Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 19/06/2025, n. 1943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1943 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 01943/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00735/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di NI (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 735 del 2025, proposto da
NO NT CA, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Di Pietro e Fabio Ganci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di NI, domiciliataria ex lege in NI, via Vecchia Ognina, 149;
per l'ottemperanza
al giudicato relativo alla sentenza n. 1799/2023, emessa nel giudizio n. 2435/2019 R.G. dal Tribunale civile di Messina - Sezione Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 il dott. Francesco Fichera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 1799/2023, emessa nel giudizio n. 2435/2019 R.G. in data 12.10.2023, il Tribunale civile di Messina - Sezione Lavoro ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in favore del sig. NO ON CA, “... del complessivo importo di € 18.008,55, oltre interessi”, a titolo di emolumenti non percepiti durante gli anni scolastici dal 2008/2009 al 2014/2015.
La pronuncia è stata notificata via pec al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 7.10.2024 ed è passata in giudicato, come da relativa attestazione rilasciata dal Tribunale di Messina in data 17.04.2025, versata in atti.
2. In assenza di pagamento della suddetta somma di “...€ 18.008,55, oltre interessi ”, disposta dal Tribunale di Messina in proprio favore, con ricorso notificato in data 10.04.2025 e depositato il giorno successivo il sig. CA ha chiesto al Tribunale di nominare un commissario ad acta al fine di compiere tutti gli atti necessari per dare integrale esecuzione alla sentenza, nonché di adottare tutti gli altri provvedimenti che si ritenessero opportuni ai fini della richiesta esecuzione.
3. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio per resistere al ricorso in data 23.04.2025, versando in atti, nella successiva data del 21.05.2025, il decreto n. 5484 del 23.05.2025 con il quale il dirigente scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore “Marconi-Mangano” di NI ha autorizzato il “... Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e Finanze, in esecuzione alla sentenza n.1799/2023 del 12/10/2023 , RG n. 2435/2019 alla corresponsione della somma di €.18.008,55 oltre interessi, in favore del prof. CA NO ON nato a [...] il [...] C.F. [...], personale docente ITP nella scuola secondaria di secondo grado ”.
4. Alla camera di consiglio del 18.06.2025, presenti i difensori delle parti come da verbale, la causa è stata posta in decisione.
5. Osserva il Collegio, preliminarmente, che il ricorso è ammissibile, in quanto proposto ritualmente ai sensi di quanto previsto dall’art. 112, co. 2, lett. c), c.p.a..
È, altresì, provata l’avvenuta notifica presso la sede reale dell’Amministrazione in data 7.10.2024, con decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 (gg. 120) rispetto alla data di notifica del ricorso per l’ottemperanza, avvenuta il 10.04.2025.
6. Il ricorso è fondato alla luce di quanto di seguito considerato e specificato.
6.1. Osserva il Collegio che la sentenza per cui è causa risulta tutt’ora non eseguita dalla Amministrazione resistente, la quale non ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento malgrado la notifica del titolo. Va rammentato che, in ordine al riparto dell’onere probatorio tra le parti nelle cause di ottemperanza inerenti il pagamento di crediti, trova applicazione il principio generale secondo cui il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ( ex multis , T.A.R. Sicilia, NI, sez. III, 4 aprile 2024 n. 1311; 9 ottobre 2023, n. 2942). Il Ministero dell’Istruzione e del Merito non ha dimostrato, come invece sarebbe stato suo preciso onere probatorio in ossequio a quanto previsto dall'art. 2697, co. 2 c.c., la sussistenza di eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto di credito vantato in ricorso.
Invero, alla produzione in giudizio da parte dell’Amministrazione resistente del decreto n. 5484 del 23.04.2025 adottato dalla dirigente scolastica dell’Istituto di Istruzione superiore “Marconi - Mangano” di NI in data (peraltro) successiva alla notifica del presente ricorso – ove quest’ultima ha autorizzato il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e Finanze alla corresponsione della somma dovuta al ricorrente in esecuzione del titolo ottemperando – non ha fatto seguito alcuna attività difensiva dalla quale potesse emergere l’eventuale presenza di fatti impeditivi all’esecuzione della suddetta pronuncia.
Non si ravvisano, quindi, motivi giustificativi dell'inadempienza dell'Amministrazione debitrice.
Il ricorso è quindi fondato, sussistendo l’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al giudicato di cui in epigrafe, mediante il pagamento in favore della parte ricorrente delle somme a lei dovute alla luce di quanto espressamente specificato nel titolo ottemperando, ossia “... del complessivo importo di € 18.008,55, oltre interessi”, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa – o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore – della presente sentenza.
6.2. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra, va nominato fin d’ora - quale commissario ad acta - il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Messina, con facoltà di delega ad altro dipendente dell’Ente adeguatamente qualificato, che provvederà, su istanza della parte interessata e nell’ulteriore termine di giorni sessanta, al compimento degli atti necessari all’esecuzione del predetto titolo nei termini di cui in motivazione. Deve, per completezza, richiamarsi l’attenzione del commissario ad acta sulla necessità, per quanto attiene alla domanda di liquidazione del compenso, del rispetto del termine di cui all’art. 71, comma 2, del D.P.R. n. 115 del 2002, il quale stabilisce che “ 2. La domanda è presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dalla data della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato; trascorsi duecento giorni dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e indennità di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato ”.
Deve, sotto tale profilo, precisarsi che il termine decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico.
7. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di NI (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
- ordina all’Amministrazione resistente di dare piena ottemperanza al titolo esecutivo in oggetto;
- dispone l’intervento sostitutivo di cui in motivazione;
- condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma a titolo di spese di giudizio che liquida in € 800,00 (euro ottocento/00), oltre oneri accessori come per legge, da distrarsi ai difensori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NI nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Daniele Profili, Primo Referendario
Francesco Fichera, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Fichera | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO