TRIB
Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 31/03/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1405/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulio Berti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1405/2023 promossa da:
(CF ) Parte_1 P.IVA_1
ATTORE/I contro
(CF CP_1 C.F._1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
voglia il Tribunale di Perugia, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: accertare
l'illegittimità ed erroneità del provvedimento autorizzativo (“visto”) dell'estensione del pignoramento
16.02.2021, sui conti correnti della dell'ordinanza 13.12.2022, emessa a definizione della Parte_1
opposizione di terzo formulata da (R.G. es. mob. n. 867-1/2020), e, solo per quanto di Parte_1 ragione, della ordinanza 6.03.2023, emessa dallo stesso Giudice dell'esecuzione a definizione della procedura esecutiva proposta da a danno di (R.G. es. mob. n. 867-2020), CP_1 Parte_2
nella parte in cui ha ordinato al terzo di corrispondere alla creditrice procedente la somma Parte_1
di euro 30.000,00 (trentamila; condannare di conseguenza la convenuta alla restituzione in CP_1
favore della (mediante accredito sul conto corrente 802633 presso il Monte dei Paschi Parte_1
di Siena, filiale Perugia - Strozzacapponi) dell'importo di euro 30.000,00 (trentamila) versato dal
“terzo” in esecuzione dell'illegittima ordinanza del giudice dell'esecuzione, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
condannare la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali arrecati al terzo pignorato nella procedura esecutiva R.G. Es. Mob. n. 867-1-2020, nella misura che sarà determinata in corso di causa, o comunque che sarà liquidata dal Tribunale in via
pagina 1 di 5 equitativa; condannare controparte al pagamento delle spese e compenso professionale di lite, anche della fase sommaria.
Per : CP_1
IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare la inammissibilità della presente iniziativa processuale per i motivi di cui sopra in ordine alle domande nuove e contestualmente dichiarare sia la legittimità del provvedimento di estensione del pignoramento ex art 2912 c.c., come anche del provvedimento di assegnazione e definizione della procedura esecutiva emesso dal G.E. Dott.ssa Rosa Lavanga in data
06.03.2023, non impugnato ex art 617 cpc nei termini di legge e confermare la responsabilità della
[...]
e del suo socio per il ritardato e/o omesso pagamento delle uniche contabili Parte_1 Parte_2
prodotte;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accertata la proposizione di domande nuove ed ulteriori rispetto a quelle formulate con l'opposizione ex art 619 cpc, dichiararne per i motivi di diritto di cui sopra la loro inammissibilità ed il loro conseguente rigetto, come anche si chiede di respingere la richiesta di condanna della sig.ra al risarcimento del danno in favore della poichè CP_1 Parte_1
infondata ed illegittima, non solo sotto il profilo fattuale, ma anche del diritto azionato e soprattutto perché non provata, con conseguente conferma della legittimità della ordinanza di assegnazione del
06.03.2023 in quanto non impugnata nei termini di legge ed accettata per acquiescienza da parte attrice;
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di accoglimento delle istanze avversarie, disporre in sostituzione delle somme assegnate alla sig.ra con provvedimento autorizzativo del G.E., Dott.ssa CP_1
Rosa Lavanga, l'attribuzione delle quote societarie pignorate e corrispondenti allo stesso valore per cui si discute pari all'importo di Euro 30.000,00
Il Tutto con vittoria di spese e compensi professionali e contestuale condanna di parte attrice e del sig.
, stante la manifesta inammissibilità del presente giudizio;
ciò anche ai sensi e per gli Parte_2 effetti di quanto previsto all'art. 96 cpc.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in opposizione ex art 619 cpc, chiedeva “in via preliminare, valutata la Parte_1
legittimazione ed ammissibilità della presente opposizione, ritenuto il fumus ed il periculum dei gravissimi ed irreparabili danni, sospendere con decreto inaudita altera parte l'esecuzione in corso N.
