Articolo 33 della Legge 12 dicembre 2002, n. 273
Articolo 32Articolo 34
Versione
29 dicembre 2002
Art. 33. (Disposizioni per lo sviluppo delle tecnologie
di utilizzo pulito del carbone) 1. Al fine di garantire le disponibilita' finanziarie necessarie all'attuazione da parte della Sotacarbo spa del piano di attivita' di cui all' articolo 7, comma 5, della legge 11 maggio 1999, n. 140 , i soci della medesima societa' sono tenuti al versamento delle quote di capitale non ancora conferite entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e hanno facolta' di recesso previa rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio della societa' e previo conferimento delle quote ancora dovute. Le dichiarazioni di recesso gia' comunicate alla Sotacarbo spa ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della citata legge n. 140 del 1999 , possono essere revocate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine, il recesso si intende perfezionato con piena accettazione da parte del socio recedente delle condizioni sopra precisate.
Nota all' art. 33:
- La legge 11 maggio 1999, n. 140 reca: "Norme in materia di attivita' produttive". L'art. 7, commi 4 e 5, cosi' recita:
"4. L'ENI e l'ENEL sono autorizzati a recedere dalla societa' per azioni prevista dall' art. 5, comma 1, della legge 27 giugno 1985, n. 351 , costituita allo scopo di sviluppare tecnologie innovative ed avanzate nell'utilizzazione del carbone estratto dal bacino carbonifero del Sulcis, previo versamento delle quote a loro carico non ancora conferite.
5. La societa' di cui al comma 4 e' tenuta a presentare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un nuovo piano di attivita' per il perseguimento delle finalita' ivi indicate.".
Entrata in vigore il 29 dicembre 2002
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