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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/04/2025, n. 3322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3322 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 45503 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. STEFANIA NOVELLI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
( rappresentata e difesa dall'avv. Patrizia Controparte_1 P.IVA_1
Reina, presso lo studio del quale in Via Podgora n. 4, Milano, ha eletto domicilio, come da procura agli atti;
-attore opponente-
CONTRO
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Germani del Foro di Controparte_2 P.IVA_2
Milano e dall'abogado stabilito Fulvio Claudio Ferrari del Foro di Palermo, indirizzi pec e Email_1
Email_2
- convenuto opposto -
Conclusioni: Per l'attore opponente: come da memoria integrativa ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.:“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: in via preliminare: - rigettare l'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 15859/2023 – r.g 27650/2023 emesso dal Giudice Unico del Tribunale di Milano per tutti i motivi esposti in narrativa. - accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano e conseguentemente dichiarare competente il Tribunale di Monza per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto dichiarare nullo e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo n. 15859/2023 – R.G. 27650/2023 emesso dal Tribunale di Milano e notificato in data 27 ottobre 2023 da e per tutti i motivi dedotti. Controparte_3 Nel merito: In via principale: accertare e dichiarare la nullità e/ l'inefficacia ed in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto
n. 15859/2023 – r.g 27650/2023 emesso dal Tribunale di Milano siccome infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto da in relazione alle fatture n. 220073/E del Controparte_1 22.12.2022 di € 11.715,66, n. 220074/E del 22.12.2002 di € 6.054,44, n. 220096/E del 5.5.2023 di € 82.960,00 per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- in ogni caso accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti della lite temeraria ex art.96 c.p.c.; - per l'effetto condannare da al pagamento a favore della convenuta del risarcimento del danno da determinarsi Controparte_2 anche in via equitativa dal Giudice. In via subordinata: rideterminare gli importi eventualmente dovuti e ricomputati in base al materiale e ai lavori effettivamente svolti;
In via istruttoria: - ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi, che ci si riserva di indicare, sulle circostanze dedotte in narrativa del fatto dell'atto di citazione dal n. 1 al n 12 che qui si hanno per integralmente ritrascritte precedute dalla locuzione “vero che” ed a prova contraria sui capitoli di controparte con i medesimi testi. Si indicano a testi: Con riserva di indicare altre testi. Con riserva di ulteriori domande ed eccezioni Testimone_1 dell'opposta, chiede di essere autorizzata a chiamare un terzo se l'esigenza sorge dalle difese del convenuto, nonché in ogni caso precisare e modificare le domande e, le eccezioni e le conclusioni già formulate e, a pena di decadenza, indicare nuovi mezzi di prova e produzione documentali ex art 171 cpc. Con vittoria di spese e compensi professionali a favore del legale antistatario”. Per il convenuto opposto: come da foglio di precisazione delle conclusioni “In via preliminare e nel merito: atteso che l'opposizione per cui si procede non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, appalesandosi viceversa l'intento dilatorio e defatigatorio, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n°15859/2023 del 16/10/2023 - RG n. 27650/2023; Nel merito: accertare e dichiarare fondata la richiesta e l'esistenza del diritto fatto valere con il ricorso per ingiunzione, dichiarare infondate le eccezioni formulate da parte avversa per i fatti meglio esposti in narrativa, confermare il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo esecutivo e per l'effetto rigettare le domande di parte attrice con conseguente condanna alle spese e competenze del giudizio ex D.M. 55/14 oltre
1 alla condanna dell'opponente ex art. 96 cpc. In subordine e nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie per tutto quanto esposto in narrativa, pronunciare ordinanza o sentenza immediatamente esecutiva di condanna al pagamento della sorte capitale e dell'eventuale importo a titolo di interessi e/o delle somme risultanti dovute come di giustizia. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi ex DM 55/2014 e condanna di parte attrice opponente ai sensi dell'art. 96 cpc. In via istruttoria Richiamata la documentazione versata in atti e con riserva di ulteriormente produrre e dedurre nei termini di legge.”.
Concise ragioni della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 06/12/2023, ha Controparte_1
proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 15859/2023, emesso dal Tribunale di Milano, in data
16/10/2023 a favore di per l'importo di euro 100.720,44 oltre interessi come da Controparte_2
domanda e spese della procedura monitoria, portato dalle fatture n. 220073/E del 22/12/2022 e n.
220074/E del 22/12/2022, a titolo di corrispettivo per le opere di fornitura e posa di infissi con riferimento al cantiere di Paderno Dugnano e, infine, dalla fattura n. 220096/E del 05/05/2023, emessa sia a titolo di corrispettivo per n. 215 sopralluoghi eseguiti presso il cantiere “Nord est”, sia a titolo di addebito di costi sostenuti da per la risoluzione del contratto stipulato con CP_2
un proprio fornitore denominato Termovest Prod, avvenuta in Romania.
Parte opponente, quali motivi di opposizione, ha dedotto, in sintesi, che: a) le prime due fatture azionate dalla società opposta con il procedimento monitorio (n. 220073/E e n. 220074/E) si riferiscono a un rapporto contrattuale di subappalto che si perfezionò tra le parti ed ebbe, infatti, esecuzione, mentre, la terza e ultima fattura azionata si riferisce ad un rapporto di subappalto che non si perfezionò tra le parti in quanto non ebbe mai luogo la sottoscrizione del relativo contratto;
a tal riguardo, ha disconosciuto la firma in calce al contratto prodotto da con il doc. 4 CP_2
del fascicolo monitorio e, conseguentemente, non potrà trovare applicazione la clausola di deroga della competenza territoriale in esso contenuta, essendo competente, stante anche l'illiquidità del credito, il Tribunale di Monza;
b) invero, effettivamente rivestì la Controparte_1
qualifica di General contractor nell'ambito dell'esecuzione di interventi di riqualificazione energetica (rientranti nell'agevolazione fiscale bonus 110%) aventi ad oggetto delle villette situate tra il Triveneto e la Lombardia (c.d. cantiere “Nord Est”); a tal fine, la società opponente chiese a un preventivo per la fornitura e posa in opera di infissi per n. 115 villette;
c) CP_2 [...]
prima dell'invio del preventivo e della sottoscrizione del relativo contratto di subappalto, CP_2
chiese a di poter emettere sin da subito una fattura comprendente i presumibili Controparte_1 corrispettivi per l'intero appalto, con la promessa di meglio quantificarli alla fine dei sopralluoghi, prevista per Gennaio 2023; d) acconsentì e, infatti, in data 22/12/2022 Controparte_1 [...]
emise la fattura n. 220076/E pari ad euro 762.500,00; tuttavia, per problematiche insorte, CP_2
non trasmise mai il preventivo definitivo e le parti non sottoscrissero mai alcun CP_2
contratto di subappalto;
e) in data 5/5/2023, emise la nota di credito n. 220095/E CP_2
stornando quindi la fattura n. 20076/E e, al contempo, sempre in data 5/5/2023, emise CP_2
la fattura n. 220096/E – azionata con la procedura monitoria - per un totale di euro 82.960,00, a
2 titolo sia di corrispettivi per l'esecuzione di n. 215 sopralluoghi sul cantiere denominato “Nord Est”, sia a titolo di addebito di costi dalla stessa sostenuti per la risoluzione contrattuale CP_2
avvenuta con un proprio fornitore in Romania;
f) la suddetta fattura non è dovuta per un triplice ordine di ragioni: innanzitutto, le parti non pattuirono mai alcun corrispettivo per i sopralluoghi e i rilievi, essendo attività che per loro natura sono propedeutiche all'emissione di un preventivo;
in secondo luogo, i rilievi eseguiti furono superiori (215) rispetto al numero delle villette (115) per ragioni addebitabili unicamente a che in alcuni casi li eseguì in modo errato e si rese CP_2
necessario ripeterli;
infine, il rapporto tra e il proprio forniture in Romania non CP_2
riguarda che con la società opposta non sottoscrisse mai alcun contratto di Controparte_1 subappalto rispetto al cantiere denominato “Nord Est”; g) non sono altresì dovuti i corrispettivi di cui alla fattura n. 220073/E del 22/12/2022 relativi al cantiere di Paderno Dugnano, perché da un lato le attività di posa eseguite dalla società opposta si rivelarono affette da vizi e difetti e, dall'altro lato, la voce di corrispettivo pari a euro 3.000,00 per “fornitura di materiali di consumo e posa in opera di tutti i serramenti” fu già esposta da nella sua fattura n. 220038/E del CP_2
24/6/2022 che venne regolarmente pagata da h) infine, anche i corrispettivi Controparte_1 residui pari ad euro 6.045,44 di cui alla fattura n. 220074/E del 22/12/2022, sempre relativi al cantiere di Paderno Dugnano, non sono dovuti poiché i materiali forniti si rivelarono non conformi e vennero esposti in fattura costi più elevati rispetto a quelli indicati nella nota pro forma n.
