Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/04/2025, n. 2337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2337 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1952/23
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
sez. V civile, composta da:
dr.ssa Marianna D'Avino Presidente
dr.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera rel. dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
-a seguito della trattazione scritta disposta ex art. 127-ter c.p.c.;
-sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 10 aprile 2025;
-lette le note scritte sostitutive dell'udienza e le richieste nelle stesse formulate, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
La Corte
Presidente dott.ssa Marianna D'Avino
Consigliera Relatrice dott.ssa Maria Grazia Serafin
Consigliera dott.ssa Fiorella Gozzer
ha emesso la seguente
SENTENZA ex artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c.
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 1952/2023 R.G. vertente
TRA
(Avv. Stefania Rondini)
PARTE APPELLANTE
E
nella qualità di Impresa designata dal Fondo di Garanzia Controparte_1 delle vittime della Strada
(Avv. Maria Chiara Morabito)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 14854/22 emessa dal Tribunale di Roma
RAGIONE DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 14854/2022 il Tribunale di Roma ha così statuito: "rigetta la n.q. di Impresa designata domanda risarcitoria nei confronti di Controparte_1
dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada;
condanna ER 1 al pagamento della somma di euro 151.915 in favore di di euro Parte 1
,
e di 95.046,00 in favore di Parte 3 Parte 2 ; condanna Persona 1
[...] al pagamento delle spese di lite in favore di Parte 1 Parte 2
,[...] e Parte 3 che liquida in € 15.000,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. ed oltre rimborso delle spese ex art. 2 D.M. 55/2014, in misura pari al 15% dei compensi ed oltre spese di C.U. e di c.t.u.; rigetta la domanda di Controparte_2 Controparte 1 n.q.e la condanna al pagamento delle spese di lite in favore di di Impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, che liquida in
€15.000,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. ed oltre rimborso delle spese ex art. 2
D.M. 55/2014, in misura pari al 15%”.
Parte 4 Parte 2 e Parte 3 hanno proposto appello avverso la citata sentenza e hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni che seguono: "Voglia la Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza impugnata accertare e dichiarare la legittimazione passiva di Controparte_1 , in p.l.r.p.t., n.q.
FGVS, e per l'effetto condannarla in solido, o separatamente, con Persona 1
[…] in accoglimento della domanda, al risarcimento dei danni subiti dagli odierni
,
nel maggior importo appellanti, quantificati quanto al sig. Controparte 3 di E. 294.201,00, oppure nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, in ogni caso con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla sentenza al soddisfo.
Oltre alle maggiori spese del primo grado di giudizio come maggiormente quantificate in euro 35.931,20 in favore degli appellanti ed a carico di Controparte 1 in و
p.l.r.p.t., n.q. di FGVS in solido o separatamente con nonché alle ER 1
,
spese legali del secondo grado di giudizio con distrazione in favore del procuratore antistatario sempre a carico dei convenuti suddetti in solido o separatamente. IN VIA
ISTRUTTORIA: chiede ammettersi interrogatorio formale del sig. CP 4
[...] , sui capitoli di prova di cui alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., del primo grado di giudizio".
Controparte_1 che haInstaurato il contraddittorio, si è costituita la rassegnato le conclusioni di seguito riportate: "Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigettare la domanda così come proposta da Controparte_5 Parte 2 e [...] Pt 3 per confermare integralmente l'impugnata sentenza n. 14854/22 resa dal
Tribunale di Roma in data 12.10.2022; in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda ex adverso proposta, liquidare il danno patito dagli appellanti secondo ragione e come per legge, nel limite del massimale vigente all'epoca dei fatti. In via istruttoria, respingere la richiesta di interrogatorio formale del signor _1 , per i motivi tutti di cui in premessa. Con vittoria di spese di lite". Persona 1 non si è costituito in giudizio, nonostante la ritualità della notifica, cosicché ne va dichiarata la contumacia. La causa è stata rinviata per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 10 aprile 2025 tenutati in trattazione scritta.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente giudizio ha ad oggetto la pretesa risarcitoria avanzata dai congiunti deceduto in data 19 febbraio 2012 a seguito di unPersona 2 di
,
sinistro stradale.
