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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/10/2025, n. 5153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5153 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Antonietta Savino Consigliere dott. Gabriella Gentile Consigliere rel. riunita in camera di consiglio all'esito dell'udienza in trattazione scritta del 23.09.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1957/23 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, in Parte_2 persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Pt_1 presso i cui uffici domiciliano per legge, in alla Via Diaz n. 11; Pt_1
APPELLANTI
E
, in proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t. della CP_1 CP_2
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Napolitano, presso il cui studio elettivamente
[...] domicilia in Ottaviano (NA) al viale Elena n. 12, Pal. Duraccio;
APPELLATE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.04.2023, la parte appellante impugnava la sentenza del Tribunale di Nola n. 2116 del 2022, con la quale, nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dalla D.T.L. di n. 1043 del 2.10.2018, che aveva irrogato la sanzione pecuniaria di Pt_1
€ 35.043,00, era stato così statuito: “-annulla in parte qua l'ordinanza-ingiunzione in contestazione, ridetermina la misura della sanzione irrogata e, per l'effetto, condanna il ricorrente al pagamento in favore del della somma di €.10.500,00, Parte_2 oltre interessi legali a far data dalla pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.” In particolare, con varie argomentazioni, evidenziava la violazione dell'art. 3, comma 3, del D.L.
12/2002 e dell'art. 1 L. 689/81 nonché la falsa applicazione del principio della lex mitior alle sanzioni amministrative punitive, tenuto conto che il primo giudice aveva ritenuto fondate le doglianze sul quantum irrogato e applicabile il trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 22, comma 1, del D. Lgs. 151/2015, invece che quello di cui all'art. 3, comma 3, del D.L. 12/2002 vigente prima delle modifiche. Sosteneva che in materia di sanzioni amministrative i principi del favor rei e della lex mitior si applicassero soltanto per specifiche ipotesi, di natura punitiva, vigendo, invece, in generale il principio opposto del tempus regit actum.
Si costituiva in giudizio la parte appellata che eccepiva l'inammissibilità del gravame, di cui chiedeva comunque la reiezione, con condanna alle spese.
La causa era assegnata alla Ia sezione civile di questa Corte e, poi, in virtù del decreto del
Presidente della Corte n. 402/2024, a questa sezione.
All'esito dell'udienza, tenuta con la modalità sopra detta, è stata decisa.
In via preliminare, appare, ictu oculi, sufficientemente individuabile nell'appello proposto quella specificità dei motivi richiesta per poter superare la sua eccepita inammissibilità, discorso diverso
è invece la sua fondatezza.
Il motivo di gravame, infatti, non può essere accolto.
All'odierna parte appellata era irrogata la sanzione pecuniaria complessiva di € 35.043,00:
-per aver impiegato, alla data di ispezione, lavoratori subordinati, senza preventiva comunicazione di istaurazione del rapporto di lavoro (art. 3 comma 3 L. 73/2002, art. 14 D. lgs. 145/13, L. 9/14), pari a € 30.800,00 (di cui sanzione € 23.700,00 e maggiorazione € 7.110,00);
-per aver omesso di consegnare all'atto di assunzione al lavoratore la Persona_1 comunicazione di assunzione (art. 4 bis c. 2 D. Lgs. 181/2000), pari a € 4.200,00.
Ciò premesso, il primo giudice evidenziava che la parte istante aveva “fornito prova dell'avvenuto pagamento della sanzione irrogata per la violazione di cui all' art. 4 bis co.2 D. Lgs 181/2000 in misura minima, così come richiesta, entro i termini previsti e, quindi, prima ancora di essere raggiunto dalla Ordinanza ingiunzione impugnata … Con riferimento all'ulteriore sanzione … poi, nel caso di specie risulta incontestato che l'Amministrazione procedente non ha provveduto ad applicare la lex mitior … Al riguardo, invece, la Suprema Corte ha chiarito che neppure la pendenza del processo finanche in grado di Cassazione preclude la possibilità di fare applicazione della legge più mite … La sanzione irrogata dovrà, pertanto, essere ricondotta ad equità applicando i minimi edittali della legge più favorevole.”
Aggiungeva che, in ogni caso: “il giudice dell'opposizione, investito della questione relativa alla congruità della sanzione, non è chiamato propriamente a controllare la motivazione dell'atto sul punto, ma a determinare la sanzione applicando direttamente i criteri previsti dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689” (Cass. Civ., Sez. L, Sentenza n. 24127 del 29/11/2010)”.