220068/2022, per una differenza pari ad euro 852,12.
Alla luce delle suddette allegazioni ha concluso chiedendo: - in via preliminare, di dichiarare l'incompetenza territoriale del Foro di Milano in favore del Foro di Monza e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, in via principale, di revocare il decreto ingiuntivo opposto perché nullo e/o inefficacie;
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto da Controparte_1
nei confronti di - in via subordinata, di rideterminare gli importi
[...] Controparte_3
dovuti in relazione ai materiali forniti e ai lavori effettivamente eseguiti;
- condannare Controparte_2
al risarcimento dei danni ai sensi dell'art 96 cpc;
- con vittoria di spese e competenze in favore
[...]
del legale antistatario.
Si è costituita tempestivamente in giudizio, il 06/03/2023, allegando, in sintesi, Controparte_2
che: a) la competenza del Tribunale di Milano, a prescindere dalla contestazione avanzata della società opponente in merito all'inesistenza di un contratto di subappalto relativamente al cantiere
“Nord Est”, deve essere confermata in ragione dell'applicazione dell'art 20 c.p.c. al caso di specie, che individua come foro facoltativo per i diritti di obbligazione anche il giudice del luogo in cui l'obbligazione è sorta o deve essere eseguita;
b) il contratto di subappalto relativo al cantiere “Nord
Est”, in ogni caso, venne sottoscritto dall'attrice opponente presso la propria sede alla presenza di
3 diversi testimoni e fu oggetto di ampia negoziazione tra le parti;
c) infatti, Controparte_1 approvò l'emissione delle fatture da parte di proprio in ragione dell'esistenza del CP_2
suddetto rapporto contrattuale;
d) il credito della società opposta risulta provato oltre che con la produzione nell'ambito del procedimento monitorio dalle fatture elettroniche e dal relativo estratto autentico notarile, altresì dall'offerta della fornitura sottoscritta per accettazione dall'attrice apponente;
e) non sollevò mai nei confronti della società opposta – prima del Controparte_1
presente giudizio – contestazioni relative all'emissione delle fatture, a eventuali ritardi e alla fornitura di merce non conforme, di cui infatti non fornisce in sede di opposizione alcuna prova scritta.
Alla luce delle suddette allegazioni ha concluso chiedendo: - di dichiarare infondate le eccezioni avanzate da e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- in via Controparte_1
subordinata, in caso di accoglimento delle domande di pronunciare ordinanza o Controparte_1
sentenza immediatamente esecutiva comprensiva della sorte capitale e degli interessi;
- condannare la società opponente ai sensi dell'art 96 cpc.
Verificata la regolarità del contraddittorio e svolte le ulteriori verifiche preliminari a norma dell'art. 171 bis c.p.c. è stata fissata la prima udienza, rispetto alla quale sono decorsi i termini perentori per il deposito delle memorie integrative.
Maturate le preclusioni assertive e istruttorie, all'esito della prima udienza di comparizione e trattazione – nel corso della quale è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione a norma dell'art. 185 c.p.c. - è stata rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e sono state accolte, in parte, le prove costituende articolate.
All'esito dell'udienza di assunzione dei mezzi di prova, è stata fissata udienza di rimessione della causa in decisione, in occasione della quale sono stati assegnati i termini perentori massimi ex art. 189 c.p.c.
1. Sulle fatture n. 220073/E del 22/12/2022 e n. 220074/E del 22/12/2022
La parte ingiungente, sin dalla procedura monitoria, ha agito in giudizio per ottenere il pagamento dei corrispettivi della fattura n. 220073/E del 22/12/2022 per la fornitura e posa di infissi relativamente cantiere di Paderno Dugnano e della n. 220074/E del 22/12/2022 per la fornitura e posa di infissi sempre relativamente al cantiere di Paderno Dugnano.
La parte opponente, pur contestando il quantum debeatur indicato nelle stesse, non ne ha contestato la fonte negoziale, individuata, appunto, in un contratto di subappalto stipulato tra le parti a cui risulta pacificamente essere stata data effettiva esecuzione.
4 Rispetto alla fattura n. 220073 del 22/12/2022, ha allegato che i Controparte_1
l'importo portato dalla stessa, pari ad euro, 11.715,66 non è dovuto perché, da un lato, le opere eseguite risultarono affette da vizi e difetti e, dall'altro, la voce di corrispettivo “fornitura di materiali di consumo e posa in opera di tutti i serramenti” pari a euro 3.000,00 venne già esposta da nella precedente fattura n. 220038/E del 24/6/2022 (doc.
2-2bis parte opponente), CP_2
che provvide a saldare integralmente. Controparte_1
Sotto il profilo dei vizi e difformità, non può che rilevarsi l'assenza di allegazione, prima che di prova, gravante sull'opponente, su elementi di fatto a sostegno della sussistenza di problematiche inerenti al serramento e, soprattutto, di quali fossero, in concreto, le non conformità rilevate,
Per contro, quanto alla prospettata duplicazione delle voci di corrispettivo, deve ritenersi provata, a norma dell'art 115 c.p.c., perché non specificatamente contestata dalla società opposta entro il termine perentorio delle preclusioni assertive, la circostanza allegata dall'opponente per cui
[...]
avesse richiesto due volte la parte di corrispettivo pari ad euro 3.000,00 e relativa alla CP_2 voce “fornitura di materiali di consumo e posa in opera di tutti i serramenti”, includendolo, dapprima, nella fattura n. 220038/E del 24/6/2022, integralmente saldata da e, Controparte_1
successivamente, anche nella fattura ingiunta n.220073/E del 22/12/2022.
Ne consegue, quindi, che dal totale della fattura n. 220073/E pari ad euro 11.715,66 deve essere decurtata la somma di euro 3.000,00 in quanto già pagata dalla società opponente.
Rispetto alla seconda fattura azionata con la procedura monitoria dalla società opposta per l'importo residuo di euro 6.045,44, ossia la n. 220074/E del 22/12/2022, l'opponente non ha contestato la fonte negoziale costituita - anche in questo caso - dal contratto di subappalto relativo al cantiere di
Paderno Dugnano, bensì il quantum debeatur,
Anche in relazione a tale titolo, le allegazioni a sostegno della non conformità delle merce sono generiche e, quindi, non idonee né a giustificare la sospensione del pagamento della stessa a norma dell'art. 1460 comma 2 c.c., né a ritenere che sussistessero dei danni conseguenza da portare in compensazione c.d. atecnica.
Per contro, sempre in forza del principio di non contestazione a norma dell'art. 115 c.p.c., può ritenersi fondata la allegazione sulla duplicazione di una voce di corrispettivo, già pagata, con conseguente decurtazione della somma di euro 852,12 dall'importo di euro 6.045,44 8doc. 4 fasc. opponente).