867/2020 ex art 624 c.p.c., limitatamente agli effetti dell'estensione ai conti correnti identificati in atti intestati alla opponente società; ovvero, in via subordinata, adottare detto provvedimento all'esito della comparizione delle parti - nel merito, fissata l'udienza di comparizione delle parti ed il termine per la notifica del presente ricorso e relativo decreto, dichiarare, in accoglimento della opposizione per i motivi in atti, l'inammissibilità, la nullità, l'infondatezza e comunque l'inefficacia dell'opposta pagina 2 di 5 estensione del pignoramento sulla quota della metà dei conti correnti (e quindi sul denaro ivi giacente) intestati alla n. 7421.00 e n. 8026.33 c/o – in mero Parte_1 Controparte_2
subordine, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda di inefficacia dell'estensione del pignoramento, e salvo gravame, disporre, anche ex officio, ai sensi dell'art. 469 c.p.c., la riduzione del pignoramento delle somme di cui ai conti correnti intestati, al solo importo ritenuto congruo a fini della cautela del credito azionato dalla creditrice, con liberazione dal vincolo sui conti correnti n.
7421.00 e n. 8026.33 c/o intestati all'opponente – condannare Controparte_2 CP_1 al risarcimento dei danni da responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
[...]
nella misura che sarà ritenuta di giustizia, e comunque non inferiore ad euro 10.000,00, o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, fatta salva riserva di risarcimento del danno patrimoniale
e non, occorso ed occorrendo in capo alla società opponente, nella azionanda sede di merito – condannare alla refusione delle spese e del compenso professionale di lite”. Il Giudice dell'Esecuzione, con ordinanza del 13.12.2022, a definizione della fase cautelare, accoglieva la sola richiesta avanzata in via subordinata dall'opponente, salvo gravame, di riduzione del pignoramento, assegnando termine per l'introduzione del giudizio di merito. Tale ordinanza non veniva reclamata al
Collegio. Successivamente, lo stesso Giudice dell'Esecuzione pronunciava ordinanza di assegnazione, che non veniva impugnata nei termini ex art 617 cpc. Con atto di citazione datato 15.03.2023,
[...]
introduceva il giudizio di merito, rassegnando le seguenti conclusioni: voglia il Tribunale di Parte_1
Perugia, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: accertare l'illegittimità ed erroneità del provvedimento autorizzativo (“visto”) dell'estensione del pignoramento 16.02.2021, sui conti correnti della dell'ordinanza 13.12.2022, emessa a definizione della opposizione di terzo Parte_1
formulata da (R.G. es. mob. n. 867-1/2020), e, solo per quanto di ragione, della ordinanza Parte_1
6.03.2023, emessa dallo stesso Giudice dell'esecuzione a definizione della procedura esecutiva proposta da a danno di (R.G. es. mob. n. 867-2020), nella parte in cui ha CP_1 Parte_2
ordinato al terzo di corrispondere alla creditrice procedente la somma di euro 30.000,00 Parte_1
(trentamila; condannare di conseguenza la convenuta alla restituzione in favore della CP_1 [...]