La Suprema Corte ha di recente evidenziato che: “La sanzione amministrativa per il c.d. lavoro irregolare, prevista dall'art. 3, comma 3, del d.l. n. 12 del 2002, conv. con modif. nella l. n. 73 del
2002, in ragione della sua eccedenza rispetto al valore del profitto in concreto conseguito o conseguibile dall'autore dell'illecito, ha natura afflittiva e quindi "sostanzialmente penale", con conseguente applicabilità del regime di retroattività della lex mitior.” (Cfr. Cass. n. 13182 del
2025).
In motivazione, in particolare, è stato precisato che “al fine di verificare il carattere di afflittività, può in primo luogo farsi ricorso agli indici elaborati da questa Corte in materia di sanzioni irrogate dalla CO (Cass. ord. n. 20949/2024), fra i quali quello principale è rappresentato dalla eccedenza della sanzione rispetto al valore del profitto in concreto conseguito o conseguibile dall'autore dell'illecito. Tale criterio, infatti, esprime quella “finalità di deterrenza, o prevenzione generale negativa” che fonda l'interpretazione della norma “in chiave di punizione dell'autore dell'illecito”. Sulla base di questo criterio deve ritenersi che pure la sanzione per lavoro irregolare presenti questa funzione, visti gli importi elevati, ampiamente superiori al carico retributivo-previdenziale che, con l'omessa denuncia del rapporto di lavoro, il datore di lavoro ha interesse ad evitare in relazione ai vari periodi di durata del rapporto “irregolare” previsti dal legislatore all'art. 3, co. 3, d.l. cit., sopra riportato. Dunque, sussiste anche in tal caso la specifica “finalità di deterrenza, o prevenzione generale negativa”, sicché la sanzione va interpretata come “sostanzialmente penale” e pertanto trova applicazione il principio di retroattività della lex mitior. In tal senso va quindi confermato lo specifico precedente di questa
Corte, nel quale ugualmente la norma sopra citata è stata considerata come prescrittiva di una sanzione sostanzialmente penale, con conseguente applicabilità del regime di retroattività della norma più favorevole. Questa Corte ha infatti ritenuto la sanzione in esame di “natura sostanzialmente penale, e comunque elevatamente afflittiva, nei termini definiti dalla giurisprudenza della Corte Europea di Giustizia (che richiama la giurisprudenza della Corte
EDU) e da questa Corte … in assenza di disposizioni di diritto transitorio che dispongano diversamente, non vi siano ostacoli (e che, segnatamente, tali ostacoli non siano rinvenibili nel principio tempus regit actum) all'applicazione del principio generale dell'applicazione retroattiva della lex mitior, ovvero della legge più favorevole dal punto divista sanzionatorio … Con la sentenza n. 63/2019, invero, la Corte Costituzionale ha ritenuto estensibile il complesso dei principi enucleati dalla Corte di Strasburgo a proposito della “materia penale” – ivi compreso, dunque, il principio di retroattività della lex mitior - a “singole” sanzioni amministrative che abbiano natura e finalità “punitiva” … Sulla scorta delle univoche affermazioni di principio della
Corte costituzionale, applicati i cd. criteri Engel alla normativa sanzionatoria in esame, deve percorrersi l'interpretazione dell'art. 1 della legge n. 689/1981 nel senso della sua applicabilità tanto alle modifiche in peius delle sanzioni amministrative, in base al principio di legalità, quanto della diretta applicabilità del correlato principio generale, di matrice chiaramente costituzionale e convenzionale, della retroattività delle modifiche in mitius delle sanzioni punitive, pianamente ricavabile in forza dell'accertata natura elevatamente afflittiva delle sanzioni applicate e del doppio binario sanzionatorio seguito in materia dal legislatore, compatibile con l'architettura normativa europea in misura e in funzione della necessaria interferenza ed espansione dei principi garantisti generali, espressi dalla Carta dei diritti fondamentali …” (Cass. n. 13071/2024, par.
35. ss.).” (Cfr. Cass. n. 13182 del 2025).
Pertanto, correttamente il primo giudice applicava al caso in esame il principio ispirato al favor rei.
Inoltre, come anche evidenziato dalla controparte, nell'atto di appello non erano censurate
(divenendo cosa giudicata) le altre argomentazioni (ulteriori all'applicazione della lex mitior) che avevano indotto il Tribunale a rimodulare la complessiva sanzione, in esplicita applicazione dell'art. 11 della legge 689 del 1981 (per il quale: “nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”).
L'appello pertanto va rigettato e le spese seguono la soccombenza nella misura di cui in dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
La Corte così decide: rigetta l'appello; condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto il contributo unificato.