2. Sulla fattura 220096 del 05/05/2022
Con riferimento alla fattura n. 220096/E del 05/05/2023, ha contestato, Controparte_1
innanzitutto, la sussistenza del fonte negoziale del diritto di credito vantato da CP_2
5 disconoscendo la sottoscrizione posta in calce al contratto di subappalto prodotto sin dalla procedura monitoria (doc. 4 del fascicolo monitorio) dalla parte opposta.
Nondimeno, ha allegato che - non avendo mai ricevuto un preventivo da parte di – le CP_2
parti non stipularono alcun contratto di subappalto in relazione al cantiere “Nord est” e che le attività consistenti nei sopralluoghi delle villette fossero da considerarsi gratuite, in quanto naturalmente propedeutiche all'emissione di un preventivo e alla successiva di un accordo, mai raggiunto dalle parti.
Orbene, la società opposta, sin dalla procedura monitoria, ha prodotto in giudizio il contratto di subappalto (doc. 4 fascicolo monitorio) di cui al cantiere denominato “Nord Est”, che assume essere stato stipulato con con riferimento alle opere di riqualificazione energetica di Controparte_1
alcune villette situate tra il Triveneto e la Lombardia.
La fattura n. 20096/2022 - azionata con la procedura monitoria – si riferisce ai corrispettivi non pagati da per l'esecuzione da parte di di n. 215 sopralluoghi presso Controparte_1 CP_2
le villette di cui al suddetto cantiere. Inoltre, con la medesima fattura, addebitò a CP_2
i costi che l'opposta sostenne in ragione della risoluzione contrattuale avvenuta Controparte_1
con il proprio fornitore in Romania.
A fronte delle specifiche contestazioni sollevate dall'opponente e anche del disconoscimento, a norma dell'art. 214 c.p.c., della sottoscrizione apposta al contratto, era onere della società opposta nella sua qualità di attrice sostanziale nel giudizio di opposizione, ex art. 2697 comma 1 c.c., provare l'accordo tra i contraenti sia sull'an debeatur, ossia la fonte negoziale da cui derivi l'esistenza del proprio diritto di credito, sia sul quantum debeatur.
Quanto alla fonte negoziale, non ha proposto entro il termine perentorio previsto Controparte_2
per le deduzioni istruttorie, ossia con la memoria integrativa ex art 171 ter n. 2 c.p.c., apposita istanza di verificazione ai sensi dell'art 216 cpc, presupposto indefettibile per poter continuare ad avvalersi del documento in questione, nella sua qualità di prova precostituita.
La Suprema Corte ha, infatti, chiarito che: (Sez. 2 - , Ordinanza n . 3602 del 08/02/2024 (Rv. 670299 - 02): “In tema di disconoscimento della scrittura privata, la mancata proposizione dell'istanza di verificazione equivale, secondo la presunzione legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto - essendogli precluso l'accertamento dell'autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura medesima o ad argomenti logici - e che la parte che ha disconosciuto la scrittura non può trarre dalla mancata proposizione dell'istanza di verificazione elementi di prova a sé favorevoli” ; Sez. U - , Sentenza n.
3086 del 01/02/2022 (Rv. 663786 - 01): “La mancata proposizione dell'istanza di verificazione, al
6 pari della successiva rinuncia alla stessa, privando il documento disconosciuto di ogni inferenza probatoria, ne preclude al giudice la valutazione ai fini della formazione del proprio convincimento, senza che gli sia consentito maturare altrimenti il giudizio sulla sua autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura o ad argomenti logici, divenendo perciò il documento irrilevante, e non utilizzabile, nei riguardi non solo della parte che lo disconosce, ma anche, e segnatamente, della parte che lo ha prodotto. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale la corte d'appello aveva ritenuto utilizzabili le risultanze di una consulenza tecnica d'ufficio grafologica, malgrado l'intervenuta rinuncia della parte all'istanza di verificazione sui documenti contabili che erano stati oggetto di disconoscimento)”.
La società opponente, in seguito all'istanza disconoscimento della scrittura privata, ha proposto altresì eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, individuando quale giudice territorialmente competente quello del Tribunale di Monza, sulla base dell'assunto che non avendo mai sottoscritto il contratto di subappalto non potesse operare la clausola di deroga della competenza territoriale in favore del giudice di Milano, così come previsto dalla clausola 16 del contratto stesso. ha, inoltre, allegato che il Tribunale di Milano, quale giudice del Controparte_1
domicilio del creditore ai sensi dell'art 1182 comma 3 c.c., non possa in ogni caso ritenersi competente in quanto trattasi di obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro non liquida perché contestata.
Tale eccezione non può essere accolta, atteso che, come noto, ai sensi dell'art 20 c.p.c., il creditore ha la facoltà di rivolgersi, nelle controversie relative ai diritti di obbligazione, anche al giudice del luogo in cui l'obbligazione è sorta o deve essere eseguita (forum destinatae solutionis)
Peraltro, nel caso di specie, trattasi di controversia in materia di diritti di obbligazione aventi ad oggetto somme di denaro liquide da adempiersi al domicilio del creditore ai sensi dell'art.1182 comma 3 c.c. – da individuarsi nella sede della società che deve ricevere il pagamento del corrispettivo - avendo la società opposta prodotto sin dalla procedura monitoria, non solo, le relative fatture, ma anche, gli estratti autentici notarili delle scritture contabili.
L'ammontare del credito risulta – dalle prove precostituite agli atti - determinato nel suo ammontare con sufficiente certezza e quindi liquido: le sole contestazioni del debitore (più o meno complesse) non possono privare un credito liquido di questa qualità e incidere quindi sulla competenza territoriale, spettando in ogni caso solo al giudice accertare - nella fase di merito - il corretto ammontare del credito.
Sul punto, la Suprema Corte insegna che (ez. 2 - , Sentenza n. 32692 del 12/12/2019 (Rv. 656299 -
01) “Ai fini della determinazione della competenza territoriale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c., il "forum destinatae solutionis", previsto dal terzo comma di tale
7 ultima disposizione, è applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora
l'attore abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, non incidendo sulla individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessità dell'indagine sull'ammontare effettivo del credito, la quale attiene esclusivamente alla successiva fase di merito”.
Essendo precluso al giudice di tenere conto, ai fini del decidere, delle clausole della scrittura privata in oggetto, deve rilevarsi che entro il termine perentorio delle preclusioni, non ha Controparte_2
fornito la prova di un accordo, quanto meno verbale, sulla natura, tipologia e quantità dei sopralluoghi che le sarebbero stati commissionati dalla società opponente, né di un accordo in punto di corrispettivo, per i soli sopralluoghi, per un importo di euro 43.000,00 (oltre iva 22%).
In particolare, parte opponente ha allegato che i sopralluoghi non furono oggetto di alcun accordo economico in tal senso, proprio perché trattasi di attività naturalmente propedeutiche, dapprima, alla formulazione di un preventivo e, successivamente, alla conclusione di un contratto, che, in realta, non venne stipulato. ha allegato unicamente di aver effettuato n. 215 sopralluoghi senza fornire nè la Controparte_2 prova dell'effettiva esecuzione degli stessi, né della pattuizione verbale di un prezzo autonomo e determinato – a prescindere dalla conclusione del contratto – per i soli sopralluoghi. Solo per completezza, non risulta neppure allegato specificatamente, entro il termine perentorio delle preclusioni assertive, il luogo in cui ove fossero ubicate le villette presso cui avrebbe Controparte_2
eseguito i predetti sopralluoghi, né tantomeno il numero delle villette e dei relativi sopralluoghi eseguiti e/o da eseguire.
Nonostante, nel proprio atto introduttivo, alleghi l'esistenza di un'offerta formulata Controparte_2
per la fornitura (e quindi non per i sopralluoghi) accettata da non risulta essere Controparte_1
stata versata in atti alcuna prova scritta relativa a tale circostanza.
Anche dall'esame delle prove costituende assunte non può ritenersi provata la fonte negoziale del credito di cui alla fattura n. 220096.