Secondo la ricostruzione dei fatti contenuta nell'atto di citazione, il 18 febbraio 2012 intorno alle ore 04.10 del mattino alla guida della vettura ER 1
,
BMW targata EJ 470 PE, oggetto di furto denunciato il giorno precedente dal legittimo proprietario, con a bordo si dava più volte alla fuga per Controparte_6 و
sfuggire agli accertamenti delle Forze dell'Ordine e perdeva il controllo del mezzo, andando a sbattere violentemente contro il muro di cinta che costeggia la ferrovia di
Via Collatina;
a causa del violento urto, entrambi gli occupanti dell'auto rimanevano gravemente feriti;
l' Parte_2 decedeva alle ore 05:00 del 19 febbraio 2012.
Il Tribunale di Roma ha respinto la domanda risarcitoria proposta dai congiunti del deceduto nei confronti della Controparte_1 quale impresa designata dal
Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, sul presupposto che Controparte_6
[...] viaggiava a bordo della vettura, quale terzo trasportato, pur essendo consapevole che l'auto circolava contro la volontà del proprietario, cui era stata rubata;
ha ritenuto che il sinistro si era verificato per colpa esclusiva di ER 1
,
che ha condannato al risarcimento dei danni in favore del padre e dei fratelli
Controparte_2 moglie del dell'Otinceala; ha respinto la domanda proposta da padre del giovane deceduto, per insussistenza del rapporto parentale.
L'appello non è fondato e non può trovare accoglimento. Il primo motivo, con il quale gli appellanti invocano l'orientamento della Corte di Cassazione - secondo cui è ammessa l'azione del terzo trasportato (nel caso in esame dei congiunti, atteso del decesso) nei confronti dell'Impresa designata dal Fondo di
Garanzia della Vittime della Strada in caso di ignoranza del carattere illegale della circolazione del veicolo che ha cagionato il sinistro - va disatteso.
Il Tribunale, pur avendo menzionato l'iniziale interpretazione restrittiva in base alla quale il terzo trasportato consenziente, ancorché inconsapevole della provenienza illecita del mezzo a bordo del quale viaggia, non ha azione verso il Fondo per il risarcimento dei danni subiti (Cass. n.18159/2012), ha poi fatto corretta applicazione dell'art. 283 comma 2 del Codice delle Assicurazioni e del più recente principio sancito dalla Corte di Cassazione secondo cui "in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, il terzo trasportato ha diritto al risarcimento del danno alla persona da parte dell'assicuratore se prova di averne ignorato senza colpa la illegale circolazione, essendo la mancata conoscenza dell'illegalità un fatto costitutivo della pretesa" (Cass.12231/2019), ulteriormente ribadito nel senso che "in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, sussiste la copertura assicurativa in favore del terzo trasportato inconsapevole della provenienza furtiva del mezzo, atteso che l'espressione "contro la propria volontà" contenuta nell'art. 1, comma 3, della l.n. 990 del 1969, "ratione temporis" applicabile, deve interpretarsi, in conformità alla normativa unionale ed in particolare al principio solidaristico "vulneratus ante onmia reficiendus", nel senso che la volontà cui la norma fa riferimento difetta non solo quando il trasportato prenda posto sul veicolo perché a ciò costretto da violenza, fisica o morale, ma anche quando egli sia inconsapevole della provenienza furtiva del mezzo, dovendosi presumere che, in presenza di tale consapevolezza, il trasporto non sarebbe stato assentito dal terzo" (Cass. 15982/2023).