(mediante accredito sul conto corrente 802633 presso il Monte dei Paschi di Siena, filiale Parte_1
Perugia - Strozzacapponi) dell'importo di euro 30.000,00 (trentamila) versato dal “terzo” in esecuzione dell'illegittima ordinanza del giudice dell'esecuzione, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
condannare la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali arrecati al terzo pignorato nella procedura esecutiva R.G. Es. Mob. n. 867-1-2020, nella misura che sarà determinata in corso di causa, o comunque che sarà liquidata dal Tribunale in via equitativa;
condannare controparte al pagamento delle spese e compenso professionale di lite, anche della fase
pagina 3 di 5 sommaria. Dal confronto tra le conclusioni rassegnate in ricorso prima ed in citazione poi, si evince come in quest'ultimo caso l'attuale opponente abbia introdotto una domanda nuova e cioè quella relativa all'accertamento “dell'illegittimità ed erroneità…solo per quanto di ragione , della ordinanza
6.03.2023, emessa dallo stesso Giudice dell'esecuzione a definizione della procedura esecutiva” che non può trovare ingresso in questo giudizio perché domanda nuova, poiché la relativa ordinanza di assegnazione avrebbe semmai dovuto essere impugnata ex art 617 cpc, quale opposizione agli atti esecutivi. Va comunque precisato che l'opponente ha chiarito come il riferimento all'ordinanza di assegnazione “ 6.03.2023, emessa dal G.E. a conclusione della procedura esecutiva promossa dalla
è stata dal terzo impugnata (nel termine di legge) ai soli fini dell'accertamento della sua CP_1 conseguenziale illegittimità ed erroneità, avendo essa consolidato gli effetti dell'illegittimo pignoramento attuato a danno del terzo non debitore (come esattamente ricorda controparte sottolineando che “le somme sono state erogate solo a seguito del provvedimento di assegnazione”), non già ai fini di una sua modifica o revoca (ossia: solo per il rapporto di interdipendenza sussistente tra provvedimento conclusivo della fase cautelare e provvedimento conseguenziale di assegnazione).
Ciò premesso, è pacifico che la quota di partecipazione di una società a responsabilità limitata è soggetta a trasferimenti, pignoramenti e sequestri nei confronti del socio che ne è il titolare: ai sensi dell'art. 2912 C.C.,“Il pignoramento comprende gli accessori, le pertinenze e i frutti della cosa pignorata” con l'effetto che con l'approvazione del bilancio annuale e della volontà dell'assemblea di procedere alla distribuzione degli utili, il creditore particolare del socio potrà estendere il pignoramento sugli utili teoricamente dovuti all'ex socio esecutato. Nel caso di specie, tuttavia, l'estensione del pignoramento è stata consentita sui conti correnti della società, senza la prova che le somme in essi contenute derivassero da utili conseguiti dalla società e che gli stessi fossero stati comunque oggetto di pronuncia dell'assemblea con attribuzione ai singoli soci, in assenza della quale la liquidità presente nei
Pa predetti conti correnti rimane nell'esclusiva disponibilità della stante anche il fatto che sulla distribuzione degli utili il socio non ha un vero e proprio diritto al loro conseguimento, bensì una mera aspettativa, atteso che detta norma riconosce esclusivamente il diritto di approvazione del bilancio al momento del quale i soci decidono pure sulla distribuzione o meno degli utili. Nel caso di specie, pertanto, è illegittima l'ordinanza emessa del 13.12.2022 che ha autorizzato l'estensione del pignoramento, pur limitata nell'importo, alle somme contenute nei conti correnti bancari intestati alla società terza opponente, non essendo stata fornita alcuna prova che tali somme fossero oggetto di distribuzione di utili ai soci. L'opposizione è quindi fondata e va dichiarato illegittimo il pignoramento eseguito sui conti correnti bancari intestati alla società opponente. Considerato altresì che, in accoglimento da parte del Giudice dell'Esecuzione della riduzione del pignoramento;
di quanto pagina 4 di 5 previsto dall'art. 546 c.p.c. in riferimento al terzo pignorato “soggetto, relativamente alle cose ed alle somme da lui dovute nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode”; del fatto che il pignoramento aveva colpito solo il 50% delle somme ritenute di competenza del socio ed in assenza di prove concrete in merito al pregiudizio Pt_2
subito, non sussistono i presupposti per una condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali richiesti dall'opponente