Più nel dettaglio, il testimone di parte convenuta sentito a prova contraria sui capitoli Tes_2
di prova n. 4-5-14 della seconda memoria integrativa di parte attrice (nel rispondere al capitolo 4:
CP_
“vero che dal luglio 2022 effettuava dei sopralluoghi per rilevazioni delle Controparte_2 misure in numero 11 villette a fronte della 115 villette”) ha dichiarato che eseguì Controparte_2
effettivamente i sopralluoghi per la verifica e presa delle misure degli infissi non già in n. 11 villette bensì in più di n. 150 villette, precisando che “nulla sa degli accordi economici intercorsi tra le parti”.
Trattasi comunque di dichiarazione generica sulla tipologia di attività svolta dalla - non CP_1
risultando neppure conforme al numero di sopralluoghi (215) indicato nella fattura azionata nella
8 procedura monitoria – dalla quale non discende la prova della sussistenza di un accordo autonomo per i sopralluoghi rispetto al prezzo che avrebbe dovuto essere concordato nel successivo contratto di subappalto.
La prova della fonte negoziale non si ricava neppure dalle dichiarazioni rese da
[...]
testimone di parte attrice, la quale ha specificato di essere stata presente nel Tes_1
momento in cui il e il presero accordi verbali stabilendo che CP_4 Controparte_1 [...]
avrebbe dovuto eseguire le misurazioni ed emettere gratuitamente i preventivi per gli CP_2
infissi da posare”.
È opportuno precisare, a titolo presuntivo unitamente agli altri elementi esaminati, che - anche nell'ipotesi in cui la società opponente non avesse disconosciuto la firma in calce al contratto di subappalto e pertanto lo stesso potesse essere tenuto in considerazione come prova precostituita agli atti - dall'esame di tale documento emerge come i sopralluoghi, nel corso dei quali si sarebbe dovuto procedere ai rilievi delle misure e alla conseguente redazione della documentazione progettuale, fossero da ritenersi gratuiti, da eseguirsi a cura e spese del fornitore. Sul punto, la clausola n. 7.2 1, recita: “Il Fornitore si obbliga – a proprie cura e spese – a: predisporre, ove effettivamente necessarie in relazione all'oggetto della fornitura tutte le tavole di progetto inerenti la fornitura stessa (…)”.
Difettando la prova dell'accordo sulle attività da eseguire e sulla onerosità delle stesse rispetto al futuro contratto di subappalto in quanto meramente propedeutiche allo conclusione dello stesso, risulta, altresì, inapplicabile l'art 1657 c.c., che consente al giudice – in deroga alle disposizione sulla nullità del contratto in caso di oggetto indeterminato o non determinabile - di determinare la misura del corrispettivo del contratto di appalto o di subappalto nell'ipotesi in cui le parti non l'abbiano stabilita o non abbiano previsto come determinarla.
In forza dell'art. 1657 c.c., il giudice ha il potere di procedere con la determinazione dei compensi che spetterebbero all'appaltatore, richiamando, se del caso, le tariffe esistenti o gli usi, ma l'esercizio di tale potere presuppone che non si controverta sull'an debeatur del credito.
Il subappaltatore non ha fornito la prova dell'effettiva esecuzione delle opere, ossia di quali e quante siano state le lavorazioni realizzate e che queste non fossero da eseguirsi gratuitamente in quanto da considerarsi ricomprese nel successivo prezzo del subappalto, né che fosse stato concluso, tra le parti, un contratto avente ad oggetto solo l'attività di sopralluogo.
In merito, la Suprema Corte insegna che:
- (Sez. 3, Sentenza n. 26365 del 07/09/2022 (Rv. 665651 - 01) “Il potere del giudice di determinare il corrispettivo dell'appalto ex art. 1657 c.c. se le parti non abbiano né pattuito la misura, né stabilito il modo per calcolarlo, e sempre che non possa farsi riferimento alle tariffe esistenti ed
9 agli usi, è esercitabile solo ove non si controverta sulle opere eseguite dall'appaltatore, atteso che, in tal caso, questi deve provare l'entità e la consistenza delle opere, non potendo il giudice stabilire il prezzo di cose indeterminate né consentire all'attore di sottrarsi all'onere probatorio che lo riguarda”;
- Sez. 2, Sentenza n. 17959 del 13/09/2016 (Rv. 640889 – 01 ) “Il potere del giudice di determinare il corrispettivo dell'appalto ex art. 1657 c.c. se le parti non ne abbiano pattuito la misura, né stabilito il modo per calcolarlo, e sempre che non possa farsi riferimento alle tariffe esistenti ed agli usi, è esercitabile solo ove non si controverta sulle opere eseguite dall'appaltatore, atteso che, in tal caso, questi deve provare l'entità e la consistenza delle opere, non potendo il giudice stabilire il prezzo di cose indeterminate né consentire all'attore di sottrarsi all'onere probatorio che lo riguarda”.
Infine, non potranno essere riconosciute, in favore di parte opposta, neanche le ulteriori somme esposte nella fattura n. 20096/E, a titolo di costi addebitati a Controparte_1
In assenza della prova della conclusione di contratto di subappalto tra e CP_2 CP_1
oltre che della prova dell'effettiva esecuzione dei sopralluoghi nonché dell'accordo sul
[...]
corrispettivo per i soli sopralluoghi, il rapporto intercorrente tra e il suo fornitore in CP_2
Romania risulta del tutto estraneo alla controversia oggetto di causa.
Peraltro, non risulta versata in atti dalla società opposta nessuna prova in merito all'esistenza del predetto rapporto contrattuale e della sua riconducibilità alla vicenda in oggetto.
3. Sulle conclusioni e sulle spese processuali.
In conclusione, il decreto ingiuntivo n. 15859/2023 del 16/10/2023 emesso in favore di
[...]
deve essere revocato. Controparte_2
deve essere, tuttavia, condannata a corrispondere in favore di Controparte_1 [...]
a titolo di corrispettivo di cui alle fatture n. 220073 e 220074, l'importo pari ad Controparte_2
euro 13.908,98 - risultante dalla somma di euro 8.715,66 (ammontare della fattura n. 220073/E decurtati euro 3.000,00 già pagati da con la fattura n. 220038/E del Controparte_1
24/6/2022) e di euro 5.193,32 (ammontare residuo della fattura n. 220074/E decurtati euro 852,12, a titolo di differenza tra il minor importo della nota pro forma n. 220068/2022 e il maggior importo della successiva fattura n 220074/E) – oltre interessi a norma dell'art. 1284 c.c. dalla domanda giudiziale all'effettivo saldo.
Nulla in punto di spese processuali della fase monitoria, attesa la revoca del decreto ingiuntivo,
Per contro, le spese processuali del giudizio di cognizione seguono la soccombenza e sono liquidate direttamente in dispositivo, sulla base del DM 147 del 2022, tenendo del decisum (euro 13.908,98)
e non del disputatum, con applicazione dei valori prossimi ai medi dello scaglione di riferimento.
10 Entrambe parti, nel rassegnare le conclusioni, hanno formulato domanda di condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Non ricorrendo un'ipotesi di soccombenza totale di nessuna delle due parti (presupposto indefettibile per il riconoscimento del danno da lite temeraria), le domande di condanna ai sensi dell'art 96 c.p.c. devono essere rigettate.
PQM
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 15859/2023 del 16/10/2023 emesso in favore di Controparte_2
[...]
2) condanna al pagamento in favore di della Controparte_1 Controparte_2
somma pari a euro 13.908,98, a titolo di corrispettivo di cui alle fatture n. 220073/E del 22/12/2022
e n. 220074/E del 22/12/2022 oltre interessi moratori ex art. 1284 c.c. dalla domanda giudiziale all'effettivo saldo;
3) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di parte Controparte_1
opposta, che si liquidano in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 17 aprile 2025.