Nel caso in esame, la piena consapevolezza in capo all'Otinceala del carattere illecito della circolazione, tale da escludere ai sensi dell'art. 283 comma 2 del Codice delle assicurazioni l'obbligo risarcitorio a carico del Fondo di Garanzia, emerge dai seguenti elementi probatori: la vettura BMW condotta da _1 era
stata oggetto di furto ai danni di come da denuncia del 17 febbraio Parte_5 "
2012; nella comunicazione di notizia di reato della Questura di Roma in data 18 febbraio 2012 entrambi gli occupanti della vettura erano stati indicati come responsabili del reato di ricettazione in concorso tra loro;
alle ore 4.10 in zona Casal
Bertone l'auto era sfuggita all'inseguimento da parte dei Carabinieri;
alle ore 4.30 il conducente si era dato alla fuga ad elevata velocità in direzione di Via Palmiro Togliatti dopo aver incrociato la Volante 10 della Polizia di Stato, che aveva tentato vanamente di raggiungerlo;
seguendo le comunicazioni ricevute via radio, un'altra pattuglia si era posizionata all'incrocio tra Via Prenestina e via Togliatti e aveva cercato di inseguire la vettura, il cui conducente ne aveva poi perso il controllo ed era andato a scontrarsi con il muro di delimitazione della Pt 6
abbia partecipato al furto o che si siaAnche volendo escludere che l' Parte 2
reso responsabile della ricettazione, non può dubitarsi che al momento del tragico epilogo della vicenda lo stesso fosse consapevole dell'illecita circolazione del mezzo, essendo rimasto a bordo della vettura, dopo aver assistito agli inseguimenti operati dai
Carabinieri e dalla Polizia, e avendo per l'effetto acquisito la piena consapevolezza che la vettura a bordo della quale si trovava aveva una provenienza illecita. Persona 1 tesoLa mancata ammissione dell'interrogatorio formale di a dimostrare che 1 Parte_2 non aveva partecipato al furto e che non era stato informato della circostanza che l'auto era rubata, non si presta a censure. Anche a voler prescindere dal principio generale secondo cui la confessione giudiziale resa dal conducente non proprietario del veicolo vincola il solo confitente e non anche l'assicuratore della responsabilità civile (Cass. 10687/23), le circostanze oggetto dei capitoli dell'interrogatorio formale sono irrilevanti;
come detto, l'esclusione della copertura assicurativa opera in ragione della consapevolezza in саро al trasportato del carattere illecito della circolazione della vettura, non essendo a tal fine necessario che lo stesso sia autore del reato né che abbia ricevuto apposite indicazioni al riguardo, ma essendo sufficiente che sussistano circostanze di fatto idonee a rendere il soggetto edotto della situazione.
La seconda censura, con la quale Parte 1 , padre della vittima, si duole della decurtazione del risarcimento del danno in ragione dell'esclusione della convivenza, non merita condivisione.
Va innanzitutto premesso che si discute dell'ammontare della somma che il
Tribunale, con statuizione ormai passata in giudicato in ragione della mancata costituzione di nel presente giudizio di gravame, ha posto a caricoPersona 1 del predetto, quale responsabile della morte di Controparte_6
Ora, la riduzione operata dal giudice di primo grado non si presta a censure essendo pacifico, oltre che documentato, che l'appellante vive in Romania, mentre il fatto è accaduto a Roma ove il giovane si era evidentemente trasferito.
In difetto di riscontri in ordine alla temporaneità del soggiorno di [...]
Controparte_6 in CP_1 e in considerazione del carattere meramente presuntivo delle risultanze anagrafiche, la mera circostanza che la vittima e il padre avessero conservato la stessa residenza in Romania è del tutto insufficiente a dimostrare che gli stessi vivessero effettivamente insieme.
La terza censura afferente all'insufficiente liquidazione delle spese di lite non è fondata.
La somma di € 15.000,00, oltre accessori, posta dal Tribunale a carico di [...] appare rispettosa dei requisiti previsti dal D.M. vigente, posto che si ER 1
colloca nella misura intermedia tra i minimi e i medi tabellari e tiene opportunamente conto dell'aumento percentuale in ragione della difesa assunta in relazione a tre parti aventi la medesima posizione. L'appello va, quindi respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nella misura tariffaria minima, in relazione alla corrispondente complessità della controversia e alle questioni trattate, con esclusione della fase trattazione/istruttoria, in quanto la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L.
228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così
provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna la parte appellante alla rifusione in favore della parte appellata costituita delle spese del grado, che liquida in complessivi € 4.997,00 oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Roma, così deciso nella camera di consiglio dell'11 aprile 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino