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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 29/10/2025, n. 1064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1064 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 39/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta dai Sigg.:
Dott. PP RA Presidente rel.
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.° 39/2023 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
7.5.2025 e promossa d a
, (c.f.: , residente a [...] C.F._1
Garibaldi n. 80, rappresentato e difeso, giusta delega in calce al presente atto,
dall'Avv.to Stefano Beltrami (C.F.: , elett. dom. presso lo Studio C.F._2
di Viadana (Mn), Via RO n.52 (il quale dichiara di voler ricevere comunicazioni al numero di fax 0375.781734 o pec . Email_1
APPELLANTE
c o n t r o
, C.F. , residente in [...] C.F._3 n. 20, titolare dell'omonima ditta individuale, difeso e rappresentato dagli Avv.ti
LO NN (C.F. PEC CodiceFiscale_4
e AN RI (C.F. Email_2 C.F._5
, PEC del Foro di TO, con
[...] Email_3
mandato congiunto e tra loro disgiunto, ed elettivamente domiciliato nel loro studio in
TO Via L. Guerra n. 3, in virtù di delega rilasciata su foglio separato dal quale è
stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta contenente il presente atto.
APPELLATO
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di TO, sezione civile, n.°
944/2022, pubblicata il 10.12.2022
CONCLUSIONI
Dell'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento dell'appello proposto con il
presente atto ed in riforma della sentenza impugnata, rigettata ogni contraria domanda,
eccezione ed istanza, così pronunciare:
-Nel merito: Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il presente appello e, per
l'effetto, riformare la sentenza n.944/2022 del Tribunale di TO pubblicata in data
10/12/2022 e revocare il decreto ingiuntivon.1503/2019 emesso dal Tribunale di
TO in quanto infondato, illegittimo o come meglio riterrà di motivare l'Ecc.ma
Corte;
- Conseguentemente, dichiararsi che nulla è dovuto dal sig. ad Parte_1 CP_1
per i motivi di cui è causa. - Considerata la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di Parte_1
disposta con decreto in data 14/12/22, si chiede la rifusione e distrazione in
[...]
favore del sottoscritto procuratore, ex art. 93 C.p.c., delle spese e competenze dei due
gradi di giudizio, maggiorati di Cap ed Iva.”
Dell'appellato:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia, reiectis adversis, così giudicare:
-domanda già accolta: rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della
sentenza impugnata ex adverso proposta, per tutti i motivi sopra esposti;
-dichiarare inammissibile l'appello proposto dal Sig. per tutti i motivi Parte_1
rappresentati in atti,
-rigettare nel merito il gravame, in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto,
confermare la sentenza impugnata n. 944/2022 pubblicata il 10.12.2022 a definizione
del giudizio iscritto al n. 4111/2019 del Tribunale di TO
-Con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali, IVA
e CPA, come per legge-“
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 30.11.2019 conveniva in giudizio, avanti il Parte_1
Tribunale di TO, , titolare dell'omonima impresa edile, chiedendo la CP_1
revoca del decreto ingiuntivo n.°1530/2019 con il quale RO, gli aveva intimato il pagamento di € 18.518,37.
Il decreto ingiuntivo era stato richiesto per il pagamento delle fatture n.° 18 del
16.10.2012 e n.° 21 del 19.11.2012 emesse per l'intervento di “demolizione”, eseguito da RO nell'estate dell'anno 2012 dell'immobile sito in Reggiolo (Re), Via Malagoli n. 12 di proprietà di e di (nonna e madre dell'opponente), Parte_2 Persona_1
lesionato dal terremoto che aveva colpito la regione Emilia Romagna, nel mese di maggio dell'anno 2012.
L'opposizione si fondava, essenzialmente, su due motivi: il difetto di legittimazione passiva dell'opponente, rispetto al credito ingiunto portato da due fatture intestate a soggetti terzi, nonché, la previsione di una serie di provvedimenti legislativi nazionali e regionali che dal giugno 2012 in poi, avevano regolamentato la gestione degli interventi edili che riguardavano gli immobili gravemente lesionati dal terremoto, normando le procedure autorizzative e le modalità di pagamento.
Nell'atto introduttivo, chiedeva la restituzione di un pagamento di € 16.000,00 Pt_1
effettuato dalla nonna e dava atto di una duplicazione di fatture operata da Parte_2
, di cui si limitava a chiedere l'emissione di una nota di accredito. CP_1
Nel costituirsi l'opposto disconosceva le fatture prodotte come docc. 14-15-16-17)
poiché si trattava di documentazione contabile da lui mai emessa e chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo.