Il Giudice
(Stefania Novelli)
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. STEFANIA NOVELLI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
( rappresentata e difesa dall'avv. Patrizia Controparte_1 P.IVA_1
Reina, presso lo studio del quale in Via Podgora n. 4, Milano, ha eletto domicilio, come da procura agli atti;
-attore opponente-
CONTRO
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Germani del Foro di Controparte_2 P.IVA_2
Milano e dall'abogado stabilito Fulvio Claudio Ferrari del Foro di Palermo, indirizzi pec e Email_1
Email_2
- convenuto opposto -
Conclusioni: Per l'attore opponente: come da memoria integrativa ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.:“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: in via preliminare: - rigettare l'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 15859/2023 – r.g 27650/2023 emesso dal Giudice Unico del Tribunale di Milano per tutti i motivi esposti in narrativa. - accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano e conseguentemente dichiarare competente il Tribunale di Monza per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto dichiarare nullo e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo n. 15859/2023 – R.G. 27650/2023 emesso dal Tribunale di Milano e notificato in data 27 ottobre 2023 da e per tutti i motivi dedotti. Controparte_3 Nel merito: In via principale: accertare e dichiarare la nullità e/ l'inefficacia ed in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto
n. 15859/2023 – r.g 27650/2023 emesso dal Tribunale di Milano siccome infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto da in relazione alle fatture n. 220073/E del Controparte_1 22.12.2022 di € 11.715,66, n. 220074/E del 22.12.2002 di € 6.054,44, n. 220096/E del 5.5.2023 di € 82.960,00 per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- in ogni caso accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti della lite temeraria ex art.96 c.p.c.; - per l'effetto condannare da al pagamento a favore della convenuta del risarcimento del danno da determinarsi Controparte_2 anche in via equitativa dal Giudice. In via subordinata: rideterminare gli importi eventualmente dovuti e ricomputati in base al materiale e ai lavori effettivamente svolti;
In via istruttoria: - ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi, che ci si riserva di indicare, sulle circostanze dedotte in narrativa del fatto dell'atto di citazione dal n. 1 al n 12 che qui si hanno per integralmente ritrascritte precedute dalla locuzione “vero che” ed a prova contraria sui capitoli di controparte con i medesimi testi. Si indicano a testi: Con riserva di indicare altre testi. Con riserva di ulteriori domande ed eccezioni Testimone_1 dell'opposta, chiede di essere autorizzata a chiamare un terzo se l'esigenza sorge dalle difese del convenuto, nonché in ogni caso precisare e modificare le domande e, le eccezioni e le conclusioni già formulate e, a pena di decadenza, indicare nuovi mezzi di prova e produzione documentali ex art 171 cpc. Con vittoria di spese e compensi professionali a favore del legale antistatario”. Per il convenuto opposto: come da foglio di precisazione delle conclusioni “In via preliminare e nel merito: atteso che l'opposizione per cui si procede non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, appalesandosi viceversa l'intento dilatorio e defatigatorio, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n°15859/2023 del 16/10/2023 - RG n. 27650/2023; Nel merito: accertare e dichiarare fondata la richiesta e l'esistenza del diritto fatto valere con il ricorso per ingiunzione, dichiarare infondate le eccezioni formulate da parte avversa per i fatti meglio esposti in narrativa, confermare il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo esecutivo e per l'effetto rigettare le domande di parte attrice con conseguente condanna alle spese e competenze del giudizio ex D.M. 55/14 oltre
1 alla condanna dell'opponente ex art. 96 cpc. In subordine e nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie per tutto quanto esposto in narrativa, pronunciare ordinanza o sentenza immediatamente esecutiva di condanna al pagamento della sorte capitale e dell'eventuale importo a titolo di interessi e/o delle somme risultanti dovute come di giustizia. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi ex DM 55/2014 e condanna di parte attrice opponente ai sensi dell'art. 96 cpc. In via istruttoria Richiamata la documentazione versata in atti e con riserva di ulteriormente produrre e dedurre nei termini di legge.”.
Concise ragioni della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 06/12/2023, ha Controparte_1
proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 15859/2023, emesso dal Tribunale di Milano, in data
16/10/2023 a favore di per l'importo di euro 100.720,44 oltre interessi come da Controparte_2
domanda e spese della procedura monitoria, portato dalle fatture n. 220073/E del 22/12/2022 e n.
220074/E del 22/12/2022, a titolo di corrispettivo per le opere di fornitura e posa di infissi con riferimento al cantiere di Paderno Dugnano e, infine, dalla fattura n. 220096/E del 05/05/2023, emessa sia a titolo di corrispettivo per n. 215 sopralluoghi eseguiti presso il cantiere “Nord est”, sia a titolo di addebito di costi sostenuti da per la risoluzione del contratto stipulato con CP_2
un proprio fornitore denominato Termovest Prod, avvenuta in Romania.
Parte opponente, quali motivi di opposizione, ha dedotto, in sintesi, che: a) le prime due fatture azionate dalla società opposta con il procedimento monitorio (n. 220073/E e n. 220074/E) si riferiscono a un rapporto contrattuale di subappalto che si perfezionò tra le parti ed ebbe, infatti, esecuzione, mentre, la terza e ultima fattura azionata si riferisce ad un rapporto di subappalto che non si perfezionò tra le parti in quanto non ebbe mai luogo la sottoscrizione del relativo contratto;
a tal riguardo, ha disconosciuto la firma in calce al contratto prodotto da con il doc. 4 CP_2
del fascicolo monitorio e, conseguentemente, non potrà trovare applicazione la clausola di deroga della competenza territoriale in esso contenuta, essendo competente, stante anche l'illiquidità del credito, il Tribunale di Monza;
b) invero, effettivamente rivestì la Controparte_1
qualifica di General contractor nell'ambito dell'esecuzione di interventi di riqualificazione energetica (rientranti nell'agevolazione fiscale bonus 110%) aventi ad oggetto delle villette situate tra il Triveneto e la Lombardia (c.d. cantiere “Nord Est”); a tal fine, la società opponente chiese a un preventivo per la fornitura e posa in opera di infissi per n. 115 villette;
c) CP_2 [...]
prima dell'invio del preventivo e della sottoscrizione del relativo contratto di subappalto, CP_2
chiese a di poter emettere sin da subito una fattura comprendente i presumibili Controparte_1 corrispettivi per l'intero appalto, con la promessa di meglio quantificarli alla fine dei sopralluoghi, prevista per Gennaio 2023; d) acconsentì e, infatti, in data 22/12/2022 Controparte_1 [...]
emise la fattura n. 220076/E pari ad euro 762.500,00; tuttavia, per problematiche insorte, CP_2
non trasmise mai il preventivo definitivo e le parti non sottoscrissero mai alcun CP_2
contratto di subappalto;
e) in data 5/5/2023, emise la nota di credito n. 220095/E CP_2
stornando quindi la fattura n. 20076/E e, al contempo, sempre in data 5/5/2023, emise CP_2
la fattura n. 220096/E – azionata con la procedura monitoria - per un totale di euro 82.960,00, a
2 titolo sia di corrispettivi per l'esecuzione di n. 215 sopralluoghi sul cantiere denominato “Nord Est”, sia a titolo di addebito di costi dalla stessa sostenuti per la risoluzione contrattuale CP_2
avvenuta con un proprio fornitore in Romania;
f) la suddetta fattura non è dovuta per un triplice ordine di ragioni: innanzitutto, le parti non pattuirono mai alcun corrispettivo per i sopralluoghi e i rilievi, essendo attività che per loro natura sono propedeutiche all'emissione di un preventivo;
in secondo luogo, i rilievi eseguiti furono superiori (215) rispetto al numero delle villette (115) per ragioni addebitabili unicamente a che in alcuni casi li eseguì in modo errato e si rese CP_2
necessario ripeterli;
infine, il rapporto tra e il proprio forniture in Romania non CP_2
riguarda che con la società opposta non sottoscrisse mai alcun contratto di Controparte_1 subappalto rispetto al cantiere denominato “Nord Est”; g) non sono altresì dovuti i corrispettivi di cui alla fattura n. 220073/E del 22/12/2022 relativi al cantiere di Paderno Dugnano, perché da un lato le attività di posa eseguite dalla società opposta si rivelarono affette da vizi e difetti e, dall'altro lato, la voce di corrispettivo pari a euro 3.000,00 per “fornitura di materiali di consumo e posa in opera di tutti i serramenti” fu già esposta da nella sua fattura n. 220038/E del CP_2
24/6/2022 che venne regolarmente pagata da h) infine, anche i corrispettivi Controparte_1 residui pari ad euro 6.045,44 di cui alla fattura n. 220074/E del 22/12/2022, sempre relativi al cantiere di Paderno Dugnano, non sono dovuti poiché i materiali forniti si rivelarono non conformi e vennero esposti in fattura costi più elevati rispetto a quelli indicati nella nota pro forma n.