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento dell'opposizione dichiara illegittimo il pignoramento eseguito – a seguito di estensione autorizzata dal giudice dell'esecuzione con provvedimento del 16.02.2021, sui conti correnti intestati alla Società opponente Parte_1
condanna Lara alla rifusione delle spese di giudizio, che liquida in € 545,00 per spese ed € CP_1
5.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, spese generali 15%
Perugia, 28 marzo 2025
Il Giudice
dott. Giulio Berti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulio Berti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1405/2023 promossa da:
(CF ) Parte_1 P.IVA_1
ATTORE/I contro
(CF CP_1 C.F._1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
voglia il Tribunale di Perugia, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: accertare
l'illegittimità ed erroneità del provvedimento autorizzativo (“visto”) dell'estensione del pignoramento
16.02.2021, sui conti correnti della dell'ordinanza 13.12.2022, emessa a definizione della Parte_1
opposizione di terzo formulata da (R.G. es. mob. n. 867-1/2020), e, solo per quanto di Parte_1 ragione, della ordinanza 6.03.2023, emessa dallo stesso Giudice dell'esecuzione a definizione della procedura esecutiva proposta da a danno di (R.G. es. mob. n. 867-2020), CP_1 Parte_2
nella parte in cui ha ordinato al terzo di corrispondere alla creditrice procedente la somma Parte_1
di euro 30.000,00 (trentamila; condannare di conseguenza la convenuta alla restituzione in CP_1
favore della (mediante accredito sul conto corrente 802633 presso il Monte dei Paschi Parte_1
di Siena, filiale Perugia - Strozzacapponi) dell'importo di euro 30.000,00 (trentamila) versato dal
“terzo” in esecuzione dell'illegittima ordinanza del giudice dell'esecuzione, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
condannare la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali arrecati al terzo pignorato nella procedura esecutiva R.G. Es. Mob. n. 867-1-2020, nella misura che sarà determinata in corso di causa, o comunque che sarà liquidata dal Tribunale in via
pagina 1 di 5 equitativa; condannare controparte al pagamento delle spese e compenso professionale di lite, anche della fase sommaria.
Per : CP_1
IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare la inammissibilità della presente iniziativa processuale per i motivi di cui sopra in ordine alle domande nuove e contestualmente dichiarare sia la legittimità del provvedimento di estensione del pignoramento ex art 2912 c.c., come anche del provvedimento di assegnazione e definizione della procedura esecutiva emesso dal G.E. Dott.ssa Rosa Lavanga in data
06.03.2023, non impugnato ex art 617 cpc nei termini di legge e confermare la responsabilità della
[...]
e del suo socio per il ritardato e/o omesso pagamento delle uniche contabili Parte_1 Parte_2
prodotte;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accertata la proposizione di domande nuove ed ulteriori rispetto a quelle formulate con l'opposizione ex art 619 cpc, dichiararne per i motivi di diritto di cui sopra la loro inammissibilità ed il loro conseguente rigetto, come anche si chiede di respingere la richiesta di condanna della sig.ra al risarcimento del danno in favore della poichè CP_1 Parte_1
infondata ed illegittima, non solo sotto il profilo fattuale, ma anche del diritto azionato e soprattutto perché non provata, con conseguente conferma della legittimità della ordinanza di assegnazione del
06.03.2023 in quanto non impugnata nei termini di legge ed accettata per acquiescienza da parte attrice;
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di accoglimento delle istanze avversarie, disporre in sostituzione delle somme assegnate alla sig.ra con provvedimento autorizzativo del G.E., Dott.ssa CP_1
Rosa Lavanga, l'attribuzione delle quote societarie pignorate e corrispondenti allo stesso valore per cui si discute pari all'importo di Euro 30.000,00
Il Tutto con vittoria di spese e compensi professionali e contestuale condanna di parte attrice e del sig.
, stante la manifesta inammissibilità del presente giudizio;
ciò anche ai sensi e per gli Parte_2 effetti di quanto previsto all'art. 96 cpc.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in opposizione ex art 619 cpc, chiedeva “in via preliminare, valutata la Parte_1
legittimazione ed ammissibilità della presente opposizione, ritenuto il fumus ed il periculum dei gravissimi ed irreparabili danni, sospendere con decreto inaudita altera parte l'esecuzione in corso N.