Alla prima udienza, il G.I. concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e non chiedeva la verificazione dei documenti disconosciuti. Parte_1
Nella prima memoria istruttoria la parte opponente modificava le sue domande, in particolare quelle riconvenzionali escludendo la domanda di restituzione a Parte_2
delle somme da lei pagate.
La causa veniva istruita con assunzione dei testimoni ammessi e con la sentenza n.°
944/2022 il Tribunale respingeva le domande di condannandolo alla Parte_1
rifusione delle spese di lite, nonché, di quelle irrogate ex art. 96 terzo comma c.p.c., oltre a disporre la trasmissione della sentenza al P.M: in sede per le eventuali valutazioni di sua competenza.
Proponeva appello avverso detta decisione , a cui resisteva . Parte_1 CP_1
La causa era rimessa in decisione all'udienza del 21.5.2025 di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, parte appellante censura la sentenza per violazione degli artt. 115
e 116 c.p.c. per aver il giudice di prime cure errato nella valutazione delle prove che lo hanno indotto a negare il difetto di legittimazione passiva di , rispetto al Parte_1
credito ingiunto.
Invero, erano state le proprietarie e di ad incaricare Parte_2 Persona_1
l'impresa edile di eseguire i lavori di demolizione dell'immobile lesionato in CP_1
questione e, trattandosi di rapporto contrattuale, alle stesse andavano indirizzate le richieste dell'impresa menzionate.
Questo è quanto emerge per tabulas dalla semplice lettura dei documenti e cioè, dalle fatture nn.° 18/12 e 21/12 prodotti nel giudizio di primo grado:
Del resto è pacifico che l'immobile sito in Reggiolo (RE), Via Malagoli n. 12 fosse di proprietà di e di , rispettivamente, nonna e madre di Parte_2 Persona_1 [...]
sino al 31.10.2012, data in cui venne donato al mentre è irrilevante che Pt_1 Pt_1
quest'ultimo, quale figlio e nipote delle committenti, possa aver frequentato il relativo cantiere.
Il motivo è infondato.
Ed, infatti, i lavori di messa in sicurezza riguardavano un immobile ubicato nel Comune di Reggiolo (RE) Via Malagoli n. 12, all'epoca del sisma (maggio 2012) di proprietà
delle signore e , rispettivamente nonna materna e madre Parte_2 Persona_1
dell'odierno appellante, tuttavia nei giorni immediatamente successivi agli eventi sismici, commissionava direttamente ad , i lavori di messa in Parte_1 CP_1
sicurezza del fabbricato rimasto gravemente danneggiato di proprietà delle sue congiunte.
in buona sostanza, come è emerso anche all'esito dell'istruzione probatoria, ha Pt_1
suscitato nell'appellato la convinzione di agire in qualità di proprietario del bene.
Tale modo di procedere di trova conferma documentale nella Parte_1
dichiarazione dal medesimo rilasciata al Comune di Reggiolo nella quale con riguardo alla data degli eventi sismici e, cioè, maggio 2012 si è affermato proprietario del bene immobile.
In buona sostanza, come emerso nel corso del giudizio di primo grado, nonostante Pt_1
fosse divenuto proprietario dell'immobile rimasto danneggiato dal sisma solo in data
31.10.2012 e, comunque, in data antecedente all'emissione della fattura n.° 21 del
19.11.2012, si atteggiava già da prima, come il proprietario del bene, gestendo evidentemente l'immobile uti dominus.
In tal senso, si richiamano le dichiarazioni contenute nei documenti 7) e 9) sottoscritte da in data 30.6.2016, al fine di conseguire il contributo pubblico per il sisma, in Pt_1
cui lo stesso dichiara di essere l'unico proprietario dell'immobile sito in Reggiolo (RE),
Via Malagoli 12, già dal momento in cui si era verificato il sisma (maggio 2012).
Ad avviso della Corte, come esattamente statuito dal Tribunale gestiva l'immobile Pt_1
uti dominus a prescindere dall'effettiva titolarità dei beni per cui è tenuto a sopportare la situazione di apparenza che ha contribuito a creare con il suo comportamento e del resto non si rinviene in atti, prima del giudizio, alcuna contestazione quanto alla emissione delle due fatture ivi azionate al punto che aveva anche a versato un Pt_1
acconto di euro 14.000,00 a mezzo bonifico bancario.