220068/2022, per una differenza pari ad euro 852,12.
Alla luce delle suddette allegazioni ha concluso chiedendo: - in via preliminare, di dichiarare l'incompetenza territoriale del Foro di Milano in favore del Foro di Monza e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, in via principale, di revocare il decreto ingiuntivo opposto perché nullo e/o inefficacie;
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto da Controparte_1
nei confronti di - in via subordinata, di rideterminare gli importi
[...] Controparte_3
dovuti in relazione ai materiali forniti e ai lavori effettivamente eseguiti;
- condannare Controparte_2
al risarcimento dei danni ai sensi dell'art 96 cpc;
- con vittoria di spese e competenze in favore
[...]
del legale antistatario.
Si è costituita tempestivamente in giudizio, il 06/03/2023, allegando, in sintesi, Controparte_2
che: a) la competenza del Tribunale di Milano, a prescindere dalla contestazione avanzata della società opponente in merito all'inesistenza di un contratto di subappalto relativamente al cantiere
“Nord Est”, deve essere confermata in ragione dell'applicazione dell'art 20 c.p.c. al caso di specie, che individua come foro facoltativo per i diritti di obbligazione anche il giudice del luogo in cui l'obbligazione è sorta o deve essere eseguita;
b) il contratto di subappalto relativo al cantiere “Nord
Est”, in ogni caso, venne sottoscritto dall'attrice opponente presso la propria sede alla presenza di
3 diversi testimoni e fu oggetto di ampia negoziazione tra le parti;
c) infatti, Controparte_1 approvò l'emissione delle fatture da parte di proprio in ragione dell'esistenza del CP_2
suddetto rapporto contrattuale;
d) il credito della società opposta risulta provato oltre che con la produzione nell'ambito del procedimento monitorio dalle fatture elettroniche e dal relativo estratto autentico notarile, altresì dall'offerta della fornitura sottoscritta per accettazione dall'attrice apponente;
e) non sollevò mai nei confronti della società opposta – prima del Controparte_1
presente giudizio – contestazioni relative all'emissione delle fatture, a eventuali ritardi e alla fornitura di merce non conforme, di cui infatti non fornisce in sede di opposizione alcuna prova scritta.
Alla luce delle suddette allegazioni ha concluso chiedendo: - di dichiarare infondate le eccezioni avanzate da e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- in via Controparte_1
subordinata, in caso di accoglimento delle domande di pronunciare ordinanza o Controparte_1
sentenza immediatamente esecutiva comprensiva della sorte capitale e degli interessi;
- condannare la società opponente ai sensi dell'art 96 cpc.
Verificata la regolarità del contraddittorio e svolte le ulteriori verifiche preliminari a norma dell'art. 171 bis c.p.c. è stata fissata la prima udienza, rispetto alla quale sono decorsi i termini perentori per il deposito delle memorie integrative.
Maturate le preclusioni assertive e istruttorie, all'esito della prima udienza di comparizione e trattazione – nel corso della quale è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione a norma dell'art. 185 c.p.c. - è stata rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e sono state accolte, in parte, le prove costituende articolate.
All'esito dell'udienza di assunzione dei mezzi di prova, è stata fissata udienza di rimessione della causa in decisione, in occasione della quale sono stati assegnati i termini perentori massimi ex art. 189 c.p.c.
1. Sulle fatture n. 220073/E del 22/12/2022 e n. 220074/E del 22/12/2022
La parte ingiungente, sin dalla procedura monitoria, ha agito in giudizio per ottenere il pagamento dei corrispettivi della fattura n. 220073/E del 22/12/2022 per la fornitura e posa di infissi relativamente cantiere di Paderno Dugnano e della n. 220074/E del 22/12/2022 per la fornitura e posa di infissi sempre relativamente al cantiere di Paderno Dugnano.
La parte opponente, pur contestando il quantum debeatur indicato nelle stesse, non ne ha contestato la fonte negoziale, individuata, appunto, in un contratto di subappalto stipulato tra le parti a cui risulta pacificamente essere stata data effettiva esecuzione.
4 Rispetto alla fattura n. 220073 del 22/12/2022, ha allegato che i Controparte_1
l'importo portato dalla stessa, pari ad euro, 11.715,66 non è dovuto perché, da un lato, le opere eseguite risultarono affette da vizi e difetti e, dall'altro, la voce di corrispettivo “fornitura di materiali di consumo e posa in opera di tutti i serramenti” pari a euro 3.000,00 venne già esposta da nella precedente fattura n. 220038/E del 24/6/2022 (doc.
2-2bis parte opponente), CP_2
che provvide a saldare integralmente. Controparte_1
Sotto il profilo dei vizi e difformità, non può che rilevarsi l'assenza di allegazione, prima che di prova, gravante sull'opponente, su elementi di fatto a sostegno della sussistenza di problematiche inerenti al serramento e, soprattutto, di quali fossero, in concreto, le non conformità rilevate,
Per contro, quanto alla prospettata duplicazione delle voci di corrispettivo, deve ritenersi provata, a norma dell'art 115 c.p.c., perché non specificatamente contestata dalla società opposta entro il termine perentorio delle preclusioni assertive, la circostanza allegata dall'opponente per cui
[...]
avesse richiesto due volte la parte di corrispettivo pari ad euro 3.000,00 e relativa alla CP_2 voce “fornitura di materiali di consumo e posa in opera di tutti i serramenti”, includendolo, dapprima, nella fattura n. 220038/E del 24/6/2022, integralmente saldata da e, Controparte_1
successivamente, anche nella fattura ingiunta n.220073/E del 22/12/2022.
Ne consegue, quindi, che dal totale della fattura n. 220073/E pari ad euro 11.715,66 deve essere decurtata la somma di euro 3.000,00 in quanto già pagata dalla società opponente.
Rispetto alla seconda fattura azionata con la procedura monitoria dalla società opposta per l'importo residuo di euro 6.045,44, ossia la n. 220074/E del 22/12/2022, l'opponente non ha contestato la fonte negoziale costituita - anche in questo caso - dal contratto di subappalto relativo al cantiere di
Paderno Dugnano, bensì il quantum debeatur,
Anche in relazione a tale titolo, le allegazioni a sostegno della non conformità delle merce sono generiche e, quindi, non idonee né a giustificare la sospensione del pagamento della stessa a norma dell'art. 1460 comma 2 c.c., né a ritenere che sussistessero dei danni conseguenza da portare in compensazione c.d. atecnica.
Per contro, sempre in forza del principio di non contestazione a norma dell'art. 115 c.p.c., può ritenersi fondata la allegazione sulla duplicazione di una voce di corrispettivo, già pagata, con conseguente decurtazione della somma di euro 852,12 dall'importo di euro 6.045,44 8doc. 4 fasc. opponente).