867/2020 ex art 624 c.p.c., limitatamente agli effetti dell'estensione ai conti correnti identificati in atti intestati alla opponente società; ovvero, in via subordinata, adottare detto provvedimento all'esito della comparizione delle parti - nel merito, fissata l'udienza di comparizione delle parti ed il termine per la notifica del presente ricorso e relativo decreto, dichiarare, in accoglimento della opposizione per i motivi in atti, l'inammissibilità, la nullità, l'infondatezza e comunque l'inefficacia dell'opposta pagina 2 di 5 estensione del pignoramento sulla quota della metà dei conti correnti (e quindi sul denaro ivi giacente) intestati alla n. 7421.00 e n. 8026.33 c/o – in mero Parte_1 Controparte_2
subordine, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda di inefficacia dell'estensione del pignoramento, e salvo gravame, disporre, anche ex officio, ai sensi dell'art. 469 c.p.c., la riduzione del pignoramento delle somme di cui ai conti correnti intestati, al solo importo ritenuto congruo a fini della cautela del credito azionato dalla creditrice, con liberazione dal vincolo sui conti correnti n.
7421.00 e n. 8026.33 c/o intestati all'opponente – condannare Controparte_2 CP_1 al risarcimento dei danni da responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
[...]
nella misura che sarà ritenuta di giustizia, e comunque non inferiore ad euro 10.000,00, o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, fatta salva riserva di risarcimento del danno patrimoniale
e non, occorso ed occorrendo in capo alla società opponente, nella azionanda sede di merito – condannare alla refusione delle spese e del compenso professionale di lite”. Il Giudice dell'Esecuzione, con ordinanza del 13.12.2022, a definizione della fase cautelare, accoglieva la sola richiesta avanzata in via subordinata dall'opponente, salvo gravame, di riduzione del pignoramento, assegnando termine per l'introduzione del giudizio di merito. Tale ordinanza non veniva reclamata al
Collegio. Successivamente, lo stesso Giudice dell'Esecuzione pronunciava ordinanza di assegnazione, che non veniva impugnata nei termini ex art 617 cpc. Con atto di citazione datato 15.03.2023,
[...]
introduceva il giudizio di merito, rassegnando le seguenti conclusioni: voglia il Tribunale di Parte_1
Perugia, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: accertare l'illegittimità ed erroneità del provvedimento autorizzativo (“visto”) dell'estensione del pignoramento 16.02.2021, sui conti correnti della dell'ordinanza 13.12.2022, emessa a definizione della opposizione di terzo Parte_1
formulata da (R.G. es. mob. n. 867-1/2020), e, solo per quanto di ragione, della ordinanza Parte_1
6.03.2023, emessa dallo stesso Giudice dell'esecuzione a definizione della procedura esecutiva proposta da a danno di (R.G. es. mob. n. 867-2020), nella parte in cui ha CP_1 Parte_2
ordinato al terzo di corrispondere alla creditrice procedente la somma di euro 30.000,00 Parte_1
(trentamila; condannare di conseguenza la convenuta alla restituzione in favore della CP_1 [...]