Con il secondo motivo si duole dell'illegittima richiesta di pagamento delle fatture n.°
18/2012 e n.° 21/2012 relative ai lavori di ristrutturazione dell'immobile lesionato dal terremoto ed oggetto di finanziamento pubblico.
Il primo giudice ha di fatto, trascurato la corposa produzione legislativa che regolava i rapporti fra committenti/imprese appaltatrici ed enti pubblici e fondato il suo convincimento sulla dichiarazione di un dipendente pubblico e, cioè, l'Arch CP_2
resa a distanza di ben dieci anni.
In buona sostanza, è evidente che le committenti abbiano fatto legittimo affidamento sul fatto che sarebbe stato il Direttore dei lavori geom. a CP_3
determinare quanto dovuto ad RO, per qualsivoglia intervento, e che il tutto sarebbe stato pagato con fondi pubblici, senza distinguere una fase preliminare ed una successiva gestita dall'Ente Pubblico.
Il motivo è infondato.
Il Collegio aderisce alla ricostruzione del Tribunale in quanto tale circostanza è emersa con chiarezza dalle deposizioni rese dai testimoni i quali, sentiti sul punto, hanno confermato che i lavori di messa in sicurezza eseguiti dalla nel Controparte_4
2012 erano stati effettuati prima dell'entrata in vigore della normativa emanata per l'erogazione dei contributi a seguito del sisma (“Preciso che si tratta di lavori già
realizzati – omissis – Invece il procedimento di autorizzazione a cui ho fatto riferimento è previsto per i lavori ancora da eseguirsi” teste Geom. e che, Testimone_1
pertanto, i termini di esecuzione di tali lavori erano frutto dell'accordo tra le parti, non potendo essere condizionati ad una normativa che non era ancora stata emanata.
Inoltre, i testimoni hanno anche confermato che il pagamento di tali lavori, non era subordinato all'ottenimento di autorizzazioni e che “il prezzo di quei lavori era fuori dal prezziario regionale ed era frutto di una trattativa tra le parti” (teste . Testimone_2
Con il terzo motivo censura la sentenza nella parte in cui è stato Parte_1
condannato a corrispondere ad , la somma di € 11.852,00 ex art. 96 c.3 c.p.c. CP_1
L'appellante assume che, nel caso di specie, non può esservi stato un tentativo di “trarre
in inganno il Tribunale”, per il semplice fatto che le fatture citate con i doc. nn.° 14-17),
non rappresentavano materia del contendere idonea a paralizzare l'avversa pretesa.
Tra l'altro, l'opponente non aveva chiesto un provvedimento di condanna, ma la semplice emissione di una nota di credito e nel momento in cui RO le aveva disconosciute, non serviva più nemmeno tale nota.
L'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo era fondato su altre motivazioni e non necessitava delle citate fatture (doc.14-17) per “paralizzare la pretesa creditoria
del convenuto”, i cui importi non si sarebbero neppure potuti compensare, non essendo state pagate.
Il motivo è fondato.
Nel caso di specie, prescindendo dall'avvenuta assoluzione sul piano penale di per Pt_1
il reato ci cui agli artt. 48, 56-479 c.p. le fatture de quibus non era state qualificate come false da e, comunque, sono irrilevanti, rispetto ai fatti di causa. Pt_1
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si deve concludere che non sussistono i presupposti per addivenire ad una pronuncia ex art. 96 terzo comma c.p.c. con conseguente condanna di , titolare dell'omonima ditta individuale alla CP_1
restituzione di quanto versato a questo titolo, da . Parte_1
Atteso l'esito complessivo del giudizio, la soccombenza sostanziale ed assolutamente prevalente giustifica la condanna dell'appellante alla rifusione in favore Parte_1
dell'appellato , delle spese del grado che si liquidano in complessivi € CP_1
3.966,00, di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva ed €
1.911,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza n.° 944/2022 del Tribunale Parte_1
di TO del 10.12.2022, in parziale riforma della sentenza e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- annulla la pronuncia emessa ex art. 96 terzo comma c.p.c. e per l'effetto, condanna a restituire a la somma di € 11.852,00, oltre agli interessi dal CP_1 Parte_1
pagamento al saldo effettivo e rigetta nel resto, l'appello di;
Parte_1
- condanna l'appellante alla rifusione in favore di delle spese Parte_1 CP_1
del grado, liquidate come in parte motiva.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025.