2. Sulla fattura 220096 del 05/05/2022
Con riferimento alla fattura n. 220096/E del 05/05/2023, ha contestato, Controparte_1
innanzitutto, la sussistenza del fonte negoziale del diritto di credito vantato da CP_2
5 disconoscendo la sottoscrizione posta in calce al contratto di subappalto prodotto sin dalla procedura monitoria (doc. 4 del fascicolo monitorio) dalla parte opposta.
Nondimeno, ha allegato che - non avendo mai ricevuto un preventivo da parte di – le CP_2
parti non stipularono alcun contratto di subappalto in relazione al cantiere “Nord est” e che le attività consistenti nei sopralluoghi delle villette fossero da considerarsi gratuite, in quanto naturalmente propedeutiche all'emissione di un preventivo e alla successiva di un accordo, mai raggiunto dalle parti.
Orbene, la società opposta, sin dalla procedura monitoria, ha prodotto in giudizio il contratto di subappalto (doc. 4 fascicolo monitorio) di cui al cantiere denominato “Nord Est”, che assume essere stato stipulato con con riferimento alle opere di riqualificazione energetica di Controparte_1
alcune villette situate tra il Triveneto e la Lombardia.
La fattura n. 20096/2022 - azionata con la procedura monitoria – si riferisce ai corrispettivi non pagati da per l'esecuzione da parte di di n. 215 sopralluoghi presso Controparte_1 CP_2
le villette di cui al suddetto cantiere. Inoltre, con la medesima fattura, addebitò a CP_2
i costi che l'opposta sostenne in ragione della risoluzione contrattuale avvenuta Controparte_1
con il proprio fornitore in Romania.
A fronte delle specifiche contestazioni sollevate dall'opponente e anche del disconoscimento, a norma dell'art. 214 c.p.c., della sottoscrizione apposta al contratto, era onere della società opposta nella sua qualità di attrice sostanziale nel giudizio di opposizione, ex art. 2697 comma 1 c.c., provare l'accordo tra i contraenti sia sull'an debeatur, ossia la fonte negoziale da cui derivi l'esistenza del proprio diritto di credito, sia sul quantum debeatur.
Quanto alla fonte negoziale, non ha proposto entro il termine perentorio previsto Controparte_2
per le deduzioni istruttorie, ossia con la memoria integrativa ex art 171 ter n. 2 c.p.c., apposita istanza di verificazione ai sensi dell'art 216 cpc, presupposto indefettibile per poter continuare ad avvalersi del documento in questione, nella sua qualità di prova precostituita.
La Suprema Corte ha, infatti, chiarito che: (Sez. 2 - , Ordinanza n . 3602 del 08/02/2024 (Rv. 670299 - 02): “In tema di disconoscimento della scrittura privata, la mancata proposizione dell'istanza di verificazione equivale, secondo la presunzione legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto - essendogli precluso l'accertamento dell'autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura medesima o ad argomenti logici - e che la parte che ha disconosciuto la scrittura non può trarre dalla mancata proposizione dell'istanza di verificazione elementi di prova a sé favorevoli” ; Sez. U - , Sentenza n.
3086 del 01/02/2022 (Rv. 663786 - 01): “La mancata proposizione dell'istanza di verificazione, al
6 pari della successiva rinuncia alla stessa, privando il documento disconosciuto di ogni inferenza probatoria, ne preclude al giudice la valutazione ai fini della formazione del proprio convincimento, senza che gli sia consentito maturare altrimenti il giudizio sulla sua autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura o ad argomenti logici, divenendo perciò il documento irrilevante, e non utilizzabile, nei riguardi non solo della parte che lo disconosce, ma anche, e segnatamente, della parte che lo ha prodotto. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale la corte d'appello aveva ritenuto utilizzabili le risultanze di una consulenza tecnica d'ufficio grafologica, malgrado l'intervenuta rinuncia della parte all'istanza di verificazione sui documenti contabili che erano stati oggetto di disconoscimento)”.
La società opponente, in seguito all'istanza disconoscimento della scrittura privata, ha proposto altresì eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, individuando quale giudice territorialmente competente quello del Tribunale di Monza, sulla base dell'assunto che non avendo mai sottoscritto il contratto di subappalto non potesse operare la clausola di deroga della competenza territoriale in favore del giudice di Milano, così come previsto dalla clausola 16 del contratto stesso. ha, inoltre, allegato che il Tribunale di Milano, quale giudice del Controparte_1
domicilio del creditore ai sensi dell'art 1182 comma 3 c.c., non possa in ogni caso ritenersi competente in quanto trattasi di obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro non liquida perché contestata.
Tale eccezione non può essere accolta, atteso che, come noto, ai sensi dell'art 20 c.p.c., il creditore ha la facoltà di rivolgersi, nelle controversie relative ai diritti di obbligazione, anche al giudice del luogo in cui l'obbligazione è sorta o deve essere eseguita (forum destinatae solutionis)
Peraltro, nel caso di specie, trattasi di controversia in materia di diritti di obbligazione aventi ad oggetto somme di denaro liquide da adempiersi al domicilio del creditore ai sensi dell'art.1182 comma 3 c.c. – da individuarsi nella sede della società che deve ricevere il pagamento del corrispettivo - avendo la società opposta prodotto sin dalla procedura monitoria, non solo, le relative fatture, ma anche, gli estratti autentici notarili delle scritture contabili.
L'ammontare del credito risulta – dalle prove precostituite agli atti - determinato nel suo ammontare con sufficiente certezza e quindi liquido: le sole contestazioni del debitore (più o meno complesse) non possono privare un credito liquido di questa qualità e incidere quindi sulla competenza territoriale, spettando in ogni caso solo al giudice accertare - nella fase di merito - il corretto ammontare del credito.
Sul punto, la Suprema Corte insegna che (ez. 2 - , Sentenza n. 32692 del 12/12/2019 (Rv. 656299 -
01) “Ai fini della determinazione della competenza territoriale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c., il "forum destinatae solutionis", previsto dal terzo comma di tale
7 ultima disposizione, è applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora
l'attore abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, non incidendo sulla individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessità dell'indagine sull'ammontare effettivo del credito, la quale attiene esclusivamente alla successiva fase di merito”.
Essendo precluso al giudice di tenere conto, ai fini del decidere, delle clausole della scrittura privata in oggetto, deve rilevarsi che entro il termine perentorio delle preclusioni, non ha Controparte_2
fornito la prova di un accordo, quanto meno verbale, sulla natura, tipologia e quantità dei sopralluoghi che le sarebbero stati commissionati dalla società opponente, né di un accordo in punto di corrispettivo, per i soli sopralluoghi, per un importo di euro 43.000,00 (oltre iva 22%).
In particolare, parte opponente ha allegato che i sopralluoghi non furono oggetto di alcun accordo economico in tal senso, proprio perché trattasi di attività naturalmente propedeutiche, dapprima, alla formulazione di un preventivo e, successivamente, alla conclusione di un contratto, che, in realta, non venne stipulato. ha allegato unicamente di aver effettuato n. 215 sopralluoghi senza fornire nè la Controparte_2 prova dell'effettiva esecuzione degli stessi, né della pattuizione verbale di un prezzo autonomo e determinato – a prescindere dalla conclusione del contratto – per i soli sopralluoghi. Solo per completezza, non risulta neppure allegato specificatamente, entro il termine perentorio delle preclusioni assertive, il luogo in cui ove fossero ubicate le villette presso cui avrebbe Controparte_2
eseguito i predetti sopralluoghi, né tantomeno il numero delle villette e dei relativi sopralluoghi eseguiti e/o da eseguire.
Nonostante, nel proprio atto introduttivo, alleghi l'esistenza di un'offerta formulata Controparte_2
per la fornitura (e quindi non per i sopralluoghi) accettata da non risulta essere Controparte_1
stata versata in atti alcuna prova scritta relativa a tale circostanza.
Anche dall'esame delle prove costituende assunte non può ritenersi provata la fonte negoziale del credito di cui alla fattura n. 220096.
