lite fanno seguito alla soccombenza e sono previste dall'art. 15 comma 2 sexies D.lgs.
546/92 anche in favore dei funzionari che rappresentano l'Ente in giudizio con la previsione di una riduzione del 20%.
Per quanto sopra l'appello deve essere respinto con la condanna dell'appellante alle spese di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
a scioglimento della riserva, respinge l'appello. Condanna l'appellante alle spese di lite che liquida in Euro
400,00.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 2, riunita in udienza il
11/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CASTALDI EZIO, Presidente
CHITI ALFREDO, Relatore
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 174/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Toirano - Via Braida ,35 17055 Toirano SV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 48/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SAVONA sez. 2 e pubblicata il 24/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 435 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 759/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: La contribuente, in accoglimento dell'appello, chiede riformarsi la sentenza impugnata e per l'effetto dichiarare illegittimo ed annullare l'avviso di accertamento. Vinte le spese di lite.
Resistente/Appellato: Il Comune di Toirano chiede il rigetto dell'appello, la conferma della sentenza impugnata. Vinte le spese di entrambi i gradi di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento IMU per l'anno 2018 per diversi motivi : 1) l'avviso di accertamento era privo di sottoscrizione da parte del funzionario autorizzato che era altresì privo della qualifica dirigenziale. 2) nullità dell'accertamento in quanto notificato oltre il termine di decadenza del 31/12/2023 in quanto spedito dal Comune il 13/2/2024 e ricevuto contribuente il
14/2/2024. 3) carenza di motivazione dell'atto impositivo.4) violazione dell'art. 1 legge 212/2000 per carenza di contraddittorio.
Il Comune di Toirano si costituiva in giudizio contestando i singoli motivi di gravame dell'accertamento e ribadiva la legittimità dello stesso.
La Corte di Giustizia di primo grado respingeva il ricorso condannando il contribuente alle spese di lite.
Nell'atto di appello la parte denuncia la erroneità della sentenza e reitera i motivi di nullità dell'avviso di accertamento già svolti in primo grado;
in particolare : 1) violazione dell'art. 1 comma 692 legge n.
147/2013 e art. 1 comma 778 legge n. 160/2019; 2) Violazione dell'art. 1 comma 87 legge 549/95 in quanto l'accertamento é privo di sottoscrizione 3) Violazione del termine di decadenza per l'azione di accertamento;
4) Violazione della legge 212/2000 per carenza di contraddittorio;
5) Violazione della legge
296/2006 per carenza di motivazione dell'atto impositivo.Si costituisce in giudizio il Comune di Toirano che contesta i motivi di appello e ribadisce la legittimità dell'avviso di accertamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di appello é infondato. Infatti la Suprema Corte é costante nel ritenere che la durata della delega non costituisce un vizio di nullità dell'atto allorquando sia certo il riscontro del potere di firma del funzionario. Nel caso di specie la Dott.ssa Nominativo_1 risulta essere la responsabile del Servizio Tributi e, quindi, deve considerarsi la valenza del suo incarico comprendente anche il potere di firma degli atti impositivi come risulta dai decreti di nomina del Sindaco (Cass. n. 8814/2019 - Cass. n. 11013/2019-
Cass.Ord. n. 26114/2024.)
D'altro canto l'art. 1 comma 692 legge n. 147/2013 prevede espressamente che "il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quella di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso".
Il secondo motivo é anch'esso infondato.
Nell'attuale sistema telematicol'atto é valido con la semplice indicazione a stampa del documento avendo riferimento sull'originale del sistema che sostituisce la firma autografa (Cass. n. 2817/2006 Così, infatti, l'art. 1 comma 692 legge n. 147/2013 prevede espressamente che "la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento é sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati". Come già detto la responsabile dei Servizi Tributari del Comune é la stessa sig.ra Nominativo_1.
Il terzo motivo risulta infondato.
Infatti la legge prevede che gli avvisi di accertamento in rettifica devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Nel caso di omessa dichiarazione il termine decadenziale decorre dal secondo anno successivo a quello oggetto dell'accertamento, atteso che il termine di presentazione della dichiarazione scade l'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.
Nel caso di specie l'omessa denuncia riguarda IMU 2018 e pertanto il termine per la notifica dell'atto impositivo era quello del 31/12/2024. L'avviso di accertamento é stato notificato dal Comune in data
14/02/2024, quindi, entro i termini di decadenza.
Il quarto motivo é infondato.
Infatti nessun obbligo di contraddittorio sussiste per l'imposta IMU 2018. l'obbligo é stato istituito con
Decreto legge n. 39/2024 per i tributi comunali emessi dal 30 aprile 2024 (Cass. sent. n.22755/21 - Cass.
n. 29375/20).
La motivazione dell'avviso di accertamento risulta essere sufficiente e chiara contenendo gli elementi per una compiuta conoscenza come i dati catastali degli immobili, il periodo d'imposta, l'imposta dovuta,
l'aliquota applicata, gli interessi e le sanzioni;
il tutto correlato da riferimenti legislativi.
In ogni caso il contribuente ha dimostrato negli atti difensivi di avere compiuta conoscenza dell'atto impositivo e di avere esposto le sue contestazioni sui singoli punti di criticità dello stesso atto (Cass. SS.
UU. n. 11722/2000 - Cass. n. 2373/2013).
Le sanzioni conseguono ai chiari rilievi esposti nell'atto di accertamento (Cass. 11610/21) ed in particolare per l'omessa denuncia pari al 100%.
Le spese di lite fanno seguito alla soccombenza e sono previste dall'art. 15 comma 2 sexies D.lgs.
546/92 anche in favore dei funzionari che rappresentano l'Ente in giudizio con la previsione di una riduzione del 20%.
Per quanto sopra l'appello deve essere respinto con la condanna dell'appellante alle spese di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
a scioglimento della riserva, respinge l'appello. Condanna l'appellante alle spese di lite che liquida in Euro
400,00.