Il Presidente est.
PP RA
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta dai Sigg.:
Dott. PP RA Presidente rel.
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.° 39/2023 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
7.5.2025 e promossa d a
, (c.f.: , residente a [...] C.F._1
Garibaldi n. 80, rappresentato e difeso, giusta delega in calce al presente atto,
dall'Avv.to Stefano Beltrami (C.F.: , elett. dom. presso lo Studio C.F._2
di Viadana (Mn), Via RO n.52 (il quale dichiara di voler ricevere comunicazioni al numero di fax 0375.781734 o pec . Email_1
APPELLANTE
c o n t r o
, C.F. , residente in [...] C.F._3 n. 20, titolare dell'omonima ditta individuale, difeso e rappresentato dagli Avv.ti
LO NN (C.F. PEC CodiceFiscale_4
e AN RI (C.F. Email_2 C.F._5
, PEC del Foro di TO, con
[...] Email_3
mandato congiunto e tra loro disgiunto, ed elettivamente domiciliato nel loro studio in
TO Via L. Guerra n. 3, in virtù di delega rilasciata su foglio separato dal quale è
stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta contenente il presente atto.
APPELLATO
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di TO, sezione civile, n.°
944/2022, pubblicata il 10.12.2022
CONCLUSIONI
Dell'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento dell'appello proposto con il
presente atto ed in riforma della sentenza impugnata, rigettata ogni contraria domanda,
eccezione ed istanza, così pronunciare:
-Nel merito: Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il presente appello e, per
l'effetto, riformare la sentenza n.944/2022 del Tribunale di TO pubblicata in data
10/12/2022 e revocare il decreto ingiuntivon.1503/2019 emesso dal Tribunale di
TO in quanto infondato, illegittimo o come meglio riterrà di motivare l'Ecc.ma
Corte;
- Conseguentemente, dichiararsi che nulla è dovuto dal sig. ad Parte_1 CP_1
per i motivi di cui è causa. - Considerata la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di Parte_1
disposta con decreto in data 14/12/22, si chiede la rifusione e distrazione in
[...]
favore del sottoscritto procuratore, ex art. 93 C.p.c., delle spese e competenze dei due
gradi di giudizio, maggiorati di Cap ed Iva.”
Dell'appellato:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia, reiectis adversis, così giudicare:
-domanda già accolta: rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della
sentenza impugnata ex adverso proposta, per tutti i motivi sopra esposti;
-dichiarare inammissibile l'appello proposto dal Sig. per tutti i motivi Parte_1
rappresentati in atti,
-rigettare nel merito il gravame, in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto,
confermare la sentenza impugnata n. 944/2022 pubblicata il 10.12.2022 a definizione
del giudizio iscritto al n. 4111/2019 del Tribunale di TO
-Con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali, IVA
e CPA, come per legge-“
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 30.11.2019 conveniva in giudizio, avanti il Parte_1
Tribunale di TO, , titolare dell'omonima impresa edile, chiedendo la CP_1
revoca del decreto ingiuntivo n.°1530/2019 con il quale RO, gli aveva intimato il pagamento di € 18.518,37.
Il decreto ingiuntivo era stato richiesto per il pagamento delle fatture n.° 18 del
16.10.2012 e n.° 21 del 19.11.2012 emesse per l'intervento di “demolizione”, eseguito da RO nell'estate dell'anno 2012 dell'immobile sito in Reggiolo (Re), Via Malagoli n. 12 di proprietà di e di (nonna e madre dell'opponente), Parte_2 Persona_1
lesionato dal terremoto che aveva colpito la regione Emilia Romagna, nel mese di maggio dell'anno 2012.
L'opposizione si fondava, essenzialmente, su due motivi: il difetto di legittimazione passiva dell'opponente, rispetto al credito ingiunto portato da due fatture intestate a soggetti terzi, nonché, la previsione di una serie di provvedimenti legislativi nazionali e regionali che dal giugno 2012 in poi, avevano regolamentato la gestione degli interventi edili che riguardavano gli immobili gravemente lesionati dal terremoto, normando le procedure autorizzative e le modalità di pagamento.
Nell'atto introduttivo, chiedeva la restituzione di un pagamento di € 16.000,00 Pt_1
effettuato dalla nonna e dava atto di una duplicazione di fatture operata da Parte_2
, di cui si limitava a chiedere l'emissione di una nota di accredito. CP_1
Nel costituirsi l'opposto disconosceva le fatture prodotte come docc. 14-15-16-17)
poiché si trattava di documentazione contabile da lui mai emessa e chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo.