Più nel dettaglio, il testimone di parte convenuta sentito a prova contraria sui capitoli Tes_2
di prova n. 4-5-14 della seconda memoria integrativa di parte attrice (nel rispondere al capitolo 4:
CP_
“vero che dal luglio 2022 effettuava dei sopralluoghi per rilevazioni delle Controparte_2 misure in numero 11 villette a fronte della 115 villette”) ha dichiarato che eseguì Controparte_2
effettivamente i sopralluoghi per la verifica e presa delle misure degli infissi non già in n. 11 villette bensì in più di n. 150 villette, precisando che “nulla sa degli accordi economici intercorsi tra le parti”.
Trattasi comunque di dichiarazione generica sulla tipologia di attività svolta dalla - non CP_1
risultando neppure conforme al numero di sopralluoghi (215) indicato nella fattura azionata nella
8 procedura monitoria – dalla quale non discende la prova della sussistenza di un accordo autonomo per i sopralluoghi rispetto al prezzo che avrebbe dovuto essere concordato nel successivo contratto di subappalto.
La prova della fonte negoziale non si ricava neppure dalle dichiarazioni rese da
[...]
testimone di parte attrice, la quale ha specificato di essere stata presente nel Tes_1
momento in cui il e il presero accordi verbali stabilendo che CP_4 Controparte_1 [...]
avrebbe dovuto eseguire le misurazioni ed emettere gratuitamente i preventivi per gli CP_2
infissi da posare”.
È opportuno precisare, a titolo presuntivo unitamente agli altri elementi esaminati, che - anche nell'ipotesi in cui la società opponente non avesse disconosciuto la firma in calce al contratto di subappalto e pertanto lo stesso potesse essere tenuto in considerazione come prova precostituita agli atti - dall'esame di tale documento emerge come i sopralluoghi, nel corso dei quali si sarebbe dovuto procedere ai rilievi delle misure e alla conseguente redazione della documentazione progettuale, fossero da ritenersi gratuiti, da eseguirsi a cura e spese del fornitore. Sul punto, la clausola n. 7.2 1, recita: “Il Fornitore si obbliga – a proprie cura e spese – a: predisporre, ove effettivamente necessarie in relazione all'oggetto della fornitura tutte le tavole di progetto inerenti la fornitura stessa (…)”.
Difettando la prova dell'accordo sulle attività da eseguire e sulla onerosità delle stesse rispetto al futuro contratto di subappalto in quanto meramente propedeutiche allo conclusione dello stesso, risulta, altresì, inapplicabile l'art 1657 c.c., che consente al giudice – in deroga alle disposizione sulla nullità del contratto in caso di oggetto indeterminato o non determinabile - di determinare la misura del corrispettivo del contratto di appalto o di subappalto nell'ipotesi in cui le parti non l'abbiano stabilita o non abbiano previsto come determinarla.
In forza dell'art. 1657 c.c., il giudice ha il potere di procedere con la determinazione dei compensi che spetterebbero all'appaltatore, richiamando, se del caso, le tariffe esistenti o gli usi, ma l'esercizio di tale potere presuppone che non si controverta sull'an debeatur del credito.
Il subappaltatore non ha fornito la prova dell'effettiva esecuzione delle opere, ossia di quali e quante siano state le lavorazioni realizzate e che queste non fossero da eseguirsi gratuitamente in quanto da considerarsi ricomprese nel successivo prezzo del subappalto, né che fosse stato concluso, tra le parti, un contratto avente ad oggetto solo l'attività di sopralluogo.
In merito, la Suprema Corte insegna che:
- (Sez. 3, Sentenza n. 26365 del 07/09/2022 (Rv. 665651 - 01) “Il potere del giudice di determinare il corrispettivo dell'appalto ex art. 1657 c.c. se le parti non abbiano né pattuito la misura, né stabilito il modo per calcolarlo, e sempre che non possa farsi riferimento alle tariffe esistenti ed
9 agli usi, è esercitabile solo ove non si controverta sulle opere eseguite dall'appaltatore, atteso che, in tal caso, questi deve provare l'entità e la consistenza delle opere, non potendo il giudice stabilire il prezzo di cose indeterminate né consentire all'attore di sottrarsi all'onere probatorio che lo riguarda”;
- Sez. 2, Sentenza n. 17959 del 13/09/2016 (Rv. 640889 – 01 ) “Il potere del giudice di determinare il corrispettivo dell'appalto ex art. 1657 c.c. se le parti non ne abbiano pattuito la misura, né stabilito il modo per calcolarlo, e sempre che non possa farsi riferimento alle tariffe esistenti ed agli usi, è esercitabile solo ove non si controverta sulle opere eseguite dall'appaltatore, atteso che, in tal caso, questi deve provare l'entità e la consistenza delle opere, non potendo il giudice stabilire il prezzo di cose indeterminate né consentire all'attore di sottrarsi all'onere probatorio che lo riguarda”.
Infine, non potranno essere riconosciute, in favore di parte opposta, neanche le ulteriori somme esposte nella fattura n. 20096/E, a titolo di costi addebitati a Controparte_1
In assenza della prova della conclusione di contratto di subappalto tra e CP_2 CP_1
oltre che della prova dell'effettiva esecuzione dei sopralluoghi nonché dell'accordo sul
[...]
corrispettivo per i soli sopralluoghi, il rapporto intercorrente tra e il suo fornitore in CP_2
Romania risulta del tutto estraneo alla controversia oggetto di causa.
Peraltro, non risulta versata in atti dalla società opposta nessuna prova in merito all'esistenza del predetto rapporto contrattuale e della sua riconducibilità alla vicenda in oggetto.
3. Sulle conclusioni e sulle spese processuali.
In conclusione, il decreto ingiuntivo n. 15859/2023 del 16/10/2023 emesso in favore di
[...]
deve essere revocato. Controparte_2
deve essere, tuttavia, condannata a corrispondere in favore di Controparte_1 [...]
a titolo di corrispettivo di cui alle fatture n. 220073 e 220074, l'importo pari ad Controparte_2
euro 13.908,98 - risultante dalla somma di euro 8.715,66 (ammontare della fattura n. 220073/E decurtati euro 3.000,00 già pagati da con la fattura n. 220038/E del Controparte_1
24/6/2022) e di euro 5.193,32 (ammontare residuo della fattura n. 220074/E decurtati euro 852,12, a titolo di differenza tra il minor importo della nota pro forma n. 220068/2022 e il maggior importo della successiva fattura n 220074/E) – oltre interessi a norma dell'art. 1284 c.c. dalla domanda giudiziale all'effettivo saldo.
Nulla in punto di spese processuali della fase monitoria, attesa la revoca del decreto ingiuntivo,
Per contro, le spese processuali del giudizio di cognizione seguono la soccombenza e sono liquidate direttamente in dispositivo, sulla base del DM 147 del 2022, tenendo del decisum (euro 13.908,98)
e non del disputatum, con applicazione dei valori prossimi ai medi dello scaglione di riferimento.
10 Entrambe parti, nel rassegnare le conclusioni, hanno formulato domanda di condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Non ricorrendo un'ipotesi di soccombenza totale di nessuna delle due parti (presupposto indefettibile per il riconoscimento del danno da lite temeraria), le domande di condanna ai sensi dell'art 96 c.p.c. devono essere rigettate.
PQM
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 15859/2023 del 16/10/2023 emesso in favore di Controparte_2
[...]
2) condanna al pagamento in favore di della Controparte_1 Controparte_2
somma pari a euro 13.908,98, a titolo di corrispettivo di cui alle fatture n. 220073/E del 22/12/2022
e n. 220074/E del 22/12/2022 oltre interessi moratori ex art. 1284 c.c. dalla domanda giudiziale all'effettivo saldo;
3) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di parte Controparte_1
opposta, che si liquidano in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 17 aprile 2025.
Il Giudice
(Stefania Novelli)
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