Così deciso in Napoli il 23.09.2025
Il Cons. rel. est. Il Presidente
Dott. Gabriella Gentile Dott. Piero Francesco De Pietro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Antonietta Savino Consigliere dott. Gabriella Gentile Consigliere rel. riunita in camera di consiglio all'esito dell'udienza in trattazione scritta del 23.09.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1957/23 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, in Parte_2 persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Pt_1 presso i cui uffici domiciliano per legge, in alla Via Diaz n. 11; Pt_1
APPELLANTI
E
, in proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t. della CP_1 CP_2
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Napolitano, presso il cui studio elettivamente
[...] domicilia in Ottaviano (NA) al viale Elena n. 12, Pal. Duraccio;
APPELLATE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.04.2023, la parte appellante impugnava la sentenza del Tribunale di Nola n. 2116 del 2022, con la quale, nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dalla D.T.L. di n. 1043 del 2.10.2018, che aveva irrogato la sanzione pecuniaria di Pt_1
€ 35.043,00, era stato così statuito: “-annulla in parte qua l'ordinanza-ingiunzione in contestazione, ridetermina la misura della sanzione irrogata e, per l'effetto, condanna il ricorrente al pagamento in favore del della somma di €.10.500,00, Parte_2 oltre interessi legali a far data dalla pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.” In particolare, con varie argomentazioni, evidenziava la violazione dell'art. 3, comma 3, del D.L.
12/2002 e dell'art. 1 L. 689/81 nonché la falsa applicazione del principio della lex mitior alle sanzioni amministrative punitive, tenuto conto che il primo giudice aveva ritenuto fondate le doglianze sul quantum irrogato e applicabile il trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 22, comma 1, del D. Lgs. 151/2015, invece che quello di cui all'art. 3, comma 3, del D.L. 12/2002 vigente prima delle modifiche. Sosteneva che in materia di sanzioni amministrative i principi del favor rei e della lex mitior si applicassero soltanto per specifiche ipotesi, di natura punitiva, vigendo, invece, in generale il principio opposto del tempus regit actum.
Si costituiva in giudizio la parte appellata che eccepiva l'inammissibilità del gravame, di cui chiedeva comunque la reiezione, con condanna alle spese.
La causa era assegnata alla Ia sezione civile di questa Corte e, poi, in virtù del decreto del
Presidente della Corte n. 402/2024, a questa sezione.
All'esito dell'udienza, tenuta con la modalità sopra detta, è stata decisa.
In via preliminare, appare, ictu oculi, sufficientemente individuabile nell'appello proposto quella specificità dei motivi richiesta per poter superare la sua eccepita inammissibilità, discorso diverso
è invece la sua fondatezza.
Il motivo di gravame, infatti, non può essere accolto.
All'odierna parte appellata era irrogata la sanzione pecuniaria complessiva di € 35.043,00:
-per aver impiegato, alla data di ispezione, lavoratori subordinati, senza preventiva comunicazione di istaurazione del rapporto di lavoro (art. 3 comma 3 L. 73/2002, art. 14 D. lgs. 145/13, L. 9/14), pari a € 30.800,00 (di cui sanzione € 23.700,00 e maggiorazione € 7.110,00);
-per aver omesso di consegnare all'atto di assunzione al lavoratore la Persona_1 comunicazione di assunzione (art. 4 bis c. 2 D. Lgs. 181/2000), pari a € 4.200,00.
Ciò premesso, il primo giudice evidenziava che la parte istante aveva “fornito prova dell'avvenuto pagamento della sanzione irrogata per la violazione di cui all' art. 4 bis co.2 D. Lgs 181/2000 in misura minima, così come richiesta, entro i termini previsti e, quindi, prima ancora di essere raggiunto dalla Ordinanza ingiunzione impugnata … Con riferimento all'ulteriore sanzione … poi, nel caso di specie risulta incontestato che l'Amministrazione procedente non ha provveduto ad applicare la lex mitior … Al riguardo, invece, la Suprema Corte ha chiarito che neppure la pendenza del processo finanche in grado di Cassazione preclude la possibilità di fare applicazione della legge più mite … La sanzione irrogata dovrà, pertanto, essere ricondotta ad equità applicando i minimi edittali della legge più favorevole.”
Aggiungeva che, in ogni caso: “il giudice dell'opposizione, investito della questione relativa alla congruità della sanzione, non è chiamato propriamente a controllare la motivazione dell'atto sul punto, ma a determinare la sanzione applicando direttamente i criteri previsti dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689” (Cass. Civ., Sez. L, Sentenza n. 24127 del 29/11/2010)”.