Alla prima udienza, il G.I. concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e non chiedeva la verificazione dei documenti disconosciuti. Parte_1
Nella prima memoria istruttoria la parte opponente modificava le sue domande, in particolare quelle riconvenzionali escludendo la domanda di restituzione a Parte_2
delle somme da lei pagate.
La causa veniva istruita con assunzione dei testimoni ammessi e con la sentenza n.°
944/2022 il Tribunale respingeva le domande di condannandolo alla Parte_1
rifusione delle spese di lite, nonché, di quelle irrogate ex art. 96 terzo comma c.p.c., oltre a disporre la trasmissione della sentenza al P.M: in sede per le eventuali valutazioni di sua competenza.
Proponeva appello avverso detta decisione , a cui resisteva . Parte_1 CP_1
La causa era rimessa in decisione all'udienza del 21.5.2025 di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, parte appellante censura la sentenza per violazione degli artt. 115
e 116 c.p.c. per aver il giudice di prime cure errato nella valutazione delle prove che lo hanno indotto a negare il difetto di legittimazione passiva di , rispetto al Parte_1
credito ingiunto.
Invero, erano state le proprietarie e di ad incaricare Parte_2 Persona_1
l'impresa edile di eseguire i lavori di demolizione dell'immobile lesionato in CP_1
questione e, trattandosi di rapporto contrattuale, alle stesse andavano indirizzate le richieste dell'impresa menzionate.
Questo è quanto emerge per tabulas dalla semplice lettura dei documenti e cioè, dalle fatture nn.° 18/12 e 21/12 prodotti nel giudizio di primo grado:
Del resto è pacifico che l'immobile sito in Reggiolo (RE), Via Malagoli n. 12 fosse di proprietà di e di , rispettivamente, nonna e madre di Parte_2 Persona_1 [...]
sino al 31.10.2012, data in cui venne donato al mentre è irrilevante che Pt_1 Pt_1
quest'ultimo, quale figlio e nipote delle committenti, possa aver frequentato il relativo cantiere.
Il motivo è infondato.
Ed, infatti, i lavori di messa in sicurezza riguardavano un immobile ubicato nel Comune di Reggiolo (RE) Via Malagoli n. 12, all'epoca del sisma (maggio 2012) di proprietà
delle signore e , rispettivamente nonna materna e madre Parte_2 Persona_1
dell'odierno appellante, tuttavia nei giorni immediatamente successivi agli eventi sismici, commissionava direttamente ad , i lavori di messa in Parte_1 CP_1
sicurezza del fabbricato rimasto gravemente danneggiato di proprietà delle sue congiunte.
in buona sostanza, come è emerso anche all'esito dell'istruzione probatoria, ha Pt_1
suscitato nell'appellato la convinzione di agire in qualità di proprietario del bene.
Tale modo di procedere di trova conferma documentale nella Parte_1
dichiarazione dal medesimo rilasciata al Comune di Reggiolo nella quale con riguardo alla data degli eventi sismici e, cioè, maggio 2012 si è affermato proprietario del bene immobile.
In buona sostanza, come emerso nel corso del giudizio di primo grado, nonostante Pt_1
fosse divenuto proprietario dell'immobile rimasto danneggiato dal sisma solo in data
31.10.2012 e, comunque, in data antecedente all'emissione della fattura n.° 21 del
19.11.2012, si atteggiava già da prima, come il proprietario del bene, gestendo evidentemente l'immobile uti dominus.
In tal senso, si richiamano le dichiarazioni contenute nei documenti 7) e 9) sottoscritte da in data 30.6.2016, al fine di conseguire il contributo pubblico per il sisma, in Pt_1
cui lo stesso dichiara di essere l'unico proprietario dell'immobile sito in Reggiolo (RE),
Via Malagoli 12, già dal momento in cui si era verificato il sisma (maggio 2012).
Ad avviso della Corte, come esattamente statuito dal Tribunale gestiva l'immobile Pt_1
uti dominus a prescindere dall'effettiva titolarità dei beni per cui è tenuto a sopportare la situazione di apparenza che ha contribuito a creare con il suo comportamento e del resto non si rinviene in atti, prima del giudizio, alcuna contestazione quanto alla emissione delle due fatture ivi azionate al punto che aveva anche a versato un Pt_1
acconto di euro 14.000,00 a mezzo bonifico bancario.
