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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 15/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1056/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
Il Tribunale di Cremona, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giorgio Scarsato Presidente rel dott.ssa Benedetta Fattori Giudice dott.ssa Federica Meloni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
PARZIALE ex art. 473bis.28 e .49 cod. proc. civ. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1056/2024 promossa da:
nato in [...] il [...] Parte_1
(C.F. ) C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Mauro Nicoli parte ricorrente contro
, nata a [...] il [...] Controparte_1
(C.F. C.F._2 parte resistente contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero
e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio civile in Casalmaggiore il 13.5.2000. Per Per_ La coppia ha avuto tre figli: ; -entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti -, e , nato a [...] il [...]. Per_3
L' di nato in [...] ma ha la nazionalità italiana: a far data da Parte_1 due anni a questa parte esso è tornato a vivere nel proprio Paese d'origine.
Con ricorso del 18.6.2024 l' ha introdotto il presente giudizio, Parte_1 chiedendo dichiararsi la separazione personale dei coniugi e, contestualmente, avanzando domanda di pronuncia per lo scioglimento del matrimonio, chiedendo disporsi l'affido condiviso di , il suo collocamento presso la Per_3 madre in Italia e di porre a proprio carico, per il mantenimento di madre e figlio, la somma di € 1000,00 mensili.
Alla prima udienza del 31.10.2024 è stata dichiarata la contumacia della resistente e con ordinanza del 3.1.2025 sono stati assunti i provvedimenti provvisori del caso.
Poiché parte ricorrente ha chiesto adottarsi pronuncia sullo status, la causa è stata rimessa in decisione.
Va dichiarata la separazione fra le parti.
Nonostante il convenuto risieda e viva in Marocco da due anni, sulla domanda sussiste la giurisdizione italiana e la domanda va decisa in base al diritto italiano: la giurisdizione italiana si radica in forza del criterio ex art. 3 lettera a) punto ii) reg. UE 1111/2019, essendo la resistente ancora residente italiana;
la legge italiana va applicata in forza del criterio sussidiario di cui alla lettera c) dell'art. 8 reg. UE 1259/2010, avendo entrambe le parti la cittadinanza italiana.
Dando applicazione al diritto italiano, la domanda di separazione va accolta perché la giurisprudenza è consolidata nell'affermare che, ai fini della pronuncia della separazione, non sia necessario accertare la oggettiva intollerabilità della convivenza, ma sia sufficiente accertare la volontà di una delle parti di porre fine alla unione coniugale (cfr. da ultimo, Cass.
16698/2020), e perché nei propri atti parte ricorrente ha chiaramente allegato essere venuta meno da tempo la comunione spirituale fra esso e la
CP_1
Stante la natura delle domande avanzate da parte ricorrente, stante l'adozione di provvedimenti provvisori sulle stesse, stante la contumacia di parte resistente, la pronuncia definitiva sulle domande può essere rinviata alla pronuncia del divorzio.
Con separata ordinanza si disporrà il prosieguo del giudizio.
Le spese di lite saranno liquidate in sede di definizione complessiva del giudizio.
PQM
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, non definitivamente decidendo la causa R.G. 1056/ 2024
DICHIARA la separazione personale fra Parte_1 [...]
il cui matrimonio civile è stato contratto in CP_1
Casalmaggiore il 13.5.2000 ed è stato iscritto nei Registri dello Stato
Civile del Comune di Casalmaggiore al n. 7 Parte I Anno 2000;
Cremona, 13/01/2025
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria la comunicazione della presente sentenza alle parti;