(mediante accredito sul conto corrente 802633 presso il Monte dei Paschi di Siena, filiale Parte_1
Perugia - Strozzacapponi) dell'importo di euro 30.000,00 (trentamila) versato dal “terzo” in esecuzione dell'illegittima ordinanza del giudice dell'esecuzione, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
condannare la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali arrecati al terzo pignorato nella procedura esecutiva R.G. Es. Mob. n. 867-1-2020, nella misura che sarà determinata in corso di causa, o comunque che sarà liquidata dal Tribunale in via equitativa;
condannare controparte al pagamento delle spese e compenso professionale di lite, anche della fase
pagina 3 di 5 sommaria. Dal confronto tra le conclusioni rassegnate in ricorso prima ed in citazione poi, si evince come in quest'ultimo caso l'attuale opponente abbia introdotto una domanda nuova e cioè quella relativa all'accertamento “dell'illegittimità ed erroneità…solo per quanto di ragione , della ordinanza
6.03.2023, emessa dallo stesso Giudice dell'esecuzione a definizione della procedura esecutiva” che non può trovare ingresso in questo giudizio perché domanda nuova, poiché la relativa ordinanza di assegnazione avrebbe semmai dovuto essere impugnata ex art 617 cpc, quale opposizione agli atti esecutivi. Va comunque precisato che l'opponente ha chiarito come il riferimento all'ordinanza di assegnazione “ 6.03.2023, emessa dal G.E. a conclusione della procedura esecutiva promossa dalla
è stata dal terzo impugnata (nel termine di legge) ai soli fini dell'accertamento della sua CP_1 conseguenziale illegittimità ed erroneità, avendo essa consolidato gli effetti dell'illegittimo pignoramento attuato a danno del terzo non debitore (come esattamente ricorda controparte sottolineando che “le somme sono state erogate solo a seguito del provvedimento di assegnazione”), non già ai fini di una sua modifica o revoca (ossia: solo per il rapporto di interdipendenza sussistente tra provvedimento conclusivo della fase cautelare e provvedimento conseguenziale di assegnazione).
Ciò premesso, è pacifico che la quota di partecipazione di una società a responsabilità limitata è soggetta a trasferimenti, pignoramenti e sequestri nei confronti del socio che ne è il titolare: ai sensi dell'art. 2912 C.C.,“Il pignoramento comprende gli accessori, le pertinenze e i frutti della cosa pignorata” con l'effetto che con l'approvazione del bilancio annuale e della volontà dell'assemblea di procedere alla distribuzione degli utili, il creditore particolare del socio potrà estendere il pignoramento sugli utili teoricamente dovuti all'ex socio esecutato. Nel caso di specie, tuttavia, l'estensione del pignoramento è stata consentita sui conti correnti della società, senza la prova che le somme in essi contenute derivassero da utili conseguiti dalla società e che gli stessi fossero stati comunque oggetto di pronuncia dell'assemblea con attribuzione ai singoli soci, in assenza della quale la liquidità presente nei
Pa predetti conti correnti rimane nell'esclusiva disponibilità della stante anche il fatto che sulla distribuzione degli utili il socio non ha un vero e proprio diritto al loro conseguimento, bensì una mera aspettativa, atteso che detta norma riconosce esclusivamente il diritto di approvazione del bilancio al momento del quale i soci decidono pure sulla distribuzione o meno degli utili. Nel caso di specie, pertanto, è illegittima l'ordinanza emessa del 13.12.2022 che ha autorizzato l'estensione del pignoramento, pur limitata nell'importo, alle somme contenute nei conti correnti bancari intestati alla società terza opponente, non essendo stata fornita alcuna prova che tali somme fossero oggetto di distribuzione di utili ai soci. L'opposizione è quindi fondata e va dichiarato illegittimo il pignoramento eseguito sui conti correnti bancari intestati alla società opponente. Considerato altresì che, in accoglimento da parte del Giudice dell'Esecuzione della riduzione del pignoramento;
di quanto pagina 4 di 5 previsto dall'art. 546 c.p.c. in riferimento al terzo pignorato “soggetto, relativamente alle cose ed alle somme da lui dovute nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode”; del fatto che il pignoramento aveva colpito solo il 50% delle somme ritenute di competenza del socio ed in assenza di prove concrete in merito al pregiudizio Pt_2
subito, non sussistono i presupposti per una condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali richiesti dall'opponente
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento dell'opposizione dichiara illegittimo il pignoramento eseguito – a seguito di estensione autorizzata dal giudice dell'esecuzione con provvedimento del 16.02.2021, sui conti correnti intestati alla Società opponente Parte_1
condanna Lara alla rifusione delle spese di giudizio, che liquida in € 545,00 per spese ed € CP_1
5.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, spese generali 15%
Perugia, 28 marzo 2025
Il Giudice
dott. Giulio Berti
pagina 5 di 5