Con il secondo motivo si duole dell'illegittima richiesta di pagamento delle fatture n.°
18/2012 e n.° 21/2012 relative ai lavori di ristrutturazione dell'immobile lesionato dal terremoto ed oggetto di finanziamento pubblico.
Il primo giudice ha di fatto, trascurato la corposa produzione legislativa che regolava i rapporti fra committenti/imprese appaltatrici ed enti pubblici e fondato il suo convincimento sulla dichiarazione di un dipendente pubblico e, cioè, l'Arch CP_2
resa a distanza di ben dieci anni.
In buona sostanza, è evidente che le committenti abbiano fatto legittimo affidamento sul fatto che sarebbe stato il Direttore dei lavori geom. a CP_3
determinare quanto dovuto ad RO, per qualsivoglia intervento, e che il tutto sarebbe stato pagato con fondi pubblici, senza distinguere una fase preliminare ed una successiva gestita dall'Ente Pubblico.
Il motivo è infondato.
Il Collegio aderisce alla ricostruzione del Tribunale in quanto tale circostanza è emersa con chiarezza dalle deposizioni rese dai testimoni i quali, sentiti sul punto, hanno confermato che i lavori di messa in sicurezza eseguiti dalla nel Controparte_4
2012 erano stati effettuati prima dell'entrata in vigore della normativa emanata per l'erogazione dei contributi a seguito del sisma (“Preciso che si tratta di lavori già
realizzati – omissis – Invece il procedimento di autorizzazione a cui ho fatto riferimento è previsto per i lavori ancora da eseguirsi” teste Geom. e che, Testimone_1
pertanto, i termini di esecuzione di tali lavori erano frutto dell'accordo tra le parti, non potendo essere condizionati ad una normativa che non era ancora stata emanata.
Inoltre, i testimoni hanno anche confermato che il pagamento di tali lavori, non era subordinato all'ottenimento di autorizzazioni e che “il prezzo di quei lavori era fuori dal prezziario regionale ed era frutto di una trattativa tra le parti” (teste . Testimone_2
Con il terzo motivo censura la sentenza nella parte in cui è stato Parte_1
condannato a corrispondere ad , la somma di € 11.852,00 ex art. 96 c.3 c.p.c. CP_1
L'appellante assume che, nel caso di specie, non può esservi stato un tentativo di “trarre
in inganno il Tribunale”, per il semplice fatto che le fatture citate con i doc. nn.° 14-17),
non rappresentavano materia del contendere idonea a paralizzare l'avversa pretesa.
Tra l'altro, l'opponente non aveva chiesto un provvedimento di condanna, ma la semplice emissione di una nota di credito e nel momento in cui RO le aveva disconosciute, non serviva più nemmeno tale nota.
L'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo era fondato su altre motivazioni e non necessitava delle citate fatture (doc.14-17) per “paralizzare la pretesa creditoria
del convenuto”, i cui importi non si sarebbero neppure potuti compensare, non essendo state pagate.
Il motivo è fondato.
Nel caso di specie, prescindendo dall'avvenuta assoluzione sul piano penale di per Pt_1
il reato ci cui agli artt. 48, 56-479 c.p. le fatture de quibus non era state qualificate come false da e, comunque, sono irrilevanti, rispetto ai fatti di causa. Pt_1
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si deve concludere che non sussistono i presupposti per addivenire ad una pronuncia ex art. 96 terzo comma c.p.c. con conseguente condanna di , titolare dell'omonima ditta individuale alla CP_1
restituzione di quanto versato a questo titolo, da . Parte_1
Atteso l'esito complessivo del giudizio, la soccombenza sostanziale ed assolutamente prevalente giustifica la condanna dell'appellante alla rifusione in favore Parte_1
dell'appellato , delle spese del grado che si liquidano in complessivi € CP_1
3.966,00, di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva ed €
1.911,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza n.° 944/2022 del Tribunale Parte_1
di TO del 10.12.2022, in parziale riforma della sentenza e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- annulla la pronuncia emessa ex art. 96 terzo comma c.p.c. e per l'effetto, condanna a restituire a la somma di € 11.852,00, oltre agli interessi dal CP_1 Parte_1
pagamento al saldo effettivo e rigetta nel resto, l'appello di;
Parte_1
- condanna l'appellante alla rifusione in favore di delle spese Parte_1 CP_1
del grado, liquidate come in parte motiva.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025.
Il Presidente est.
PP RA