La Suprema Corte ha di recente evidenziato che: “La sanzione amministrativa per il c.d. lavoro irregolare, prevista dall'art. 3, comma 3, del d.l. n. 12 del 2002, conv. con modif. nella l. n. 73 del
2002, in ragione della sua eccedenza rispetto al valore del profitto in concreto conseguito o conseguibile dall'autore dell'illecito, ha natura afflittiva e quindi "sostanzialmente penale", con conseguente applicabilità del regime di retroattività della lex mitior.” (Cfr. Cass. n. 13182 del
2025).
In motivazione, in particolare, è stato precisato che “al fine di verificare il carattere di afflittività, può in primo luogo farsi ricorso agli indici elaborati da questa Corte in materia di sanzioni irrogate dalla CO (Cass. ord. n. 20949/2024), fra i quali quello principale è rappresentato dalla eccedenza della sanzione rispetto al valore del profitto in concreto conseguito o conseguibile dall'autore dell'illecito. Tale criterio, infatti, esprime quella “finalità di deterrenza, o prevenzione generale negativa” che fonda l'interpretazione della norma “in chiave di punizione dell'autore dell'illecito”. Sulla base di questo criterio deve ritenersi che pure la sanzione per lavoro irregolare presenti questa funzione, visti gli importi elevati, ampiamente superiori al carico retributivo-previdenziale che, con l'omessa denuncia del rapporto di lavoro, il datore di lavoro ha interesse ad evitare in relazione ai vari periodi di durata del rapporto “irregolare” previsti dal legislatore all'art. 3, co. 3, d.l. cit., sopra riportato. Dunque, sussiste anche in tal caso la specifica “finalità di deterrenza, o prevenzione generale negativa”, sicché la sanzione va interpretata come “sostanzialmente penale” e pertanto trova applicazione il principio di retroattività della lex mitior. In tal senso va quindi confermato lo specifico precedente di questa
Corte, nel quale ugualmente la norma sopra citata è stata considerata come prescrittiva di una sanzione sostanzialmente penale, con conseguente applicabilità del regime di retroattività della norma più favorevole. Questa Corte ha infatti ritenuto la sanzione in esame di “natura sostanzialmente penale, e comunque elevatamente afflittiva, nei termini definiti dalla giurisprudenza della Corte Europea di Giustizia (che richiama la giurisprudenza della Corte
EDU) e da questa Corte … in assenza di disposizioni di diritto transitorio che dispongano diversamente, non vi siano ostacoli (e che, segnatamente, tali ostacoli non siano rinvenibili nel principio tempus regit actum) all'applicazione del principio generale dell'applicazione retroattiva della lex mitior, ovvero della legge più favorevole dal punto divista sanzionatorio … Con la sentenza n. 63/2019, invero, la Corte Costituzionale ha ritenuto estensibile il complesso dei principi enucleati dalla Corte di Strasburgo a proposito della “materia penale” – ivi compreso, dunque, il principio di retroattività della lex mitior - a “singole” sanzioni amministrative che abbiano natura e finalità “punitiva” … Sulla scorta delle univoche affermazioni di principio della
Corte costituzionale, applicati i cd. criteri Engel alla normativa sanzionatoria in esame, deve percorrersi l'interpretazione dell'art. 1 della legge n. 689/1981 nel senso della sua applicabilità tanto alle modifiche in peius delle sanzioni amministrative, in base al principio di legalità, quanto della diretta applicabilità del correlato principio generale, di matrice chiaramente costituzionale e convenzionale, della retroattività delle modifiche in mitius delle sanzioni punitive, pianamente ricavabile in forza dell'accertata natura elevatamente afflittiva delle sanzioni applicate e del doppio binario sanzionatorio seguito in materia dal legislatore, compatibile con l'architettura normativa europea in misura e in funzione della necessaria interferenza ed espansione dei principi garantisti generali, espressi dalla Carta dei diritti fondamentali …” (Cass. n. 13071/2024, par.
35. ss.).” (Cfr. Cass. n. 13182 del 2025).
Pertanto, correttamente il primo giudice applicava al caso in esame il principio ispirato al favor rei.
Inoltre, come anche evidenziato dalla controparte, nell'atto di appello non erano censurate
(divenendo cosa giudicata) le altre argomentazioni (ulteriori all'applicazione della lex mitior) che avevano indotto il Tribunale a rimodulare la complessiva sanzione, in esplicita applicazione dell'art. 11 della legge 689 del 1981 (per il quale: “nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”).
L'appello pertanto va rigettato e le spese seguono la soccombenza nella misura di cui in dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
La Corte così decide: rigetta l'appello; condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto il contributo unificato.
Così deciso in Napoli il 23.09.2025
Il Cons. rel. est. Il Presidente
Dott. Gabriella Gentile Dott. Piero Francesco De Pietro